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Document 32006R0083

    Regolamento (CE) n. 83/2006 della Commissione, del 18 gennaio 2006 , che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame applicabili a partire dal 19 gennaio 2006

    GU L 14 del 19.1.2006, p. 12–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/83(1)/oj

    19.1.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 14/12


    REGOLAMENTO (CE) N. 83/2006 DELLA COMMISSIONE

    del 18 gennaio 2006

    che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame applicabili a partire dal 19 gennaio 2006

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, terzo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75, per le esportazioni dei prodotti ivi elencati all'articolo 1, paragrafo 1, la differenza tra i prezzi del mercato mondiale e quelli praticati nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

    (2)

    L'applicazione di tali norme e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore del pollame impone di fissare per la restituzione un importo che permetta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e che tenga conto inoltre della natura delle esportazioni di tali prodotti e della loro importanza allo stato attuale.

    (3)

    L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (2), stabilisce che non è concessa alcuna restituzione quando i prodotti non siano di qualità sana, leale e mercantile il giorno dell'accettazione della dichiarazione di esportazione. Al fine di garantire un'applicazione uniforme della normativa in vigore, è opportuno precisare che, per beneficiare della restituzione, il pollame di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2777/75, deve recare il bollo sanitario previsto dalla direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile (3).

    (4)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I codici dei prodotti per l'esportazione dei quali è concessa la restituzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75, e gli importi di tale restituzione, sono fissati in allegato.

    Tuttavia, per beneficiare della restituzione, i prodotti che rientrano nel campo di applicazione del capitolo XII dell'allegato della direttiva 71/118/CEE devono soddisfare inoltre i requisiti in materia di bollo sanitario previsti dalla direttiva in questione.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 19 gennaio 2006.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2006.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

    (2)  GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 671/2004 (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 5).

    (3)  GU L 55 dell'8.3.1971, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).


    ALLEGATO

    Restituzioni all'esportazione nel settore del pollame applicabili a partire dal 19 gennaio 2006

    Codice prodotto

    Destinazione

    Unità di misura

    Ammontare delle restituzioni

    0105 11 11 9000

    A02

    EUR/100 pcs

    1,00

    0105 11 19 9000

    A02

    EUR/100 pcs

    1,00

    0105 11 91 9000

    A02

    EUR/100 pcs

    1,00

    0105 11 99 9000

    A02

    EUR/100 pcs

    1,00

    0105 12 00 9000

    A02

    EUR/100 pcs

    2,00

    0105 19 20 9000

    A02

    EUR/100 pcs

    2,00

    0207 12 10 9900

    V03

    EUR/100 kg

    26,00

    0207 12 90 9190

    V03

    EUR/100 kg

    26,00

    0207 12 90 9990

    V03

    EUR/100 kg

    26,00

    0207 14 20 9900

    V03

    EUR/100 kg

    10,00

    0207 14 60 9900

    V03

    EUR/100 kg

    10,00

    0207 14 70 9190

    V03

    EUR/100 kg

    10,00

    0207 14 70 9290

    V03

    EUR/100 kg

    10,00

    NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

    I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12).

    Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

    V03

    A24, Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti, Giordania, Yemen, Libano, Irak, Iran.


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