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Document 32006L0092

Direttiva 2006/92/CE della Commissione, del 9 novembre 2006 , che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di captan, diclorvos, ethion e folpet (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 311 del 10.11.2006, p. 31–45 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 314M del 1.12.2007, p. 331–345 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; abrog. impl. da 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/92/oj

10.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 311/31


DIRETTIVA 2006/92/CE DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2006

che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di captan, diclorvos, ethion e folpet

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 5,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali (2), in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (3), in particolare l'articolo 7,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991 relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (4), e segnatamente l’articolo 4, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

(1)

Per quanto riguarda i cereali e i prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, i livelli di residui dipendono dall'uso delle quantità minime di antiparassitari necessarie per ottenere un'efficace protezione delle piante, applicate in modo tale che ne risulti un quantitativo di residui quanto più basso e accettabile possibile dal punto di vista tossicologico, con riguardo in particolare alla protezione dell'ambiente e alla quantità stimata assunta dai consumatori con la dieta alimentare. Per quanto riguarda i prodotti alimentari di origine animale, le quantità di residui dipendono dal consumo, da parte degli animali, di cereali e prodotti di origine vegetale trattati con antiparassitari, tenendo conto, se del caso, anche delle conseguenze dirette dell'uso di medicinali veterinari. I livelli massimi di residui (LMR) comunitari rappresentano il limite superiore dei quantitativi di tali residui che possono essere contenuti nei prodotti alimentari quando sono state rispettate le buone pratiche agricole.

(2)

Gli LMR per gli antiparassitari vengono periodicamente riesaminati e modificati per tener conto dei nuovi dati al riguardo. Tali LMR sono fissati al limite inferiore di determinazione analitica quando le utilizzazioni autorizzate di prodotti fitosanitari non producono livelli rilevabili di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari, quando non vi sono utilizzazioni autorizzate oppure quando le utilizzazioni autorizzate dagli Stati membri non sono state suffragate dai dati necessari oppure quando non sono state suffragate dai dati necessari le utilizzazioni in paesi terzi che determinano la presenza di residui nei o sui prodotti alimentari che possono essere immessi in circolazione nel mercato comunitario.

(3)

La Commissione è stata informata del fatto che può rivelarsi necessario rivedere gli attuali LMR di numerosi antiparassitari sulla base dei nuovi dati disponibili sotto il profilo tossicologico e dell’assunzione di tali sostanze da parte dei consumatori con la dieta alimentare. Essa ha invitato gli Stati membri interessati a presentare proposte relative alla revisione dei LMR comunitari. Tali proposte sono state sottoposte all’esame della Commissione.

(4)

L'esposizione, nel corso della vita e a breve termine, dei consumatori agli antiparassitari contemplati dalla presente direttiva attraverso i prodotti alimentari è stata riesaminata e valutata secondo le procedure e le prassi comunitarie, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità (5). È opportuno fissare, su queste basi, nuovi LMR, i quali assicurino che non si produca alcuna esposizione inaccettabile dei consumatori.

(5)

Ove pertinente, è stata esaminata e valutata, secondo le procedure e le prassi in uso nella Comunità e tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità, l'esposizione acuta dei consumatori ai suddetti antiparassitari attraverso i prodotti alimentari che possono contenere residui di tali sostanze. Si è concluso che la presenza di residui di antiparassitari a un livello pari o inferiore ai nuovi LMR proposti nella presente direttiva non è tale da provocare effetti tossici acuti.

(6)

I partner commerciali della Comunità sono stati consultati, tramite l'Organizzazione mondiale del commercio, sui nuovi LMR e le loro osservazioni in merito sono state prese in debita considerazione.

(7)

Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE e 90/642/CEE.

(8)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato II della direttiva 76/895/CEE, le voci relative a captan, diclorvos, ethion, e folpet sono soppresse.

Articolo 2

La direttiva 86/362/CEE è così modificata:

a)

Nell’allegato II, parte A, sono aggiunte le righe relative a captan, ethion e folpet come previsto all’allegato I della presente direttiva.

b)

Nell’allegato II, parte A, il testo della riga relativa al dichlorvos è sostituito dal testo di cui all’allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

La direttiva 90/642/CEE è così modificata:

a)

Nell’allegato II sono aggiunte le colonne relative a captan e folpet come previsto all’allegato III della presente direttiva.

b)

Nell’allegato II il testo delle righe relative a diclorvos e ethion è sostituito dal testo di cui all’allegato IV della presente direttiva.

Articolo 4

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 10 maggio 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dall'11 maggio 2007.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di tale riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 340 del 9.12.1976, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/59/CE della Commissione (GU L 175 del 29.6.2006, pag. 61).

(2)  GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/62/CE della Commissione (GU L 206 del 27.7.2006, pag. 27).

(3)  GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/62/CE.

(4)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/85/CE della Commissione (GU L 293 del 24.10.2006, pag. 3).

(5)  Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).


ALLEGATO I

Residui di antiparassitari

Quantità massime in mg/kg

«Captan

0,02 (1)

Cereali

Ethion

0,01 (1)

Cereali

Folpet

2 Frumento, orzo

0,02 (1) altri cereali


(1)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»


ALLEGATO II

Residui di antiparassitari

Quantità massime in mg/kg

«Diclorvos

0,01 (1)

Cereali


(1)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»


ALLEGATO III

Residui di antiparassitari e percentuali massime di residui (mg/kg)

Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui consentiti

Captan

Folpet

«1.   

Frutta fresca, secca o non cotta, conservata mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio

i)

AGRUMI

0,02 (2)

0,02 (2)

Pompelmi

 

 

Limoni

 

 

Limette

 

 

Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)

 

 

Arance

 

 

Pomeli

 

 

Altri

 

 

ii)

FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)

 

0,02 (2)

Mandorle

0,3

 

Noci del Brasile

 

 

Noci di acagiù

 

 

Castagne e marroni

 

 

Noci di cocco

 

 

Nocciole

 

 

Noci del Queensland

 

 

Noci di pecan

 

 

Pinoli

 

 

Pistacchi

 

 

Noci comuni

 

 

Altri

0,02 (2)

 

iii)

POMACEE

3 (1)

3 (1)

Mele

 

 

Pere

 

 

Cotogne

 

 

Altri

 

 

iv)

DRUPACEE

 

 

Albicocche

3

 

Ciliegie

5

2

Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)

 

 

Prugne

1

 

Altri

0,02 (2)

0,02 (2)

v)

BACCHE E PICCOLA FRUTTA

 

 

a)

Uve da tavola e da vino

0,02 (2)

 

Uve da tavola

 

0,02 (2)

Uve da vino

 

5

b)

Fragole (escluse le fragole selvatiche)

3 (1)

3 (1)

c)

Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)

 

 

More

3 (1)

3 (1)

More palustri

 

 

More-lamponi

 

 

Lamponi

3 (1)

3 (1)

Altri

0,02 (2)

0,02 (2)

d)

Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)

 

 

Mirtilli neri

 

 

Mirtilli rossi

 

 

Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)

3 (1)

3 (1)

Uvaspina

3 (1)

3 (1)

Altri

0,02 (2)

0,02 (2)

e)

Bacche e frutti selvatici

0,02 (2)

0,02 (2)

vi)

FRUTTA VARIA

 

0,02 (2)

Avocadi

 

 

Banane

 

 

Datteri

 

 

Fichi

 

 

Kiwi

 

 

Kumquat

 

 

Litchi

 

 

Manghi

2

 

Olive (da tavola)

 

 

Olive (da olio)

 

 

Papaia

 

 

Frutti della passione

 

 

Ananassi

 

 

Melagrane

 

 

Altri

0,02 (2)

 

2.   

Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi

i)

ORTAGGI A RADICI E TUBERO

 

0,02 (2)

Barbabietole

 

 

Carote

0,1

 

Manioca

 

 

Sedano rapa

0,1

 

Rafano

 

 

Topinambur

 

 

Pastinaca

 

 

Prezzemolo a grossa radice

 

 

Ravanelli

 

 

Salsefrica o barba di becco

 

 

Patate dolci

 

 

Navoni-rutabaga

 

 

Navoni

 

 

Igname

 

 

Altri

0,02 (2)

 

ii)

ORTAGGI A BULBO

0,02 (2)

 

Agli

 

 

Cipolle

 

0,1

Scalogni

 

 

Cipolline

 

 

Altri

 

0,02 (2)

iii)

ORTAGGI A FRUTTO

 

 

a)

Solanacee

 

0,02 (2)

Pomodori

2 (1)

2 (1)

Peperoni

0,1

 

Melanzane

 

 

Gombo

 

 

Altri

0,02 (2)

 

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

0,02 (2)

0,02 (2)

Cetrioli

 

 

Cetriolini

 

 

Zucchine

 

 

Altri

 

 

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

 

1

Meloni

0,1

 

Zucche

 

 

Cocomeri

 

 

Altri

0,02 (2)

 

d)

Mais dolce

0,02 (2)

0,02 (2)

iv)

CAVOLI

0,02 (2)

 

a)

Cavoli a infiorescenza

 

0,02 (2)

Cavoli broccoli

 

 

Cavolfiori

 

 

Altri

 

 

b)

Cavoli da testa

 

0,02 (2)

Cavoli di Bruxelles

 

 

Cavoli cappuccio

 

 

Altri

 

 

c)

Cavoli a foglia

 

0,02 (2)

Cavoli cinesi

 

 

Cavoli ricci

 

 

Altri

 

 

d)

Cavoli rapa

 

0,05

v)

ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE

 

 

a)

Lattughe e simili

 

 

Crescione

 

 

Dolcetta

 

 

Lattuga

 

2

Scarola

2

 

Rucola

 

 

Foglie e steli di brassica

 

 

Altri

0,02 (2)

0,02 (2)

b)

Spinaci e simili

 

0,02 (2)

Spinaci

0,1

 

Foglie di rapa (bieta da coste)

 

 

Altri

0,02 (2)

 

c)

Crescione acquatico

0,02 (2)

0,02 (2)

d)

Witloof

0,02 (2)

0,02 (2)

e)

Erbe aromatiche

 

0,02 (2)

Cerfoglio

 

 

Erba cipollina

 

 

Prezzemolo

0,1

 

Foglie di sedano

 

 

Altri

0,02 (2)

 

vi)

LEGUMI (freschi)

 

 

Fagioli (non sgranati)

2 (1)

2 (1)

Fagioli (senza baccello)

2 (1)

2 (1)

Piselli (non sgranati)

 

 

Piselli (sgranati)

 

 

Altri

0,02 (2)

0,02 (2)

vii)

ORTAGGI A STELO (freschi)

 

 

Asparagi

 

 

Cardi

 

 

Sedani

0,1

 

Finocchi

 

 

Carciofi

 

 

Porri

2

 

Rabarbaro

 

 

Altri

0,02 (2)

0,02 (2)

viii)

FUNGHI

0,02 (2)

0,02 (2)

a)

Funghi coltivati

 

 

b)

Funghi selvatici

 

 

3.

Legumi da granella

0,02 (2)

0,02 (2)

Fagioli

 

 

Lenticchie

 

 

Piselli

 

 

Lupini

 

 

Altri

 

 

4.

Semi oleosi

0,02 (2)

0,02 (2)

Semi di lino

 

 

Semi di arachide

 

 

Semi di papavero

 

 

Semi di sesamo

 

 

Semi di girasole

 

 

Semi di colza

 

 

Semi di soia

 

 

Semi di senape

 

 

Semi di cotone

 

 

Semi di canapa

 

 

Altri

 

 

5.

Patate

0,05

0,1

Patate precoci

 

 

Patate tardive

 

 

6.

Tè (foglie e steli di Camellia sinensis essiccati, fermentati o altrimenti lavorati)

0,05 (2)

0,05 (2)

7.

Luppolo (essiccato), compresi i panelli di luppolo e la polvere non concentrata

0,05 (2)

150


(1)  Somma di captan e folpet.

(2)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»


ALLEGATO IV

Residui di antiparassitari e percentuali massime di residui (mg/kg)

Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui consentiti

Diclorvos

Ethion

«1.

Frutta fresca, secca o non cotta, conservata mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio

0,01 (1)

0,01 (1)

i)

AGRUMI

 

 

Pompelmi

 

 

Limoni

 

 

Limette

 

 

Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)

 

 

Arance

 

 

Pomeli

 

 

Altri

 

 

ii)

FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)

 

 

Mandorle

 

 

Noci del Brasile

 

 

Noci di acagiù

 

 

Castagne e marroni

 

 

Noci di cocco

 

 

Nocciole

 

 

Noci del Queensland

 

 

Noci di pecan

 

 

Pinoli

 

 

Pistacchi

 

 

Noci comuni

 

 

Altri

 

 

iii)

POMACEE

 

 

Mele

 

 

Pere

 

 

Cotogne

 

 

Altri

 

 

iv)

DRUPACEE

 

 

Albicocche

 

 

Ciliegie

 

 

Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)

 

 

Prugne

 

 

Altri

 

 

v)

BACCHE E PICCOLA FRUTTA

 

 

a)

Uve da tavola e da vino

 

 

Uve da tavola

 

 

Uve da vino

 

 

b)

Fragole (escluse le fragole selvatiche)

 

 

c)

Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)

 

 

More

 

 

More palustri

 

 

More-lamponi

 

 

Lamponi

 

 

Altri

 

 

d)

Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)

 

 

Mirtilli neri

 

 

Mirtilli rossi

 

 

Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)

 

 

Uvaspina

 

 

Altri

 

 

e)

Bacche e frutti selvatici

 

 

vi)

FRUTTA VARIA

 

 

Avocadi

 

 

Banane

 

 

Datteri

 

 

Fichi

 

 

Kiwi

 

 

Kumquat

 

 

Litchi

 

 

Manghi

 

 

Olive (da tavola)

 

 

Olive (da olio)

 

 

Papaia

 

 

Frutti della passione

 

 

Ananassi

 

 

Melagrane

 

 

Altri

 

 

2.

Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi

0,01 (1)

 

i)

ORTAGGI A RADICI E TUBERO

 

0,01 (1)

Barbabietole

 

 

Carote

 

 

Manioca

 

 

Sedano rapa

 

 

Rafano

 

 

Topinambur

 

 

Pastinaca

 

 

Prezzemolo a grossa radice

 

 

Ravanelli

 

 

Salsefrica o barba di becco

 

 

Patate dolci

 

 

Navoni-rutabaga

 

 

Navoni

 

 

Igname

 

 

Altri

 

 

ii)

ORTAGGI A BULBO

 

0,01 (1)

Agli

 

 

Cipolle

 

 

Scalogni

 

 

Cipolline

 

 

Altri

 

 

iii)

ORTAGGI A FRUTTO

 

0,01 (1)

a)

Solanacee

 

 

Pomodori

 

 

Peperoni

 

 

Melanzane

 

 

Gombo

 

 

Altri

 

 

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

 

 

Cetrioli

 

 

Cetriolini

 

 

Zucchine

 

 

Altri

 

 

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

 

 

Meloni

 

 

Zucche

 

 

Cocomeri

 

 

Altri

 

 

d)

Mais dolce

 

 

iv)

CAVOLI

 

0,01 (1)

a)

Cavoli a infiorescenza

 

 

Cavoli broccoli

 

 

Cavolfiori

 

 

Altri

 

 

b)

Cavoli da testa

 

 

Cavoli di Bruxelles

 

 

Cavoli cappuccio

 

 

Altri

 

 

c)

Cavoli a foglia

 

 

Cavoli cinesi

 

 

Cavoli ricci

 

 

Altri

 

 

d)

Cavoli rapa

 

 

v)

ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE

 

 

a)

Lattughe e simili

 

0,01 (1)

Crescione

 

 

Dolcetta

 

 

Lattuga

 

 

Scarola

 

 

Rucola

 

 

Foglie e steli di brassica

 

 

Altri

 

 

b)

Spinaci e simili

 

0,01 (1)

Spinaci

 

 

Foglie di rapa (bieta da coste)

 

 

Altri

 

 

c)

Crescione acquatico

 

0,01 (1)

d)

Witloof

 

0,01 (1)

e)

Erbe aromatiche

 

 

Cerfoglio

 

 

Erba cipollina

 

 

Prezzemolo

 

2

Foglie di sedano

 

 

Altri

 

0,01 (1)

vi)

LEGUMI (freschi)

 

0,01 (1)

Fagioli (non sgranati)

 

 

Fagioli (senza baccello)

 

 

Piselli (non sgranati)

 

 

Piselli (sgranati)

 

 

Altri

 

 

vii)

ORTAGGI A STELO (freschi)

 

 

Asparagi

 

 

Cardi

 

 

Sedani

 

0,1

Finocchi

 

 

Carciofi

 

 

Porri

 

 

Rabarbaro

 

 

Altri

 

0,01 (1)

viii)

FUNGHI

 

0,01 (1)

a)

Funghi coltivati

 

 

b)

Funghi selvatici

 

 

3.

Legumi da granella

0,01 (1)

0,01 (1)

Fagioli

 

 

Lenticchie

 

 

Piselli

 

 

Lupini

 

 

Altri

 

 

4.

Semi oleosi

0,01 (1)

0,02 (1)

Semi di lino

 

 

Semi di arachide

 

 

Semi di papavero

 

 

Semi di sesamo

 

 

Semi di girasole

 

 

Semi di colza

 

 

Semi di soia

 

 

Semi di senape

 

 

Semi di cotone

 

 

Semi di canapa

 

 

Altri

 

 

5.

Patate

0,01 (1)

0,01 (1)

Patate precoci

 

 

Patate tardive

 

 

6.

Tè (foglie e steli di Camellia sinensis essiccati, fermentati o altrimenti lavorati)

0,02 (1)

3

7.

Luppolo (essiccato), compresi i panelli di luppolo e la polvere non concentrata

0,02 (1)

0,02 (1)


(1)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»


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