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Document 32006L0087

    2006/87/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 , che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio

    GU L 389 del 30.12.2006, p. 1–260 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/10/2018; abrogato e sostituito da 32016L1629

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/87/oj

    30.12.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 389/1


    DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 12 dicembre 2006

    che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio

    (2006/87/CE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    previa consultazione del Comitato delle regioni,

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (3), ha introdotto condizioni armonizzate per il rilascio dei certificati tecnici per le navi della navigazione interna in tutti gli Stati membri, che però non consentono la navigazione sul Reno. Ciò non toglie che a livello europeo i vigenti requisiti tecnici della navigazione interna restano eterogenei. A tutt'oggi la coesistenza di diverse regolamentazioni parallele a livello nazionale ed internazionale si contrappone agli sforzi volti al riconoscimento reciproco dei certificati di navigazione nazionali, senza ulteriori ispezioni delle navi straniere. Inoltre le norme contenute nella direttiva 82/714/CEE sono ormai in parte superate rispetto ai recenti progressi tecnici.

    (2)

    I requisiti tecnici figuranti negli allegati della direttiva 82/714/CEE riprendono essenzialmente le disposizioni previste dal regolamento di ispezione delle navi del Reno — nella versione adottata nel 1982 dalla Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR). Le condizioni e i requisiti tecnici per il rilascio dei certificati per la navigazione interna, ai sensi dell'articolo 22 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, sono stati da allora riveduti periodicamente e sono ufficialmente conformi agli ultimi progressi tecnici. Per ragioni di concorrenza e di sicurezza, nonché nell'interesse di un'armonizzazione a livello europeo, è auspicabile adottare il campo d'applicazione e il contenuto di tali requisiti tecnici per l'intera rete navigabile interna comunitaria. A questo riguardo è necessario tener conto dei cambiamenti avvenuti in tale rete.

    (3)

    I certificati comunitari per la navigazione interna attestanti la piena conformità delle navi ai requisiti tecnici riveduti di cui sopra dovrebbero essere validi per tutte le vie navigabili interne comunitarie.

    (4)

    È auspicabile garantire un maggior grado di armonizzazione delle condizioni di rilascio dei certificati supplementari comunitari per la navigazione interna da parte degli Stati membri per le navi che operano sulle vie navigabili delle zone 1 e 2 (estuari), nonché della zona 4.

    (5)

    Nell'interesse della sicurezza del trasporto di passeggeri, è opportuno estendere il campo di applicazione della direttiva 82/714/CEE anche alle navi passeggeri di capacità superiore a 12 passeggeri, come già previsto dal regolamento di ispezione delle navi sul Reno.

    (6)

    Nell'interesse della sicurezza, è opportuno che vi sia un'armonizzazione elevata delle norme e che essa sia conseguita in modo da non comportare alcuna riduzione delle norme di sicurezza sulle vie navigabili interne della Comunità.

    (7)

    È opportuno prevedere un regime transitorio per le navi in servizio non ancora munite di certificato comunitario per la navigazione interna quando vengono sottoposte alla prima visita conformemente ai requisiti tecnici riveduti stabiliti dalla presente direttiva.

    (8)

    È opportuno, entro certi limiti e a seconda della categoria di navi, fissare in ogni singolo caso il periodo di validità dei certificati comunitari per la navigazione interna.

    (9)

    Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione (4).

    (10)

    È necessario che le misure previste dalla direttiva 76/135/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, sul reciproco riconoscimento degli attestati di navigabilità rilasciati per le navi della navigazione interna (5), continuino ad applicarsi alle navi escluse dalla presente direttiva.

    (11)

    Poiché vi sono navi che rientrano sia nel campo d'applicazione della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (6), sia in quello della presente direttiva, occorre adeguare quanto prima gli allegati di entrambe le direttive, mediante le rilevanti procedure di comitato, nel caso vi siano contraddizioni o incompatibilità tra le rispettive disposizioni.

    (12)

    Gli Stati membri sono incoraggiati, conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (7), a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione.

    (13)

    La direttiva 82/714/CEE dovrebbe essere abrogata,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Classificazione delle vie navigabili

    1.   Ai fini della presente direttiva, le vie navigabili interne della Comunità sono così classificate:

    a)

    Zone 1, 2, 3 e 4:

    i)

    Zone 1 e 2: le vie navigabili comprese nell'elenco di cui all'allegato I, capo 1,

    ii)

    Zona 3: le vie navigabili comprese nell'elenco di cui all'allegato I, capo 2,

    iii)

    Zona 4: le altre vie navigabili comprese nell'elenco di cui all'allegato I, capo 3.

    b)

    Zona R: comprende le vie navigabili di cui alla lettera a), per le quali deve essere rilasciato un certificato conformemente all'articolo 22 della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno quale è formulato al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva.

    2.   Ogni Stato membro può, previa consultazione della Commissione, modificare la classificazione delle proprie vie navigabili nelle zone di cui all'allegato I. Tali modifiche sono comunicate almeno sei mesi prima della loro entrata in vigore alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

    Articolo 2

    Campo di applicazione

    1.   La presente direttiva si applica, ai sensi dell'allegato II, articolo 1.01:

    a)

    alle navi di lunghezza pari o superiore a 20 metri;

    b)

    alle navi per le quali il prodotto fra lunghezza L, larghezza B e immersione T è pari o superiore in volume a 100 m3.

    2.   La presente direttiva si applica inoltre, ai sensi dell'allegato II, articolo 1.01 a tutte le seguenti imbarcazioni:

    a)

    ai rimorchiatori e agli spintori destinati a rimorchiare o a spingere oppure alla propulsione in formazione di coppia delle imbarcazioni di cui al paragrafo 1 o dei galleggianti;

    b)

    alle navi da passeggeri destinate al trasporto di più di 12 passeggeri oltre all'equipaggio;

    c)

    ai galleggianti.

    3.   La presente direttiva non si applica alle seguenti imbarcazioni:

    a)

    alle navi traghetto;

    b)

    alle navi da guerra;

    c)

    alle navi della navigazione marittima, compresi i rimorchiatori e gli spintori che

    i)

    navigano o si trovano nelle acque fluviomarittime;

    ii)

    navigano temporaneamente nelle acque interne, purché provvisti di:

    un certificato attestante la conformità alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) del 1974 o uno strumento equivalente, un certificato attestante la conformità alla convenzione internazionale sulla linea di massimo carico del 1966 o uno strumento equivalente, e un certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da olio minerale (IOPP) che attesti la conformità alla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL) del 1973; o

    per le navi passeggeri, cui non si applicano tutte le convenzioni di cui al primo trattino, un certificato sulle disposizioni e norme di sicurezza rilasciato in conformità della direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (8); o

    per le navi da diporto cui non si applicano tutte le convenzioni di cui al primo trattino, un certificato dello Stato di bandiera.

    Articolo 3

    Obbligo di certificato

    1.   Le imbarcazioni che navigano sulle vie navigabili interne della Comunità elencate all'articolo 1 devono essere munite:

    a)

    sulle vie navigabili della zona R:

    di un certificato rilasciato a norma dell'articolo 22 della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno;

    di un certificato comunitario per la navigazione interna rilasciato o rinnovato posteriormente al 30 dicembre 2008 e che attesta la piena conformità dell'imbarcazione, fatte salve le disposizioni transitorie del capo 24 dell'allegato II, ai requisiti tecnici dell'allegato II di cui è stata stabilita l'equivalenza rispetto ai requisiti tecnici previsti in applicazione della summenzionata convenzione secondo le norme e procedure applicabili;

    b)

    sulle altre vie navigabili, di un certificato comunitario per la navigazione interna, comprese, se del caso, le specifiche tecniche di cui all'articolo 5.

    2.   Il certificato comunitario per la navigazione interna è redatto secondo il modello di cui alla parte I dell'allegato V e rilasciato conformemente alle disposizioni della presente direttiva.

    Articolo 4

    Certificati supplementari comunitari per la navigazione interna

    1.   Le imbarcazioni munite di un certificato valido rilasciato ai sensi dell'articolo 22 della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno possono, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5 paragrafo 5 della presente direttiva, navigare sulle vie navigabili della Comunità qualora provviste di questo solo certificato.

    2.   Tuttavia tutte le imbarcazioni munite del certificato di cui al paragrafo 1 devono essere provviste anche del certificato supplementare comunitario per la navigazione interna:

    a)

    per la navigazione sulle vie navigabili delle zone 3 e 4, se vogliono beneficiare delle riduzioni dei requisiti tecnici,

    b)

    per la navigazione sulle vie navigabili delle zone 1 e 2 o, in riferimento a navi passeggeri, per la navigazione sulle vie navigabili della zona 3 non collegate alle vie navigabili interne di un altro Stato membro, se lo Stato membro interessato ha fissato requisiti tecnici complementari per tali vie navigabili conformemente all'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3.

    3.   Il certificato supplementare comunitario per la navigazione interna è redatto secondo il modello di cui alla parte II dell'allegato V ed è rilasciato dalle autorità competenti su presentazione del certificato di cui al paragrafo 1 e alle condizioni previste dalle autorità competenti per le vie navigabili in questione.

    Articolo 5

    Requisiti tecnici complementari o ridotti per determinate zone

    1.   Ciascuno Stato membro può, dopo aver consultato la Commissione e laddove opportuno, fatte salve le disposizioni della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, adottare requisiti complementari a quelli dell'allegato II per le imbarcazioni che navigano sulle vie navigabili delle zone 1 e 2 situate nel suo territorio.

    2.   In relazione a navi passeggeri che navigano sulle vie navigabili della zona 3 situate nel suo territorio e non collegate alle vie navigabili navigabili interne di un altro Stato membro, ciascuno Stato membro può mantenere requisiti tecnici complementari a quelli di cui all'allegato II. Le modifiche di detti requisiti richiedono l'approvazione preliminare della Commissione.

    3.   I requisiti complementari si limitano agli elementi elencati nell'allegato III e sono comunicati almeno sei mesi prima della loro entrata in vigore alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

    4.   La conformità ai suddetti requisiti complementari è attestata dal certificato comunitario per la navigazione interna di cui all'articolo 3 o, nel caso di cui all'articolo 4, paragrafo 2, dal certificato supplementare comunitario per la navigazione interna. Tale attestato di conformità è riconosciuto sulle vie navigabili comunitarie della zona corrispondente.

    5.

    a)

    Qualora l'applicazione delle disposizioni transitorie di cui al capo 24 bis dell'allegato II comporti una riduzione delle norme di sicurezza nazionali vigenti, uno Stato membro può non applicare tali disposizioni transitorie alle navi passeggeri che navigano sulle sue vie navigabili interne non collegate alle vie navigabili interne navigabili di un altro Stato membro. In tali circostanze, lo Stato membro può esigere che tali navi, che navigano sulle sue vie navigabili interne non collegate soddisfino pienamente i requisiti tecnici di cui all'allegato II dal 30 dicembre 2008.

    b)

    Uno Stato membro che applica la disposizione di cui alla lettera a) informa la Commissione della sua decisione e fornisce alla stessa i dettagli delle norme nazionali pertinenti che si applicano alle navi passeggeri che navigano sulle sue vie navigabili interne. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

    c)

    La conformità ai requisiti di uno Stato membro per la navigazione sulle sue vie navigabili non collegate è attestata dal certificato comunitario per la navigazione interna di cui all'articolo 3 o, nel caso di cui all'articolo 4, paragrafo 2, dal certificato supplementare comunitario per la navigazione interna.

    6.   Le imbarcazioni che navigano soltanto sulle vie navigabili della zona 4 sono ammesse ai requisiti ridotti come specificato al capo 19 ter dell'allegato II, su tutte le vie navigabili di detta zona. La conformità a tali requisiti ridotti è attestata dal certificato comunitario per la navigazione interna di cui all'articolo 3.

    7.   Ogni Stato membro può, previa consultazione della Commissione, consentire una riduzione dei requisiti tecnici dell'allegato II per le imbarcazioni che navigano esclusivamente sulle vie navigabili delle zone 3 e 4 situate nel suo territorio.

    Tale riduzione si limita agli elementi elencati nell'allegato IV. Se le caratteristiche tecniche di un'imbarcazione soddisfano tali requisiti tecnici ridotti, occorre che ciò sia attestato nel certificato comunitario per la navigazione interna o, nel caso di cui all'articolo 4, paragrafo 2, nel certificato supplementare comunitario per la navigazione interna.

    La riduzione dei requisiti tecnici dell'allegato II è comunicata, almeno sei mesi prima della loro entrata in vigore, alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

    Articolo 6

    Merci pericolose

    Ogni imbarcazione munita di un certificato rilasciato in conformità al Regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno («ADNR») può trasportare merci pericolose in tutto il territorio della Comunità alle condizioni previste in tale certificato.

    Ogni Stato membro può esigere che le imbarcazioni che non sono munite di tale certificato siano autorizzate a trasportare merci pericolose nel suo territorio soltanto se soddisfano i requisiti complementari a quelli previsti nella presente direttiva. Tali requisiti sono comunicati alla Commissione che ne informa gli altri Stati membri.

    Articolo 7

    Deroghe

    1.   Gli Stati membri possono autorizzare deroghe totali o parziali della presente direttiva per

    a)

    le navi, i rimorchiatori, gli spintori e le strutture galleggianti che navighino su vie navigabili non collegate, per via navigabile interna, alla rete navigabile degli altri Stati membri;

    b)

    le imbarcazioni di portata lorda di peso non superiore a 350 tonnellate o le imbarcazioni non destinate al trasporto merci con dislocamento inferiore a 100 m3 la cui chiglia sia stata impostata anteriormente al 1o gennaio 1950 che navighino esclusivamente su una rete nazionale navigabile.

    2.   Nell'ambito della navigazione interna sulle vie navigabili nazionali gli Stati membri possono autorizzare deroghe a una o più disposizioni della presente direttiva per percorsi entro una zona geografica limitata o in zone portuali. Tali deroghe, nonché i percorsi o la zona per i quali esse sono valide, sono indicati nel certificato della nave.

    3.   Le deroghe autorizzate ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sono notificate alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

    4.   Lo Stato membro che, in virtù delle deroghe autorizzate ai sensi dei paragrafi 1 e 2, non ha imbarcazioni naviganti sulle sue vie navigabili che siano soggette alle disposizioni della presente direttiva, non deve conformarsi agli articoli 9, 10 e 12.

    Articolo 8

    Rilascio di certificati comunitari per la navigazione interna

    1.   Il certificato comunitario per la navigazione interna è rilasciato all'imbarcazione la cui chiglia è stata impostata dopo il 30 dicembre 2008 in seguito ad una visita tecnica effettuata prima dell'entrata in servizio dell'imbarcazione e intesa a verificare che la stessa unità è conforme ai requisiti definiti nell'allegato II.

    2.   Il certificato comunitario per la navigazione interna è rilasciato alle imbarcazioni che, escluse dal campo d'applicazione della direttiva 82/714/CEE, vi rientrano a seguito delle modifiche ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2 previa visita tecnica da effettuarsi alla scadenza dell'attuale certificato dell'imbarcazione, ma comunque entro il 30 dicembre 2018, per verificare la conformità dell'imbarcazione ai requisiti tecnici stabiliti nell'allegato II. Negli Stati membri in cui il periodo di validità dell'attuale certificato nazionale dell'imbarcazione è inferiore a 5 anni, detto certificato può essere rilasciato fino a 5 anni dopo il 30 dicembre 2008.

    La mancata rispondenza ai requisiti tecnici di cui all'allegato II è specificata nel certificato comunitario per la navigazione interna. Qualora le autorità competenti ritengano che tali lacune non costituiscano un pericolo palese, l'imbarcazione di cui al primo comma può continuare a operare fino a quando i componenti o le parti della stessa di cui è stata certificata la non rispondenza ai requisiti non siano sostituiti o modificati; dopo di che tali componenti o parti devono soddisfare i requisiti dell'allegato II.

    3.   Un pericolo palese, ai sensi del presente articolo, sussiste in particolare qualora risultino intaccati i requisiti in materia di robustezza strutturale della costruzione, navigabilità e manovrabilità o le caratteristiche specifiche dell'imbarcazione di cui all'allegato II. Le deroghe previste nell'allegato II non vanno considerate come lacune che costituiscano un pericolo palese.

    La sostituzione delle parti esistenti con parti identiche o parti di tecnologia e costruzione equivalente nel corso di interventi di riparazione e di manutenzione periodici non si considera una sostituzione ai sensi del presente articolo.

    4.   Se del caso, la conformità dell'imbarcazione ai requisiti complementari di cui all'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3 è verificata in occasione delle visite tecniche di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo o nel corso di una visita tecnica effettuata su richiesta del proprietario della nave.

    Articolo 9

    Autorità competenti

    1.   I certificati comunitari per la navigazione interna possono essere rilasciati dalle competenti autorità nazionali di qualsiasi Stato membro.

    2.   Ogni Stato membro stabilisce l'elenco delle sue autorità competenti per rilasciare i certificati per la navigazione interna e lo comunica alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

    Articolo 10

    Conduzione delle visite tecniche

    1.   La visita tecnica di cui all'articolo 8 è effettuata da autorità competenti che possono esentare, totalmente o parzialmente, le imbarcazioni dalla visita tecnica se da un attestato valido, rilasciato da un organismo di classificazione autorizzato ai sensi dell'allegato II, articolo 1.01, risulta che l'imbarcazione possiede, totalmente o parzialmente, i requisiti tecnici definiti nell'allegato II. Gli organismi di classificazione sono autorizzati solo se soddisfano i criteri di cui alla parte I dell'allegato VII.

    2.   Ogni Stato membro stabilisce l'elenco delle sue autorità competenti per effettuare la visita tecnica e lo comunica alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

    Articolo 11

    Validità dei certificati comunitari per la navigazione interna

    1.   Il periodo di validità del certificato comunitario per la navigazione interna è fissato in ogni singolo caso dall'autorità competente per il rilascio di tali certificati in conformità dell'allegato II.

    2.   Ciascuno Stato membro può, nei casi specificati agli articoli 12 e 16 e nell'allegato II, rilasciare certificati comunitari provvisori per la navigazione interna. I certificati comunitari provvisori per la navigazione interna sono redatti secondo il modello di cui alla parte III dell'allegato V.

    Articolo 12

    Sostituzione di certificati comunitari per la navigazione interna

    Ogni Stato membro stabilisce le condizioni alle quali un certificato per la navigazione interna in corso di validità può, qualora venga smarrito o danneggiato, essere sostituito.

    Articolo 13

    Rinnovo di certificati comunitari per la navigazione interna

    1.   Il certificato comunitario per la navigazione interna è rinnovato alla scadenza del periodo di validità, alle condizioni stabilite nell'articolo 8.

    2.   Per il rinnovo dei certificati comunitari per la navigazione interna rilasciati anteriormente al 30 dicembre 2008 si applicano le disposizioni transitorie dell'allegato II.

    3.   Al rinnovo dei certificati comunitari per la navigazione interna rilasciati posteriormente al 30 dicembre 2008 si applicano le disposizioni transitorie dell'allegato II entrate in vigore successivamente al rilascio dei certificati.

    Articolo 14

    Proroga della validità dei certificati comunitari per la navigazione interna

    In via eccezionale, la validità del certificato comunitario per la navigazione interna può essere prorogata senza visita tecnica in conformità dell'allegato II dall'autorità che l'ha rilasciato o rinnovato. La proroga della validità è indicata su detto certificato.

    Articolo 15

    Rilascio di nuovi certificati comunitari per la navigazione interna

    In caso di modifiche o riparazioni importanti che intacchino la robustezza strutturale della costruzione, la navigabilità o la manovrabilità o le caratteristiche specifiche dell'imbarcazione conformemente all'allegato II, questa è sottoposta nuovamente, prima di un nuovo viaggio, alla visita tecnica di cui all'articolo 8. In seguito a detta visita è rilasciato un nuovo certificato comunitario per la navigazione interna che indica le caratteristiche tecniche dell'imbarcazione, oppure il certificato esistente è modificato di conseguenza. Se il certificato è rilasciato in uno Stato membro diverso da quello che aveva rilasciato o rinnovato il certificato iniziale, l'autorità competente che aveva rilasciato o rinnovato il certificato ne è informata entro un mese.

    Articolo 16

    Rifiuto di rilascio o di rinnovo e ritiro di certificati comunitari per la navigazione interna

    Ogni decisione relativa al rifiuto di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario per la navigazione interna è motivata. Essa è notificata all'interessato con l'indicazione delle modalità e dei termini di ricorso nello Stato membro.

    Ogni certificato comunitario per la navigazione interna in corso di validità può essere revocato dall'autorità competente che l'ha rilasciato o rinnovato, quando l'imbarcazione non è più conforme ai requisiti tecnici specificati nel certificato.

    Articolo 17

    Accertamenti supplementari

    Le autorità competenti di uno Stato membro possono accertare in qualsiasi momento, in conformità dell'allegato VIII, se l'imbarcazione detiene un valido certificato ai sensi della presente direttiva e la conformità dell'imbarcazione a quanto in esso dichiarato. Esse possono altresì accertare se la nave rappresenti un pericolo palese per le persone a bordo, per l'ambiente circostante o per la navigazione. Le autorità competenti adottano le misure necessarie conformemente all'allegato VIII.

    Articolo 18

    Riconoscimento dei certificati di navigabilità di imbarcazioni emessi da paesi terzi

    Nell'attesa che siano conclusi accordi di riconoscimento reciproco dei certificati di navigabilità tra la Comunità e i paesi terzi, le autorità competenti di uno Stato membro possono riconoscere i certificati delle navi dei paesi terzi per la navigazione sulle vie navigabili dello Stato membro in questione.

    I certificati comunitari per la navigazione interna sono rilasciati alle imbarcazioni dei paesi terzi conformemente all'articolo 8, paragrafo 1.

    Articolo 19

    Procedura di comitato

    1.   La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 7 della direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna (9) (di seguito denominato «il comitato»).

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8.

    Articolo 20

    Adeguamento degli allegati e raccomandazioni sui certificati provvisori

    1.   Le eventuali modifiche necessarie per adeguare gli allegati della direttiva al progresso tecnico o agli sviluppi registrati in questo settore grazie all'attività svolta da altre organizzazioni internazionali, in particolare la Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR), allo scopo di garantire che i due certificati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) siano rilasciati sulla base di requisiti tecnici che garantiscano un livello di sicurezza equivalente, o di tener conto dei casi di cui all'articolo 5, sono adottate dalla Commissione in conformità della procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

    Queste modifiche sono apportate rapidamente onde garantire che i requisiti tecnici necessari per il rilascio del certificato comunitario per la navigazione interna riconosciuto per la navigazione sul Reno forniscano un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto per il rilascio del certificato di cui all'articolo 22 della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno.

    2.   La Commissione si pronuncia sulle raccomandazioni del comitato relative al rilascio di certificati comunitari provvisori per la navigazione interna conformemente all'articolo 2.19 dell'allegato II.

    Articolo 21

    Applicabilità della direttiva 76/135/CEE

    Alle imbarcazioni escluse dal campo di applicazione dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2 della presente direttiva, che tuttavia rientrano in quello dell'articolo 1 bis della direttiva 76/135/CEE si applicano le disposizioni di quest'ultima.

    Articolo 22

    Requisiti nazionali complementari o requisiti nazionali ridotti

    I requisiti complementari per le imbarcazioni che navigano sulle vie navigabili delle zone 1 e 2 di uno Stato membro o le riduzioni dei requisiti tecnici per le imbarcazioni che navigano sulle vie navigabili delle zone 3 e 4 situate nel territorio di tale Stato in vigore in ciascuno Stato membro anteriormente al 30 dicembre 2008 sono validi fino all'entrata in vigore di requisiti complementari ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 o di riduzioni, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7 dei requisiti tecnici di cui all'allegato II, ma non oltre il 30 giugno 2009.

    Articolo 23

    Attuazione

    1.   Gli Stati membri aventi vie navigabili interne di cui all'articolo 1, paragrafo 1 mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva con effetto dal 30 dicembre 2008. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2.   Gli Stati membri comunicano immeditamente alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

    Articolo 24

    Sanzioni

    Gli Stati membri stabiliscono un sistema di sanzioni in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie per assicurare l'applicazione di tali sanzioni. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

    Articolo 25

    Abrogazione della direttiva 82/714/CEE

    La direttiva 82/714/CEE è abrogata a decorrere dal 30 dicembre 2008.

    Articolo 26

    Entrata in vigore

    La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 27

    Destinatari

    Gli Stati membri aventi vie navigabili interne di cui all'articolo 1, paragrafo 1 sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Strasburgo, addì 12 dicembre 2006

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    Josep BORRELL FONTELLES

    Per il Consiglio

    Il presidente

    Mauri PEKKARINEN


    (1)  GU C 157 del 25.5.1998, pag. 17.

    (2)  Parere del Parlamento europeo del 16 settembre 1999 (GU C 54 del 25.2.2000, pag. 79), posizione comune del Consiglio del 23 febbraio 2006 (GU C 166 E del 18.7.2006, pag. 1), posizione del Parlamento europeo del 5 luglio 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 ottobre 2006.

    (3)  GU L 301 del 28.10.1982, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

    (4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

    (5)  GU L 21 del 29.1.1976, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 78/1016/CEE (GU L 349 del 13.12.1978, pag. 31).

    (6)  GU L 164 del 30.6.1994, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

    (7)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

    (8)  GU L 144 del 15.5.1998, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/75/CE della Commissione (GU L 190 del 30.7.2003, pag. 6).

    (9)  GU L 373 del 31.12.1991, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.


    ELENCO DEGLI ALLEGATI

    Allegato I

    Elenco delle vie navigabili interne comunitarie suddivise geograficamente nelle zone 1, 2, 3 e 4 10

    Allegato II

    Requisiti tecnici minimi applicabili alle navi delle vie navigabili interne delle zone 1, 2, 3 e 4 29

    Allegato III

    Materie per le quali possono essere adottati requisiti tecnici complementari applicabili alle navi delle vie navigabili interne delle zone 1 e 2 175

    Allegato IV

    Materie per le quali possono essere adottati requisiti tecnici ridotti per le navi delle vie navigabili interne delle zone 3 e 4 176

    Allegato V

    Modelli di certificati comunitari per la navigazione interna 177

    Allegato VI

    Modello di registro dei certificati comunitari per la navigazione interna 194

    Allegato VII

    Organismi di classificazione 197

    Allegato VIII

    Norme procedurali per la conduzione delle ispezioni 199

    Allegato IX

    Requisiti applicabili ai segnali luminosi, alle apparecchiature radar e agli indicatori della velocità di accostata 200

    ALLEGATO I

    ELENCO DELLE VIE NAVIGABILI INTERNE COMUNITARIE SUDDIVISE GEOGRAFICAMENTE NELLE ZONE 1, 2, 3 E 4

    CAPO 1

    Zona 1

    Repubblica federale di Germania

    Ems

    Dalla linea di collegamento fra il vecchio faro di Greetsiel e il molo occidentale dell'ingresso del porto di Eemshaven in direzione del mare aperto fino alla latitudine 53°30'N e alla longitudine 6°45'E, ossia leggermente al largo della zona di alleggio per navi da carico secco nell'Alte Ems (*)

    Repubblica di Polonia

    La parte della baia di Pomorska a sud della linea di collegamento fra Nord Perd sull'isola Rugen e il faro Niechorze

    La parte della baia di Gdańska a sud della linea di collegamento fra il faro Hel e la boa d'ingresso del porto di Baltijsk

    Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

    SCOZIA

    Blue Mull Sound

    Tra Gutcher e Belmont

    Yell Sound

    Tra Tofts Voe e Ulsta

    Sullom Voe

    All'interno della linea che collega la punta nordorientale dell'isola di Gluss alla punta settentrionale di Calback Ness

    Dales Voe

    D'inverno:

     

    all'interno della linea che collega la punta settentrionale di Kebister Ness alla costa di Breiwick alla longitudine 1°10.8'W

    Dales Voe

    D'estate:

     

    come per Lerwick

    Lerwick

    D'inverno:

     

    all'interno dell'area delimitata a nord dalla linea che va da Scottle Holm a Scarfi Taing sull'isola di Bressay e a sud dalla linea che va dal faro di Twageos Point a Whalpa Taing sull'isola di Bressay

    Lerwick

    D'estate:

     

    all'interno dell'area delimitata a nord dalla linea che va da Brim Ness all'angolo nordorientale di Inner Score e a sud dalla linea che va dalla punta meridionale di Ness of Sound a Kirkabisterness

    Kirkwall

    Tra Kirkwall e Rousay, a est non oltre la linea tra Point of Graand (Egilsay) e Galt Ness (Shapinsay) o tra Head of Work (Mainland) attraverso il segnale di Helliar Holm fino alla costa di Shapinsay; a nordovest non oltre la punta sudorientale dell'isola di Eynhallow, in direzione del mare aperto non oltre la linea tra la costa di Rousay alla latitudine 59°10.5 N e alla longitudine 002°57.1 W e la costa di Egilsay alla latitudine 59°10.0 N e alla longitudine 002°56.4 W

    Stromness

    A Scapa ma non oltre Scapa Flow

    Scapa Flow

    All'interno dell'area delimitata dalle linee che vanno da Point of Cletts sull'isola di Hoy al punto di triangolazione di Thomson's Hill sull'isola di Fara e da lì sino a Gibraltar Pier sull'isola di Flotta; da St Vincent Pier sull'isola di Flotta alla punta più occidentale di Calf of Flotta; dalla punta più orientale di Calf of Flotta a Needle Point sull'isola di South Ronaldsay e da Ness on Mainland al faro di Point of Oxan sull'isola di Graemsay e da lì sino a Bu Point sull'isola di Hoy; e al largo delle acque della zona 2

    Balnakiel Bay

    Tra Eilean Dubh e A'Chleit

    Cromarty Firth

    All'interno della linea che va da North Sutor a Nairn Breakwater e al largo delle acque della zona 2

    Inverness

    All'interno della linea che va da North Sutor a Nairn Breakwater e al largo delle acque della zona 2

    Fiume Tay — Dundee

    All'interno della linea che va da Broughty Castle a Tayport e al largo delle acque della zona 2

    Firth of Forth e fiume Forth

    All'interno della linea che va da Kirkcaldy al fiume Portobello e al largo delle acque della zona 2

    Solway Firth

    All'interno della linea che va da Southerness Point a Silloth

    Loch Ryan

    All'interno della linea che va da Finnart's Point a Milleur Point e al largo delle acque della zona 2

    The Clyde

    Limite esterno:

     

    la linea che va da Skipness a un punto un miglio a sud di Garroch Head e da lì sino a Farland Head

    Limite interno invernale:

     

    la linea che va dal faro di Cloch a Dunoon Pier

    Limite interno estivo:

     

    la linea che va da Bogany Point sull'isola di Bute a Skelmorlie Castle e la linea che va da Ardlamont Point all'estremità meridionale della baia di Ettrick all'interno di Kyles of Bute

    Nota : tra il 5 giugno e il 5 settembre (entrambe le date comprese) il limite interno estivo di cui sopra si estende dalla linea che va da un punto due miglia al largo della costa di Ayrshire a Skelmorlie Castle fino a Tomont End, Cumbrae, e dalla linea che va da Portachur Point, Cumbrae a Inner Brigurd Point Ayrshire

    Oban

    All'interno dell'area delimitata a nord dalla linea che va dal segnale di Dunollie Point a Ard na Chruidh e a sud dalla linea che va da Rudha Seanach a Ard na Cuile

    Kyle of Lochalsh

    Attraverso Loch Alsh alla punta di Loch Duich

    Loch Gairloch

    D'inverno:

     

    nessuna

    D'estate:

     

    a sud della linea a est di Rubha na Moine sino a Eilan Horrisdale e da lì sino a Rubha nan Eanntag

    IRLANDA DEL NORD

    Belfast Lough

    D'inverno:

     

    nessuna

    D'estate:

     

    all'interno della linea che va da Carrickfergus a Bangor

    e al largo delle acque della zona 2

    Loch Neagh

    A una distanza maggiore di 2 miglia dalla costa

    COSTA ORIENTALE DELL'INGHILTERRA

    Fiume Humber

    D'inverno

     

    all'interno della linea che va da New Holland a Paull

    D'estate:

     

    all'interno della linea che va da Cleethorpes Pier a Patrington Church

    e al largo delle acque della zona 2

    GALLES E COSTA OCCIDENTALE DELL'INGHILTERRA

    Fiume Severn

    D'inverno:

     

    all'interno della linea che va da Blacknore Point a Caldicot Pill, Porstkewett

    D'estate:

     

    all'interno della linea che va da Barry Dock Pier a Steepholm e da lì sino a Brean Down

    e al largo delle acque della zona 2

    Fiume Wye

    D'inverno:

     

    all'interno della linea che va da Blackmore Point a Caldicot Pill, Portskewett

    D'estate:

     

    all'interno della linea che va da Barry Dock Pier a Steepholm e da lì sino a Brean Down

    e al largo delle acque della zona 2

    Newport

    D'inverno:

     

    nessuna

    D'estate:

     

    all'interno della linea che va da Barry Dock Pier a Steepholm e da lì sino a Brean Down

    e al largo delle acque della zona 2

    Cardiff

    D'inverno:

     

    nessuna

    D'estate:

     

    all'interno della linea che va da Barry Dock Pier a Steepholm e da lì sino a Brean Down

    e al largo delle acque della zona 2

    Barry

    D'inverno:

     

    nessuna

    D'estate

     

    all'interno della linea che va da Barry Dock Pier a Steepholm e da lì sino a Brean Down

    e al largo delle acque della zona 2

    Swansea

    All'interno della linea che collega le estremità verso il mare dei frangiflutti

    Stretto di Menai

    All'interno dello stretto di Menai dalla linea che collega il segnale dell'isola di Llanddwyn a Dinas Dinlleu e le linee che collegano la punta meridionale dell'isola di Puffin a Trwyn DuPoint e alla stazione ferroviaria di Llanfairfechan e al largo delle acque della zona 2

    Fiume Dee

    D'inverno:

     

    all'interno della linea che va da Hilbre Point a Point of Air

    D'estate:

     

    all'interno della linea che va da Formby Point a Point of Air

    e al largo delle acque della zona 2

    Fiume Mersey

    D'inverno:

     

    nessuna

    D'estate:

     

    all'interno della linea che va da Formby Point a Point of Air

    e al largo delle acque della zona 2

    Preston e Southport

    All'interno della linea che va da Southport a Blackpool all'interno degli argini

    e al largo delle acque della zona 2

    Fleetwood

    D'inverno:

     

    nessuna

    D'estate:

     

    all'interno della linea che va da Rossal Point a Humphrey Head

    e al largo delle acque della zona 2

    Fiume Lune

    D'inverno:

     

    nessuna

    D'estate:

     

    all'interno della linea che va da Rossal Point a Humphrey Head

    e al largo delle acque della zona 2

    Heysham

    D'inverno:

     

    nessuna

    D'estate:

     

    all'interno della linea che va da Rossal Point a Humphrey Head

    Morecambe

    D'inverno:

     

    nessuna

    D'estate:

     

    all'interno della linea che va da Rossal Point a Humphrey Head

    Workington

    All'interno della linea che va da Southerness Point a Silloth

    e al largo delle acque della zona 2

    INGHILTERRA MERIDIONALE

    Fiume Colne, Colchester

    D'inverno:

     

    all'interno della linea che va da Colne Point a Whitstable

    D'estate:

     

    all'interno della linea che va da Clacton Pier a Reculvers

    Fiume Blackwater

    D'inverno:

     

    all'interno della linea che va da Colne Point a Whitstable

    D'estate:

     

    all'interno della linea che va da Clacton Pier a Reculvers

    e al largo delle acque della zona 2

    Fiume Crouch e fiume Roach

    D'inverno:

     

    all'interno della linea che va da Colne Point a Whitstable

    D'estate:

     

    all'interno della linea che va da Clacton Pier a Reculvers

    e al largo delle acque della zona 2

    Fiume Tamigi e suoi affluenti

    D'inverno:

     

    all'interno della linea che va da Colne Point a Whitstable

    D'estate:

     

    all'interno della linea che va da Clacton Pier a Reculvers

    e al largo delle acque della zona 2

    Fiume Medway e Swale

    D'inverno:

     

    all'interno della linea che va da Colne Point a Whitstable

    D'estate:

     

    all'interno della linea che va da Clacton Pier a Reculvers

    e al largo delle acque della zona 2

    Chichester

    All'interno dell'isola di Wight entro un'area delimitata dalle linee tracciate a est tra la guglia della chiesa di West Wittering e Trinity Church, Bembridge, e a ovest tra the Needles e Hurst Point

    e al largo delle acque della zona 2

    Langstone Harbour

    All'interno dell'isola di Wight entro un'area delimitata dalle linee tracciate a est tra la guglia della chiesa di West Wittering e Trinity Church, Bembridge, e a ovest tra the Needles e Hurst Point

    e al largo delle acque della zona 2

    Portsmouth

    All'interno dell'isola di Wight entro un'area delimitata dalle linee tracciate a est tra la guglia della chiesa di West Wittering e Trinity Church, Bembridge, e a ovest tra the Needles e Hurst Point

    e al largo delle acque della zona 2

    Bembridge, Isola di Wight

    All'interno dell'isola di Wight entro un'area delimitata dalle linee tracciate a est tra la guglia della chiesa di West Wittering e Trinity Church, Bembridge, e a ovest tra the Needles e Hurst Point

    e al largo delle acque della zona 2

    Cowes, Isola di Wight

    All'interno dell'isola di Wight entro un'area delimitata dalle linee tracciate a est tra la guglia della chiesa di West Wittering e Trinity Church, Bembridge, e a ovest tra the Needles e Hurst Point

    e al largo delle acque della zona 2

    Southampton

    All'interno dell'isola di Wight entro un'area delimitata dalle linee tracciate a est tra la guglia della chiesa di West Wittering e Trinity Church, Bembridge, e a ovest tra the Needles e Hurst Point

    e al largo delle acque della zona 2

    Fiume Beaulieu

    All'interno dell'isola di Wight entro un'area delimitata dalle linee tracciate a est tra la guglia della chiesa di West Wittering e Trinity Church, Bembridge, e a ovest tra the Needles e Hurst Point

    e al largo delle acque della zona 2

    Lago Keyhaven

    All'interno dell'isola di Wight entro un'area delimitata dalle linee tracciate a est tra la guglia della chiesa di West Wittering e Trinity Church, Bembridge, e a ovest tra the Needles e Hurst Point

    e al largo delle acque della zona 2

    Weymouth

    All'interno di Portland Harbour e tra il fiume Wey e Portland Harbour

    Plymouth

    All'interno della linea che va da Cawsand a Breakwater sino a Staddon

    e al largo delle acque della zona 2

    Falmouth

    D'inverno:

     

    all'interno della linea che va da St. Anthony Head a Rosemullion

    D'estate:

     

    all'interno della linea che va da St.Anthony Head a Nare Point

    e al largo delle acque della zona 2

    Fiume Camel

    All'interno della linea che va da Stepper Point a Trebetherick Point

    e al largo delle acque della zona 2

    Bridgewater

    All'interno della barriera e al largo delle acque della zona 2

    Fiume Avon (Avon)

    D'inverno:

     

    all'interno della linea che va da Blacknore Point a Caldicot Pill, Porstkewett

    D'estate:

     

    all'interno della linea che va da Barry Pier a Steepholm e da lì sino a Brean Down

    e al largo delle acque della zona 2

    Zona 2

    Repubblica ceca

    Diga del lago Lipno

    Repubblica federale di Germania

    Ems

    Dalla linea tracciata attraverso l'Ems vicino all'entrata del porto di Papenburg tra lo stabilimento di pompaggio di Diemen e l'apertura della diga a Halte fino alla linea di collegamento tra il vecchio faro di Greetsiel e il molo occidentale dell'entrata del porto di Eemshaven

    Jade

    All'interno della linea di collegamento fra il segnale a croce di Schillig e il campanile di Langwarden

    Weser

    Dal margine nordoccidentale del ponte ferroviario di Brema fino alla linea che collega i campanili di Langwarden e di Cappel, compresi i bracci laterali Westergate, Rekumer Loch, Rechter Nebenarm e Schweiburg

    Elba

    Dal limite inferiore del porto di Amburgo fino alla linea che collega la boa sferica di Döse e il margine occidentale della diga di Friedrichskoog (Dieksand), compresa la Nebenelbe e gli affluenti Este, Lühe, Schwinge, Oste, Pinnau, Krückau e Stör (ogni volta, dalla foce allo sbarramento)

    Meldorfer Bucht

    All'interno della linea che collega il margine occidentale della diga di Friedrichskoog (Dieksand) e la testa del molo occidentale di Büsum

    Eider

    Dal canale di Gieselau allo sbarramento di Eider

    Flensburger Förde

    All'interno della linea che collega il faro di Kegnäs e Birknack

    Schlei

    All'interno della linea tra le teste del molo di Schleimünde

    Eckernförder Bucht

    All'interno della linea che collega Boknis-Eck e la punta nordorientale della terraferma vicino a Dänisch Nienhof

    Kieler Förde

    All'interno della linea che collega il faro di Bülk e il monumento ai caduti del mare di Laboe

    Nord-Ostsee-Kanal (canale di Kiel)

    Dalla linea che collega le teste del molo di Brunsbüttel fino alla linea che collega i segnali d'accesso di Kiel-Holtenau, compresi Obereidersee e Enge, Audorfer See, Borgstedter See e Enge, Schirnauer See, Flemhuder See e il canale di Achterwehrer

    Trave

    Dal margine nordoccidentale del ponte ferroviario mobile e dal margine settentrionale dell'Holstenbrücke (Stadttrave) di Lubecca sino alla linea che collega la testa del molo meridionale interna e la testa del molo settentrionale esterna a Travemünde, compresi Pötenitzer Wiek, Dassower See e i vecchi bracci dell'isola di Teerhof

    Leda

    Dall'entrata nell'avamporto della chiusa marittima di Leer fino alla foce

    Hunte

    Dal porto di Oldenburg e da 140 m a valle dell'Amalienbrücke a Oldenburg fino alla foce

    Lesum

    Dal ponte ferroviario a Bremen-Burg fino alla foce

    Este

    Dall'acqua a valle della chiusa di Buxtehude fino alla diga di Este

    Lühe

    Dall'acqua a valle di Au-Mühle a Horneburg fino alla diga di Lühe

    Schwinge

    Dalla chiusa di Salztor a Stade fino alla diga di Schwinge

    Oste

    Dal margine nordorientale dello sbarramento del mulino di Bremervörde fino alla diga di Oste

    Pinnau

    Dal margine sudoccidentale del ponte ferroviario di Pinneberg fino alla diga di Pinnau

    Krückau

    Dal margine sudoccidentale del ponte per Wedenkamp a Elmshorn fino alla diga di Krückau

    Stör

    Dalla scala di marea di Rensing fino alla diga di Stör

    Freiburger Hafenpriel

    Dal margine orientale della chiusa di Friburgo sull'Elba fino alla foce

    Wismarbucht, Kirchsee, Breitling, Salzhaff e area portuale di Wismar

    In direzione del mare aperto fino alla linea tra Hoher Wieschendorf Huk e il fanale di Timmendorf e la linea che collega il fanale di Gollwitz sull'isola di Poel e la punta meridionale della penisola di Wustrow

    Warnow, compresi Breitling e i bracci laterali

    A valle del Mühlendamm dal margine settentrionale del Geinitzbrücke a Rostock in direzione del mare fino alla linea che collega le punte settentrionali dei moli occidentale e orientale di Warnemünde

    Le acque circondate dalla terraferma e dalle penisole di Darß e Zingst come pure dalle isole di Hiddensee e di Rügen (compresa la zona portuale di Stralsund)

    Che si estendono in direzione del mare aperto tra:

    la penisola di Zingst e l'isola di Bock: fino alla latitudine 54°26'42''N,

    le isole di Bock e Hiddensee: fino alla linea che collega la punta settentrionale dell'isola di Bock alla punta meridionale dell'isola di Hiddensee,

    l'isola di Hiddensee e l'isola di Rügen (Bug): fino alla linea che collega la punta sudorientale di Neubessin a Buger Haken

    Greifswalder Bodden e zona portuale di Greifswald, compreso Ryck

    In direzione del mare aperto fino alla linea che collega la punta orientale del Thiessower Haken (Südperd) alla punta orientale dell'isola di Ruden e proseguendo fino alla punta settentrionale dell'isola di Usedom (54°10'37''N, 13°47'51''E)

    Le acque circondate dalla terraferma e dall'isola di Usedom (il Peenestrom, compresi la zona portuale di Wolgast e Achterwasser, e Stettiner Haff)

    In direzione est fino alla frontiera con la Repubblica di Polonia nello Stettiner Haff

    Nota: Nel caso di navi il cui porto di armamento si trova in un altro Stato, va tenuto conto dell'articolo 32 del trattato di cooperazione Ems-Dollart dell'8 aprile 1960 (BGBl. 1963 II, pag. 602).

    Repubblica francese

    Dordogna

    Dal ponte di pietra di Libourne fino alla foce

    Garonna e Gironda

    Dal ponte di pietra di Bordeaux fino alla foce

    Loira

    Dal ponte di Haudaudine sul braccio secondario della Madeleine fino alla foce e dal ponte di Pirmil sul braccio secondario di Pirmil

    Rodano

    Dal ponte Trinquetaille ad Arles e oltre, in direzione di Marsiglia

    Senna

    Dal ponte Jeanne-d'Arc di Rouen fino alla foce

    Repubblica d'Ungheria

    Lago Balaton

    Regno dei Paesi Bassi

    Dollard

    Eems

    Waddenzee: compresi i collegamenti con il Mare del Nord

    IJsselmeer: compreso il Markermeer e l'IJmeer ma escluso il Gouwzee

    Waterweg di Rotterdam e Scheur

    Calandkanaal ad ovest del porto del Benelux

    Hollands Diep

    Breediep, Beerkanaal e porti collegati

    Haringvliet e Vuile Gat: comprese le vie navigabili che si trovano fra Goeree-Overflakkee da un lato e Voorne-Putten e Hoekse Waard dall'altro

    Hellegat

    Volkerak

    Krammer

    Grevelingenmeer e Brouwershavense Gat: comprese tutte le vie navigabili che si trovano fra Schouwen-Duiveland e Goeree-Overflakkee

    Keten, Mastgat, Zijpe, Krabbenkreek, Schelda orientale e Roompot: comprese le vie navigabili che si trovano fra Walcheren, Noord-Beveland e Zuid-Beveland da un lato e Schouwen-Duiveland e Tholen dall'altro, escluso il canale Schelda-Reno

    Schelda e Schelda occidentale e la sua foce a mare: comprese le vie navigabili che si trovano fra la Fiandra zelandese (Reemusch-Vlaanderen), da un lato, e Walcheren e Zuid-Beveland, dall'altro, escluso il canale Schelda-Reno

    Repubblica di Polonia

    Laguna di Stettino

    Laguna di Kamień

    Laguna della Vistola

    Baia di Puck

    Lago artificiale di Włocławski

    Lago Śniardwy

    Lago Niegocin

    Lago Mamry

    Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

    SCOZIA

    Scapa Flow

    All'interno dell'area delimitata dalle linee che vanno da Wharth, sull'isola di Flotta, a Martello Tower a South Walls, e da Point Cletts sull'isola di Hoy al punto di triangolazione di Thomson's Hill sull'isola di Fara e da lì sino al Gibraltar Pier sull'isola di Flotta

    Kyle of Durness

    A sud di Eilean Dubh

    Cromarty Firth

    All'interno della linea tra North Sutor e South Sutor

    Inverness

    All'interno della linea che collega Fort George a Chanonry Point

    Findhorn Bay

    All'interno della lingua di terra

    Aberdeen

    All'interno della linea che collega South Jetty a Abercromby Jetty

    Montrose Basin

    A ovest della linea che va da nord a sud attraverso l'entrata del porto al faro di Scurdie Ness

    Fiume Tay — Dundee

    All'interno della linea che va dal bacino di marea (bacino di pesca) di Dundee a Craig Head, East Newport

    Firth of Forth e fiume Forth

    All'interno del Firth of Forth ma non a est del ponte ferroviario di Forth

    Dumfries

    All'interno della linea che va da Airds Point a Scar Point

    Loch Ryan

    All'interno della linea che va da Cairn Point a Kircolm Point

    Ayr Harbour

    All'interno delIa barriera

    The Clyde

    Al di sopra delle acque della zona 1

    Kyles of Bute

    Tra Colintraive e Rhubodach

    Campbeltown Harbour

    All'interno della linea che va da Macringan's Point a Ottercharach Point

    Loch Etive

    All'interno del Loch Etive al di sopra delle cascate di Lora

    Loch Leven

    Al di sopra del ponte di Ballachulish

    Loch Linnhe

    A nord del segnale di Corran Point

    Loch Eil

    L'intero lago

    Caledonian Canal

    I laghi Lochy, Oich e Ness

    Kyle of Lochalsh

    All'interno del Kyle Akin non a ovest del segnale di Eilean Ban né a est di Eileanan Dubha

    Loch Carron

    Tra Stromemore e Strome Ferry

    Loch Broom, Ullapool

    All'interno della linea che va dal segnale di Ullapool Point a Aultnaharrie

    Kylesku

    Attraverso Loch Cairnbawn nell'area tra la punta più orientale di Garbh Eilean e la punta più occidentale di Eilean na Rainich

    Stornoway Harbour

    All'interno della linea che va da Arnish Point al lato nordoccidentale del faro di Sandwick Bay

    The Sound of Scalpay

    Non a est di Berry Cove (Scalpay) né a ovest di Croc a Loin (Harris)

    North Harbour, Scalpay e Tarbert Harbour

    Entro un miglio dalla costa dell'isola di Harris

    Loch Awe

    L'intero lago

    Loch Katrine

    L'intero lago

    Loch Lomond

    L'intero lago

    Loch Tay

    L'intero lago

    Loch Loyal

    L'intero lago

    Loch Hope

    L'intero lago

    Loch Shin

    L'intero lago

    Loch Assynt

    L'intero lago

    Loch Glascarnoch

    L'intero lago

    Loch Fannich

    L'intero lago

    Loch Maree

    L'intero lago

    Loch Gairloch

    L'intero lago

    Loch Monar

    L'intero lago

    Loch Mullardach

    L'intero lago

    Loch Cluanie

    L'intero lago

    Loch Loyne

    L'intero lago

    Loch Garry

    L'intero lago

    Loch Quoich

    L'intero lago

    Loch Arkaig

    L'intero lago

    Loch Morar

    L'intero lago

    Loch Shiel

    L'intero lago

    Loch Earn

    L'intero lago

    Loch Rannoch

    L'intero lago

    Loch Tummel

    L'intero lago

    Loch Ericht

    L'intero lago

    Loch Fionn

    L'intero lago

    Loch Glass

    L'intero lago

    Loch Rimsdale/nan Clar

    L'intero lago

    IRLANDA DEL NORD

    Strangford Lough

    All'interno della linea che va da Cloghy Point a Dogtail Point

    Belfast Lough

    All'interno della linea che va da Holywood a Macedon Point

    Larne

    All'interno della linea che va dal molo di Larne al molo dei traghetti sull'isola di Magee

    Fiume Bann

    Dalle estremità verso il mare aperto dei frangiflutti al ponte di Toome

    Lough Erne

    La parte superiore e inferiore del Lough Erne

    Lough Neagh

    Entro 2 miglia dalla costa

    COSTA ORIENTALE DELL'INGHILTERRA

    Berwick

    All'interno dei frangiflutti

    Warkworth

    All'interno dei frangiflutti

    Blyth

    All'interno delle teste di molo esterne

    Fiume Tyne

    Da Dunston Staithes alle teste del molo di Tyne

    Fiume Wear

    Da Fatfield alle teste del molo di Sunderland

    Seaham

    All'interno dei frangiflutti

    Hartlepool

    All'interno della linea che va da Middleton Jetty alla vecchia testa del molo

    All'interno della linea che collega la testa del molo settentrionale alla testa del molo meridionale

    Fiume Tees

    All'interno della linea in direzione ovest da Government Jetty alla diga sul Tees

    Whitby

    All'interno delle teste del molo di Whitby

    Fiume Humber

    All'interno della linea che va da North Ferriby a South Ferriby

    Grimsby Dock

    All'interno della linea che va dal molo occidentale del bacino di marea al molo orientale dei bacini di pesca, sulla banchina nord

    Boston

    All'interno del New Cut

    Fiume Dutch

    L'intero canale

    Fiume Hull

    Da Beverley Beck fino al fiume Humber

    Kielder Water

    L'intero lago

    Fiume Ouse

    Al di sotto della chiusa di Naburn

    Fiume Trent

    Al di sotto della chiusa di Cromwell

    Fiume Wharfe

    Dalla confluenza con il fiume Ouse fino al ponte di Tadcaster

    Scarborough

    All'interno delle teste di molo di Scarborough

    GALLES E COSTA OCCIDENTALE DELL'INGHILTERRA

    Fiume Severn

    A nord della linea che va in direzione ovest da Sharpness Point (51°43.4'N) agli sbarramenti di Llanthony e Maisemore e al largo delle acque della zona 3

    Fiume Wye

    A Chepstow, latitudine nord (51°38.0'N) fino a Monmouth

    Newport

    A nord del passaggio dei cavi elettrici aerei a Fifoots Points

    Cardiff

    All'interno della linea che va dalla gettata sud alla testa del molo di Penarth

    Le acque racchiuse a ovest dalla diga della baia di Cardiff

    Barry

    All'interno della linea che collega le estremità verso il mare dei frangiflutti

    Port Talbot

    All'interno della linea che collega le estremità verso il mare dei frangiflutti sul fiume Afran all'esterno dei bacini chiusi

    Neath

    All'interno della linea in direzione nord dall'estremità verso il mare della gettata per petroliere della baia di Baglan (51°37.2'N, 3°50.5'W)

    Llanelli e Burry Port

    All'interno dell'area delimitata dalla linea che va dal molo occidentale di Burry Port a Whiteford Point

    Milford Haven

    All'interno della linea tracciata a sud di Hook Point fino a Thorn Point

    Fishguard

    All'interno della linea che collega le estremità verso il mare dei frangiflutti nord e est

    Cardigan

    All'interno dello stretto di Pen-Yr-Ergyd

    Aberystwyth

    All'interno delle estremità verso il mare dei frangiflutti

    Aberdyfi

    All'interno della linea che va dalla stazione ferroviaria di Aberdyfi alla boa sferica di Twyni Bach

    Barmouth

    All'interno della linea che va dalla stazione ferroviaria di Barmouth a Penrhyn Point

    Portmadoc

    All'interno della linea che va da Harlech Point a Graig Ddu

    Holyhead

    All'interno dell'area delimitata dai frangiflutti principali e della linea tracciata dall'estremità dei frangiflutti a Brynglas Point, baia di Towyn

    Stretto di Menai

    All'interno dello stretto di Menai tra la linea che collega Aber Menai Point a Belan Point e la linea che collega Beaumaris Pier a Pen-y-Coed Point

    Conway

    All'interno della linea che va da Mussel Hill a Tremlyd Point

    Llandudno

    All'interno dei frangiflutti

    Rhyl

    All'interno dei frangiflutti

    Fiume Dee

    Al di sopra della banchina di Connah fino al punto di estrazione dell'acqua a Barrelwell Hill

    Fiume Mersey

    All'interno della linea tra il faro di Rock e il bacino nordoccidentale di Seaforth ma esclusi gli altri bacini

    Preston e Southport

    All'interno della linea che va da Lytham a Southport e all'interno dei bacini di Preston

    Fleetwood

    All'interno della linea che va dal segnale di Low a Knott

    Fiume Lune

    All'interno della linea che va da Sunderland Point a Chapel Hill fino al bacino di Glasson incluso

    Barrow

    All'interno della linea che collega Haws Point, isola di Walney allo scalo di alaggio dell'isola di Roa

    Whitehaven

    All'interno dei frangiflutti

    Workington

    All'interno dei frangiflutti

    Maryport

    All'interno dei frangiflutti

    Carlisle

    All'interno della linea che collega Point Carlisle a Torduff

    Coniston Water

    L'intero lago

    Derwentwater

    L'intero lago

    Ullswater

    L'intero lago

    Windermere

    L'intero lago

    INGHILTERRA MERIDIONALE

    Blakeney e Morston Porto e vie d'accesso

    A est della linea tracciata a sud di Blakeney Point fino all'entrata del fiume Stiffkey

    Fiume Orwell e fiume Stour

    Il fiume Orwell all'interno della linea che va dai frangiflutti di Blackmanshead a Landguard Point e al largo delle acque della zona 3

    Fiume Blackwater

    Tutte le vie navigabili all'interno della linea che va dall'estremità sudoccidentale dell'isola di Mersea fino a Sales Point

    Fiume Crouch e fiume Roach

    Il fiume Crouch all'interno della linea che va da Holliwell Point a Foulness Point, compreso il fiume Roach

    Fiume Tamigi e suoi affluenti

    Il fiume Tamigi al di sopra della linea tracciata da nord a sud attraverso l'estremità orientale del molo della banchina di Denton, Gravesend fino alla chiusa di Teddington

    Fiume Medway e Swale

    Il fiume Medway dalla linea tracciata da Garrison Point alla Grain Tower, fino alla chiusa di Allington; e Swale da Whitstable al fiume Medway

    Fiume Stour (Kent)

    Il fiume Stour al di sopra della foce sino all'approdo a Flagstaff Reach

    Porto di Dover

    All'interno delle linee tracciate tra le entrate orientale e occidentale del porto

    Fiume Rother

    Il fiume Rother al di sopra della stazione del segnale di marea a Camber fino alla chiusa di Scots Float e alla chiusa di entrata sul fiume Brede

    Fiume Adur e canale di Southwick

    All'interno della linea tracciata attraverso l'entrata del porto di Shoreham fino alla chiusa del canale di Southwick e all'estremità occidentale della banchina di Tarmac

    Fiume Arun

    Il fiume Arun al di sopra del molo di Littlehampton fino alla marina di Littlehampton

    Fiume Ouse (Sussex) Newhaven

    Il fiume Ouse dalla linea tracciata attraverso i moli dell'entrata del porto di Newhaven fino all'estremità settentrionale della banchina nord

    Brighton

    La parte esterna della marina di Brighton all'interno della linea che va dall'estremità meridionale della banchina ovest all'estremità settentrionale della banchina sud

    Chichester

    All'interno della linea tracciata tra Eastoke point e la guglia della chiesa, West Wittering e al largo delle acque della zona 3

    Porto di Langstone

    All'interno della linea tracciata tra Eastney Point e Gunner Point

    Portsmouth

    All'interno della linea tracciata attraverso l'entrata del porto da Port Blockhouse fino alla Round Tower

    Bembridge, isola di Wight

    All'interno del porto di Brading

    Cowes, isola di Wight

    Il fiume Medina all'interno della linea che va dal segnale dei frangiflutti sulla riva orientale al faro sulla riva occidentale

    Southampton

    All'interno della linea che va da Calshot Castle alla boa sferica di Hook

    Beaulieu River

    All'interno di Beaulieu River, non a est della linea tracciata da nord a sud attraverso Inchmery House

    Lago Keyhaven

    All'interno della linea tracciata in direzione nord dal segnale basso di Hurst Point alla palude di Keyhaven

    Christchurch

    The Run

    Poole

    All'interno della linea del traghetto a fune tra Sandbanks e South Haven Point

    Exeter

    All'interno della linea tracciata da est a ovest da Warren Point alla stazione di battelli di salvataggio costiera di fronte a Checkstone Ledge

    Teignmouth

    All'interno del porto

    Fiume Dart

    All'interno della linea che va da Kettle Point a Battery Point

    Fiume Salcombe

    All'interno della linea che va da Splat Point a Limebury Point

    Plymouth

    All'interno della linea che va dal molo di Mount Batten a Raveness Point attraverso le isole di Drake; il fiume Yealm all'interno della linea che va da Warren Point a Misery Point

    Fowey

    All'interno del porto

    Falmouth

    All'interno della linea che va da St. Anthony Head a Pendennis Point

    Fiume Camel

    All'interno della linea che va da Gun Point a Brea Hill

    Fiumi Taw e Torridge

    All'interno della linea orientata a 200o dal faro di Crow Point fino alla costa a Skern Point

    Bridgewater

    A sud della linea tracciata in direzione est da Stert Point (51°13.0'N)

    Fiume Avon (Avon)

    All'interno della linea che va da Avonmouth Pier a Wharf Point, fino alla diga di Netham

    CAPO 2

    Zona 3

    Regno del Belgio

    Schelda marittima (a valle della rada di Anversa)

    Repubblica ceca

    Labe: dalla chiusa Ústí nad Labem-Střekov alla chiusa Lovosice

    Laghi artificiali: Baška, Brněnská (Kníničky), Horka (Stráž pod Ralskem), Hracholusky, Jesenice, Nechranice, Olešná, Orlík, Pastviny, Plumov, Rozkoš, Seč, Skalka, Slapy, Těrlicko, Žermanice

    Lago Máchovo

    Zona acquatica Velké Žernoseky

    Bacini: Oleksovice, Svět, Velké Dářko

    Laghi per l'estrazione di ghiaia: Dolní Benešov, Ostrožná Nová Ves a Tovačov

    Repubblica federale di Germania

    Danubio

    Da Kelheim (km 2 414,72 ) fino al confine austro-tedesco

    Reno

    Dal confine svizzero-tedesco al confine olandese-tedesco

    Elba

    Dalla foce del canale laterale dell'Elba (Elbe-Seiten canal) al limite inferiore del porto di Amburgo

    Müritz

     

    Repubblica francese

    Reno

    Repubblica di Ungheria

    Danubio: dal km 1 812 al km 1 433

    Danubio Moson: dal km 14 al km 0

    Danubio Szentendre: dal km 32 al km 0

    Danubio Ráckeve: dal km 58 al km 0

    Fiume Tisza: dal km 685 al km 160

    Fiume Dráva: dal km 198 al km 70

    Fiume Bodrog: dal km 51 al km 0

    Fiume Kettős-Körös: dal km 23 al km 0

    Fiume Hármas-Körös: dal km 91 al km 0

    Canale Sió: dal km 23 al km 0

    Lago Velence

    Lago Fertő

    Regno dei Paesi Bassi

    Reno

    Sneekermeer, Koevordermeer, Heegermeer, Fluessen, Slotermeer, Tjeukemeer, Beulakkerwijde, Belterwijde, Ramsdiep, Ketelmeer, Zwartenmeer, Veluwemeer, Eemmeer, Alkmaardermeer, Gouwzee, Buiten IJ, Afgesloten IJ, Noordzeekanaal, porto di IJmuiden, zona portuale di Rotterdam, Nieuwe Maas, Noord, Oude Maas, Beneden Merwede, Nieuwe Merwede, Dordtsche Kil, Boven Merwede, Waal, Bijlandsch Kanaal, Boven Rijn, Pannersdensch Kanaal, Geldersche IJssel, Neder Rijn, Lek, canale Amsterdam-Reno, Veerse Meer, canale Schelda-Reno fino al punto in cui affluisce nel Volkerak, Amer, Bergsche Maas, la Mosa a valle di Venlo, Gooimeer, Europort, Calandkanaal (a est del porto del Benelux), Hartelkanaal

    Repubblica d'Austria

    Danubio: dal confine con la Germania al confine con la Slovacchia

    Inn: dalla foce alla centrale elettrica di Passau-Ingling

    Traun: dalla foce al km 1,80

    Enns: dalla foce al km 2,70

    March: fino al km 6,00

    Repubblica di Polonia

    Fiume Biebrza: dall'estuario del canale Augustowski fino all'estuario del fiume Narwia

    Fiume Brda: dal collegamento con il canale Bydgoski a Bydgoszcz fino all'estuario del fiume Vistola

    Fiume Bug: dall'estuario del fiume Muchawiec fino all'estuario del fiume Narwia

    Lago Dąbie: fino al confine con le acque salate interne

    Canale Augustowski: dal collegamento con il fiume Biebrza fino al confine di Stato, compresi i laghi situati lungo tale canale

    Canale Bartnicki: dal lago Ruda Woda fino al lago Bartężek incluso

    Canale Bydgoski

    Canale Elbląski: dal lago Druzno fino al lago Jeziorak e al lago Szeląg Wielki compresi, come pure i laghi situati lungo tale canale, nonché la via secondaria in direzione di Zalewo dal lago Jeziorak al lago Ewingi inclusi

    Canale Gliwicki insieme con il canale Kędzierzyński

    Canale Jagielloński: dal collegamento con il fiume Elbląg al fiume Nogat

    Canale Łączański

    Canale Ślesiński insieme con i laghi situati lungo tale canale e il lago Gopło

    Canale Żerański

    Fiume Martwa Wisła: dal fiume Vistola a Przegalina fino al confine con le acque salate interne

    Fiume Narew: dall'estuario del fiume Biebrza fino all'estuario del fiume Vistola, compreso il lago Zegrzyński

    Fiume Nogat: dal fiume Vistola fino all'estuario della laguna della Vistola

    Fiume Noteć (superiore) dal lago Gopło fino al collegamento con il canale Górnonotecki e il canale Górnonotecki e il fiume Noteć (inferiore) dal collegamento con il canale Bydgoski fino all'estuario del fiume Warta

    Fiume Nysa Łużycka da Gubin all'estuario del fiume Odry

    Fiume Oder: dalla città di Racibórz fino al collegamento con il fiume Oder orientale che diventa il fiume Regalica dall'apertura Klucz-Ustowo, compreso tale fiume e i suoi bracci laterali fino al lago Dąbie nonché la via secondaria del fiume Oder dalla chiusa di Opatowice fino alla chiusa della città di Wrocław

    Fiume Oder occidentale: dallo sbarramento a Widuchowa (704,1 km del fiume Oder) fino al confine con le acque salate interne, compresi i bracci laterali nonché l'apertura Klucz-Ustowo che collega l'Oder orientale con l'Oder occidentale

    Fiume Parnica e apertura Parnicki: dall'Oder occidentale fino al confine con le acque salate interne

    Fiume Pisa: dal lago Roś fino all'estuario del fiume Narew

    Fiume Szkarpawa: dal fiume Vistola fino all'estuario della laguna della Vistola

    Fiume Warta: dalla baia Ślesiński fino al lago dell'estuario del fiume Oder

    Sistema del Wielkie Jeziora Mazurskie comprendente i laghi collegati dai fiumi e dai canali che costituiscono una via principale dal lago Roś (compreso) a Pisz fino al canale Węgorzewski (compreso) a Węgorzewo, insieme con i laghi: Seksty, Mikołajskie, Tałty, Tałtowisko, Kotek, Szymon, Szymoneckie, Jagodne, Boczne, Tajty, Kisajno, Dargin, Łabap, Kirsajty e Święcajty, compresi il canale Giżycki, il canale Niegociński e il canale Piękna Góra, e una via secondaria del lago Ryńskie (compreso) a Ryn fino al lago Nidzkie (fino a 3 km, che costituisce un confine con la riserva del «lago Nidzkie»), insieme con i laghi: Bełdany, Guzianka Mała e Guzianka Wielka

    Fiume Vistola: dall'estuario del fiume Przemsza fino al collegamento con il canale Łączański nonché dall'estuario di tale canale a Skawina fino all'estuario del fiume Vistola nella baia di Danzica, escluso il lago artificiale Włocławski

    Repubblica slovacca

    Danubio: da Devín (km 1 880,26) fino alla frontiera slovacco-ungherese

    Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

    SCOZIA

    Leith (Edimburgo)

    All'interno dei frangiflutti

    Glasgow

    Strathclyde Loch

    Crinan Canal

    Da Crinan fino a Ardrishaig

    Caledonian Canal

    Le sezioni del canale

    IRLANDA DEL NORD

    Fiume Lagan

    Dallo sbarramento del Lagan a Stranmillis

    INGHILTERRA ORIENTALE

    Fiume Wear (non soggetto a marea)

    Dal vecchio ponte ferroviario, Durham fino a Prebends Bridge, Durham

    Fiume Tees

    A monte dello sbarramento del Tees

    Bacino di Grimsby

    All'interno delle chiuse

    Bacino di Immingham

    All'interno delle chiuse

    Bacini di Hull

    All'interno delle chiuse

    Bacino di Boston

    All'interno delle porte delle chiuse

    Aire and Calder Navigation

    Dai bacini di Goole fino a Leeds; confluenza con il Leeds and Liverpool canal; confluenza Bank Dole fino a Selby (chiusa del fiume Ouse); confluenza Castleford fino a Wakefield (chiusa discendente)

    Fiume Ancholme

    Dalla chiusa di Ferriby fino a Brigg

    Calder and Hebble Canal

    Da Wakefield (chiusa discendente) fino alla chiusa di Broadcut Top

    Fiume Foss

    Dalla confluenza (Blue Bridge) con il fiume Ouse fino a Monk Bridge

    Fossdyke Canal

    Dalla confluenza con il fiume Trent fino a Brayford Pool

    Bacino di Goole

    All'interno delle porte della chiusa

    Hornsea Mere

    L'intero canale

    Fiume Hull

    Dalla chiusa di Struncheon Hill a Beverley Beck

    Market Weighton Canal

    Dalla chiusa del fiume Humber alla chiusa di Sod Houses

    New Junction Canal

    L'intero canale

    Fiume Ouse

    Dalla chiusa di Naburn a Nun Monkton

    Sheffield and South Yorkshire Canal

    Dalla chiusa di Keadby alla chiusa di Tinsley

    Fiume Trent

    Dalla chiusa di Cromwell a Shardlow

    Fiume Witham

    Dalla chiusa di Boston a Brayford Poole (Lincoln)

    GALLES E INGHILTERRA OCCIDENTALE

    Fiume Severn

    Al di sopra di Llanthony e degli sbarramenti di Maisemore

    Fiume Wye

    Al di sopra di Monmouth

    Cardiff

    Lago di Roath Park

    Port Talbot

    All'interno dei bacini chiusi

    Swansea

    All'interno dei bacini chiusi

    Fiume Dee

    Al di sopra del punto di estrazione dell'acqua di Barrelwell Hill

    Fiume Mersey

    I bacini (escluso il bacino di Seaforth)

    Fiume Lune

    Al di sopra del bacino di Glasson

    Fiume Avon (Midland)

    Dalla chiusa di Tewkesbury a Evesham

    Gloucester

    Bacini della città di Gloucester, canale Gloucester/Sharpness

    Lago Hollingworth

    L'intero lago

    Manchester Ship Canal

    L'intero canale e i bacini di Salford compreso il fiume Irwell

    Lago Pickmere

    L'intero lago

    Fiume Tawe

    Tra lo sbarramento marittimo/marina e lo stadio di atletica di Morfa

    Lago Rudyard

    L'intero lago

    Fiume Weaver

    Al di sotto di Northwich

    INGHILTERRA MERIDIONALE

    Fiume Nene

    Wisbech Cut e il fiume Nene fino alla chiusa di Dog-in a-Doublet

    Fiume Great Ouse

    Kings Lynn Cut e il fiume Great Ouse al di sotto del ponte stradale di West Lynn

    Yarmouth

    L'estuario del fiume Yare dalla linea tracciata tra le estremità dei moli di entrata settentrionale e meridionale, compreso Breydon Water

    Lowestoft

    Il porto di Lowestoft al di sotto della chiusa di Mutford fino alla linea tracciata tra i moli di entrata dell'avamporto

    Fiumi Alde e Ore

    Al di sopra dell'entrata verso il fiume Ore fino a Westrow Point

    Fiume Deben

    Al di sopra dell'entrata del fiume Deben fino a Felixstowe Ferry

    Fiumi Orwell e Stour

    Dalla linea tracciata da Fagbury Point a Shotley Point sul fiume Orwell fino al bacino di Ipswich; e dalla linea tracciata da nord a sud attraverso Erwarton Ness sul fiume Stour fino a Manningtree

    Chelmer and Blackwater Canal

    A est della chiusa di Beeleigh

    Fiume Tamigi e suoi affluenti

    Il fiume Tamigi al di sopra della chiusa di Teddington fino a Oxford

    Fiume Adur e Southwick Canal

    Il fiume Adur al di sopra dell'estremità occidentale della banchina di Tarmac, e all'interno del Southwick Canal

    Fiume Arun

    Il fiume Arun al di sopra della marina di Littlehampton

    Fiume Ouse (Sussex), Newhaven

    Il fiume Ouse al di sopra dell'estremità settentrionale della banchina nord

    Bewl Water

    L'intero lago

    Grafham Water

    L'intero lago

    Rutland Water

    L'intero lago

    Lago Thorpe Park

    L'intero lago

    Chichester

    A est della linea che collega Cobnor Point a Chalkdock Point

    Christchurch

    All'interno del porto di Christchurch escluso the Run

    Exeter Canal

    L'intero canale

    Fiume Avon (Avon)

    I bacini della città di Bristol

    Dalla diga di Netham fino allo sbarramento di Pulteney

    CAPO 3

    Zona 4

    Regno del Belgio

    L'intera rete belga a eccezione delle vie navigabili della zona 3

    Repubblica ceca

    Tutte le vie navigabili non comprese nelle zone 1, 2 e 3

    Repubblica federale di Germania

    Tutte le vie navigabili interne diverse da quelle comprese nelle zone 1, 2 e 3

    Repubblica francese

    Tutte le vie navigabili interne francesi a eccezione di quelle delle zone 1, 2 e 3

    Repubblica italiana

    Fiume Po: da Piacenza alla foce

    Canale Milano-Cremona, fiume Po: tratto terminale di 15 km fino al Po

    Fiume Mincio: da Mantova, Governolo al Po

    Idrovia ferrarese: dal Po (Pontelagoscuro), Ferrara a Porto Garibaldi

    Canali di Brondolo e Valle: dal Po orientale alla laguna di Venezia

    Canale Fissero-Tartaro-Canalbianco: da Adria al Po orientale

    Litoranea veneta: dalla laguna di Venezia a Grado

    Repubblica di Lituania

    L'intera rete lituana

    Granducato del Lussemburgo

    Mosella

    Repubblica d'Ungheria

    Tutte le vie navigabili non comprese nelle zone 2 e 3

    Regno dei Paesi Bassi

    Tutti i fiumi, canali e mari interni non compresi nelle zone 1, 2 e 3

    Repubblica d'Austria

    Thaya: fino a Bernhardsthal

    March: a monte del km 6,00

    Repubblica di Polonia

    Tutte le vie navigabili non comprese nelle zone 1, 2 e 3

    Repubblica slovacca

    Tutte le vie navigabili non comprese nella zona 3

    Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

    SCOZIA

    Ratho and Linlithgow Union Canal

    L'intero canale

    Glasgow

    Forth and Clyde Canal

    Monkland Canal — sezioni Faskine e Drumpellier

    Hogganfield Loch

    INGHILTERRA ORIENTALE

    Fiume Ancholme

    Da Brigg fino alla chiusa di Harram Hill

    Calder and Hebble Canal

    Dalla chiusa di Broadcut Top fino al ponte di Sowerby

    Chesterfield Canal

    Da West Stockwith a Worksop

    Cromford Canal

    L'intero canale

    Fiume Derwent

    Dalla confluenza con il fiume Ouse a Stamford Bridge

    Driffield Navigation

    Dalla chiusa di Struncheon Hill fino a Great Driffield

    Erewash Canal

    Dalla chiusa di Trent fino alla chiusa di Langley Mill

    Huddersfield Canal

    Dalla confluenza con il Calder and Hebble a Coopers Bridge fino a Huddersfield Narrow Canal a Huddersfield

    Tra Ashton-Under-Lyne e Huddersfield

    Leeds and Liverpool Canal

    Dalla chiusa del fiume Leeds alla banchina di Skipton

    Lago Light Water Valley

    L'intero lago

    The Mere, Scarborough

    L'intero lago

    Fiume Ouse

    Al di sopra dello specchio d'acqua di Nun Monkton

    Pocklington Canal

    Dalla confluenza con il fiume Derwent fino a Melbourne Basin

    Sheffield and South Yorkshire Canal

    Dalla chiusa di Tinsley a Sheffield

    Fiume Soar

    Dalla confluenza con il Trent fino a Loughborough

    Trent and Mersey Canal

    Da Shardlow fino alla chiusa di Dellow Lane

    Fiume Ure e Ripon Canal

    Dalla confluenza con il fiume Ouse fino a Ripon Canal (Ripon Basin)

    Ashton Canal

    L'intero canale

    GALLES E INGHILTERRA OCCIDENTALE

    Fiume Avon (Midland)

    Al di sopra di Evesham

    Birmingham Canal Navigation

    L'intero canale

    Birmingham and Fazeley Canal

    L'intero canale

    Coventry Canal

    L'intero canale

    Grand Union Canal (da Napton Junction a Birmingham e Fazeley)

    L'intera sezione del canale

    Kennet and Avon Canal (da Bath a Newbury)

    L'intera sezione del canale

    Lancaster Canal

    L'intero canale

    Leeds and Liverpool Canal

    L'intero canale

    Llangollen Canal

    L'intero canale

    Caldon Canal

    L'intero canale

    Peak Forest Canal

    L'intero canale

    Macclesfield Canal

    L'intero canale

    Monmouthshire and Brecon Canal

    L'intero canale

    Montgomery Canal

    L'intero canale

    Rochdale Canal

    L'intero canale

    Swansea Canal

    L'intero canale

    Neath and Tennant Canal

    L'intero canale

    Shropshire Union Canal

    L'intero canale

    Staffordshire and Worcester Canal

    L'intero canale

    Stratford-upon-Avon Canal

    L'intero canale

    Fiume Trent

    L'intero fiume

    Trent and Mersey Canal

    L'intero canale

    Fiume Weaver

    Al di sopra di Northwich

    Worcester and Birmingham Canal

    L'intero canale

    INGHILTERRA MERIDIONALE

    Fiume Nene

    Al di sopra della chiusa di Dog-in-a-Doublet

    Fiume Great Ouse

    Kings Lynn al di sopra del ponte stradale di West Lynn; il fiume Great Ouse e tutte le vie navigabili collegate di Fenland compreso il fiume Cam e Middle Level Navigation

    Norfolk and Suffolk Broads

    Tutti i fiumi, corsi d'acqua, canali e vie navigabili soggetti o meno a marea all'interno dei Norfolk e Suffolk Broads compreso Oulton Broad, e i fiumi Waveney, Yare, Bure, Ant e Thurne tranne quanto specificato per Yarmouth e Lowestoft

    Fiume Blyth

    L'entrata del fiume Blyth fino a Blythburgh

    Fiumi Alde e Ore

    Sul fiume Alde al di sopra di Westrow Point

    Fiume Deben

    Il fiume Deben al di sopra di Felixstowe Ferry

    Fiumi Orwell e Stour

    Tutte le vie navigabili sul fiume Stour al di sopra di Manningtree

    Chelmer and Blackwater Canal

    A ovest della chiusa di Beeleigh

    Fiume Tamigi e suoi affluenti

    I fiumi Stort e Lee al di sopra di Bow Creek; Grand Union Canal al di sopra della chiusa di Brentford e Regents Canal al di sopra di Limehouse Basin nonché tutti i canali collegati; il fiume Wey al di sopra della chiusa del Tamigi; Kennet e Avon Canal; il fiume Tamigi sopra Oxford; Oxford Canal

    Fiume Medway e Swale

    Il fiume Medway al di sopra della chiusa di Allington

    Fiume Stour (Kent)

    Il fiume Stour al di sopra dell'approdo a Flagstaff Reach

    Porto di Dover

    L'intero porto

    Fiume Rother

    Il fiume Rother e il Royal Military Canal al di sopra della chiusa di Scots Float e il fiume Brede al di sopra della chiusa di entrata

    Brighton

    La parte interna della marina di Brighton al di sopra della chiusa

    Lago Wickstead Park

    L'intero lago

    Kennet and Avon Canal

    L'intero canale

    Grand Union Canal

    L'intero canale

    Fiume Avon (Avon)

    Al di sopra dello sbarramento di Pulteney

    Bridgewater Canal

    L'intero canale


    (*)  Nel caso di navi il cui porto di armamento è altrove, va tenuto conto dell'articolo 32 del trattato di cooperazione Ems-Dollart dell'8 aprile 1960 (BGBl. 1963 II, pag. 602).

    ALLEGATO II

    REQUISITI TECNICI MINIMI APPLICABILI ALLE NAVI DELLE VIE NAVIGABILI INTERNE DELLE ZONE 1, 2, 3 E 4

    INDICE

    PARTE I 38
    CAPO 1 38
    DISPOSIZIONI GENERALI 38

    Articolo 1.01 —

    Definizioni 38

    Articolo 1.02 —

    (Senza oggetto) 42

    Articolo 1.03 —

    (Senza oggetto) 42

    Articolo 1.04 —

    (Senza oggetto) 42

    Articolo 1.05 —

    (Senza oggetto) 42

    Articolo 1.06 —

    Requisiti temporanei 42

    Articolo 1.07 —

    Istruzioni amministrative 42
    CAPO 2 42
    PROCEDURA 42

    Articolo 2.01 —

    Commissioni di ispezione 42

    Articolo 2.02 —

    Richiesta di ispezione 43

    Articolo 2.03 —

    Presentazione dell'imbarcazione all'ispezione 43

    Articolo 2.04 —

    (Senza oggetto) 43

    Articolo 2.05 —

    Certificato comunitario provvisorio 43

    Articolo 2.06 —

    Periodo di validità del certificato comunitario 44

    Articolo 2.07 —

    Menzioni e modifiche del certificato comunitario 44

    Articolo 2.08 —

    (Senza oggetto) 44

    Articolo 2.09 —

    Ispezione periodica 44

    Articolo 2.10 —

    Ispezione volontaria 44

    Articolo 2.11 —

    (Senza oggetto) 44

    Articolo 2.12 —

    (Senza oggetto) 44

    Articolo 2.13 —

    (Senza oggetto) 44

    Articolo 2.14 —

    (Senza oggetto) 45

    Articolo 2.15 —

    Oneri 45

    Articolo 2.16 —

    Informazioni 45

    Articolo 2.17 —

    Registro dei certificati comunitari 45

    Articolo 2.18 —

    Numero ufficiale 45

    Articolo 2.19 —

    Equivalenze e deroghe 45
    PARTE II 46
    CAPO 3 46
    REQUISITI IN MATERIA DI COSTRUZIONE NAVALE 46

    Articolo 3.01 —

    Regola fondamentale 46

    Articolo 3.02 —

    Robustezza e stabilità 46

    Articolo 3.03 —

    Scafo 47

    Articolo 3.04 —

    Sale macchine e locale caldaie, serbatoi 47
    CAPO 4 48
    DISTANZA DI SICUREZZA, BORDO LIBERO E SCALE DI IMMERSIONE 48

    Articolo 4.01 —

    Distanza di sicurezza 48

    Articolo 4.02 —

    Bordo libero 48

    Articolo 4.03 —

    Bordo libero minimo 50

    Articolo 4.04 —

    Marche di bordo libero 50

    Articolo 4.05 —

    Massima immersione a pieno carico di galleggianti dotati di stive non sempre stagne agli spruzzi e alle intemperie 51

    Articolo 4.06 —

    Scale d'immersione 51
    CAPO 5 52
    MANOVRABILITÀ 52

    Articolo 5.01 —

    Condizioni generali 52

    Articolo 5.02 —

    Prove di navigazione 52

    Articolo 5.03 —

    Zona di prova 52

    Articolo 5.04 —

    Livello di carico delle navi e dei convogli durante le prove di navigazione 52

    Articolo 5.05 —

    Uso dei mezzi di bordo per la prova di navigazione 52

    Articolo 5.06 —

    Velocità prescritta (in marcia avanti) 53

    Articolo 5.07 —

    Capacità d'arresto 53

    Articolo 5.08 —

    Capacità di navigare in marcia indietro 53

    Articolo 5.09 —

    Capacità di manovra di evasione 53

    Articolo 5.10 —

    Capacità di virata 53
    CAPO 6 53
    APPARATI DI GOVERNO 53

    Articolo 6.01 —

    Requisiti generali 53

    Articolo 6.02 —

    Dispositivi di azionamento del mezzo di governo 54

    Articolo 6.03 —

    Dispositivo di azionamento idraulico del mezzo di governo 54

    Articolo 6.04 —

    Fonti d'energia 54

    Articolo 6.05 —

    Dispositivo di azionamento manuale 55

    Articolo 6.06 —

    Sistemi elica-timone, a idrogetto, a propulsori cicloidali e a eliche di manovra di prua 55

    Articolo 6.07 —

    Indicatori e dispositivi di controllo 55

    Articolo 6.08 —

    Regolatori della velocità di accostata 55

    Articolo 6.09 —

    Procedura di collaudo 55
    CAPO 7 56
    TIMONERIA 56

    Articolo 7.01 —

    Dispositivi generali 56

    Articolo 7.02 —

    Visuale libera 56

    Articolo 7.03 —

    Requisiti generali concernenti i dispositivi di comando, d'indicazione e di controllo 57

    Articolo 7.04 —

    Requisiti specifici concernenti i dispositivi di comando, d'indicazione e di controllo dei motori principali e degli apparati di governo 57

    Articolo 7.05 —

    Luci di navigazione, segnali luminosi e segnali acustici 58

    Articolo 7.06 —

    Impianti radar e indicatori della velocità di accostata 58

    Articolo 7.07 —

    Radiotelefonia per navi con timoneria attrezzata per la navigazione con radar da parte di una sola persona 59

    Articolo 7.08 —

    Impianti per la comunicazione interna a bordo 59

    Articolo 7.09 —

    Sistemi d'allarme 59

    Articolo 7.10 —

    Riscaldamento e aerazione 59

    Articolo 7.11 —

    Impianti per la manovra delle ancore di poppa 59

    Articolo 7.12 —

    Timonerie abbattibili 59

    Articolo 7.13 —

    Annotazione nel certificato comunitario delle navi dotate di timoneria attrezzata per la navigazione con radar da parte di una sola persona 60
    CAPO 8 60
    COSTRUZIONE DELLE MACCHINE 60

    Articolo 8.01 —

    Disposizioni generali 60

    Articolo 8.02 —

    Dispositivi di sicurezza 60

    Articolo 8.03 —

    Impianto di propulsione 60

    Articolo 8.04 —

    Sistema di scarico del motore 61

    Articolo 8.05 —

    Serbatoi per il combustibile, tubature e accessori 61

    Articolo 8.06 —

    Deposito di olio lubrificante, tubature e accessori 62

    Articolo 8.07 —

    Deposito di oli utilizzati negli impianti di trasmissione di energia, negli impianti di comando e attivazione e negli impianti di riscaldamento, tubature e accessori 62

    Articolo 8.08 —

    Impianti di esaurimento della sentina 63

    Articolo 8.09 —

    Dispositivi di raccolta delle acque oleose e degli oli usati 64

    Articolo 8.10 —

    Rumore prodotto dalle navi 64

    CAPO 8 bis

    (Senza oggetto) 64
    CAPO 9 64
    IMPIANTI ELETTRICI 64

    Articolo 9.01 —

    Disposizioni generali 64

    Articolo 9.02 —

    Sistemi d'alimentazione di energia elettrica 65

    Articolo 9.03 —

    Protezione contro i contatti accidentali, la penetrazione di corpi solidi e di acqua 65

    Articolo 9.04 —

    Protezione contro le esplosioni 66

    Articolo 9.05 —

    Messa a terra 66

    Articolo 9.06 —

    Tensioni massime ammissibili 66

    Articolo 9.07 —

    Sistemi di distribuzione 67

    Articolo 9.08 —

    Collegamento alle reti su terraferma o ad altre reti esterne 67

    Articolo 9.09 —

    Alimentazione ad altre imbarcazioni 68

    Articolo 9.10 —

    Generatori e motori 68

    Articolo 9.11 —

    Accumulatori 68

    Articolo 9.12 —

    Apparecchi di manovra 69

    Articolo 9.13 —

    Interruttori di emergenza 70

    Articolo 9.14 —

    Materiale d'impianto 70

    Articolo 9.15 —

    Cavi 70

    Articolo 9.16 —

    Illuminazione 71

    Articolo 9.17 —

    Luci di navigazione 71

    Articolo 9.18 —

    (Senza oggetto) 71

    Articolo 9.19 —

    Sistemi d'allarme e di sicurezza per gli impianti meccanici 71

    Articolo 9.20 —

    Impianti elettronici 72

    Articolo 9.21 —

    Compatibilità elettromagnetica 73
    CAPO 10 73
    DOTAZIONI 73

    Articolo 10.01 —

    Dispositivi di ancoraggio 73

    Articolo 10.02 —

    Altre dotazioni 75

    Articolo 10.03 —

    Estintori portatili 76

    Articolo 10.03 bis

    Sistemi antincendio fissi negli alloggi, nelle timonerie e nelle zone passeggeri 76

    Articolo 10.03 ter

    Sistemi antincendio fissi nelle sale macchine, nei locali caldaie e nei locali pompe 77

    Articolo 10.04 —

    Lance 81

    Articolo 10.05 —

    Salvagenti galleggianti e giubbotti di salvataggio 81
    CAPO 11 81
    SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO 81

    Articolo 11.01 —

    Disposizioni generali 81

    Articolo 11.02 —

    Protezione contro le cadute 81

    Articolo 11.03 —

    Dimensioni dei posti di lavoro 82

    Articolo 11.04 —

    Ponti laterali 82

    Articolo 11.05 —

    Accesso ai posti di lavoro 82

    Articolo 11.06 —

    Uscite e uscite di sicurezza 83

    Articolo 11.07 —

    Dispositivi di salita 83

    Articolo 11.08 —

    Locali interni 83

    Articolo 11.09 —

    Protezione contro il rumore e le vibrazioni 83

    Articolo 11.10 —

    Coperchi di boccaporto 83

    Articolo 11.11 —

    Verricelli 84

    Articolo 11.12 —

    Gru 84

    Articolo 11.13 —

    Stoccaggio di liquidi infiammabili 85
    CAPO 12 85
    ALLOGGI 85

    Articolo 12.01 —

    Disposizioni generali 85

    Articolo 12.02 —

    Requisiti di costruzione speciali per gli alloggi 86

    Articolo 12.03 —

    Servizi igienici 86

    Articolo 12.04 —

    Cucine 87

    Articolo 12.05 —

    Acqua potabile 87

    Articolo 12.06 —

    Riscaldamento e ventilazione 88

    Articolo 12.07 —

    Altri impianti 88
    CAPO 13 88
    IMPIANTI PER IL RISCALDAMENTO, LA CUCINA E LA REFRIGERAZIONE FUNZIONANTI A COMBUSTIBILE 88

    Articolo 13.01 —

    Disposizioni generali 88

    Articolo 13.02 —

    Impiego di combustibili liquidi, apparecchi funzionanti a petrolio 88

    Articolo 13.03 —

    Caldaie a olio combustibile con bruciatore a vaporizzazione e impianti di riscaldamento con bruciatore a nebulizzazione 89

    Articolo 13.04 —

    Caldaie a olio combustibile con bruciatore a vaporizzazione 89

    Articolo 13.05 —

    Impianti di riscaldamento con bruciatore a nebulizzazione 89

    Articolo 13.06 —

    Impianti di riscaldamento a circolazione d'aria forzata 89

    Articolo 13.07 —

    Riscaldamento a combustibile solido 90
    CAPO 14 90
    IMPIANTI A GAS LIQUEFATTI PER USI DOMESTICI 90

    Articolo 14.01 —

    Disposizioni generali 90

    Articolo 14.02 —

    Impianti 90

    Articolo 14.03 —

    Recipienti 91

    Articolo 14.04 —

    Posizione e sistemazione dei posti di distribuzione 91

    Articolo 14.05 —

    Recipienti di ricambio e recipienti vuoti 91

    Articolo 14.06 —

    Regolatori di pressione 91

    Articolo 14.07 —

    Pressione 92

    Articolo 14.08 —

    Condutture e tubi flessibili 92

    Articolo 14.09 —

    Rete di distribuzione 92

    Articolo 14.10 —

    Apparecchi utilizzatori e loro installazione 92

    Articolo 14.11 —

    Ventilazione e scarico dei gas di combustione 93

    Articolo 14.12 —

    Requisiti di funzionamento e di sicurezza 93

    Articolo 14.13 —

    Collaudo 93

    Articolo 14.14 —

    Prove 93

    Articolo 14.15 —

    Attestato 94
    CAPO 15 94
    REQUISITI PARTICOLARI PER LE NAVI DA PASSEGGERI 94

    Articolo 15.01 —

    Disposizioni generali 94

    Articolo 15.02 —

    Scafi delle navi 94

    Articolo 15.03 —

    Stabilità 96

    Articolo 15.04 —

    Distanza di sicurezza e bordo libero 100

    Articolo 15.05 —

    Numero massimo ammesso di passeggeri 101

    Articolo 15.06 —

    Locali e zone per i passeggeri 101

    Articolo 15.07 —

    Sistema di propulsione 104

    Articolo 15.08 —

    Impianti e mezzi di sicurezza 104

    Articolo 15.09 —

    Mezzi di salvataggio 105

    Articolo 15.10 —

    Impianto elettrico 106

    Articolo 15.11 —

    Protezione antincendio 107

    Articolo 15.12 —

    Mezzi antincendio 111

    Articolo 15.13 —

    Organizzazione della sicurezza 112

    Articolo 15.14 —

    Impianti di raccolta e di eliminazione delle acque reflue 113

    Articolo 15.15 —

    Deroghe applicabili a talune navi da passeggeri 113
    CAPO 15 bis 114
    DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE NAVI DA PASSEGGERI A VELA 114

    Articolo 15 bis.01 —

    Applicazione della parte II 114

    Articolo 15 bis.02 —

    Deroghe per talune navi da passeggeri a vela 115

    Articolo 15 bis.03 —

    Requisiti di stabilità delle navi che navigano a vela 115

    Articolo 15 bis.04 —

    Requisiti di costruzione e di meccanica 115

    Articolo 15 bis.05 —

    Disposizioni generali sulle manovre 116

    Articolo 15 bis.06 —

    Disposizioni generali su alberi e pennoni 116

    Articolo 15 bis.07 —

    Prescrizioni speciali per gli alberi 116

    Articolo 15 bis.08 —

    Prescrizioni speciali per gli alberetti 117

    Articolo 15 bis.09 —

    Prescrizioni speciali per i bompressi 118

    Articolo 15 bis.10 —

    Prescrizioni speciali per le aste di fiocco 118

    Articolo 15 bis.11 —

    Disposizioni particolari per i boma di maestra 118

    Articolo 15 bis.12 —

    Disposizioni particolari per i picchi 119

    Articolo 15 bis.13 —

    Disposizioni generali per le manovre fisse e correnti 119

    Articolo 15 bis.14 —

    Disposizioni particolari per le manovre fisse 119

    Articolo 15 bis.15 —

    Disposizioni particolari per le manovre correnti 120

    Articolo 15 bis.16 —

    Attrezzature e componenti 121

    Articolo 15 bis.17 —

    Velatura 122

    Articolo 15 bis.18 —

    Armamento 122

    Articolo 15 bis.19 —

    Controlli 122
    CAPO 16 122
    DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE IMBARCAZIONI DESTINATE A FAR PARTE DI UN CONVOGLIO SPINTO, DI UN CONVOGLIO RIMORCHIATO O DI UNA FORMAZIONE IN COPPIA 122

    Articolo 16.01 —

    Imbarcazioni idonee a spingere 122

    Articolo 16.02 —

    Imbarcazioni idonee ad essere spinte 123

    Articolo 16.03 —

    Imbarcazioni idonee alla propulsione di una formazione in coppia 123

    Articolo 16.04 —

    Imbarcazioni idonee ad essere spostate in convoglio 123

    Articolo 16.05 —

    Imbarcazioni idonee al rimorchio 123

    Articolo 16.06 —

    Prove di navigazione sui convogli 124

    Articolo 16.07 —

    Annotazioni nel certificato comunitario 124
    CAPO 17 124
    DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I GALLEGGIANTI 124

    Articolo 17.01 —

    Disposizioni generali 124

    Articolo 17.02 —

    Deroghe 124

    Articolo 17.03 —

    Requisiti supplementari 125

    Articolo 17.04 —

    Distanza di sicurezza residua 125

    Articolo 17.05 —

    Bordo libero residuo 125

    Articolo 17.06 —

    Prova di sbandamento 126

    Articolo 17.07 —

    Dimostrazione della stabilità 126

    Articolo 17.08 —

    Dimostrazione della stabilità in caso di bordo libero residuo ridotto 127

    Articolo 17.09 —

    Marche d'immersione e scale d'immersione 128

    Articolo 17.10 —

    Galleggianti speciali senza dimostrazione della stabilità 128
    CAPO 18 128
    DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE NAVI CANTIERE 128

    Articolo 18.01 —

    Condizioni d'esercizio 128

    Articolo 18.02 —

    Applicazione della parte II 128

    Articolo 18.03 —

    Deroghe 128

    Articolo 18.04 —

    Distanza di sicurezza e bordo libero 129

    Articolo 18.05 —

    Lance 129
    CAPO 19 129
    DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE NAVI STORICHE — (Senza oggetto) 129
    CAPO 19 bis 129
    DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE CHIATTE PER LA NAVIGAZIONE SUI CANALI — (Senza oggetto) 129
    CAPO 19 ter 129
    DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE NAVI CHE NAVIGANO SULLE VIE NAVIGABILI DELLA ZONA 4 129

    Articolo 19 ter.01 —

    Applicazione del capo 4 129
    CAPO 20 129
    DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE NAVI DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA — (Senza oggetto) 129
    CAPO 21 129
    DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE IMBARCAZIONI DA DIPORTO 129

    Articolo 21.01 —

    Disposizioni generali 129

    Articolo 21.02 —

    Applicazione della parte II 130

    Articolo 21.03 —

    (Senza oggetto) 130
    CAPO 22 131
    STABILITÀ DELLE NAVI CHE TRASPORTANO CONTAINER 131

    Articolo 22.01 —

    Disposizioni generali 131

    Articolo 22.02 —

    Condizioni limite e modalità di calcolo per la dimostrazione della stabilità in caso di trasporto di container non fissi 131

    Articolo 22.03 —

    Condizioni limite e modalità di calcolo per la dimostrazione della stabilità in caso di trasporto di container fissi 133

    Articolo 22.04 —

    Procedura di valutazione della stabilità a bordo 134
    CAPO 22 bis 134
    REQUISITI PARTICOLARI PER LE IMBARCAZIONI DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 110 M 134

    Articolo 22 bis.01 —

    Applicazione della parte I 134

    Articolo 22 bis.02 —

    Applicazione della parte II 134

    Articolo 22 bis.03 —

    Robustezza 134

    Articolo 22 bis.04 —

    Galleggiabilità e stabilità 134

    Articolo 22 bis.05 —

    Requisiti supplementari 135

    Articolo 22 bis.06 —

    Applicazione della parte IV in caso di modifica 136
    CAPO 22 ter 136
    DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE UNITÀ VELOCI 136

    Articolo 22 ter.01 —

    Disposizioni generali 136

    Articolo 22 ter.02 —

    Applicazione della parte I 137

    Articolo 22 ter.03 —

    Applicazione della parte II 137

    Articolo 22 ter.04 —

    Posti a sedere e cinture di sicurezza 137

    Articolo 22 ter.05 —

    Bordo libero 137

    Articolo 22 ter.06 —

    Galleggiabilità, stabilità e compartimentazione 137

    Articolo 22 ter.07 —

    Timoneria 137

    Articolo 22 ter.08 —

    Attrezzature supplementari 138

    Articolo 22 ter.09 —

    Zone chiuse 138

    Articolo 22 ter.10 —

    Uscite e vie di evacuazione 138

    Articolo 22 ter.11 —

    Protezione e prevenzione antincendio 139

    Articolo 22 ter.12 —

    Disposizioni transitorie 139
    PARTE III 139
    CAPO 23 139
    DOTAZIONI DELLE NAVI IN RELAZIONE ALL'EQUIPAGGIO 139

    Articolo 23.01 —

    (Senza oggetto) 139

    Articolo 23.02 —

    (Senza oggetto) 139

    Articolo 23.03 —

    (Senza oggetto) 139

    Articolo 23.04 —

    (Senza oggetto) 139

    Articolo 23.05 —

    (Senza oggetto) 139

    Articolo 23.06 —

    (Senza oggetto) 139

    Articolo 23.07 —

    (Senza oggetto) 139

    Articolo 23.08 —

    (Senza oggetto) 139

    Articolo 23.09 —

    Dotazioni di armamento delle navi 140

    Articolo 23.10 —

    (Senza oggetto) 141

    Articolo 23.11 —

    (Senza oggetto) 141

    Articolo 23.12 —

    (Senza oggetto) 141

    Articolo 23.13 —

    (Senza oggetto) 141

    Articolo 23.14 —

    (Senza oggetto) 141

    Articolo 23.15 —

    (Senza oggetto) 141
    PARTE IV 141
    CAPO 24 141
    DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 141

    Articolo 24.01 —

    Applicabilità delle disposizioni transitorie per le imbarcazioni già in servizio 141

    Articolo 24.02 —

    Deroghe per le imbarcazioni già in servizio 141

    Articolo 24.03 —

    Deroghe per le imbarcazioni impostate il 1o aprile 1976 o anteriormente a tale data 152

    Articolo 24.04 —

    Altre deroghe 154

    Articolo 24.05 —

    (Senza oggetto) 154

    Articolo 24.06 —

    Deroghe per le imbarcazioni non contemplate dall'articolo 24.01 154

    Articolo 24.07 —

    (Senza oggetto) 163
    CAPO 24 bis 163
    DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LE IMBARCAZIONI CHE NON NAVIGANO SULLE VIE NAVIGABILI DELLA ZONA R 163

    Articolo 24 bis.01 —

    Applicazione delle disposizioni transitorie sulle imbarcazioni già in servizio e validità dei precedenti certificati comunitari 163

    Articolo 24 bis.02 —

    Deroghe per le imbarcazioni già in servizio 163

    Articolo 24 bis.03 —

    Deroghe per le imbarcazioni la cui chiglia è stata impostata prima del 1o gennaio 1985 169

    Articolo 24 bis.04 —

    Altre deroghe 171

    APPENDICE I —

    SEGNALI DI SICUREZZA 172

    APPENDICE II —

    ISTRUZIONI AMMINISTRATIVE 174

    PARTE I

    CAPO 1

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1.01

    Definizioni

    Ai fini della presente direttiva si intende per:

     

    Tipi di imbarcazione:

    1.

    «imbarcazione»: qualsiasi nave o galleggiante speciale;

    2.

    «nave»: qualsiasi nave destinata alla navigazione interna o alla navigazione marittima;

    3.

    «nave della navigazione interna»: qualsiasi nave destinata esclusivamente o essenzialmente alla navigazione sulle vie navigabili interne;

    4.

    «nave della navigazione marittima»: una nave con certificazione di classe per la navigazione marittima;

    5.

    «motonave»: qualsiasi motonave cisterna o motonave adibita a trasporto merci;

    6.

    «motonave-cisterna»: qualsiasi nave adibita al trasporto di merci in cisterne fisse, costruita per navigare liberamente con i propri mezzi meccanici di propulsione e direzione;

    7.

    «motonave per trasporto merci»: qualsiasi nave che non sia una motonave-cisterna, adibita al trasporto di merci, costruita per navigare liberamente con i propri mezzi meccanici di propulsione;

    8.

    «chiatta per la navigazione sui canali»: qualsiasi nave della navigazione interna di lunghezza non superiore a 38,5 m e larghezza non superiore a 5,05 m e abitualmente impiegata sul canale Rodano-Reno;

    9.

    «rimorchiatore»: qualsiasi nave appositamente costruita per le operazioni di rimorchio;

    10.

    «spintore»: qualsiasi nave appositamente costruita per provvedere alla propulsione a spinta di un convoglio;

    11.

    «chiatta»: una chiatta ordinaria o una chiatta cisterna;

    12.

    «chiatta-cisterna»: qualsiasi nave adibita al trasporto di merci in cisterne fisse, costruita per essere rimorchiata e non munita di mezzi meccanici di propulsione o munita di mezzi meccanici di propulsione che consentono di effettuare soltanto spostamenti a corto raggio;

    13.

    «chiatta ordinaria»: qualsiasi nave che non sia una chiatta-cisterna, adibita al trasporto di merci, costruita per essere rimorchiata e non munita di mezzi meccanici di propulsione o munita di mezzi meccanici di propulsione che consentono di effettuare soltanto spostamenti a corto raggio;

    14.

    «bettolina»: una bettolina-cisterna, una bettolina per trasporto merci o una bettolina trasportabile su nave;

    15.

    «bettolina-cisterna»: qualsiasi nave adibita al trasporto di merci in cisterne fisse, costruita o appositamente attrezzata per essere spinta e non munita di mezzi meccanici di propulsione o munita di mezzi meccanici di propulsione che consentono di effettuare soltanto spostamenti a corto raggio quando non fa parte di un convoglio spinto;

    16.

    «bettolina per trasporto merci»: qualsiasi nave che non sia una bettolina-cisterna, adibita al trasporto di merci, costruita o appositamente attrezzata per essere spinta e non munita di mezzi meccanici di propulsione o munita di mezzi meccanici di propulsione che consentono di effettuare soltanto spostamenti a corto raggio quando non fa parte di un convoglio spinto;

    17.

    «bettolina trasportabile su nave»: qualsiasi bettolina costruita per essere trasportata a bordo di navi della navigazione marittima e per navigare sulle vie navigabili interne;

    18.

    «nave da passeggeri»: qualsiasi nave per escursioni giornaliere o nave cabinata costruita ed attrezzata per portare più di dodici passeggeri;

    19.

    «nave da passeggeri a vela»: qualsiasi nave da passeggeri costruita e attrezzata anche per navigare a vela;

    20.

    «battello per escursioni giornaliere»: qualsiasi nave da passeggeri priva di cabine per il soggiorno notturno dei passeggeri;

    21.

    «nave cabinata»: qualsiasi nave da passeggeri fornita di cabine per il pernottamento dei passeggeri;

    22.

    «unità veloce»: qualsiasi nave motorizzata in grado di raggiungere velocità superiori a 40 km/h rispetto all'acqua;

    23.

    «galleggiante speciale»: qualsiasi unità galleggiante provvista di impianti adibiti a lavori, ad esempio gru, attrezzature per il dragaggio, battipali, elevatori;

    24.

    «nave cantiere»: qualsiasi nave appositamente costruita ed attrezzata per essere utilizzata nei cantieri, come per esempio un rifluitore, una betta a sportelli o una betta-pontone, un pontone o una nave posablocchi;

    25.

    «imbarcazione da diporto»: qualsiasi nave diversa da una nave da passeggeri, destinata allo sport o allo svago;

    26.

    «lancia»: qualsiasi imbarcazione utilizzata per il trasporto, le operazioni di soccorso e salvataggio e per lavoro;

    27.

    «impianto galleggiante»: qualsiasi unità galleggiante che di norma non è destinata ad essere spostata, ad esempio stabilimenti balneari, darsene, moli, rimesse per imbarcazioni;

    28.

    «oggetto galleggiante»: qualsiasi zattera o altra costruzione, struttura assemblata o oggetto idoneo a navigare, che non siano una nave, un galleggiante speciale o un impianto galleggiante.

     

    Insiemi di imbarcazioni:

    29.

    «convoglio»: un convoglio rigido o un convoglio rimorchiato di galleggianti;

    30.

    «formazione»: il modo in cui un convoglio è formato;

    31.

    «convoglio rigido»: un convoglio spinto o una formazione in coppia;

    32.

    «convoglio spinto»: un insieme rigido di imbarcazioni di cui almeno una è collocata davanti all'imbarcazione o alle imbarcazioni a motore che assicurano la propulsione del convoglio e denominati «spintori»; dicesi rigido anche un convoglio composto da uno spintore e da un'imbarcazione spinta accoppiati in modo da consentire un'articolazione guidata;

    33.

    «formazione in coppia»: un insieme di imbarcazioni accoppiate lateralmente in modo rigido, nessuna delle quali è collocata davanti a quella che provvede alla propulsione dell'insieme stesso;

    34.

    «convoglio rimorchiato»: un insieme di una o più imbarcazioni, impianti galleggianti o strutture galleggianti rimorchiato da uno o più imbarcazioni a motore facenti parte del convoglio stesso.

     

    Zone specifiche delle imbarcazioni:

    35.

    «sala macchine principali»: il locale in cui sono installati i motori di propulsione;

    36.

    «sala macchine»: un locale in cui sono installati motori a combustione;

    37.

    «locale caldaie»: un locale in cui è installato un impianto che produce vapore o riscalda un fluido termico e che funziona a carburante;

    38.

    «sovrastruttura chiusa»: una costruzione continua rigida e stagna all'acqua, dotata di pareti rigide collegate al ponte in modo permanente e stagno all'acqua;

    39.

    «timoneria»: il locale in cui si trovano tutti gli strumenti di comando e di controllo necessari per governare la nave;

    40.

    «alloggio equipaggio»: qualsiasi locale destinato alle persone che vivono abitualmente a bordo, comprese le cucine, le dispense, i gabinetti, i lavatoi, le lavanderie, le anticamere e le zone di passaggio ma esclusa la timoneria;

    41.

    «zona passeggeri»: la zona destinata ai passeggeri e le zone attigue quali sale di ritrovo, uffici, negozi, saloni di parrucchieri, asciugatoi, lavanderie, saune, gabinetti, bagni, zone di passaggio, passaggi di collegamento e scale non racchiusi da pareti;

    42.

    «stazione di comando»: una timoneria, una zona contenente una centrale elettrica d'emergenza o parti della stessa, o una zona con un centro occupato in permanenza da personale di bordo o membri dell'equipaggio, per esempio per impianti per allarme incendio, comandi a distanza delle porte o serrande tagliafuoco;

    43.

    «vano scala»: il vano in cui si trovano scale interne o ascensori;

    44.

    «sala di ritrovo»: un locale per il soggiorno o una zona per i passeggeri. A bordo delle navi da passeggeri le cabine di servizio non sono considerate sale di ritrovo;

    45.

    «cucina»: un locale con una stufa o apparecchio simile per cucinare;

    46.

    «magazzino»: un locale in cui sono custoditi liquidi infiammabili o un locale con una superficie superiore a 4 m2 per immagazzinare provviste;

    47.

    «stiva»: una parte della nave, delimitata anteriormente e posteriormente da paratie, aperta o chiusa da coperchi di boccaporto, destinata al trasporto di merci imballate o alla rinfusa o a ospitare cisterne indipendenti dallo scafo;

    48.

    «cisterna fissa»: una cisterna collegata alla nave, le cui pareti possono essere costituite dallo scafo stesso o da un involucro a se stante;

    49.

    «posto di lavoro»: una zona in cui l'equipaggio svolge la propria attività professionale, ivi compresi la passerella, l'albero da carico e la lancia;

    50.

    «zona di passaggio»: una zona destinata alla circolazione abituale di persone e di merci;

    51.

    «zona sicura»: la zona delimitata all'esterno da una superficie verticale che corre, a una distanza di 1/5 della larghezza al galleggiamento, parallelamente allo scafo in corrispondenza della linea di galleggiamento massimo;

    52.

    «zone di raccolta o punti di riunione»: zone della nave specialmente protette nelle quali i passeggeri si radunano in caso di pericolo;

    53.

    «zone di evacuazione»: parti delle zone di raccolta della nave dalle quali può essere effettuata l'evacuazione.

     

    Termini di tecnica navale:

    54.

    «piano di massima immersione»: il piano di galleggiamento che corrisponde all'immersione massima alla quale l'imbarcazione è autorizzata a navigare;

    55.

    «distanza di sicurezza»: la distanza fra il piano di massima immersione e il piano parallelo che passa per il punto più basso al di sopra del quale l'imbarcazione non è più considerata stagna;

    56.

    «distanza di sicurezza residua»: la distanza di sicurezza verticale disponibile, in caso di sbandamento della nave, fra il livello dell'acqua e il punto più basso della parte immersa oltre il quale la nave non è più considerata stagna;

    57.

    «bordo libero» o «f»: la distanza fra il piano di massima immersione e il piano parallelo che passa per il punto più basso del trincarino o, in mancanza del trincarino, per il punto più basso del bordo superiore della murata;

    58.

    «bordo libero residuo»: la distanza di sicurezza verticale disponibile, in caso di sbandamento della nave, fra il livello dell'acqua e la superficie superiore del ponte in corrispondenza del punto più basso della parte immersa o, in mancanza di un ponte, del punto più basso della superficie superiore della murata della nave;

    59.

    «linea limite»: una linea ideale tracciata sul fianco della nave almeno 10 cm al di sotto del ponte di compartimentazione e almeno 10 cm al di sotto del punto non stagno più basso della murata. In mancanza del ponte di compartimentazione, è ammessa una linea tracciata almeno 10 cm al di sotto della linea più bassa fino alla quale il fasciame esterno è stagno;

    60.

    «volume d'immersione (∇)»: il volume immerso della nave in m3;

    61.

    «dislocamento (Δ)»: il peso totale della nave, compreso il carico, in t;

    62.

    «coefficiente di finezza totale (CB)»: il rapporto fra il volume d'immersione e il prodotto lunghezza LWL . larghezza BWL. immersione T;

    63.

    «superficie laterale al di sopra dell'acqua (AV)»: la superficie laterale della nave al di sopra della linea di galleggiamento in m2;

    64.

    «ponte di compartimentazione»: il ponte fino a cui arrivano le paratie stagne previste e a partire dal quale si misura il bordo libero;

    65.

    «paratia»: una parete, generalmente verticale, che serve alla compartimentazione della nave, è delimitata dal fondo della nave, dal fasciame o da altre paratie e raggiunge un'altezza determinata;

    66.

    «paratia trasversale»: una paratia che va da una murata all'altra;

    67.

    «parete»: una superficie divisoria, generalmente verticale;

    68.

    «paratia divisoria»: una parete non stagna all'acqua;

    69.

    «lunghezza (L)»: la lunghezza massima dello scafo in m, esclusi il timone e il bompresso;

    70.

    «lunghezza fuori tutto (LOA)»: la lunghezza massima dell'imbarcazione in m, comprese tutte le installazioni fisse, come alcune parti dell'apparato di governo o dell'apparato di propulsione, dispositivi meccanici e simili;

    71.

    «lunghezza al galleggiamento (LWL)»: la lunghezza dello scafo in m, misurata al livello di galleggiamento massimo della nave;

    72.

    «larghezza (B)»: la larghezza massima dello scafo in m, misurata esternamente al fasciame (esclusi ruote a pale, parabordi fissi, e simili);

    73.

    «larghezza fuori tutto (BOA)»: la larghezza massima dell'imbarcazione in m, compresi tutti gli impianti fissi, come ruote a pale, parabordi, dispositivi meccanici e simili;

    74.

    «larghezza al galleggiamento (BWL)»: la larghezza dello scafo in m, misurata esternamente al fasciame al livello del galleggiamento massimo della nave;

    75.

    «altezza (H)»: la distanza verticale minore in m, fra il punto più basso dello scafo o della chiglia e il punto più basso del ponte sulla murata della nave;

    76.

    «immersione (T)»: la distanza verticale in m, fra il punto più basso dello scafo fuori fasciame o della chiglia e la linea di massima immersione;

    77.

    «perpendicolare avanti»: la verticale alla faccia prodiera dell'intersezione dello scafo con la linea di massima immersione;

    78.

    «ampiezza libera del ponte laterale»: la distanza fra la verticale passante per l'elemento più sporgente della mastra del boccaporto sul ponte laterale e la verticale passante per il bordo interno della protezione contro il rischio di scivolamento (guardacorpo, guardapiedi) sul lato esterno del ponte laterale.

     

    Apparati di governo:

    79.

    «apparati di governo»: tutte le attrezzature necessarie al governo della nave che sono richieste per ottenere la manovrabilità prevista al capo 5 della presente direttiva;

    80.

    «timone»: il timone o i timoni provvisti di asse, compresi il settore e i collegamenti con il mezzo di governo;

    81.

    «mezzo di governo»: la parte dell'apparato di governo che produce il movimento del timone;

    82.

    «dispositivo di azionamento»: il comando del mezzo di governo, posto fra la fonte d'energia e il mezzo di governo;

    83.

    «fonte d'energia»: l'alimentazione del comando di governo e del mezzo di governo a partire dalla rete di bordo, dalle batterie o da un motore a combustione interna;

    84.

    «comando di governo»: i componenti e i circuiti relativi all'azionamento di un comando di governo a motore;

    85.

    «dispositivo di azionamento del mezzo di governo»: il comando, il dispositivo di azionamento e la fonte d'energia del mezzo di governo;

    86.

    «azionamento manuale»: un comando in cui l'azionamento della ruota del timone muove lo stesso per trasmissione meccanica e senza l'intervento di una fonte d'energia complementare;

    87.

    «azionamento manuale idraulico»: un comando manuale che aziona una trasmissione idraulica;

    88.

    «regolatore di velocità di accostata»: un impianto che fa raggiungere e mantenere automaticamente alla nave una determinata velocità di accostata secondo valori precedentemente stabiliti;

    89.

    «timoneria attrezzata per il governo con radar da parte di una sola persona»: una timoneria adattata in maniera tale che durante la navigazione con radar la nave possa essere governata da una sola persona.

     

    Proprietà di alcune componenti strutturali e di alcuni materiali:

    90.

    «stagno all'acqua»: un elemento strutturale o un dispositivo atto ad impedire la penetrazione dell'acqua;

    91.

    «stagno agli spruzzi e alle intemperie»: un elemento strutturale o un dispositivo atto a lasciar passare, in condizioni normali, solo una quantità d'acqua irrilevante;

    92.

    «stagno al gas»: un elemento strutturale o un dispositivo atto ad impedire la penetrazione di gas o vapori;

    93.

    «non combustibile»: una sostanza che non brucia né produce vapori infiammabili in quantità tali da infiammarsi spontaneamente se portata a una temperatura di circa 750 °C;

    94.

    «ad infiammabilità ritardata»: un materiale che difficilmente prende fuoco o del quale almeno la superficie limita il propagarsi delle fiamme in conformità della procedura di cui all'articolo 15.11, paragrafo 1, lettera c);

    95.

    «resistenza al fuoco»: la proprietà dei componenti strutturali o dispositivi certificata dalle procedure di prova in conformità dell'articolo 15.11, paragrafo 1, lettera d);

    96.

    «codice per le procedure di prova del fuoco»: il codice internazionale per l'applicazione delle procedure di prova del fuoco, adottato dal Comitato per la sicurezza marittima dell'IMO con la risoluzione MSC.61(67).

     

    Altre definizioni:

    97.

    «organismo di classificazione autorizzato»: un organismo di classificazione che è stato riconosciuto in conformità dei criteri di cui all'allegato VII della presente direttiva;

    98.

    «impianto radar»: un dispositivo elettronico di aiuto alla navigazione per rilevare e visualizzare l'area circostante e il traffico;

    99.

    «ECDIS interno»: un sistema standardizzato di visualizzazione di carte nautiche elettroniche per le acque interne e informazioni associate che visualizza informazioni scelte di carte nautiche elettroniche esclusive per le acque interne e, facoltativamente, informazioni di altri sensori dell'imbarcazione;

    100.

    «dispositivo ECDIS interno»: un dispositivo per la visualizzazione di carte nautiche elettroniche per le acque interne che può funzionare in due modi diversi: modo «informazione» e modo «navigazione»;

    101.

    «modo informazione»: uso dell'ECDIS interno solo per fini di informazione senza sovrapposizione del radar;

    102.

    «modo navigazione»: uso dell'ECDIS interno con sovrapposizione del radar per la navigazione;

    103.

    «personale di bordo»: tutti i dipendenti a bordo di una nave da passeggeri che non sono membri dell'equipaggio;

    104.

    «persone a mobilità ridotta»: le persone che hanno particolari problemi nell'utilizzare i trasporti pubblici, quali gli anziani, i disabili, le persone con disabilità sensoriali e quelle su sedie a rotelle, le donne incinte e le persone che accompagnano bambini piccoli;

    105.

    «certificato comunitario»: un certificato rilasciato a una nave dall'autorità competente che attesta la conformità ai requisiti tecnici stabiliti dalla presente direttiva.

    Articolo 1.02

    (Senza oggetto)

    Articolo 1.03

    (Senza oggetto)

    Articolo 1.04

    (Senza oggetto)

    Articolo 1.05

    (Senza oggetto)

    Articolo 1.06

    Requisiti temporanei

    Requisiti temporanei possono essere stabiliti conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, della presente direttiva se, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico della navigazione interna, risulta necessario concedere urgentemente deroghe alle disposizioni della presente direttiva prima ancora che siano state adottate le opportune modifiche o per permettere l'effettuazione di prove. I requisiti sono pubblicati e hanno una validità massima di tre anni. Essi entrano in vigore contemporaneamente ed alle medesime condizioni in tutti gli Stati membri.

    Articolo 1.07

    Istruzioni amministrative

    Al fine di agevolare e uniformare l'applicazione della presente direttiva, si possono adottare istruzioni amministrative vincolanti per l'ispezione, previo ricorso alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, della presente direttiva.

    CAPO 2

    PROCEDURA

    Articolo 2.01

    Commissioni di ispezione

    1.   Gli Stati membri istituiscono commissioni di ispezione.

    2.   Le commissioni di ispezione sono composte da un presidente e da esperti.

    Fanno parte di ciascuna commissione, a titolo di esperti, almeno:

    a)

    un funzionario dell'amministrazione competente per la navigazione interna;

    b)

    un esperto in materia di costruzione delle navi della navigazione interna e delle loro macchine;

    c)

    un esperto di nautica titolare di patente per la condotta di una nave.

    3.   Il presidente e gli esperti di ciascuna commissione sono designati dalle autorità dello Stato di competenza. All'atto dell'accettazione dell'incarico, il presidente e gli esperti rilasciano una dichiarazione scritta nella quale dichiarano che svolgeranno il proprio compito in piena indipendenza. I funzionari non sono tenuti a rilasciare una dichiarazione.

    4.   Le commissioni di ispezione possono farsi assistere da esperti specializzati in conformità delle disposizioni nazionali vigenti.

    Articolo 2.02

    Richiesta di ispezione

    1.   La procedura per la presentazione di una richiesta di ispezione e la fissazione del luogo e della data della medesima sono di competenza delle autorità che rilasciano il certificato comunitario. L'autorità competente stabilisce quali documenti le devono essere presentati. La procedura si svolge in modo da garantire che la visita possa aver luogo entro un termine ragionevole dalla presentazione della richiesta.

    2.   Il proprietario di un'imbarcazione non soggetta all'applicazione della presente direttiva, o il suo rappresentante, può richiedere il certificato comunitario; la sua richiesta è soddisfatta se la nave è conforme alle disposizioni della presente direttiva.

    Articolo 2.03

    Presentazione dell'imbarcazione all'ispezione

    1.   Il proprietario, o il suo rappresentante, presenta l'imbarcazione all'ispezione priva di carico, pulita e equipaggiata. Egli è tenuto a fornire l'assistenza necessaria all'ispezione, ad esempio mettendo a disposizione una lancia adatta e il personale necessario o anche agevolando l'ispezione delle parti dello scafo o degli impianti che non sono direttamente accessibili o visibili.

    2.   In occasione della prima visita, la commissione richiede un'ispezione della nave a secco. Si può derogare all'ispezione a secco qualora si possa produrre un certificato di classificazione o un attestato da parte di un organismo di classificazione autorizzato che dichiara che la costruzione è conforme ai requisiti da esso stabiliti o qualora venga prodotto un certificato che dimostra che un'autorità competente ha già effettuato un'ispezione a secco per altri fini. In caso di ispezione periodica o delle ispezioni di cui all'articolo 15 della presente direttiva, la commissione può richiedere un'ispezione a secco.

    Nel caso di una prima ispezione di motonavi o convogli o nel caso di importanti modifiche agli apparati di propulsione o di governo, la commissione di ispezione procede a prove in navigazione.

    3.   La commissione di ispezione può richiedere ispezioni e prove in marcia supplementari, nonché altre note giustificative. La presente disposizione si applica anche durante la fase di costruzione dell'imbarcazione.

    Articolo 2.04

    (Senza oggetto)

    Articolo 2.05

    Certificato comunitario provvisorio

    1.   L'autorità competente può rilasciare un certificato comunitario provvisorio:

    a)

    alle imbarcazioni che, con il permesso dell'autorità competente, si rechino in un determinato luogo al fine di ottenere un certificato comunitario;

    b)

    alle imbarcazioni temporaneamente prive del certificato comunitario per uno dei casi di cui all'articolo 2.07 o uno dei casi di cui agli articoli 12 e 16 della presente direttiva;

    c)

    alle imbarcazioni il cui certificato comunitario sia in fase di elaborazione a seguito di ispezione con esito positivo;

    d)

    alle imbarcazioni nel caso in cui non siano soddisfatte tutte le condizioni per ottenere un certificato comunitario di cui alla parte I dell'allegato V;

    e)

    alle imbarcazioni che abbiano subito danni tali che il loro stato non è più conforme al certificato comunitario;

    f)

    alle unità galleggianti o ai galleggianti speciali qualora le autorità competenti in materia di trasporti speciali, in base alle disposizioni di polizia nautica degli Stati membri, subordinino l'autorizzazione ad effettuare un trasporto speciale all'ottenimento di tale certificato comunitario;

    g)

    alle imbarcazioni che derogano alle disposizioni della parte II ai sensi dell'articolo 2.19, paragrafo 2.

    2.   Per il certificato comunitario provvisorio si adotta il modello che figura alla parte III dell'allegato V qualora l'idoneità a navigare dell'imbarcazione, dell'impianto galleggiante o della struttura galleggiante speciale appaia sufficientemente garantita.

    Il certificato comprende le condizioni ritenute necessarie dall'autorità competente ed è valido:

    a)

    nei casi previsti al paragrafo 1, lettere a) e da d) a f), per un solo viaggio specifico da compiere entro una scadenza appropriata, non superiore a un mese;

    b)

    nei casi previsti al paragrafo 1, lettere b) e c), per una durata appropriata;

    c)

    nei casi previsti al paragrafo 1, lettera g), per sei mesi. Il certificato comunitario provvisorio può essere prorogato di sei mesi in sei mesi, fintanto che il comitato non ha adottato una decisione.

    Articolo 2.06

    Periodo di validità del certificato comunitario

    1.   Per navi galleggianti di nuova fabbricazione il periodo di validità del certificato di visita rilasciato in conformità delle disposizioni della presente direttiva è stabilito dall'autorità competente entro i limiti massimi seguenti:

    a)

    cinque anni per le navi da passeggeri;

    b)

    dieci anni per tutti gli altri tipi di imbarcazione.

    Il periodo di validità è annotato sul certificato comunitario.

    2.   Per navi già in servizio prima dell'ispezione il periodo di validità del certificato comunitario viene stabilito in ogni singolo caso dall'autorità competente in base ai risultati dell'ispezione stessa. La sua durata non potrà in ogni caso essere superiore ai periodi indicati nel paragrafo 1.

    Articolo 2.07

    Menzioni e modifiche del certificato comunitario

    1.   Il proprietario di un'imbarcazione, o il suo rappresentante, comunica a un'autorità competente qualsiasi cambiamento di nome o di proprietà, di stazzatura, nonché di numero ufficiale, di immatricolazione o di porto di armamento dell'imbarcazione e fa pervenire a detta autorità il certificato comunitario per consentirne la modifica.

    2.   Tutte le variazioni del certificato comunitario possono essere apportate da qualsiasi autorità competente.

    3.   Se un'autorità competente apporta una variazione al certificato comunitario, lo comunica all'autorità competente che ha rilasciato il certificato comunitario.

    Articolo 2.08

    (Senza oggetto)

    Articolo 2.09

    Ispezione periodica

    1.   L'imbarcazione è sottoposta a un'ispezione periodica prima che giunga a scadenza il suo certificato comunitario.

    2.   In via eccezionale, su richiesta motivata del proprietario o del suo rappresentante, l'autorità competente può accordare, senza effettuare un'ispezione complementare, una proroga della validità del certificato comunitario non superiore a sei mesi. Tale proroga è accordata per iscritto ed è tenuta a bordo dell'imbarcazione.

    3.   L'autorità competente fissa un nuovo periodo di validità del certificato comunitario in base ai risultati di tale ispezione.

    Il periodo di validità è menzionato nel certificato comunitario e comunicato all'autorità che ha rilasciato tale certificato.

    4.   Se, invece di prorogare la validità del certificato comunitario come indicato al paragrafo 3, lo si sostituisce con uno nuovo, il certificato comunitario precedente viene restituito all'autorità competente che lo ha rilasciato.

    Articolo 2.10

    Ispezione volontaria

    Il proprietario di un'imbarcazione, o il suo rappresentante, può chiedere in ogni momento che l'imbarcazione sia sottoposta a ispezione volontaria.

    Tale richiesta di ispezione deve essere soddisfatta.

    Articolo 2.11

    (Senza oggetto)

    Articolo 2.12

    (Senza oggetto)

    Articolo 2.13

    (Senza oggetto)

    Articolo 2.14

    (Senza oggetto)

    Articolo 2.15

    Oneri

    Sono a carico del proprietario dell'imbarcazione, o del suo rappresentante, tutti gli oneri derivanti dall'ispezione della nave e dal rilascio del certificato comunitario, in funzione di una tariffa speciale fissata da ciascuno Stato membro.

    Articolo 2.16

    Informazioni

    L'autorità competente può permettere a chiunque dimostri di avere un interesse legittimo di prendere conoscenza del contenuto del certificato comunitario, nonché fornire agli interessati estratti o copie conformi dei certificati comunitari autenticati e definiti come tali.

    Articolo 2.17

    Registro dei certificati comunitari

    1.   Le autorità competenti attribuiscono un numero d'ordine ai certificati che rilasciano. Esse tengono inoltre un registro, conforme al modello di cui all'allegato VI di tutti i certificati comunitari rilasciati.

    2.   Le autorità competenti conservano una raccolta dei verbali o una copia di tutti i certificati comunitari che hanno rilasciato su cui riportano tutte le variazioni, nonché le cancellazioni e le sostituzioni dei certificati stessi.

    Articolo 2.18

    Numero ufficiale

    1.   L'autorità competente che rilascia un certificato comunitario appone sul certificato comunitario il numero ufficiale che è stato attribuito all'imbarcazione dall'autorità competente dello Stato nel quale si trova il luogo d'immatricolazione o il porto d'armamento della stessa.

    Per quanto riguarda le imbarcazioni di Stati terzi, il numero ufficiale da apporre sul certificato comunitario è attribuito dall'autorità competente che rilascia il certificato comunitario.

    Tali disposizioni non si applicano alle imbarcazioni da diporto.

    2.   (Senza oggetto)

    3.   (Senza oggetto)

    4.   Il proprietario dell'imbarcazione, o il suo rappresentante, richiede alle autorità competenti l'attribuzione del numero ufficiale. Egli provvede inoltre ad apporre il numero ufficiale che risulta dal certificato comunitario, nonché a rimuoverlo non appena esso ha perduto la sua validità.

    Articolo 2.19

    Equivalenze e deroghe

    1.   Quando le disposizioni contenute nella parte II richiedono, nel caso di una imbarcazione, l'uso o la presenza a bordo di taluni materiali, impianti o attrezzature, oppure l'adozione di determinati accorgimenti costruttivi o di determinati allestimenti, l'autorità competente può ammettere per detta imbarcazione l'uso o la presenza a bordo di altri materiali, impianti o attrezzature oppure l'adozione di altri accorgimenti costruttivi o di altri allestimenti se, conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, della presente direttiva, sono riconosciuti come equivalenti.

    2.   Se il comitato non si è ancora pronunciato, conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, della presente direttiva, in merito all'equivalenza menzionata al paragrafo 1, l'autorità competente può rilasciare un certificato comunitario provvisorio.

    Entro un mese dal rilascio del certificato comunitario provvisorio, in conformità dell'articolo 2.05, paragrafo 1, lettera g), le autorità competenti segnalano al comitato, conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, della presente direttiva, il nome e il numero ufficiale dell'imbarcazione, il tipo di deroga e lo Stato in cui l'imbarcazione risulta immatricolata o in cui è situato il porto di armamento.

    3.   L'autorità competente può rilasciare, in base a una raccomandazione del comitato presentata conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, della presente direttiva, un certificato comunitario a titolo di prova e per un periodo limitato ad una determinata imbarcazione che presenti condizioni tecniche nuove in deroga ai requisiti della parte II, purché tali condizioni garantiscano sicurezza equivalente.

    4.   Le equivalenze e le deroghe di cui ai paragrafi 1 e 3 sono menzionate nel certificato comunitario. Esse sono comunicate alla Commissione.

    PARTE II

    CAPO 3

    REQUISITI IN MATERIA DI COSTRUZIONE NAVALE

    Articolo 3.01

    Regola fondamentale

    Le navi sono costruite a regola d'arte.

    Articolo 3.02

    Robustezza e stabilità

    1.   Lo scafo ha una robustezza sufficiente per resistere a tutte le sollecitazioni alle quali è sottoposto normalmente.

    a)

    Nel caso di una nave di nuova costruzione o di trasformazioni importanti che influiscano sulla robustezza della nave, occorre dimostrare che essa è sufficientemente robusta presentando una prova di calcolo. Tale prova non è obbligatoria se si presenta un certificato di classificazione o una dichiarazione di un organismo di classificazione autorizzato.

    b)

    Nel caso di ispezione ai sensi dell'articolo 2.09, lo spessore minimo delle lamiere del fasciame del fondo, del ginocchio e delle fiancate è controllato secondo le modalità che seguono:

    per le navi in acciaio, lo spessore minimo tmin è dato dal maggiore dei valori ottenuti dalle formule:

    1)

    per le navi di lunghezza superiore a 40 m: tmin = f · b · c (2,3 + 0,04 L) [mm];

    per le navi di lunghezza inferiore o uguale a 40 m: tmin = f · b · c (1,5 + 0,06 L) [mm], e comunque non inferiore a 3,00 mm;

    2)

    Formula

    dove:

    a

    =

    distanza fra le ordinate [mm]

    f

    =

    fattore per la distanza fra le ordinate

    f

    =

    1 per a ≤ 500 mm

    f

    =

    1 + 0,0013 (a – 500) per a > 500 mm

    b

    =

    fattore per il fasciame del fondo, delle fiancate o del ginocchio

    b

    =

    1,0 per il fasciame del fondo e delle fiancate

    b

    =

    1,25 per il fasciame della sentina.

    Per il calcolo dello spessore minimo del fasciame del ginocchio, è possibile assumere f = 1 per la distanza fra le ordinate. Tuttavia, lo spessore minimo del fasciame del ginocchio non è mai inferiore a quello del fondo e delle fiancate.

    c

    =

    fattore per il tipo di costruzione

    c

    =

    0,95 per le navi con doppio fondo e doppi spazi laterali, in cui la parete che delimita gli spazi laterali e la stiva è sistemata sulla verticale in linea con la mastra

    c

    =

    1,0 per tutti gli altri tipi di costruzione.

    c)

    I valori minimi dello spessore delle lamiere calcolati con la formula di cui alla lettera b) possono, nel caso di navi a struttura longitudinale con doppio fondo e doppi spazi laterali, essere ridotti se un organismo di classificazione autorizzato stabilisce e certifica con prova di calcolo che i valori ridotti garantiscono una robustezza sufficiente allo scafo (robustezza longitudinale, trasversale e locale).

    Se i valori misurati sulle lamiere del fondo, del ginocchio o delle fiancate sono inferiori agli spessori ammissibili così stabiliti, le lamiere sono sostituite.

    I valori minimi così ottenuti vanno considerati tali in presenza di un'usura normale e uniforme e a condizione che venga utilizzato acciaio per costruzioni navali e che gli elementi interni strutturali, come ordinate, madieri, principali elementi strutturali longitudinali o trasversali siano in buono stato e che lo scafo non indichi un sovraccarico della robustezza longitudinale.

    In presenza di valori inferiori, le lamiere sono riparate o sostituite. Tuttavia, localmente per piccole zone si possono accettare spessori inferiori di non più del 10 % di riduzione rispetto ai valori calcolati.

    2.   Qualora per la costruzione dello scafo si utilizzi un materiale diverso dall'acciaio, si deve provare mediante calcolo che la robustezza (longitudinale, laterale e locale) dello scafo è quantomeno pari alla robustezza che risulterebbe dall'uso dell'acciaio, considerando uno spessore minimo conforme al paragrafo 1. Se si presenta un certificato di classe o un attestato rilasciati da una società di classificazione riconosciuta, si può fare a meno della prova di calcolo.

    3.   La stabilità delle navi è commisurata all'uso cui sono destinate.

    Articolo 3.03

    Scafo

    1.   È necessario predisporre paratie che si elevano fino al ponte o, in mancanza di ponte, fino al trincarino nei seguenti punti:

    a)

    una paratia di collisione ad una distanza adeguata dalla prua in modo da garantire la galleggiabilità della nave carica con una distanza di sicurezza residua pari a 100 mm in caso di allagamento del compartimento stagno all'acqua situato a prua della paratia di collisione.

    Di norma, il requisito di cui al primo comma si considera soddisfatto quando la paratia di collisione è sistemata a una distanza, misurata dalla perpendicolare avanti sul piano di massima immersione, compresa fra 0,04 L e 0,04 L + 2 m.

    Se tale distanza è superiore a 0,04 L + 2 m, il requisito di cui al primo comma deve essere provato mediante calcolo.

    La distanza può essere ridotta fino a 0,03 L. In questo caso, il requisito di cui al primo comma è provato mediante calcolo considerando che il compartimento a prua della paratia di collisione e quelli contigui sono tutti allagati;

    b)

    una paratia del gavone di poppa a una distanza appropriata dalla poppa per navi di lunghezza superiore a 25 m.

    2.   Nessun alloggio o impianto necessario alla sicurezza o all'esercizio della nave può trovarsi a prua del piano della paratia di collisione. Tale obbligo non si applica agli impianti delle ancore.

    3.   Gli alloggi, le sale macchine e i locali caldaie, nonché i locali di lavoro che ne fanno parte, sono separati dalle stive da paratie trasversali stagne all'acqua che si elevano fino al ponte.

    4.   Gli alloggi sono separati dalle sale macchine, dai locali caldaie e dalle stive in modo stagno al gas e direttamente accessibili dal ponte. Se tale accesso non è possibile, è prevista un'uscita di sicurezza che porta direttamente sul ponte.

    5.   Le paratie previste ai paragrafi 1 e 3 e le delimitazioni dei locali di cui al paragrafo 4 non sono dotate di aperture.

    Tuttavia, le porte nella paratia del gavone di poppa, nonché il passaggio di linee d'assi e di tubature sono ammessi purché realizzati in modo tale da non compromettere l'efficacia di tali paratie e delle altre delimitazioni dei locali. Sono ammesse porte sulla paratia poppiera solo se comandate dalla plancia. Su entrambi i lati delle porte nella paratia del gavone di poppa compare ben leggibile la seguente scritta:

    «Chiudere la porta subito dopo il passaggio».

    6.   Le prese d'acqua e gli scarichi, come pure le tubature ad essi raccordate, sono realizzati in modo tale da rendere impossibile qualsiasi infiltrazione non intenzionale d'acqua nella nave.

    7.   Le prue sono costruite in modo tale che le ancore non sporgano ne in tutto né in parte oltre il fasciame.

    Articolo 3.04

    Sale macchine e locale caldaie, serbatoi

    1.   Le sale macchine e i locali caldaie sono allestite in modo tale che il comando, l'esercizio e la manutenzione degli impianti che vi si trovano possano essere effettuati agevolmente e senza pericolo.

    2.   I serbatoi per combustibili liquidi o olio lubrificante non hanno in comune con gli spazi riservati ai passeggeri e con gli alloggi superfici che in normali condizioni di servizio siano soggette alla pressione statica del liquido.

    3.   Le paratie, i soffitti e le porte delle sale macchine, dei locali caldaie e serbatoi sono costruiti in acciaio o in altro materiale equivalente non combustibile.

    Il materiale isolante utilizzato nelle sale macchine è protetto contro la penetrazione di combustibili e vapori di combustibili.

    Tutte le aperture nelle pareti e nei soffitti e tutte le porte delle sale macchine e dei locali caldaie e serbatoi devono poter essere chiuse dall'esterno. I dispositivi di blocco sono in acciaio o materiale equivalente non combustibile.

    4.   Le sale macchine, i locali caldaie e gli altri locali nei quali possono sprigionarsi gas infiammabili o tossici devono poter essere sufficientemente aerati.

    5.   Le scale e scalette a pioli per le quali si accede alle sale macchine, ai locali caldaie e serbatoi sono fissate saldamente e costruite in acciaio o altro materiale resistente alle sollecitazioni d'urto e non combustibile.

    6.   Le sale macchine e i locali caldaie sono dotate di due uscite, una delle quali può essere un'uscita di sicurezza.

    È possibile fare a meno della seconda uscita quando:

    a)

    la superficie totale (lunghezza media. larghezza media al piano di calpestio) della sala macchine o del locale caldaie non supera 35 m2; e

    b)

    il percorso tra ciascun punto in cui vanno effettuate le operazioni di servizio o manutenzione fino all'uscita o fino alla base della scala vicina all'uscita che dà accesso all'esterno non ha una lunghezza superiore a 5 m; e

    c)

    un estintore è collocato nel punto in cui si effettuano le operazioni di servizio più lontano dalla porta d'uscita, anche nel caso in cui, in deroga all'articolo 10.03, paragrafo 1, lettera e), la potenza installata delle macchine sia minore o uguale a 100 kW.

    7.   Nelle sale macchine, il massimo livello di pressione acustica ammissibile è 110 dB(A). I punti di misurazione sono scelti in funzione dei lavori di manutenzione necessari in condizioni di funzionamento normale dell'impianto.

    CAPO 4

    DISTANZA DI SICUREZZA, BORDO LIBERO E SCALE DI IMMERSIONE

    Articolo 4.01

    Distanza di sicurezza

    1.   La distanza minima è di almeno 300 mm.

    2.   Per le navi le cui aperture non dispongono di dispositivi di chiusura a tenuta stagna agli spruzzi e alle intemperie e per quelle che navigano con le stive non coperte, la distanza di sicurezza è maggiorata in modo tale che ogni apertura si trovi ad una distanza minima di 0,50 m dal piano di massima immersione.

    Articolo 4.02

    Bordo libero

    1.   Il bordo libero delle navi dotate di ponte continuo e prive di insellatura e di sovrastrutture è pari a 150 mm.

    2.   Per le navi provviste di insellatura e di sovrastrutture, il bordo libero è calcolato mediante la formula seguente:

    Formula

    dove:

    α

    coefficiente di correzione che tiene conto di tutte le sovrastrutture considerate

    βv

    coefficiente di correzione dell'influenza dell'insellatura prodiera dovuta alla presenza di sovrastrutture nel quarto prodiero della lunghezza L della nave

    βa

    coefficiente di correzione dell'influenza dell'insellatura poppiera dovuta alla presenza di sovrastrutture nel quarto poppiero della lunghezza L della nave

    Sev

    insellatura effettiva prodiera in mm

    Sea

    insellatura effettiva poppiera in mm.

    3.   Il coefficiente a è calcolato mediante la formula seguente:

    Formula

    dove:

    lem

    lunghezza effettiva in m delle sovrastrutture situate nella parte mediana corrispondente alla metà della lunghezza L della nave

    lev

    lunghezza effettiva in m di una sovrastruttura situata nel quarto prodiero della lunghezza L della nave

    lea

    lunghezza effettiva in m di una sovrastruttura situata nel quarto poppiero della lunghezza L della nave.

    La lunghezza effettiva di una sovrastruttura si calcola mediante la seguente formula:

    Formula

    Formula

    dove:

    l

    lunghezza effettiva in m della sovrastruttura considerata

    b

    larghezza in m della sovrastruttura considerata

    B1

    larghezza in m della nave misurata esternamente al fasciame all'altezza del ponte, a metà lunghezza della sovrastruttura in questione

    h

    altezza in m della sovrastruttura considerata. Per i boccaporti, tuttavia, h si ottiene sottraendo dall'altezza delle mastre la metà della distanza di sicurezza conformemente all'articolo 4.01, paragrafi 1 e 2. Il valore di h non potrà comunque in nessun caso essere superiore a 0,36 m.

    Se

    Formula

    o

    Formula

    è inferiore a 0,6, la lunghezza effettiva le della sovrastruttura sarà pari a zero.

    4.   I coefficienti βv e βa si calcolano mediante le formule seguenti:

    Formula

    Formula

    5.   Le insellature effettive a prua o a poppa, rispettivamente Sev e Sea, si calcolano mediante le seguenti formule:

     

    Sev = Sv · p

     

    Sea = Sa · p

    dove:

    Sv

    insellatura effettiva a prua in mm; tuttavia Sv non può essere superiore a 1 000 mm

    Sa

    insellatura effettiva a poppa in mm; tuttavia Sv non può essere superiore a 500 mm

    p

    coefficiente calcolato mediante la formula seguente:

    Formula

    X

    ascissa, misurata dall'estremità del punto in cui l'insellatura è pari a 0,25 Sv o Sa (cfr. diagramma).

    Image

    Tuttavia, il coefficiente p non può essere superiore a 1.

    6.   Se ba · Sea è superiore a bv · Sev, come valore di ba · Sea si assume quello di bv · Sev.

    Articolo 4.03

    Bordo libero minimo

    Tenuto conto delle riduzioni di cui all'articolo 4.02, il bordo libero minimo non deve essere inferiore a 0 mm.

    Articolo 4.04

    Marche di bordo libero

    1.   Il piano di massima immersione è determinato in modo che sia i requisiti di bordo libero minimo sia i requisiti di distanza minima di sicurezza siano rispettati. Per motivi di sicurezza, tuttavia, la commissione di ispezione può fissare un valore più elevato per la distanza di sicurezza o per il bordo libero. Il piano di massima immersione è determinato almeno per la zona 3.

    2.   Il piano di massima immersione è indicato da marche di bordo libero ben visibili e indelebili.

    3.   Le marche di bordo libero per la zona 3 sono costituite da un rettangolo di 300 mm di lunghezza e di 40 mm di altezza, a base orizzontale coincidente con il piano di massima immersione autorizzata. Qualsiasi marca di bordo libero diversa comprende questo rettangolo.

    4.   Ogni nave reca almeno tre coppie di marche di bordo libero, di cui una posta al centro e le altre due rispettivamente ad una distanza dalla prua e dalla poppa pari a un sesto circa della lunghezza.

    Tuttavia:

    a)

    per le navi di lunghezza inferiore a 40 m, è sufficiente apporre due coppie di marche, poste rispettivamente a una distanza dalla prua e dalla poppa pari a un quarto circa della lunghezza;

    b)

    per le navi non adibite al trasporto merci, è sufficiente una coppia di marche, posta circa al centro della nave.

    5.   Le marche o i segni che, in seguito ad una nuova ispezione, non siano più validi, sono soppressi o indicati come non più validi, sotto il controllo della commissione di ispezione. Se una marca di bordo libero dovesse scomparire, può essere sostituita solo sotto il controllo di una commissione di ispezione.

    6.   Quando la nave è stata stazzata in applicazione della convenzione del 1966 sulla stazzatura delle navi della navigazione interna e il piano delle marche di stazza soddisfa i requisiti della presente direttiva, le marche di stazza sostituiscono le marche di bordo libero; di tale sostituzione si fa menzione nel certificato comunitario.

    7.   Per le navi che navigano in zone delle vie navigabili interne diverse dalla zona 3 (zone 1, 2 o 4), una linea verticale e una o più linee aggiuntive di immersione della lunghezza di 150 mm sono apposte verso la prua della nave sulle coppie di marche di pescaggio di prua e di poppa di cui al paragrafo 4 per una o più zone delle vie navigabili interne, rispetto alla marca di bordo libero per la zona 3.

    La linea verticale e la linea orizzontale hanno uno spessore di 30 mm. Accanto alla marca di bordo libero orientata verso la prua della nave va indicata la cifra della zona corrispondente nelle dimensioni di 60 mm di altezza x 40 mm di larghezza (cfr. figura 1).

    Figura 1

    Image

    Articolo 4.05

    Massima immersione a pieno carico di galleggianti dotati di stive non sempre stagne agli spruzzi e alle intemperie

    Se per la zona 3 il piano di massima immersione di una nave è determinato considerando che le stive possono essere chiuse in modo stagno agli spruzzi e alle intemperie e se la distanza fra il piano di massima immersione e il bordo superiore delle mastre è inferiore a 500 mm, occorre determinare l'immersione massima per la navigazione con le stive non coperte.

    Nel certificato comunitario occorre aggiungere la seguente frase:

    «Se i boccaporti delle stive sono totalmente o parzialmente aperti, la nave può essere caricata solo fino a … mm al di sotto delle marche di bordo libero per la zona 3.»

    Articolo 4.06

    Scale d'immersione

    1.   Ogni nave la cui immersione può superare 1 m reca su entrambi i lati, verso poppa, una scala d'immersione. Possono essere presenti scale d'immersione supplementari.

    2.   Lo zero di ogni scala d'immersione è preso verticalmente alla stessa sul piano parallelo al piano di massima immersione passante per il punto più basso dello scafo o della chiglia, se questa esiste. La distanza verticale al di sopra dello zero è graduata in decimetri. La graduazione è indicata su ogni scala, dal piano di galleggiamento a vuoto fino a 100 mm al di sopra della massima immersione, mediante marche punzonate o bulinate, e dipinte in forma di striscia ben visibile di due diversi colori alternati. La graduazione è indicata con numeri segnati a fianco della scala almeno ogni 5 decimetri, come pure a fine scala.

    3.   Le due scale di stazza a poppa, apposte in applicazione della convenzione di cui all'articolo 4.04, paragrafo 6, possono sostituire le scale d'immersione a condizione che abbiano una graduazione conforme ai requisiti di cui sopra, completata, eventualmente, da numeri che indichino l'immersione.

    CAPO 5

    MANOVRABILITÀ

    Articolo 5.01

    Condizioni generali

    Le navi e i convogli presentano navigabilità e manovrabilità adeguate.

    Le navi non dotate di motori di propulsione, destinate ad essere rimorchiate, soddisfano i requisiti specifici stabiliti dalla commissione di ispezione.

    Le navi e i convogli dotati di motori di propulsione soddisfano i requisiti di cui agli articoli da 5.02 a 5.10.

    Articolo 5.02

    Prove di navigazione

    1.   La navigabilità e la manovrabilità sono verificate mediante prove di navigazione. Occorre in particolare controllare la conformità con i requisiti di cui agli articoli da 5.06 a 5.10.

    2.   La commissione di ispezione può rinunciare del tutto o in parte alle prove quando il rispetto dei requisiti in materia di navigabilità e di manovrabilità è provato in altra maniera.

    Articolo 5.03

    Zona di prova

    1.   Le prove di navigazione di cui all'articolo 5.02 sono effettuate in zone della rete navigabile interna stabilite dalle autorità competenti.

    2.   Queste zone di prova sono situate su un tratto, possibilmente rettilineo, di una lunghezza minima di 2 km e di larghezza sufficiente, in acqua corrente o in acqua stagnante, e sono provviste di contrassegni ben riconoscibili per determinare la posizione della nave.

    3.   La commissione di ispezione deve poter rilevare i dati idrologici, quali profondità dell'acqua, larghezza del canale navigabile e velocità media della corrente nella zona di navigazione in funzione dei vari livelli dell'acqua.

    Articolo 5.04

    Livello di carico delle navi e dei convogli durante le prove di navigazione

    Durante le prove di navigazione, le navi e i convogli adibiti al trasporto di merci sono caricati almeno al 70 % della loro portata lorda e il loro carico è ripartito in modo da garantire per quanto possibile un assetto orizzontale. Se le prove sono effettuate con un carico inferiore, l'autorizzazione per la navigazione a valle è limitata a tale carico.

    Articolo 5.05

    Uso dei mezzi di bordo per la prova di navigazione

    1.   Nella prova di navigazione si possono utilizzare tutti gli impianti menzionati ai punti 34 e 52 del certificato comunitario, azionabili dalla timoneria, tranne le ancore.

    2.   Tuttavia, durante la prova di virata a monte prevista all'articolo 5.10, si possono utilizzare le ancore di prua.

    Articolo 5.06

    Velocità prescritta (in marcia avanti)

    1.   Le navi e i convogli raggiungono una velocità rispetto all'acqua di almeno 13 km l'ora. Tale requisito non è richiesto per gli spintori che navigano a vuoto.

    2.   Nel caso di navi e convogli che operano esclusivamente nelle rade e nei porti, la commissione di ispezione può accordare deroghe.

    3.   La commissione di ispezione controlla se la nave scarica è in grado di superare una velocità di 40 km l'ora rispetto all'acqua. In caso affermativo, al punto 52 del certificato comunitario si aggiunge la seguente frase:

    «La nave è in grado di superare una velocità di 40 km l'ora rispetto all'acqua.»

    Articolo 5.07

    Capacità d'arresto

    1.   Le navi e i convogli sono in grado di arrestarsi prua a valle in tempo utile, mantenendo una capacità sufficiente di manovrabilità.

    2.   Nel caso di navi e convogli di lunghezza minore o uguale a 86 m e larghezza minore o uguale a 22,90 m, la capacità d'arresto di cui sopra può essere sostituita dalla capacità di virata.

    3.   La capacità d'arresto è dimostrata mediante manovre d'arresto effettuate in una zona di prova di cui all'articolo 5.03 e la capacità di virata mediante manovre di virata in conformità dell'articolo 5.10.

    Articolo 5.08

    Capacità di navigare in marcia indietro

    Quando una manovra d'arresto di cui all'articolo 5.07 è effettuata in acqua stagnante, essa è seguita da una prova di navigazione in marcia indietro.

    Articolo 5.09

    Capacità di manovra di evasione

    Le navi e i convogli devono essere in grado di effettuare una schivata in tempo utile. La capacità di schivare è provata effettuando manovre di schivata in una zona di prova di cui all'articolo 5.03.

    Articolo 5.10

    Capacità di virata

    Le navi e i convogli di lunghezza minore o uguale a 86 m e di larghezza minore o uguale a 22,90 m sono in grado di virare in tempo utile.

    Tale capacità di virata può essere sostituita dalla capacità d'arresto in conformità dell'articolo 5.07.

    La capacità di virata è provata mediante manovre di virata a monte.

    CAPO 6

    APPARATI DI GOVERNO

    Articolo 6.01

    Requisiti generali

    1.   Ogni nave è provvista di un apparato di governo che assicuri almeno la manovrabilità prescritta dal capo 5.

    2.   Gli apparati di governo a motore sono realizzati in modo tale che il timone non possa cambiare posizione accidentalmente.

    3.   L'apparato di governo, nel suo insieme, è progettato per sbandamenti permanenti fino a 15° e temperature ambiente da - 20 °C a + 50 °C.

    4.   Gli elementi costitutivi dell'apparato di governo hanno caratteristiche di resistenza tale da sopportare le sollecitazioni alle quali possono essere soggetti in condizioni di normale funzionamento. Le forze esogene applicate al timone non devono ostacolare la capacità di funzionamento del mezzo di governo e del suo dispositivo di azionamento.

    5.   Gli apparati di governo sono dotati di dispositivo di azionamento a motore se le forze necessarie ad azionare il timone lo richiedono.

    6.   Il mezzo di governo con dispositivo di azionamento a motore è provvisto di una protezione contro i sovraccarichi, che limiti la coppia esercitata nel dispositivo di azionamento.

    7.   I passaggi degli assi del timone sono progettati in modo tale da evitare qualsiasi fuoriuscita di lubrificanti inquinanti per l'acqua.

    Articolo 6.02

    Dispositivi di azionamento del mezzo di governo

    1.   Se il mezzo di governo è provvisto di dispositivo di azionamento a motore, in caso di guasto o anomalia del dispositivo stesso entra in funzione un dispositivo di azionamento ausiliario autonomo o un dispositivo di azionamento manuale nel giro di 5 secondi.

    2.   Se il dispositivo di azionamento ausiliario o il dispositivo di azionamento manuale non entra in funzione automaticamente, il timoniere provvede all'azionamento con una sola operazione, immediatamente e in modo semplice e veloce.

    3.   Il dispositivo di azionamento ausiliario o il dispositivo di azionamento manuale garantiscono altresì la manovrabilità prescritta dal capo 5.

    Articolo 6.03

    Dispositivo di azionamento idraulico del mezzo di governo

    1.   Al dispositivo di azionamento idraulico del mezzo di governo non è possibile collegare alcun'altra utenza, tuttavia, quando esistono due dispositivi di azionamento autonomi, il collegamento con uno dei due dispositivi è possibile se le utenze sono collegate alla linea di ritorno e possono essere isolate dal dispositivo di azionamento mediante un dispositivo di sezionamento.

    2.   In presenza di due dispositivi di azionamento idraulici, è necessario un serbatoio idraulico per ciascun dispositivo; tuttavia sono consentiti i serbatoi doppi. I serbatoi idraulici sono dotati di un dispositivo d'allarme che controlla l'abbassamento del livello dell'olio al di sotto del livello più basso in grado di garantire il corretto funzionamento.

    3.   Non è richiesto il raddoppiamento della valvola di manovra se questa può essere azionata a mano o mediante comando idraulico manuale dalla timoneria.

    4.   Le dimensioni, la progettazione e la disposizione delle condutture sono tali da impedire danni meccanici o da incendio.

    5.   In presenza di dispositivi di azionamento idraulici, non è necessario un sistema di condutture separato per il dispositivo ausiliario se è garantito il funzionamento autonomo dei due dispositivi e se il sistema di condutture è predisposto per una pressione pari almeno a 1,5 volte la pressione massima di esercizio.

    6.   I tubi flessibili sono ammessi solo quando il loro impiego è indispensabile per l'ammortizzamento delle vibrazioni o per la libertà di movimento dei componenti. Sono progettati per una pressione pari almeno alla pressione massima di esercizio.

    Articolo 6.04

    Fonti d'energia

    1.   Gli apparati di governo dotati di due dispositivi di azionamento a motore devono disporre almeno di due fonti d'energia.

    2.   Se la seconda fonte d'energia del dispositivo di azionamento a motore non funziona in permanenza durante il viaggio, un dispositivo tampone di capacità sufficiente svolge funzione suppletiva nel tempo necessario all'avviamento.

    3.   Nel caso di alimentazione elettrica, nessun altra utenza è alimentata dalla fonte principale d'energia degli apparati di governo.

    Articolo 6.05

    Dispositivo di azionamento manuale

    1.   La ruota di un dispositivo di azionamento manuale non è trascinata da un dispositivo di azionamento a motore.

    2.   Indipendentemente dalla posizione del timone il ritorno della ruota è impedito al momento dell'innesto automatico del dispositivo di azionamento manuale.

    Articolo 6.06

    Sistemi elica-timone, a idrogetto, a propulsori cicloidali e a eliche di manovra di prua

    1.   Nel caso di sistemi a elica-timone, a idrogetto, a propulsore cicloidale o a elica di manovra di prua il cui comando a distanza per modificare l'orientamento della spinta è elettrico, idraulico o pneumatico, sono presenti due attuatori indipendenti l'uno dall'altro fra la timoneria e il sistema propulsore o di manovra, conformi per analogia agli articoli da 6.01 a 6.05.

    Tali sistemi non sono soggetti alle disposizioni del presente paragrafo se non sono necessari per ottenere la manovrabilità prescritta al capo 5 o se sono necessari solo per la prova d'arresto.

    2.   In presenza di due o più sistemi elica-timone, a idrogetto, a propulsore cicloidale o a eliche di manovra di prua indipendenti l'uno dall'altro, il secondo attuatore non è necessario se, in caso di guasto di uno dei sistemi, la nave mantiene la manovrabilità prevista al capo 5.

    Articolo 6.07

    Indicatori e dispositivi di controllo

    1.   Al posto di pilotaggio la posizione del timone risulta indicata chiaramente. Se l'indicatore della posizione del timone è elettrico, è provvisto di alimentazione propria.

    2.   Al posto di pilotaggio sono presenti almeno i seguenti indicatori e dispositivi di controllo:

    a)

    livello dell'olio dei serbatoi idraulici in conformità dell'articolo 6.03, paragrafo 2, e pressione di esercizio del sistema idraulico;

    b)

    guasto dell'alimentazione elettrica del comando di governo;

    c)

    guasto dell'alimentazione elettrica dei dispositivi di azionamento;

    d)

    guasto del regolatore di velocità d'accostata;

    e)

    guasto dei dispositivi tampone prescritti.

    Articolo 6.08

    Regolatori della velocità di accostata

    1.   I regolatori della velocità di accostata e loro componenti sono conformi ai requisiti dell'articolo 9.20.

    2.   Il corretto funzionamento del regolatore della velocità di accostata è indicato al posto di pilotaggio da un indicatore luminoso verde.

    Ogni mancanza o variazione inaccettabile della tensione di alimentazione ed ogni calo inammissibile della velocità di rotazione del giroscopio è rilevata.

    3.   Quando, oltre al regolatore della velocità di accostata, esistono altri sistemi di governo, occorre poter distinguere chiaramente dal posto di pilotaggio quale dei sistemi è in funzione. Il passaggio da un sistema all'altro deve poter essere effettuato immediatamente. I regolatori della velocità d'accostata non hanno alcun effetto sugli altri apparati di governo.

    4.   L'alimentazione elettrica del regolatore della velocità di accostata è indipendente dalle altre utenze.

    5.   I giroscopi, i rilevatori e gli indicatori di accostata impiegati nei regolatori della velocità di accostata soddisfano i requisiti minimi previsti dalle specifiche minime e dalle condizioni di prova concernenti gli indicatori della velocità di accostata per la navigazione interna, conformemente al disposto dell'allegato IX.

    Articolo 6.09

    Procedura di collaudo

    1.   La conformità dell'apparato di governo installato è controllata da una commissione di ispezione la quale può richiedere, a tal fine, i seguenti documenti:

    a)

    descrizione dell'apparato di governo;

    b)

    monografie e informazioni relative ai dispositivi di azionamento e ai comandi di governo;

    c)

    dati relativi al mezzo di governo;

    d)

    schema dell'impianto elettrico;

    e)

    descrizione del regolatore della velocità di accostata;

    f)

    istruzioni per l'uso dell'apparato di governo.

    2.   Il funzionamento dell'intero apparato di governo è verificato mediante una prova di navigazione. Per quanto concerne i regolatori della velocità d'accostata, occorre verificare la possibilità di mantenere con certezza una determinata rotta con sbandamenti in sicurezza.

    CAPO 7

    TIMONERIA

    Articolo 7.01

    Dispositivi generali

    1.   Le timonerie sono allestite in modo tale che durante la navigazione il timoniere può svolgere in qualsiasi momento il suo compito.

    2.   In condizioni normali di funzionamento, il livello della pressione acustica del rumore prodotto dalla nave al posto di pilotaggio, in corrispondenza della testa del timoniere, non supera 70 dB(A).

    3.   In presenza di timoneria attrezzata per la guida con radar da parte di una sola persona, occorre che il timoniere sia in grado di svolgere il suo compito in posizione seduta e che tutti gli indicatori e gli strumenti di controllo, nonché tutti i comandi necessari alla condotta della nave siano disposti in modo tale che il timoniere può servirsene comodamente durante la navigazione senza lasciare il suo posto e senza perdere di vista lo schermo radar.

    Articolo 7.02

    Visuale libera

    1.   Occorre garantire, dal posto di pilotaggio, una visuale sufficientemente libera in tutte le direzioni.

    2.   Per il timoniere, la zona di non visibilità a prua della nave scarica, con metà dei rifornimenti, ma senza zavorra, non supera due lunghezze di nave o 250 m, a seconda di quale sia minore, rispetto alla superficie dell'acqua, su di un arco che parte dal traverso di ciascun lato e passa dritto per la prua della nave.

    In occasione dell'ispezione non vengono presi in considerazione gli strumenti ottici ed elettronici che riducono la zona di non visibilità.

    Per ridurre ulteriormente la zona di non visibilità, sono utilizzati esclusivamente dispositivi elettronici adeguati.

    3.   Il campo di visuale libera dalla postazione occupata normalmente dal timoniere è di almeno 240° all'orizzonte, di cui almeno 140° all'interno del semicerchio orientato verso la prua della nave.

    Nell'asse normale di visione del timoniere non si trova alcun montante, palo o sovrastruttura.

    Anche nel caso in cui sia garantito un campo di visuale libera di 240° all'orizzonte, se verso poppa non è garantita una visuale sufficientemente libera, la commissione di ispezione può richiedere altre misure e in particolare l'installazione di adeguati strumenti ottici o elettronici ausiliari.

    L'altezza del bordo inferiore delle finestre laterali è mantenuta quanto più bassa possibile, mentre l'altezza del bordo superiore delle finestre laterali e di poppa è mantenuta quanto più alta possibile.

    Nel determinare se i requisiti previsti dal presente articolo riguardo alla visibilità dalla timoneria sono rispettati, si presume che l'altezza dell'occhio del timoniere al posto di pilotaggio sia 1 650 mm al di sopra del ponte.

    4.   Il bordo superiore delle finestre della timoneria verso la prua è abbastanza alto da consentire ad una persona che si trovi al posto di pilotaggio con un'altezza dell'occhio di 1 800 mm una visuale chiara in avanti di almeno 10° al di sopra dell'orizzonte a livello dell'altezza d'occhio.

    5.   In qualsiasi condizione meteorologica dalla finestra a prua occorre garantire una visuale chiara mediante mezzi idonei.

    6.   I vetri impiegati nelle timonerie sono in vetro di sicurezza con un livello di trasparenza pari almeno al 75 %.

    Per evitare i riverberi, le finestre anteriori del ponte sono antiriflesso ed inclinate rispetto alla verticale di un angolo non inferiore a 10° e non superiore a 25°.

    Articolo 7.03

    Requisiti generali concernenti i dispositivi di comando, d'indicazione e di controllo

    1.   I comandi necessari alla condotta della nave devono essere posti facilmente in posizione di servizio. Tale posizione è chiaramente individuabile.

    2.   Gli strumenti di controllo sono facilmente leggibili e occorre poter regolare la loro illuminazione in maniera graduale fino ad eliminarla. Le fonti di luce non disturbano né ostacolano la leggibilità degli strumenti di controllo.

    3.   È previsto un sistema per verificare il funzionamento delle spie e degli indicatori luminosi.

    4.   Occorre poter stabilire con chiarezza se un sistema è in funzione. Se il funzionamento è segnalato da una spia luminosa, questa è di colore verde.

    5.   Le anomalie e i guasti dei sistemi degli apparecchi per i quali è previsto un controllo sono segnalati da spie luminose rosse.

    6.   In contemporanea con l'accensione di una delle spie luminose rosse si produce un segnale acustico. I segnali d'allarme acustici possono essere costituiti da un solo segnale comune. Il livello di pressione acustica di tale segnale supera di almeno 3 dB(A) il livello massimo di pressione acustica del rumore ambiente al posto di pilotaggio.

    7.   Il segnale d'allarme acustico deve poter essere disinserito dopo aver constatato la presenza di un guasto o di un'anomalia. Tale disinserimento del segnale d'allarme non ne impedisce il funzionamento in presenza di altre anomalie. Le spie luminose rosse si spengono solo dopo l'eliminazione dell'anomalia.

    8.   In caso di guasto dell'alimentazione, i dispositivi di controllo e d'indicazione si collegano automaticamente a un'altra fonte d'energia.

    Articolo 7.04

    Requisiti specifici concernenti i dispositivi di comando, d'indicazione e di controllo dei motori principali e degli apparati di governo

    1.   Dal posto di pilotaggio occorre poter comandare e controllare i motori principali e gli apparati di governo. I motori principali provvisti di un dispositivo d'innesto che può essere comandato dal posto di pilotaggio o che azionano un'elica orientabile che può essere comandata dal posto di pilotaggio devono poter essere messi in moto e spenti soltanto dalla sala macchine.

    2.   Il comando di ciascun motore principale è assicurato da una sola leva che si sposta lungo un arco di circonferenza situato su un piano pressoché parallelo all'asse longitudinale della nave. Lo spostamento della leva verso la prua della nave produce la marcia avanti, lo spostamento della leva verso la poppa la marcia indietro. L'innesto e l'inversione del senso di marcia si effettuano in corrispondenza della posizione neutra della leva. Uno scatto indica la posizione neutra.

    3.   Nelle timonerie attrezzate per la guida con radar da parte di una sola persona sono indicate la direzione della spinta esercitata sulla nave dal dispositivo di propulsione e la frequenza di rotazione dell'elica o dei motori principali.

    4.   Gli indicatori e i dispositivi di controllo previsti all'articolo 6.07, paragrafo 2, all'articolo 8.03, paragrafo 2, e all'articolo 8.05, paragrafo 13, sono collocati al posto di pilotaggio.

    5.   Le navi con timonerie attrezzate per la guida con radar da parte di una sola persona sono comandate mediante una leva. Tale leva deve poter essere manovrata facilmente a mano. La posizione della leva rispetto all'asse longitudinale della nave corrisponde esattamente alla posizione delle pale del timone. La leva deve poter essere lasciata in una qualsiasi posizione senza che cambi la posizione delle pale. La posizione neutra di tale leva è chiaramente percepibile mediante uno scatto.

    6.   Nelle timonerie attrezzate per la navigazione con radar da parte di una sola persona, se la nave è dotata di timoni amovibili di prua o di timoni separati, in particolare per la marcia indietro, questi sono comandati da leve separate rispondenti per analogia ai requisiti di cui al paragrafo 5.

    Questo requisito si applica anche quando in un convoglio si utilizzano apparati di governo di imbarcazioni diversi da quelli che provvedono alla propulsione del convoglio.

    7.   In caso d'impiego di regolatori della velocità di accostata, l'organo di comando della velocità di accostata deve poter essere lasciato in una posizione qualsiasi senza che cambi la velocità prescelta.

    Lo spazio di rotazione dell'organo di comando è tale da garantirne un posizionamento sufficientemente esatto. La posizione neutra si distingue chiaramente dalle altre posizioni. L'illuminazione della scala deve poter essere regolata in maniera continua.

    8.   Gli organi di comando a distanza dell'intero apparato di governo sono montati in forma fissa e disposti in modo tale che la rotta scelta sia chiaramente visibile. Se gli organi di comando a distanza sono disattivabili, sono provvisti di un dispositivo indicatore che segnali il rispettivo stato operativo «spento» o «acceso». La disposizione e la manovra dei comandi sono funzionali.

    In presenza di sistemi elica-timone che svolgono funzione ausiliaria rispetto all'apparato di governo, come ad esempio le eliche di prua amovibili, sono ammessi organi di comando a distanza non fissi a condizione che, tramite un dispositivo di commutazione prioritario, dalla timoneria sia possibile attivare in qualsiasi momento il comando dell'apparecchio ausiliario.

    9.   Nel caso di sistemi elica-timone, a idrogetto, a propulsori cicloidali e di timoni amovibili di prua, sono ammessi dispositivi equivalenti per i dispositivi di comando, d'indicazione e di controllo.

    I requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 8 sono applicabili per analogia tenendo conto delle caratteristiche particolari e delle sistemazioni scelte per i dispositivi di governo e di propulsione attivi di cui sopra. Per ciascun apparecchio, la posizione del dispositivo indicatore mostra in modo chiaro la direzione della spinta che agisce sulla nave o la direzione del getto.

    Articolo 7.05

    Luci di navigazione, segnali luminosi e segnali acustici

    1.   Nel presente articolo si intendono per:

    a)

    «luci di navigazione»: le luci di testa d'albero, le luci laterali di via, le luci di coronamento, le luci visibili per tutto l'orizzonte, le luci lampeggianti blu, le forti luci lampeggianti rapide gialle per le navi ad alta velocità e le luci blu per il trasporto di merci pericolose;

    b)

    «segnali luminosi»: le luci che accompagnano i segnali acustici e la luce associata al cartello blu.

    2.   Per il controllo delle luci di navigazione occorre installare nella timoneria lampade spia o altri dispositivi equivalenti, quali gli indicatori luminosi, a meno che non sia possibile effettuare tale controllo direttamente dalla timoneria.

    3.   Nelle timonerie attrezzate per la navigazione con radar da parte di una sola persona, occorre installare indicatori luminosi sul quadro dei comandi per il controllo delle luci di navigazione e dei segnali luminosi. Gli interruttori delle luci di navigazione sono inseriti negli indicatori luminosi o a fianco di questi.

    La disposizione e il colore degli indicatori luminosi delle luci di navigazione e dei segnali luminosi corrispondono alla posizione e al colore reale di dette luci e segnali.

    L'avaria di una luce di navigazione o di un segnale luminoso produce lo spegnimento dell'indicatore luminoso corrispondente o è segnalata in altra maniera.

    4.   Nelle timonerie attrezzate per la navigazione con radar da parte di una sola persona, il comando dei segnali acustici è a pedale. Questo requisito non si applica al segnale «vietato avvicinarsi» conformemente alle disposizioni di polizia nautica in vigore negli Stati membri.

    5.   Le luci di navigazione soddisfano i requisiti di cui all'allegato IX, parte I.

    Articolo 7.06

    Impianti radar e indicatori della velocità di accostata

    1.   Gli impianti radar e gli indicatori della velocità di accostata sono di tipo approvato dall'autorità competente. Sono rispettati i requisiti relativi all'installazione e al controllo del funzionamento degli impianti radar e degli indicatori di cui all'allegato IX. Il dispositivo ECDIS interno che può funzionare in modo navigazione è considerato impianto radar. Sono inoltre soddisfatti i requisiti dello standard ECDIS interno.

    L'indicatore della velocità di accostata è collocato davanti al timoniere all'interno del suo campo di visuale.

    2.   Nelle timonerie attrezzate per la navigazione con radar da parte di una sola persona:

    a)

    la posizione dello schermo-radar non si discosta troppo dall'asse visuale del timoniere in posizione normale;

    b)

    l'immagine radar rimane perfettamente visibile, senza maschera o schermo, indipendentemente dalle condizioni dell'illuminazione all'esterno della timoneria;

    c)

    l'indicatore della velocità di accostata è installato direttamente al di sopra o al di sotto dell'immagine radar o è a questa integrato.

    Articolo 7.07

    Radiotelefonia per navi con timoneria attrezzata per la navigazione con radar da parte di una sola persona

    1.   Nelle navi in cui la timoneria è attrezzata per la navigazione con radar da parte di una sola persona, la ricezione delle comunicazioni nave-nave e delle informazioni nautiche avviene per mezzo di altoparlanti, la trasmissione per mezzo di microfoni fissi. Il passaggio ricezione-trasmissione si effettua tramite pulsante.

    I microfoni della rete nave-nave non devono poter essere utilizzati per il servizio pubblico di comunicazione.

    2.   Nelle navi in cui la timoneria è attrezzata per la navigazione con radar da parte di una sola persona e che sono dotate di un impianto di radiotelefonia per il servizio pubblico di comunicazione, la ricezione deve potersi effettuare dalla postazione del timoniere.

    Articolo 7.08

    Impianti per la comunicazione interna a bordo

    A bordo delle navi la cui timoneria è attrezzata per la navigazione con radar da parte di una sola persona, è previsto un impianto fonico per la comunicazione interna.

    Dal posto di pilotaggio occorre poter stabilire i seguenti collegamenti:

    a)

    con la prua della nave o del convoglio;

    b)

    con la poppa della nave o del convoglio se dal posto di pilotaggio non è possibile una forma di comunicazione diretta;

    c)

    con gli alloggi dell'equipaggio;

    d)

    con la cabina del conduttore.

    In tutti i punti in cui sono installati questi collegamenti, la ricezione si effettua per mezzo di altoparlanti, la trasmissione per mezzo di microfoni fissi. Il collegamento con la prua e la poppa della nave o del convoglio può avvenire per mezzo di radiotelefoni.

    Articolo 7.09

    Sistemi d'allarme

    1.   È previsto un sistema d'allarme indipendente che consenta di raggiungere gli alloggi, le sale macchine e, se necessario, i locali pompe separati.

    2.   Il timoniere dispone, a portata di mano, di un interruttore acceso/spento che comanda il segnale d'allarme; non possono essere impiegati interruttori che tornano automaticamente alla posizione «spento» una volta rilasciati.

    3.   Il livello di pressione acustica del segnale d'allarme è pari almeno a 75 dB(A) negli alloggi.

    Nelle sale macchine e nei locali pompe, è previsto come segnale d'allarme un fanale lampeggiante visibile da tutti i lati e nettamente percettibile in qualsiasi punto.

    Articolo 7.10

    Riscaldamento e aerazione

    Le timonerie sono provviste di un efficace sistema regolabile di riscaldamento e di aerazione.

    Articolo 7.11

    Impianti per la manovra delle ancore di poppa

    Sulle navi e sui convogli la cui timoneria è attrezzata per la navigazione con radar da parte di una sola persona, la cui lunghezza supera 86 m e la cui larghezza supera 22,90 m, il timoniere deve poter dare fondo alle ancore di poppa dalla sua postazione.

    Articolo 7.12

    Timonerie abbattibili

    Le timonerie abbattibili sono provviste di un sistema d'abbassamento di sicurezza.

    Qualsiasi manovra d'abbassamento attiva automaticamente un segnale d'allarme chiaramente udibile. Tale requisito non si applica se il rischio di possibili danni derivanti dall'abbassamento della timoneria è escluso da appositi accorgimenti costruttivi.

    Deve essere sempre possibile lasciare la timoneria senza pericolo, qualunque sia la sua posizione.

    Articolo 7.13

    Annotazione nel certificato comunitario delle navi dotate di timoneria attrezzata per la navigazione con radar da parte di una sola persona

    Quando la nave è conforme alle disposizioni speciali concernenti le timonerie attrezzate per la navigazione con radar da parte di una sola persona di cui agli articoli 7.01, da 7.04 a 7.08 e 7.11, nel certificato comunitario è riportata la seguente menzione:

    «La nave è dotata di una timoneria attrezzata per la navigazione con radar da parte di una sola persona.»

    CAPO 8

    COSTRUZIONE DELLE MACCHINE

    Articolo 8.01

    Disposizioni generali

    1.   Le macchine e i macchinari ausiliari sono progettati, costruiti e installati a regola d'arte.

    2.   Gli impianti che richiedono un controllo periodico, in particolare caldaie, altri serbatoi sotto pressione, relativi accessori, e gli ascensori sono conformi alla normativa vigente in uno degli Stati membri della Comunità.

    3.   È consentita l'installazione soltanto di motori a combustione interna funzionanti con combustibile avente un punto di infiammabilità superiore a 55 °C.

    Articolo 8.02

    Dispositivi di sicurezza

    1.   Le macchine sono installate e allestite in modo da essere facilmente accessibili per il funzionamento e la manutenzione senza mettere in pericolo gli addetti ai lavori; esse devono poter essere garantite contro un avviamento accidentale.

    2.   I motori principali, le macchine ausiliarie, le caldaie e i serbatoi sotto pressione, e relativi accessori, sono dotati di dispositivi di sicurezza.

    3.   In caso di emergenza, i motori che azionano i ventilatori e gli aspiratori possono inoltre essere arrestati dall'esterno dei locali in cui sono situati e dall'esterno della sala macchine.

    4.   Se necessario, i raccordi delle tubolature che trasportano olio combustibile, olio lubrificante e oli utilizzati negli impianti di trasmissione di energia, negli impianti di comando e attivazione nonché negli impianti di riscaldamento sono schermati ovvero protetti in altro modo idoneo al fine di evitare spruzzi o perdite di olio su superfici calde, nelle prese d'aria delle macchine o altre sorgenti di accensione. Il numero dei raccordi in tali sistemi di tubature è mantenuto al minimo.

    5.   Le tubolature del combustibile esterne ad alta pressione dei motori diesel, tra le pompe del combustibile e gli iniettori di combustibile ad alta pressione, sono protette mediante un sistema di tubature a doppia parete in grado di contenere il combustibile fuoriuscito in seguito a rottura del tubo ad alta pressione. Il sistema di tubature a doppia parete è provvisto di un dispositivo di raccolta delle perdite e di dispositivi di allarme in caso di rottura del tubo del combustibile. I dispositivi di allarme non sono richiesti per le macchine aventi non più di due cilindri. I sistemi di tubature a doppia parete non sono necessari per i motori su ponti aperti che azionano verricelli e argani.

    6.   L'isolamento di parti di macchine è conforme ai requisiti di cui all'articolo 3.04, paragrafo 3, secondo comma.

    Articolo 8.03

    Impianto di propulsione

    1.   La propulsione della nave deve poter essere avviata, arrestata o invertita in modo sicuro e rapido.

    2.   Sono controllati da appositi dispositivi che attivano un allarme quando viene raggiunto un livello critico:

    a)

    il livello della temperatura dell'acqua di raffreddamento dei motori principali;

    b)

    il livello della pressione dell'olio lubrificante dei motori principali e degli organi di trasmissione;

    c)

    il livello della pressione dell'olio e della pressione dell'aria dei dispositivi d'inversione dei motori principali, degli organi di trasmissione reversibile o delle eliche.

    3.   Nel caso di navi dotate di un solo motore principale, il motore non può essere spento automaticamente se non a fine di protezione contro la sovravelocità.

    4.   Nelle navi con un solo motore principale, tale motore può essere dotato di un dispositivo automatico per la riduzione della velocità soltanto se detta riduzione è segnalata sia otticamente che acusticamente nella timoneria e il dispositivo per la riduzione della velocità può essere spento dalla postazione del timoniere.

    5.   I passaggi dell'albero sono progettati in modo da prevenire la fuoriuscita di lubrificanti inquinanti per l'acqua.

    Articolo 8.04

    Sistema di scarico del motore

    1.   I gas di scarico sono interamente convogliati fuori bordo.

    2.   Sono adottate tutte le misure necessarie per evitare la penetrazione dei gas di scarico nei vari compartimenti. I tubi di scarico che attraversano gli alloggi o la timoneria sono rivestiti, all'interno di questi locali, da un manicotto di protezione stagno al gas. Lo spazio compreso fra il tubo di scarico e tale manicotto comunica con l'aria aperta.

    3.   I tubi di scarico sono disposti e protetti in modo da non poter provocare incendi.

    4.   Nelle sale macchine i tubi di scarico sono opportunamente isolati o raffreddati. All'esterno delle sale macchine può essere sufficiente una protezione contro i contatti accidentali.

    Articolo 8.05

    Serbatoi per il combustibile, tubature e accessori

    1.   I combustibili liquidi sono immagazzinati in serbatoi in acciaio, che costituiscono parte integrante dello scafo o sono ad esso solidamente fissati. Se il progetto della nave lo richiede, può essere utilizzato un materiale equivalente dal punto di vista della resistenza al fuoco. Detti requisiti non si applicano ai serbatoi già incorporati durante la costruzione in apparecchi ausiliari e dotati di una capacità minore o uguale a 12 l. I serbatoi per il combustibile non hanno alcuna parete divisoria in comune con i serbatoi d'acqua potabile.

    2.   Tali serbatoi, le relative tubature e altri accessori, sono posati e sistemati in modo tale che né combustibili né vapori di combustibili possano diffondersi accidentalmente all'interno della nave. Le valvole dei serbatoi per il prelievo del combustibile o l'evacuazione dell'acqua sono a chiusura automatica.

    3.   I serbatoi per il combustibile non possono trovarsi a prua della paratia di collisione.

    4.   I serbatoi e relativi accessori non devono essere collocati direttamente al di sopra dei motori o dei tubi di scarico.

    5.   I bocchettoni di riempimento dei serbatoi per il combustibile sono chiaramente segnalati.

    6.   L'orifizio dei bocchettoni di riempimento dei serbatoi per il combustibile è situato sul ponte, fatta eccezione, tuttavia, per i serbatoi di consumo giornaliero. Il bocchettone di riempimento è dotato di un raccordo conforme alla norma europea EN 12827:1999.

    I serbatoi sono provvisti di un tubo di sfogo che sbocca all'aperto al di sopra del ponte e disposto in modo tale da rendere impossibile qualsiasi infiltrazione d'acqua; la sua sezione è almeno pari a 1,25 volte la sezione del bocchettone di riempimento.

    Quando i serbatoi sono collegati fra loro, la sezione del tubo di collegamento è almeno pari a 1,25 volte la sezione del bocchettone di riempimento.

    7.   Le tubature per la distribuzione di combustibile sono provviste, direttamente all'uscita dei serbatoi, di un dispositivo di interruzione manovrabile dal ponte.

    Questo requisito non si applica ai serbatoi montati direttamente sul motore.

    8.   Le tubature per il combustibile e relativi raccordi, guarnizioni e accessori sono realizzati in materiali resistenti alle sollecitazioni meccaniche, chimiche e termiche a cui potrebbero essere esposti. Le tubature per il combustibile non devono essere esposte all'influenza nociva del calore e devono poter essere controllate su tutta la lunghezza.

    9.   I serbatoi per il combustibile sono dotati di un idoneo dispositivo di misurazione. I dispositivi di misurazione sono leggibili fino al livello di massimo riempimento. Gli indicatori di livello in vetro sono protetti efficacemente contro gli urti, dotati di dispositivi automatici di chiusura nella loro parte inferiore e, in quella superiore, raccordati ai serbatoi al di sopra del livello di massimo riempimento. Il materiale degli indicatori di livello in vetro non si deforma alla normale temperatura ambiente. I tubi sonda non terminano nei locali di alloggio. I tubi sonda che terminano nella sala macchine o nei locali delle caldaie sono dotati di idonei dispositivi automatici di chiusura.

    10.

    a)

    I serbatoi per il combustibile sono dotati di idonei dispositivi tecnici di bordo, di cui va fatta menzione nel certificato comunitario al punto 52, tali da garantire che non vi siano perdite di combustibile durante le operazioni di rifornimento.

    b)

    Le disposizioni di cui alla lettera a) e al paragrafo 11 non si applicano se il combustibile viene caricato presso punti di rifornimento dotati di dispositivi tecnici propri, atti a garantire che non vi siano perdite di combustibile durante le operazioni di rifornimento.

    11.   Se i serbatoi per il combustibile sono dotati di dispositivi di interruzione automatica dell'erogazione, i rilevatori sono regolati in modo che l'erogazione si interrompa quando i serbatoi sono stati riempiti al 97 % della loro capacità; i dispositivi in questione soddisfano i criteri di sicurezza positiva («failsafe»).

    Se i rilevatori attivano un contatto elettrico, in grado di interrompere il circuito provvisto dal punto di rifornimento tramite un segnale binario, tale segnale è trasmesso al punto di rifornimento utilizzando spine a tenuta stagna conformi ai requisiti della norma IEC 60309-1:1999 per corrente continua fra 40 e 50 V, colore distintivo bianco, posizionamento del contatto di terra a «ore 10».

    12.   I serbatoi per il combustibile sono provvisti di apertura a chiusura stagna per consentirne la pulizia e l'ispezione.

    13.   I serbatoi per il combustibile che alimentano direttamente i motori principali e i motori necessari per il funzionamento sicuro della nave sono dotati di un dispositivo che emetta un segnale visivo e acustico nella timoneria quando il livello del combustibile non è più sufficiente a garantire il funzionamento sicuro.

    Articolo 8.06

    Deposito di olio lubrificante, tubature e accessori

    1.   L'olio lubrificante è immagazzinato in serbatoi in acciaio che costituiscono parte integrante dello scafo o sono ad esso solidamente fissati. Se il progetto della nave lo richiede, può essere utilizzato un materiale equivalente dal punto di vista della resistenza al fuoco. Detti requisiti non si applicano ai serbatoi dotati di una capacità minore o uguale a 25 litri. I serbatoi per l'olio lubrificante non hanno alcuna parete divisoria in comune con i serbatoi d'acqua potabile.

    2.   I serbatoi per l'olio lubrificante, le relative tubature e altri accessori sono posati e sistemati in modo tale che né olio lubrificante né vapori di olio lubrificante possano diffondersi accidentalmente all'interno della nave.

    3.   I serbatoi per l'olio lubrificante non possono trovarsi a prua della paratia di collisione.

    4.   I serbatoi per l'olio lubrificante e relativi accessori non devono essere collocati direttamente al di sopra dei motori o dei tubi di scarico.

    5.   I bocchettoni di riempimento dei serbatoi per l'olio lubrificante sono chiaramente segnalati.

    6.   Le tubature per l'olio lubrificante e relativi raccordi, guarnizioni e accessori sono realizzati in materiali resistenti alle sollecitazioni meccaniche, chimiche e termiche a cui potrebbero essere esposti. Le tubature per l'olio lubrificante non devono essere esposte all'influenza nociva del calore e devono poter essere controllate su tutta la lunghezza.

    7.   I serbatoi per l'olio lubrificante sono dotati di un idoneo dispositivo di misurazione. I dispositivi di misurazione sono leggibili fino al livello massimo di riempimento. Gli indicatori di livello in vetro sono protetti efficacemente contro gli urti, dotati di un dispositivo automatico di chiusura nella loro parte inferiore e, in quella superiore, raccordati ai serbatoi al di sopra del livello massimo di riempimento. Il materiale degli indicatori di livello non si deforma alla normale temperatura ambiente. I tubi sonda non terminano nei locali di alloggio. I tubi sonda che terminano nella sala macchine o nei locali delle caldaie sono dotati di idonei dispositivi automatici di chiusura.

    Articolo 8.07

    Deposito di oli utilizzati negli impianti di trasmissione di energia, negli impianti di comando e attivazione e negli impianti di riscaldamento, tubature e accessori

    1.   Gli oli utilizzati negli impianti di trasmissione di energia, negli impianti di comando e attivazione e negli impianti di riscaldamento sono immagazzinati in serbatoi in acciaio che costituiscono parte integrante dello scafo o sono ad esso solidamente fissati. Se il progetto della nave lo richiede, può essere utilizzato un materiale equivalente dal punto di vista della resistenza al fuoco. Detti requisiti non si applicano ai serbatoi dotati di una capacità minore o uguale a 25 litri. I serbatoi per tali oli non hanno alcuna parete divisoria in comune con i serbatoi d'acqua potabile.

    2.   Tali serbatoi per oli, le relative tubature e altri accessori sono posati e sistemati in modo tale che né olio né vapore di olio possano diffondersi accidentalmente all'interno della nave.

    3.   I serbatoi per oli non possono trovarsi a prua della paratia di collisione.

    4.   I serbatoi per oli e relativi accessori non devono essere collocati direttamente al di sopra dei motori o dei tubi di scarico.

    5.   I bocchettoni di riempimento di tali serbatoi per oli sono chiaramente segnalati.

    6.   Le tubature per gli oli e relativi raccordi, guarnizioni e accessori sono in materiali resistenti alle sollecitazioni meccaniche, chimiche e termiche a cui potrebbero essere esposti. Le tubature non devono essere esposte all'influenza nociva del calore e devono poter essere controllate su tutta la lunghezza.

    7.   I serbatoi per gli oli sono dotati di un idoneo dispositivo di misurazione. I dispositivi di misurazione sono leggibili fino al livello massimo di riempimento. Gli indicatori di livello in vetro sono protetti efficacemente contro gli urti, dotati di un dispositivo automatico di chiusura nella loro parte inferiore e, in quella superiore, raccordati ai serbatoi al di sopra del livello massimo di riempimento. Il materiale degli indicatori di livello non si deforma alla normale temperatura ambiente. I tubi sonda non terminano nei locali di alloggio. I tubi sonda che terminano nella sala macchine o nei locali delle caldaie sono dotati di idonei dispositivi automatici di chiusura.

    Articolo 8.08

    Impianti di esaurimento della sentina

    1.   Ogni compartimento stagno deve poter essere prosciugato separatamente. Questo requisito non si applica tuttavia ai compartimenti stagni di norma chiusi ermeticamente in navigazione.

    2.   Le navi per le quali è previsto un equipaggio sono dotate di almeno due pompe di sentina indipendenti, non installate nel medesimo locale e di cui una almeno a motore. Tuttavia, per navi con potenza propulsiva inferiore a 225 kW o portata lorda inferiore a 350 t, o, per navi non destinate al trasporto di merci, con un dislocamento inferiore a 250 m3, è sufficiente una sola pompa a mano o a motore.

    Ciascuna delle pompe previste deve poter essere utilizzata per uno qualsiasi dei compartimenti stagni.

    3.   La portata minima della prima pompa di sentina Q1 è data dalla seguente formula:

     

    Ql = 0,1· dl 2 [l/min]

    dl è dato dalla formula:

    Formula

    La portata minima della seconda pompa di sentina Q2 è data dalla seguente formula:

     

    Q2 = 0,1 · d2 2 [l/min]

    d2 è dato dalla formula:

    Formula

    Non si può, tuttavia, assumere un valore d2 superiore al valore dl.

    Per determinare Q2, si assumerà come valore l la lunghezza del compartimento stagno più lungo.

    Nelle formule suddette:

    l

    lunghezza del compartimento stagno considerato [m]

    dl

    diametro interno calcolato del collettore principale [mm]

    d2

    diametro interno calcolato del branchetto d'aspirazione [mm].

    4.   Quando le pompe di sentina sono raccordate a un sistema di esaurimento, i tubi di prosciugamento hanno un diametro interno almeno pari, in mm, a dl e i branchetti d'aspirazione un diametro interno almeno pari, in mm, a d2.

    Per le navi di lunghezza inferiore a 25 m, i valori dl e d2 si possono ridurre fino a 35 mm.

    5.   Sono ammesse soltanto le pompe di sentina autoadescanti.

    6.   In ogni compartimento da prosciugare a fondo piatto di larghezza superiore a 5 m, è prevista almeno una pigna d'aspirazione su entrambi i lati.

    7.   L'esaurimento del gavone di poppa può essere effettuato dalla sala macchine principale mediante una tubolatura a chiusura automatica facilmente accessibile.

    8.   I branchetti d'aspirazione dei singoli compartimenti sono raccordati al collettore principale tramite una valvola di non ritorno bloccabile.

    I compartimenti o altri locali adibiti a servizio di zavorra sono raccordati al sistema di esaurimento solo mediante un semplice dispositivo di chiusura. Tale requisito non si applica alle stive attrezzate per il servizio di zavorra. Il riempimento di queste stive con acqua di zavorra è effettuato mediante un'apposita tubolatura fissa e indipendente dalle tubolature di prosciugamento o mediante branchetti da raccordare al collettore principale di prosciugamento tramite tubi o adattatori flessibili. A tal fine non sono ammesse valvole per presa d'acqua poste in fondo alla stiva.

    9.   Il fondo delle stive è dotato di dispositivi di misurazione.

    10.   Nel caso di un sistema di esaurimento a tubolature fisse, i tubi per prosciugare le sentine destinate alla raccolta delle acque oleose sono dotati di dispositivi di chiusura impiombati in posizione chiusa da una commissione di ispezione. Il numero e la collocazione di tali dispositivi di chiusura sono menzionati nel certificato comunitario.

    11.   Il blocco dei dispositivi di chiusura è considerato equivalente all'impiombatura di detti dispositivi conformemente al precedente paragrafo 10. La chiave o le chiavi per bloccare i dispositivi di chiusura sono opportunamente indicate e conservate in un luogo segnalato e facilmente accessibile della sala macchine.

    Articolo 8.09

    Dispositivi di raccolta delle acque oleose e degli oli usati

    1.   Le acque oleose risultanti dall'utilizzazione della nave devono poter essere stoccate a bordo. La sentina della sala macchine è destinata a tal fine.

    2.   Per la raccolta degli oli usati, nelle sale macchine sono previsti uno o più contenitori specifici la cui capacità corrisponda almeno a 1,5 volte la quantità di oli usati provenienti dai carter di tutti i motori a combustione interna e di tutti gli impianti di trasmissione installati, nonché degli oli idraulici provenienti dagli appositi serbatoi.

    I raccordi per lo svuotamento dei contenitori di cui sopra sono conformi alla norma europea EN 1305:1996.

    3.   Nel caso di navi usate solo per navigazione a corto raggio, la commissione di ispezione può accordare deroghe ai requisiti di cui al paragrafo 2.

    Articolo 8.10

    Rumore prodotto dalle navi

    1.   Il rumore prodotto da una nave in navigazione, e in particolare i rumori d'aspirazione e di scarico dei motori, sono smorzati con mezzi adeguati.

    2.   Il rumore prodotto dalla nave in navigazione a una distanza laterale di 25 m dalla murata non supera 75 dB(A).

    3.   Il rumore prodotto dalla nave in stazionamento, escludendo le operazioni di trasbordo, a una distanza laterale di 25 m, non deve superare 65 dB(A).

    CAPO 8 bis

    (Senza oggetto)

    CAPO 9

    IMPIANTI ELETTRICI

    Articolo 9.01

    Disposizioni generali

    1.   In mancanza di requisiti specifici per alcune parti di un impianto, il livello di sicurezza è giudicato soddisfacente quando queste parti sono state costruite in conformità di una norma europea in vigore o dei requisiti stabiliti da un organismo di classificazione autorizzato.

    Alla commissione di ispezione occorre presentare i documenti corrispondenti.

    2.   A bordo si trovano i seguenti documenti vistati della commissione di ispezione:

    a)

    schemi generali dell'intero impianto elettrico;

    b)

    i piani di commutazione del quadro principale, del quadro dell'impianto di emergenza e dei quadri di distribuzione con indicazione dei dati tecnici più importanti, quali la corrente nominale e corrente di esercizio dei dispositivi di protezione e di comando;

    c)

    dati relativi alla potenza dei macchinari e degli apparecchi elettrici;

    d)

    tipi di cavo con indicazione delle sezioni dei conduttori.

    Nel caso di imbarcazioni sprovviste di equipaggio, non occorre che questi documenti si trovino a bordo, ma devono essere disponibili in qualsiasi momento presso il proprietario.

    3.   Gli impianti sono progettati per poter sopportare sbandamenti permanenti fino a 15° e temperature ambiente interne da 0 °C a 40 °C e, sul ponte, da - 20 °C a + 40 °C. Nell'ambito di questi valori limite è garantito il perfetto funzionamento.

    4.   Gli impianti e gli apparecchi elettrici e elettronici sono di facile accesso e manutenzione.

    Articolo 9.02

    Sistemi d'alimentazione di energia elettrica

    1.   A bordo delle imbarcazioni provviste di impianto elettrico, l'impianto è alimentato in linea di massima da almeno due fonti d'energia di modo che, in caso di avaria di una delle due, quella restante sia in grado di alimentare per 30 minuti almeno le utenze necessarie per la navigazione sicura.

    2.   Il dimensionamento corretto dell'alimentazione elettrica è dimostrato da un bilancio di potenza. Si può prendere in considerazione un fattore appropriato di simultaneità.

    3.   Indipendentemente dal paragrafo 1, l'articolo 6.04 si applica alle fonti d'energia degli apparati di governo (timoni).

    Articolo 9.03

    Protezione contro i contatti accidentali, la penetrazione di corpi solidi e di acqua

    Il tipo di protezione minima delle parti d'impianto fisse è conforme alla tabella che segue:

    Ubicazione

    Tipo di protezione minima

    (conformemente alla norma IEC 60529:1992)

    Generatori

    Motori

    Trasformatori

    Quadri

    Distributori

    Interruttori

    Materiale d'impianto

    Illuminazione

    Locali di servizio, sale macchine, compartimenti apparati di governo

    IP 22

    IP 22

    IP 22 (2)

    IP 22 (1)  (2)

    IP 44

    IP 22

    Stive

     

     

     

     

    IP 55

    IP 55

    Locali per accumulatori e vernici

     

     

     

     

     

    IP 44

    u. (Ex) (3)

    Ponti sopra coperta, posti di pilotaggio scoperti

     

    IP 55

     

    IP 55

    IP 55

    IP 55

    Timoneria chiusa

     

    IP 22

    IP 22

    IP 22

    IP 22

    IP 22

    Alloggi, tranne servizi igienici

     

     

     

    IP 22

    IP 20

    IP 20

    Servizi igienici

     

    IP 44

    IP 44

    IP 44

    IP 55

    IP 44

    Articolo 9.04

    Protezione contro le esplosioni

    Nei locali in cui possono accumularsi gas o miscele di gas esplosivi, come i compartimenti riservati agli accumulatori o allo stoccaggio di prodotti altamente infiammabili, è ammesso soltanto materiale elettrico protetto contro le esplosioni (sicurezza certificata). In questi locali non è installato alcun commutatore per apparecchi d'illuminazione ed altri apparecchi elettrici. La protezione contro le esplosioni tiene conto delle caratteristiche dei gas o delle miscele di gas esplosivi che si possono formare (gruppo di esplosività, classe di temperatura).

    Articolo 9.05

    Messa a terra

    1.   Gli impianti la cui tensione supera 50 V sono provvisti di messa a terra.

    2.   Le parti metalliche esposte a contatto accidentale e che, in normali condizioni di esercizio, non sono sotto tensione, come i telai e i carter delle macchine e degli apparecchi d'illuminazione, sono provvisti di messa a terra separata nel caso in cui non siano in contatto elettrico con lo scafo per via del loro montaggio.

    3.   Gli involucri dei dispositivi elettrici mobili e portatili, in normali condizioni di esercizio, sono collegati a massa mediante un conduttore supplementare incorporato nel cavo d'alimentazione.

    Questo requisito non si applica in caso d'impiego di un trasformatore di protezione per l'interruzione del circuito o di apparecchi provvisti di un isolamento di protezione (doppio isolamento).

    4.   La sezione dei conduttori di messa a terra è almeno pari ai valori riportati nella tabella che segue:

    Sezione dei conduttori esterni

    [mm2]

    Sezione minima dei conduttori di messa a terra

    nei cavi isolati

    [mm2]

    montati separatamente

    [mm2]

    da 0,5 a 4

    stessa sezione del conduttore esterno

    4

    da più di 4 a 16

    stessa sezione del conduttore esterno

    stessa sezione del conduttore esterno

    da più di 16 a 35

    16

    16

    da più di 35 a 120

    metà della sezione del conduttore esterno

    metà della sezione del conduttore esterno

    più di 120

    70

    70

    Articolo 9.06

    Tensioni massime ammissibili

    1.   I valori di tensione non superano i seguenti:

    Tipo d'impianto

    Tensioni massime ammissibili

    Corrente continua

    Corrente alternata monofase

    Corrente alternata trifase

    a)

    Impianti di forza motrice e riscaldamento, comprese le prese per uso generale

    250 V

    250 V

    500 V

    b)

    Impianti d'illuminazione, comunicazione, comando e informazione, comprese le prese per uso generale

    250 V

    250 V

    c)

    Prese per alimentare apparecchi portatili sui ponti scoperti o in alloggiamenti metallici stretti o umidi, ad eccezione delle caldaie e dei serbatoi:

     

     

     

    1)

    in generale;

    50 V (4)

    50 V (4)

    2)

    in caso d'impiego di un trasformatore di separazione di protezione che alimenta un unico apparecchio;

    250 V (5)

    3)

    in caso d'impiego di apparecchi ad isolamento di protezione (doppio isolamento);

    250 V

    250 V

    4)

    in caso d'impiego di interruttori differenziali di corrente per guasto ≤ 30 mA

    250 V

    500 V

    d)

    Dispositivi elettrici mobili, ad esempio impianti elettrici di contenitori, motori, ventilatori e pompe mobili, che durante il funzionamento non sono di norma spostati, e le cui parti conduttrici che possono essere toccate accidentalmente sono collegate a massa da un conduttore di protezione incorporato nel cavo di connessione e che, inoltre, sono collegate allo scafo per via della loro ubicazione o tramite un ulteriore conduttore

    250 V

    250 V

    500 V

    e)

    Prese per alimentare apparecchi portatili impiegati nelle caldaie e nei serbatoi

    50 V (4)

    50 V (4)

    2.   In deroga al paragrafo 1, a condizione che siano rispettate le necessarie misure di protezione, sono ammissibili tensioni superiori:

    a)

    per gli impianti di forza motrice la cui potenza lo richieda;

    b)

    per gli impianti speciali di bordo, quali impianti radio e di accensione.

    Articolo 9.07

    Sistemi di distribuzione

    1.   Per la corrente continua e la corrente alternata monofase sono ammessi i seguenti sistemi di distribuzione:

    a)

    a 2 conduttori di cui uno messo a massa (L1/N/PE);

    b)

    a un conduttore con ritorno sullo scafo, unicamente per impianti locali (cfr. ad esempio impianto di accensione dei motori a combustione, protezione catodica) (L1/PEN);

    c)

    a 2 conduttori isolati dallo scafo (L1/L2/PE).

    2.   Per la corrente alternata trifase sono ammessi i seguenti sistemi di distribuzione:

    a)

    a 4 conduttori con messa a massa del punto neutro e senza ritorno sullo scafo (L1/L2/L3/N/PE) = rete (TN-S) o rete (TT);

    b)

    a 3 conduttori isolati dallo scafo (L1/L2/L3/PE) = rete (IT);

    c)

    a 3 conduttori con punto neutro messo a massa con ritorno sullo scafo, non ammessi, tuttavia, per i circuiti terminali (L1/L2/L3/PEN).

    3.   La commissione di ispezione può ammettere l'impiego di altri sistemi.

    Articolo 9.08

    Collegamento alle reti su terraferma o ad altre reti esterne

    1.   I cavi d'alimentazione provenienti dalla rete a terra o da altri reti esterne e destinati agli impianti della rete di bordo sono provvisti di un collegamento fisso a bordo sotto forma di morsetti fissi o di prese a spina fissa. I collegamenti dei cavi non sono sottoposti a trazione.

    2.   Lo scafo è collegato a massa in modo efficace quando la tensione del collegamento supera 50 V. Il collegamento a massa è indicato in modo specifico.

    3.   I dispositivi di commutazione del collegamento devono poter essere bloccati in modo da impedire il funzionamento in parallelo dei generatori della rete di bordo con la rete a terra o altra rete esterna. Il funzionamento in parallelo è consentito per breve tempo per poter passare da un sistema all'altro senza caduta di tensione.

    4.   Il collegamento è protetto contro i corti circuiti e i sovraccarichi.

    5.   Il quadro principale di distribuzione indica se il collegamento è sotto tensione.

    6.   Sono previsti dispositivi indicatori che consentono di confrontare la polarità a corrente continua e l'ordine delle fasi a corrente alternata trifase fra il collegamento e la rete di bordo.

    7.   In corrispondenza del collegamento, un cartello indica:

    a)

    le misure da adottare per stabilire il collegamento;

    b)

    il tipo di corrente e la tensione nominale nonché, in caso di corrente alternata, la frequenza.

    Articolo 9.09

    Alimentazione ad altre imbarcazioni

    1.   Quando viene fornita corrente ad altre imbarcazioni, occorre un collegamento separato. Se per la fornitura ad altre imbarcazioni sono utilizzate prese tarate a più di 16 A, sono previsti dispositivi (quali commutatori o dispositivi di blocco) per garantire che il collegamento e il disinserimento avvengano solo in assenza di tensione.

    2.   I collegamenti dei cavi non sono sottoposti a trazione.

    3.   L'articolo 9.08, paragrafi da 3 a 7, si applica per analogia.

    Articolo 9.10

    Generatori e motori

    1.   I generatori, i motori e relative morsettiere sono ubicati in modo da essere ben accessibili per i controlli, le misurazioni e le riparazioni. Il tipo di protezione è adeguato alla loro ubicazione (cfr. articolo 9.03).

    2.   I generatori azionati dal motore principale, dall'albero dell'elica o da un gruppo ausiliario adibito ad altri scopi sono progettati in funzione del numero di giri che si possono raggiungere a regime.

    Articolo 9.11

    Accumulatori

    1.   Gli accumulatori sono accessibili e sistemati in modo tale da non spostarsi in caso di movimento dell'imbarcazione. Non sono collocati in luoghi in cui sono esposti a calore eccessivo, a freddo intenso, agli spruzzi o al vapore.

    Essi non possono essere installati nella timoneria, negli alloggi o nelle stive. Questo requisito non si applica agli accumulatori degli apparecchi portatili né agli accumulatori che per essere caricati richiedono una potenza inferiore a 0,2 kW.

    2.   Gli accumulatori che richiedono per essere caricati una potenza superiore a 2,0 kW (calcolata in base alla corrente di carica massima e alla tensione nominale dell'accumulatore tenendo conto della curva di carica caratteristica del dispositivo di carica) sono installati in un locale separato. Se si trovano sul ponte, sarà sufficiente collocarli in un armadio.

    Gli accumulatori che richiedono per essere caricati una potenza minore o uguale a 2,0 kW possono anche essere collocati sotto il ponte in un armadio o in una cassa. Essi possono inoltre essere collocati nella sala macchine o in altro luogo ben aerato, a condizione che siano protetti contro la caduta di oggetti e di gocce d'acqua.

    3.   Le superfici interne di tutti i locali, armadi o cassoni, scaffali ed altri elementi fissi destinati agli accumulatori, sono protette dagli effetti nocivi degli elettroliti.

    4.   È necessario prevedere un'aerazione efficace quando gli accumulatori sono installati in un compartimento, in un armadio o in una cassa chiusi. Occorre predisporre una ventilazione forzata per gli accumulatori che per essere caricati richiedono più di 2 kW per le batterie al nichel-cadmio e più di 3 kW per le batterie al piombo.

    L'aria entra dalla parte inferiore ed esce dalla parte superiore, in modo da garantire l'estrazione totale dei gas.

    Le condutture di ventilazione non comprendono dispositivi che possono ostacolare il flusso dell'aria, come ad esempio una valvola di arresto.

    5.   La portata d'aria richiesta (Q) si ottiene dalla seguente formula:

     

    Q = 0,11·I · n [m3/h]

    dove:

    I

    =

    Formula della corrente massima fornita dal dispositivo di carica, in A

    n

    =

    numero di elementi.

    Nel caso degli accumulatori-tampone della rete di bordo, la commissione di ispezione può accettare altri metodi di calcolo tenendo conto della curva di carica caratteristica del dispositivo di carica, a condizione che tali metodi si basino su disposizioni delle società di classificazione autorizzate o su norme pertinenti.

    6.   In caso di aerazione naturale, la sezione delle condutture corrisponde alla portata d'aria necessaria sulla base di una velocità dell'aria pari a 0,5 m/sec. Tuttavia, la sezione è almeno pari a 80 cm2 per le batterie al piombo e a 120 cm2 per le batterie al nichel-cadmio.

    7.   In caso di ventilazione forzata, occorre predisporre un ventilatore, dotato di preferenza di dispositivo d'aspirazione, il cui motore non deve trovarsi nella corrente prodotta dal gas o dall'aria.

    Il ventilatore è progettato in modo da evitare la formazione di scintille nel caso in cui una pala venga a contatto con il carter del ventilatore e da evitare qualsiasi carica elettrostatica.

    8.   Sulle porte e sui coperchi dei compartimenti, degli armadi e delle casse in cui si trovano accumulatori è apposto, conformemente all'appendice I, figura 2, il segnale «Vietato accendere fuochi, usare fiamme libere o fumare» di un diametro minimo di 10 cm.

    Articolo 9.12

    Apparecchi di manovra

    1.   Quadri elettrici

    a)

    Gli apparecchi, i commutatori, i fusibili e gli strumenti dei quadri sono ben visibili ed accessibili per la manutenzione e le riparazioni.

    I morsetti per le tensioni fino a 50 V e quelli per le tensioni superiori a 50 V sono separati e contrassegnati in modo appropriato.

    b)

    Per tutti i commutatori e gli apparecchi, occorre collocare sui quadri apposite targhette con indicazione del circuito.

    Per i fusibili occorre indicare l'amperaggio nominale e il circuito.

    c)

    Quando apparecchi la cui tensione di esercizio è superiore a 50 V sono collocati dietro una porta, le parti conduttrici di questi apparecchi sono protette contro qualsiasi contatto accidentale in caso di apertura della porta.

    d)

    I materiali usati per i quadri hanno caratteristiche di resistenza meccanica e di durabilità adeguate, sono ad infiammabilità ritardata e autoestinguenti e non sono igroscopici.

    e)

    Se nei quadri elettrici sono installati fusibili HRC ad alto potere d'interruzione, sono previsti accessori e apparecchiature di protezione fisica per il montaggio e la rimozione di detti fusibili.

    2.   Commutatori, dispositivi di protezione

    a)

    I generatori e i circuiti sono protetti contro i cortocircuiti e i sovraccarichi su ciascun conduttore non collegato a massa. A tal fine si possono utilizzare dei disgiuntori che entrano in funzione in caso di corto circuito o di sovraccarico oppure dei fusibili.

    I circuiti che alimentano i motori degli apparati di governo (timoni), nonché i loro circuiti di comando sono protetti solo dai cortocircuiti. Quando i circuiti prevedono dei disgiuntori termici, questi sono neutralizzati o regolati almeno al doppio della corrente nominale.

    b)

    Le uscite del quadro principale verso utenze superiori a 16 A sono provviste di un commutatore di circuito o di potenza.

    c)

    Le utenze per la propulsione dell'imbarcazione, gli apparati di governo, l'indicatore di posizione del timone, la navigazione o i sistemi di sicurezza, nonché le utenze di corrente nominale superiore a 16 A sono alimentate da circuiti separati.

    d)

    I circuiti delle utenze per la propulsione e la manovra della nave sono alimentati direttamente dal quadro principale.

    e)

    I dispositivi di interruzione sono scelti in funzione della loro corrente nominale, della loro resistenza termica e dinamica, nonché della loro capacità d'interruzione. Gli interruttori sono in grado di mettere contemporaneamente fuori tensione tutti i conduttori. La posizione di commutazione è chiaramente individuabile.

    f)

    I fusibili sono a fusione chiusa e realizzati in ceramica o materiale equivalente. Essi devono poter essere sostituiti senza pericolo di contatto per l'operatore.

    3.   Dispositivi di misurazione e controllo

    a)

    I circuiti di generatori, accumulatori e distribuzione sono provvisti di dispositivi di misurazione e controllo, se necessari per un funzionamento sicuro dell'impianto.

    b)

    Le reti non collegate a massa, di tensione superiore a 50 V, sono provviste di un idoneo dispositivo per il controllo dell'isolamento rispetto alla massa, dotato di segnale d'allarme visivo e acustico. Per gli impianti secondari quali i circuiti di comando, tale dispositivo non è obbligatorio.

    4.   Ubicazione dei quadri elettrici

    a)

    I quadri sono ubicati in luoghi ben accessibili, ben aerati e protetti dall'acqua e da danni meccanici.

    Le tubolature e le condutture d'aria sono posate in modo tale che, in caso di perdita, i quadri non siano danneggiati. Se non si può evitarne la posa in prossimità dei quadri elettrici, in questa zona i tubi non sono dotati di raccordi amovibili.

    b)

    Gli armadi e le nicchie in cui sono ubicati i dispositivi di commutazione senza protezione sono in materiale ad infiammabilità ritardata o protetti da un rivestimento in metallo o altro materiale ad infiammabilità ritardata.

    c)

    Quando la tensione supera 50 V, occorre collocare una griglia o un tappeto isolante davanti al quadro principale, in corrispondenza dell'operatore.

    Articolo 9.13

    Interruttori di emergenza

    Per i bruciatori ad olio combustibile, le pompe per il carburante, i separatori di carburanti e i ventilatori delle sale macchine, occorre installare in un luogo centrale interruttori di emergenza all'esterno dei locali dove sono installati gli apparecchi.

    Articolo 9.14

    Materiale d'impianto

    1.   Gli ingressi dei cavi sono dimensionati in funzione dei cavi da collegare e del tipo di cavo utilizzato.

    2.   Le prese dei circuiti di distribuzione a tensioni o frequenze diverse non si devono poter confondere fra loro.

    3.   I commutatori comandano simultaneamente tutti i conduttori non collegati a massa di un circuito. Tuttavia, nelle reti non collegate a massa, sono ammessi commutatori unipolari nei circuiti per l'illuminazione degli alloggi, fatta eccezione per le lavanderie, i bagni e i servizi.

    4.   In presenza di corrente nominale superiore a 16 A, le prese devono poter essere bloccate da un commutatore in modo da consentire l'inserimento e il disinserimento della spina solo in assenza di tensione.

    Articolo 9.15

    Cavi

    1.   I cavi sono ad infiammabilità ritardata, autoestinguibili e resistenti all'acqua e all'olio.

    Negli alloggi è ammesso l'impiego di altri tipi di cavi a condizione che siano protetti efficacemente, che siano a infiammabilità ritardata e autoestinguibili.

    Le norme in materia di infiammabilità ritardata dei cavi elettrici sono conformi a:

    a)

    fascicoli della Commissione elettrotecnica internazionale 60332-1:1993, 60332-3:2000; oppure

    b)

    norme equivalenti riconosciute da uno degli Stati membri.

    2.   Per gli impianti di forza motrice e illuminazione, occorre utilizzare cavi con conduttori aventi una sezione minima di 1,5 mm2.

    3.   Le armature, le schermature e i rivestimenti metallici dei cavi non sono utilizzati, in condizioni di normale funzionamento, come conduttori o conduttori di messa a massa.

    4.   Le schermature e i rivestimenti metallici dei cavi sono collegati a massa almeno ad un'estremità.

    5.   La sezione dei conduttori tiene conto della temperatura massima finale ammissibile dei conduttori (portata di corrente), nonché della caduta di tensione ammissibile. La caduta di tensione fra il quadro principale e il punto più sfavorevole dell'impianto non è, rispetto alla tensione nominale, superiore al 5 % per l'illuminazione e superiore al 7 % per la forza motrice o il riscaldamento.

    6.   I cavi sono protetti contro il rischio di danni meccanici.

    7.   Il fissaggio dei cavi garantisce che le eventuali trazioni restino entro i limiti ammissibili.

    8.   In presenza di cavi che attraversano paratie o ponti, la resistenza meccanica, la tenuta stagna e la resistenza al fuoco di tali paratie e ponti non sono compromesse dal passaggio dei cavi.

    9.   I terminali e le giunzioni di tutti i conduttori sono costruiti in modo tale da mantenere le proprietà elettriche, meccaniche, di infiammabilità ritardata e, se necessario, di resistenza al fuoco originarie.

    10.   I cavi collegati alle timonerie abbattibili sono sufficientemente flessibili e presentano un isolamento con flessibilità sufficiente fino ad una temperatura di - 20 °C, resistenza ai vapori, ai raggi ultravioletti e all'ozono.

    Articolo 9.16

    Illuminazione

    1.   Gli apparecchi d'illuminazione sono installati in modo che il calore da essi emanato non possa provocare l'incendio di oggetti o elementi infiammabili nelle vicinanze.

    2.   Gli apparecchi d'illuminazione sui ponti scoperti sono installati in modo da non ostacolare il riconoscimento delle luci di navigazione.

    3.   Quando due o più apparecchi d'illuminazione sono installati in una sala macchine o in un locale caldaie, sono alimentati almeno da due circuiti. Tale requisito si applica anche ai locali in cui si trovano macchine refrigeratrici, macchine idrauliche o motori elettrici.

    Articolo 9.17

    Luci di navigazione

    1.   I quadri di comando delle luci di navigazione sono installati nella timoneria. Essi sono alimentati da un cavo indipendente proveniente dal quadro principale o da due reti secondarie indipendenti.

    2.   Le luci di navigazione sono alimentate, protette e azionate separatamente dal quadro di comando delle luci.

    3.   Un guasto del dispositivo di controllo di cui all'articolo 7.05, paragrafo 2, non pregiudica il funzionamento della luce da esso controllato.

    4.   Le luci che costituiscono un'unità funzionale e sono installate nello stesso luogo possono essere alimentate, azionate e controllate congiuntamente. Il dispositivo di controllo è in grado di individuare i guasti che possono verificarsi in ciascuna luce. Tuttavia, le due fonti luminose di una luce doppia (due luci montate una sopra l'altra o in uno stesso involucro) non devono poter essere utilizzate contemporaneamente.

    Articolo 9.18

    (Senza oggetto)

    Articolo 9.19

    Sistemi d'allarme e di sicurezza per gli impianti meccanici

    I sistemi d'allarme e di sicurezza destinati al controllo e alla protezione degli impianti meccanici soddisfano i seguenti requisiti.

    a)

    Sistemi d'allarme

    I sistemi d'allarme sono progettati in modo tale che un'avaria al sistema d'allarme non possa provocare un guasto dell'apparecchio o dell'impianto controllato.

    I trasmettitori binari sono progettati secondo il principio della corrente di riposo o secondo il principio della corrente di lavoro sorvegliata.

    Gli allarmi visivi restano in funzione fino a eliminazione del disturbo; è necessario poter distinguere fra un allarme con conferma di ricezione e un allarme senza conferma di ricezione. Ogni allarme è anche accompagnato da un segnale acustico. L'allarme acustico deve poter essere interrotto. L'interruzione dell'allarme acustico non impedisce all'allarme di scattare per una nuova causa.

    Sono ammesse deroghe per gli impianti d'allarme che comprendono meno di 5 punti di rilevazione.

    b)

    Sistemi di sicurezza

    I sistemi di sicurezza sono progettati in modo da arrestare o rallentare il funzionamento dell'impianto a rischio ovvero informare una postazione presidiata in permanenza perché agisca in tal senso, prima che si giunga ad uno stato critico.

    I trasmettitori binari sono progettati secondo il principio della corrente di lavoro.

    Se i sistemi di sicurezza non sono provvisti di autoverifica, il loro funzionamento deve poter essere verificato.

    I sistemi di sicurezza sono indipendenti da altri sistemi.

    Articolo 9.20

    Impianti elettronici

    1.   Disposizioni generali

    Le condizioni di prova di cui al paragrafo 2 sono applicabili soltanto ai dispositivi elettronici degli apparati di governo (timoni) e delle macchine necessarie alla propulsione dell'imbarcazione, comprese le apparecchiature ausiliarie.

    2.   Condizioni di prova

    a)

    Le sollecitazioni derivanti dalle seguenti prove non provocano danni o anomalie di funzionamento dei dispositivi elettronici. Le prove conformi alle norme internazionali pertinenti, come il fascicolo IEC 60092-504:2001, sono condotte sul dispositivo in funzione, eccezion fatta per la prova di resistenza al freddo. Dette prove sono volte a verificare il corretto funzionamento.

    b)

    Variazioni di tensione e di frequenza

     

    Variazioni

    continue

    di breve durata

    In generale

    Frequenza

    ± 5 %

    ± 10 % 5 s

    Tensione

    ± 10 %

    ± 20 % 1,5 s

    Funzionamento a batterie

    Tensione

    + 30 %/- 25 %

     

    c)

    Prova di resistenza al calore

    Il campione è portato a una temperatura di 55 °C nell'arco di mezz'ora; una volta raggiunta la temperatura, viene mantenuto a tale temperatura per 16 ore. Si procede poi a una prova di funzionamento.

    d)

    Prova di resistenza al freddo

    Il campione spento è raffreddato a - 25 °C e mantenuto a questa temperatura per 2 ore. La temperatura viene poi portata a 0 °C e si procede a una prova di funzionamento.

    e)

    Prova di vibrazione

    Le prove di vibrazione sono effettuate alla frequenza di risonanza dei dispositivi o dei componenti, nei tre assi, per una durata, ogni volta, di 90 minuti. Se non si verifica alcuna risonanza netta, la prova di vibrazione si effettua a 30 Hz.

    La prova di vibrazione si effettua mediante oscillazione sinusoidale nei seguenti limiti:

    In generale:

    f = da 2,0 a 13,2 Hz; a = ± 1 mm

    (ampiezza a = Formula grandezza della vibrazione)

    f = da 13,2 a 100 Hz; accelerazione ± 0,7 g.

    I materiali destinati a essere montati sui motori diesel o sugli apparati di governo sono sottoposti alla seguente prova:

    f = da 2,0 a 25 Hz; a = ± 1,6 mm

    (ampiezza a = Formula grandezza della vibrazione)

    f = da 25 a 100 Hz; accelerazione ± 4 g.

    I rivelatori destinati a essere installati nei tubi di scarico dei motori diesel possono subire sollecitazioni decisamente superiori. In occasione delle prove occorre tenerne conto.

    f)

    Le prove di compatibilità elettromagnetica sono effettuate in base ai fascicoli IEC 61000-4-2:1995, 61000-4-3:2002, 61000-4-4:1995 con il livello di prova 3.

    g)

    Il costruttore attesta che il dispositivo elettronico è idoneo a sostenere le prove in questione. Un attestato di una società di classificazione è ugualmente valido.

    Articolo 9.21

    Compatibilità elettromagnetica

    Il funzionamento degli impianti elettrici ed elettronici non è compromesso da interferenze elettromagnetiche. A tal fine sono necessarie misure di carattere generale e di pari importanza destinate a:

    a)

    interrompere le vie di trasmissione fra la fonte delle interferenze e i dispositivi interessati;

    b)

    ridurre le cause del disturbo alla fonte;

    c)

    ridurre la sensibilità dei dispositivi interessati alle interferenze.

    CAPO 10

    DOTAZIONI

    Articolo 10.01

    Dispositivi di ancoraggio

    1.   Le navi adibite al trasporto merci, ad eccezione delle bettoline trasportabili su nave di lunghezza L minore o uguale a 40 m, sono dotate di ancore di prua la cui massa totale P è data dalla formula:

     

    P = k · B · T [kg]

    dove:

    k

    coefficiente che tiene conto del rapporto fra la lunghezza L e la larghezza B, nonché del tipo di nave:

    Formula

    per le bettoline, tuttavia, si assume k = c;

    c

    coefficiente empirico definito nella tabella seguente:

    Portata lorda in t

    Coefficiente (c)

    fino a 400 t comprese

    45

    da 400 a 650 t comprese

    55

    da 650 a 1 000 t comprese

    65

    oltre 1 000 t

    70

    Nel caso di navi di portata lorda non superiore a 400 t che, per la loro progettazione e destinazione, sono impiegate solo per determinate navigazioni a corto raggio, la commissione di ispezione può consentire che per le ancore prodiere siano richiesti solo i 2/3 della massa totale P.

    2.   Le navi da passeggeri e le navi che non sono adibite al trasporto merci, ad eccezione degli spintori, sono dotate di ancore di prua la cui massa totale P è data dalla formula:

     

    P = k · B · T [kg]

    dove:

    k

    coefficiente di cui al paragrafo 1; in questo caso, tuttavia, per ottenere il valore del coefficiente empirico c si considera il dislocamento in m3 menzionato nel certificato comunitario invece della portata lorda.

    3.   Le navi di cui al paragrafo 1 di lunghezza massima minore o uguale a 86 m sono dotate di ancore di poppa aventi una massa totale pari al 25 % della massa P.

    Le navi di lunghezza massima superiore a 86 m sono dotate di ancore di poppa aventi una massa totale pari al 50 % della massa P calcolata conformemente al paragrafo 1 o al paragrafo 2.

    Non si richiedono ancore di poppa per:

    a)

    le navi la cui ancora di poppa avrebbe una massa inferiore a 150 kg; per le navi di cui al paragrafo 1, ultimo comma, occorre prendere in considerazione la massa ridotta delle ancore;

    b)

    le bettoline.

    4.   Le navi destinate alla propulsione di convogli rigidi di una lunghezza minore o uguale a 86 m sono dotate di ancore di poppa aventi una massa totale pari al 25 % della massa massima P calcolata conformemente al paragrafo 1 per le formazioni (considerate come unità nautica) ammesse e menzionate nel certificato comunitario.

    Le navi destinate alla propulsione, verso valle, di convogli rigidi di una lunghezza superiore a 86 m sono dotate di ancore di poppa aventi una massa totale pari al 50 % della massa massima P calcolata conformemente al paragrafo 1 per le formazioni (considerate come unità nautica) ammesse e menzionate nel certificato comunitario.

    5.   Per talune ancore speciali è possibile ridurre le relative masse determinate conformemente ai paragrafi da 1 a 4.

    6.   La massa totale P prevista per le ancore di prua può essere ripartita fra una o due ancore. Può essere ridotta del 15 % quando la nave è dotata di una sola ancora di prua e il manicotto di cubia è collocato a metà della nave.

    Per gli spintori e le navi la cui lunghezza massima supera 86 m, la massa totale richiesta per le ancore di poppa può essere ripartita fra una o due ancore.

    La massa dell'ancora più leggera non è inferiore al 45 % della massa totale.

    7.   Le ancore in ghisa non sono ammesse.

    8.   La massa è riportata sull'ancora a caratteri in rilievo inamovibili.

    9.   Le ancore di massa superiore a 50 kg sono provviste di verricelli.

    10.   Le catene delle ancore di prua hanno ciascuna una lunghezza minima:

    a)

    di 40 m per le navi di lunghezza minore o uguale a 30 m;

    b)

    superiore di 10 m alla lunghezza della nave quando questa è compresa fra 30 e 50 m;

    c)

    di 60 m per le navi la cui lunghezza è superiore a 50 m.

    Le catene delle ancore di poppa hanno, ciascuna, una lunghezza di almeno 40 m. Tuttavia, le navi che devono potersi fermare con la prua a valle sono provviste di catene per le ancore di poppa di lunghezza almeno pari a 60 m ciascuna.

    11.   La resistenza minima alla trazione delle catene delle ancore R è data dalle seguenti formule:

    a)

    ancore di massa fino a 500 kg:

    R = 0,35 · P' [kN]

    b)

    ancore di massa da oltre 500 kg a 2 000 kg:

    Formula;

    c)

    ancore di massa superiore a 2 000 kg:

    R = 0,25 · P' [kN].

    dove:

    P'

    massa teorica di ciascuna ancora conformemente ai paragrafi da 1 a 4 e 6.

    La resistenza alla trazione delle catene delle ancore corrisponde a quella data da una delle norme in vigore in uno degli Stati membri.

    Quando le ancore hanno una massa superiore a quella prevista dai paragrafi da 1 a 6, la resistenza alla trazione delle catene delle ancore è determinata in funzione della massa effettiva delle ancore.

    12.   In caso di ancore più pesanti e, di conseguenza, di relative catene più resistenti a bordo, nel certificato comunitario si farà menzione solo delle masse minime e delle resistenze minime alla trazione di cui ai paragrafi da 1 a 6 e 11.

    13.   Gli elementi di collegamento (tornichelle) fra ancora e catena resistono a un carico superiore del 20 % alla resistenza alla trazione della catena corrispondente.

    14.   È consentito l'impiego di cavi al posto delle catene. I cavi hanno la medesima resistenza alla trazione richiesta per le catene, ma una lunghezza superiore del 20 %.

    Articolo 10.02

    Altre dotazioni

    1.   In conformità delle disposizioni di sicurezza della navigazione in vigore negli Stati membri, a bordo sono presenti almeno le seguenti dotazioni:

    a)

    impianto di radiotelefonia;

    b)

    apparecchi e dispositivi per trasmettere segnali visivi e acustici o per segnalare la presenza della nave di giorno e di notte;

    c)

    luci sostitutive, indipendenti dalla rete di bordo, per i fanali regolamentari di ormeggio;

    d)

    un recipiente contrassegnato, resistente al fuoco, provvisto di coperchio, per la raccolta degli strofinacci impregnati di residui oleosi;

    e)

    un recipiente contrassegnato, resistente al fuoco, provvisto di coperchio, per la raccolta di rifiuti solidi pericolosi e inquinanti e un recipiente contrassegnato, resistente al fuoco, provvisto di coperchio, per la raccolta di rifiuti liquidi pericolosi e inquinanti conforme alle disposizioni di polizia nautica in vigore negli Stati membri;

    f)

    un recipiente contrassegnato, resistente al fuoco, provvisto di coperchio, per i residui oleosi slop.

    2.   Inoltre, le dotazioni comprendono almeno:

    a)

    cavi d'ormeggio:

    le navi sono dotate di tre cavi d'ormeggio la cui lunghezza minima è almeno la seguente:

    —   primo cavo: L + 20 m, ma non superiore a 100 m

    —   secondo cavo: 2/3 del primo cavo

    —   terzo cavo: 1/3 del primo cavo.

    A bordo delle navi la cui L è inferiore a 20 m, non è richiesto il cavo più corto.

    I cavi hanno una resistenza alla trazione Rs calcolata in base alle seguenti formule:

    per L · B · T fino a 1 000 m3: Formula;

    per L · B · T superiore a 1 000 m3: Formula.

    Per i cavi richiesti è presente a bordo un certificato 3.1 conforme alla norma europea EN 10204:1991, punto 3.1.

    Questi cavi possono essere sostituiti da cime della medesima lunghezza e della medesima resistenza alla trazione. La resistenza alla trazione minima di tali cavi è indicata in un certificato;

    b)

    cavi da rimorchio:

     

    I rimorchiatori sono dotati di un numero di cavi adatto alle loro funzioni.

     

    Tuttavia, il cavo principale ha una lunghezza minima di 100 m e una resistenza alla trazione, in kN, non inferiore a 1/3 della potenza totale, in kW, del motore o dei motori principali.

     

    Le motonavi e gli spintori idonei al rimorchio sono dotati almeno di un cavo da rimorchio di 100 m di lunghezza la cui resistenza alla trazione, in kN, non è inferiore a 1/4 della potenza totale, in kW, del motore o dei motori principali;

    c)

    una sagola;

    d)

    una passerella d'imbarco larga almeno 0,40 m e lunga almeno 4 m, con i bordi evidenziati da una striscia di colore chiaro; tale passerella è munita di corrimano. Per le navi di piccole dimensioni la commissione di ispezione può autorizzare passerelle più corte;

    e)

    una gaffa;

    f)

    un'idonea cassetta di pronto soccorso, il cui contenuto è conforme ad una norma pertinente di uno Stato membro. La cassetta di pronto soccorso è depositata nell'area riservata agli alloggi o nella timoneria in modo che, se necessario, sia accessibile in modo facile e sicuro. Se le cassette di pronto soccorso sono depositate in modo che non siano visibili, il coperchio è contraddistinto dal pittogramma della cassetta pronto soccorso, conformemente all'appendice I, figura 8, di almeno 10 cm di lato;

    g)

    un binocolo 7. 50 o con un diametro delle lenti maggiore;

    h)

    un pannello di istruzioni per il salvataggio e la rianimazione della gente caduta in mare;

    i)

    un proiettore che può essere utilizzato dalla timoneria.

    3.   A bordo delle navi in cui l'altezza del ponte al di sopra della linea di galleggiamento a vuoto sia superiore a 1,50 m è prevista una scala o una scaletta a pioli d'imbarco.

    Articolo 10.03

    Estintori portatili

    1.   A bordo è presente almeno un estintore portatile in conformità della norma europea EN 3:1996 in ciascuno dei luoghi seguenti:

    a)

    timoneria;

    b)

    vicino ad ogni accesso dal ponte agli alloggi;

    c)

    vicino ad ogni accesso ai locali di servizio non accessibili dagli alloggi, nei quali si trovino impianti di riscaldamento, di cucina o di refrigerazione che utilizzano combustibili solidi o liquidi o gas liquido;

    d)

    all'entrata di ogni sala macchine e locale caldaie;

    e)

    sotto coperta, in un punto appropriato delle sale macchine e del locale caldaie, in modo che nessun estintore si trovi a più di 10 m di distanza da un qualsiasi punto del locale.

    2.   Per quanto riguarda gli estintori portatili di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzati solo estintori a polvere il cui contenuto è pari almeno a 6 kg o altri estintori portatili della stessa capacità di estinzione. Gli estintori sono in grado di spegnere fuochi delle classi A, B e C e fuochi negli impianti elettrici fino a 1 000 V.

    3.   Inoltre possono essere utilizzati estintori a polvere, ad acqua, o a schiuma adatti almeno per la classe di fuoco più probabile nel locale per il quale tali apparecchi sono previsti.

    4.   Gli estintori portatili a CO2 possono essere utilizzati soltanto per spegnere gli incendi nelle cucine e negli impianti elettrici. Il contenuto di tali estintori è pari al massimo a 1 kg per 15 m3 del locale in cui sono sistemati per l'uso.

    5.   Gli estintori portatili sono controllati almeno ogni due anni. La persona che ha effettuato il controllo redige e firma un attestato di ispezione indicando la data del controllo stesso.

    6.   Se gli estintori portatili sono installati in modo non visibile, il pannello che li ricopre è contraddistinto dal pittogramma degli estintori come indicato nell'appendice I, figura 3, di almeno 10 cm di lato.

    Articolo 10.03 bis

    Sistemi antincendio fissi negli alloggi, nelle timonerie e nelle zone passeggeri

    1.   Negli alloggi, nelle timonerie e nelle zone passeggeri quali sistemi antincendio fissi sono ammessi soltanto idonei impianti automatici pressurizzati a sprinkler alimentati ad acqua.

    2.   I sistemi possono essere installati o modificati soltanto da società specializzate.

    3.   I sistemi sono in acciaio o altri materiali equivalenti non combustibili.

    4.   I sistemi sono in grado di spruzzare un volume d'acqua minimo di 5 l/m2 al minuto sulla superficie del locale più grande da proteggere.

    5.   I sistemi che spruzzano quantitativi d'acqua inferiori sono omologati conformemente alla risoluzione A 800(19) dell'IMO o altra norma riconosciuta dal comitato di cui all'articolo 19, paragrafo 2, della presente direttiva. L'omologazione è effettuata da un organismo di classificazione riconosciuto o da un'istituzione competente per le prove accreditata. Tale istituzione soddisfa le norme armonizzate per il funzionamento dei laboratori che eseguono le prove (EN ISO/IEC 17025:2000).

    6.   I sistemi sono controllati da un esperto:

    a)

    prima della messa in servizio;

    b)

    prima della rimessa in servizio dopo essere stati attivati;

    c)

    dopo qualsiasi modifica o riparazione;

    d)

    regolarmente almeno ogni due anni.

    7.   Nel corso del controllo di cui al paragrafo 6, l'esperto verifica la conformità dei sistemi ai requisiti del presente articolo.

    Il controllo comprende almeno:

    a)

    l'ispezione esterna di tutto il sistema;

    b)

    la prova funzionale dei sistemi di sicurezza e degli ugelli;

    c)

    la prova funzionale dei serbatoi in pressione e del sistema di pompaggio.

    8.   La persona che ha effettuato il controllo redige e firma un attestato di ispezione indicando la data del controllo stesso.

    9.   Il numero dei sistemi installati è indicato nel certificato comunitario.

    10.   Per la protezione degli oggetti negli alloggi, nelle timonerie e nelle zone passeggeri, i sistemi antincendio fissi sono ammessi soltanto in base alle raccomandazioni del comitato.

    Articolo 10.03 ter

    Sistemi antincendio fissi nelle sale macchine, nei locali caldaie e nei locali pompe

    1.   Agenti estinguenti

    Per la protezione delle sale macchine, dei locali caldaie e dei locali pompe nei sistemi antincendio fissi possono essere utilizzati gli agenti estinguenti indicati di seguito:

    a)

    CO2 (biossido di carbonio);

    b)

    HFC 227ea (Eptafluoropropano);

    c)

    IG-541 (azoto 52 %, argon 40 %, biossido di carbonio 8 %).

    Altri agenti estinguenti sono ammessi soltanto su raccomandazione del comitato di cui all'articolo 19, paragrafo 2, della presente direttiva.

    2.   Ventilazione, aspirazione dell'aria

    a)

    L'aria di combustione per i motori di propulsione non proviene dai locali protetti da sistemi antincendio fissi. Tale disposizione non si applica se vi sono due sale macchine principali reciprocamente indipendenti e ermeticamente separate o se accanto alla sala macchine principale si trova una sala macchine separata con un'elica di prua che assicuri la propulsione della nave in caso di incendio nella sala macchine principale.

    b)

    Qualsiasi ventilazione forzata presente nella sala da proteggere è automaticamente spenta se il sistema antincendio è attivato.

    c)

    Sono previsti dispositivi che permettono di chiudere velocemente tutte le aperture del locale da proteggere dalle quali può entrare aria o fuoriuscire gas, e la cui posizione aperta o chiusa è chiaramente individuabile.

    d)

    L'aria che fuoriesce dalle valvole di sovrapressione nei serbatoi d'aria compressa installati nelle sale macchine è convogliata all'aria aperta.

    e)

    La sovrappressione o la sottopressione risultante dal flusso dell'agente estinguente non distrugge gli elementi costitutivi delle parti del locale da proteggere. Occorre poter equalizzare la pressione senza pericolo.

    f)

    I locali protetti sono dotati di un dispositivo per l'estrazione dell'agente estinguente e dei gas di combustione. Tali dispositivi sono azionabili dall'esterno dei locali protetti e in caso di incendio in questi ultimi, restano sempre accessibili. Non potranno essere attivati eventuali estrattori fissi durante l'estinzione di incendi.

    3.   Sistema di allarme antincendio

    Il locale da proteggere è sorvegliato da un idoneo sistema di allarme antincendio che deve essere udito nella timoneria, negli alloggi e nel locale da proteggere.

    4.   Sistema di tubature

    a)

    L'agente estinguente è convogliato nel locale da proteggere e distribuito in tale locale mediante un sistema fisso di tubature. Le tubature all'interno del locale da proteggere e i relativi accessori sono in acciaio. Questa disposizione non si applica ai tubi di raccordo dei serbatoi e ai giunti di espansione purché i materiali utilizzati abbiano proprietà equivalenti in caso di incendio. I tubi sono protetti sia all'interno che all'esterno contro la corrosione.

    b)

    Gli ugelli di uscita sono dimensionati e montati in modo da garantire la distribuzione uniforme dell'estinguente.

    5.   Dispositivo di attivazione

    a)

    I dispositivi antincendio ad attivazione automatica non sono ammessi.

    b)

    Il sistema antincendio deve poter essere attivato da un punto appropriato all'esterno del locale da proteggere.

    c)

    I dispositivi di attivazione sono installati in modo da poter essere azionati anche in caso d'incendio e in modo da garantire il quantitativo necessario di agente estinguente in caso di danni causati dal fuoco o da esplosioni nel locale da proteggere.

    I dispositivi di attivazione non meccanica sono alimentati da due diverse fonti di energia reciprocamente indipendenti, situate all'esterno del locale da proteggere. Le linee di comando nella sala da proteggere sono progettate in modo da restare in funzione per almeno 30 minuti in caso di incendio. Tale disposizione è soddisfatta se l'impianto elettrico è conforme alla norma IEC 60331-21:1999.

    Se i dispositivi di attivazione sono installati in modo da non essere visibili, il pannello di copertura è segnalato con il pittogramma «impianto antincendio» come indicato nell'appendice I, figura 6, di almeno 10 cm di lato e con il testo seguente, a caratteri rossi su fondo bianco:

    «Feuerlöscheinrichtung

    Installation d'extinction

    Brandblusinstallatie

    Fire-fighting installation».

    d)

    Se il sistema antincendio è inteso a proteggere vari locali, il dispositivo di attivazione di ciascun locale è separato e chiaramente identificato.

    e)

    Accanto ad ogni dispositivo di attivazione sono apposte in modo visibile e indelebile le istruzioni per l'uso in una delle lingue degli Stati membri, relative in particolare:

    aa)

    all'attivazione del sistema antincendio;

    bb)

    alla necessità di assicurarsi che tutte le persone abbiano lasciato il locale da proteggere;

    cc)

    alle azioni che l'equipaggio deve compiere quando il sistema antincendio è attivato;

    dd)

    alle azioni che l'equipaggio deve compiere in caso di avaria del sistema antincendio.

    f)

    Le istruzioni per l'uso segnalano che, prima dell'attivazione del sistema antincendio, i motori a combustione che aspirano l'aria del locale da proteggere devono essere spenti.

    6.   Sistema d'allarme

    a)

    I sistemi antincendio fissi sono provvisti di sistemi di allarme acustici e ottici.

    b)

    Il sistema d'allarme si spegne automaticamente non appena il sistema antincendio è attivato per la prima volta. Il segnale d'allarme risuona per un periodo di tempo adeguato prima che l'agente estinguente fuoriesca e non è possibile arrestarlo.

    c)

    I segnali d'allarme sono chiaramente visibili nei locali da proteggere e ai relativi punti d'accesso e udibili distintamente anche nelle condizioni di esercizio di massimo rumore. Sono chiaramente distinti da tutti gli altri segnali acustici e ottici nel locale da proteggere.

    d)

    I segnali di allarme acustici sono chiaramente udibili nei locali vicini, anche con le porte di comunicazione chiuse e in condizioni di esercizio di massimo rumore.

    e)

    Se il sistema d'allarme non è autoprotetto contro i corto circuiti, le rotture dei cavi e le cadute di tensione, occorre poterne controllare il funzionamento.

    f)

    All'entrata di ciascun locale che può essere provvisto di un agente estinguente è apposto in modo chiaramente visibile un cartello recante il testo seguente, a caratteri rossi su fondo bianco:

    «Vorsicht, Feuerlöscheinrichtung!

    Bei Ertönen des Warnsignals (Beschreibung des Signals) den Raum sofort verlassen!

    Attention, installation d'extinction d'incendie!

    Quitter immédiatement ce local au signal (description du signal)

    Let op, brandblusinstallatie!

    Bij het in werking treden van het alarmsignaal (omschrijving van het signaal) deze ruimte onmiddellijk verlaten!

    Warning, fire-fighting installation!

    Leave the room as soon as the warning signal sounds (description of signal)».

    7.   Serbatoi in pressione, accessori e condutture a pressione

    a)

    I serbatoi in pressione, gli accessori e le condutture a pressione sono conformi alle disposizioni in vigore in uno degli Stati membri.

    b)

    I serbatoi in pressione sono installati in conformità delle istruzioni del fabbricante.

    c)

    I serbatoi in pressione, gli accessori e le condutture a pressione non sono installati negli alloggi.

    d)

    La temperatura negli armadi e nei locali per gli impianti che contengono serbatoi sotto pressione non supera 50 °C.

    e)

    Gli armadi o i locali per gli impianti situati sul ponte sono saldamente fissati e dotati di prese d'aria in modo che, in caso di fuga dal serbatoio sotto pressione, il gas non possa penetrare all'interno della nave. Collegamenti diretti con altri locali non sono ammessi.

    8.   Quantitativo di agente estinguente

    Se il quantitativo di agente estinguente è destinato a proteggere più di un locale, la quantità totale di estinguente disponibile non è maggiore del quantitativo necessario per il locale più grande da proteggere.

    9.   Installazione, ispezione e documentazione

    a)

    Il sistema è installato o modificato soltanto da una società specializzata nei sistemi antincendio. Sono soddisfatti i requisiti prescritti dal fabbricante dell'agente estinguente e dal fabbricante del sistema (scheda informativa del prodotto, scheda informativa sulla sicurezza).

    b)

    Il sistema è controllato da un esperto:

    aa)

    prima della messa in servizio;

    bb)

    prima della rimessa in servizio dopo essere stato attivato;

    cc)

    dopo qualsiasi modifica o riparazione;

    dd)

    regolarmente almeno ogni due anni.

    c)

    Nel corso del controllo l'esperto verifica la conformità dei sistemi ai requisiti del presente capo.

    d)

    Il controllo comprende almeno:

    aa)

    l'ispezione esterna di tutta l'installazione;

    bb)

    il controllo della tenuta stagna delle condutture;

    cc)

    la prova funzionale dei sistemi di comando e attivazione;

    dd)

    il controllo della pressione e del contenuto dei serbatoi;

    ee)

    il controllo della tenuta stagna e dei dispositivi di chiusura del locale da proteggere;

    ff)

    il controllo del sistema di allarme antincendio;

    gg)

    il controllo del sistema di allarme.

    e)

    La persona che ha effettuato il controllo redige e firma un attestato di ispezione indicando la data del controllo stesso.

    f)

    Il numero dei sistemi antincendio fissi è indicato nel certificato comunitario.

    10.   Sistemi antincendio a CO2

    Oltre ai requisiti indicati nei paragrafi da 1 a 9, i sistemi antincendio che utilizzano il CO2 come agente estinguente sono conformi ai seguenti requisiti.

    a)

    I serbatoi di CO2 sono collocati al di fuori del locale da proteggere in un luogo o armadio separato ermeticamente dagli altri locali. Le porte ai suddetti locali e armadi per gli impianti si aprono verso l'esterno, si chiudono a chiave e recano all'esterno il pittogramma di «avvertimento di pericolo generico» conformemente all'appendice I, figura 4, di almeno 5 cm di altezza, con l'indicazione «CO2» nello stesso colore e della stessa altezza.

    b)

    I locali sottocoperta per gli impianti, in cui sono ubicati i serbatoi di CO2 sono accessibili soltanto dall'esterno, all'aria aperta. Tali locali sono provvisti di un idoneo sistema di ventilazione artificiale con condotte di estrazione, interamente separato dagli altri sistemi di ventilazione di bordo.

    c)

    Il livello di riempimento dei serbatoi di CO2 non supera 0,75 kg/l. Per il volume di CO2 non pressurizzato si assume il valore 0,56 m3/kg.

    d)

    Il quantitativo di CO2 per il locale da proteggere è pari almeno al 40 % del volume lordo del suddetto locale. L'erogazione di questo quantitativo nel locale avviene in 120 secondi e se ne controlla il completamento.

    e)

    Le valvole di apertura dei serbatoi e la valvola di regolazione del flusso sono comandate separatamente.

    f)

    Il periodo di tempo adeguato di cui al paragrafo 6, lettera b), è di almeno 20 secondi. Un dispositivo adeguato garantisce che sia osservato questo termine prima dell'erogazione di CO2.

    11.   Sistemi antincendio a HFC 227ea (Eptafluoropropano)

    Oltre ai requisiti dei paragrafi da 1 a 9 i sistemi antincendio che utilizzano HFC 227ea quale agente estinguente soddisfano i seguenti requisiti.

    a)

    Se vi sono vari locali da proteggere di volume lordo diverso, ciascun locale è dotato di un sistema antincendio proprio.

    b)

    Ciascun serbatoio di HFC 227ea installato nel locale da proteggere è provvisto di una valvola di sovrapressione che garantisce, senza pericolo, la diffusione del contenuto del serbatoio nel locale da proteggere se il serbatoio è esposto al fuoco e il sistema antincendio non è stato attivato.

    c)

    Ciascun serbatoio è provvisto di un dispositivo che permette di controllare la pressione del gas.

    d)

    Il livello di riempimento dei serbatoi non supera 1,15 kg/l. Per il volume di HFC 227ea non pressurizzato si assume il valore di 0,1374 m3/kg.

    e)

    Il quantitativo di HFC 227ea per il locale da proteggere è pari almeno all'8 % del volume lordo del suddetto locale. L'erogazione di questo quantitativo nel locale avviene in 10 secondi.

    f)

    I serbatoi di HFC 227ea sono provvisti di un dispositivo di controllo della pressione che attiva un segnale acustico e ottico di allarme nella timoneria in caso di perdita non autorizzata di propellente. Se non è prevista la timoneria, il suddetto segnale di allarme è attivato all'esterno del locale da proteggere.

    g)

    Dopo l'erogazione, la concentrazione nel locale da proteggere non supera il 10,5 %.

    h)

    Il sistema antincendio non prevede alcun componente in alluminio.

    12.   Sistemi antincendio a IG-541

    Oltre a quanto previsto dai paragrafi da 1 a 9, i sistemi antincendio che utilizzano IG-541 quale agente estinguente soddisfano i seguenti requisiti.

    a)

    Se vi sono vari locali da proteggere di volume lordo diverso, ciascun locale è dotato di un sistema antincendio proprio.

    b)

    Ciascun serbatoio di IG-541 installato nel locale da proteggere è provvisto di una valvola di sovrapressione che garantisce, senza pericolo, la diffusione del contenuto del serbatoio nel locale da proteggere se il serbatoio è esposto al fuoco e il sistema antincendio non è stato attivato.

    c)

    Ciascun serbatoio è provvisto di un dispositivo che permette di controllare il contenuto.

    d)

    La pressione di riempimento dei serbatoi non supera 200 bar a + 15 °C.

    e)

    Il quantitativo di IG-541 per il locale da proteggere è pari almeno al 44 % del volume lordo del suddetto locale e non superiore al 50 %. L'erogazione di questo quantitativo nel locale avviene in 120 secondi.

    13.   Sistemi antincendio per la protezione degli oggetti

    Per la protezione degli oggetti nelle sale macchina, nei locali caldaie e nei locali pompe, i sistemi antincendio fissi sono ammessi soltanto in base alle raccomandazioni del comitato.

    Articolo 10.04

    Lance

    1.   Le seguenti imbarcazioni sono dotate di lance in conformità della norma europea EN 1914:1997:

    a)

    le motonavi e le chiatte di portata lorda superiore a 150 t;

    b)

    i rimorchiatori e gli spintori con dislocamento superiore a 150 m3;

    c)

    i galleggianti speciali;

    d)

    le navi da passeggeri.

    2.   Le lance devono essere messe in acqua in piena sicurezza da una sola persona entro cinque minuti dalla prima manovra necessaria. Se si utilizza un dispositivo a motore, questo deve essere tale da non compromettere, in caso d'interruzione dell'alimentazione elettrica, la messa in acqua rapida e sicura.

    3.   Le lance di tipo zattere gonfiabili devono essere controllate conformemente alle istruzioni del fabbricante.

    Articolo 10.05

    Salvagenti galleggianti e giubbotti di salvataggio

    1.   A bordo delle imbarcazioni devono esserci almeno tre salvagenti galleggianti conformi alla norma europea EN 14144:2002, pronti all'uso e sistemati sul ponte in punti appropriati, senza essere fissati ai loro supporti. Almeno un salvagente si trova nelle immediate vicinanze della timoneria ed è provvisto di luce ad accensione automatica, alimentata da una pila e che non si spegne nell'acqua.

    2.   A bordo delle imbarcazioni per ogni persona regolarmente a bordo, deve essere previsto un giubbotto di salvataggio a gonfiaggio automatico situato in una posizione facilmente raggiungibile e conforme alle norme europee EN 395:1998 o EN 396:1998.

    Per i bambini sono anche ammessi i giubbotti di salvataggio non gonfiabili conformi alle norme sopra indicate.

    3.   I giubbotti di salvataggio devono essere controllati conformemente alle istruzioni del costruttore.

    CAPO 11

    SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO

    Articolo 11.01

    Disposizioni generali

    1.   Le navi sono costruite, sistemate e equipaggiate in modo che le persone a bordo possano lavorare e utilizzare le zone di passaggio in condizioni di sicurezza.

    2.   Gli impianti fissi necessari per il lavoro a bordo sono attrezzati, disposti e fissati in modo da rendere sicure e agevoli le manovre, l'impiego e la manutenzione. Se necessario, le parti mobili o sottoposte a temperatura elevata sono dotate di dispositivi di protezione.

    Articolo 11.02

    Protezione contro le cadute

    1.   I ponti e i ponti laterali sono piatti e non presentano punti d'inciampo; deve essere preclusa la formazione di qualsiasi concentrazione d'acqua.

    2.   I ponti, i ponti laterali, i pavimenti delle sale macchine, i pianerottoli, le scale e la parte superiore delle bitte dei ponti laterali sono antisdrucciolo.

    3.   La parte superiore delle bitte dei ponti laterali e gli ostacoli nelle zone di passaggio, come i bordi dei gradini delle scale, sono segnalati con una vernice di colore contrastante rispetto al pavimento circostante.

    4.   Il bordo esterno dei ponti e i posti di lavoro che presentano un rischio di caduta da più di 1 m sono provvisti di impavesate o di mastre di un'altezza minima di 0,70 m o di un parapetto in conformità della norma europea EN 711:1995, che prevede un corrimano, un listone all'altezza delle ginocchia e un guardapiedi. I ponti laterali sono dotati di guardapiedi e corrimano continuo fissato alla mastra. I corrimano in corrispondenza della mastra non sono necessari quando i ponti laterali sono dotati di parapetto fisso dal lato mare.

    5.   Per i posti di lavoro che presentano un rischio di caduta da più di 1 m la commissione di ispezione può esigere adeguate apparecchiature e attrezzature per garantire condizioni di lavoro sicure.

    Articolo 11.03

    Dimensioni dei posti di lavoro

    I posti di lavoro hanno dimensioni tali da garantire a ogni membro dell'equipaggio che vi presta servizio una libertà di movimento sufficiente.

    Articolo 11.04

    Ponti laterali

    1.   L'ampiezza libera di un ponte laterale è di almeno 0,60 m. Tale dimensione può essere ridotta a 0,50 m in alcuni punti attrezzati per garantire la gestione della nave, come le valvole per il lavaggio del ponte. In corrispondenza di bitte e gallocce può essere ridotta fino a 0,40 m.

    2.   Fino a un'altezza di 0,90 m sopra il ponte laterale, l'ampiezza libera del ponte laterale può essere ridotta fino a 0,54 m a condizione che, al di sopra, l'ampiezza libera fra il bordo esterno dello scafo e il bordo interno della stiva sia di almeno 0,65 m. In questo caso, l'ampiezza libera può essere ridotta a 0,50 m se il bordo esterno del ponte laterale è provvisto di parapetto in conformità della norma europea EN 711:1995 per impedire le cadute. A bordo delle navi di lunghezza pari o inferiore a 55 m che siano provviste di alloggi solo nella parte poppiera, il parapetto non è obbligatorio.

    3.   I requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono applicabili fino a un'altezza di 2,00 m al di sopra del ponte laterale.

    Articolo 11.05

    Accesso ai posti di lavoro

    1.   I passaggi, gli accessi e le zone di passaggio per la circolazione delle persone e dei carichi sono sistemati e proporzionati in modo tale che:

    a)

    davanti all'apertura dell'accesso vi sia spazio sufficiente da non ostacolare i movimenti;

    b)

    l'ampiezza libera della zona di passaggio sia commisurata alla destinazione del posto di lavoro e misuri almeno 0,60 m, salvo per le imbarcazioni di larghezza inferiore a 8 m, sui quali può essere ridotta a 0,50 m;

    c)

    l'altezza libera della zona di passaggio, compresa la mastra, sia di almeno 1,90 m.

    2.   Le porte sono collocate in modo da potersi aprire e chiudere senza pericolo dalle due parti e sono protette contro la chiusura o l'apertura involontaria.

    3.   Sono predisposti scale, scalette o gradini adeguati se gli accessi, le uscite e le zone di passaggio presentano dislivelli superiori a 0,50 m.

    4.   Per i posti di lavoro occupati in permanenza sono predisposte scale se il dislivello è superiore a 1,00 m. Il presente requisito non si applica alle uscite di sicurezza.

    5.   A bordo delle navi dotate di stive è predisposto almeno un mezzo di accesso permanente alle due estremità di ciascuna stiva.

    In deroga al paragrafo 1, i mezzi di accesso permanenti non sono obbligatori se sono previste almeno due scalette mobili che oltrepassano di almeno 3 pioli la mastra del boccaporto, con un'inclinazione di 60°.

    Articolo 11.06

    Uscite e uscite di sicurezza

    1.   Il numero, l'ubicazione e le dimensioni delle uscite, ivi comprese le uscite di sicurezza, sono commisurati alla destinazione e alle dimensioni dei locali. Quando una di queste uscite è un'uscita di sicurezza, è segnalata come tale in modo visibile.

    2.   Le uscite di sicurezza o le finestre o i portelli d'osteriggio che servono da uscita di sicurezza hanno un'apertura libera di almeno 0,36 m2, con il lato minore non inferiore a 0,50 m.

    Articolo 11.07

    Dispositivi di salita

    1.   Le scale e le scalette sono fissate in modo sicuro. La larghezza delle scale e l'ampiezza libera fra i corrimano è di almeno 0,60 m; la pedata dei gradini non è inferiore a 0,15 m; la loro superficie è antisdrucciolo; le scale con più di tre gradini sono provviste di corrimano.

    2.   Le scalette e i pioli fissi hanno un'ampiezza libera non inferiore a 0,30 m; la distanza fra due pioli non è superiore a 0,30 m; la distanza dei pioli fissi dalle strutture non è inferiore a 0,15 m.

    3.   Le scalette e i pioli fissi sono chiaramente riconoscibili dall'alto e sono provvisti di maniglie di ritegno al di sopra delle aperture d'uscita.

    4.   Le scalette mobili hanno una larghezza minima di 0,40 m e di 0,50 m alla base e sono protette contro il pericolo di ribaltamento e di scivolamento; i pioli sono saldamente fissati ai montanti.

    Articolo 11.08

    Locali interni

    1.   Le dimensioni, la sistemazione e la disposizione dei posti di lavoro all'interno della nave sono adatte ai lavori da svolgere e soddisfano i requisiti in materia di igiene e di sicurezza. Tali posti sono dotati di un'illuminazione sufficiente e antiabbagliante e sono sufficientemente ventilati. Se necessario, sono provvisti di impianti di riscaldamento che garantiscano una temperatura adeguata.

    2.   Il pavimento dei posti di lavoro all'interno della nave è di fattura solida e durevole, antisdrucciolo e privo di punti d'inciampo. Le aperture nei ponti o nei pavimenti, in posizione aperta, sono fissate in modo da non poter cadere; le finestre e gli osteriggi sono disposti e sistemati in modo da poter essere manovrati e puliti senza rischi.

    Articolo 11.09

    Protezione contro il rumore e le vibrazioni

    1.   I posti di lavoro sono situati, attrezzati e concepiti in modo tale che i membri dell'equipaggio non siano esposti a vibrazioni dannose.

    2.   Inoltre, i posti di lavoro permanenti sono costruiti e protetti acusticamente in modo da non mettere a repentaglio la sicurezza e la salute dei membri dell'equipaggio a causa del rumore.

    3.   Per i membri dell'equipaggio che possono essere quotidianamente esposti a rumori di un livello superiore a 85 dB(A), sono disponibili apparecchi di protezione auricolare individuali. Nei posti di lavoro in cui detto livello supera 90 dB(A), l'obbligo di indossare gli apparecchi di protezione acustica è segnalato con un pittogramma — «Indossare apparecchi di protezione auricolare» — del diametro di almeno 10 cm, conforme all'appendice I, figura 7.

    Articolo 11.10

    Coperchi di boccaporto

    1.   I coperchi di boccaporto sono facilmente accessibili e maneggiabili in condizioni di sicurezza. Gli elementi dei coperchi di massa superiore a 40 kg sono inoltre scorrevoli o basculanti oppure sono dotati di dispositivi meccanici di apertura. I coperchi di boccaporto manovrati mediante congegno di sollevamento sono provvisti di adeguati dispositivi di fissaggio facilmente accessibili. Sui coperchi di boccaporto e sulle stanghe non intercambiabili sono riportate indicazioni precise riguardo ai boccaporti a cui corrispondono, nonché alla loro posizione corretta sui medesimi.

    2.   I coperchi di boccaporto sono fissati in modo da non poter essere sollevati dal vento o dalle attrezzature di carico. I coperchi scorrevoli sono provvisti di fermi che ne impediscano lo spostamento involontario nel senso della lunghezza di più di 0,40 m e devono poter essere bloccati nella posizione definitiva. Sono previsti appositi dispositivi per mantenere impilati i coperchi di boccaporto.

    3.   Nel caso di coperchi di boccaporto ad azionamento meccanico, l'alimentazione si interrompe automaticamente quando l'interruttore di comando viene rilasciato.

    4.   I coperchi di boccaporto sono in grado di sostenere i carichi a cui potrebbero essere sottoposti: quelli destinati ad essere calpestati sono in grado di sostenere carichi puntuali di almeno 75 kg, gli altri sono segnalati in quanto tali. I coperchi destinati a sostenere carichi di coperta riportano l'indicazione del carico ammissibile in t/m2. La necessità di supporti per raggiungere il carico massimo ammissibile è segnalata in un luogo appropriato: in tal caso occorre tenere a bordo i relativi piani.

    Articolo 11.11

    Verricelli

    1.   I verricelli sono concepiti in modo da consentire il lavoro in condizioni di sicurezza. Sono provvisti di dispositivi che impediscano un rilascio involontario del carico; quelli senza arresto automatico sono provvisti di un freno proporzionato alla loro forza di trazione.

    2.   I verricelli azionati a mano sono provvisti di dispositivi che impediscano il ritorno della manovella. I verricelli azionabili sia da forza motrice sia a mano sono concepiti in modo che il comando motore non possa mettere in movimento il comando manuale.

    Articolo 11.12

    Gru

    1.   Le gru sono costruite a regola d'arte. Le forze che si producono durante il funzionamento sono trasmesse in condizioni di sicurezza alla struttura della nave; esse non ne mettono a repentaglio la stabilità.

    2.   Sulle gru è apposta una targhetta del costruttore contenente le seguenti informazioni:

    a)

    nome e indirizzo del costruttore;

    b)

    marcatura CE con indicazione dell'anno di costruzione;

    c)

    indicazione della serie o del tipo;

    d)

    eventualmente, numero di serie.

    3.   Sulle gru i carichi massimi ammissibili sono riportati in modo permanente e facilmente leggibile.

    Per le gru il cui carico utile di sicurezza non supera 2 000 kg, è sufficiente che venga riportato in modo permanente e facilmente leggibile il carico utile di sicurezza corrispondente allo sbraccio massimo.

    4.   Occorre predisporre dispositivi di protezione contro i pericoli di schiacciamento o di effetti forbice. Le parti esterne della gru devono trovarsi a una distanza di sicurezza da tutti gli oggetti circostanti di 0,5 m verso l'alto, il basso e i lati. La distanza di sicurezza laterale non è richiesta all'esterno dei posti di lavoro e delle zone di passaggio.

    5.   Le gru a motore devono poter essere protette contro l'uso non autorizzato ed essere messe in funzione solo dal posto di comando previsto per la gru. I comandi sono a ritorno automatico (pulsanti senza dispositivi di blocco); la loro direzione di funzionamento è riconoscibile senza pericolo di equivoci.

    In caso d'interruzione dell'energia motrice, il carico non deve poter scendere da solo. Occorre impedire qualsiasi movimento involontario della gru.

    Il movimento ascendente del dispositivo di sollevamento e il superamento del carico utile di sicurezza sono limitati mediante appositi dispositivi. Il movimento discendente del dispositivo di sollevamento è limitato se al momento di attaccare il gancio, in tutte le condizioni di esercizio previste, il numero di giri di cavo attorno al tamburo è inferiore a due. Una volta scattati i dispositivi automatici di ritenuta, deve risultare ancora possibile il corrispondente movimento contrario.

    La resistenza alla rottura dei cavi per le manovre correnti è pari a 5 volte il carico ammissibile del cavo. La fabbricazione del cavo non presenta difetti ed è adatta all'uso su gru.

    6.   Anteriormente alla prima messa in opera o alla rimessa in opera dopo modifiche importanti, occorre comprovare la sufficiente robustezza e stabilità mediante una prova di calcolo e una prova di carico.

    Per le gru il cui carico utile di sicurezza non supera i 2 000 kg, l'esperto può decidere che la prova di calcolo può essere sostituita, in tutto o in parte, da una prova effettuata con un carico pari a 1,25 volte il carico utile di sicurezza su tutto il campo di manovra.

    La prova di collaudo ai sensi del primo o del secondo comma è effettuata da un esperto riconosciuto dalla commissione di ispezione.

    7.   Le gru sono controllate periodicamente, e in ogni caso almeno ogni 12 mesi, da una persona competente. In tale occasione se ne stabilirà lo stato di sicurezza con un'ispezione diretta e un controllo del funzionamento.

    8.   Al massimo ogni 10 anni dall'ultima prova di collaudo, la gru è nuovamente ispezionata da un esperto riconosciuto dalla commissione di ispezione.

    9.   Le gru con carico utile di sicurezza superiore a 2 000 kg o utilizzate per il trasbordo del carico o installate a bordo di strutture di sollevamento, pontoni e altri galleggianti ad uso speciale o navi cantiere soddisfano inoltre i requisiti di uno degli Stati membri.

    10.   Per tutte le gru si tengono a bordo almeno i seguenti documenti:

    a)

    le istruzioni per l'uso del fabbricante, che contengono almeno le seguenti informazioni:

     

    campo di manovra e funzione dei comandi;

     

    massimo carico utile di sicurezza ammissibile in funzione dello sbraccio;

     

    inclinazione massima ammissibile della gru;

     

    avvertenze per il montaggio e la manutenzione;

     

    istruzioni per i controlli periodici;

     

    caratteristiche tecniche generali;

    b)

    attestati relativi ai controlli effettuati conformemente ai paragrafi da 6 a 8 o 9.

    Articolo 11.13

    Stoccaggio di liquidi infiammabili

    I liquidi infiammabili con punto di infiammabilità inferiore a 55 °C sono stoccati in coperta dentro un contenitore ventilato in materiale non combustibile recante all'esterno un pittogramma — «Vietato utilizzare fiamme libere e vietato fumare» — del diametro di almeno 10 cm, conforme all'appendice I, figura 2.

    CAPO 12

    ALLOGGI

    Articolo 12.01

    Disposizioni generali

    1.   Le navi sono dotate di alloggi per le persone che vivono abitualmente a bordo o comunque almeno per il numero minimo di membri dell'equipaggio.

    2.   Gli alloggi sono costruiti, sistemati e attrezzati in modo da soddisfare le esigenze di sicurezza, salute e benessere delle persone a bordo. Sono accessibili facilmente e in condizioni di sicurezza e isolati dal freddo e dal caldo.

    3.   La commissione di ispezione può autorizzare deroghe alle disposizioni del presente capo se la sicurezza e la salute delle persone a bordo sono garantite in altra maniera.

    4.   La commissione di ispezione registra nel certificato comunitario le restrizioni ai periodi lavorativi giornalieri e al regime d'esercizio della nave derivanti dalle deroghe di cui al paragrafo 3.

    Articolo 12.02

    Requisiti di costruzione speciali per gli alloggi

    1.   Gli alloggi devono poter essere adeguatamente ventilati anche con le porte chiuse; inoltre, i locali di soggiorno comuni ricevono la luce del giorno in quantità sufficiente e consentono, per quanto possibile, la vista verso l'esterno.

    2.   Quando l'accesso agli alloggi non è sistemato al medesimo livello e il dislivello è pari ad almeno 0,30 m, i locali sono accessibili tramite scale.

    3.   A prua, nessun pavimento si trova a più di 1,20 m al di sotto del piano di massima immersione.

    4.   I locali di soggiorno e la zona notte sono provvisti di almeno due uscite, lontane il più possibile l'una dall'altra, che servono da percorsi di sfuggita. Un'uscita può essere progettata come uscita di sicurezza. Questo requisito non è obbligatorio per i locali che hanno un'uscita che dà direttamente sul ponte o su un corridoio che serve da percorso di sfuggita, a condizione che detto corridoio disponga di due uscite lontane l'una dall'altra che danno a babordo e a tribordo. Le uscite di sicurezza, di cui possono far parte gli osteriggi e le finestre, presentano un'apertura utilizzabile di almeno 0,36 m2, hanno un lato minore di almeno 0,50 m e consentono una rapida evacuazione in caso d'emergenza. L'isolamento e il rivestimento dei percorsi di sfuggita sono realizzati in materiali ad infiammabilità ritardata e la possibilità di utilizzarli è garantita in qualsiasi momento mediante mezzi appropriati, come scalette o pioli fissi.

    5.   Gli alloggi sono protetti da rumori e vibrazioni eccessivi. I livelli massimi di pressione acustica sono:

    a)

    nei locali di soggiorno comuni: 70 dB(A);

    b)

    nella zona notte: 60 dB(A). La presente disposizione non si applica alle navi su cui l'attività lavorativa si svolge esclusivamente al di fuori del periodo di riposo dell'equipaggio, conformemente al diritto interno degli Stati membri. La restrizione concernente il periodo lavorativo giornaliero figura nel certificato comunitario.

    6.   L'altezza libera negli alloggi non è inferiore a 2,00 m.

    7.   Di norma le navi dispongono di almeno un locale di soggiorno comune separato dalla zona notte.

    8.   La superficie disponibile al suolo nei locali di soggiorno comuni non è inferiore a 2 m2 per occupante, per un totale comunque non inferiore a 8 m2 (esclusi i mobili, ma non i tavoli e le sedie).

    9.   Il volume di ciascun locale privato, soggiorno o camera da letto, è di almeno 7 m3.

    10.   Il volume minimo d'aria dei locali d'abitazione privati è pari a 3,5 m3 per occupante. La zona notte deve disporre di un volume d'aria pari a 5 m3 per il primo occupante e ad almeno 3 m3 per ciascun occupante supplementare (dedotto il volume dei mobili). Le camere da letto sono destinate, possibilmente, a due persone al massimo. Le cuccette sono disposte a un'altezza di almeno 0,30 m dal suolo. Se le cuccette sono sovrapposte, al di sopra di ciascuna cuccetta vi è uno spazio libero di almeno 0,60 m di altezza.

    11.   Le porte hanno un'altezza libera di almeno 1,90 m dal ponte o dal pavimento e un'ampiezza libera di almeno 0,60 m. L'altezza richiesta si può ottenere mediante coperchi o portelli scorrevoli o ribaltabili. Le porte si aprono verso l'esterno e dev'essere possibile aprirle dalle due parti. Le mastre sistemate nelle aperture delle porte non hanno un'altezza superiore a 0,40 m, fatte salve tuttavia le disposizioni di altri regolamenti in materia di sicurezza.

    12.   Le scale sono fisse e praticabili senza pericolo. Il presente requisito si considera rispettato quando:

    a)

    la larghezza è di almeno 0,60 m;

    b)

    la pedata dei gradini è di almeno 0,15 m;

    c)

    i gradini sono antisdrucciolo;

    d)

    le scale con più di tre gradini sono provviste di almeno un corrimano o una maniglia di ritenuta.

    13.   Le condutture di gas e di liquidi pericolosi, in particolare quelli sottoposti a così forte pressione che, in caso di fuga, potrebbero rappresentare un pericolo per le persone, non sono collocate negli alloggi o nei corridoi che conducono agli alloggi. Fanno eccezione le condutture di vapore e quelle degli impianti idraulici, purché contenute in un manicotto metallico, come pure le condutture degli impianti a gas liquefatti per usi domestici.

    Articolo 12.03

    Servizi igienici

    1.   Le navi dotate di alloggi dispongono almeno dei seguenti servizi igienici:

    a)

    un gabinetto per unità di alloggio oppure ogni sei membri dell'equipaggio, dove è possibile la ventilazione con aria fresca;

    b)

    un lavabo con relativo scarico, collegato all'acqua potabile calda e fredda, per unità di alloggio oppure ogni quattro membri dell'equipaggio;

    c)

    una doccia o una vasca da bagno collegata all'acqua potabile calda e fredda per unità di alloggio oppure ogni sei membri dell'equipaggio.

    2.   I servizi igienici si trovano nelle immediate vicinanze dei locali adibiti ad alloggi. I gabinetti non danno direttamente sulle cucine, sulle mense o sui locali di soggiorno comuni abbinati alle cucine.

    3.   I gabinetti hanno una superficie di almeno 1 m2, con una larghezza di almeno 0,75 m e una lunghezza di almeno 1,10 m. I gabinetti delle cabine per due persone al massimo possono essere più piccoli. Se un gabinetto contiene un lavabo e/o una doccia, occorre aumentare la superficie almeno dello spazio occupato dal lavabo e/o dalla doccia (o dalla vasca).

    Articolo 12.04

    Cucine

    1.   Le cucine possono essere abbinate a locali di soggiorno comuni.

    2.   Le cucine sono provviste di:

    a)

    un apparecchio di cottura;

    b)

    un lavandino con relativo scarico;

    c)

    un impianto per l'approvvigionamento di acqua potabile;

    d)

    un frigorifero;

    e)

    spazio sufficiente per riporre le provviste e lavorare.

    3.   La zona per la refezione nelle cucine abbinate a un locale di soggiorno comune è sufficiente per il numero di membri dell'equipaggio che di regola la utilizzano contemporaneamente. La larghezza dei posti a sedere non è inferiore a 0,60 m.

    Articolo 12.05

    Acqua potabile

    1.   Le navi dotate di alloggi sono provviste di un impianto d'acqua potabile. Sulle bocche per il riempimento dei serbatoi d'acqua potabile e sulle manichette d'acqua potabile è indicato che sono destinate esclusivamente all'acqua potabile. Le manichette per il rifornimento d'acqua potabile sono installate sopra il ponte.

    2.   Gli impianti d'acqua potabile:

    a)

    sono costituiti all'interno di materiale resistente alla corrosione e non pericoloso da un punto di vista fisiologico;

    b)

    presentano sezioni di tubo che garantiscano sempre un flusso d'acqua regolare;

    c)

    sono protetti da un riscaldamento eccessivo.

    3.   Oltre a quanto previsto al paragrafo 2 i serbatoi d'acqua potabile:

    a)

    hanno una capacità di almeno 150 l per ogni persona che vive normalmente a bordo o almeno per ogni membro dell'equipaggio minimo;

    b)

    sono provvisti di un'apertura adeguata per la pulizia interna che possa essere chiusa a chiave;

    c)

    sono dotati di un indicatore del livello dell'acqua;

    d)

    sono dotati di condotte di ventilazione che danno all'esterno o munite di appositi filtri.

    4.   I serbatoi d'acqua potabile non hanno pareti in comune con altri serbatoi. Le condutture d'acqua potabile non passano all'interno di serbatoi contenenti altri liquidi. Non sono consentiti collegamenti fra l'impianto d'acqua potabile e le altre tubolature. Le tubolature per gas o liquidi diversi dall'acqua potabile non passano attraverso i serbatoi d'acqua potabile.

    5.   I serbatoi sotto pressione per l'acqua potabile funzionano soltanto ad aria compressa di composizione naturale. Se l'aria è prodotta mediante compressori, sono sistemati appositi filtri d'aria e disoleatori immediatamente davanti al serbatoio d'acqua sotto pressione, salvo nel caso in cui l'acqua sia separata dall'aria da una membrana.

    Articolo 12.06

    Riscaldamento e ventilazione

    1.   Gli alloggi devono poter essere riscaldati in ragione della loro destinazione d'uso. Gli impianti di riscaldamento sono adeguati alle condizioni meteorologiche che si possono presentare.

    2.   Occorre poter ventilare sufficientemente i locali di soggiorno e le camere da letto, anche con le porte chiuse. La ventilazione consente una circolazione d'aria sufficiente in tutte le condizioni climatiche.

    3.   Gli alloggi sono progettati e attrezzati in modo da impedire, per quanto possibile, l'entrata di aria viziata proveniente da altre zone della nave, come le sale macchine o le stive; se vi è un impianto di ventilazione forzata, le prese d'aria sono posizionate in modo da soddisfare i requisiti di cui sopra.

    Articolo 12.07

    Altri impianti

    1.   Ogni membro dell'equipaggio che vive a bordo dispone di una cuccetta personale e di un armadio personale per gli indumenti provvisto di serratura. Le dimensioni interne minime della cuccetta sono di 2,00. 0,90 m.

    2.   Occorre predisporre al di fuori della zona notte appositi spazi dove conservare e far asciugare gli indumenti da lavoro.

    3.   Tutti i locali sono stati dotati d'illuminazione elettrica. Solo nei locali di soggiorno comuni sono ammesse lampade supplementari a combustibile gassoso o liquido. I dispositivi d'illuminazione a combustibile liquido sono in metallo e possono funzionare unicamente con combustibili il cui punto d'infiammabilità è superiore a 55 °C o a olio di paraffina commerciale. Essi sono collocati o fissati in modo da non costituire un pericolo d'incendio.

    CAPO 13

    IMPIANTI PER IL RISCALDAMENTO, LA CUCINA E LA REFRIGERAZIONE FUNZIONANTI A COMBUSTIBILE

    Articolo 13.01

    Disposizioni generali

    1.   Gli impianti per il riscaldamento, la cucina e la refrigerazione funzionanti a gas liquefatto soddisfano i requisiti di cui al capo 14 del presente allegato.

    2.   Gli impianti per il riscaldamento, la cucina e la refrigerazione, ivi compresi i loro accessori, sono concepiti e installati in modo da non costituire un pericolo anche in caso di surriscaldamento: essi sono montati in modo da non potersi rovesciare o essere spostati accidentalmente.

    3.   Gli impianti di cui al paragrafo 2 non sono installati in locali in cui siano immagazzinate o utilizzate sostanze il cui punto d'infiammabilità è inferiore a 55 °C. Da questi locali non passa alcuna tubolatura d'evacuazione di tali impianti.

    4.   Occorre garantire l'apporto di aria necessario alla combustione.

    5.   Gli apparecchi di riscaldamento sono collegati saldamente ai tubi per i gas combusti, i quali sono dotati di apposite mitre o di dispositivi di protezione contro il vento e sono disposti in modo da consentirne la pulizia.

    Articolo 13.02

    Impiego di combustibili liquidi, apparecchi funzionanti a petrolio

    1.   Quando gli impianti per il riscaldamento, la cucina e la refrigerazione funzionano con combustibile liquido, si possono utilizzare solo combustibili aventi un punto d'infiammabilità superiore a 55 °C.

    2.   In deroga al paragrafo 1, gli apparecchi di cottura e gli apparecchi a miccia che servono per il riscaldamento e la refrigerazione e funzionano a olio di paraffina commerciale sono ammessi negli alloggi e nella timonera a condizione che la capacità del serbatoio di alimentazione non superi 12 litri.

    3.   Gli apparecchi a miccia:

    a)

    sono dotati di un serbatoio per il combustibile in metallo la cui apertura di riempimento può essere chiusa e non presenta saldature a stagno al di sotto del livello massimo di riempimento e sono progettati e installati in modo tale che i loro serbatoi per il combustibile non possano aprirsi o vuotarsi accidentalmente;

    b)

    si possono accendere senza l'ausilio di un altro combustibile liquido;

    c)

    sono installati in modo tale che sia garantita l'evacuazione dei gas di combustione.

    Articolo 13.03

    Caldaie a olio combustibile con bruciatore a vaporizzazione e impianti di riscaldamento con bruciatore a nebulizzazione

    1.   Le caldaie a olio combustibile con bruciatore a vaporizzazione e gli impianti di riscaldamento con bruciatore a nebulizzazione sono costruiti a regola d'arte.

    2.   Se le caldaie a olio combustibile con bruciatore a vaporizzazione o gli impianti di riscaldamento con bruciatore a nebulizzazione sono installati nella sala macchine, l'alimentazione d'aria all'impianto di riscaldamento e ai motori è progettata in modo che l'impianto e i motori possano funzionare correttamente e in condizioni di sicurezza, l'uno indipendentemente dall'altro. In caso di necessità, è prevista un'alimentazione separata. L'impianto è costruito in modo che una eventuale fiamma proveniente dal bruciatore non possa raggiungere altre parti degli impianti della sala macchine.

    Articolo 13.04

    Caldaie a olio combustibile con bruciatore a vaporizzazione

    1.   Occorre poter accendere le caldaie a olio combustibile con bruciatore a vaporizzazione senza l'ausilio di un altro liquido combustibile. Dette caldaie sono fissate al di sopra di una ghiotta metallica che raccolga tutte le condutture per il combustibile e che abbia un'altezza di almeno 20 mm di lato e una capacità di almeno 2 litri.

    2.   Per le caldaie a olio combustibile con bruciatore a vaporizzazione installate in una sala macchine, la ghiotta metallica prevista al paragrafo 1 ha un'altezza di almeno 200 mm di lato. Il bordo inferiore del bruciatore a vaporizzazione si trova al di sopra del bordo superiore della ghiotta il quale, inoltre, è sistemato ad un'altezza di almeno 100 mm dal pavimento.

    3.   Le caldaie a olio combustibile con bruciatore a vaporizzazione sono provviste di un apposito regolatore che, qualunque sia la posizione di regolazione scelta, garantisca un flusso praticamente costante di combustibile in direzione del bruciatore e che impedisca qualunque fuga di combustibile in caso di estinzione accidentale della fiamma. Si considerano appropriati i regolatori che funzionano correttamente anche se esposti a vibrazioni e in caso di inclinazione fino a 12° e che, oltre a un galleggiante per la regolazione del livello:

    a)

    sono muniti di un dispositivo di chiusura stagna che arresta l'alimentazione di combustibile in modo sicuro e affidabile in caso di superamento del livello ammissibile; o

    b)

    sono provvisti di un tubo di troppo pieno, ma soltanto se la ghiotta ha una capacità sufficiente a raccogliere almeno il contenuto del serbatoio per il combustibile.

    4.   Se il serbatoio per il combustibile di una caldaia a olio combustibile con bruciatore a vaporizzazione è installato separatamente:

    a)

    l'altezza a cui è collocato non supera quella fissata dalle istruzioni operative fornite dal fabbricante;

    b)

    è installato in modo da essere protetto da un riscaldamento inammissibile;

    c)

    è possibile interrompere dal ponte l'alimentazione di combustibile.

    5.   I tubi per i fumi di scarico delle caldaie a olio combustibile con bruciatore a vaporizzazione sono provvisti di un dispositivo per evitare l'inversione del tiraggio.

    Articolo 13.05

    Impianti di riscaldamento con bruciatore a nebulizzazione

    Gli impianti di riscaldamento con bruciatore a nebulizzazione soddisfano in particolare i seguenti requisiti:

    a)

    è garantita una ventilazione sufficiente del bruciatore prima dell'alimentazione di combustibile;

    b)

    l'alimentazione di combustibile è regolata da un termostato;

    c)

    l'accensione del combustibile avviene mediante un dispositivo elettrico o una fiammella pilota;

    d)

    un dispositivo di controllo della fiamma interrompe l'alimentazione quando si spegne la fiamma;

    e)

    l'interruttore principale è collocato fuori dal locale dell'impianto, in un punto facilmente accessibile.

    Articolo 13.06

    Impianti di riscaldamento a circolazione d'aria forzata

    Gli impianti di riscaldamento a circolazione d'aria forzata costituiti da una camera di combustione intorno alla quale l'aria di riscaldamento viene fatta circolare sotto pressione in direzione di un sistema di distribuzione o di un locale soddisfano i seguenti requisiti:

    a)

    se il combustibile è nebulizzato sotto pressione, l'alimentazione d'aria di combustione è garantita da una soffiante;

    b)

    la camera di combustione è ben ventilata prima che il bruciatore possa essere acceso; tale requisito si considera soddisfatto quando la soffiante d'aria di combustione continua a funzionare dopo l'estinzione della fiamma;

    c)

    l'erogazione di combustibile è interrotta automaticamente se:

     

    il fuoco si spegne;

     

    l'alimentazione d'aria di combustione non è sufficiente;

     

    l'aria riscaldata supera una temperatura regolata in precedenza; o

     

    agli impianti di sicurezza viene a mancare l'alimentazione di corrente elettrica.

     

    Nei casi suddetti l'erogazione di combustibile non riprende automaticamente dopo l'interruzione;

    d)

    soffianti d'aria di combustione e di riscaldamento devono poter essere disattivate dall'esterno del locale in cui si trova l'impianto;

    e)

    se l'aria di riscaldamento è aspirata dall'esterno, gli orifizi d'aspirazione si trovano per quanto possibile in alto rispetto al ponte. Tali orifizi sono intallati in modo tale che la pioggia e gli spruzzi d'acqua non possano penetrarvi;

    f)

    le condutture dell'aria di riscaldamento sono costruite in metallo;

    g)

    gli orifizi di uscita dell'aria di riscaldamento non devono poter essere chiusi completamente;

    h)

    le eventuali fughe di combustibile non raggiungono le condutture dell'aria di riscaldamento;

    i)

    l'aria forzata degli impianti di riscaldamento non deve poter essere aspirata da una sala macchine.

    Articolo 13.07

    Riscaldamento a combustibile solido

    1.   Gli impianti di riscaldamento a combustibile solido sono sistemati su una piattaforma di metallo dotata di bordi rialzati, collocata in modo da evitare che combustibile incandescente o ceneri calde cadano fuori da tale piattaforma.

    Il presente requisito non si applica agli impianti installati in compartimenti costruiti in materiali non combustibili e destinati esclusivamente ad alloggiare la caldaia.

    2.   Le caldaie a combustibile solido sono provviste di regolatori termostatici che agiscono sul flusso d'aria necessaria alla combustione.

    3.   In prossimità di ciascun impianto di riscaldamento si trova un mezzo che consenta di spegnere facilmente le ceneri.

    CAPO 14

    IMPIANTI A GAS LIQUEFATTI PER USI DOMESTICI

    Articolo 14.01

    Disposizioni generali

    1.   Gli impianti a gas liquefatti sono costituiti essenzialmente da un posto di distribuzione che consiste in uno o più recipienti a gas, uno o più regolatori di pressione, una rete di distribuzione e un certo numero di apparecchi utilizzatori.

    Non si considerano parte dell'impianto i recipienti di ricambio e i recipienti vuoti che non si trovano nel posto di distribuzione. Ad essi si applica l'articolo 14.05.

    2.   Gli impianti possono essere alimentati soltanto a propano commerciale.

    Articolo 14.02

    Impianti

    1.   Gli impianti a gas liquefatti sono adatti in tutte le loro parti all'uso del propano e sono realizzati e installati a regola d'arte.

    2.   Gli impianti a gas liquefatti possono servire esclusivamente per usi domestici negli alloggi e nella timoneria, nonché per gli usi corrispondenti sulle navi da passeggeri.

    3.   A bordo possono esservi più impianti a gas liquefatti separati. Un unico impianto non serve alloggi separati da una stiva o da una cisterna fissa.

    4.   Nessuna parte dell'impianto a gas liquefatti si trova nella sala macchine.

    Articolo 14.03

    Recipienti

    1.   Sono ammessi soltanto i recipienti la cui capacità autorizzata è compresa fra 5 e 35 kg. Per le navi da passeggeri, la commissione di ispezione può ammettere l'utilizzazione di recipienti di capacità superiore.

    2.   I recipienti recano la punzonatura ufficiale che attesta che hanno superato le prove richieste.

    Articolo 14.04

    Posizione e sistemazione dei posti di distribuzione

    1.   I posti di distribuzione sono installati sul ponte in un armadio (o in un armadio a parete) speciale, all'esterno degli alloggi, in modo tale da non intralciare la circolazione a bordo. Essi tuttavia non sono installati contro l'impavesata di prua o di poppa. L'armadio può essere un armadio a parete incassato nelle sovrastrutture, a condizione di essere stagno ai gas e di aprirsi soltanto verso l'esterno. Esso è sistemato in modo tale che le condutture di distribuzione che portano ai punti d'utilizzazione siano quanto più corte possibile.

    Possono essere contemporaneamente in funzione solo i recipienti necessari al funzionamento dell'impianto. Possono essere collegati più recipienti solo se si utilizza un commutatore invertitore. Per ogni posto di distribuzione possono essere collegati fino a quattro recipienti. Per ogni impianto non vi sono a bordo più di sei recipienti, compresi quelli di ricambio.

    Sulle navi da passeggeri dotate di cucine o di mense per i passeggeri possono essere collegati fino a sei recipienti. Per ogni impianto non vi sono a bordo più di nove recipienti, compresi quelli di ricambio.

    Il regolatore di pressione o, nel caso di regolazione a due stadi, il regolatore di primo stadio è fissato a parete nello stesso armadio che contiene i recipienti.

    2.   Il posto di distribuzione è installato in modo tale che il gas eventualmente fuoriuscito possa diffondersi all'esterno dell'armadio che lo contiene, senza rischio di penetrazione all'interno della nave o di contatto con una fonte d'ignizione.

    3.   Gli armadi sono costruiti in materiali ad infiammabilità ritardata e sufficientemente ventilati tramite orifizi nella parte inferiore e in quella superiore. I recipienti sono posti verticalmente negli armadi, in modo tale da non potersi rovesciare.

    4.   Gli armadi sono costruiti e posizionati in modo tale che la temperatura dei recipienti non possa superare i 50 °C.

    5.   Sulla parete esterna degli armadi sono apposti l'iscrizione Impianto a gas liquefatto e un pittogramma Vietato utilizzare fiamme libere e vietato fumare di un diametro minimo di 100 mm, conformemente all'appendice I, figura 2.

    Articolo 14.05

    Recipienti di ricambio e recipienti vuoti

    I recipienti di ricambio e i recipienti vuoti che non si trovano nel posto di distribuzione sono depositati all'esterno degli alloggi e della timoneria, in un armadio costruito conformemente all'articolo 14.04.

    Articolo 14.06

    Regolatori di pressione

    1.   Gli apparecchi utilizzatori possono essere raccordati ai recipienti soltanto tramite una rete di distribuzione provvista di uno o più regolatori che abbassino la pressione del gas alla pressione di utilizzazione. Tale riduzione può essere realizzata in uno o due stadi. Tutti i regolatori di pressione sono regolati in modo fisso a una pressione determinata conformemente all'articolo 14.07.

    2.   I regolatori finali della pressione hanno o sono seguiti da un dispositivo che protegga automaticamente la conduttura contro un eccesso di pressione in caso di cattivo funzionamento del regolatore. Occorre garantire che, in caso di mancata tenuta stagna del dispositivo di protezione, i gas fuoriusciti siano dispersi all'aperto senza alcun rischio di penetrazione all'interno della nave o di contatto con una fonte d'ignizione; se necessario, occorre predisporre a tal fine una conduttura speciale.

    3.   I dispositivi di protezione e gli sfiatatoi sono protetti dalle infiltrazioni d'acqua.

    Articolo 14.07

    Pressione

    1.   Nel caso di regolazione a due stadi, il valore della pressione media non supera di oltre 2,5 bar la pressione atmosferica.

    2.   La pressione all'uscita dell'ultimo regolatore non supera di oltre 0,05 bar la pressione atmosferica, con una tolleranza del 10 %.

    Articolo 14.08

    Condutture e tubi flessibili

    1.   Le condutture sono realizzate in tubi d'acciaio o di rame installati in modo permanente.

    Tuttavia, le condutture di raccordo ai recipienti sono costituite da tubi flessibili per le alte pressioni o tubi a spirale adatti per il propano. Gli apparecchi utilizzatori che non sono installati in modo permanente possono essere raccordati mediante tubi flessibili adeguati, lunghi al massimo 1 m.

    2.   Le condutture sono in grado di resistere a tutte le sollecitazioni che possono subire a bordo, in condizioni normali di funzionamento, soprattutto in termini di corrosione e resistenza, e garantiscono, per le loro caratteristiche e la loro disposizione, un'alimentazione soddisfacente, per portata e pressione, degli apparecchi utilizzatori.

    3.   Le condutture hanno il minor numero possibile di raccordi. Le condutture e i raccordi sono stagni al gas e restano tali nonostante le vibrazioni e le dilatazioni che possono subire.

    4.   Le condutture sono facilmente accessibili, adeguatamente fissate e protette in tutti i punti in cui rischiano di subire urti o attriti, in particolare al passaggio di paratie d'acciaio o di pareti metalliche. Le condutture in acciaio subiscono un trattamento anticorrosivo su tutta la superficie.

    5.   I tubi flessibili e i loro raccordi sono in grado di resistere a tutte le sollecitazioni che possono subire a bordo in condizioni normali di funzionamento. Sono installati senza tensioni e in modo da non esporli a riscaldamento eccessivo e da poterli controllare su tutta la lunghezza.

    Articolo 14.09

    Rete di distribuzione

    1.   L'intera rete di distribuzione può essere interrotta con un rubinetto d'arresto principale rapidamente e facilmente accessibile in qualsiasi momento.

    2.   Ogni apparecchio utilizzatore è montato in derivazione e ogni derivazione è comandata da un dispositivo di chiusura distinto.

    3.   I rubinetti sono installati al riparo dalle intemperie e dagli urti.

    4.   A valle di ciascun regolatore di pressione viene montato un raccordo per il controllo. Mediante un dispositivo di chiusura si garantisce che, in occasione delle prove di pressione, il regolatore non sia soggetto alla pressione di prova.

    Articolo 14.10

    Apparecchi utilizzatori e loro installazione

    1.   Possono essere installati soltanto apparecchi utilizzatori ammessi per il funzionamento a propano in uno degli Stati membri e provvisti di dispositivi che impediscano efficacemente lo sprigionamento di gas in caso di estinzione sia delle fiamme sia della fiammella pilota.

    2.   Gli apparecchi sono disposti e raccordati in modo da non potersi rovesciare o essere spostati accidentalmente e da evitare qualsiasi rischio di strappo accidentale dei tubi di raccordo.

    3.   Gli apparecchi di riscaldamento, gli scaldaacqua e i frigoriferi sono raccordati a un condotto di scarico dei gas di combustione verso l'esterno.

    4.   L'installazione di apparecchi utilizzatori nella timoneria è ammessa soltanto se quest'ultima è stata costruita in modo tale che, in caso di fuga accidentale di gas, questi non possano diffondersi in direzione dei locali inferiori dell'imbarcazione, in particolare attraverso le aperture da cui passano i comandi diretti alla sala macchine.

    5.   Gli apparecchi utilizzatori possono essere installati nella zona notte solo se la combustione avviene indipendentemente dall'aria ambiente.

    6.   Gli apparecchi utilizzatori la cui combustione dipenda dall'aria ambiente sono installati in locali di dimensioni sufficientemente grandi.

    Articolo 14.11

    Ventilazione e scarico dei gas di combustione

    1.   Nei locali in cui sono installati apparecchi utilizzatori la cui combustione dipende dall'aria ambiente, l'apporto di aria fresca e l'evacuazione dei gas di combustione sono garantiti mediante aperture di ventilazione di dimensioni adeguante, di almeno 150 cm2 di sezione libera per apertura.

    2.   Le aperture di ventilazione non hanno dispositivi di chiusura, né danno su una zona notte.

    3.   I dispositivi d'evacuazione sono progettati affinché i gas di combustione vengano eliminati in modo sicuro. Hanno un funzionamento affidabile e sono costruiti in materiali non combustibili. La ventilazione forzata non ne pregiudica il funzionamento.

    Articolo 14.12

    Requisiti di funzionamento e di sicurezza

    Le istruzioni per l'uso dell'impianto sono affisse a bordo in luogo appropriato. Vi figurano almeno i seguenti avvisi:

    «Chiudere la valvole dei recipienti che non sono collegati alla rete di distribuzione anche se si presume che i recipienti siano vuoti.»;

    «Sostituire i tubi flessibili non appena il loro stato lo richiede.»;

    «Mantenere collegati tutti gli apparecchi utilizzatori a meno che le condutture di raccordo corrispondenti non siano sigillate.»

    Articolo 14.13

    Collaudo

    Prima della messa in servizio di un impianto a gas liquefatti, dopo ogni modifica o riparazione e ad ogni rinnovo dell'attestato di cui all'articolo 14.15, l'intero impianto è collaudato da un esperto riconosciuto dalla commissione di ispezione. In tale occasione l'esperto verifica se l'impianto è conforme ai requisiti del presente capo. Inoltre presenta alla commissione di ispezione un rapporto del collaudo.

    Articolo 14.14

    Prove

    Le prove dell'impianto sono effettuate nelle seguenti condizioni.

    1.

    Condutture a pressione media situate fra il dispositivo di chiusura di cui all'articolo 14.09, paragrafo 4, del regolatore di primo stadio e i rubinetti a monte dei regolatori di pressione finali:

    a)

    prova di pressione, realizzata con aria, con un gas inerte o con un liquido, ad una pressione superiore di 20 bar alla pressione atmosferica;

    b)

    prova di tenuta stagna, realizzata con aria o con un gas inerte, ad una pressione superiore di 3,5 bar alla pressione atmosferica.

    2.

    Condutture a pressione di servizio situate fra il dispositivo di chiusura, di cui all'articolo 14.09, paragrafo 4, del regolatore di pressione unico o del regolatore di pressione finale e i rubinetti posti a monte degli apparecchi utilizzatori:

     

    prova di tenuta stagna, realizzata con aria o con un gas inerte, ad una pressione superiore di 1 bar alla pressione atmosferica.

    3.

    Condutture situate fra il dispositivo di chiusura, di cui all'articolo 14.09, paragrafo 4, del regolatore di pressione unico o del regolatore di pressione finale e i comandi degli apparecchi utilizzatori:

     

    prova di tenuta stagna ad una pressione superiore di 0,15 bar alla pressione atmosferica.

    4.

    Nel corso delle prove di cui al paragrafo 1, lettera b), e ai paragrafi 2 e 3, le condutture sono considerate stagne se, trascorso un lasso di tempo sufficiente per l'equilibratura termica, non si constata alcuna riduzione della pressione di prova nei 10 minuti successivi.

    5.

    Raccordi con i recipienti, collegamenti ed armature soggetti alla pressione dei recipienti nonché raccordi del regolatore di pressione con la conduttura di distribuzione:

     

    prova di tenuta stagna, realizzata mediante un prodotto schiumoso, alla pressione di servizio.

    6.

    Tutti gli apparecchi utilizzatori sono messi in funzione alla capacità nominale e se ne verifica la combustione adeguata e regolare con diverse regolazioni della capacità.

    Occorre verificare il buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza contro lo spegnimento della fiamma.

    7.

    Dopo la prova di cui al paragrafo 6, per ogni apparecchio utilizzatore raccordato con una condotta d'evacuazione si verifica se, dopo un funzionamento di 5 minuti alla capacità nominale, con finestre e porte chiuse e dispositivi di ventilazione in funzione, attraverso la presa d'aria si diffondono nel locale gas di combustione.

    Se viene constatata una fuga di gas che non sia momentanea, occorre individuarne immediatamente la causa e eliminarla. Non si consente l'utilizzazione dell'apparecchio prima che siano stati eliminati tutti i difetti.

    Articolo 14.15

    Attestato

    1.   La conformità di ogni impianto a gas liquefatti ai requisiti del presente capo è attestata nel certificato comunitario.

    2.   L'attestato è rilasciato dalla commissione di ispezione previo collaudo di cui all'articolo 14.13.

    3.   La validità dell'attestato è di 3 anni al massimo. Essa non può essere prorogata se non in seguito ad un nuovo collaudo, conformemente all'articolo 14.13.

    In via eccezionale, su richiesta motivata del proprietario della nave o del suo rappresentante, la commissione di ispezione può prorogare di 3 mesi al massimo la validità dell'attestato senza procedere al collaudo di cui all'articolo 14.13. Tale proroga è annotata nel certificato comunitario.

    CAPO 15

    REQUISITI PARTICOLARI PER LE NAVI DA PASSEGGERI

    Articolo 15.01

    Disposizioni generali

    1.   Non si applicano le seguenti disposizioni:

    a)

    l'articolo 3.02, paragrafo 1, lettera b);

    b)

    gli articoli da 4.01 a 4.03;

    c)

    l'articolo 8.08, paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 7;

    d)

    l'articolo 9.14, paragrafo 3, seconda frase per tensioni nominali superiori a 50 V.

    2.   Sulle navi da passeggeri sono proibite le seguenti apparecchiature:

    a)

    lampade a combustibile gassoso o liquido conformemente all'articolo 12.07, paragrafo 3;

    b)

    caldaie a olio combustibile con bruciatore a vaporizzatore conformemente all'articolo 13.04;

    c)

    caldaie a combustibile solido conformemente all'articolo 13.07;

    d)

    apparecchi a miccia conformemente all'articolo 13.02, paragrafi 2 e 3; e

    e)

    apparecchi a gas liquefatto conformemente al capo 14.

    3.   Le navi che non sono dotate di mezzi di propulsione propri non possono essere autorizzate al trasporto di passeggeri.

    4.   Sulle navi da passeggeri sono previste aree ad uso delle persone a mobilità ridotta, ai sensi delle disposizioni del presente capo. Se l'applicazione delle disposizioni del presente capo, che tiene in considerazione le specifiche esigenze di sicurezza delle persone a mobilità ridotta, è difficile nella pratica o causa costi irragionevoli la commissione di ispezione può autorizzare deroghe a queste disposizioni sulla base di raccomandazioni in conformità dell'articolo 19, paragrafo 2, della presente direttiva. Queste deroghe sono menzionate nel certificato comunitario.

    Articolo 15.02

    Scafi delle navi

    1.   Nel corso delle visite di cui all'articolo 2.09 lo spessore del fasciame esterno delle navi passeggeri in acciaio è determinato come segue.

    a)

    Lo spessore minimo tmin del fasciame del fondo, del ginocchio e delle fiancate dello scafo esterno delle navi da passeggeri è determinato in base al valore più elevato ottenuto dalle formule seguenti:

    Formula;

    Formula.

    In queste formule:

    f

    =

    1 + 0,0013 · (a - 500)

    a

    =

    scarto delle coppie longitudinali o trasversali [mm]; quando lo scarto delle coppie è inferiore a 400 mm si assume a = 400 mm.

    b)

    È ammissibile che lo spessore delle lamiere sia inferiore al valore minimo determinato in conformità della precedente lettera a) nei casi in cui il valore permesso è stato determinato e certificato sulla base di una prova matematica della sufficiente robustezza (longitudinale, trasversale e locale) dello scafo della nave.

    c)

    In nessun punto del fasciame esterno lo spessore calcolato in conformità delle precedenti lettere a) o b) è inferiore a 3 mm.

    d)

    Si effettua la sostituzione delle lamiere quando lo spessore del fasciame del fondo, del ginocchio o delle fiancate è inferiore allo spessore minimo determinato a norma delle lettere a) o b), congiuntamente con la precedente lettera c).

    2.   Il numero e la posizione delle paratie sono stabiliti in modo tale che, in caso di allagamento, la nave mantenga la galleggiabilità in conformità dell'articolo 15.03, paragrafi da 7 a 13. Ogni parte della struttura interna che influisce sull'efficienza della suddivisione di tali navi è stagna e progettata in maniera da mantenere l'integrità della suddivisione.

    3.   La distanza fra la paratia di collisione e la perpendicolare avanti è almeno pari a 0.04 LWL, senza tuttavia superare 0,04 LWL + 2 m.

    4.   Può essere fissata una paratia trasversale con una rientranza della paratia, se tutte le parti di questa derivazione si trovano nell'area sicura.

    5.   Le paratie, di cui si tiene conto nel calcolo di stabilità in avaria in conformità dell'articolo 15.03, paragrafi da 7 a 13, sono stagne e installate fino al ponte di compartimentazione. In mancanza di un ponte di compartimentazione, queste paratie arrivano a un'altezza superiore di almeno 20 cm alla linea limite.

    6.   Il numero di aperture in queste paratie è sufficientemente ridotto per essere compatibile con il genere di costruzione e il funzionamento normale della nave. Le aperture e i passaggi sono tali da non alterare la funzione di tenuta stagna delle paratie.

    7.   Le paratie di collisione sono provviste di aperture o porte.

    8.   Le paratie di cui al paragrafo 5, che separano le sale macchine dalle zone passeggeri o dai locali per il personale di bordo e l'equipaggio sono sprovviste di porte.

    9.   Nelle paratie di cui al paragrafo 5 sono ammesse le porte manovrate a mano senza comando a distanza solo nei locali a cui i passeggeri non hanno accesso. Esse:

    a)

    rimangono chiuse in permanenza e sono aperte solo momentaneamente per consentire il passaggio;

    b)

    sono attrezzate con dispositivi appositi in modo da poter essere chiuse velocemente e in maniera sicura;

    c)

    riportano il seguente avviso su entrambi i lati della porta:

    «Chiudere la porta subito dopo il passaggio».

    10.   Le porte nelle paratie di cui al paragrafo 5 che restano aperte a lungo soddisfano i requisiti seguenti:

    a)

    devono poter essere chiuse da entrambi i lati della paratia nonché da un punto facilmente accessibile situato al di sopra del ponte di compartimentazione;

    b)

    dopo essere stata chiusa dal comando a distanza la porta deve poter essere aperta di nuovo sul posto e chiusa in modo sicuro. L'operazione di chiusura non è ostacolata in particolare da tappeti o da guardapiedi o da altre ostruzioni;

    c)

    l'operazione di chiusura tramite comando a distanza dura almeno 30 secondi ma non supera i 60 secondi;

    d)

    durante l'operazione di chiusura funziona un allarme acustico automatico accanto alla porta;

    e)

    il controllo e l'allarme della porta devono anche poter funzionare in maniera indipendente dal sistema elettrico di bordo. Nel luogo da cui viene azionato il comando a distanza un dispositivo indica se la porta è aperta o chiusa.

    11.   Le porte nelle paratie di cui al paragrafo 5 e i loro attuatori sono posizionati nella zona sicura.

    12.   Nella timoneria è previsto un sistema d'allarme che indichi quali porte nelle paratie di cui al paragrafo 5 sono aperte.

    13.   Le tubolature non dotate di mezzi di chiusura e le condutture di ventilazione sono bilanciate in modo tale che, con qualunque possibile allagamento, non vengano allagati tramite di esse altri locali o serbatoi.

    a)

    Se più compartimenti sono chiaramente messi in comunicazione fra loro da tubolature o condutture di ventilazione, queste sboccano in un punto adatto al di sopra della linea di galleggiamento corrispondente all'allagamento più sfavorevole.

    b)

    Non è necessario che le tubolature siano conformi al requisito di cui alla lettera a) se nelle tubolature che passano attraverso le paratie sono montati dispositivi di interruzione, che possono essere operati a distanza da un punto al di sopra del ponte di compartimentazione.

    c)

    Se un sistema di condutture non comporta alcuno sbocco in un compartimento, esso è considerato intatto in caso di avaria di questo compartimento, se si trova all'interno della zona di sicurezza e a una distanza di più di 0,50 m dal fondo della nave.

    14.   I controlli a distanza delle porte stagne di cui al paragrafo 10 e i dispositivi di interruzione dell'erogazione di cui al paragrafo 13, lettera b), al di sopra del ponte di compartimentazione sono chiaramente indicati come tali.

    15.   Qualora vi siano doppi fondi, la loro altezza è pari almeno a 0,60 m, e qualora vi siano spazi laterali, la loro larghezza è pari almeno a 0,60 m.

    16.   Le finestre possono essere situate sotto la linea limite, se sono stagne, non possono essere aperte, possiedono robustezza sufficiente e sono conformi all'articolo 15.06, paragrafo 14.

    Articolo 15.03

    Stabilità

    1.   Il richiedente dimostra mediante un calcolo basato sui risultati dell'applicazione di una norma di stabilità allo stato integro che la stabilità della nave allo stato integro è sufficiente. Tutti i calcoli sono effettuati lasciando libero il galleggiante di inclinarsi longitudinalmente e di immergersi.

    2.   È dimostrata la stabilità allo stato integro per le seguenti condizioni di carico standard:

    a)

    all'inizio del viaggio:

    100 % passeggeri, 98 % carburante e acqua dolce, 10 % acque reflue;

    b)

    durante il viaggio:

    100 % passeggeri, 50 % carburante e acqua dolce, 50 % acque reflue;

    c)

    alla fine del viaggio:

    100 % passeggeri, 10 % carburante e acqua dolce, 98 % acque reflue;

    d)

    a nave scarica:

    nessun passeggero, 10 % carburante e acqua dolce, senza acque reflue.

    Per tutte le condizioni di carico standard le cisterne di zavorra sono considerate come vuote o piene in conformità con le normali condizioni operative.

    Per cambiare la zavorra durante il viaggio, occorre soddisfare in via preliminare il requisito di cui al paragrafo 3, lettera d), alla seguente condizione di carico:

    100 % passeggeri, 50 % carburante e acqua dolce, 50 % acque di rifiuto, tutti gli altri serbatoi di liquidi (inclusa la zavorra) sono considerati pieni al 50 %.

    Se questa condizione non può essere soddisfatta, il certificato comunitario reca una menzione al punto 52 secondo cui, durante la navigazione, le cisterne di zavorra possono soltanto essere vuote o piene e a norma della quale le condizioni di zavorra non devono essere cambiate durante la navigazione.

    3.   La prova della sufficiente stabilità allo stato integro è fornita mediante un calcolo basato sulle seguenti definizioni per la stabilità allo stato integro e per le condizioni di carico standard di cui al paragrafo 2, lettere da a) a d):

    a)

    il massimo braccio raddrizzante (hmax) s registra a un angolo di sbandamento φ max 3 15° e non è inferiore a 0,20 m. Tuttavia, nel caso in cui φ f < φ max, il braccio raddrizzante all'angolo di allagamento φ f non è inferiore a 0,20 m;

    b)

    l'angolo di allagamento φ f non è inferiore a 15°;

    c)

    a seconda della posizione di φ f e φ max, l'area A sotto la curva del braccio raddrizzante raggiunge almeno i valori seguenti:

    Caso

     

    A

    1

    φmax = 15°

     

    07 m.rad all'angolo = φ 15°

    2

    15° φmax < 30°

    φmax ≤ φf

    0,055 + 0,001 · (30 - φmax) m.rad all'angolo φmax

    3

    15° < φf < 30°

    φmax ≤ φf

    0,055 + 0,001 · (30- φf) m.rad all'angolo φf

    4

    φmax ≥ 30° e φf 30°

     

    0,055 m.rad all'angolo =φ 30°

    dove:

    hmax

    è il massimo braccio

    φ

    l'angolo di sbandamento

    φ f

    l'angolo di allagamento, ossia l'angolo di sbandamento, in cui le aperture nello scafo, nella sovrastruttura o tuga che non possono essere chiuse in modo da essere a chiusura stagna alle intemperie, sono sommerse

    φ max

    l'angolo di sbandamento in cui si registra il massimo braccio raddrizzante

    A

    l'area sotto la curva dei bracci raddrizzanti;

    d)

    l'altezza metacentrica iniziale GMo, corretta dall'effetto delle superfici libere nei serbatoi di liquidi, non deve essere inferiore a 0,15 m;

    e)

    in entrambi i casi seguenti l'angolo di sbandamento non eccede 12°:

    aa)

    nell'applicazione del momento di sbandamento dovuto ai passeggeri e al vento in conformità dei paragrafi 4 e 5;

    bb)

    nell'applicazione del momento di sbandamento dovuto ai passeggeri e alla virata in conformità dei paragrafi 4 e 6;

    f)

    per un momento di sbandamento risultante dai momenti dovuti ai passeggeri, al vento e alla virata in conformità dei paragrafi 4, 5 e 6, il bordo libero residuo non è inferiore a 200 mm;

    g)

    per navi con finestre o altre aperture nello scafo posizionate sotto i ponti di compartimentazione e non chiuse a tenuta stagna, la distanza di sicurezza residua è di almeno 100 mm nell'applicazione dei tre momenti di sbandamento risultanti dalla precedente lettera f).

    4.   Il momento di sbandamento dovuto alla concentrazione su un lato delle persone è calcolato mediante la seguente formula:

    Mp = g · P · y = g · Σ Pi · y [kNm]

    dove:

    P

    =

    massa totale delle persone a bordo [t], calcolata sommando il numero massimo ammesso di passeggeri e il numero massimo di personale di bordo e equipaggio in condizioni operative normali, considerando una massa media per persona di 0,075 t

    y

    =

    distanza laterale del centro di gravità della massa totale di persone P dalla linea centrale [m]

    g

    =

    accelerazione di gravità (g = 9,81 m/s2)

    Pi

    =

    massa di persone concentrate nell'area Ai [t]

    Pi

    =

    ni · 0,075 · Ai [t]

    in cui

    Ai

    =

    area occupata dalle persone [m2]

    ni

    =

    numero di persone per metro quadrato

    ni

    4 per le zone ponte libere e le zone ponte con componenti d'arredamento mobili; per le zone ponte con componenti d'arredamento fissi per seduta come panche, ni è calcolato considerando un'area di seduta per persona pari a 0,45 m (larghezza) e 0,75 m (profondità)

    yi

    =

    distanza laterale del centro geometrico dell'area Ai dalla linea centrale [m].

    Il calcolo è effettuato per una concentrazione di persone sia a tribordo sia a babordo.

    La ripartizione delle persone corrisponde a quella più sfavorevole dal punto di vista della stabilità. Le cabine sono considerate vuote ai fini del calcolo del momento delle persone.

    Per il calcolo dei casi di carico, il centro di gravità di una persona deve essere preso ad un'altezza di 1 m al di sopra del punto più basso del ponte a 0,5 LWL, senza tenere conto della curvatura del ponte e considerando una massa di 0,075 t per persona.

    Si può derogare al calcolo dettagliato delle superfici del ponte occupate dalle persone se sono utilizzati i valori seguenti:

    P

    =

    1,1 · Fmax · 0,075

    per le navi per escursioni giornaliere

    1,5 · Fmax · 0,075

    per le navi cabinate

    in cui

    Fmax

    =

    numero massimo ammesso di passeggeri a bordo

    y

    =

    B/2 [m]

    5.   Il momento dovuto alla pressione del vento (Mw) è calcolato come segue:

     

    Mw = pw · Aw · (lw+T/2) [kNm]

    dove:

    pw

    =

    la pressione del vento specifica di 0,25 kN/m2

    Aw

    =

    piano laterale della nave al di sopra del piano di immersione in base alla condizione di carico considerata in m2

    lw

    =

    distanza del centro di gravità del piano laterale Aw dal piano di immersione in base alla condizione di carico considerata in m.

    6.   Il momento dovuto alla forza centrifuga (Mdr), causato dalla virata della nave, è calcolato come segue:

     

    Mdr = cdr · CB · v2 · D/LWL · (KG - T/2) [kNm]

    dove:

    cdr

    =

    un coefficiente di 0,45

    CB

    =

    coefficiente di blocco (se sconosciuto, assunto come 1,0)

    v

    =

    velocità massima della nave in m/s

    KG

    =

    distanza tra il centro di gravità e la linea della chiglia in m.

    Per le navi da passeggeri con sistemi di propulsione di cui all'articolo 6.06, Mdr è desunto da prove su scala reale o su modelli o altrimenti da calcoli corrispondenti.

    7.   Il richiedente dimostra, mediante un calcolo basato sul metodo per sottrazione di carena che la stabilità in avaria della nave è adeguata in caso di allagamento. Tutti i calcoli sono effettuati lasciando libero il galleggiante di inclinarsi longitudinalmente e di immergersi.

    8.   Si dimostra la galleggiabilità della nave in caso di allagamento alle condizioni di carico standard specificate al paragrafo 2. Parimenti la prova matematica di sufficiente stabilità è determinata per tre fasi intermedie di allagamento (25 %, 50 % e 75 % di incremento di allagamento) e per la posizione finale di allagamento.

    9.   Le navi da passeggeri sono conformi con la compartimentazione 1 e la compartimentazione 2.

    In caso di allagamento si tiene conto dei dati seguenti riguardo all'estensione del danno:

     

    compartimentazione 1

    compartimentazione 2

    Dimensione del danno laterale

     

    longitudinale l [m]

    1,20 + 0,07 · LWL

    trasversale b [m]

    B/5

    0,59

    verticale h [m]

    dal fondo della nave alla cima senza delimitazione

    Dimensione del danno del fondo

     

    longitudinale l [m]

    1,20 + 0,07 · LWL

    trasversale b [m]

    B/5

    verticale h [m]

    0,59; tubatura installata conformemente all'articolo 15.02, paragrafo 13, lettera c), è considerata intatta

    a)

    Per la compartimentazione 1 le paratie possono essere considerate intatte se la distanza tra due paratie adiacenti è maggiore della lunghezza del danno. Le paratie longitudinali poste a una distanza dal fasciame esterno inferiore a B/3 misurata perpendicolarmente alla linea centrale dal fasciame all'immersione massima non sono prese in considerazione ai fini del calcolo.

    b)

    Per la compartimentazione 2 si considera danneggiata ogni paratia situata all'interno dell'estensione del danno. Questo significa che la posizione delle paratie è scelta in modo tale da assicurare la galleggiabilità della nave da passeggeri dopo l'allagamento di due o più compartimenti adiacenti nel senso della lunghezza.

    c)

    Il punto più basso di qualsiasi apertura non a tenuta stagna (per esempio porte, finestre, boccaporti d'accesso) è almeno di 0,10 m al di sopra della linea di galleggiamento in caso di avaria. Il ponte di compartimentazione non è immerso nella fase finale di allagamento.

    d)

    Si presume una permeabilità del 95 %. Se i calcoli dimostrano che la permeabilità media di qualsiasi compartimento è inferiore al 95 %, si può considerare il valore così ottenuto anziché quello presunto.

    I valori da adottare non devono essere inferiori a:

    sale di ritrovo

    95 %

    sale macchine e locali caldaie

    85 %

    depositi bagagli e magazzini

    75 %

    doppi fondi, serbatoi per il combustibile e altri serbatoi, a seconda che questi, per il loro utilizzo, debbano essere considerati pieni o vuoti per le navi affinché il galleggiamento sia garantito alla massima immersione ammissibile

    0 o 95 %.

    Il calcolo dell'effetto della superficie libera nelle fasi intermedie di allagamento si basa sulla superficie lorda dei compartimenti in avaria.

    e)

    Se un danno di minori dimensioni rispetto a quanto indicato sopra produce effetti più dannosi riguardo allo sbandamento o alla perdita dell'altezza metacentrica, i calcoli tengono conto di tale danno.

    10.   Per tutte le fasi intermedie di allagamento di cui al paragrafo 8 sono soddisfatti i seguenti criteri:

    a)

    l'angolo di sbandamento f nella posizione di equilibrio della fase intermedia in questione non è superiore a 15°;

    b)

    oltre allo sbandamento nella posizione di equilibrio della fase intermedia in questione, la parte positiva della curva del braccio raddrizzante mostra un valore del braccio raddrizzante di GZ3 0,02 m anteriormente all'immersione della prima apertura non protetta o prima che sia raggiunto un angolo di sbandamento φ di 25°;

    c)

    le aperture non a tenuta stagna non sono immerse prima che sia stato raggiunto lo sbandamento nella posizione di equilibrio della fase intermedia in questione.

    11.   Nella fase finale di allagamento sono soddisfatti i seguenti criteri, tenendo conto del momento di sbandamento dovuto alle persone in conformità del paragrafo 4:

    a)

    l'angolo di sbandamento φE non è superiore a 10°;

    b)

    oltre la posizione di equilibrio la parte positiva della curva del braccio raddrizzante mostra un valore del braccio raddrizzante di GZR3 0,05 m con un'area A 3 0,0065 mrad. Questi valori minimi per la stabilità sono soddisfatti fino all'immersione della prima apertura non protetta o in ogni caso prima del raggiungimento di un angolo di sbandamento φm < 25o;

    Image

    c)

    le aperture non a tenuta stagna non sono immerse prima che sia stata raggiunta la posizione di equilibrio; se dette aperture sono immerse prima di questo punto i locali che permettono l'accesso sono considerati allagati ai fini del calcolo della stabilità in avaria.

    12.   I dispositivi di interruzione dell'erogazione che possono essere chiusi a tenuta stagna sono contrassegnati in tal senso.

    13.   Se ci sono aperture di bilanciamento trasversale per ridurre l'allagamento asimmetrico, esse sono conformi alle seguenti condizioni:

    a)

    per il calcolo del bilanciamento trasversale si applica la risoluzione IMO A.266 (VIII);

    b)

    sono automatiche;

    c)

    non sono dotate di dispositivi di interruzione dell'erogazione;

    d)

    il tempo totale consentito per la compensazione non supera i 15 minuti.

    Articolo 15.04

    Distanza di sicurezza e bordo libero

    1.   La distanza di sicurezza è almeno pari alla somma:

    a)

    dell'immersione laterale supplementare che, misurata sul fasciame esterno, è prodotta dall'angolo di sbandamento autorizzato in conformità dell'articolo 15.03, paragrafo 3, lettera e); e

    b)

    della distanza di sicurezza residua in conformità dell'articolo 15.03, paragrafo 3, lettera g).

    Per le navi senza ponte di compartimentazione, la distanza di sicurezza è di almeno 500 mm.

    2.   Il bordo libero è almeno pari alla somma:

    a)

    dell'immersione laterale supplementare che, misurata sul fasciame esterno, è prodotta dall'angolo di sbandamento autorizzato in conformità dell'articolo 15.03, paragrafo 3, lettera e); e

    b)

    del bordo libero residuo in conformità dell'articolo 15.03, paragrafo 3, lettera f).

    Il bordo libero è comunque almeno pari a 300 mm.

    3.   Il piano di massima immersione è fissato in modo da garantire il rispetto della distanza di sicurezza in conformità del paragrafo 1, e del bordo libero in conformità del paragrafo 2, nonché degli articoli 15.02 e 15.03.

    4.   Per motivi di sicurezza, la commissione di ispezione può fissare un bordo libero o una distanza di sicurezza superiori.

    Articolo 15.05

    Numero massimo ammesso di passeggeri

    1.   La commissione di ispezione fissa il numero massimo ammesso di passeggeri e lo menziona nel certificato comunitario.

    2.   Il numero massimo ammesso di passeggeri non supera nessuno dei seguenti valori:

    a)

    il numero di passeggeri per i quali è stata dimostrata l'esistenza di una zona di evacuazione in conformità dell'articolo 15.06, paragrafo 8;

    b)

    il numero di passeggeri che è stato considerato per il calcolo di stabilità in conformità dell'articolo 15.03;

    c)

    il numero di posti letto disponibili per i passeggeri nelle navi cabinate usate per viaggi che includono pernottamenti.

    3.   Per le navi cabinate che sono usate anche come navi per escursioni giornaliere, il numero di passeggeri è calcolato per l'utilizzo sia come battello per escursioni giornaliere che come nave cabinata ed è menzionato sul certificato comunitario.

    4.   Il numero massimo autorizzato di passeggeri è indicato su cartelli chiaramente leggibili, affissi in punti ben visibili a bordo della nave.

    Articolo 15.06

    Locali e zone per i passeggeri

    1.   I locali per i passeggeri:

    a)

    sono situati, su tutti i ponti, dietro al piano della paratia di collisione e, se sono sotto il ponte di compartimentazione, davanti al piano della paratia del gavone di poppa; e

    b)

    sono separati dalle sale macchine e dai locali caldaie in maniera stagna al gas;

    c)

    sono disposti in modo tale da non essere attraversati dalle linee di visione in conformità dell'articolo 7.02.

    2.   Gli armadi di cui all'articolo 11.13 ed i locali intesi per il deposito dei liquidi infiammabili sono al di fuori della zona passeggeri.

    3.   Il numero e l'ampiezza delle uscite dei locali per i passeggeri sono conformi ai seguenti requisiti:

    a)

    i locali o gruppi di locali previsti o attrezzati per 30 o più passeggeri o provvisti di cuccette per 12 o più passeggeri hanno almeno due uscite. Sulle navi per escursioni giornaliere una di queste due uscite può essere sostituita da due uscite di sicurezza;

    b)

    se i locali si trovano sotto il ponte di compartimentazione, una delle uscite può essere una porta stagna, in conformità dell'articolo 15.02, paragrafo 10, che dia accesso a un compartimento adiacente da cui si può raggiungere direttamente il ponte superiore. L'altra uscita conduce direttamente, se permesso in conformità della lettera a), come uscita di sicurezza, o all'aperto o sul ponte di compartimentazione. Questo requisito non si applica alle cabine individuali;

    c)

    le uscite di cui alle lettere a) e b) sono realizzate in maniera appropriata e hanno un'ampiezza libera di almeno 0,80 m e anche un'altezza libera di almeno 2,00 m. Per le porte delle cabine passeggeri e di altri locali di piccole dimensioni l'ampiezza libera può essere ridotta a 0,70 m;

    d)

    per i locali o gruppi di locali previsti per più di 80 passeggeri la somma delle ampiezze di tutte le uscite destinate ai passeggeri e da essi utilizzate in caso di necessità corrisponde almeno a 0,01 m per passeggero;

    e)

    se la larghezza totale delle uscite è determinata dal numero di passeggeri, la larghezza di ciascuna uscita è di almeno 0,005 m per passeggero;

    f)

    il lato minore delle uscite di sicurezza è lungo almeno 0,60 m o ha un diametro minimo di 0,70 m. Tali uscite si aprono verso l'esterno e sono contrassegnate su entrambi i lati;

    g)

    le uscite dei locali destinati all'uso delle persone a mobilità ridotta hanno un'ampiezza libera di almeno 0,90 m. Le uscite normalmente usate per l'imbarco e lo sbarco delle persone a mobilità ridotta hanno un'ampiezza libera di almeno 1,50 m.

    4.   Le porte dei locali per i passeggeri soddisfano i requisiti seguenti:

    a)

    con l'eccezione delle porte che conducono ai corridoi di comunicazione, si possono aprire verso l'esterno o sono costruite come porte scorrevoli;

    b)

    le porte delle cabine sono realizzate in modo da poter essere in qualsiasi momento sbloccate anche dall'esterno;

    c)

    le porte automatiche si aprono facilmente in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica di questo meccanismo;

    d)

    per le porte destinate all'uso da parte delle persone a mobilità ridotta, dalla direzione di apertura della porta vi è una distanza minima di 0,60 m tra il bordo interno dell'intelaiatura della porta dalla parte della serratura ed una parete perpendicolare adiacente.

    5.   I corridoi di comunicazione soddisfano i requisiti seguenti:

    a)

    hanno un'ampiezza libera di almeno 0,80 m o, se conducono a locali utilizzati da più di 80 passeggeri, di almeno 0,01 m per passeggero;

    b)

    la loro altezza libera non è inferiore a 2,00 m;

    c)

    i corridoi di comunicazione destinati all'uso delle persone a mobilità ridotta hanno un'ampiezza libera di 1,30 m. I corridoi di comunicazione di ampiezza superiore a 1,50 m sono forniti di corrimano su entrambi i lati;

    d)

    quando una parte della nave o un locale destinato ai passeggeri dispone di un unico corridoio di comunicazione, l'ampiezza libera del medesimo è di almeno 1,00 m;

    e)

    i corridoi di comunicazione sono privi di gradini;

    f)

    essi conducono soltanto a ponti aperti, locali o scale;

    g)

    i vicoli ciechi nei corridoi di comunicazione non hanno una lunghezza superiore a due metri.

    6.   In aggiunta alle disposizioni del paragrafo 5 anche le vie di evacuazione sono conformi ai requisiti seguenti:

    a)

    scale, uscite e uscite di sicurezza sono disposte in modo tale per cui, in caso di incendio in qualsiasi zona, le altre zone possano essere evacuate in completa sicurezza;

    b)

    le vie di evacuazione conducono per la via più breve alle zone di evacuazione in conformità del paragrafo 8;

    c)

    le vie di evacuazione non attraversano le sale macchine o le cucine;

    d)

    le vie di evacuazione non comportano pioli, scale a pioli o similari;

    e)

    le porte che danno sulle vie di evacuazione sono costruite in modo da non ridurre l'ampiezza minima della via di sfuggita di cui al paragrafo 5, lettere a) o d);

    f)

    le vie di evacuazione e le uscite di sicurezza sono segnalate in modo chiaro. Le insegne sono illuminate dall'impianto elettrico di sicurezza.

    7.   Le vie di evacuazione e le uscite di sicurezza hanno un adeguato sistema di guida di sicurezza.

    8.   Sono a disposizione di tutte le persone a bordo zone di raccolta che soddisfino i requisiti seguenti:

    a)

    la superficie totale in m2 delle zone di raccolta corrisponde almeno al valore risultante dalle seguenti formule:

    navi per escursioni giornaliere

    :

    AS = 0,35 · Fmax [m2]

    navi cabinate

    :

    AS = 0,45 · Fmax [m2]

    In queste formule si applica la definizione seguente

    Fmax

    numero massimo ammesso di passeggeri a bordo;

    b)

    ogni zona individuale di raccolta o di evacuazione ha una superficie superiore a 10 m2;

    c)

    le zone di raccolta sono libere da componenti d'arredamento, fissi o mobili;

    d)

    se componenti d'arredamento mobili sono posizionati in un locale in cui sono predisposte zone di raccolta, sono adeguatamente fissati in maniera da evitare slittamenti;

    e)

    i mezzi di salvataggio sono facilmente accessibili dalle zone di evacuazione;

    f)

    è possibile evacuare in maniera sicura le persone che si trovano in queste zone di raccolta, utilizzando ambo i lati della nave;

    g)

    le zone di raccolta sono situate al di sopra della linea limite;

    h)

    le zone di raccolta e di evacuazione devono essere indicate come tali nel piano di sicurezza e segnalate a bordo della nave;

    i)

    se in un locale in cui sono definite zone di raccolta vi sono sedili o panche fissi non è necessario considerare il numero corrispondente di persone nel calcolo dell'area totale delle zone di raccolta ai sensi della lettera a). Tuttavia, il numero di persone per le quali si considerano i sedili o le panche fissi in un determinato locale non deve superare il numero delle persone per le quali sono disponibili zone di raccolta in questo locale;

    j)

    le disposizioni delle lettere d) e i) si applicano anche ai ponti aperti sui cui sono definite zone di raccolta;

    k)

    se a bordo sono disponibili mezzi di salvataggio collettivi conformi all'articolo 15.09, paragrafo 5, non è necessario tenere conto del numero delle persone per cui tali mezzi sono disponibili nel calcolo della superficie totale delle zone di raccolta di cui alla lettera a);

    l)

    tuttavia, in tutti i casi in cui si applicano le disposizioni di cui alle lettere dalla i) alla k), l'area totale in conformità della lettera a) deve essere sufficiente per almeno il 50 % del numero massimo ammesso di passeggeri.

    9.   Le scale e i relativi pianerottoli nelle zone passeggeri sono conformi ai seguenti requisiti:

    a)

    sono costruiti in conformità della norma europea EN 13056:2000;

    b)

    hanno un'ampiezza libera di almeno 0,80 m o, se conducono a corridoi di comunicazione o a zone utilizzate da più di 80 passeggeri, di almeno 0,01 m per passeggero;

    c)

    se costituiscono il solo mezzo di accesso a un locale destinato ai passeggeri hanno un'ampiezza libera di almeno 1,00 m;

    d)

    quando all'interno dello stesso locale non ci sia almeno una scala da ciascun lato della nave, sono situati nella zona sicura;

    e)

    inoltre, le scale destinate all'uso delle persone a mobilità ridotta sono conformi ai requisiti seguenti:

    aa)

    la pendenza delle scale non supera 38°;

    bb)

    le scale hanno un'ampiezza libera di almeno 0,90 m;

    cc)

    non sono ammesse scale a chiocciola;

    dd)

    le scale non sono posizionate in una direzione trasversale rispetto alla nave;

    ee)

    i corrimano delle scale si prolungano di circa 0,30 m oltre la parte superiore e quella inferiore delle scale senza restringere le vie di comunicazione;

    ff)

    i corrimano, le parti anteriori almeno del primo e dell'ultimo gradino nonché le coperture del pavimento all'estremità delle scale sono evidenziati tramite colore.

    Gli ascensori destinati alle persone a mobilità ridotta, e le attrezzature di sollevamento, come gli elevatori su rampa o le piattaforme di sollevamento, sono costruiti conformemente a una norma pertinente o a un regolamento di uno Stato membro.

    10.   Le parti del ponte destinate ai passeggeri, e non costituite da spazi chiusi, sono conformi ai seguenti requisiti:

    a)

    sono circondate da una impavesata o da un guardacorpo fissi con un'altezza di almeno 1,00 m o da una ringhiera in conformità della norma europea EN 711:1995, costruzione tipo PF, PG o PZ. Le impavesate e le ringhiere dei ponti destinati all'uso delle persone a mobilità ridotta sono alte almeno 1,10 m;

    b)

    le aperture e l'attrezzatura per l'imbarco e lo sbarco ed anche le aperture per il carico e lo scarico devono poter essere munite di un dispositivo di sicurezza e avere un'ampiezza libera di almeno 1,00 m. Le aperture normalmente utilizzate per l'imbarco e lo sbarco delle persone a mobilità ridotta hanno un'ampiezza libera di almeno 1,50 m;

    c)

    se le aperture e l'attrezzatura per l'imbarco e lo sbarco non possono essere visibili dalla timoneria, sono previsti strumenti ottici o elettronici;

    d)

    i passeggeri in posizione seduta non interrompono l'asse di visione in conformità dell'articolo 7.2.

    11.   Le zone della nave non destinate ai passeggeri, in particolare l'accesso alla timoneria, ai verricelli e alle sale macchine devono essere protetti contro l'ingresso di persone non autorizzate. Ogni accesso a queste zone è munito, in un punto ben visibile, di un pittogramma corrispondente alla figura 1 nell'appendice I.

    12.   Le passerelle sono costruite in conformità della norma europea EN 14206:2003. In deroga all'articolo 10.02, paragrafo 2, lettera d), la loro lunghezza può essere inferiore a 4 m.

    13.   Le zone di circolazione destinate all'uso delle persone a mobilità ridotta hanno un'ampiezza libera di 1,30 m e non presentano soglie e mastre di altezza superiore a 0,025 m. Le pareti nelle zone di circolazione destinate all'uso delle persone a mobilità ridotta sono attrezzate con corrimano a un'altezza di 0,90 m dal pavimento.

    14.   Le porte e le pareti di vetro nelle zone di circolazione e anche i vetri delle finestre sono in vetro temprato o laminato. Possono anche essere di un materiale sintetico purché il suo uso sia ammesso nel contesto della protezione contro gli incendi.

    Le porte e le pareti trasparenti che arrivano al pavimento nelle zone di circolazione sono segnalate in maniera visibile.

    15.   Le sovrastrutture o le loro coperture integralmente realizzate in vetri panoramici sono costruite unicamente con materiali che, in caso di incidente, riducano al massimo i rischi di lesioni alle persone a bordo.

    16.   Gli impianti di acqua potabile sono almeno conformi ai requisiti di cui all'articolo 12.05.

    17.   A bordo delle navi devono essere previsti dei locali igienici a disposizione dei passeggeri. Almeno uno dei locali igienici è progettato per essere accessibile alle persone a mobilità ridotta conformemente a una norma pertinente o a un regolamento di uno Stato membro ed è accessibile dalle zone destinate all'uso delle persone a mobilità ridotta.

    18.   Le cabine senza una finestra apribile sono collegate a un sistema di ventilazione.

    19.   Per analogia, i locali in cui alloggiano i membri dell'equipaggio o il personale di bordo sono conformi alle disposizioni del presente articolo.

    Articolo 15.07

    Sistema di propulsione

    In aggiunta al sistema di propulsione principale, le navi sono munite di un secondo sistema di propulsione indipendente in modo da assicurare che, in caso di avaria del sistema di propulsione principale, la nave possa continuare il percorso con mezzi propri.

    Il secondo sistema di propulsione indipendente è installato in una sala macchine separata. Se le due sale macchine hanno paratie comuni, queste sono costruite in conformità dell'articolo 15.11, paragrafo 2.

    Articolo 15.08

    Impianti e mezzi di sicurezza

    1.   Tutte le navi da passeggeri hanno un servizio di comunicazione interna in conformità dell'articolo 7.08. Tale servizio è disponibile anche nei locali di servizio e — in mancanza di comunicazione diretta dalla timoneria — nelle zone di accesso e di evacuazione per i passeggeri di cui all'articolo 15.06, paragrafo 8.

    2.   Tutte le zone destinate ai passeggeri sono raggiungibili per mezzo di un sistema di altoparlanti. Il sistema è configurato in modo tale da assicurare che le informazioni trasmesse possano essere chiaramente distinte dal rumore di fondo. Gli altoparlanti sono facoltativi quando è possibile la comunicazione diretta tra la timoneria e la zona destinata ai passeggeri.

    3.   La nave è munita di un sistema d'allarme. Esso include:

    a)

    un impianto di allarme che permetta ai passeggeri, ai membri dell'equipaggio e al personale di bordo di dare l'allarme al personale di comando e all'equipaggio della nave.

    Tale allarme dovrebbe essere dato solo nei locali riservati al personale di comando della nave e all'equipaggio; dovrebbe poter essere disattivato solo dal personale di comando della nave. L'allarme deve poter essere azionato almeno nei punti che seguono:

    aa)

    in ciascuna cabina;

    bb)

    nei corridoi, negli ascensori e nelle gabbie delle scale, in modo che la distanza dal pulsante più vicino non superi 10 m, con almeno un pulsante per compartimento stagno;

    cc)

    nei saloni, nelle sale da pranzo e nei locali di soggiorno analoghi;

    dd)

    nei locali igienici destinati alle persone a mobilità ridotta;

    ee)

    nelle sale macchine, nelle cucine e in altri locali analoghi;

    ff)

    nelle celle refrigerate e negli altri magazzini.

    I pulsanti di allarme sono installati a un'altezza da 0,85 a 1,10 m dal pavimento;

    b)

    un impianto d'allarme che permetta al personale di comando della nave di dare l'allarme ai passeggeri.

    Tale allarme è chiaramente percettibile, senza possibilità di confusione, in tutti i locali accessibili ai passeggeri. Esso deve poter essere azionato dalla timoneria e da una postazione occupata in permanenza dal personale;

    c)

    un sistema d'allarme che permetta al personale di comando della nave di dare l'allarme all'equipaggio e al personale di bordo.

    Il sistema d'allarme di cui all'articolo 7.09, paragrafo 1, deve anche raggiungere i locali di soggiorno per il personale di bordo, le celle frigorifere e gli altri magazzini.

    I pulsanti per l'azionamento dell'allarme sono protetti contro un uso improprio.

    4.   Ogni compartimento stagno è munito di un allarme per il livello della sentina.

    5.   Sono installate due pompe di sentina motorizzate.

    6.   A bordo è previsto un impianto di sentina fisso in conformità dell'articolo 8.06, paragrafo 4.

    7.   Le porte delle celle refrigerate, anche quando sono chiuse a chiave, devono anche poter essere aperte dall'interno.

    8.   Quando i sistemi di distribuzione di CO2 sono ubicati in locali situati al di sotto del ponte, questi locali sono attrezzati con un sistema di ventilazione automatico che si attiva all'apertura della porta o del boccaporto del locale. Le condotte di ventilazione escono a 0,05 m dal pavimento di questo locale.

    9.   In aggiunta alla cassetta di pronto soccorso in conformità dell'articolo 10.02, paragrafo 2, lettera f), sono fornite in numero sufficiente cassette di pronto soccorso supplementari. Le cassette di pronto soccorso e i luoghi in cui sono conservate sono conformi ai requisiti fissati all'articolo 10.02, paragrafo 2, lettera f).

    Articolo 15.09

    Mezzi di salvataggio

    1.   In aggiunta ai salvagenti galleggianti di cui all'articolo 10.05, paragrafo 1, tutte le sezioni del ponte destinate ai passeggeri e non costituite da spazi chiusi sono attrezzate su ambo i lati della nave con salvagenti galleggianti in conformità della norma europea EN 14144:2003, ad una distanza non superiore a 20 m.

    La metà dei salvagenti galleggianti prescritti è attrezzata con una corda galleggiante lunga almeno 30 m con un diametro compreso tra 8 e 11 mm. L'altra metà dei salvagenti galleggianti prescritti è attrezzata con una luce ad accensione automatica alimentata a batteria che non si spegne in acqua.

    2.   In aggiunta ai salvagenti galleggianti di cui al paragrafo 1, la seguente attrezzatura è disponibile e pronta all'uso:

    a)

    mezzi di salvataggio individuali in conformità dell'articolo 10.05, paragrafo 2, per il personale di bordo che assicura le funzioni previste dal piano di sicurezza;

    b)

    mezzi di salvataggio individuali in conformità della norma europea EN 395:1998 o EN 396:1998 per il restante personale di bordo.

    3.   Le navi da passeggeri hanno i mezzi adeguati per permettere alle persone di essere trasferite in sicurezza in acque poco profonde, a riva o su un'altra imbarcazione.

    4.   In aggiunta ai mezzi di salvataggio di cui ai paragrafi 1 e 2, sono disponibili mezzi di salvataggio individuali in conformità della norma europea EN 395:1998 o EN 396:1998 per il 100 % del numero massimo ammesso di passeggeri.

    Qualora i mezzi di salvataggio individuali di cui al primo comma non siano adatti ai bambini, sono disponibili mezzi di salvataggio individuali in conformità della norma europea EN 395:1998 per bambini di peso inferiore o uguale a 30 kg per il 10 % del numero massimo ammesso di passeggeri.

    5.   Il termine «mezzi di salvataggio collettivi» riguarda le lance, di cui all'articolo 10.04, e le zattere di salvataggio.

    Le zattere di salvataggio:

    a)

    sono munite di una targhetta indicante l'uso previsto e il numero di persone per il quale sono approvate;

    b)

    hanno posti a sedere adeguati al numero ammesso di persone;

    c)

    hanno una capacità di sostegno di almeno 750 N per persona in acqua dolce;

    d)

    sono fornite di una corda collegata alla nave da passeggeri per evitare che vadano alla deriva;

    e)

    sono fabbricate in un materiale adatto e sono resistenti all'olio e ai derivati dell'olio, come pure a temperature minori o uguali a 50 °C;

    f)

    assumono e mantengono un assetto stabile e, a tal proposito, sono dotate di dispositivi appropriati che consentano al numero di persone indicate di afferrarli;

    g)

    sono di color arancio fluorescente o sono provviste di superfici fluorescenti, visibili da tutti i lati, di almeno 100 cm2;

    h)

    sono tali da poter essere rilasciate e messe velocemente e sicuramente in acqua da una sola persona, o da poter galleggiare liberamente dal loro posizionamento;

    i)

    sono fornite di mezzi adeguati per accedere dalle zone di evacuazione, di cui all'articolo 15.06, paragrafo 8, alle zattere di salvataggio se la distanza verticale tra il ponte delle zone di evacuazione e il piano di massima immersione è superiore a 1 m.

    6.   I mezzi di salvataggio collettivi supplementari sono attrezzature di salvataggio che assicurano la galleggiabilità di più persone in acqua. Essi:

    a)

    recano una targhetta indicante l'uso previsto e il numero di persone per il quale sono approvati;

    b)

    hanno una capacità di sostegno di almeno 100 N per persona in acqua dolce;

    c)

    sono fabbricati in un materiale adatto e sono resistenti all'olio e ai derivati dell'olio, come pure a temperature minori o uguali a 50 °C;

    d)

    assumono e mantengono un assetto stabile e, a tal proposito, sono dotati di dispositivi appropriati che consentano al numero di persone indicate di afferrarli;

    e)

    sono di color arancio fluorescente o sono provvisti di superfici fluorescenti, visibili da tutti i lati, di almeno 100 cm2;

    f)

    sono tali da poter essere rilasciate e messi velocemente e sicuramente in acqua da una sola persona, o da poter galleggiare liberamente dal loro posizionamento;

    7.   Inoltre, i mezzi di salvataggio collettivi gonfiabili:

    a)

    sono costituiti da almeno due camere d'aria separate;

    b)

    si gonfiano automaticamente o a comando manuale al momento di essere messi in acqua;

    c)

    assumono e mantengono un assetto stabile indipendentemente dal peso da sostenere, anche con la metà soltanto delle camere d'aria gonfiate;

    8.   I mezzi di salvataggio sono sistemati a bordo in modo da poter essere raggiunti con facilità e sicurezza in caso di necessità. La loro sistemazione in punti non visibili è segnalata in modo chiaro.

    9.   I mezzi di salvataggio sono controllati secondo le istruzioni fornite dal fabbricante.

    10.   La lancia è fornita di motore e proiettore orientabile.

    11.   È disponibile una barella adeguata.

    Articolo 15.10

    Impianto elettrico

    1.   Per l'illuminazione è ammesso soltanto l'impianto elettrico.

    2.   L'articolo 9.16, paragrafo 3, è ugualmente applicabile per le zone di passaggio e i locali di soggiorno destinati ai passeggeri.

    3.   Un'illuminazione e un'illuminazione di sicurezza adeguate sono previste per i locali e le postazioni seguenti:

    a)

    le postazioni in cui sono conservati i mezzi di salvataggio e quelle in cui vengono normalmente preparati per essere utilizzati;

    b)

    le vie di evacuazione, l'accesso per i passeggeri, compresi le passerelle, le entrate e le uscite, i corridoi di collegamento, gli ascensori e i corridoi di accesso alle zone degli alloggi, le zone cabine e alloggi;

    c)

    le indicazioni delle vie di evacuazione e delle uscite di sicurezza;

    d)

    le altre zone destinate alle persone con mobilità ridotta;

    e)

    i locali di servizio, le sale macchine, i locali di comando e le loro uscite;

    f)

    la timoneria;

    g)

    il locale che ospita l'impianto elettrico di emergenza;

    h)

    i punti in cui si trovano gli estintori e i comandi dei dispositivi antincendio;

    i)

    i locali in cui si raccolgono i passeggeri, il personale di bordo e l'equipaggio in caso di pericolo.

    4.   È previsto un impianto elettrico di emergenza composto da un gruppo elettrogeno di emergenza con relativo quadro che, in caso di un'interruzione di corrente alle attrezzature elettriche che seguono, possa immediatamente fornire l'alimentazione, se dette attrezzature non hanno un'alimentazione propria:

    a)

    le luci di segnalazione;

    b)

    i segnalatori acustici;

    c)

    l'illuminazione di sicurezza di cui al paragrafo 3;

    d)

    gli impianti di radiotelefonia;

    e)

    gli impianti d'allarme, gli altoparlanti e gli impianti di comunicazione delle informazioni a bordo;

    f)

    i proiettori di cui all'articolo 10.02, paragrafo 2, lettera i);

    g)

    il sistema di allarme antincendio;

    h)

    gli altri impianti di sicurezza quali gli impianti automatici pressurizzati a Sprinkler o le pompe antincendio;

    i)

    gli ascensori e gli impianti di sollevamento di cui all'articolo 15.06, paragrafo 9, seconda frase.

    5.   Gli elementi luminosi per l'illuminazione di sicurezza sono contrassegnati come tali.

    6.   L'impianto elettrico di emergenza è installato al di fuori della sala macchine principale, al di fuori dei locali in cui si trovano gli impianti di alimentazione di cui all'articolo 9.2, paragrafo 1, e al di fuori del locale in cui si trova il quadro principale; è separato da questi locali da paratie di cui all'articolo 15.11, paragrafo 2.

    I cavi che alimentano gli impianti elettrici in caso di emergenza sono posati in modo tale da mantenere la continuità di alimentazione di questi impianti in caso di incendio o allagamento. Questi cavi non sono mai posati in modo da attraversare la sala macchine principale, le cucine o i locali in cui è installato il generatore principale e le relative attrezzature, eccetto se è necessario fornire attrezzatura di emergenza in tali zone.

    L'impianto elettrico di emergenza è installato al di sopra della linea limite.

    7.   Sono ammessi come fonte di alimentazione elettrica di emergenza:

    a)

    i gruppi di generatori ausiliari con scorta di carburante indipendente e sistema di raffreddamento indipendente che, in caso di guasto elettrico, si attivano e forniscono elettricità automaticamente entro 30 secondi o, se si trovano nelle immediate vicinanze della timoneria o di altra postazione costantemente presidiata dai membri dell'equipaggio, possono essere attivate manualmente; o

    b)

    batterie di accumulatori che, in caso di guasto elettrico, si attivano automaticamente o, se si trovano nelle immediate vicinanze della timoneria o di altra postazione costantemente presidiata dai membri dell'equipaggio, possono essere attivate manualmente. Devono essere in grado di alimentare i suddetti consumi per il periodo prescritto senza ricarica e senza una riduzione di voltaggio inaccettabile.

    8.   Il periodo operativo previsto per l'alimentazione elettrica di emergenza è definito in base alla destinazione della nave da passeggeri. Esso non deve essere inferiore a 30 minuti.

    9.   Le resistenze di isolamento e la messa a terra degli impianti elettrici sono testate in occasione delle ispezioni di cui all'articolo 2.09.

    10.   Le fonti di alimentazione elettrica di cui all'articolo 9.02, paragrafo 1, sono indipendenti l'una dall'altra.

    11.   Un guasto dell'impianto elettrico principale o di quello di emergenza non deve influire sulla sicurezza operativa dell'altro impianto.

    Articolo 15.11

    Protezione antincendio

    1.   L'idoneità alla protezione antincendio dei materiali e dei componenti è stabilita da un ente di controllo accreditato sulla base di adeguati metodi di prova.

    a)

    L'ente di controllo deve soddisfare:

    aa)

    il codice delle procedure per le prove antincendio; o

    bb)

    la norma europea EN ISO/IEC 17025:2000 riguardante i requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di calibratura.

    b)

    I metodi di prova riconosciuti per determinare la non infiammabilità dei materiali sono:

    aa)

    l'allegato 1, parte 1, del codice delle procedure per le prove antincendio; e

    bb)

    i regolamenti equivalenti di uno degli Stati membri.

    c)

    I metodi di prova riconosciuti per determinare che un materiale è ad infiammabilità ritardata sono:

    aa)

    i rispettivi requisiti di cui all'allegato 1, parte 5 (prova di infiammabilità delle superfici), parte 6 (prova relativa alle coperture del ponte), parte 7 (prova relativa ai materiali tessili e sintetici sospesi), parte 8 (prova relativa al mobilio imbottito) e parte 9 (prova relativa alla biancheria da letto) del codice delle procedure per le prove antincendio; e

    bb)

    i regolamenti equivalenti di uno degli Stati membri.

    d)

    I metodi di prova riconosciuti per determinare la resistenza al fuoco sono:

    aa)

    la risoluzione dell'IMO A. 754 (18); e

    bb)

    i regolamenti equivalenti di uno degli Stati membri.

    2.   Le paratie divisorie tra i locali sono progettate secondo le seguenti tabelle:

    Tabella relativa alle paratie divisorie tra locali in cui non sono installati impianti pressurizzati a sprinkler a norma dell'articolo 10.03 bis

    Locali

    Centri di comando

    Vani scale

    Punti di riunione

    Sale di ritrovo

    Sale macchine

    Cucine

    Magazzini

    Centri di comando

    A0

    A0/B15 (6)

    A30

    A60

    A60

    A60

    Vani scale

     

    A0

    A30

    A60

    A60

    A60

    Punti di riunione

     

     

    A30/B15 (7)

    A60

    A60

    A60

    Sale di ritrovo

     

     

     

    —/B15 (8)

    A60

    A60

    A60

    Sale macchine

     

     

     

     

    A60/A0 (9)

    A60

    A60

    Cucine

     

     

     

     

     

    A0

    A60/B15 (10)

    Magazzini

     

     

     

     

     

     

    Tabella relativa alle paratie divisorie tra locali in cui sono installati impianti pressurizzati a sprinkler a norma dell'articolo 10.03 bis

    Locali

    Centri di comando

    Vani scale

    Punti di riunione

    Sale di ritrovo

    Sale macchine

    Cucine

    Magazzini

    Centri di comando

    A0

    A0/B15 (11)

    A0

    A60

    A60

    A30

    Vani scale

     

    A0

    A0

    A60

    A30

    A0

    Punti di riunione

     

     

    A30/B15 (12)

    A60

    A60

    A60

    Sale di ritrovo

     

     

     

    —/B0 (13)

    A60

    A30

    A0

    Sale macchine

     

     

     

     

    A60/A0 (14)

    A60

    A60

    Cucine

     

     

     

     

     

    B15

    Magazzini

     

     

     

     

     

     

    a)

    Le paratie divisorie di tipo A sono paratie, pareti e ponti che soddisfano i seguenti requisiti:

    aa)

    sono costruiti in acciaio o in altro materiale equivalente;

    bb)

    sono adeguatamente rinforzati;

    cc)

    sono coibentati con materiale non combustibile autorizzato in modo che la temperatura media sul lato non esposto al fuoco aumenti di non oltre 140 °C rispetto alla temperatura iniziale e che in nessun punto, ivi comprese le distanze in corrispondenza dei giunti, si verifichi un aumento della temperatura di oltre 180 °C rispetto alla temperatura iniziale nell'arco di tempo corrispondente sottoelencato:

    tipo A60

    60 minuti

    tipo A30

    30 minuti

    tipo A0

    0 minuti;

    dd)

    sono costruiti in modo da impedire il propagarsi del fumo e delle fiamme fino al termine della prova standard del fuoco avente la durata di un'ora.

    b)

    Le paratie divisorie di tipo B sono paratie, pareti, ponti, soffittature o rivestimenti che soddisfano i seguenti requisiti:

    aa)

    sono costruiti in materiale non combustibile autorizzato. Inoltre tutti i materiali usati per la costruzione e l'assemblaggio sono non combustibili, eccetto il rivestimento, che è almeno ad infiammabilità ritardata;

    bb)

    hanno un grado di coibentazione tale che la temperatura media sul lato non esposto al fuoco aumenti di non oltre 140 °C rispetto alla temperatura iniziale e che in nessun punto, ivi comprese le distanze in corrispondenza dei giunti, si verifichi un aumento della temperatura di oltre 225 °C rispetto alla temperatura iniziale nell'arco di tempo corrispondente sottoelencato:

    tipo B15

    15 minuti

    tipo B0

    0 minuti;

    cc)

    sono costruiti in modo da impedire il propagarsi delle fiamme fino al termine della prima mezz'ora della prova standard del fuoco.

    c)

    La commissione di ispezione può richiedere, conformemente al codice per le procedure di prova del fuoco, una prova su una paratia divisoria campione per assicurarsi che sia conforme alle suddette disposizioni concernenti la resistività e l'aumento della temperatura.

    3.   Le pitture, le lacche, gli altri prodotti per il trattamento delle superfici e i rivestimenti dei ponti utilizzati nei locali, eccetto le sale macchine e i magazzini, sono ad infiammabilità ritardata. Le moquette, i tessuti, le tendine e gli altri materiali tessili sospesi, così come le imbottiture dei mobili e gli effetti letterecci, sono ad infiammabilità ritardata se collocati in locali non dotati di un impianto pressurizzato a sprinkler a norma dell'articolo 10.03 bis.

    4.   Le soffittature e i rivestimenti delle pareti, comprese le relative strutture di sostegno, delle sale di ritrovo non dotate di un impianto pressurizzato a sprinkler a norma dell'articolo 10.03 bis sono costruiti con materiali non combustibili, fatta eccezione per le relative superfici, che sono almeno ad infiammabilità ritardata.

    5.   Il mobilio e l'arredo delle sale di ritrovo che fungono da punti di riunione e non sono dotate di un impianto pressurizzato a sprinkler a norma dell'articolo 10.03 bis sono costruiti con materiali non combustibili.

    6.   Le pitture, le lacche e gli altri prodotti utilizzati su aree interne esposte non emanano quantità eccessive di fumo né di sostanze tossiche. Tale caratteristica è dimostrata conformemente al codice per le procedure di prova del fuoco.

    7.   I materiali coibentanti nelle sale di ritrovo sono non combustibili. Tale prescrizione non si applica alle coibentazioni utilizzate nei tubi del refrigerante. Le superfici dei materiali coibentanti utilizzati su questi tubi sono almeno ad infiammabilità ritardata.

    8.   Le porte delle paratie divisorie a norma del paragrafo 2 soddisfano i seguenti requisiti:

    a)

    soddisfano gli stessi requisiti previsti per le paratie divisorie nel paragrafo 2;

    b)

    sono a chiusura automatica quando si tratta di porte di paratie divisorie a norma del paragrafo 10 o di cofani che racchiudono sale macchine, cucine e vani scale;

    c)

    le porte a chiusura automatica che restano aperte in condizioni normali di esercizio possono essere chiuse da una postazione costantemente presidiata dal personale di bordo o da membri dell'equipaggio. Dopo la chiusura effettuata a distanza, è possibile riaprire la porta e richiuderla sul posto in modo sicuro;

    d)

    non è necessario coibentare le porte stagne a norma dell'articolo 15.02.

    9.   Le pareti a norma del paragrafo 2 si estendono senza interruzioni da ponte a ponte o terminano alle soffittature continue, che soddisfano gli stessi requisiti di cui al paragrafo 2.

    10.   Le seguenti zone passeggeri sono divise dalle paratie divisorie verticali a norma del paragrafo 2:

    a)

    zone passeggeri aventi una superficie totale di oltre 800 m2;

    b)

    zone passeggeri contenenti cabine, a intervalli di non oltre 40 m.

    In condizioni normali di esercizio le paratie divisorie verticali sono a tenuta di fumo e si estendono senza interruzioni da ponte a ponte.

    11.   Le cavità al di sopra delle soffittature, al di sotto dei pavimenti e dietro i rivestimenti delle pareti sono separate a intervalli di non oltre 14 m da diaframmi tagliatiraggio non combustibili che, anche in caso di incendio, fungono efficacemente da guarnizioni ignifughe.

    12.   Le scale sono costruite in acciaio o in altro materiale non combustibile equivalente.

    13.   Le scale interne e gli ascensori sono circondati a tutti i livelli da pareti a norma del paragrafo 2. Sono ammesse le seguenti deroghe:

    a)

    non è necessario che una scala che mette in comunicazione due soli ponti sia circondata da pareti se su uno dei ponti la scala è racchiusa in un cofano a norma del paragrafo 2;

    b)

    non è necessario circondare di pareti le scale di una sala di ritrovo purché si trovino completamente all'interno di tale locale, e:

    aa)

    se tale locale si estende solo per due ponti; oppure

    bb)

    se in tale locale è installato, su tutti i ponti, un impianto pressurizzato a sprinkler a norma dell'articolo 10.03 bis, se il locale è provvisto di un sistema di estrazione dei fumi a norma del paragrafo 16 e se da tale locale si accede su tutti i ponti ad un vano scale.

    14.   I sistemi di ventilazione e i sistemi di alimentazione d'aria soddisfano i seguenti requisiti:

    a)

    sono progettati in modo da assicurare che non possano causare il propagarsi del fuoco e del fumo;

    b)

    le aperture per le prese d'aria e per i sistemi di estrazione e alimentazione d'aria possono essere chiuse;

    c)

    le condotte di ventilazione sono in acciaio o altro materiale non combustibile equivalente e sono saldamente raccordate le une alle altre ed alla sovrastruttura della nave;

    d)

    quando condotte di ventilazione aventi una sezione trasversale superiore a 0,02 m2 attraversano paratie divisorie di tipo A a norma del paragrafo 2 o paratie divisorie a norma del paragrafo 10, esse sono provviste di serrande tagliafuoco automatiche che possono essere azionate da una postazione costantemente presidiata dal personale di bordo o da membri dell'equipaggio;

    e)

    i sistemi di ventilazione delle cucine e delle sale macchine sono separati dai sistemi di ventilazione che servono altre zone;

    f)

    le condotte di estrazione dell'aria sono provviste di aperture che possono essere chiuse a chiave per consentirne l'ispezione e la pulizia. Tali aperture sono situate in prossimità delle serrande tagliafuoco;

    g)

    i ventilatori incorporati possono essere disattivati da una postazione centrale situata fuori dalla sala macchine.

    15.   Le cucine sono dotate di sistemi di ventilazione e di stufe con estrattori. Le condotte per l'estrazione dell'aria degli estrattori soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 14 e sono provviste altresì di serrande tagliafuoco azionate a mano in corrispondenza delle aperture per le prese d'aria.

    16.   I centri di comando, i vani scale e le zone di evacuazione interne sono dotati di sistemi naturali o meccanici di estrazione dei fumi. I sistemi di estrazione dei fumi soddisfano i seguenti requisiti:

    a)

    garantiscono capacità e affidabilità sufficienti;

    b)

    soddisfano le condizioni d'esercizio relative alle navi da passeggeri;

    c)

    qualora i sistemi di estrazione dei fumi fungano anche da ventilatori generali per i locali, essi mantengono comunque la loro funzione di sistemi di estrazione dei fumi in caso di incendio;

    d)

    i sistemi di estrazione dei fumi sono provvisti di un dispositivo di attivazione ad azionamento manuale;

    e)

    i sistemi meccanici di estrazione dei fumi possono inoltre essere azionati da una postazione costantemente presidiata dal personale di bordo o da membri dell'equipaggio;

    f)

    i sistemi naturali di estrazione dei fumi sono provvisti di un meccanismo di apertura azionato a mano o mediante una fonte di energia all'interno del sistema di estrazione;

    g)

    i dispositivi di attivazione ed i meccanismi di apertura ad azionamento manuale sono accessibili dall'interno o dall'esterno del locale da proteggere.

    17.   Le sale di ritrovo non costantemente sorvegliate dal personale di bordo o da membri dell'equipaggio, le cucine, le sale macchine ed altri locali che presentano rischi d'incendio sono collegati ad un adeguato sistema d'allarme antincendio. La presenza di un incendio e la sua esatta ubicazione sono automaticamente segnalate in una postazione costantemente presidiata dal personale di bordo o da membri dell'equipaggio.

    Articolo 15.12

    Mezzi antincendio

    1.   Oltre agli estintori portatili a norma dell'articolo 10.03, a bordo sono disponibili almeno i seguenti estintori portatili:

    a)

    un estintore portatile ogni 120 m2 di superficie al suolo lorda nelle zone passeggeri;

    b)

    un estintore portatile per ogni gruppo di 10 cabine, con arrotondamento per eccesso;

    c)

    un estintore portatile in ogni cucina e in prossimità di ogni locale in cui sono immagazzinati o utilizzati liquidi infiammabili. Nelle cucine l'agente estinguente è adatto anche contro i fuochi allargati.

    I suddetti estintori aggiuntivi soddisfano i requisiti di cui all'articolo 10.03, paragrafo 2, e sono installati e ripartiti sulla nave in modo che, in qualsiasi punto e in qualsiasi momento si scateni un incendio, sia possibile raggiungere immediatamente un estintore. In ogni cucina e in ogni negozio di parrucchiere e profumeria è prontamente disponibile una coperta antincendio.

    2.   Le navi da passeggeri sono provviste di un sistema di prese d'acqua consistente in:

    a)

    due pompe antincendio a motore di capacità sufficiente, delle quali almeno una fissa;

    b)

    una conduttura d'estinzione incendi con un numero sufficiente di prese d'acqua alle quali sono collegate in permanenza manichette antincendio di almeno 20 metri di lunghezza dotate di una lancia in grado di erogare un getto d'acqua pieno o nebulizzato e provvista di un dispositivo di arresto.

    3.   I sistemi di prese d'acqua sono costruiti e proporzionati in modo tale che:

    a)

    qualsiasi punto della nave possa essere raggiunto partendo almeno da due prese d'acqua situate in luoghi differenti, da ciascuna mediante un'unica manichetta antincendio di non più di 20 m di lunghezza;

    b)

    la pressione in corrispondenza delle prese d'acqua sia pari almeno a 300 kPa;

    c)

    su tutti i ponti sia possibile ottenere un getto d'acqua di almeno 6 m.

    In presenza di cassette per idranti, è apposto sull'esterno della cassetta un pittogramma per «manichetta antincendio», simile a quello della figura 5 dell'appendice I, di almeno 10 cm di lato.

    4.   Le valvole per prese d'acqua con passi di vite o rubinetti sono tali da poter essere collocate in modo che ciascuna manichetta antincendio possa essere separata e ritirata durante il funzionamento delle pompe antincendio.

    5.   Nell'area interna, le manichette antincendio sono arrotolate su un naspo ad alimentazione assiale.

    6.   Il materiale delle attrezzature antincendio è termoresistente o adeguatamente protetto contro la perdita di efficienza in presenza di temperature elevate.

    7.   Le tubazioni e le prese d'acqua sono disposte in modo da scongiurare il pericolo di gelamento.

    8.   Le pompe antincendio:

    a)

    sono installate o alloggiate in locali separati;

    b)

    sono tali da poter essere utilizzate in modo indipendente l'una dall'altra;

    c)

    sono ciascuna in grado di mantenere, su tutti i ponti, la pressione necessaria in corrispondenza delle prese d'acqua e di ottenere un getto d'acqua della lunghezza prescritta;

    d)

    sono installate a proravia della paratia posteriore.

    Le pompe antincendio possono essere utilizzate anche per funzioni generali.

    9.   Le sale macchine sono dotate di un impianto antincendio fisso conformemente all'articolo 10.03 ter.

    10.   Sulle navi cabinate sono presenti:

    a)

    due apparecchi autorespiratori conformi alla norma europea EN 137:1993 con maschera facciale completa conforme alla norma europea EN 136:1998;

    b)

    due equipaggiamenti, ciascuno costituito almeno da tuta protettiva, casco, stivali, guanti, ascia, piede di porco, lampada tascabile e cavo di sicurezza;

    c)

    quattro maschere antifumo.

    Articolo 15.13

    Organizzazione della sicurezza

    1.   A bordo delle navi da passeggeri deve essere presente un ruolo d'appello. Esso descrive i compiti dell'equipaggio e del personale di bordo nei seguenti casi:

    a)

    avaria;

    b)

    incendio a bordo;

    c)

    evacuazione dei passeggeri,

    d)

    uomo in mare.

    Sono prese in considerazione misure di sicurezza specifiche per le persone a mobilità ridotta.

    I diversi compiti dovrebbero essere assegnati ai membri dell'equipaggio e al personale di bordo designati nel ruolo d'appello in base ai posti occupati. Consegne specifiche all'equipaggio garantiscono, in caso di pericolo, l'immediata chiusura ermetica di tutte le porte e aperture delle paratie stagne di cui all'articolo 15.02.

    2.   Il ruolo di appello include un piano d'emergenza in cui sono indicati in modo chiaro e preciso almeno:

    a)

    le zone ad uso delle persone a mobilità ridotta;

    b)

    le vie di evacuazione, le uscite di sicurezza, i punti di riunione e le zone di evacuazione di cui all'articolo 15.06, paragrafo 8;

    c)

    le attrezzature di salvataggio e le lance;

    d)

    gli estintori e gli impianti d'estinzione incendi e impianti pressurizzati a sprinkler;

    e)

    le altre attrezzature di sicurezza;

    f)

    il sistema di allarme di cui all'articolo 15.08, paragrafo 3, lettera a);

    g)

    il sistema di allarme di cui all'articolo 15.08, paragrafo 3, lettere b) e c);

    h)

    le porte stagne di cui all'articolo 15.02, paragrafo 5, e la collocazione dei loro comandi, nonché le altre aperture di cui all'articolo 15.02, paragrafi 9, 10 e 13, e all'articolo 15.03, paragrafo 12;

    i)

    le porte di cui all'articolo 15.11, paragrafo 8;

    j)

    le serrande tagliafuoco;

    k)

    il sistema di allarme antincendio;

    l)

    la centrale elettrica d'emergenza;

    m)

    gli organi di comando del sistema di ventilazione;

    n)

    i collegamenti alla terraferma;

    o)

    i dispositivi di chiusura delle tubature di alimentazione di combustibile;

    p)

    gli impianti a gas liquefatto;

    q)

    gli impianti degli altoparlanti;

    r)

    gli impianti di radiotelefonia;

    s)

    le cassette di pronto soccorso.

    3.   Il ruolo d'appello di cui al paragrafo 1 e il piano d'emergenza di cui al paragrafo 2:

    a)

    recano l'apposito visto della commissione di ispezione;

    b)

    sono affissi su ogni ponte in punti adatti in modo da essere ben visibili.

    4.   In ogni cabina è affisso un codice di comportamento per i passeggeri, nonché un piano d'emergenza semplificato contenente soltanto le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere da a) a f).

    Il codice di comportamento include almeno:

    a)

    l'indicazione delle seguenti situazioni di emergenza:

    incendio,

    allagamento,

    pericolo generico;

    b)

    la descrizione dei diversi segnali d'allarme;

    c)

    le consegne relative a:

    vie di evacuazione,

    comportamento,

    necessità di mantenere la calma;

    d)

    le consegne relative a:

    fumo,

    uso di fuochi e fiamme libere,

    apertura di finestre,

    utilizzo di determinate attrezzature.

    Dette informazioni sono affisse in francese, inglese, neerlandese e tedesco.

    Articolo 15.14

    Impianti di raccolta e di eliminazione delle acque reflue

    1.   Le navi da passeggeri sono provviste di serbatoi di raccolta delle acque reflue o di appropriati impianti di depurazione di bordo.

    2.   I serbatoi di raccolta delle acque reflue hanno volume sufficiente. Essi sono provvisti di un dispositivo che indica il livello del contenuto. Per vuotare i serbatoi, sono predisposte a bordo pompe e condutture mediante le quali le acque reflue possono essere espulse da entrambe le navate della nave. È possibile effettuare un collegamento per il travaso delle acque reflue con altre navi.

    Le condutture devono essere provviste di raccordi di scarico confori alla norma europea EN 1306:1996.

    Articolo 15.15

    Deroghe applicabili a talune navi da passeggeri

    1.   In alternativa alla prova di stabilità sufficiente in condizioni di avaria ai sensi dell'articolo 15.03, paragrafi da 7 a 13, le navi da passeggeri di lunghezza non superiore a 25 m autorizzate a trasportare al massimo 50 passeggeri soddisfano i seguenti criteri:

    a)

    dopo l'allagamento simmetrico, l'immersione della nave non supera la linea di limite;

    b)

    l'altezza metacentrica GMR non è inferiore a 0,10 m.

    La necessaria galleggiabilità residua è assicurata attraverso una scelta appropriata del materiale utilizzato per la costruzione dello scafo o attraverso oggetti galleggianti di schiuma altamente alveolata saldamente fissati allo scafo. Per le navi di lunghezza superiore a 15 m, la galleggiabilità residua può essere assicurata associando oggetti galleggianti a una compartimentazione conforme allo stato di stabilità 1 di cui all'articolo 15.03.

    2.   Per le navi da passeggeri di cui al paragrafo 1 la commissione di ispezione può accettare uno scostamento minimo dall'altezza libera prescritta all'articolo 15.06, paragrafo 3, lettera c), e paragrafo 5, lettera b). Lo scostamento non supera il 5 %. In caso di scostamento le parti interessate sono colorate.

    3.   In deroga all'articolo 15.03, paragrafo 9, le navi da passeggeri di lunghezza non superiore a 45 m destinate a trasportare al massimo 250 passeggeri non sono tenute a rispettare lo stato di compartimentazione 2.

    4.   (Senza oggetto)

    5.   La commissione di ispezione può derogare all'applicazione dell'articolo 10.04 per le navi da passeggeri di lunghezza non superiore a 25 m, destinate a trasportare al massimo 250 passeggeri, a condizione che siano provviste di una piattaforma accessibile da entrambe le navate della nave e posta direttamente al di sopra della linea di galleggiamento, per consentire il salvataggio di persone a mare. Le navi da passeggeri possono essere dotate di un impianto analogo alle seguenti condizioni:

    a)

    l'impianto può essere azionato da una sola persona;

    b)

    sono ammessi gli impianti mobili;

    c)

    gli impianti sono ubicati al di fuori della zona a rischio dei sistemi di propulsione;

    d)

    è assicurata una comunicazione efficace tra il conduttore e la persona incaricata dell'impianto.

    6.   La commissione di ispezione può derogare all'applicazione dell'articolo 10.04 per le navi da passeggeri di lunghezza non superiore a 45 m, certificate per il trasporto, al massimo, di 600 passeggeri, a condizione che la nave sia provvista di una piattaforma ai sensi del paragrafo 5, prima frase o di un impianto analogo ai sensi del paragrafo 5, seconda frase. Inoltre la nave è provvista di:

    a)

    un'elica orientabile, un propulsore cicloidale o un idrogetto per la propulsione principale; oppure

    b)

    2 organi di propulsione per la propulsione principale; oppure

    c)

    un sistema di propulsione principale e un'elica di prua.

    7.   In deroga all'articolo 15.02, paragrafo 9, sulle navi da passeggeri di lunghezza non superiore a 45 m e autorizzate a trasportare al massimo un numero di passeggeri corrispondente alla lunghezza della nave in metri, è ammessa nella zona passeggeri una porta stagna a comando manuale e priva di comando a distanza ai sensi dell'articolo 15.02, paragrafo 5, se:

    a)

    la nave è dotata di un solo ponte;

    b)

    la porta è accessibile direttamente dal ponte e non dista da esso più di 10 m;

    c)

    il bordo inferiore della porta si trova almeno 30 cm al di sopra del pavimento della zona passeggeri;

    d)

    ciascuno dei compartimenti separati dalla porta è provvisto di un sistema d'allarme per il livello della sentina.

    8.   Nonostante l'articolo 15.06, paragrafo 6, lettera c), sulle navi da passeggeri di cui al paragrafo 7 una via di sfuggita può attraversare una cucina, sempreché sia disponibile una seconda via di sfuggita.

    9.   Per le navi da passeggeri di lunghezza non superiore a 45 m, non si applica: l'articolo 15.01, paragrafo 2, lettera e), quando gli impianti a gas liquefatto sono dotati di adeguati sistemi di allarme per le concentrazioni di CO che costituiscono un rischio per la salute e per miscele di gas e aria potenzialmente esplosive.

    10.   Le seguenti disposizioni non si applicano alle navi da passeggeri di lunghezza inferiore o uguale a 25 m:

    a)

    articolo 15.04, paragrafo 1, ultima frase;

    b)

    articolo 15.06, paragrafo 6, lettera c), per le cucine, sempreché sia disponibile una seconda via di sfuggita;

    c)

    articolo 15.07.

    11.   L'articolo 15.12, paragrafo 10, non si applica alle navi cabinate di lunghezza non superiore a 45 m, a condizione che ogni cabina sia provvista di maschere antifumo prontamente accessibili e in numero corrispondente al numero dei posti letto.

    CAPO 15 bis

    DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE NAVI DA PASSEGGERI A VELA

    Articolo 15 bis.01

    Applicazione della parte II

    Oltre alle disposizioni della parte II, alle navi da passeggeri a vela si applicano le disposizioni del presente capo.

    Articolo 15 bis.02

    Deroghe per talune navi da passeggeri a vela

    1.   Le seguenti disposizioni non si applicano alle navi da passeggeri a vela aventi LWL non superiore a 45 m e un numero massimo autorizzato di passeggeri non superiore a LWL in metri interi:

    a)

    articolo 3.03, paragrafo 7, purché le ancore non siano trasportate in cubie;

    b)

    articolo 10.02, paragrafo 2, lettera d), in ordine alla lunghezza;

    c)

    articolo 15.08, paragrafo 3, lettera a);

    d)

    articolo 15.15, paragrafo 9, lettera a).

    2.   In deroga al paragrafo 1, il numero di passeggeri può essere portato a 1,5 volte la LWL in metri interi nella misura in cui la velatura, le manovre e le attrezzature del ponte lo consentono.

    Articolo 15 bis.03

    Requisiti di stabilità delle navi che navigano a vela

    1.   Per il calcolo del momento di sbandamento ai sensi dell'articolo 15.03, paragrafo 3, è tenuto conto delle vele ammainate nel determinare il centro di gravità della nave.

    2.   Tenendo conto di tutte le situazioni di carico ai sensi dell'articolo 15.03, paragrafo 2, e posto l'utilizzo di una velatura standard, il momento di sbandamento risultante dall'influsso della pressione del vento non può essere tale da superare un angolo di sbandamento di 20o. Nel contempo:

    a)

    per questo calcolo si presume una pressione del vento costante di 0,07 kN/m2;

    b)

    la distanza di sicurezza residua è di almeno 100 mm;

    c)

    il bordo libero residuo non è negativo.

    3.   Il braccio raddrizzante di stabilità statica:

    a)

    raggiunge il valore massimo con un angolo di sbandamento di 25° o superiore;

    b)

    raggiunge almeno 200 mm con un angolo di sbandamento di 30° o superiore;

    c)

    è positivo con un angolo di sbandamento fino a 60°.

    4.   L'area sotto la curva del braccio raddrizzante non è inferiore a:

    a)

    0,055 mrad fino a 30°;

    b)

    0,09 mrad fino a 40° o all'angolo, inferiore a 40°, in cui un'apertura non protetta comincia ad essere sommersa.

    Tra:

    c)

    30° e 40°; oppure

    d)

    30° e l'angolo, inferiore a 40°, in cui un'apertura non protetta comincia ad essere sommersa,

    detta area non è inferiore a 0,03 mrad.

    Articolo 15 bis.04

    Requisiti di costruzione e di meccanica

    1.   In deroga all'articolo 6.01, paragrafo 3, e all'articolo 9.01, paragrafo 3, l'armamento deve essere progettato per sopportare sbandamenti fino a 20°.

    2.   In deroga all'articolo 15.06, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 9, lettera b), la commissione di ispezione può, per le navi da passeggeri a vela di lunghezza non superiore a 25 m, autorizzare un'ampiezza libera inferiore a 800 mm per i corridoi di comunicazione e le scale. Tuttavia, l'ampiezza libera è almeno di 600 mm.

    3.   In deroga all'articolo 15.06, paragrafo 10, la commissione di ispezione può, in casi specifici, autorizzare l'uso di guardacorpi amovibili in zone in cui risulti necessario per manovrare la velatura.

    4.   Le vele costituiscono un sistema di propulsione principale ai sensi dell'articolo 15.07.

    5.   In deroga all'articolo 15.15, paragrafo 7, lettera c), l'altezza del bordo inferiore dell'apertura della porta può essere ridotta a 200 mm al di sopra del pavimento della zona passeggeri. Dopo l'apertura, la porta si richiude e si blocca automaticamente.

    6.   Qualora l'elica possa girare a vuoto durante la navigazione a vela, le parti a rischio del sistema di propulsione sono protette da eventuali danni.

    Articolo 15 bis.05

    Disposizioni generali sulle manovre

    1.   Le componenti delle manovre sono posizionate in modo da evitare un'usura eccessiva.

    2.   Qualora si utilizzi un materiale diverso dal legno o manovre di tipo particolare, le modalità di costruzione utilizzate garantiscono livelli di sicurezza equivalenti a quelli assicurati dalle dimensioni e dai criteri di resistenza previsti nel presente capo. Come prova di resistenza:

    a)

    è effettuato un calcolo di resistenza; oppure

    b)

    la resistenza sufficiente è stata provata da una società di classificazione riconosciuta; oppure

    c)

    il dimensionamento è basato su procedure stabilite in un quadro regolamentare riconosciuto (ad esempio Middendorf, Kusk-Jensen).

    La prova è presentata alla commissione di ispezione.

    Articolo 15 bis.06

    Disposizioni generali su alberi e pennoni

    1.   Tutti i pennoni sono fabbricati con materiali di buona qualità.

    2.   Il legno utilizzato per gli alberi:

    a)

    non presenta un numero elevato di nodi;

    b)

    non presenta alburno nell'ambito delle misure prescritte;

    c)

    nella misura del possibile, è a fibra longitudinale;

    d)

    nella misura del possibile, è a fibra diritta.

    3.   Se è utilizzato il tipo di legno Pitch pine o Oregon pine (clear and better), i diametri indicati nelle tabelle riportate negli articoli da 15 bis.07 a 15 bis.12 possono essere ridotti del 5 %.

    4.   Se i legni utilizzati per alberi, alberetti di testa, pennoni, boma e bompressi non sono a sezione circolare, essi devono presentare resistenza equivalente.

    5.   I piedi d'albero, le scasse, i fissaggi al ponte, ai madieri o al dritto sono costruiti in modo da assorbire le forze cui sono sottoposti o scaricarle su altre parti collegate della costruzione.

    6.   In funzione della stabilità della nave e delle forze esterne cui è soggetta, nonché della ripartizione della superficie velica disponibile, la commissione di ispezione può, in base alle misure prescritte nel presente capo, autorizzare riduzioni delle sezioni circolari dei pennoni e, se del caso, delle manovre. Sono apportate prove a norma dell'articolo 15 bis.05, paragrafo 2.

    7.   Se il periodo di beccheggio/periodo di rollio della nave, espresso in secondi, è inferiore ai 3/4 della larghezza della nave, espressa in metri, le misure prescritte negli articoli seguenti sono aumentate. Sono apportate prove a norma dell'articolo 15 bis.05, paragrafo 2.

    8.   Nelle tabelle riportate negli articoli da 15 bis.07 a 15 bis.12 e nell'articolo 15 bis.14 sono interpolati eventuali valori intermedi.

    Articolo 15 bis.07

    Prescrizioni speciali per gli alberi

    1.   Gli alberi in legno soddisfano i seguenti requisiti minimi:

    Lunghezza (*)

    (m)

    Diametro al ponte

    (cm)

    Diametro alla crocetta

    (cm)

    Diametro alla trozza

    (cm)

    10

    20

    17

    15

    11

    22

    17

    15

    12

    24

    19

    17

    13

    26

    21

    18

    14

    28

    23

    19

    15

    30

    25

    21

    16

    32

    26

    22

    17

    34

    28

    23

    18

    36

    29

    24

    19

    39

    31

    25

    20

    41

    33

    26

    21

    43

    34

    28

    22

    44

    35

    29

    23

    46

    37

    30

    24

    49

    39

    32

    25

    51

    41

    33

    Se l'albero è dotato di due pennoni, ai diametri si applica un aumento minimo del 10 %.

    Se l'albero è dotato di più di due pennoni, ai diametri si applica un aumento minimo del 15 %.

    In caso di albero passante, il diametro al piede dell'albero è pari perlomeno al 75 % del diametro dell'albero all'altezza del ponte.

    2.   L'attrezzatura d'albero, le legature, le crocette e le trozze hanno dimensioni e fissazioni tali da garantire una solidità sufficiente.

    Articolo 15 bis.08

    Prescrizioni speciali per gli alberetti

    1.   Gli alberetti in legno soddisfano i seguenti requisiti minimi:

    Lunghezza (**)

    (m)

    Diametro al piede

    (cm)

    Diametro a metà lunghezza

    (cm)

    Diametro d'attrezzatura (***)

    (cm)

    4

    8

    7

    6

    5

    10

    9

    7

    6

    13

    11

    8

    7

    14

    13

    10

    8

    16

    15

    11

    9

    18

    16

    13

    10

    20

    18

    15

    11

    23

    20

    16

    12

    25

    22

    17

    13

    26

    24

    18

    14

    28

    25

    20

    15

    31

    27

    21

    Se un alberetto è dotato di vele quadre, alle misure riportate nella tabella si applica un aumento del 10 %.

    2.   La sovrapposizione fra alberetto e albero equivale perlomeno al decuplo del diametro prescritto per il piede dell'alberetto.

    Articolo 15 bis.09

    Prescrizioni speciali per i bompressi

    1.   I bompressi in legno soddisfano i seguenti requisiti minimi:

    Lunghezza (****)

    (m)

    Diametro al dritto

    (cm)

    Diametro a metà lunghezza

    (cm)

    4

    14,5

    12,5

    5

    18

    16

    6

    22

    19

    7

    25

    23

    8

    29

    25

    9

    32

    29

    10

    36

    32

    11

    39

    35

    12

    43

    39

    2.   La parte del bompresso situata entrobordo ha lunghezza almeno quadrupla rispetto al diametro del bompresso al dritto.

    3.   Il diametro del bompresso alla penna è pari almeno al 60 % del diametro del bompresso al dritto.

    Articolo 15 bis.10

    Prescrizioni speciali per le aste di fiocco

    1.   Le aste di fiocco in legno soddisfano i seguenti requisiti minimi:

    Lunghezza (*****) (m)

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    Diametro al dritto (cm)

    7

    10

    14

    17

    21

    24

    28

    31

    35

    2.   Il diametro dell'asta di fiocco alla penna equivale almeno al 60 % del diametro al dritto.

    Articolo 15 bis.11

    Disposizioni particolari per i boma di maestra

    1.   Il boma di maestra di legno soddisfa almeno i seguenti requisiti:

    Lunghezza (******) (m)

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15

    16

    Diametro (cm)

    14

    15

    16

    17

    18

    20

    21

    23

    24

    25

    26

    27

    2.   Il diametro al perno girevole è pari almeno al 72 % del diametro riportato nella tabella.

    3.   Il diametro all'angolo di scotta è pari almeno all'85 % del diametro riportato nella tabella.

    4.   Il diametro — misurato dall'albero — raggiunge il valore massimo a 2/3 della lunghezza.

    5.   Qualora:

    a)

    l'angolo fra balumina e boma di maestra sia inferiore a 65° e all'estremità del boma vi sia una scotta di randa; o

    b)

    il punto d'attacco della scotta non si trovi dirimpetto all'angolo di scotta,

    la commissione di ispezione può prescrivere, conformemente all'articolo 15 bis.05, paragrafo 2, un diametro maggiore.

    6.   Qualora la superficie velica sia inferiore a 50 m2, la commissione di ispezione può autorizzare una riduzione delle misure riportate nella tabella.

    Articolo 15 bis.12

    Disposizioni particolari per i picchi

    1.   Il picco di legno soddisfa almeno i seguenti requisiti:

    Lunghezza (*******) (m)

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    Diametro (cm)

    10

    12

    14

    16

    17

    18

    20

    2.   La lunghezza senza appoggio del picco equivale al massimo al 75 % della lunghezza complessiva.

    3.   La resistenza alla rottura del piede di pollo equivale perlomeno a 1,2 volte la resistenza alla rottura dell'angolo di penna.

    4.   L'angolo al vertice del piede di pollo misura al massimo 60°.

    5.   Qualora, in deroga al paragrafo 4, l'angolo al vertice del piede di pollo sia superiore a 60o, la resistenza alla trazione è adeguata alle forze che si manifestano in tal caso.

    6.   Qualora la superficie velica sia inferiore a 50 m2, la commissione di ispezione può autorizzare una riduzione delle misure riportate nella tabella.

    Articolo 15 bis.13

    Disposizioni generali per le manovre fisse e correnti

    1.   Le manovre fisse e correnti soddisfano i requisiti di resistenza di cui agli articoli 15 bis.14 e 15 bis.15.

    2.   Sono ammessi i seguenti collegamenti metallici:

    a)

    impiombature;

    b)

    strozzacavi;

    c)

    dispositivi di bloccaggio.

    Le impiombature sono fasciate e le estremità impalmate.

    3.   Le impiombature di gassa sono dotate di redancia.

    4.   Le cime sono addugliate in modo tale da non ostruire gli accessi e le scale.

    Articolo 15 bis.14

    Disposizioni particolari per le manovre fisse

    1.   Gli stralli di trinchetto e le sartie soddisfano almeno i seguenti requisiti:

    Lunghezza albero (********) (m)

    11

    12

    13

    14

    15

    16

    17

    18

    Resistenza alla trazione dello strallo di trinchetto (kN)

    160

    172

    185

    200

    220

    244

    269

    294

    Resistenza alla trazione delle sartie (kN)

    355

    415

    450

    485

    525

    540

    630

    720

    Numero di cavi e cime delle sartie per lato

    3

    3

    3

    3

    3

    3

    4

    4

    2.   I paterazzi, gli alberetti di testa, le sartie volanti, le aste di fiocco e gli stralli di prua soddisfano almeno i seguenti requisiti:

    Lunghezza dell'albero (*********) (m)

    <13

    13-18

    >18

    Resistenza alla trazione del paterazzo (kN)

    89

    119

    159

    Resistenza alla trazione dell'alberetto di testa (kN)

    89

    119

    159

    Lunghezza dell'alberetto (m)

    <6

    6-8

    >8

    Resistenza alla trazione della sartia volante (kN)

    58

    89

    119

    Lunghezza dell'asta di fiocco (m)

    <5

    5-7

    >7

    Resistenza alla trazione dello strallo di prua (kN)

    58

    89

    119

    3.   Le cime sono fabbricate preferibilmente secondo l'avvolgimento 6 x 7 FE con una resistenza pari a 1 550 N/mm2. In alternativa, a parità di resistenza, può essere usato il tipo di lavorazione 6 x 36 SE o 6 x 19 FE. Considerata la maggiore elasticità del tipo di lavorazione 6 x 19, si applica un supplemento del 10 % alle resistenze alla trazione riportate nella tabella. Altri tipi di lavorazione sono ammessi purché presentino caratteristiche analoghe.

    4.   In caso di attrezzatura rigida, si applica un supplemento del 30 % alla resistenza alla trazione riportata nella tabella.

    5.   Per l'attrezzatura si possono utilizzare soltanto forcelle, terminali circolari e perni di tipo approvato.

    6.   I perni, le forcelle, i terminali circolari e gli arridatoi possono essere fissati in modo adeguato.

    7.   La resistenza alla trazione della briglia di bompresso equivale perlomeno a 1,2 volte la resistenza alla trazione dello strallo di fiocco e dello strallo volante corrispondenti.

    8.   In caso di navi aventi un volume di immersione inferiore ai 30 m3, la commissione di ispezione può autorizzare una riduzione della resistenza alla trazione secondo la seguente tabella:

    Volume di immersione diviso per numero di alberi (m3)

    Riduzione (%)

    > 20-30

    20

    10-20

    35

    < 10

    60

    Articolo 15 bis.15

    Disposizioni particolari per le manovre correnti

    1.   Per le manovre correnti sono usati cavi in fibra o cavi di acciaio. La resistenza minima alla trazione e il diametro delle manovre correnti, rispetto alla superficie velica, soddisfano almeno i seguenti requisiti:

    Tipo di manovra corrente

    Materiale del cavo

    Superficie velica (m2)

    Resistenza minima alla trazione (KN)

    Diametro del cavo (mm)

    Drizze prodiere

    Filo di acciaio

    fino a 35

    20

    6

    > 35

    38

    8

    Fibra (polipropilene-PP)

    diametro del cavo di almeno 14 mm e una puleggia ogni 25 m2 o parte rimanente

    Drizze di randa

    Drizze poppiere

    Filo di acciaio

    fino a 50

    20

    6

    > 50-80

    30

    8

    > 80-120

    60

    10

    >120-160

    80

    12

    Fibra (PP)

    diametro del cavo di almeno 18 mm e una puleggia ogni 30 m2 o parte rimanente

    Scotte prodiere

    Fibra (PP)

    fino a 40

    14

     

    > 40

    18

    per superfici veliche oltre i 30 m2 la scotta è apposta come attrezzatura o è in grado di essere dotata di un verricello

    Scotte di randa Scotte poppiere

    Filo di acciaio

    < 100

    60

    10

    100-150

    85

    12

    > 150

    116

    14

    per le scotte poppiere sono necessari elementi di collegamento elastici (ammortizzatori dinamici)

    Fibra (PP)

    diametro del cavo di almeno 18 mm e almeno 3 pulegge; per superfici veliche oltre i 60 m2 una puleggia ogni 20 m2

    2.   Le manovre correnti utilizzate per il fissaggio degli stralli hanno una resistenza alla trazione che coincide con quella dello strallo o delle sartie corrispondenti.

    3.   In caso di utilizzo di materiali diversi da quelli indicati nel paragrafo 1, sono osservati i valori di resistenza riportati nella tabella figurante in detto paragrafo.

    Non sono usati cavi in fibra di polietilene.

    Articolo 15 bis.16

    Attrezzature e componenti

    1.   In caso di utilizzo di cavi d'acciaio o di cavi in fibra il diametro delle pulegge (misurato da centro a centro del cavo), soddisfa almeno i seguenti requisiti:

    Cavo d'acciaio (mm)

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    Cavo in fibra (mm)

    16

    18

    20

    22

    24

    26

    28

    Puleggia (mm)

    100

    110

    120

    130

    145

    155

    165

    2.   In deroga al paragrafo 1, il diametro delle pulegge può equivalere al sestuplo del diametro del cavo d'acciaio, purché il cavo non sia continuamente soggetto a scorrimento su pulegge.

    3.   La resistenza alla trazione delle attrezzature (ad esempio forcelle), terminali circolari, arridatoi, golfari, perni, copiglie e grilli) è compatibile con la resistenza alla trazione della manovra fissa o corrente ad esse fissata.

    4.   I fissaggi delle lande degli stralli e delle sartie sono adeguati alle forze su di essi esercitate.

    5.   Ad ogni gassa può essere fissato un solo grillo con relativo strallo o sartia.

    6.   I bazzelli delle drizze e degli amantigli sono adeguatamente fissati all'albero, avendo cura che i piedi di pollo girevoli utilizzati a tal fine siano in buone condizioni.

    7.   I fissaggi di golfari, gallocce, chiodi e banchi chiodati sono adeguati alle forze su di essi esercitate.

    Articolo 15 bis.17

    Velatura

    1.   È garantito che le vele possano essere recuperate in modo semplice, rapido e sicuro.

    2.   La superficie velica è adeguata al tipo di nave e al volume d'immersione.

    Articolo 15 bis.18

    Armamento

    1.   Le navi munite di un'asta di fiocco o di un bompresso sono dotate di una rete del bompresso e di un numero adeguato di dispositivi di ritenuta e di tensionamento appropriati.

    2.   È possibile fare a meno dell'armamento di cui al paragrafo 1 se l'asta di fiocco o il bompresso presentano una maniglia e un marciapiede adeguatamente dimensionati per consentire il fissaggio di una cintura di sicurezza da tenere a bordo.

    3.   Per lavori sull'attrezzatura si dispone di un bansigo.

    Articolo 15 bis.19

    Controlli

    1.   L'attrezzatura è controllata ogni due anni e mezzo dalla commissione di ispezione. Il controllo riguarda almeno quanto segue:

    a)

    le vele, con ralinghe, angolo di scotta e brancarelle;

    b)

    le condizioni di alberi e pennoni;

    c)

    le condizioni delle manovre fisse e correnti, e relativi collegamenti metallici;

    d)

    possibilità di terzarolare la vela in modo rapido e sicuro;

    e)

    il fissaggio adeguato dei bozzelli delle drizze e degli amantigli;

    f)

    il fissaggio dei pozzi dell'albero e altri punti di fissaggio delle manovre fisse e correnti allo scafo della nave;

    g)

    i verricelli predisposti per la regolazione delle vele;

    h)

    altri dispositivi previsti per la navigazione a vela, come le lame di deriva e gli impianti di manovra;

    i)

    i dispositivi per evitare l'usura dei pennoni, delle manovre fisse e correnti e delle vele;

    j)

    l'armamento di cui all'articolo 15 bis.18.

    2.   La parte dell'albero di legno passante attraverso il ponte e quella che si trova sottocoperta sono controllate ad intervalli che saranno determinati dalla commissione di ispezione, ma almeno ad ogni visita periodica di cui all'articolo 2.09. A tal fine l'albero è estratto.

    3.   È tenuto a bordo un registro dell'ultima ispezione effettuata in conformità del paragrafo 1, redatto, datato e sottoscritto dalla commissione di ispezione.

    CAPO 16

    DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IMBARCAZIONI DESTINATE A FAR PARTE DI UN CONVOGLIO SPINTO, DI UN CONVOGLIO RIMORCHIATO O DI UNA FORMAZIONE IN COPPIA

    Articolo 16.01

    Imbarcazioni idonee a spingere

    1.   Le imbarcazioni che devono essere utilizzate per spingere sono dotate di un dispositivo per la navigazione a spinta appropriato. Esse sono costruite e attrezzate in modo che:

    a)

    l'equipaggio possa passare con facilità e senza pericolo sull'imbarcazione spinta con i mezzi d'accoppiamento collegati,

    b)

    possano occupare una posizione fissa rispetto alle imbarcazioni accoppiate;

    c)

    sia evitato il movimento relativo fra le imbarcazioni stesse.

    2.   Se gli accoppiamenti sono effettuati mediante cavi, l'imbarcazione spintore è provvista di almeno due verricelli speciali o di dispositivi d'accoppiamento equivalenti per il tensionamento dei cavi.

    3.   I dispositivi d'accoppiamento consentono di formare un insieme rigido con l'imbarcazione spinta.

    Per i convogli spinti composti da una imbarcazione spintore e da una sola imbarcazione spinta, i dispositivi d'accoppiamento possono consentire un'articolazione controllata. I dispositivi di azionamento necessari assorbono con facilità le forze da trasmettere e possono essere comandati con facilità e senza pericolo. A detti dispositivi di azionamento si applicano per analogia gli articoli da 6.02 a 6.04.

    4.   Per gli spintori, è possibile fare a meno della paratia di collisione di cui all'articolo 3.03, paragrafo 1, lettera a).

    Articolo 16.02

    Imbarcazioni idonee a essere spinte

    1.   Alle bettoline prive di apparato di governo, alloggio equipaggio, sala macchine o locale caldaie non si applicano:

    a)

    i capi da 5 a 7 e il capo 12;

    b)

    l'articolo 8.08, paragrafi da 2 a 8, l'articolo 10.02 e l'articolo 10.05, paragrafo 1.

    Se sono dotate di apparato di governo, alloggio equipaggio, sala macchine o locale caldaie, si applicano i corrispondenti requisiti del presente allegato.

    2.   Le bettoline trasportabili su nave di lunghezza L inferiore o uguale a 40 m soddisfano inoltre i seguenti requisiti:

    a)

    è possibile fare a meno delle paratie di collisione di cui all'articolo 3.03, paragrafo 1, se la parte frontale è in grado di sopportare un carico pari ad almeno 2,5 volte quello previsto per la paratia di collisione di una nave destinata alla navigazione interna con la medesima immersione, costruita conformemente ai requisiti stabiliti da una società di classificazione riconosciuta;

    b)

    in deroga all'articolo 8.08, paragrafo 1, l'esaurimento nei compartimenti dal doppio fondo di difficile accesso dev'essere possibile solo quando il volume dei compartimenti supera il 5 % del volume d'immersione della bettolina trasportabile su nave alla massima immersione a pieno carico autorizzata.

    3.   Le imbarcazioni destinate ad essere spinte sono provviste di dispositivi d'accoppiamento che garantiscano un collegamento sicuro con le altre imbarcazioni.

    Articolo 16.03

    Imbarcazioni idonee alla propulsione di una formazione in coppia

    Le imbarcazioni destinate alla propulsione di una formazione in coppia sono provviste di bitte o di dispositivi equivalenti che, per numero e disposizione, consentono l'accoppiamento sicuro della formazione.

    Articolo 16.04

    Imbarcazioni idonee ad essere spostate in convoglio

    Le imbarcazioni destinate ad essere spostate in convoglio sono provviste di dispositivi d'accoppiamento, di bitte o di dispositivi equivalenti che, per numero e disposizione, garantiscono un collegamento sicuro con l'altra o le altre imbarcazioni del convoglio.

    Articolo 16.05

    Imbarcazioni idonee al rimorchio

    1.   Le imbarcazioni destinate al rimorchio soddisfano le seguenti condizioni:

    a)

    i dispositivi di rimorchio sono disposti in modo tale che la loro utilizzazione non comprometta la sicurezza dell'imbarcazione, dell'equipaggio o del carico;

    b)

    le imbarcazioni destinate al tonneggio e al rimorchio sono provviste di un gancio di traino che può essere mollato in modo sicuro dalla timoneria; la presente disposizione non si applica se le imbarcazioni sono costruite in modo tale o dotate di dispositivi tali da rendere impossibile il capovolgimento;

    c)

    come dispositivi di rimorchio, sono previsti verricelli o un gancio di traino. I dispositivi di rimorchio sono collocati a proravia del piano delle eliche. Detto requisito non si applica alle imbarcazioni governate da organi di propulsione propri come le eliche orientabili o i propulsori cicloidali;

    d)

    in deroga ai requisiti di cui alla lettera c), per le imbarcazioni che, in base alle disposizioni di sicurezza della navigazione in vigore negli Stati membri, sono destinate al solo rimorchio di rinforzo per imbarcazioni motorizzate, è sufficiente un dispositivo di rimorchio, come una bitta o dispositivo equivalente; le disposizioni di cui alla lettera b) si applicano per analogia;

    e)

    per evitare che i cavi di rimorchio si impiglino a poppa, sono previsti archetti di guida dotati di arresti metallici.

    2.   Le imbarcazioni di lunghezza L superiore a 86 m non sono autorizzate al rimorchio a valle.

    Articolo 16.06

    Prove di navigazione sui convogli

    1.   Ai fini del rilascio di un'autorizzazione come spintore o motonave atto a spostare un convoglio rigido e dell'inserimento della menzione corrispondente nel certificato comunitario, la commissione di ispezione decide quali formazioni devono essere presentate ed effettua le prove di navigazione di cui all'articolo 5.02 con il convoglio nella formazione o nelle formazioni richieste che le sembrino più sfavorevoli. Il convoglio soddisfa i requisiti di cui agli articoli da 5.02 a 5.10.

    La commissione di ispezione verifica che la rigidità del collegamento di tutte le imbarcazioni del convoglio sia garantita nel corso delle manovre previste al capo 5.

    2.   Se, nel corso delle prove di navigazione di cui al paragrafo 1, strutture speciali sono presenti a bordo delle imbarcazioni spinte o rimorchiate a coppia, come apparato di governo, organi di propulsione o apparecchi di manovra, oppure accoppiamenti articolati, per soddisfare i requisiti di cui agli articoli da 5.02 a 5.10, nel certificato comunitario dell'imbarcazione di propulsione del convoglio sono inserite le seguenti annotazioni: formazione, posizione, nome e numero ufficiale dei galleggianti provvisti delle strutture speciali utilizzate.

    Articolo 16.07

    Annotazioni nel certificato comunitario

    1.   Se un'imbarcazione è destinata alla propulsione di un convoglio o ad essere spostata in un convoglio, la sua conformità ai requisiti applicabili di cui agli articoli da 16.01 a 16.06 è annotata nel certificato comunitario.

    2.   Nel certificato comunitario dell'imbarcazione di propulsione, sono inserite le seguenti annotazioni:

    a)

    i convogli e le formazioni ammessi;

    b)

    i tipi d'accoppiamento;

    c)

    le forze d'accoppiamento massime stabilite;

    d)

    eventualmente, la resistenza alla trazione minima dei cavi d'accoppiamento del collegamento longitudinale, e il numero di giri di cavo.

    CAPO 17

    DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I GALLEGGIANTI

    Articolo 17.01

    Disposizioni generali

    Il capo 3, i capi da 7 a 14 e il capo 16 si applicano ai galleggianti per quanto concerne la costruzione e l'armamento. I galleggianti dotati di mezzo di propulsione proprio soddisfano inoltre le disposizioni dei capi 5 e 6. Gli organi di propulsione che consentono solo brevi spostamenti non costituiscono mezzi di propulsione propri.

    Articolo 17.02

    Deroghe

    1.   La commissione di ispezione può accordare deroghe alle seguenti disposizioni:

    a)

    l'articolo 3.03, paragrafi 1 e 2, si applica per analogia;

    b)

    l'articolo 7.02 si applica per analogia;

    c)

    i livelli massimi di pressione acustica previsti all'articolo 12.02, paragrafo 5, seconda frase, possono essere superati quando sono in funzione gli impianti adibiti a lavori del galleggiante speciale, a condizione che, durante il funzionamento, nessuno dorma a bordo di notte;

    d)

    sono ammesse deroghe ad altre disposizioni concernenti la costruzione, gli impianti adibiti a lavori e l'armamento, a condizione che in ogni caso sia garantita la medesima sicurezza.

    2.   La commissione di ispezione può esonerare dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

    a)

    articolo 10.01: il paragrafo 1 non si applica se, durante l'utilizzazione il galleggiante speciale può essere ancorato in modo sicuro mediante l'ausilio di un'ancora da lavoro o di pali da ormeggio. Tuttavia, un galleggiante speciale dotato di mezzo di propulsione proprio è provvisto di almeno un'ancora come da articolo 10.01, paragrafo 1, con un coefficiente empirico k pari a 45 e T pari all'altezza minore;

    b)

    articolo 12.02, paragrafo 1, seconda parte della frase: se l'alloggio equipaggio è illuminato adeguatamente dalla luce elettrica.

    3.   Si applica inoltre quanto segue:

    a)

    articolo 8.08, paragrafo 2, seconda frase: la pompa di sentina è a motore;

    b)

    articolo 8.10, paragrafo 3: il rumore può superare 65 dB(A) ad una distanza laterale di 25 m dalla murata del galleggiante speciale quando sono in funzione gli impianti adibiti a lavori;

    c)

    articolo 10.03, paragrafo 1: occorre almeno un estintore portatile supplementare se sul ponte sono collocati impianti adibiti a lavori non fissati in modo permanente al galleggiante;

    d)

    articolo 14.02, paragrafo 2: oltre agli impianti a gas liquefatto per uso domestico, possono esservi anche altri impianti a gas liquefatto. Detti impianti e i loro accessori soddisfano le disposizioni in vigore in uno degli Stati membri.

    Articolo 17.03

    Requisiti supplementari

    1.   I galleggianti a bordo dei quali vi sono persone durante l'esercizio sono dotati di un dispositivo d'allarme generale. Il segnale d'allarme è chiaramente distinguibile dagli altri e raggiunge, nell'alloggio equipaggio e in tutti i posti di lavoro, un livello di pressione acustica superiore di almeno 5 dB(A) al livello massimo di pressione acustica locale. Il dispositivo d'allarme può essere attivato dalla timoneria e dai principali posti di lavoro.

    2.   Gli impianti a adibiti a lavori sono sufficientemente robusti per sostenere i carichi a cui sono sottoposti e soddisfano le disposizioni della direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (15).

    3.   La stabilità (resistenza allo sbilanciamento) e la robustezza degli impianti adibiti a lavori e, a seconda dei casi, il loro fissaggio sono tali da poter sopportare le possibili sollecitazioni risultanti dallo sbandamento, dall'assetto e dai movimenti del galleggiante speciale.

    4.   Se sono issati carichi con l'ausilio di paranchi, il carico massimo autorizzato risultante dalla stabilità e dalla robustezza è indicato in modo visibile su cartelli affissi sul ponte e nelle stazioni di comando. Se è possibile aumentare la capacità di sollevamento mediante l'accoppiamento di oggetti galleggianti supplementari, i valori autorizzati con e senza tali oggetti galleggianti supplementari sono indicati in modo chiaro.

    Articolo 17.04

    Distanza di sicurezza residua

    1.   Ai fini del presente capo e in deroga all'articolo 1.01 del presente allegato la distanza di sicurezza residua è la distanza verticale minore fra la superficie del piano dell'acqua e il punto più basso del galleggiante speciale oltre il quale esso non è più stagno, tenuto conto dell'assetto e dello sbandamento risultante dall'azione dei momenti di cui all'articolo 17.07, paragrafo 4.

    2.   La distanza di sicurezza residua è sufficiente ai sensi dell'articolo 17.07, paragrafo 1, per un'apertura stagna agli spruzzi e alle intemperie se è di almeno 300 mm.

    3.   Se l'apertura non è stagna agli spruzzi e alle intemperie, la distanza di sicurezza residua è di almeno 400 mm.

    Articolo 17.05

    Bordo libero residuo

    1.   Ai fini del presente capo e in deroga all'articolo 1.01 del presente allegato il bordo libero residuo è la distanza verticale minore fra la superficie del piano dell'acqua e la superficie superiore del ponte in corrispondenza del bordo, tenuto conto dell'assetto e dello sbandamento risultante dall'azione dei momenti di cui all'articolo 17.07, paragrafo 4.

    2.   Il bordo libero residuo è sufficiente ai sensi dell'articolo 17.07, paragrafo 1, se è di almeno 300 mm.

    3.   Il bordo libero residuo può essere ridotto se è provato che i requisiti di cui all'articolo 17.08 sono soddisfatti.

    4.   Quando la forma di un oggetto galleggiante differisce sensibilmente dalla forma di un pontone, come nel caso di un oggetto galleggiante cilindrico o nel caso di un oggetto galleggiante la cui sezione trasversale presenta più di quattro lati, la commissione di ispezione può esigere o autorizzare un bordo libero residuo diverso da quello di cui al paragrafo 2. Ciò vale anche nel caso di un galleggiante speciale costituito da più oggetti galleggianti.

    Articolo 17.06

    Prova di sbandamento

    1.   Ai sensi degli articoli 17.07 e 17.08, la stabilità è dimostrata sulla base di una prova di sbandamento effettuata nella debita forma.

    2.   Se, in occasione di una prova di sbandamento, non si riesce a ottenere un angolo di sbandamento adeguato o se la prova di sbandamento genera difficoltà tecniche eccessive, è possibile effettuare, in sostituzione, un calcolo del peso e del centro di gravità dell'imbarcazione. Il risultato del calcolo del peso è controllato effettuando misurazioni dell'immersione, ammettendo una differenza massima del ± 5 %.

    Articolo 17.07

    Dimostrazione della stabilità

    1.   Deve essere dimostrato che il bordo libero residuo e la distanza di sicurezza residua sono sufficienti, tenuto conto dei carichi esercitati durante il funzionamento degli impianti adibiti a lavori e in navigazione. A tal fine, la somma degli angoli di sbandamento e di assetto non supera 10° e il fondo dell'oggetto galleggiante non emerge.

    2.   Per dimostrare la stabilità, occorrono i dati e documenti seguenti:

    a)

    disegni in scala degli oggetti galleggianti e degli impianti adibiti a lavori, nonché i relativi dati dettagliati necessari per dimostrare la stabilità, quali il contenuto delle cisterne e le aperture di accesso all'interno della nave;

    b)

    dati o curve idrostatici;

    c)

    curve dei bracci raddrizzanti di stabilità statica, se necessario conformemente al paragrafo 5 o all'articolo 17.08;

    d)

    descrizione delle condizioni di esercizio corredate dei dati corrispondenti concernenti il peso e il centro di gravità, compreso lo stato del galleggiante senza carico e pronto per essere trasportato;

    e)

    calcolo dei momenti di sbandamento, di assetto e di raddrizzamento con indicazione degli angoli di sbandamento e di assetto, nonché delle distanze di sicurezza residue e dei bordi liberi residui corrispondenti;

    f)

    insieme dei risultati dei calcoli con indicazione dei limiti di esercizio e di massimo carico.

    3.   La stabilità è dimostrata sulla base delle seguenti ipotesi di carico:

    a)

    massa specifica dei prodotti di dragaggio per le draghe:

    sabbia e ghiaia: 1,5 t/m3,

    sabbia molto bagnata: 2,0 t/m3,

    terra, di media: 1,8 t/m3,

    sabbia mista a acqua nelle condotte: 1,3 t/m3;

    b)

    per le draghe a grappino, i valori di cui alla lettera a) sono aumentati del 15 %;

    c)

    per le draghe idrauliche, è considerata la potenza massima di sollevamento.

    4.1.   Per dimostrare la stabilità si tiene conto dei momenti risultanti da:

    a)

    carico;

    b)

    costruzione asimmetrica;

    c)

    pressione del vento;

    d)

    accostata in navigazione per i galleggianti speciali a motore;

    e)

    corrente di traverso, se necessario;

    f)

    zavorra e provviste;

    g)

    carico di coperta e, a seconda dei casi, carico stivato;

    h)

    superfici libere dei liquidi;

    i)

    forze d'inerzia;

    j)

    altri apparecchi meccanici.

    I momenti che possono agire contemporaneamente sono sommati.

    4.2.   Il momento risultante dalla pressione del vento è calcolato mediante la seguente formula:

    Formula

    dove:

    c

    =

    coefficiente di resistenza dipendente dalla forma

    Per le ossature, si assume c = 1,2 e per le travi ad anima piena, c = 1,6. I due valori tengono conto dei colpi di vento.

    Come superficie esposta al vento, si assume l'intera superficie compresa all'interno della sagoma.

    pw

    =

    pressione specifica del vento; si assume uniformemente a 0,25 kN/m2

    A

    =

    piano laterale al di sopra del piano di massima immersione, in m2

    l w

    =

    distanza dal centro dalla superficie del piano laterale A al piano di massima immersione, in m.

    4.3.   Per determinare i momenti dovuti all'accostata in navigazione di cui al paragrafo 4.1, lettera d), per i galleggianti speciali a motore è utilizzata la formula di cui all'articolo 15.03, paragrafo 6.

    4.4.   Il momento risultante dalla corrente di traverso di cui al paragrafo 4.1, lettera e), è preso in considerazione solo per i galleggianti che in fase di esercizio sono ancorati o ormeggiati di traverso alla corrente.

    4.5.   Per il calcolo dei momenti risultanti dalla zavorra liquida e dalle provviste liquide di cui al paragrafo 4.1, lettera f), è determinato il livello di riempimento delle cisterne più sfavorevole per la stabilità e il momento corrispondente è inserito nel calcolo.

    4.6.   Il momento risultante dalle forze d'inerzia di cui al paragrafo 4.1, lettera i), è preso debitamente in considerazione se i movimenti del carico e gli impianti adibiti a lavori possono influire sulla stabilità.

    5.   Per gli oggetti galleggianti a pareti laterali verticali, i momenti di raddrizzamento possono essere calcolati mediante la seguente formula:

     

    Ma = 10 · D · Formula · sinφ [kNm]

    dove:

    Formula

    =

    altezza metacentrica, in m

    φ

    =

    angolo di sbandamento, in gradi.

    Questa formula si applica fino ad angoli di sbandamento di 10o o fino a un angolo di sbandamento corrispondente all'immersione del bordo del ponte o all'emersione del bordo del fondo; è determinante l'angolo minore. Per le pareti laterali oblique, la formula si applica fino ad angoli di sbandamento di 5°°; si applicano inoltre le condizioni limite dei paragrafi 3 e 4.

    Se la forma caratteristica dell'oggetto o degli oggetti galleggianti non consente questa semplificazione, sono richieste le curve dei bracci raddrizzanti di cui al paragrafo 2, lettera c).

    Articolo 17.08

    Dimostrazione della stabilità in caso di bordo libero residuo ridotto

    Se, ai sensi dell'articolo 17.05, paragrafo 3, si prende in considerazione un bordo libero residuo ridotto, si verifica, per tutte le condizioni di esercizio, che:

    a)

    dopo una correzione per le superfici libere dei liquidi, l'altezza metacentrica non sia inferiore a 0,15 m;

    b)

    per angoli di sbandamento da 0° a 30°, esista un braccio raddrizzante di almeno

    h = 0,30 — 0,28 · φ n [m]

    dove jn è l'angolo di sbandamento a partire dal quale la curva dei bracci raddrizzanti raggiunge valori negativi (limite di stabilità); esso non è essere inferiore a 20° o a 0,35 rad e non è inserito nella formula per più di 30° o di 0,52 rad assumendo per unità di jn il radiante (rad) (1° = 0,01745 rad);

    c)

    la somma degli angoli di sbandamento e d'assetto non superi 10°;

    d)

    sia mantenuta una distanza di sicurezza residua conforme all'articolo 17.04;

    e)

    sia mantenuto un bordo libero residuo di almeno 0,05 m;

    f)

    per angoli di sbandamento da 0° a 30°, sia mantenuto un braccio raddrizzante residuo di almeno

    h = 0,20 — 0,23 · φ n [m]

    dove jn è l'angolo di sbandamento a partire dal quale la curva dei bracci raddrizzanti raggiunge valori negativi; esso non è inserito nella formula per più di 30° o di 0,52 rad.

    Per braccio raddrizzante residuo si intende la differenza massima esistente, fra 0° e 30° di sbandamento, fra la curva dei bracci raddrizzanti e la curva dei bracci inclinanti. Se un'apertura verso l'interno della nave è raggiunta dall'acqua a un angolo di sbandamento inferiore a quello corrispondente alla differenza massima fra le curve dei bracci, è preso in considerazione il braccio corrispondente a quest'angolo di sbandamento.

    Articolo 17.09

    Marche d'immersione e scale d'immersione

    Sono apposte marche d'immersione e scale d'immersione conformemente agli articoli 4.04 e 4.06.

    Articolo 17.10

    Galleggianti speciali senza dimostrazione della stabilità

    1.   Si può soprassedere all'applicazione degli articoli da 17.04 a 17.08 per i galleggianti speciali:

    a)

    i cui impianti adibiti a lavori non possono in alcun modo modificare lo sbandamento o l'assetto;

    b)

    per i quali si può ragionevolmente escludere uno spostamento del centro di gravità.

    2.   Tuttavia:

    a)

    a massimo carico, la distanza di sicurezza è di almeno 300 mm e il bordo libero di almeno 150 mm;

    b)

    nel caso di aperture che non possono essere chiuse in modo stagno agli spruzzi e alle intemperie, la distanza di sicurezza è di almeno 500 mm.

    CAPO 18

    DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE NAVI CANTIERE

    Articolo 18.01

    Condizioni d'esercizio

    Le navi cantiere così denominate nel certificato comunitario di cui all'allegato V, parte I o II, possono navigare al di fuori dei cantieri soltanto se prive di carico. Detta limitazione deve essere annotata nel certificato comunitario.

    A tal fine, le navi cantiere sono provviste di un certificato dell'autorità competente indicante la durata dei lavori e la delimitazione geografica del cantiere in cui la nave può essere impiegata.

    Articolo 18.02

    Applicazione della parte II

    Salvo disposizioni contrarie contenute nel presente capo, la costruzione e l'armamento delle navi cantiere devono essere conformi alla parte II, capi da 3 a 14.

    Articolo 18.03

    Deroghe

    1.

    a)

    L'articolo 3.03, paragrafo 1, si applica per analogia;

    b)

    i capi 5 e 6 si applicano per analogia se la nave è a motore;

    c)

    l'articolo 10.02, paragrafo 2, lettere a) e b), si applica per analogia;

    d)

    la commissione di ispezione può accordare deroghe alle altre disposizioni relative alla costruzione, all'equipaggiamento e all'armamento purché in ciascun caso sia provata una sicurezza equivalente.

    2.   La commissione di ispezione può esonerare dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

    a)

    articolo 8.08, paragrafi da 2 a 8, se non è previsto un equipaggio;

    b)

    articolo 10.1, paragrafi 1 e 3, se la nave cantiere può essere ancorata in modo sicuro mediante ancore da lavoro o pali da ormeggio. Tuttavia, le navi cantiere a motore sono provviste almeno di un'ancora conforme all'articolo 10.01, paragrafo 1, con un coefficiente k pari a 45 e T pari all'altezza minore;

    c)

    articolo 10.02, paragrafo 1, lettera c), se la nave cantiere non è a motore.

    Articolo 18.04

    Distanza di sicurezza e bordo libero

    1.   Se una nave cantiere è impiegata come rifluitore o betta a sportelli, la distanza di sicurezza all'esterno della zona stive è di almeno 300 mm e il bordo libero di almeno 150 mm. La commissione di ispezione può ammettere un bordo libero inferiore se è fornita una prova di calcolo che la stabilità è sufficiente per un carico la cui massa specifica è di 1,5 t/m3 e che nessun lato del ponte è lambito dall'acqua. Si tiene conto dell'influsso del carico liquefatto.

    2.   Alle navi cantiere non previste al paragrafo 1 si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 4.01 e 4.02. La commissione di ispezione può stabilire per la distanza di sicurezza e il bordo libero valori differenti da quelli sopra indicati.

    Articolo 18.05

    Lance

    Le navi cantiere sono dispensate dall'obbligo di tenere una lancia quando:

    a)

    non sono a motore;

    b)

    una lancia è disponibile altrove nel cantiere.

    Detta deroga deve essere annotata nel certificato comunitario.

    CAPO 19

    DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE NAVI STORICHE

    (Senza oggetto)

    CAPO 19 bis

    DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE CHIATTE PER LA NAVIGAZIONE SUI CANALI

    (Senza oggetto)

    CAPO 19 ter

    DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE NAVI CHE NAVIGANO SULLE VIE NAVIGABILI DELLA ZONA 4

    Articolo 19 ter.01

    Applicazione del capo 4

    1.   In deroga all'articolo 4.01, paragrafi 1 e 2, per le navi che navigano sulle vie navigabili della zona 4 la distanza di sicurezza di porte e aperture diverse dai boccaporti delle stive è ridotta a:

    a)

    150 mm, per le aperture che possono essere chiuse in modo stagno agli spruzzi e alle intemperie;

    b)

    200 mm, per le aperture che non possono essere chiuse in modo stagno agli spruzzi e alle intemperie.

    2.   In deroga all'articolo 4.02, il bordo libero minimo per le navi che navigano sulle vie navigabili della zona 4 è pari a 0 mm, se è rispettata la distanza di sicurezza di cui al paragrafo 1.

    CAPO 20

    DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE NAVI DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA

    (Senza oggetto)

    CAPO 21

    DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE IMBARCAZIONI DA DIPORTO

    Articolo 21.01

    Disposizioni generali

    Per quanto concerne la costruzione e l'allestimento, sono applicabili alle imbarcazioni da diporto unicamente gli articoli 21.02 e 21.03.

    Articolo 21.02

    Applicazione della parte II

    1.   Le imbarcazioni da diporto rispettano le seguenti disposizioni:

    a)

    capo 3:

     

    articolo 3.01; articolo 3.02, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2; articolo 3.03, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 6; articolo 3.04, paragrafo 1;

    b)

    capo 5;

    c)

    capo 6:

     

    articoli 6.01, paragrafo 1, e articolo 6.08;

    d)

    capo 7:

     

    articoli 7.01, paragrafi 1 e 2; articolo 7.02; articolo 7.03, paragrafi 1 e 2; articolo 7.04, paragrafo 1; articolo 7.05, paragrafo 2; articolo 7.13 per le imbarcazioni da diporto che dispongono di una timoneria attrezzata per la navigazione con radar da parte di una sola persona;

    e)

    capo 8:

     

    articolo 8.01, paragrafi 1 e 2; articolo 8.02, paragrafi 1 e 2; articolo 8.03, paragrafi 1 e 3; articolo 8.04; articolo 8.05, paragrafi da 1 a 10 e 13; articolo 8.08, paragrafi 1, 2, 5, 7 e 10; articolo 8.09, paragrafo 1, e articolo 8.10;

    f)

    capo 9:

     

    articolo 9.01, paragrafo 1, per analogia;

    g)

    capo 10:

     

    articolo 10.01, paragrafi 2, 3 e da 5 a 14; articolo 10.02, paragrafo 1, lettere da a) a c), e paragrafo 2, lettere a) e da e) a h); articolo 10.03, paragrafo 1, lettere a), b) e d): tuttavia, a bordo devono essere previsti almeno due estintori; articolo 10.03, paragrafi da 2 a 6; articolo 10.03 bis; articolo 10.03 ter e articolo 10.05;

    h)

    capo 13;

    i)

    capo 14.

    2.   Nel caso di imbarcazioni da diporto disciplinate dalla direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (16), la prima ispezione e le ispezioni periodiche riguardano unicamente:

    a)

    l'articolo 6.08, se le imbarcazioni dispongono dell'indicatore della velocità di accostata;

    b)

    l'articolo 7.01, paragrafo 2; l'articolo 7.02; l'articolo 7.03, paragrafo 1, e l'articolo 7.13, se le imbarcazioni dispongono di una timoneria attrezzata per la navigazione con radar da parte di una sola persona;

    c)

    l'articolo 8.01, paragrafo 2; l'articolo 8.02, paragrafo 1; l'articolo 8.03, paragrafo 3; l'articolo 8.05, paragrafo 5; l'articolo 8.08, paragrafo 2; l'articolo 8.10;

    d)

    l'articolo 10.01, paragrafi 2, 3, 6 e 14; l'articolo 10.02, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, lettere a) e da e) a h); l'articolo 10.03, paragrafo 1, lettere b) e d), e paragrafi da 2 a 6; l'articolo 10.07;

    e)

    il capo 13;

    f)

    per quanto concerne il capo 14:

    aa)

    l'articolo 14.12;

    bb)

    l'articolo 14.13; la prova di collaudo dopo la messa in funzione di un impianto a gas liquefatto è effettuata in conformità delle disposizioni della direttiva 94/25/CE; un rapporto del collaudo è trasmesso alla commissione di ispezione;

    cc)

    gli articoli 14.14 e 14.15; l'impianto a gas liquefatto è conforme alle disposizioni della direttiva 94/25/CE;

    dd)

    l'intero capo 14, se l'impianto a gas liquefatto è installato dopo l'immissione in commercio dell'imbarcazione da diporto.

    Articolo 21.03

    (Senza oggetto)

    CAPO 22

    STABILITÀ DELLE NAVI CHE TRASPORTANO CONTAINER

    Articolo 22.01

    Disposizioni generali

    1.   Le disposizioni del presente capo si applicano alle navi che trasportano container quando i documenti concernenti la stabilità sono obbligatori in base alle norme di sicurezza della navigazione in vigore negli Stati membri.

    I documenti concernenti la stabilità sono verificati da una commissione di ispezione, o altrimenti verificati, e da essa debitamente vistati.

    2.   I documenti concernenti la stabilità forniscono informazioni comprensibili per il conduttore in merito alla stabilità della nave in tutte le condizioni di carico.

    I documenti concernenti la stabilità comprendono almeno:

    a)

    le tabelle dei coefficienti di stabilità ammissibili, dei valori

    Formula

    ammissibili o delle altezze ammissibili del centro di gravità del carico;

    b)

    i dati relativi ai volumi che possono essere riempiti di acqua di zavorra;

    c)

    i formulari per il controllo della stabilità.

    d)

    un esempio di calcolo o le istruzioni per l'uso destinate al conduttore.

    3.   Nel caso di navi che possono trasportare alternativamente container non fissi o container fissi, sono richieste modalità di calcolo separate per la dimostrazione della stabilità in caso di trasporto sia di container non fissi che di container fissi.

    4.   Un carico di container è considerato fisso solo quando ogni singolo container è collegato saldamente allo scafo della nave mediante guide o tenditori e quando la sua posizione non può cambiare durante la navigazione.

    Articolo 22.02

    Condizioni limite e modalità di calcolo per la dimostrazione della stabilità in caso di trasporto di container non fissi

    1.   Nel caso di container non fissi, qualunque modalità di calcolo adottata per determinare la stabilità della nave rispetta le seguenti condizioni limite:

    a)

    l'altezza metacentrica

    Formula

    non è inferiore a 1,00 m;

    b)

    sotto l'azione congiunta della forza centrifuga risultante dall'accostata della nave, dalla pressione del vento e dalle superfici libere dei liquidi, l'angolo di sbandamento non è superiore a 5° e il bordo del ponte non è immerso;

    c)

    il braccio inclinante risultante dalla forza centrifuga prodotta dall'accostata della nave è determinato dalla formula:

    Formula

    dove:

    cKZ

    parametro (cKZ = 0,04) [s2/m]

    v

    velocità massima della nave rispetto all'acqua [m/s]

    Formula

    altezza del centro di gravità della nave carica al di sopra della base [m]

    T'

    immersione della nave carica [m];

    d)

    il braccio inclinante risultante dalla pressione del vento è determinato dalla formula:

    Formula

    dove:

    cKW

    parametro (cKW = 0,025) [t/m2]

    A'

    piano laterale sopra il rispettivo piano di immersione a nave carica [m2]

    D'

    dislocamento della nave carica [t]

    lW

    altezza del centro di gravità del piano laterale A' sopra il rispettivo piano di immersione

    T'

    immersione della nave carica [m];

    e)

    il braccio inclinante risultante dalle superfici libere dell'acqua piovana e delle acque residue all'interno della stiva o del doppio fondo è determinato dalla formula:

    Formula

    dove:

    c KfO

    parametro (cKfO = 0,015) [t/m2]

    b

    larghezza della stiva o della sezione di stiva considerata [m] (**********)

    l

    lunghezza della stiva o della sezione di stiva considerata [m] (**********)

    D'

    dislocamento della nave carica [t];

    f)

    per tutte le condizioni di carico occorre considerare la metà del rifornimento di carburante e di acqua dolce.

    2.   La stabilità di una nave carica di container non fissi si considera sufficiente quando la Formula effettiva è minore o uguale Formula zul alla risultante dalla formula. La Formula zul è calcolata per dislocamenti diversi che prendono in considerazione tutte le immersioni possibili:

    a)

    Formula

    Per Formula non si assume mai un valore inferiore a 11,5 (11,5 = l/tan 5°;

    b)

    Formula

    zul

    Formula

    – 1,00 [m]
    Il valore minore di

    Formula

    zul ottenuto dalla formula a) o dalla formula b) è determinante.

    Nelle formule a) e b):

    Formula

    zul

    altezza massima ammissibile del centro di gravità della nave carica, al di sopra della base [m]

    Formula

    altezza del metacentro al di sopra della base [m] secondo la formula d'approssimazione di cui al paragrafo 3

    F

    rispettivo bordo libero effettivo a 1/2 L [m]

    Z

    parametro per la forza centrifuga risultante dall'accostata

    Formula

    v

    velocità massima della nave rispetto all'acqua [m/s]

    Tm

    rispettiva immersione media [m]

    hKW

    braccio inclinante risultante dalla pressione laterale del vento di cui al paragrafo 1, lettera d) [m]

    hKfO

    somma dei bracci inclinanti risultanti dalle superfici libere dei liquidi di cui al paragrafo 1, lettera e) [m].

    3.   Formula d'approssimazione per

    Formula

    Quando non è disponibile un piano delle curve idrostatico, il valore Formula per il calcolo di cui al paragrafo 2 e all'articolo 22.03, paragrafo 2, può essere determinato mediante le seguenti formule d'approssimazione:

    a)

    navi a forma di pontone

    Formula

    b)

    altre navi

    Formula

    Articolo 22.03

    Condizioni limite e modalità di calcolo per la dimostrazione della stabilità in caso di trasporto di container fissi

    1.   Nel caso di container fissi, qualunque modalità di calcolo adottata per determinare la stabilità della nave rispetta le seguenti condizioni limite:

    a)

    l'altezza metacentrica

    Formula

    non è inferiore a 0,50 m;

    b)

    sotto l'azione congiunta della forza centrifuga risultante dall'accostata della nave, dalla pressione del vento e dalle superfici libere dei liquidi, nessuna apertura dello scafo risulta immersa;

    c)

    i bracci inclinanti risultanti dalla forza centrifuga prodotta dall'accostata della nave, dalla pressione del vento e dalle superfici libere dei liquidi sono determinati dalle formule di cui all'articolo 22.02, paragrafo 1, lettere da c) a e);

    d)

    per tutte le condizioni di carico, occorre considerare la metà del rifornimento di carburante e di acqua dolce.

    2.   La stabilità di una nave carica di container fissi si considera sufficiente quando la effettiva Formula è minore o uguale alla Formula zul risultante dalla formula. La Formula zul è calcolata per dislocamenti diversi che prendono in considerazione tutte le immersioni possibili:

    a)

    Image

    Testo di immagine

    Per Formula non si assume mai un valore inferiore a 6,6 e

    per mai un valore inferiore a 0 Image Testo di immagine ;

    b)

    Formula

    zul =

    Formula

    – 0,50 [m]
    Il valore minore di

    Formula

    zul ottenuto dalla formula a) o dalla formula b) è determinante.

    Oltre ai termini definiti precedentemente, in queste formule:

    I

    momento d'inerzia trasversale della linea di galleggiamento a Tm [m4], (per la formula di approssimazione, cfr. paragrafo 3)

    i

    momento d'inerzia trasversale della linea di galleggiamento parallela alla base, all'altezza

    Formula

    Image

    dislocamento della nave a Tm [m3]

    F'

    bordo libero ideale F' = H' — Tm [m] o Formula; il valore minore è determinante

    a

    distanza verticale fra il bordo inferiore dell'apertura immersa per prima in caso d'inclinazione e la linea di galleggiamento della nave diritta [m]

    b

    distanza di questa stessa apertura dal centro della nave [m]

    H'

    altezza laterale ideale Formula;

    q

    somma dei volumi di tughe, boccaporti, cofani ed altre sovrastrutture fino a un'altezza di 1,0 m al di sopra di H o fino all'apertura più bassa del volume considerato (il valore minore è determinante). Le parti di volume situate in un settore di 0,05 L dalle due estremità della nave non sono prese in considerazione [m3].

    3.   Formula d'approssimazione per I

    Quando non è disponibile un piano delle curve idrostatiche, il valore per il calcolo del momento I d'inerzia trasversale della linea di galleggiamento può essere determinato mediante le seguenti formule d'approssimazione:

    a)

    navi a forma di pontone

    Image Testo di immagine

    b)

    altre navi

    Image Testo di immagine

    Articolo 22.04

    Procedura di valutazione della stabilità a bordo

    La procedura per la valutazione della stabilità può essere determinata in base ai documenti di cui all'articolo 22.01, paragrafo 2.

    CAPO 22 bis

    REQUISITI PARTICOLARI PER LE IMBARCAZIONI DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 110 M

    Articolo 22 bis.01

    Applicazione della parte I

    Fatto salvo l'articolo 2.03, paragrafo 3, per le imbarcazioni di lunghezza superiore a 110 m, escluse le navi della navigazione marittima, la commissione di ispezione che in seguito dovrà rilasciare il certificato comunitario è informata dal proprietario o dal suo rappresentante anteriormente all'avvio della costruzione (nuova costruzione o allungamento di una nave già in servizio). La commissione di ispezione procede a ispezioni durante la fase di costruzione. Si può derogare alle ispezioni in fase di costruzione quando, anteriormente all'avvio della costruzione, viene fornito un attestato con cui un organismo di classificazione riconosciuto certifica che procederà al controllo della costruzione.

    Articolo 22 bis.02

    Applicazione della parte II

    Alle imbarcazioni di lunghezza superiore a 110 m, oltre alla parte II si applicano gli articoli da 22 bis.03 a 22 bis.05.

    Articolo 22 bis.03

    Robustezza

    La robustezza sufficiente dello scafo, ai sensi dell'articolo 3.02, paragrafo 1, lettera a), (robustezza longitudinale, trasversale e locale) è dimostrata mediante attestato rilasciato da un organismo di classificazione riconosciuto.

    Articolo 22 bis.04

    Galleggiabilità e stabilità

    1.   Alle imbarcazioni di lunghezza superiore a 110 m, ad eccezione delle navi da passeggeri, si applicano i paragrafi da 2 a 9.

    2.   La stabilità sufficiente, anche in caso d'avaria, è dimostrata per le condizioni di carico più sfavorevoli.

    I valori di base per il calcolo della stabilità — dislocamento a nave scarica e centro di gravità — sono determinati effettuando:

    una prova di sbandamento, o

    un calcolo dettagliato di massa e momento, nel qual caso il dislocamento a nave scarica è verificato mediante una prova di immersione ottenuto con una tolleranza di ≤ 5 % tra la massa determinata mediante il calcolo e il dislocamento determinato leggendo l'immersione.

    3.   La galleggiabilità in situazione d'avaria è provata con l'imbarcazione completamente carica.

    A tal fine la prova di calcolo della stabilità sufficiente è effettuata sia per le fasi intermedie di allagamento che per la fase finale. Eventuali valori negativi della stabilità nelle fasi intermedie di allagamento possono essere accettati dalle autorità competenti se nelle fasi successive si verifica una stabilità sufficiente.

    4.   Per le situazioni di avaria si assumono i valori seguenti.

    a)

    Dimensioni della falla laterale:

    estensione longitudinale

    :

    minimo 0,10 L

    estensione trasversale

    :

    0,59 m

    estensione verticale

    :

    dalla base in su, illimitatamente.

    b)

    Dimensioni della falla sul fondo:

    estensione longitudinale

    :

    minimo 0,10 L

    estensione trasversale

    :

    3,00 m

    estensione verticale

    :

    dalla base fino a 0,39 m, escluso il pozzo di sentina.

    c)

    Tutte le paratie situate nella zona interessata dalla falla sono considerate danneggiate e la distribuzione di tali paratie è pertanto studiata in modo da garantire la galleggiabilità dopo l'allagamento di due o tre compartimenti contigui, posti sulla stessa linea longitudinale.

    Per quanto riguarda la sala macchine principale, è preso in considerazione un solo compartimento, vale a dire le paratie che delimitano le estremità della sala macchine sono considerate intatte.

    Nel caso di avaria localizzata sul fondo della nave, si considerano allagati anche i compartimenti trasversali allo scafo.

    d)

    Permeabilità

    Si assume una permeabilità del 95 %.

    In deroga a tale ipotesi si possono tuttavia assumere i valori seguenti:

    sale macchine e locali di servizio

    85 %,

    doppi fondi, serbatoi per il combustibile, cisterne di zavorra, ecc., a seconda che tali serbatoi, in base alla loro destinazione, debbano essere considerati pieni o vuoti, affinché il galleggiamento sia garantito alla massima immersione ammissibile:

    0 o 95 %.

    Se tramite prova di calcolo la permeabilità media di un determinato compartimento risulta inferiore, può essere assunto tale valore.

    e)

    Il bordo inferiore di qualsiasi apertura non a tenuta stagna (ad esempio porte, finestre, portelli d'accesso) si trova, nella fase finale di allagamento, ad almeno 100 mm sopra la linea di galleggiamento danneggiato.

    5.   La stabilità in situazione di avaria è da considerarsi sufficiente se, nelle ipotesi indicate al paragrafo 4:

    a)

    nella fase finale di allagamento rimane una distanza di sicurezza di almeno 100 mm e l'inclinazione dell'imbarcazione non supera i 5°; oppure

    b)

    i calcoli di stabilità in situazione di avaria effettuati in base alla procedura di cui al regolamento per il trasporto di merci pericolose sul Reno (ADNR), parte 9, hanno dato esito positivo.

    6.   Se sono previste aperture trasversali o inferiori per diminuire gli effetti di allagamenti asimmetrici, il tempo di riequilibrio non supera i 15 minuti, se è stata dimostrata una sufficiente stabilità durante le fasi intermedie.

    7.   Se le aperture attraverso le quali l'allagamento può estendersi anche ai compartimenti non danneggiati possono essere chiuse a tenuta stagna, ciò è indicato sui dispositivi di chiusura conformemente alle relative istruzioni per l'uso.

    8.   La prova di calcolo di cui ai paragrafi da 2 a 5 si considera fornita se i calcoli di stabilità in situazione di avaria effettuati in base alla procedura di cui all'ADNR, parte 9, hanno dato esito positivo.

    9.   Se necessario per soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3, il piano di massima immersione è nuovamente determinato.

    Articolo 22 bis.05

    Requisiti supplementari

    1.   Le imbarcazioni di lunghezza superiore a 110 m:

    a)

    dispongono di un sistema di propulsione a più eliche, dotato di almeno due motori indipendenti di pari potenza e di un'elica di prua comandato dalla timoneria e funzionante anche quando l'imbarcazione è vuota; oppure

    dispongono di un sistema di propulsione monoelica, e di un'elica di prua comandato dalla timoneria e alimentato da una fonte di energia indipendente, funzionante anche quando l'imbarcazione è vuota e in grado di garantire la propulsione in caso di avaria del sistema principale;

    b)

    dispongono di un impianto radar con indicatore della velocità di accostata, conforme alle disposizioni dell'articolo 7.06, paragrafo 1;

    c)

    dispongono di un impianto fisso di esaurimento della sentina, conforme alle disposizioni dell'articolo 8.08;

    d)

    soddisfano i requisiti di cui all'articolo 23.09, paragrafo 1.1.

    2.   In caso di imbarcazioni, escluse le navi da passeggeri, di lunghezza superiore a 110 m, che, oltre ai requisiti di cui al paragrafo 1:

    a)

    in caso di incidente, possono essere separate nel terzo medio della nave senza ricorrere ad attrezzature di salvataggio pesanti e le cui parti separate restano a galla dopo la separazione;

    b)

    sono provviste di un certificato, tenuto a bordo e rilasciato da un organismo di classificazione riconosciuto, relativo alla galleggiabilità, all'assetto e alla stabilità delle parti separate della nave, con l'indicazione del livello di carico al di sopra del quale la galleggiabilità delle due parti non è più assicurata;

    c)

    sono costruite con un doppio scafo in conformità dell'ADNR, laddove alle motonavi si applicano i paragrafi da 9.1.0.91 a 9.1.0.95, e alle navi cisterna i paragrafi 9.3.2.11.7 e da 9.3.2.13 a 9.3.2.15 della parte 9 dell'ADNR;

    d)

    dispongono di un sistema di propulsione a più eliche conformemente al paragrafo 1, lettera a), prima metà della frase,

    il certificato comunitario al punto 52 precisa che sono conformi a tutti i requisiti di cui alle lettere da a) a d).

    3.   In caso di navi da passeggeri, di lunghezza superiore a 110 m, che, oltre alle disposizioni di cui al paragrafo 1:

    a)

    sono costruite o modificate per la classe superiore sotto il controllo di un organismo di classificazione riconosciuto, nel qual caso la conformità è comprovata da un certificato rilasciato dall'organismo di classificazione, mentre per la classe attuale non è necessario;

    b)

    o

    dispongono di un doppio fondo di altezza non inferiore a 600 mm e presentano una compartimentazione tale che, in caso di allagamento di due compartimenti stagni contigui, la nave non affondi oltre la linea limite e rimanga una distanza di sicurezza residua pari a 100 mm;

    oppure

    dispongono di un doppio fondo di altezza non inferiore a 600 mm e di un doppio scafo con una distanza di almeno 800 mm tra la parete laterale del galleggiante e la paratia longitudinale;

    c)

    dispongono di un sistema di propulsione a più eliche, dotato di almeno due motori indipendenti di pari potenza e di un'elica di prua comandata dalla timoneria e funzionante sia in senso longitudinale che trasversale;

    d)

    dispongono di ancore di poppa comandate direttamente dalla timoneria,

    il certificato comunitario precisa, nella sezione 52, che sono conformi a tutti i requisiti di cui alle lettere da a) a d).

    Articolo 22 bis.06

    Applicazione della parte IV in caso di modifica

    La commissione di ispezione può applicare il capo 24 alle imbarcazioni modificate in imbarcazioni di lunghezza superiore a 110 m solo sulla base di specifiche raccomandazioni emanate del comitato.

    CAPO 22 ter

    DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE UNITÀ VELOCI

    Articolo 22 ter.01

    Disposizioni generali

    1.   Le unità veloci non possono essere costruite come navi cabinate.

    2.   I seguenti impianti sono vietati a bordo di unità veloci:

    a)

    apparecchi a miccia di cui all'articolo 13.02;

    b)

    caldaie a olio combustibile con bruciatore a vaporizzazione di cui agli articoli 13.03 e 13.04;

    c)

    impianti di riscaldamento a combustibile solido di cui all'articolo 13.07;

    d)

    impianti a gas liquefatto di cui al capo 14.

    Articolo 22 ter.02

    Applicazione della parte I

    1.   Oltre alle disposizioni di cui all'articolo 2.03, le unità veloci sono costruite e classificate sotto il controllo di un organismo di classificazione riconosciuto, che dispone di norme specifiche per le unità veloci, e in conformità delle norme da essa applicabili. La classe è mantenuta.

    2.   In deroga all'articolo 2.06, il certificato comunitario rilasciato conformemente alle disposizioni del presente capo ha una validità massima di cinque anni.

    Articolo 22 ter.03

    Applicazione della parte II

    1.   Fatti salvi il paragrafo 2 e l'articolo 22 ter.02, paragrafo 2, i capi da 3 a 15 si applicano alle unità veloci, fatta eccezione per le seguenti disposizioni:

    a)

    articolo 3.04, paragrafo 6, secondo comma;

    b)

    articolo 8.08, paragrafo 2, seconda frase;

    c)

    articolo 11.02, paragrafo 4, seconda e terza frase;

    d)

    articolo 12.02, paragrafo 4, seconda frase;

    e)

    articolo 15.06, paragrafo 3, lettera a), seconda frase.

    2.   In deroga all'articolo 15.02, paragrafo 9, e all'articolo 15.15, paragrafo 7, tutte le porte delle paratie stagne sono comandate a distanza.

    3.   In deroga all'articolo 6.02, paragrafo 1, in caso di guasto o anomalia del dispositivo di azionamento del mezzo di governo entra in funzione immediatamente un secondo dispositivo di azionamento del mezzo di governo indipendente oppure un dispositivo di azionamento manuale.

    4.   Oltre ai requisiti di cui alla parte II, le unità veloci devono soddisfare i requisiti di cui agli articoli da 22 ter.04 a 22 ter.12.

    Articolo 22 ter.04

    Posti a sedere e cinture di sicurezza

    Devono essere disponibili posti a sedere per il numero massimo di persone ammesse a bordo. I posti a sedere sono provvisti di cinture di sicurezza. Si può derogare all'obbligo delle cinture di sicurezza se esistono protezioni adeguate in caso di impatto o se le cinture non sono richieste a norma del capo 4, parte 6, del codice HSC 2000.

    Articolo 22 ter.05

    Bordo libero

    In deroga agli articoli 4.02 e 4.03, il bordo libero è pari ad almeno 500 mm.

    Articolo 22 ter.06

    Galleggiabilità, stabilità e compartimentazione

    Per le unità veloci devono essere debitamente comprovate:

    a)

    caratteristiche di galleggiabilità e stabilità tali da garantire la sicurezza dell'imbarcazione durante la navigazione in dislocamento, sia a imbarcazione integra sia in caso di falla;

    b)

    caratteristiche di stabilità e sistemi di stabilizzazione tali da garantire la sicurezza dell'imbarcazione durante la navigazione a sostentazione dinamica e nella fase transitoria;

    c)

    caratteristiche di stabilità, in condizioni di non dislocamento e nella fase transitoria tali da consentire all'unità di passare in maniera sicura alla navigazione in dislocamento in caso di anomalia del sistema.

    Articolo 22 ter.07

    Timoneria

    1.   Allestimento

    a)

    In deroga all'articolo 7.01, paragrafo 1, la timoneria è allestita in modo tale che durante la navigazione il timoniere e un secondo membro dell'equipaggio possano svolgere in qualsiasi momento i loro compiti.

    b)

    La timoneria è allestita in modo tale da contenere le postazioni di lavoro destinate alle persone di cui alla lettera a). Gli strumenti di navigazione, governo, controllo e comunicazione e altri importanti dispositivi di guida sono sufficientemente ravvicinati, in modo da consentire a un secondo membro dell'equipaggio e al timoniere di ottenere le informazioni necessarie e di azionare i comandi e gli impianti in posizione seduta. I seguenti requisiti si applicano in tutti i casi:

    aa)

    il posto di pilotaggio del timoniere è attrezzato in maniera tale da consentire la navigazione con radar da parte di una sola persona;

    bb)

    il secondo membro dell'equipaggio dispone nella sua postazione di lavoro di un proprio schermo radar (slave) e è in grado di intervenire dalla sua postazione di lavoro per trasmettere informazioni e comandare la propulsione della nave.

    c)

    Le persone di cui alla lettera a) sono in grado di azionare gli impianti di cui alla lettera b) senza impedimenti, anche con le cinture di sicurezza debitamente allacciate.

    2.   Visuale libera

    a)

    In deroga all'articolo 7.02, paragrafo 2, la zona di non visibilità davanti alla prua per il timoniere in posizione seduta non supera la lunghezza della nave indipendentemente dall'entità del carico.

    b)

    In deroga all'articolo 7.02, paragrafo 3, l'arco totale dei settori di non visibilità da proravia fino a 22,5° a poppavia del traverso non supera i 20° su ciascun lato. Ogni singolo settore di non visibilità non supera i 5°. Il settore di visibilità tra due zone di non visibilità non deve essere inferiore a 10°.

    3.   Strumenti

    I quadri di comando per azionare e controllare gli impianti di cui all'articolo 22 ter.11 sono collocati nella timoneria in posizioni separate e chiaramente contrassegnate. Questa disposizione si applica, eventualmente, anche ai comandi per la messa in acqua di mezzi di salvataggio collettivi.

    4.   Illuminazione

    Le zone o parti di apparecchiature illuminate durante il funzionamento sono provviste di luci di colore rosso.

    5.   Finestre

    I riflessi sono evitati. Sono predisposti mezzi che evitino l'abbagliamento dovuto alla luce solare.

    6.   Materiali delle superfici

    Nella timoneria non è consentito l'uso di materiali riflettenti per le superfici.

    Articolo 22 ter.08

    Attrezzature supplementari

    Le unità veloci devono essere provviste:

    a)

    di un impianto radar e di un indicatore della velocità di accostata conformemente all'articolo 7.06, paragrafo 1;

    b)

    di un equipaggiamento individuale di salvataggio facilmente accessibile conforme alla norma europea EN 395:1998 per il numero massimo di persone ammesse a bordo.

    Articolo 22 ter.09

    Zone chiuse

    1.   Disposizioni generali

    Gli spazi accessibili al pubblico e gli alloggi, nonché le relative attrezzature sono progettati in maniera tale da non provocare lesioni alle persone che ne fanno un uso adeguato durante un avvio o un arresto normale o di emergenza o durante le manovre in condizioni normali di navigazione e in caso di guasto o anomalia.

    2.   Comunicazioni

    a)

    Allo scopo di informare i passeggeri sulle misure di sicurezza, tutte le navi da passeggeri sono dotate di impianti acustici e visivi, udibili e visibili da tutti i passeggeri.

    b)

    Gli impianti di cui alla lettera a) consentono al conduttore di impartire istruzioni ai passeggeri.

    c)

    Ciascun passeggero dispone, in prossimità del suo posto, delle istruzioni per le situazioni di emergenza, comprensive di una pianta della nave sulla quale siano indicate tutte le uscite, le vie di evacuazione, le attrezzature di sicurezza e di salvataggio e le istruzioni per l'uso dei giubbotti di salvataggio.

    Articolo 22 ter.10

    Uscite e vie di evacuazione

    Le vie di evacuazione e di sfuggita soddisfano i seguenti requisiti:

    a)

    dal posto di pilotaggio è garantito un accesso facile, sicuro e rapido agli spazi e agli alloggi accessibili al pubblico;

    b)

    le vie di evacuazione che conducono alle uscite di emergenza sono contrassegnate in maniera chiara e permanente;

    c)

    tutte le uscite sono adeguatamente contrassegnate. Il funzionamento del meccanismo di apertura è evidente sia all'esterno che all'interno;

    d)

    le vie di evacuazione e le uscite di emergenza sono provviste di un idoneo sistema di guida di sicurezza;

    e)

    in prossimità delle uscite è previsto spazio sufficiente per un membro dell'equipaggio.

    Articolo 22 ter.11

    Protezione e prevenzione antincendio

    1.   I corridoi, i locali e gli alloggi accessibili al pubblico nonché le cabine di servizio e le sale macchine sono collegati a un idoneo sistema di allarme antincendio. La presenza di un incendio e la sua posizione sono segnalate automaticamente a una postazione costantemente presidiata dall'equipaggio.

    2.   Le sale macchine sono provviste di un sistema antincendio fisso conforme all'articolo 10.03 ter.

    3.   I locali e gli alloggi accessibili al pubblico e le relative vie di evacuazione sono dotate di un impianto pressurizzato a sprinkler, alimentato ad acqua, conforme all'articolo 10.03 bis. È previsto il drenaggio rapido e direttamente all'esterno dell'acqua utilizzata.

    Articolo 22 ter.12

    Disposizioni transitorie

    Le unità veloci di cui all'articolo 1.01, punto 22, provviste di un certificato comunitario in corso di validità al 31 marzo 2003, devono soddisfare le seguenti disposizioni del presente capo:

    a)

    all'atto del rinnovo del certificato comunitario:

    articoli 22 ter.01, 22 ter.04, 22 ter.08, 22 ter.09, 22 ter.10, 22 ter.11, paragrafo 1;

    b)

    il 1o aprile 2013:

    articolo 22 ter.07, paragrafi 1, 3, 4, 5 e 6;

    c)

    il 1o gennaio 2023:

    tutte le altre disposizioni.

    PARTE III

    CAPO 23

    DOTAZIONI DELLE NAVI IN RELAZIONE ALL'EQUIPAGGIO

    Articolo 23.01

    (Senza oggetto)

    Articolo 23.02

    (Senza oggetto)

    Articolo 23.03

    (Senza oggetto)

    Articolo 23.04

    (Senza oggetto)

    Articolo 23.05

    (Senza oggetto)

    Articolo 23.06

    (Senza oggetto)

    Articolo 23.07

    (Senza oggetto)

    Articolo 23.08

    (Senza oggetto)

    Articolo 23.09

    Dotazioni di armamento delle navi

    1.   Per quanto riguarda le motonavi, gli spintori, i convogli spinti e le navi da passeggeri, la conformità o la non conformità con le disposizioni di cui ai paragrafi 1.1 o 1.2 è annotata dalla commissione di ispezione nel punto 47 del certificato comunitario.

    1.1.   Norma S1

    a)

    I sistemi di propulsione sono allestiti in maniera tale che sia possibile modificare la velocità e invertire la direzione di spinta dell'elica dalla timoneria.

    Le macchine ausiliarie necessarie alla propulsione possono essere avviate e arrestate dalla timoneria, a meno che ciò non avvenga automaticamente oppure che le macchine funzionino ininterrottamente nel corso di ciascun viaggio.

    b)

    I livelli critici:

    della temperatura dell'acqua di raffreddamento dei motori principali,

    della pressione dell'olio lubrificante dei motori principali e degli organi di trasmissione,

    della pressione dell'olio e della pressione dell'aria dei dispositivi d'inversione dei motori principali, degli organi di trasmissione reversibile o delle eliche,

    della sentina nella sala macchine principale,

    sono controllati per mezzo di strumenti che, in caso di anomalia, attivano segnali acustici e visivi nella timoneria. I segnali di allarme acustico possono essere integrati in un unico avvisatore acustico. Essi possono essere disinseriti non appena l'anomalia è stata constatata. I segnali di allarme visivo possono essere disinseriti soltanto quando le anomalie che ne hanno provocato l'attivazione sono state eliminate.

    c)

    Il rifornimento di carburante e il raffreddamento della macchina principale sono automatici.

    d)

    L'apparato di governo può essere manovrato da una sola persona, anche a livello di massima immersione, senza particolare sforzo.

    e)

    I segnali visivi e acustici eventualmente prescritti dai regolamenti di polizia nautica nazionali o internazionali devono poter essere emessi dalla timoneria.

    f)

    Qualora non vi sia comunicazione diretta tra la timoneria e la prua, la poppa, gli alloggi e le sale macchine è previsto un sistema di comunicazione vocale. Per comunicare con le sale macchine il sistema può essere sostituito da un segnale visivo o acustico.

    g)

    La lancia prescritta può essere messa in acqua da un solo membro dell'equipaggio e in un lasso di tempo ragionevole.

    h)

    È previsto un proiettore azionabile dalla timoneria.

    i)

    Il funzionamento di manovelle e analoghe parti rotanti di apparecchi di sollevamento non richiede una forza superiore a 160 N.

    k)

    I verricelli per il rimorchio menzionati nel certificato comunitario sono motorizzati.

    l)

    Le pompe di sentina e le pompe di lavaggio del ponte sono motorizzate.

    m)

    I principali organi di comando e strumenti di controllo sono disposti ergonomicamente.

    n)

    L'apparato di cui all'articolo 6.01, paragrafo 1, è comandato a distanza dalla timoneria.

    1.2.   Norma S2

    a)

    Per quanto riguarda le motonavi che navigano separatamente:

     

    norma S1 e, in aggiunta, un'elica di prua manovrabile dalla timoneria.

    b)

    Per quanto riguarda le motonavi che provvedono alla propulsione di una formazione in coppia:

     

    norma S1 e, in aggiunta, un'elica di prua manovrabile dalla timoneria.

    c)

    Per quanto riguarda le motonavi che provvedono alla propulsione di convogli spinti composti dalla motonave stessa e da un'imbarcazione collocata davanti:

     

    norma S1 e, in aggiunta, verricelli idraulici o elettrici per l'accoppiamento. Questa dotazione non è richiesta tuttavia se il galleggiante collocato davanti nel convoglio spinto è dotato di un'elica di prua manovrabile dalla timoneria della motonave adibita a spintore.

    d)

    Per quanto riguarda gli spintori che provvedono alla propulsione di un convoglio spinto:

     

    norma S1 e, in aggiunta, verricelli idraulici o elettrici per l'accoppiamento. Questa dotazione non è richiesta tuttavia se l'imbarcazione collocata davanti nel convoglio spinto è provvista di un'elica di prua manovrabile dalla timoneria dello spintore.

    e)

    Per quanto riguarda le navi da passeggeri:

     

    norma S1 e, in aggiunta, un'elica di prua manovrabile dalla timoneria. Tuttavia, questa dotazione non è richiesta se il sistema di propulsione e l'apparato di governo della nave da passeggeri garantiscono pari manovrabilità.

    Articolo 23.10

    (Senza oggetto)

    Articolo 23.11

    (Senza oggetto)

    Articolo 23.12

    (Senza oggetto)

    Articolo 23.13

    (Senza oggetto)

    Articolo 23.14

    (Senza oggetto)

    Articolo 23.15

    (Senza oggetto)

    PARTE IV

    CAPO 24

    DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

    Articolo 24.01

    Applicabilità delle disposizioni transitorie per le imbarcazioni già in servizio

    1.   Le disposizioni degli articoli da 24.02 a 24.04 si applicano esclusivamente alle imbarcazioni che al 30 dicembre 2008 sono provviste di un certificato della nave valido a norma del regolamento di visita delle navi sul Reno in vigore al 31 dicembre 1994, o che alla data del 31 dicembre 1994 erano in fase di costruzione o di trasformazione.

    2.   Per le imbarcazioni non contemplate dal paragrafo 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 24.06.

    Articolo 24.02

    Deroghe per le imbarcazioni già in servizio

    1.   Fatti salvi gli articoli 24.03 e 24.04, le imbarcazioni che non soddisfano le disposizioni della presente direttiva:

    a)

    devono essere adeguate per soddisfare dette disposizioni in conformità delle disposizioni transitorie elencate nella tabella riportata qui di seguito; e

    b)

    fino ad allora, devono soddisfare le disposizioni del regolamento di visita delle navi sul Reno in vigore al 31 dicembre 1994.

    2.   Nella tabella riportata qui di seguito valgono le seguenti definizioni:

    «N.S.T.»: la disposizione non si applica alle imbarcazioni già in servizio soltanto se le parti in questione sono sostituite o trasformate, la disposizione si applica cioè soltanto alle unità di Nuova costruzione e alle parti o zone Sostituite o Trasformate. Se alcune parti esistenti sono sostituite con pezzi di ricambio uguali quanto a tecnologia e tipo, non si tratta di sostituzione («S») ai sensi delle disposizioni transitorie;

    «rilascio o rinnovo del certificato comunitario»: la disposizione deve essere soddisfatta entro la data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario successivamente all'entrata in vigore della disposizione.

    Articolo e paragrafo

    Contenuto

    Scadenze e Osservazioni

    CAPO 3

    3.03 par. 1, lettera a)

    Posizione della paratia di collisione

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2035

    par. 2

    Alloggi

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    Impianti necessari alla sicurezza

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2015

    par. 4

    Separazione stagna al gas degli alloggi dalle sale macchine, dai locali caldaie e dalle stive

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    par. 5 secondo comma

    Controllo delle porte nella paratia del gavone di poppa

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    par. 7

    Ancore non sporgenti dalle prue

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2041

    3.04 par. 3, seconda frase

    Materiale isolante utilizzato nelle sale macchine

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario

    par. 3, terza e quarta frase

    Aperture e dispositivi di blocco

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario

    3.04 par. 6

    Uscite delle sale macchine

    Le sale macchine non considerate tali ai sensi dell'articolo 1.01 prima del 1995 devono essere provviste di una seconda uscita in sede di N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2035

    CAPO 5

    5.06 par. 1 prima 1a frase

    Velocità minima (in marcia avanti)

    Per le navi la cui chiglia è stata impostata prima del 1996, al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2035

    CAPO 6

    6.01 par. 1

    Manovrabilità prescritta dal capo 5

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2035

    par. 3

    Sbandamenti permanenti e temperature ambiente

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    par. 7

    Progettazione degli assi del timone

    Per le imbarcazioni la cui chiglia è stata impostata prima del 1996: N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2015

    6.02 par. 2

    Operazione unica sufficiente per la messa in funzione del dispositivo di azionamento ausiliario

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    par. 3

    Manovrabilità prescritta dal capo 5 garantita dal dispositivo di azionamento ausiliario

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2035

    6.03 par. 1

    Collegamento del dispositivo di azionamento idraulico del mezzo di governo ad altre utenze

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    par. 2

    Serbatoio idraulico per ciascun dispositivo

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    6.05 par. 1

    Ruota di dispositivo di azionamento manuale non trascinata da un dispositivo di azionamento a motore

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    6.06 par. 1

    Attuatori indipendenti

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2015

    6.07 par. 2 lettera a)

    Dispositivi di controllo del livello del serbatoio idraulico e pressione di esercizio

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    par. 2 lettera e)

    Controllo dei dispositivi tampone

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario

    6.08 par. 1

    Requisiti per impianti elettrici di cui all'articolo 9.20

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2015

    CAPO 7

    7.02 par. 3 secondo comma

    Visuale libera nell'asse normale di visione del timoniere

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2015

    par. 5

    Livello minimo di trasparenza

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    7.03 par. 7

    Disinserimento dei segnali d'allarme

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario, a meno che la timoneria sia stata attrezzata per la navigazione con radar da parte di una sola persona

    par. 8

    Collegamento automatico a un'altra fonte d'energia

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    7.04 par. 1

    Comando dei motori principali e degli apparati di governo

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario

    par. 2

    Comando del motore principale

    Se la timoneria è stata attrezzata per la navigazione con radar da parte di una sola persona: N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2035 se il senso di marcia può essere ottenuto direttamente; N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010 per altri motori

    7.09

    Sistema d'allarme

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    7.12 primo comma

    Timonerie abbattibili

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario

    Sistema d'abbassamento non idraulico: al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2035

    secondo e terzo comma

     

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario

    CAPO 8

    8.01 par. 3

    Consentiti solo motori a combustione interna funzionanti con combustibile avente un punto di infiammabilità superiore a 55 °C

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2015

    8.02 par. 1

    Macchine garantite contro un avviamento accidentale

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    par. 4

    Protezione di parti di macchine

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario

    8.03 par. 2

    Dispositivi di controllo

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    par. 3

    Protezione contro la sovravelocità

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    par. 5

    Progettazione dei passaggi dell'albero

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2015

    8.05 par. 1

    Serbatoi in acciaio per combustibili liquidi

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2015

    par. 2

    Chiusura automatica delle valvole dei serbatoi

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario

    par. 3

    Divieto di collocare a prua della paratia di collisione serbatoi per il combustibile

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    par. 4

    Divieto di collocare direttamente al di sopra dei motori o dei tubi di scarico serbatoi per il combustibile e relativi accessori

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010. Fino a tale data, opportuni dispositivi devono garantire l'evacuazione sicura dei combustibili.

    par. 6 frasi da 3 a 5

    Installazione e dimensioni dei tubi di sfogo e dei tubi di collegamento

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    8.05 par. 7

    Dispositivo di interruzione manovrabile dal ponte

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2015

    par. 9 prima frase

    Dispositivi di misurazione leggibili fino al livello di massimo riempimento

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    par. 13

    Controllo del livello di riempimento non solo per i motori principali ma anche per altri motori necessari per il funzionamento sicuro della nave

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2015

    8.08 par. 8

    Dispositivo di chiusura semplice non sufficiente per il raccordo dei locali adibiti a servizio di zavorra alle tubolature di prosciugamento per le stive attrezzate per il servizio di zavorra

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    par. 9

    Dispositivi di misurazione sul fondo delle stive

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    8.09 par. 2

    Dispositivi di raccolta delle acque oleose e degli oli usati

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    8.10 par. 3

    Limite di emissione di 65 dB(A) per le navi in stazionamento

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2015

     

    CAPO 8 bis

     

     

    Si applicano le disposizioni transitorie relative al capo 8 bis del regolamento di visita delle navi sul Reno

     

    CAPO 9

    9.01 par. 1 seconda frase

    Documenti da presentare alla commissione di ispezione

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2035

    par. 2 lettera b)

    Piani di commutazione del quadro principale, del quadro dell'impianto di emergenza e dei quadri di distribuzione da tenere a bordo

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    par. 3

    Temperature ambiente interne e sul ponte

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    9.02 parr. da 1 a 3

    Sistemi d'alimentazione di energia elettrica

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    9.05 par. 4

    Sezione dei conduttori di messa a terra

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2015

    9.11 par. 4

    Aerazione efficace quando gli accumulatori sono installati in un compartimento, in un armadio o in una cassa chiusi

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario

    9.12 par. 2 lettera d)

    Apparecchi di manovra

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2015

    par. 3 lettera b)

    Dispositivo per il controllo dell'isolamento rispetto alla massa dotato di segnale d'allarme visivo e acustico

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    9.13

    Interruttori di emergenza

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    9.14 par. 3 seconda frase

    Divieto di installare commutatori unipolari in lavanderie, bagni e servizi

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    9.15 par. 2

    Cavi aventi una sezione minima di 1,5 mm2

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    par. 9

    Cavi collegati alle timonerie abbattibili

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    9.16 par. 3 seconda frase

    Secondo circuito

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2015

    9.19

    Sistemi d'allarme e di sicurezza per gli impianti meccanici

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2015

    9.20

    Impianti elettronici

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2035

    9.21

    Compatibilità elettromagnetica

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2035

    CAPO 10

    10.01

    Dispositivi di ancoraggio

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    10.02 par. 2 lettera a)

    Certificato per cavi d'ormeggio e altri cavi

    Primo cavo da sostituire sulla nave: N.S.T., al più tardi l'1.1.2008

    Secondo e terzo cavo: 1.1.2013

    10.03 par. 1

    Norma europea

    Al momento della sostituzione, al più tardi l'1.1.2010

    par. 2

    Idoneità contro incendi delle classi A, B e C

    Al momento della sostituzione, al più tardi l'1.1.2010

    par. 4

    Rapporto fra contenuto in CO2 e dimensioni del locale

    Al momento della sostituzione, al più tardi l'1.1.2010

    10.03 bis

    Sistemi antincendio fissi negli alloggi, nelle timonerie e nelle zone passeggeri

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2035

    10.03 ter

    Sistemi antincendio fissi nelle sale macchine, nei locali caldaie e nei locali pompe

     (17)

    10.04

    Applicazione alle lance della norma europea

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2015

    10.05 par. 2

    Giubbotti di salvataggio gonfiabili

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010. I giubbotti di salvataggio a bordo al 30.9.2003 possono essere usati fino al rilascio o al rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010.

    CAPO 11

    11.02 par. 4

    Equipaggiamento dei bordi esterni dei ponti e dei posti di lavoro

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2015

    11.04

    Ponti laterali

     (18) Primo rilascio o rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2035, se di larghezza superiore a 7,30 m

    11.05 par. 1

    Accessi dei posti di lavoro

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2035

    parr. 2 e 3

    Porte e accessi, uscite e zone di passaggio con dislivelli superiori a 0,50 m

    Rilascio o rinnovo del certificato comunitario

    par. 4

    Scale per i posti di lavoro occupati in permanenza

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2035

    11.06 par. 2

    Uscite e uscite di sicurezza

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2035

    11.07 par. 1 seconda frase

    Dispositivi di salita

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2035

    parr. 2 e 3

     

    Rilascio o rinnovo del certificato comunitario

    11.10

    Coperchi di boccaporto

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    11.11

    Verricelli

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    11.12 parr. da 2 a 6 e da 8 a 10

    Gru: targhetta del costruttore, carichi massimi ammissibili, dispositivi di protezione, prova di calcolo, ispezione di esperti, certificati a bordo

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2015

    11.13

    Stoccaggio di liquidi infiammabili

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario

    CAPO 12

    12.01 par. 1

    Alloggi per le persone che vivono abitualmente a bordo

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2035

    12.02 par. 3

    Ubicazione dei pavimenti

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2035

    par. 4

    Locali di soggiorno e zona notte

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2035

    par. 6

    Altezza libera negli alloggi

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2035

    par. 8

    Superficie disponibile al suolo nei locali comuni di soggiorno

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2035

    par. 9

    Volume dei locali

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2035

    par. 10

    Volume minimo d'aria per occupante

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2035

    par. 11

    Dimensioni delle porte

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2035

    par. 12 lettere a) e b)

    Ubicazione delle scale

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2035

    par. 13

    Condutture di gas e di liquidi pericolosi

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2035

    12.03

    Servizi igienici

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2035

    12.04

    Cucine

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2035

    12.05

    Acqua potabile

    N.S.T., al più tardi alla data del 31.12.2006

    12.06

    Riscaldamento e ventilazione

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2035

    12.07 par. 1 seconda frase

    Altri impianti

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2035

    CAPO 15

    15.01 par. 1 lettera d)

    Non applicazione dell'articolo 9.14, par. 3, 2a frase, per tensioni nominali superiori a 50 V

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    par. 2 lettera c)

    Divieto di caldaie a combustibile solido a norma dell'articolo 13.07

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010.

    La disposizione non si applica alle imbarcazioni dotate di motori a combustibile solido (motori a vapore).

    lettera e)

    Divieto di apparecchi a gas liquefatto a norma del capo 14

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    15.02 par. 2

    Numero e posizione delle paratie

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    par. 5 2a frase

    Linea limite in mancanza di un ponte di compartimentazione

    Per le navi da passeggeri che sono state impostate prima dell'1.1.1996, il requisito si applica per N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    par. 10 lettera c)

    Durata dell'operazione di chiusura

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2015

    par. 12

    Segnale d'allarme ottico

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario

    par. 15

    Altezza minima dei doppi fondi o spazi laterali

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    15.03 parr. da 1 a 6

    Stabilità allo stato integro

    N.S.T., e in caso di aumento del numero massimo di passeggeri, al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    parr. 7 e 8

    Stabilità in avaria

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    par. 9

    Compartimentazione 2

    N.S.T.

    parr. da 10 a 13

    Stabilità in avaria

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    15.05 par. 2 lettera a)

    Numero di passeggeri per i quali è comprovata l'esistenza di una zona di evacuazione a norma dell'articolo 15.06, par. 8

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    lettera b)

    Numero di passeggeri che è stato considerato nel calcolo di stabilità a norma dell'articolo 15.03

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    15.06 par. 1 lettera a)

    Locali passeggeri su tutti i ponti situati dietro la paratia di collisione e davanti alla paratia del gavone di poppa

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    par. 3 lettera c) prima frase

    Altezza libera delle uscite

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    seconda frase

    Ampiezza libera delle porte delle cabine passeggeri e di altri locali di piccole dimensioni

    Per la dimensione di 0,7 m si applica N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    15.06 par. 3 lettera f) prima frase

    Dimensioni delle uscite di sicurezza

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    lettera g)

    Uscite dei locali destinati all'uso da parte delle persone a mobilità ridotta

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    par. 4 lettera d)

    Porte destinate all'uso da parte delle persone a mobilità ridotta

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    par. 5

    Requisiti dei corridoi di comunicazione

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    par. 6 lettera b)

    Via di sfuggita verso le zone di evacuazione

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    lettera d)

    Divieto di pioli, scale a pioli o simili lungo le vie di evacuazione

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    par. 7

    Adeguato sistema di guida di sicurezza

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    par. 8

    Requisiti delle zone di raccolta

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    par. 9

    Requisiti delle scale e relativi pianerottoli nelle zone passeggeri

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    par. 10 lettera a) prima frase

    Ringhiere conformi alla norma europea EN 711:1995

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    seconda frase

    Altezza delle impavesate e delle ringhiere dei ponti destinati all'uso da parte delle persone a mobilità ridotta

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    15.06 par. 10 lettera b) seconda frase

    Ampiezza libera delle aperture di norma utilizzate per l'imbarco e lo sbarco delle persone a mobilità ridotta

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    par. 13

    Zone di circolazione e pareti delle stesse destinate all'uso da parte delle persone a mobilità ridotta

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    par. 14 prima frase

    Progettazione delle porte e delle pareti di vetro nelle zone di circolazione e dei vetri delle finestre

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    par. 15

    Requisiti delle sovrastrutture e relative coperture integralmente realizzate in vetri panoramici

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    par. 16

    Sistemi di acqua potabile a norma dell'articolo 12.05

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 31.12.2006

    par. 17 seconda frase

    Requisiti dei gabinetti attrezzati per l'uso da parte delle persone a mobilità ridotta

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    par. 18

    Sistema di aerazione per le cabine sprovviste di finestre apribili

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    par. 19

    Requisiti di cui all'articolo 15.06 per i locali destinati all'alloggio dei membri dell'equipaggio e del personale di bordo

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    15.07

    Requisiti del sistema di propulsione

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    15.08 par. 2

    Requisiti dei sistemi di altoparlanti nelle zone passeggeri

    Alle navi da passeggeri di lunghezza al galleggiamento (LWL) inferiore a 40 m o destinate a un massimo di 75 persone la disposizione si applica per N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    par. 3

    Requisiti dei sistemi d'allarme

    Alle navi per escursioni giornaliere la disposizione si applica per N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    par. 4

    Allarme per il livello della sentina per ciascun compartimento stagno

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    par. 5

    Due pompe di sentina motorizzate

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    par. 6

    Sistema di sentina fisso

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2015

    par. 8

    Impianto di ventilazione per i sistemi di distribuzione di CO2 nei locali situati sotto il ponte

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    15.09 par. 3

    Mezzi adeguati di trasferimento

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    15.09 par. 4

    Mezzi di salvataggio individuale per bambini

    Fino alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010 tale attrezzatura è considerata un'alternativa ai mezzi di salvataggio individuale

    Mezzi di salvataggio

    Per le navi da passeggeri dotate di mezzi di salvataggio collettivi a norma dell'articolo 15.09, par. 5, anteriormente all'1.1.2005, tali mezzi sono considerati un'alternativa ai mezzi di salvataggio individuale

    Per le navi da passeggeri dotate di mezzi di salvataggio collettivi a norma dell'articolo 15.09, par. 6, anteriormente all'1.1.2005, tali mezzi sono considerati un'alternativa ai mezzi di salvataggio individuale fino alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    par. 5 lettere b) e c)

    Idoneo numero di posti a sedere, capacità di sostegno di almeno 750 N

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    lettera f)

    Assetto stabile e idonei dispositivi tientibene

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    lettera i)

    Idonei mezzi di evacuazione dalle zone di evacuazione alle zattere di salvataggio

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    par. 10

    Lancia dotata di motore e di proiettore

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    15.10 par. 2

    L'articolo 9.16 par. 3 si applica inoltre alle zone di passaggio e ai locali di soggiorno destinati ai passeggeri

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2015

    par. 3

    Idonea illuminazione di sicurezza

    Illuminazione di sicurezza N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2015

    15.10 par. 4

    Gruppo elettrogeno di emergenza

    Alle navi per escursioni giornaliere di lunghezza al galleggiamento (LWL) inferiore a 25 m, la disposizione si applica per N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2015

    lettera f)

    Alimentazione di emergenza per proiettori a norma dell'articolo 10.02, par. 2, lettera i)

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2015

    lettera i)

    Alimentazione di emergenza per ascensori e impianti di sollevamento a norma dell'articolo 15.06, par. 9, 2a frase

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2015

    par. 6

    Requisiti dell'impianto elettrico di emergenza:

     

    paratie a norma dell'articolo 15.11, par. 2

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2015

    posa dei cavi

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2015

    impianto elettrico di emergenza al di sopra della linea limite

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2015

    15.11

    Protezione

     

    par. 1

    Idoneità alla protezione antincendio dei materiali e dei componenti

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    par. 2

    Progettazione delle paratie divisorie

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    par. 3

    Pitture, lacche e altri prodotti per il trattamento delle superfici nonché i rivestimenti dei ponti utilizzati nei locali a eccezione della sala macchine e dei magazzini sono a infiammabilità ritardata

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2015

    par. 4

    Soffitti e rivestimenti delle pareti delle sale di ritrovo realizzati in materiale non combustibile

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    par. 5

    Mobilio e arredi nei punti di riunione realizzati in materiale non combustibile

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    par. 6

    Testato conformemente al codice

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    par. 7

    Materiali coibentanti nelle sale di ritrovo nei saloni

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    par. 8

    Requisiti delle porte delle paratie divisorie

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    par. 9

    Pareti

    Sulle navi cabinate sprovviste di sistemi pressurizzati a sprinkler, alimentate ad acqua, estremità delle pareti fra le cabine: N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    par. 10

    Paratie divisorie

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    15.11 par. 11

    Diaframmi tagliatiraggio

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    par. 12 seconda frase

    Scale di acciaio o altro materiale equivalente non combustibile

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    par. 13

    Contenimento delle scale interne

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    par. 14

    Sistemi di ventilazione e alimentazione d'area

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    par. 15

    Sistemi di ventilazione nelle cucine e stufe con estrattori

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    par. 16

    Centri di comando, vani scale, zone di evacuazione e sistemi di estrazione fumi

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    par. 17

    Sistema di allarme antincendio

    Navi per escursioni giornaliere: N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    15.12 par. 1

    Estintori portatili

    Estintori e materiale di spegnimento nelle cucine, nei negozi di parrucchiere e nelle profumerie: N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario

    par. 2

    Sistemi di prese d'acqua

    2a pompa antincendio: N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    par. 3

    Requisiti per i sistemi di prese d'acqua

    Pressione e lunghezza del getto d'acqua: N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    par. 6

    Materiali, protezione contro la perdita di efficienza

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    15.12 par. 7

    Disposizioni per evitare la possibilità di gelamento delle tubazioni e delle prese d'acqua

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    par. 8 lettera b)

    Funzionamento indipendente delle pompe antincendio

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    lettera c)

    Lunghezza del getto d'acqua su tutti i ponti

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    lettera d)

    Installazione delle pompe antincendio

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    par. 9

    Sistema antincendio nelle sale macchine

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    15.14 par. 1

    Impianti di eliminazione e di raccolta delle acque reflue

    Alle navi cabinate che dispongono di non più di 50 letti (cuccette) e alle navi per escursioni giornaliere: N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    par. 2

    Requisiti dei serbatoi di raccolta delle acque reflue

    Alle navi cabinate che dispongono di non più di 50 letti (cuccette) e alle navi per escursioni giornaliere che trasportano non più di 50 passeggeri: N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    15.15 par. 1

    Stabilità in avaria

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    par. 4

    (Senza oggetto)

     

    par. 5

    Dotazione di lancia o piattaforma o installazione equivalente

    Alle navi da passeggeri autorizzate per un numero massimo di 250 passeggeri o 50 letti (cuccette): N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    15.15 par. 6

    Dotazione di lancia o piattaforma o installazione equivalente

    Alle navi da passeggeri autorizzate per un numero massimo di 250 passeggeri o 50 letti (cuccette): N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    par. 9 lettera a)

    Sistemi di allarme per impianti a gas liquefatto

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario a norma dell'articolo 14.15

    lettera b)

    Mezzi di salvataggio collettivi a norma dell'articolo 15.09, par. 5

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    CAPO 16

    16.01 par. 2

    Verricelli speciali o dispositivi equivalenti d'accoppiamento

    Il requisito si applica alle imbarcazioni autorizzate anteriormente all'1.1.1995 a spingere senza idonei dispositivi di fissaggio, unicamente per N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2035.

    16.01 par. 3, ultima frase

    Requisiti dei dispositivi di azionamento

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2035

    CAPO 17

    17.02 par. 3

    Requisiti supplementari

    Si applicano le stesse disposizioni transitorie di quelle indicate nel relativo articolo.

    17.03 par. 1

    Dispositivo d'allarme generale

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario

    par. 4

    Carico massimo autorizzato

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario

    17.04 parr. 2 e 3

    Distanza di sicurezza residua

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario

    17.05 parr. 2 e 3

    Bordo libero residuo

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario

    17.06, 17.07 e 17.08

    Prova di sbandamento e dimostrazione della stabilità

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario

    17.09

    Marche d'immersione e scale d'immersione

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario

    CAPO 20

     

    Si applicano le disposizioni transitorie del capo 20 del regolamento di ispezione delle navi sul Reno

     

    CAPO 21

    dal 21.01 al 21.02

     

    I requisiti si applicano alle imbarcazioni da diporto costruite anteriormente all'1.1.1995, unicamente per N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2035.

    Articolo 24.03

    Deroghe per le imbarcazioni impostate il 1o aprile 1976 o anteriormente a tale data

    1.   In aggiunta alle disposizioni di cui all'articolo 24.02, le navi impostate il 1o aprile 1976 o anteriormente a tale data sono soggette alle seguenti disposizioni.

    Nella tabella riportata qui di seguito valgono le seguenti definizioni:

    «S.T.»: la disposizione si applica alle navi già in servizio soltanto se le parti in questione sono sostituite o trasformate, la disposizione si applica cioè soltanto alle parti o zone Sostituite o Trasformate. Se alcune parti esistenti sono sostituite con pezzi di ricambio uguali quanto a tecnologia e tipo, non si tratta di sostituzione («S») ai sensi delle disposizioni transitorie;

    «Rilascio o rinnovo del certificato comunitario»: la disposizione deve essere soddisfatta entro la data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario successivamente all'entrata in vigore della disposizione.

    Articolo e paragrafo

    Contenuto

    Scadenze e osservazioni

    CAPO 3

    3.03, par. 1

    Posizione della paratia di collisione

    S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2035

    lettera a) 3.04, par. 2

    Superfici in comune tra i serbatoi e spazi riservati agli alloggi e ai passeggeri

    S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2035

    par. 7

    Massimo livello di pressione acustica ammissibile

    Rilascio o rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2015

    CAPO 4

    4.01 par. 2, 4.02 e 4.03

    Distanza di sicurezza, bordo libero, bordo libero minimo

    Rilascio o rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2015

    CAPO 7

    7.01par. 2

    Livello della pressione acustica del rumore prodotto dalla nave

    S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2015

    7.05 par. 2

    Controllo delle luci di navigazione

    Rilascio o rinnovo del certificato comunitario

    CAPO 8

    8.08 parr. 3 e 4

    Portata minima e diametro interno dei tubi di prosciugamento

    Rilascio o rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2015

    8.10 par. 2

    Rumore prodotto dalla nave in navigazione

    S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2015

    CAPO 9

    9.01

    Requisiti degli impianti elettrici

    S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2015

    9.03

    Protezione contro i contatti accidentali, la penetrazione di corpi solidi e di acqua

    S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2015

    9.06

    Tensioni massime ammissibili

    S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2015

    9.10

    Generatori e motori

    S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2015

    9.11 par. 2

    Installazione degli accumulatori

    S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2015

    9.12

    Apparecchi di manovra

    S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2015

    9.14

    Accessori

    S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2015

    9.15

    Cavi

    S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2015

    9.17

    Luci di navigazione

    S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2015

    CAPO 12

    12.02 par. 5

    Rumori e vibrazioni negli alloggi

    Rilascio o rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2015

    CAPO 15

    15.02 par. 5, par. 6 prima frase, parr. da 7 a 11 e par. 13

    Linea limite in mancanza di un ponte di compartimentazione

    S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    15.02 par. 16

    Finestre stagne

    S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    15.04

    Distanza di sicurezza, bordo libero, misure in immersione

    S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    15.05

    Numero di passeggeri

    Rilascio o rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2015

    15.10 parr. 4, 6, 7, 8 e 11

    Impianto elettrico di emergenza

    S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    2.   L'articolo 15.11, paragrafo 3, lettera a), si applica alle imbarcazioni utilizzate per escursioni giornaliere impostate il 1o aprile 1976 o anteriormente a tale data fino al primo rilascio o rinnovo del certificato comunitario successivamente al 1o gennaio 2045, a condizione che soltanto le pitture, le vernici, i rivestimenti ed altri materiali usati sulle superfici situate di fronte alle vie di fuga e gli altri materiali per il trattamento delle superfici dei pannelli debbano essere resistenti al fuoco e che fumo o vapori tossici non possano svilupparsi fino a raggiungere livelli pericolosi.

    3.   L'articolo 15.11, paragrafo 12, si applica alle imbarcazioni utilizzate per escursioni giornaliere impostate il 1o aprile 1976 o anteriormente a tale data sino al primo rilascio o al rinnovo del certificato comunitario anteriormente al 1o gennaio 2045, a condizione che sia sufficiente che, al posto di scale costituite da una struttura portante assemblata in acciaio, le scale che fungono da via di fuga siano concepite in modo tale da restare utilizzabili, in caso di incendio, per la stessa durata circa delle scale costituite da una struttura portante assemblata in acciaio.

    Articolo 24.04

    Altre deroghe

    1.   Per le imbarcazioni il cui bordo libero minimo è stato determinato conformemente all'articolo 4.04 del regolamento di visita delle navi sul Reno in vigore al 31 marzo 1983, la commissione di ispezione, su richiesta del proprietario, può determinare il bordo libero conformemente all'articolo 4.03 del regolamento di visita delle navi sul Reno in vigore al 1o gennaio 1995.

    2.   Per le imbarcazioni impostate anteriormente al 1o luglio 1983 non è necessaria la conformità al capo 9, ma devono essere conformi almeno al capo 6 del regolamento di visita delle navi sul Reno in vigore al 31 marzo 1983.

    3.   L'articolo 15.06, paragrafo 3, lettere da a) a e), e l'articolo 15.12, paragrafo 3, lettera a), per quanto riguarda la norma relativa alla lunghezza dell'unica manichetta antincendio, si applicano soltanto alle imbarcazioni impostate dopo il 30 settembre 1984 e alle trasformazioni delle zone interessate, al più tardi al momento del primo rilascio o rinnovo del certificato comunitario successivamente al 1o gennaio 2045.

    4.   Se all'atto pratico risulta difficile applicare le disposizioni del presente capo una volta scadute le disposizioni transitorie, o se la loro applicazione dà luogo a costi indebitamente elevati, l'organo di ispezione può concedere deroghe alle presenti disposizioni, fatte salve le raccomandazioni del comitato. Tali deroghe devono essere annotate nel certificato comunitario.

    5.   Qualora le presenti disposizioni facciano riferimento, relativamente ai requisiti per la progettazione delle attrezzature, a una norma europea o internazionale, dette attrezzature possono, dopo qualsiasi revisione della norma, continuare ad essere utilizzate ancora per i venti anni successivi a detta revisione.

    Articolo 24.05

    (Senza oggetto)

    Articolo 24.06

    Deroghe per imbarcazioni non contemplate dall'articolo 24.01

    1.   Le seguenti disposizioni si applicano:

    a)

    alle imbarcazioni per le quali è stato rilasciato un certificato della nave conformemente al regolamento di visita delle navi sul Reno per la prima volta tra il 1o gennaio 1995 e 30 dicembre 2008 sempre che non fossero in costruzione o sottoposti a trasformazioni alla data del 31 dicembre 1994;

    b)

    alle imbarcazioni che hanno ottenuto un'altra licenza di navigazione tra il 1o gennaio 1995 e 30 dicembre 2008

    2.   Occorre dimostrare che tali imbarcazioni soddisfano al regolamento di visita delle navi sul Reno in vigore alla data in cui viene concesso il certificato della nave o l'altra licenza di navigazione.

    3.   Le imbarcazioni devono essere modificate per conformarsi alle disposizioni che entrano in vigore successivamente al primo rilascio del certificato della nave o dell'altra licenza di navigazione a norma delle disposizioni transitorie riportate nella tabella qui di seguito.

    4.   L'articolo 24.04, paragrafi 4 e 5, si applica mutatis mutandis.

    5.   Nella tabella riportata qui di seguito valgono le seguenti definizioni:

    «N.S.T.»: la disposizione si applica alle imbarcazioni già in servizio soltanto se le parti in questione sono sostituite o trasformate, la disposizione si applica cioè soltanto alle imbarcazioni di Nuova costruzione e alle parti o zone Sostituite o Trasformate. Se alcune parti esistenti sono sostituite con pezzi di ricambio uguali quanto a tecnologia e tipo, non si tratta di sostituzione («S») ai sensi delle disposizioni transitorie;

    «Rilascio o rinnovo del certificato comunitario»: la disposizione deve essere soddisfatta entro la data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario successivamente all'entrata in vigore della disposizione.

    Articolo e paragrafo

    Contenuto

    Scadenze e osservazioni

    Valido per le imbarcazioni con certificato comunitario o altra licenza di navigazione anteriore alla data indicata

    CAPO 3

    3.03 par. 7

    Ancore non sporgenti dalle prue

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2041

    1.10.1999

    3.04 par. 3 2a frase

    Materiale isolante utilizzato nelle sale macchine

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario

    1.4.2003

    par. 3, 3a e 4a frase

    Aperture e dispositivi di blocco

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario

    1.10.2003

    CAPO 8

    8.02 par. 4

    Protezione di parti di macchine

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario

    1.4.2003

    8.03 par. 3

    Protezione contro la sovravelocità

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    1.4.2004

    8.05 par .9 1a frase

    Dispositivi di misurazione leggibili fino al livello massimo di riempimento

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    1.4.1999

    par. 13

    Controllo del livello di riempimento non solo per i motori principali ma anche per altri motori necessari per il funzionamento sicuro della nave

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2015

    1.4.1999

    CAPO 8 bis

     

    Si applicano le disposizioni transitorie sul capo 8 bis del regolamento di visita delle navi sul Reno

     

     

    CAPO 10

    10.02 par. 2 lettera a)

    Certificato per cavi d'ormeggio e altri cavi

    Primo cavo da sostituire sulla nave: N.S.T., al più tardi l'1.1.2008. Secondo e terzo cavo: 1.1.2013

    1.4.2003

    10.03 par. 1

    Norma europea

    Al momento della sostituzione, al più tardi l'1.1.2010

    1.4.2002

    par. 2

    Idoneità contro incendi delle classi A, B e C

    Al momento della sostituzione, al più tardi l'1.1.2010

    1.4.2002

    10.03 bis

    Sistemi antincendio fissi negli alloggi, nelle timonerie e nelle zone passeggeri

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2035

    1.4.2002

    10.03 ter

    Sistemi antincendio fissi nelle sale macchine, nei locali caldaia e nei locali pompe

     (19) al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2035

    1.4.2002

    10.04

    Applicazione della norma europea alle lance

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2015

    1.10.2003

    10.05 par. 2

    Giubbotti di salvataggio gonfiabili

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010 I giubbotti di salvataggio a bordo al 30.9.2003 possono essere usati fino al rilascio o al rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010.

    1.10.2003

    CAPO 11

    11.13

    Stoccaggio di liquidi infiammabili

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario

    1.10.2002

    CAPO 15

    15.01 par. 1 lettera c)

    Non applicazione dell'articolo 8.06, par. 2, 2a frase

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario

    1.1.2006

    lettera d)

    Non applicazione dell'articolo 9.14, par. 3, 2a frase, per tensioni nominali superiori a 50 V

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    1.1.2006

    par. 2 lettera b)

    Divieto di caldaie a olio combustibile con bruciatore a vaporizzatore a norma dell'articolo 13.04

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario

    1.1.2006

    lettera c)

    Divieto di caldaie a combustibile solido a norma dell'articolo 13.07

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    1.1.2006

    lettera e)

    Divieto di apparecchi a gas liquefatti a norma del capo 14

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    1.1.2006

    15.02 par. 2

    Numero e posizione delle paratie

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    1.1.2006

    par. 5 2a frase

    Linea limite in mancanza di un ponte di compartimentazione

    Per le navi da passeggeri che sono state impostate prima dell'1.1.1996, il requisito si applica per N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    1.1.2006

    par. 15

    Altezza minima dei doppi fondi o degli spazi laterali

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    1.1.2006

    15.03 parr. da 1 a 6

    Stabilità a nave integra

    N.S.T., e in caso di aumento del numero massimo di passeggeri, al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    1.1.2006

    15.03 parr. 7 e 8

    Stabilità in avaria

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    1.1.2006

    par. 9

    Compartimentazione 2

    N.S.T.

    1.1.2007

    parr. da 10 a 13

    Stabilità in avaria

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    1.1.2006

    15.05 par. 2 lettera a)

    Numero di passeggeri per i quali è comprovata l'esistenza di una zona di evacuazione a norma dell'articolo 15.06, par. 8

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    1.1.2006

    lettera b)

    Numero di passeggeri che è stato considerato nel calcolo della stabilità a norma dell'articolo 15.03

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    1.1.2006

    15.06 par. 1

    Locali passeggeri su tutti i ponti situati davanti al piano della paratia del gavone di poppa

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    1.1.2006

    par. 2

    Gli armadi di cui all'articolo 11.13, e i locali destinati allo stoccaggio dei liquidi infiammabili

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario

    1.1.2006

    par. 3 lettera c) 1a frase

    Altezza libera delle uscite

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    1.1.2006

    2a frase

    Ampiezza libera delle porte delle cabine passeggeri e di altri locali di piccole dimensioni

    Per la dimensione di 0,7 m si applica N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    1.1.2006

    15.06 par. 3 lettera f) 1a frase

    Dimensioni delle uscite di sicurezza

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    1.1.2006

    lettera g)

    Uscite dei locali destinati all'uso delle persone a mobilità ridotta

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    1.1.2006

    par. 4 lettera d)

    Porte destinate all'uso da parte delle persone a mobilità ridotta

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    1.1.2006

    par. 5

    Requisiti dei corridoi di comunicazione

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    1.1.2006

    par. 6 lettera b)

    Vie di evacuazione verso le zone di evacuazione

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    1.1.2006

    lettera c)

    Divieto per le vie di evacuazione di attraversare le sale macchine o le cucine

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario

    1.1.2006

    lettera d)

    Divieto di installare pioli, scale a pioli o similari lungo le vie di evacuazione

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    1.1.2006

    par. 7

    Sistema di guida di sicurezza adeguato

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    1.1.2006

    par. 8

    Requisiti delle zone di raccolta

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    1.1.2006

    par. 9 lettere da a) a c), lettera e), e ultima frase

    Requisiti delle scale e dei relativi pianerottoli nelle zone passeggeri

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    1.1.2006

    par. 10 lettera a) 1a frase

    Parapetto conforme alla norma europea EN 711:1995

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    1.1.2006

    2a frase

    Altezza delle impavesate e delle ringhiere dei ponti destinati all'uso delle persone a mobilità ridotta

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    1.1.2006

    lettera b) 2a frase

    Ampiezza libera delle aperture di norma utilizzate per l'imbarco e lo sbarco delle persone a mobilità ridotta

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    1.1.2006

    par. 12

    Passerelle conformi alla norma europea EN 14206:2003

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario

    1.1.2006

    par. 13

    Zone di circolazione e pareti delle zone di circolazione destinate all'uso delle persone a mobilità ridotta

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    1.1.2006

    par. 14 1a frase

    Progettazione delle porte e delle pareti di vetro nelle zone di circolazione e dei vetri delle finestre

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    1.1.2006

    par. 15

    Requisiti delle sovrastrutture e delle loro coperture integralmente realizzate in vetri panoramici

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    1.1.2006

    par. 16

    Impianti di acqua potabile a norma dell'articolo 12.05

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario

    1.1.2006

    par. 17 2a frase

    Requisiti dei gabinetti progettati per l'uso da parte delle persone a mobilità ridotta

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    1.1.2006

    par. 18

    Sistema di ventilazione per le cabine sprovviste di finestre apribili

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    1.1.2006

    15.07

    Requisiti del sistema di propulsione

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    1.1.2007

    15.08 par. 2

    Requisiti dei sistemi di altoparlanti nelle zone passeggeri

    Alle navi da passeggeri di lunghezza al galleggiamento (LWL) inferiore a 40 m o destinate a un massimo di 75 persone la disposizione si applica per N.S.T., al più tardi dopo la data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    1.1.2006

    par. 3

    Requisiti dei sistemi d'allarme

    Alle navi per escursioni giornaliere la disposizione si applica per N.S.T., al più tardi dopo la data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    1.1.2006

    par. 3 lettera c)

    Impianto d'allarme che permetta al personale di comando della nave di dare l'allarme all'equipaggio e al personale di bordo

    Alle navi cabinate la disposizione si applica per N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario

    1.1.2006

    par. 4

    Allarme per il livello della sentina per ciascun compartimento stagno

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    1.1.2006

    par. 5

    Due pompe di sentina motorizzate

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    1.1.2006

    par. 6

    Impianto di sentina fisso conforme all'articolo 8.06, par. 4

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2015

    1.1.2006

    par. 7

    Possibilità di aprire dall'interno le porte delle celle refrigerate

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario

    1.1.2006

    par. 8

    Impianto di ventilazione per i sistemi di distribuzione di CO2 nei locali situati sotto il ponte

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    1.1.2006

    par. 9

    Cassette di pronto soccorso

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario

    1.1.2006

    15.09 par. 1 1a frase

    Salvagenti galleggianti

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario

    1.1.2006

    par. 2

    Mezzi di salvataggio individuali

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario

    1.1.2006

    par. 3

    Mezzi adeguati di trasferimento

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    1.1.2006

    15.09 par. 4

    Mezzi di salvataggio individuali conformi alla norma europea EN 395:1998 o EN 396:1998 disponibili per il 100 % dei passeggeri

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario

    1.1.2006

     

    Mezzi di salvataggio individuali per bambini

    Fino alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010 tale attrezzatura è considerata un'alternativa ai mezzi individuali di salvataggio

    1.1.2006

     

    Mezzi di salvataggio

    Per le navi da passeggeri dotate di mezzi di salvataggio collettivi a norma dell'articolo 15.09, par. 5, anteriormente all'1.1.2005, tali mezzi sono considerati un'alternativa all'attrezzatura di individuale di salvataggio.

    Per le navi da passeggeri dotate di mezzi di salvataggio collettivi a norma dell'articolo 15.09, par. 6, anteriormente all'1.1.2005, tali mezzi sono considerati un'alternativa all'attrezzatura individuale di salvataggio fino alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    1.1.2006

    par. 5 lettere b) e c)

    Posti a sedere adeguati, capacità di sostegno di almeno 750 N

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    1.1.2006

    lettera f)

    Assetto stabile e idonei dispositivi di sostegno

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    1.1.2006

    lettera i)

    Idonei mezzi di evacuazione dalle zone di evacuazione alle zattere di salvataggio

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    1.1.2006

    par. 9

    Controllo dei mezzi di salvataggio secondo le istruzioni del fabbricante

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario

    1.1.2006

    par. 10

    Lancia munita di motore e proiettore orientabile

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    1.1.2006

    par. 11

    Barella

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario

    1.1.2006

     

    Impianto elettrico

     

    1.1.2006

    15.10 par. 2

    L'articolo 9.16, par. 3, si applica inoltre alle zone di passaggio e ai locali di soggiorno destinati ai passeggeri

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2015

    1.1.2006

    par. 3

    Illuminazione di sicurezza adeguata

    Illuminazione di sicurezza N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2015

    1.1.2006

    par. 4

    Impianto elettrico di emergenza

    Alle navi per escursioni giornaliere di lunghezza al galleggiamento (LWL) pari o inferiore a 25 m, la disposizione si applica per N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2015

    1.1.2006

    lettera f)

    Alimentazione di emergenza per proiettori a norma dell'articolo 10.02, par. 2, lettera i)

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2015

    1.1.2006

    lettera i)

    Alimentazione di emergenza per ascensori e impianti di sollevamento a norma dell'articolo 15.06, par. 9, 2a frase

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2015

    1.1.2006

    par. 6

    Requisiti dell'impianto elettrico di emergenza:

     

    1.1.2006

    paratie a norma dell'articolo 15.11, par. 2

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2015

    1.1.2006

    installazione dei cavi

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2015

    1.1.2006

    impianto elettrico di emergenza al di sopra della linea limite

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2015

    1.1.2006

    15.11

    Protezione antincendio

     

    1.1.2007

    par. 1

    Idoneità alla protezione antincendio dei materiali e delle componenti

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    1.1.2006

    15.11 par. 2

    Progettazione delle paratie

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    1.1.2006

    par. 3

    Le pitture, le lacche e altri prodotti per il trattamento delle superfici nonché i rivestimenti dei ponti utilizzati nei locali a eccezione della sala macchine e dei magazzini sono a infiammabilità ritardata

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2015

    1.1.2006

    par. 4

    Soffittature e rivestimenti delle pareti realizzati in materiale non combustibile

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    1.1.2006

    par. 5

    Mobilio e arredo nei punti di riunione realizzati in materiale non combustibile

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    1.1.2006

    par. 6

    Prova del fuoco conforme al codice

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    1.1.2006

    par. 7

    Materiali coibentanti nelle sale di ritrovo

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    1.1.2006

    par. 8 lettere a), b, c), seconda frase, e d)

    Requisiti delle porte delle paratie

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    1.1.2006

    par. 9

    Pareti

    Sulle navi cabinate sprovviste di sistemi pressurizzati a sprinkler, alimentati ad acqua, estremità delle pareti fra le cabine: N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    1.1.2006

    par. 10

    Paratie

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    1.1.2006

    par. 12 2a frase

    Scale di acciaio o altro materiale non combustibile equivalente

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    1.1.2006

    par. 13

    Isolamento delle scale interne

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    1.1.2006

    par. 14

    Sistemi di ventilazione e sistemi di alimentazione d'aria

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    1.1.2006

    par. 15

    Sistemi di ventilazione nelle cucine e stufe con estrattori

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    1.1.2006

    par. 16

    Centri di comando, vani scale, punti di riunione e sistemi di estrazione del fumo

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    1.1.2006

    par. 17

    Sistema di allarme antincendio

    Navi per escursioni giornaliere: N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    1.1.2006

    15.12 par. 1

    Estintori portatili

    Estintori e coperta antincendio nelle cucine, nei negozi di parrucchiere e nelle profumerie: N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario

    1.1.2006

    par. 2

    Sistema di prese d'acqua

    2a pompa antincendio: N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    1.1.2006

    par. 4

    Valvole per prese d'acqua

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario

    1.1.2006

    par. 5

    Naspo ad alimentazione assiale

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario

    1.1.2006

    par. 6

    Materiali, protezione contro la perdita di efficienza

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    1.1.2006

    par. 7

    Evitare il periodo di gelamento nelle tubazioni e prese d'acqua

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    1.1.2006

    par. 8 lettera b)

    Funzionamento indipendente delle pompe antincendio

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    1.1.2006

    lettera d)

    Installazione delle pompe antincendio

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    1.1.2006

    par. 9

    Impianto antincendio nelle sale macchine

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    1.1.2006

    15.12 par. 9

    Impianto antincendio nelle sale macchine costruito in acciaio o avente proprietà equivalenti

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045. Il periodo transitorio non si applica alle navi da passeggeri la cui chiglia è stata impostata dopo il 31.12.1995, il cui scafo è costruito in legno, alluminio o plastica e la cui sala macchine non è costruita con materiali conformi all'articolo 3.04, paragrafi 3 e 4

    1.1.2006

    15.13

    Organizzazione della sicurezza

    Navi per escursioni giornaliere: N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario

    1.1.2006

    15.14 par. 1

    Impianti di eliminazione e di raccolta delle acque reflue

    Alle navi cabinate che dispongono di non più di 50 letti (cuccette) e alle navi per escursioni giornaliere: N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    1.1.2006

    par. 2

    Requisiti dei serbatoi di raccolta delle acque reflue

    Alle navi cabinate che dispongono di non più di 50 letti (cuccette) e alle navi per escursioni giornaliere che trasportano non più di 50 passeggeri: N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    1.1.2006

    15.15

    Deroghe applicabili a talune navi da passeggeri

     

    1.1.2006

    par. 1

    Stabilità in condizioni di avaria

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2045

    1.1.2006

    par. 4

    (Senza oggetto)

     

     

    par. 5

    Presenza di una lancia, di una piattaforma o di un'installazione equivalente

    Alle navi da passeggeri autorizzate per un numero massimo di 250 passeggeri o 50 letti (cuccette): N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    1.1.2006

    par. 6

    Presenza di una lancia, di una piattaforma o di un'installazione equivalente

    Alle navi da passeggeri autorizzate per un numero massimo di 250 passeggeri o 50 letti (cuccette): N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    1.1.2006

    15.15 par. 9 lettera a)

    Sistemi d'allarme per impianti a gas liquefatto

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario a norma dell'articolo 14.15

    1.1.2006

    lettera b)

    Mezzi di salvataggio collettivi a norma dell'articolo 15.09, par. 5

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente all'1.1.2010

    1.1.2006

    Articolo 24.07

    (Senza oggetto)

    CAPO 24 bis

    DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LE IMBARCAZIONI CHE NON NAVIGANO SULLE VIE NAVIGABILI DELLA ZONA R

    Articolo 24 bis.01

    Applicazione delle disposizioni transitorie sulle imbarcazioni già in servizio e validità dei precedenti certificati comunitari

    1.   Le seguenti disposizioni si applicano

    a)

    alle imbarcazioni per le quali è stato rilasciato un certificato comunitario per la prima volta anteriormente al 30 dicembre 2008; e

    b)

    alle imbarcazioni che hanno ottenuto un'altra licenza di navigazione anteriormente al 30 dicembre 2008.

    che non navigano sulle vie navigabili della zona R.

    2.   Deve essere dimostrato che tali imbarcazioni soddisfano le disposizioni della direttiva 82/714/CEE, allegato II, capi da 1 a 13, alla data in cui è rilasciato il certificato della nave o l'altra licenza di navigazione.

    3.   I certificati comunitari rilasciati anteriormente al 30 dicembre 2008 restano validi fino alla data di scadenza indicata nel certificato. Resta d'applicazione l'articolo 2.09, paragrafo 2.

    Articolo 24 bis.02

    Deroghe per le imbarcazioni già in servizio

    1.   Fatti salvi gli articoli 24 bis.03 e 24 bis.04, le imbarcazioni che non soddisfano integralmente le disposizioni della presente direttiva devono essere adeguate in modo da soddisfare le disposizioni che entrano in vigore successivamente al primo rilascio del loro certificato comunitario o di altra licenza di navigazione a norma delle disposizioni transitorie di cui alla tabella di cui sotto.

    2.   Nella tabella riportata qui di seguito valgono le seguenti definizioni:

    «N.S.T.» significa che il requisito si applica alle imbarcazioni già in servizio soltanto se le parti in questione sono sostituite o trasformate, la disposizione si applica cioè soltanto alle imbarcazioni di Nuova costruzione e alle parti o zone Sostituite o Trasformate. Se alcune parti esistenti sono sostituite con pezzi di ricambio uguali quanto a tecnologia e tipo, non si tratta di sostituzione («S») ai sensi delle disposizioni transitorie;

    «Rilascio o rinnovo del certificato comunitario» significa che il requisito è soddisfatto al momento del primo rilascio o rinnovo del certificato posteriormente al 30 dicembre 2008. Se il certificato scade fra il 30 dicembre 2008 e la vigilia del 30 dicembre 2009, il requisito è tuttavia obbligatorio solo a decorrere dal 30 dicembre 2009.

    Articolo e paragrafo

    Contenuto

    Scadenze e osservazioni

    CAPO 3

    3.03 par. 1, lettera a)

    Posizione della paratia di collisione

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2049

    3.03 par. 2

    Alloggi, dispositivi di sicurezza

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2024

    3.03 par. 2

    Dispositivi di sicurezza

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2029

    3.03 par. 4

    Separazione stagna al gas

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2024

    3.03 par. 5, secondo comma

    Controllo delle porte nella paratia del gavone di poppa

     

    3.03 par. 7

    Prue con nicchie per ancore

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2049

    3.04 par. 3, seconda frase

    Isolante nelle sale macchine

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario

    3.04 par. 3, terza e quarta frase

    Aperture e dispositivi di blocco

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario

    3.04 par. 6

    Uscite di spazi classificati come sale macchine a seguito della presente direttiva

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2049

    CAPO 4

    4.04

    Marche di bordo libero

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2024

    CAPO 5

    5.06 par. 1, prima frase

    Velocità prescritta (in marcia avanti)

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2049

    CAPO 6

    6.01 par. 1

    Manovrabilità prescritta dal capo 5

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2049

    par. 3

    Sbandamenti permanenti e temperature ambiente

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al .30 dicembre 2024

    6.01 par. 7

    Progettazione degli assi del timone

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2029

    6.02 par. 2

    Messa in funzione del dispositivo di azionamento ausiliario con una sola operazione

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2024

    par. 3

    Manovrabilità prescritta dal capo 5 garantita dal dispositivo di azionamento ausiliario o dal comando a mano

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2049

    6.03 par. 1

    Collegamento di altre utenze al dispositivo di azionamento idraulico del mezzo di governo

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2024

    par. 2

    Serbatoi idraulici separati

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2024

    6.05 par. 1

    Disattivazione automatica del dispositivo di azionamento manuale

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2024

    6.06 par. 1

    Due attuatori indipendenti

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2029

    6.07 par. 2 lettera a)

    Allarme per il controllo del livello dei serbatoi idraulici e della pressione del sistema

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2024

    lettera e)

    Controllo dei dispositivi tampone

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario

    6.08 par. 1

    Requisiti per impianti elettronici di cui all'articolo 9.20

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2029

    CAPO 7

    7.02 parr. da 2 a 7

    Visuale libera dalla timoneria fatta eccezione per i seguenti paragrafi:

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2049

    7.02 par. 3, secondo comma

    Visuale libera nell'asse di visione del timoniere

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2029

    par. 5

    Livello minimo di trasparenza dei vetri

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2024

    7.03 par. 7

    Disinserimento degli allarmi

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario

    par. 8

    Collegamento automatico a un'altra fonte di energia

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2024

    7.04 par. 1

    Comando dei motori principali e degli apparati di governo

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario

    7.04 par. 2

    Comando dei motori principali

    Se la timoneria è stata progettata per la guida con radar da parte di una sola persona: N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2049 se il senso di marcia può essere ottenuto direttamente; N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2024 per altri motori

    7.09

    Sistemi d'allarme

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2024

    7.12 primo comma

    Timonerie abbattibili

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario. Senza abbassamento automatico: N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2049

    secondo e terzo comma

     

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario

    CAPO 8

    8.01 par. 3

    Soltanto motori a combustione interna funzionanti con combustibile avente un punto d'infiammabilità superiore a 55 °C

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2029

    8.02 par. 1

    Macchine garantite contro un avviamento accidentale

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2024

    par. 4

    Protezione di parti delle macchine

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario

    8.03 par. 2

    Dispositivi di controllo

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2024

    par. 3

    Protezione automatica contro la sovravelocità

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2024

    par. 5

    Progettazione dei passaggi dell'albero

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2029

    8.05 par. 1

    Serbatoi in acciaio per combustibili liquidi

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2029

    8.05 par. 2

    Chiusura automatica delle valvole dei serbatoi

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario

    par. 3

    Nessun serbatoio per combustibili a prua della paratia di collisione

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2024

    par. 4

    Nessun serbatoio per combustibili né relativi accessori al di sopra dei motori o dei tubi di scarico

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2024. Fino a tale data, opportuni dispositivi devono garantire l'evacuazione sicura dei combustibili

    par. 6, dalla terza alla quinta frase

    Installazione e misure dei tubi di sfogo e dei tubi di collegamento

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2024

    par. 7

    Dispositivo di interruzione manovrabile dal ponte

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2029

    par. 9, prima frase

    Dispositivi di misurazione leggibili fino al livello di massimo riempimento

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2024

    par. 13

    Controllo del livello del combustibile non soltanto per i motori principali ma anche per gli altri motori necessari per il funzionamento sicuro della nave

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2029

    8.06

    Deposito di olio lubrificante, tubature e accessori

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2049

    8.07

    Deposito di oli utilizzati negli impianti di trasmissione di energia, negli impianti di comando e attivazione e negli impianti di riscaldamento, tubature e accessori

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2049

    8.08 par. 8

    Semplice dispositivo di chiusura non sufficiente per il raccordo dei locali adibiti al servizio di zavorra alle tubolature di prosciugamento per le stive attrezzate per il servizio di zavorra

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2024

    8.08 par. 9

    Dispositivi di misurazione per il fondo delle stive

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2024

    8.09 par. 2

    Impianti di raccolta delle acque oleose e degli oli usati

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2024

    8.10 par. 3

    Limite di emissione di 65 dB(A) per imbarcazioni in stazionamento

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2029

    CAPO 9

    9.01 par. 1 seconda frase

    Documenti corrispondenti da presentare alla commissione di ispezione

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2049

    9.01 par. 2 lettera b)

    Piani di commutazione del quadro principale, del quadro dell'impianto di emergenza e dei quadri di distribuzione che si devono trovare a bordo

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2024

    par. 3

    Temperature ambiente interne e sul ponte

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2024

    9.02 parr. da 1 a 3

    Sistemi d'alimentazione di energia elettrica

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2024

    9.03

    Protezione contro i contatti accidentali, la penetrazione di corpi solidi e di acqua

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2029

    9.05 par. 4

    Sezione dei conduttori di messa a terra

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2029

    9.11 par. 4

    Aerazione efficace quando gli accumulatori sono installati in un compartimento, in un armadio o in una cassa chiusi

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario

    9.12

    Apparecchi di manovra

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2029

    9.12 par. 3 lettera b)

    Dispositivo per il controllo dell'isolamento rispetto alla massa, dotato di segnale d'allarme visivo e acustico

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2024

    9.13

    Interruttori di emergenza

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2024

    9.14

    Accessori

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2029

    9.14 par. 3 2a frase

    Divieto di installare commutatori unipolari in lavanderie, bagni e servizi

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2024

    9.15 par. 2

    Cavi aventi una sezione minima di 1,5 mm2

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2024

    par. 10

    Cavi collegati alle timonerie abbattibili

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2024

    9.16 par. 3 2a frase

    Secondo circuito

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2029

    9.19

    Sistemi d'allarme e di sicurezza per gli impianti meccanici

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2029

    9.20

    Impianti elettronici

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2049

    9.21

    Compatibilità elettromagnetica

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2049

    CAPO 10

    10.01

    Dispositivi di ancoraggio

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2024

    10.02 par. 2 lettera a)

    Certificato per cavi d'ormeggio e altri cavi

    Primo cavo da sostituire sulla nave: N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2024

    Secondo e terzo cavo: 30 dicembre 2029

    10.03 par. 1

    Norma europea

    Al momento della sostituzione, al più tardi il 30 dicembre 2024

    par. 2

    Idoneità contro i fuochi delle classi A, B e C

    Al momento della sostituzione, al più tardi il 30 dicembre 2024

    par. 4

    Rapporto fra contenuto di CO2 e dimensioni del locale

    Al momento della sostituzione, al più tardi il 30 dicembre 2024

    10.03 bis

    Sistemi antincendio fissi negli alloggi, nelle timonerie e nelle zone passeggeri

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2049

    10.03 ter

    Sistemi antincendio fissi nelle sale macchine, nei locali caldaie e nei locali pompe

    Gli impianti di estinzione a CO2 installati prima del 1o ottobre 1985 possono rimanere in uso fino al rilascio o al rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2049, se soddisfano i requisiti della direttiva 82/714/CEE, allegato II, articolo 13.03

    10.04

    Applicazione della norma europea alle lance

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2029

    10.05 par. 2

    Giubbotti di salvataggio gonfiabili

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2024

    I giubbotti di salvataggio che si trovano a bordo il giorno precedente il 30 dicembre 2008 possono essere usati fino al rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2024

    CAPO 11

    11.02 par. 4

    Attrezzatura del bordo esterno dei ponti e dei posti di lavoro

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2029

    11.04

    Ponti laterali

     (20) Primo rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2049 se di larghezza superiore a 7,30 m

    11.05 par 1

    Accesso ai posti di lavoro

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2049

    parr. 2 e 3

    Porte e accessi, uscite e zone di passaggio in caso di dislivelli superiori a 0,50 m

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario

    par. 4

    Scale nei posti di lavoro occupati in permanenza

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2049

    11.06 par. 2

    Uscite e uscite di sicurezza

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2049

    11.07 par. 1 2a frase

    Dispositivi di salita

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2049

    parr. 2 e 3

     

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario

    11.10

    Coperchi di boccaporto

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2024

    11.11

    Verricelli

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2024

    11.12 parr. da 2 a 6 e da 8 a 10

    Gru: targhetta del costruttore, carichi massimi ammissibili, dispositivi di protezione, prova di calcolo, ispezione di esperti, certificati a bordo

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2029

    11.13

    Stoccaggio di liquidi infiammabili

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario

    CAPO 12

    12.01 par. 1

    Alloggi per le persone che vivono abitualmente a bordo

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2049

    12.02 par. 3

    Ubicazione dei pavimenti

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2049

    par. 4

    Locali di soggiorno e zona notte

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2049

    12.02 par. 5

    Rumori e vibrazioni negli alloggi

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2029

    par. 6

    Altezza libera negli alloggi

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2049

    par. 8

    Superficie disponibile al suolo nei locali di soggiorno comuni

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2049

    par. 9

    Volume dei locali

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2049

    par. 10

    Volume minimo d'aria per occupante

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2049

    par. 11

    Dimensioni delle porte

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2049

    par. 12 lettere a) e b)

    Caratteristiche delle scale

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2049

    par. 13

    Condutture di gas e liquidi pericolosi

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2049

    12.03

    Servizi igienici

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2049

    12.04

    Cucine

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2049

    12.05

    Acqua potabile

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario

    12.06

    Riscaldamento e ventilazione

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2049

    12.07 par. 1 2a frase

    Altri impianti

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2049

    CAPO 15

     

    Navi da passeggeri

    Cfr. art. 8 della direttiva

    CAPO 15 bis

     

    Navi da passeggeri a vela

    Cfr. art. 8 della direttiva

    CAPO 16

    16.01 par. 2

    Verricelli speciali o dispositivi d'accoppiamento equivalenti

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2049

    par. 3 ultima frase

    Requisiti dei dispositivi di azionamento

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2049

    CAPO 17

     

    Galleggianti ad uso speciale

    Cfr. art. 8 della direttiva

    CAPO 21

     

    Imbarcazioni da diporto

    Cfr. art. 8 della direttiva

    CAPO 22 ter

    22 ter.03

    Secondo dispositivo di azionamento del mezzo di governo indipendente

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2024

    Articolo 24 bis.03

    Deroghe per le imbarcazioni la cui chiglia è stata impostata prima del 1o gennaio 1985

    1.   In aggiunta alle disposizioni di cui all'articolo 24 bis.02, le imbarcazioni la cui chiglia è stata impostata prima del 1o gennaio 1985 sono inoltre esentate dalle seguenti disposizioni, alle condizioni specificate nella colonna 3 della tabella, se la sicurezza della nave e dell'equipaggio è garantita in altra maniera appropriata.

    2.   Nella tabella riportata qui di seguito valgono le seguenti definizioni:

    «N.S.T.» significa che il requisito si applica alle imbarcazioni in servizio soltanto se le parti sono sostituite o trasformate, il requisito si applica cioè soltanto alle imbarcazioni di Nuova costruzione, alle parti Sostituite e alle parti Trasformate. Se alcune parti esistenti sono sostituite con pezzi di ricambio o di sostituzione, di concezione e fabbricazione uguali, non si tratta di sostituzione «S» ai sensi dei presenti requisiti transitori;

    «Rilascio o rinnovo del certificato comunitario» significa che il requisito è soddisfatto al momento del rilascio o del rinnovo del certificato posteriormente al 30 dicembre 2008. Se il certificato scade fra il 30 dicembre 2008 e la vigilia del 30 dicembre 2009, il requisito è tuttavia obbligatorio solo a decorrere dal 30 dicembre 2009.

    Articolo e paragrafo

    Contenuto

    Scadenze e osservazioni

    CAPO 3

    3.03 par. 1

    Paratie di collisione stagne

    N.S.T.

    3.03 par. 2

    Alloggi, impianti necessari alla sicurezza

    N.S.T.

    3.03 par. 5

    Aperture nelle paratie stagne

    N.S.T.

    3.04 par. 2

    Superfici dei serbatoi

    N.S.T.

    3.04 par. 7

    Massimo livello di pressione acustica ammissibile nelle sale macchine

    N.S.T.

    CAPO 4

    4.01

    Distanza di sicurezza

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2019

    4.02

    Bordo libero

    N.S.T.

    CAPO 6

    6.01 par. 3

    Requisiti dell'apparato di governo

    N.S.T.

    CAPO 7

    7.01 par. 2

    Massimo livello di pressione acustica ammissibile nella timoniera

    N.S.T.

    7.05 par. 2

    Controllo delle luci di navigazione

    N.S.T.

    7.12

    Timonerie abbattibili

    N.S.T.

    CAPO 8

    8.01 par. 3

    Divieto di taluni combustibili liquidi

    N.S.T.

    8.04

    Sistema di scarico del motore

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario

    8.05 par. 13

    Dispositivo di allarme per il livello di riempimento del combustibile

    N.S.T.

    8.08 par. 2

    Pompe di sentina

    N.S.T.

    8.08 parr. 3 e 4

    Diametro e portata minima delle pompe di sentina

    N.S.T.

    8.08 par. 5

    Pompe di sentina autoadescanti

    N.S.T.

    8.08 par. 6

    Pigne d'aspirazione

    N.S.T.

    8.08 par. 7

    Tubolature a chiusura automatica per il gavone di poppa

    N.S.T.

    8.10 par. 2

    Rumore prodotto dall'imbarcazione

    N.S.T.

    CAPO 9

    9.01 par. 2

    Certificati degli impianti elettrici

    N.S.T.

    9.02 par. 3

    Installazione degli impianti elettrici

    N.S.T.

    9.06

    Tensioni massime ammissibili

    N.S.T.

    9.10

    Generatori e motori

    N.S.T.

    9.11 par. 2

    Accumulatori

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2029

    9.12 par. 2

    Commutatori, dispositivi di protezione

    N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 30 dicembre 2029

    9.14 par. 3

    Commutazione simultanea

    N.S.T.

    9.15

    Cavi

    N.S.T.

    9.16 par. 3

    Illuminazione nella sala macchine

    N.S.T.

    9.17 par. 1

    Quadri di comando delle luci di navigazione

    N.S.T.

    9.17 par. 2

    Alimentazione delle luci di navigazione

    N.S.T.

    CAPO 10

    10.01 par 9

    Verricelli per le ancore

    N.S.T.

    10.04 par. 1

    Lance conformi alla norma

    N.S.T.

    10.05 par. 1

    Salvagenti galleggianti conformi alla norma

    N.S.T.

    10.05 par. 2

    Giubbotti di salvataggio conformi alla norma

    N.S.T.

    CAPO 11

    11.11 par. 2

    Sicurezza dei verricelli

    N.S.T.

    CAPO 12

    12.02 par. 13

    Condutture di gas e liquidi pericolosi

    N.S.T.

    Articolo 24 bis.04

    Altre deroghe

    Se all'atto pratico risulta difficile applicare le disposizioni del presente capo dopo lo scadere delle disposizioni transitorie, o se la loro applicazione dà luogo a costi indebitamente elevati, l'organo di ispezione può concedere di derogare a tali disposizioni fatte salve le raccomandazioni del comitato. Tali deroghe devono essere menzionate nel certificato comunitario.


    (1)  Per gli apparecchi che emanano forte calore: IP 12.

    (2)  Quando gli apparecchi o i quadri non possiedono questo tipo di protezione, la loro ubicazione soddisfa le condizioni previste per questo tipo di protezione.

    (3)  Materiale elettrico del tipo certificato di sicurezza conformemente:

    a)

    alle norme europee EN 50014:1997; 50015:1998; 50016:2002; 50017:1998; 50018:2000; 50019:2000 e 50020:2002;

    oppure

    b)

    alla norma IEC 60079 con decorrenza 1o ottobre 2003.

    (4)  Quando la tensione proviene da reti di tensione superiore, occorre utilizzare una separazione galvanica (trasformatore di sicurezza).

    (5)  Entrambi i poli del circuito elettrico ausiliario sono isolati dalla massa.

    (6)  Le paratie divisorie tra i centri di comando e i punti di riunione interni sono di tipo A0, mentre quelle con i punti di riunione esterni solo di tipo B15.

    (7)  Le paratie divisorie tra le sale di ritrovo e i punti di riunione interni sono di tipo A30, mentre quelle con i punti di riunione esterni solo di tipo B15.

    (8)  Le paratie divisorie tra le cabine, le paratie divisorie tra le cabine e i corridoi e le paratie divisorie verticali che separano le sale di ritrovo a norma del paragrafo 10 sono conformi al tipo B15, e al tipo B0 nel caso di locali in cui sono installati impianti pressurizzati a sprinkler.

    (9)  Le paratie divisorie tra le sale macchine a norma dell'articolo 15.07 e dell'articolo 15.10, paragrafo 6, sono conformi al tipo A60; negli altri casi sono conformi al tipo A0.

    (10)  B15 è sufficiente per le paratie divisorie tra le cucine, da un lato, e le celle frigorifere e le dispense, dall'altro.

    (11)  Le paratie divisorie tra le sale di ritrovo e i punti di riunione interni sono di tipo A30, mentre quelle con i punti di riunione esterni solo di tipo B15.

    (12)  Le paratie divisorie tra le cabine, le paratie divisorie tra le cabine e i corridoi e le paratie divisorie verticali che separano le sale di ritrovo a norma del paragrafo 10 sono conformi al tipo B15, e al tipo B0 nel caso di locali in cui sono installati impianti pressurizzati a sprinkler.

    (13)  Le paratie divisorie tra le sale macchine a norma dell’articolo 15.07 e dell’articolo 15.10, paragrafo 6, sono conformi al tipo A60; negli altri casi sono conformi al tipo A0.

    (14)  B15 è sufficiente per le paratie divisorie tra le cucine, da un lato, e le celle frigorifere e le dispense, dall’altro.

    (*)  Distanza dalla crocetta al ponte.

    (**)  Lunghezza complessiva dell'alberetto, esclusa la testa.

    (***)  Diametro dell'alberetto all'altezza dell'attrezzatura di testa.

    (****)  Lunghezza complessiva del bompresso.

    (*****)  Lunghezza complessiva dell'asta di fiocco.

    (******)  Lunghezza complessiva del boma di maestra.

    (*******)  Lunghezza complessiva del picco.

    (********)  Distanza fra testa dell'albero o crocetta e ponte.

    (*********)  Distanza fra testa dell'albero o crocetta e ponte.

    (15)  GU L 207 del 23.7.1998, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 98/79/CE (GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1).

    (16)  GU L 164 del 30.6.1994, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

    (**********)  Le sezioni di stiva con superfici libere esposte all'acqua risultano dalla compartimentazione longitudinale e/o trasversale stagna all'acqua che forma sezioni indipendenti.

    (17)

    1.

    Gli impianti di estinzione a CO2 installati prima del 1o ottobre 1980 possono rimanere in uso fino al rilascio o al rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1o gennaio 2035, se soddisfano i requisiti di cui all'articolo 7.03, paragrafo 5, conformemente alla risoluzione 1975-I-23 del regolamento di visita delle navi sul Reno in vigore al 1o aprile 1976.

    2.

    Gli impianti di estinzione fissi al CO2 installati fra il 1o aprile 1992 e il 31 dicembre 1994 possono rimanere in uso fino al rilascio o al rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1o gennaio 2035, se soddisfano i requisiti di cui all'articolo 7.03, paragrafo 5, del regolamento di visita delle navi sul Reno in vigore al 31 dicembre 1994.

    3.

    Le raccomandazioni della CCR formulate fra il 1o aprile 1992 e il 31 dicembre 1994 in relazione all'articolo 7.03, paragrafo 5, del regolamento di visita delle navi sul Reno in vigore al 31 dicembre 1994 continuano a vigere fino al rilascio o al rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1o gennaio 2035.

    1.

    Gli impianti di estinzione a CO2 installati prima del 1o ottobre 1980 possono rimanere in uso fino al rilascio o al rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1o gennaio 2035, se soddisfano i requisiti di cui all'articolo 7.03, paragrafo 5, conformemente alla risoluzione 1975-I-23 del regolamento di visita delle navi sul Reno in vigore al 1o aprile 1976.

    2.

    Gli impianti di estinzione fissi al CO2 installati fra il 1o aprile 1992 e il 31 dicembre 1994 possono rimanere in uso fino al rilascio o al rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1o gennaio 2035, se soddisfano i requisiti di cui all'articolo 7.03, paragrafo 5, del regolamento di visita delle navi sul Reno in vigore al 31 dicembre 1994.

    3.

    Le raccomandazioni della CCR formulate fra il 1o aprile 1992 e il 31 dicembre 1994 in relazione all'articolo 7.03, paragrafo 5, del regolamento di visita delle navi sul Reno in vigore al 31 dicembre 1994 continuano a vigere fino al rilascio o al rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1o gennaio 2035.

    4.

    L'articolo 10.03 ter, paragrafo 2, lettera a), si applica soltanto fino al rilascio o al rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1o gennaio 2035 se gli impianti sono stati installati in navi la cui chiglia è stata impostata dopo il 1o ottobre 1992.

    (17)  

    1.

    Gli impianti di estinzione a CO2 installati prima del 1o ottobre 1980 possono rimanere in uso fino al rilascio o al rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1o gennaio 2035, se soddisfano i requisiti di cui all'articolo 7.03, paragrafo 5, conformemente alla risoluzione 1975-I-23 del regolamento di visita delle navi sul Reno in vigore al 1o aprile 1976.

    2.

    Gli impianti di estinzione fissi al CO2 installati fra il 1o aprile 1992 e il 31 dicembre 1994 possono rimanere in uso fino al rilascio o al rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1o gennaio 2035, se soddisfano i requisiti di cui all'articolo 7.03, paragrafo 5, del regolamento di visita delle navi sul Reno in vigore al 31 dicembre 1994.

    3.

    Le raccomandazioni della CCR formulate fra il 1o aprile 1992 e il 31 dicembre 1994 in relazione all'articolo 7.03, paragrafo 5, del regolamento di visita delle navi sul Reno in vigore al 31 dicembre 1994 continuano a vigere fino al rilascio o al rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1o gennaio 2035.

    4.

    L'articolo 10.03 ter, paragrafo 2, lettera a), si applica soltanto fino al rilascio o al rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1o gennaio 2035 se gli impianti sono stati installati in navi la cui chiglia è stata impostata dopo il 1o ottobre 1992.

    (18)  La disposizione si applica alle navi impostate dopo il 31.12.1994 e alle navi in servizio alle seguenti condizioni:

    i requisiti di cui all'articolo 11.04 devono essere rispettati in caso di rinnovo dell'intera zone stive;

    qualora una trasformazione che modifica l'ampiezza libera del ponte laterale riguardi tutta la lunghezza dei ponti laterali:

    a)

    deve essere rispettato l'articolo 11.04, in caso di riduzione dell'ampiezza libera del ponte laterale fino all'altezza di 0,90 m o di riduzione della stessa ampiezza libera al di sopra di tale altezza;

    b)

    l'ampiezza libera del ponte laterale prima della trasformazione fino all'altezza di 0,90 m o l'ampiezza libera al di sopra di tale altezza non devono essere inferiori a quelle indicate all'articolo 11.04.

    (19)

    1.

    I sistemi antincendio fissi al CO2 installati fra il 1o gennaio 1995 il 31 marzo 2003 rimangono autorizzati fino al rilascio o rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1o.1.2035 se sono conformi all’articolo 10.03, paragrafo 5 del regolamento di visita delle navi sul Reno in vigore al 31 marzo 2002.

    2

    Rimangono in vigore le raccomandazioni della Commissione centrale per la navigazione sul Reno formulate fra il 1o gennaio 1995 e il 31 marzo 2002 in relazione all’articolo 10.03, paragrafo 5 del regolamento di visita delle navi sul Reno in vigore al 31 marzo 2002.

    1.

    I sistemi antincendio fissi al CO2 installati fra il 1o gennaio 1995 il 31 marzo 2003 rimangono autorizzati fino al rilascio o rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1o.1.2035 se sono conformi all’articolo 10.03, paragrafo 5 del regolamento di visita delle navi sul Reno in vigore al 31 marzo 2002.

    2

    Rimangono in vigore le raccomandazioni della Commissione centrale per la navigazione sul Reno formulate fra il 1o gennaio 1995 e il 31 marzo 2002 in relazione all’articolo 10.03, paragrafo 5 del regolamento di visita delle navi sul Reno in vigore al 31 marzo 2002.

    3.

    L’articolo 10.03 ter, paragrafo 2, lettera a si applica fino al rilascio o rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1o.1.2035 soltanto se gli impianti sono stati installati in navi la cui chiglia è stata impostata dopo il 1o ottobre 1992

    (19)  

    1.

    I sistemi antincendio fissi al CO2 installati fra il 1o gennaio 1995 il 31 marzo 2003 rimangono autorizzati fino al rilascio o rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1o.1.2035 se sono conformi all’articolo 10.03, paragrafo 5 del regolamento di visita delle navi sul Reno in vigore al 31 marzo 2002.

    2

    Rimangono in vigore le raccomandazioni della Commissione centrale per la navigazione sul Reno formulate fra il 1o gennaio 1995 e il 31 marzo 2002 in relazione all’articolo 10.03, paragrafo 5 del regolamento di visita delle navi sul Reno in vigore al 31 marzo 2002.

    3.

    L’articolo 10.03 ter, paragrafo 2, lettera a si applica fino al rilascio o rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1o.1.2035 soltanto se gli impianti sono stati installati in navi la cui chiglia è stata impostata dopo il 1o ottobre 1992

    (20)  La disposizione si applica alle navi impostate due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva e alle navi in servizio alle seguenti condizioni:

    i requisiti di cui all'articolo 11.04 devono essere rispettati in caso di rinnovo dell'intera zona stive;

    qualora una trasformazione che modifica l'ampiezza libera del ponte laterale riguardi tutta la lunghezza dei ponti laterali:

    a)

    deve essere rispettato l'articolo 11.04, in caso di riduzione dell'ampiezza libera del ponte laterale fino all'altezza di 0,90 m o di riduzione della stessa ampiezza libera al di sopra di tale altezza;

    b)

    l'ampiezza libera del ponte laterale fino all'altezza di 0,90 m prima della trasformazione, o l'ampiezza libera al di sopra di tale altezza, non devono essere inferiori a quelle indicate all'articolo 11.04.

    Appendice I

    Segnali di sicurezza

    Figura 1

    Vietato l'accesso alle persone non autorizzate

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    Colore: rosso/bianco/nero

    Figura 2

    Vietato fumare, accendere fuochi e usare fiamme libere

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    Colore: rosso/bianco/nero

    Figura 3

    Estintore

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    Colore: rosso/bianco

    Figura 4

    Avvertimento di pericolo generico

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    Colore: nero/giallo

    Figura 5

    Manichetta antincendio

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    Colore: rosso/bianco

    Figura 6

    Impianto antincendio

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    Colore: rosso/bianco

    Figura 7

    Indossare un apparecchio di protezione auricolare

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    Colore: blu/bianco

    Figura 8

    Cassetta di pronto soccorso

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    Colore: verde/bianco

    I pittogrammi utilizzati possono variare leggermente o essere più dettagliati rispetto a quelli riportati nella presente appendice purché il significato non cambi e le differenze e modifiche non siano tali da impedirne la comprensione.

    Appendice II

    Istruzioni amministrative

    N. 1

    :

    Requisiti concernenti la capacità di manovra di evasione e di virata.

    N. 2

    :

    Requisiti concernenti la velocità minima, la capacità d'arresto e la capacità di navigare in marcia indietro.

    N. 3

    :

    Requisiti concernenti i sistemi d'accoppiamento e i mezzi d'accoppiamento per l'imbarcazione che spinge o è spinta in un insieme rigido.

    N. 4

    :

    Misurazione del rumore.

    N. 5

    :

    Ancore speciali a massa ridotta.

    N. 6

    :

    Resistenza dei portelli di murata stagni.

    N. 7

    :

    Requisiti dei sistemi automatici pressurizzati a sprinkler, alimentati ad acqua.

    N. 8

    :

    Rilascio del certificato della nave.

    N. 9

    :

    Serbatoi per il combustibile a bordo di imbarcazioni.

    N. 10

    :

    Spessore minimo dello scafo delle chiatte.

    N. 11

    :

    Impianti di raccolta degli oli usati.

    N. 12

    :

    Autopropulsione della nave.

    N. 13

    :

    Idoneo sistema di allarme antincendio.

    N. 14

    :

    Prova di galleggiabilità, assetto e stabilità delle parti separate della nave.

    N. 15

    :

    Attrezzature delle navi che devono essere impiegate con un numero minimo di membri di equipaggio.

    N. 16

    :

    Cavi elettrici.

    N. 17

    :

    Visibilità dalla timoneria.

    ALLEGATO III

    MATERIE PER LE QUALI POSSONO ESSERE ADOTTATI REQUISITI TECNICI COMPLEMENTARI APPLICABILI ALLE NAVI DELLE VIE NAVIGABILI INTERNE DELLE ZONE 1 E 2

    Gli eventuali requisiti tecnici complementari adottati da un Stato membro in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, della presente direttiva concernenti le navi che navigano nelle zone 1 e/o 2 del territorio di detto Stato membro sono limitati alle seguenti materie.

    1.

    Definizioni

    Necessarie per la comprensione dei requisiti complementari

    2.

    Stabilità

    Rafforzamento della struttura

    Certificato/attestato di un organismo di classificazione riconosciuto

    3.

    Distanza di sicurezza e bordo libero

    Bordo libero

    Distanza di sicurezza

    4.

    Tenuta stagna delle aperture dello scafo e delle sovrastrutture

    Sovrastrutture

    Porte

    Finestre e portelli di osteriggio

    Boccaporti delle stive

    Altre aperture (tubi di aerazione, di scarico, ecc.)

    5.

    Dotazioni

    Ancore e catene

    Luci di navigazione

    Segnali acustici

    Bussola

    Radar

    Impianti ricetrasmittenti

    Mezzi di salvataggio

    Disponibilità di carte nautiche

    6.

    Disposizioni complementari per le navi da passeggeri

    Stabilità (forza del vento, criteri)

    Mezzi di salvataggio

    Bordo libero

    Distanza di sicurezza

    Visibilità dalla timoneria

    7.

    Convogli e trasporto di container

    Collegamento spintore bettolina

    Stabilità delle imbarcazioni o bettoline che trasportano container

    ALLEGATO IV

    MATERIE PER LE QUALI POSSONO ESSERE ADOTTATI REQUISITI TECNICI RIDOTTI PER LE NAVI DELLE VIE NAVIGABILI INTERNE DELLE ZONE 3 E 4

    Gli eventuali requisiti tecnici ridotti autorizzati da un Stato membro in conformità dell'articolo 5, paragrafo 7, della presente direttiva per le navi che navigano esclusivamente nelle vie navigabili interne della zona 3 o 4 del territorio di detto Stato membro sono limitati alle seguenti materie.

     

    Zona 3

    Dispositivi di ancoraggio, inclusa lunghezza delle catene per ancore

    Velocità (in marcia avanti)

    Mezzi di salvataggio collettivi

    Compartimentazione 2

    Visibilità dalla timoneria

     

    Zona 4

    Attrezzature di ancoraggio, inclusa lunghezza delle catene per ancore

    Velocità (in marcia avanti)

    Mezzi di salvataggio collettivi

    Compartimentazione 2

    Visibilità dalla timoneria

    Secondo sistema di propulsione indipendente

    ALLEGATO V

    MODELLI DI CERTIFICATI COMUNITARI PER LA NAVIGAZIONE INTERNA

    Parte I

    MODELLO DI CERTIFICATO COMUNITARIO PER LA NAVIGAZIONE INTERNA

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    Parte II

    MODELLO DI CERTIFICATO COMUNITARIO SUPPLEMENTARE PER LA NAVIGAZIONE INTERNA

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    Parte III

    MODELLO DI CERTIFICATO COMUNITARIO PROVVISORIO PER LA NAVIGAZIONE INTERNA

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    ALLEGATO VI

    MODELLO DI REGISTRO DEI CERTIFICATI COMUNITARI PER LA NAVIGAZIONE INTERNA

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    ALLEGATO VII

    ORGANISMI DI CLASSIFICAZIONE

    SOMMARIO

    Parte I:

    Requisiti per l'autorizzazione degli organismi di classificazione

    Parte II:

    Procedura di autorizzazione degli organismi di classificazione

    Parte III:

    Elenco degli organismi di classificazione riconosciuti

    Parte I

    Requisiti per l'autorizzazione degli organismi di classificazione

    Per essere autorizzato ai sensi dell'articolo 10 della presente direttiva, un organismo di classificazione deve soddisfare tutti i requisiti indicati qui di seguito.

    1)

    L'organismo di classificazione è in grado di comprovare una grande esperienza in materia di valutazione della progettazione e della costruzione di navi destinate alla navigazione interna, comprese quelle impiegate per il trasporto di merci pericolose. L'organismo di classificazione possiede un insieme completo di norme e regolamenti per la progettazione, la costruzione e la regolare ispezione di navi destinate alla navigazione interna, compresi quelle impiegate per il trasporto di merci pericolose, pubblicati almeno in francese, inglese, neerlandese o tedesco, nonché aggiornati e migliorati costantemente tramite programmi di ricerca e sviluppo. Le norme e regolamenti in questione non devono risultare in contrasto con le disposizioni contenute nel diritto comunitario o in accordi internazionali in vigore.

    2)

    L'organismo di classificazione pubblica ogni anno il registro delle navi da esso classificate.

    3)

    L'organismo di classificazione non è controllato da proprietari o costruttori di navi, né da altri soggetti che, a fini commerciali, progettano, costruiscono, allestiscono, riparano, gestiscono o assicurano navi. Il fatturato dell'organismo di classificazione non dipende da una sola società commerciale.

    4)

    La sede principale dell'organismo di classificazione, o una sua filiale con potere di decidere e d'agire in tutte le materie che le sono demandate dalla legislazione che disciplina i trasporti per vie navigabili interne, è stabilita in uno degli Stati membri.

    5)

    L'organismo di classificazione ed i suoi esperti possiedono una buona reputazione nel settore dei trasporti per vie navigabili interne; gli esperti sono in grado di comprovare le capacità professionali possedute. Essi agiscono sotto la responsabilità dell'organismo di classificazione.

    6)

    L'organismo di classificazione può contare su un folto numero di collaboratori, adeguato ai compiti che gli sono affidati ed al numero di navi classificate, che svolgono attività tecniche, di gestione, assistenza, controllo, e ricerca e che provvedono anche al costante sviluppo delle capacità ed all'aggiornamento delle norme. Esso dispone di ispettori in almeno uno Stato membro.

    7)

    L'organismo di classificazione opera nel rispetto di un codice deontologico.

    8)

    L'organismo di classificazione è gestito e amministrato in modo da garantire la riservatezza delle informazioni richieste da uno Stato membro.

    9)

    L'organismo di classificazione è disposto a fornire le informazioni pertinenti a uno Stato membro.

    10)

    La direzione dell'organismo di classificazione definisce e documenta i propri programmi, obiettivi e impegni in materia di qualità e verifica che tali programmi siano compresi, attuati e mantenuti a tutti i livelli dell'organismo di classificazione.

    11)

    L'organismo di classificazione sviluppa, applica e mantiene un sistema di qualità interno efficace, basato sugli elementi pertinenti degli standard di qualità riconosciuti sul piano internazionale. Il sistema è conforme alle norme EN 45004 (enti responsabili dell'ispezione) ed EN 29001, secondo l'interpretazione dei «Requisiti per la certificazione dei sistemi di qualità dell'IACS». Il sistema di qualità è certificato da un organismo indipendente di revisori dei conti riconosciuto dall'amministrazione dello Stato membro nel quale è stabilita la sede principale dell'organismo di classificazione, o una sua filiale, come previsto al punto 4, e assicura, tra l'altro, quanto segue:

    a)

    le norme e i regolamenti dell'organismo di classificazione sono stabiliti e aggiornati in modo sistematico;

    b)

    le norme e i regolamenti dell'organismo di classificazione sono rispettati;

    c)

    sono soddisfatti i requisiti dell'attività prevista dalla legge che l'organismo di classificazione è autorizzato a svolgere;

    d)

    sono definiti e documentati le responsabilità, i poteri e l'interrelazione del personale la cui attività incide sulla qualità dei servizi dell'organismo di classificazione;

    e)

    tutte le attività sono svolte in condizioni controllate;

    f)

    è in vigore un sistema di supervisione che controlla le operazioni e le attività svolte dagli ispettori e dal personale tecnico e amministrativo impiegato direttamente dall'organismo di classificazione;

    g)

    le norme delle principali attività regolamentari che l'organismo di classificazione è autorizzato a svolgere sono applicate o direttamente controllate soltanto da ispettori esclusivi dell'organismo di classificazione o da ispettori esclusivi di altri organismi di classificazione;

    h)

    è attuato un sistema di qualificazione e aggiornamento costante degli ispettori;

    i)

    è tenuta una documentazione per dimostrare il conseguimento degli standard richiesti per gli aspetti inerenti ai servizi svolti, nonché l'efficace funzionamento del sistema di qualità; e

    j)

    è applicato un vasto sistema di audit interni pianificati e documentati riguardo alle attività inerenti alla qualità in tutte le sedi.

    12)

    Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo indipendente di revisori dei conti riconosciuto dall'amministrazione dello Stato membro nel quale è stabilita la sede principale dell'organismo di classificazione, o una sua filiale, come previsto al punto 4.

    13)

    L'organismo di classificazione si impegna a conformare le proprie norme e regolamenti alle disposizioni delle pertinenti direttive dell'Unione europea e a fornire tempestivamente al comitato tutte le informazioni del caso.

    14)

    L'organismo di classificazione si impegna a consultare periodicamente gli altri organismi di classificazione riconosciuti, per garantire l'equivalenza delle norme tecniche e della loro applicazione, e dovrebbe consentire la partecipazione di rappresentanti di uno Stato membro o di altre parti interessate allo sviluppo delle sue norme e/o regolamenti.

    Parte II

    Procedura di autorizzazione degli organismi di classificazione

    La decisione relativa all'autorizzazione di un organismo di classificazione ai sensi dell'articolo 10 della presente direttiva è adottata dalla commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva stessa. Occorre inoltre rispettare la seguente procedura.

    1)

    La domanda di autorizzazione è sottoposta alla commissione dai rappresentanti dello Stato nel quale l'organismo di classificazione ha stabilito la sede principale o una filiale con potere di decidere e d'agire in tutte le materie che le sono demandate dalla legislazione che disciplina le navi della navigazione interna. Inoltre i rappresentanti di detto Stato trasmettono tutte le informazioni e la documentazione necessarie a verificare l'osservanza dei criteri fissati per il riconoscimento.

    2)

    Ciascun membro del comitato può chiedere un'audizione con l'organismo di classificazione o la comunicazione di ulteriori informazioni.

    3)

    Il ritiro del riconoscimento ha luogo secondo una procedura analoga. Ciascun membro del comitato può chiedere il ritiro del riconoscimento. I rappresentanti dello Stato che chiedono il ritiro presentano le informazioni e la documentazione a sostegno della loro richiesta.

    4)

    Nell'adottare le sue decisioni, la commissione tiene conto delle decisioni della Commissione centrale per la navigazione sul Reno relative al riconoscimento dell'organismo di classificazione interessato. Prima di concedere il riconoscimento a un organismo di classificazione che non è stato riconosciuto dalla Commissione centrale per la navigazione sul Reno, la commissione consulta il segretariato della Commissione centrale.

    5)

    L'elenco degli organismi di classificazione riconosciuti è modificato successivamente a ogni decisione relativa al riconoscimento di un organismo di classificazione o al ritiro di un riconoscimento.

    6)

    La Commissione informa gli organismi di classificazione interessati in merito alle sue decisioni.

    Parte III

    Elenco degli organismi di classificazione riconosciuti

    In base ai criteri delle parti I e II i seguenti organismi di classificazione sono attualmente autorizzati ai sensi dell'articolo 10 della presente direttiva:

    1)

    Bureau Veritas;

    2)

    Germanischer Lloyd;

    3)

    Lloyd's Register of Shipping.

    Fino alla loro autorizzazione in virtù delle parti I e II, gli organismi di classificazione che sono riconosciuti e autorizzati da uno Stato membro ai sensi della direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (1), sono attualmente riconosciuti, ai sensi dell'articolo 10 della presente direttiva, solo per le navi che operano esclusivamente sulle idrovie di tale Stato membro.


    (1)  GU L 319 del 12.12.1994, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 53).

    ALLEGATO VIII

    NORME PROCEDURALI PER LA CONDUZIONE DELLE ISPEZIONI

    Articolo 1

    Se nel corso di un'ispezione le autorità competenti rilevano che il certificato di una determinata nave non è valido o che la nave non soddisfa i requisiti stabiliti nel certificato, ma che l'invalidità o la non conformità ai requisiti non comporta alcun pericolo manifesto, il proprietario della nave o un suo rappresentante adotta tutte le misure necessarie per porre rimedio alla situazione. L'autorità che ha rilasciato o, da ultimo, rinnovato il certificato è informata entro 7 giorni.

    Articolo 2

    Se nel corso dell'ispezione di cui all'articolo 1 le autorità competenti rilevano che il certificato non è conservato a bordo o che la nave è manifestamente causa di pericolo, tali autorità possono vietare alla nave di proseguire il viaggio finché non sono state adottate le necessarie misure riparatrici.

    Le autorità possono inoltre imporre interventi che permettano alla nave, se del caso una volta portato a termine il trasporto, di raggiungere senza rischi un determinato luogo ove verranno effettuati ispezioni o riparazioni. L'autorità che ha rilasciato o, da ultimo, rinnovato il certificato è informata entro 7 giorni.

    Articolo 3

    Lo Stato membro che impedisce ad una nave di proseguire il viaggio, o che notifica al proprietario la sua intenzione di intervenire in tal senso se non è posto rimedio alle mancanze riscontrate, è tenuto ad informare entro 7 giorni l'autorità dello Stato membro che ha rilasciato o, da ultimo, rinnovato il certificato in merito alla decisione adottata o che intende adottare.

    Articolo 4

    Tutte le decisioni, adottate in applicazione delle disposizioni della presente direttiva, che hanno per effetto di impedire a una nave di proseguire il viaggio, indicano dettagliatamente le ragioni su cui si fondano. Tali decisioni sono immediatamente notificate alla parte interessata, che è nel contempo informata delle possibilità di ricorso previste dalle legislazioni vigenti negli Stati membri e dei relativi termini di presentazione.

    ALLEGATO IX

    REQUISITI APPLICABILI AI SEGNALI LUMINOSI, ALLE APPARECCHIATURE RADAR E AGLI INDICATORI DELLA VELOCITÀ DI ACCOSTATA

    INDICE

    Parte I:

    Requisiti relativi al colore e all'intensità delle luci e all'omologazione dei fanali di segnalazione per le navi adibite alla navigazione interna

    Parte II:

    Requisiti relativi alle condizioni di prova e di omologazione dei fanali di segnalazione per le navi adibite alla navigazione interna

    Parte III:

    Requisiti minimi e condizioni di prova degli impianti radar utilizzati sulle navi adibite alla navigazione interna

    Parte IV:

    Requisiti minimi e condizioni di prova degli indicatori di velocità di accostata utilizzati sulle navi adibite alla navigazione interna

    Parte V:

    Requisiti concernenti l'installazione e le prove di funzionamento degli impianti radar e degli indicatori della velocità di accostata utilizzati sulle navi adibite alla navigazione interna

    Parte VI:

    Modello di elenco degli istituti di prova, delle apparecchiature omologate e delle ditte di installazione autorizzate

    PARTE I

    REQUISITI RELATIVI AL COLORE E ALL'INTENSITÀ DELLE LUCI E ALL'OMOLOGAZIONE DEI FANALI DI SEGNALAZIONE PER LE NAVI ADIBITE ALLA NAVIGAZIONE INTERNA

    INDICE

    CAPO 1

    DEFINIZIONI

    Articolo 1.01

    Fanali di segnalazione

    1.02

    Luci di segnalazione

    1.03

    Sorgenti luminose

    1.04

    Ottiche

    1.05

    Filtri

    1.06

    Rapporto tra IO, IB e t

    CAPO 2

    REQUISITI RELATIVI ALLE LUCI DI SEGNALAZIONE

    Articolo 2.01

    Colore delle luci di segnalazione

    2.02

    Intensità e portata delle luci di segnalazione

    2.03

    Visibilità dell'intensità delle luci di segnalazione

    CAPO 3

    REQUISITI RELATIVI AI FANALI DI SEGNALAZIONE

    Articolo 3.01

    Requisiti tecnici

    CAPO 4

    PROVE, OMOLOGAZIONE E MARCATURE

    Articolo 4.01

    Prova del tipo

    4.02

    Procedura di prova

    4.03

    Certificato di omologazione

    4.04

    Controlli a campione

    4.05

    Marcature

    Appendice

    Modello di certificato di omologazione per fanali di segnalazione per le navi adibite alla navigazione interna

    CAPO I

    DEFINIZIONI

    Articolo 1.01

    Fanali di segnalazione

    1.   Per «fanale» si intende un dispositivo per la distribuzione della luce proveniente da sorgenti luminose artificiali, compresi i componenti necessari a filtrare o rifrangere la luce e a fissare o contenere le sorgenti luminose.

    2.   I fanali atti all'emissione di segnali a bordo delle navi sono denominati fanali di segnalazione.

    Articolo 1.02

    Luci di segnalazione

    1.

    Per «luci di segnalazione» si intendono i segnali luminosi emessi dai fanali di segnalazione.

    2.

    Per «luce di testa d'albero» si intende una luce bianca visibile su un arco di orizzonte di 225° e che proietta un fascio omogeneo e ininterrotto per 112° 30' da ciascun lato, ossia da proravia fino a 22° 30' a poppavia del traverso.

    3.

    Per «luci laterali di via» si intendono una luce verde sul lato dritto e una luce rossa sul lato sinistro, ciascuna delle quali è visibile su un arco di orizzonte di 112° 30' e proietta un fascio omogeneo e ininterrotto, ossia da proravia fino a 22° 30' a poppavia del traverso.

    4.

    Per «luce di coronamento» si intende una luce bianca visibile su un arco di orizzonte di 135° e che proietta un fascio omogeneo e ininterrotto da poppa fino a 67°30' verso dritta e verso sinistra.

    5.

    Per «fanale di rimorchio» si intende un fanale a luce gialla visibile su un arco di orizzonte di 135° e che proietta un fascio omogeneo e ininterrotto da poppa fino a 67° 30' verso dritta e verso sinistra.

    6.

    Per «luce visibile per tutto l'orizzonte» si intende una luce visibile su un arco di orizzonte di 360° e che proietta un fascio omogeneo e ininterrotto.

    7.

    a)

    Per «luce lampeggiante» si intende una luce che lampeggia ad una frequenza di 40-60 lampi al minuto.

    b)

    Per «luce lampeggiante rapida» si intende una luce che lampeggia ad una frequenza di 100-120 lampi al minuto.

    Una luce lampeggiante è una serie di periodi di luce regolari per unità di tempo.

    8.

    Le luci di segnalazione sono suddivise, a seconda dell'intensità luminosa, in

    luci normali,

    luci intense,

    luci forti.

    Articolo 1.03

    Sorgenti luminose

    Per «sorgenti luminose» si intendono dispositivi elettrici o non elettrici progettati in modo da generare flussi luminosi all'interno dei fanali di segnalazione.

    Articolo 1.04

    Ottiche

    1.

    Per «ottica» si intende un dispositivo formato da componenti che rifrangono, riflettono o che a un tempo rifrangono e riflettono la luce, compresi i loro supporti. La funzione di tali componenti consiste nel deviare i raggi da una sorgente luminosa verso specifiche direzioni.

    2.

    Per «ottica colorata» si intende un'ottica che modifica il colore e l'intensità della luce trasmessa.

    3.

    Per «ottica neutra» si intende un'ottica che modifica l'intensità della luce trasmessa.

    Articolo 1.05

    Filtri

    1.

    Per «filtro colorato» si intende un filtro selettivo che modifica il colore e l'intensità della luce trasmessa.

    2.

    Per «filtro neutro» si intende un filtro non selettivo che modifica l'intensità della luce trasmessa.

    Articolo 1.06

    Rapporto tra IO, IB e t

    IO

    è l'intensità luminosa fotometrica in candele (cd) misurata alla tensione nominale per luci elettriche.

    IB

    è l'intensità luminosa di funzionamento in candele (cd).

    t

    è la portata luminosa in chilometri (km).

    Tenendo conto, ad esempio, dell'invecchiamento della sorgente luminosa, del grado di sporcizia dell'ottica e delle oscillazioni di tensione della rete di bordo, si suppone che IB sia inferiore a IO del 25 %.

    Di conseguenza,

     

    IB = 0,75· IO

    Il rapporto fra IB e t delle luci di segnalazione risulta dalla seguente equazione:

     

    IB = 0,2. t2· q-t

    Il coefficiente della trasmissibilità atmosferica q è pari a 0,76, corrispondente ad una visibilità meteorologica di 14,3 km.

    CAPO 2

    REQUISITI RELATIVI ALLE LUCI DI SEGNALAZIONE

    Articolo 2.01

    Colore delle luci di segnalazione

    1.   La cromaticità delle luci si basa su un sistema segnaletico composto dai colori seguenti:

    bianco,

    rosso,

    verde,

    giallo,

    blu.

    Questo sistema è conforme alle raccomandazioni della Commissione internazionale per l'illuminazione, pubblicazione IEC n. 2.2 (TC-1.6) 1975 «Colours of Signal Lights» («Colori delle luci di segnalazione»).

    I colori valgono per i flussi luminosi emessi dai fanali di segnalazione.

    2.   I limiti colorimetrici delle luci di segnalazione sono dati indicando le coordinate dei punti di intersezione del diagramma colorimetrico specificato nella pubblicazione IEC n. 2.2 (TC-1.6) 1975 (cfr. diagramma colorimetrico):

    Colore della luce di segnalazione

    Coordinate dei punti di intersezione

    Bianco

    x

    0,310

    0,443

    0,500

    0,500

    0,453

    0,310

    y

    0,283

    0,382

    0,382

    0,440

    0,440

    0,348

    Rosso

    x

    0,690

    0,710

    0,680

    0,660

     

     

    y

    0,290

    0,290

    0,320

    0,320

    Verde

    x

    0,009

    0,284

    0,207

    0,013

     

     

    y

    0,720

    0,520

    0,397

    0,494

    Giallo

    x

    0,612

    0,618

    0,575

    0,575

     

     

    y

    0,382

    0,382

    0,425

    0,406

    Blu

    x

    0,136

    0,218

    0,185

    0,102

     

     

    y

    0,040

    0,142

    0,175

    0,105

    Diagramma colorimetrico IEC

    dove

    2 930 K corrispondono alla luce di una lampada a incandescenza a vuoto

    2 856 K corrispondono alla luce di una lampada a incandescenza a gas inerte.

    Image

    Articolo 2.02

    Intensità e portata delle luci di segnalazione

    La tabella riportata di seguito contiene i limiti consentiti di IO, IB e t per uso diurno e notturno in base al tipo di luce di segnalazione. I valori indicati riguardano il flusso luminoso emesso dai fanali di segnalazione.

    IO e IB sono indicati in cd e t in km.

    Valori limite

    Tipi di luce di segnalazione

    Colore della luce di segnalazione

    Bianco

    Verde/Rosso

    Giallo

    Blu

    min.

    max.

    min.

    max.

    min.

    max.

    min.

    max.

    Normale

    IO

    2.7

    10.0

    1.2

    4.7

    1.1

    3.2

    0.9

    2.7

    IB

    2.0

    7.5

    0.9

    3.5

    0.8

    2.4

    0.7

    2.0

    t

    2.3

    3.7

    1.7

    2.8

    1.6

    2.5

    1.5

    2.3

    Intensa

    IO

    12.0

    33.0

    6.7

    27.0

    4.8

    20.0

    6.7

    27.0

    IB

    9.0

    25.0

    5.0

    20.0

    3.6

    15.0

    5.0

    20.0

    t

    3.9

    5.3

    3.2

    5.0

    2.9

    4.6

    3.2

    5.0

    Forte

    IO

    47.0

    133.0

    -

    -

    47.0

    133.0

    -

    -

    IB

    35.0

    100.0

    -

    -

    35.0

    100.0

    -

    -

    t

    5.9

    8.0

    -

    -

    5.9

    8.0

    -

    -

    Tuttavia, per l'uso diurno delle luci lampeggianti gialle si applica un'intensità luminosa (IO) pari almeno a 900 cd.

    Articolo 2.03

    Visibilità dell'intensità delle luci di segnalazione

    1.   Settori orizzontali di visibilità

    1.1.

    Le intensità luminose indicate all'articolo 2.02 si applicano per tutte le direzioni del piano orizzontale che passa attraverso il fuoco dell'ottica o l'asse della sorgente luminosa regolata correttamente di un fanale verticale di segnalazione.

    1.2.

    Per le luci di testa d'albero, di coronamento e laterali di via, le intensità luminose richieste sono mantenute su un arco di orizzonte fino a 5° entro i limiti dei settori prescritti.

    A partire da 5° entro i settori prescritti l'intensità può diminuire del 50 % fino ai limiti prescritti; poi diminuisce costantemente fino a diventare trascurabile a non più di 5° al di fuori dei limiti prescritti.

    1.3.

    Le luci laterali di via hanno l'intensità richiesta in direzione prodiera. L'intensità diminuisce fino ad annullarsi quasi completamente fra 1° e 3° al di fuori dei settori prescritti.

    1.4.

    Per i fanali di segnalazione a due o tre colori la visibilità dell'intensità luminosa è uniforme in modo che a 3° su ogni lato dei limiti di settore prescritti non sia superata l'intensità massima consentita né si vada al di sotto dell'intensità minima prescritta.

    1.5.

    L'intensità luminosa dei fanali di segnalazione è uniforme in tutto il settore di visibilità orizzontale, in modo che i valori minimi e massimi prescritti per l'intensità luminosa fotometrica non differiscano oltre il fattore 1,5.

    2.   Settori verticali di visibilità

    I settori verticali dei fanali sono tali da assicurare che almeno l'80 % dell'intensità minima richiesta sia mantenuta a tutti gli angoli compresi tra 5° sopra e 5° sotto l'orizzonte e che almeno il 60 % dell'intensità minima richiesta sia mantenuta tra 7,5° sopra e 7,5° sotto l'orizzonte, sebbene tale intensità luminosa non debba superare di 1,2 volte quella minima richiesta.

    CAPO 3

    REQUISITI RELATIVI AI FANALI DI SEGNALAZIONE

    Articolo 3.01

    Requisiti tecnici

    1.   La costruzione ed i materiali dei fanali di segnalazione e delle sorgenti luminose hanno caratteristiche di sicurezza e durata.

    2.   I componenti dei fanali (ad esempio traverse) non pregiudicano l'intensità, i colori o la visibilità della luce.

    3.   I fanali di segnalazione sono installati a bordo in modo semplice e corretto.

    4.   Le sorgenti luminose possono essere sostituite senza difficoltà.

    CAPO 4

    PROVE, OMOLOGAZIONE E MARCATURE

    Articolo 4.01

    Prova del tipo

    La prova del tipo a norma delle «Condizioni di prova e di omologazione dei fanali di segnalazione per le navi adibite alla navigazione interna» è volta a stabilire se i fanali di segnalazione e le relative sorgenti luminose soddisfano i requisiti previsti.

    Articolo 4.02

    Procedura di prova

    1.   La domanda per la prova del tipo è presentata all'autorità competente per le prove corredata di almeno due copie dei disegni e di due esemplari del fanale e delle relative sorgenti luminose.

    2.   Qualora la prova non dia adito ad obiezioni, al richiedente vengono restituiti una copia dei disegni presentati, munita di timbro di approvazione, e un esemplare del fanale omologato. La seconda copia dei disegni e il secondo esemplare restano presso l'autorità competente per le prove.

    3.   Il costruttore dichiara all'autorità competente per le prove che gli esemplari della serie prodotta sono conformi, in tutti i loro componenti, al fanale del tipo omologato.

    Articolo 4.03

    Certificato di omologazione

    1.   Se dalla prova risulta che i requisiti previsti sono soddisfatti, il tipo del fanale di segnalazione è omologato e al richiedente è rilasciato un certificato di omologazione conforme al modello di cui all'appendice, con le marcature di cui all'articolo 4.05.

    2.   Il titolare del certificato di omologazione:

    è autorizzato a riportare sulle varie parti le marcature di cui all'articolo 4.05,

    è tenuto ad avviare la produzione soltanto conformemente ai disegni approvati dall'autorità competente per le prove e alla tecnica impiegata per i fanali del tipo omologato,

    può apportare modifiche ai disegni e ai tipi omologati del fanale soltanto previa autorizzazione dell'autorità competente per le prove; quest'ultima decide altresì se basti un'integrazione del certificato di omologazione rilasciato o se sia necessario presentare una nuova domanda di omologazione.

    Articolo 4.04

    Controlli a campione

    1.   L'autorità competente per le prove ha facoltà di sottoporre a controlli a campione fanali di segnalazione provenienti dalla produzione in serie.

    2.   Se dal controllo emergono gravi difetti, l'omologazione può essere revocata.

    Articolo 4.05

    Marcature

    1.   I fanali di segnalazione, le ottiche e le sorgenti luminose omologati sono marcati come illustrato di seguito:

     

    Image e. X. YY. nnn

    dove «e» è la marcatura di omologazione,Image«X»

    indica lo Stato di omologazione, secondo l'elenco riportato di seguito:

    1

    =

    Germania

    2

    =

    Francia

    3

    =

    Italia

    4

    =

    Paesi Bassi

    5

    =

    Svezia

    6

    =

    Belgio

    7

    =

    Ungheria

    8

    =

    Repubblica ceca

    9

    =

    Spagna

    11

    =

    Regno Unito

    12

    =

    Austria

    13

    =

    Lussemburgo

    17

    =

    Finlandia

    18

    =

    Danimarca

    20

    =

    Polonia

    21

    =

    Portogallo

    23

    =

    Grecia

    24

    =

    Irlanda

    26

    =

    Slovenia

    27

    =

    Slovacchia

    29

    =

    Estonia

    32

    =

    Lettonia

    36

    =

    Lituania

    49

    =

    Cipro

    50

    =

    Malta

    «YY» indicano le ultime due cifre dell'anno in cui è stata rilasciata l'omologazione e

    «nnn» è il numero di omologazione assegnato dall'autorità competente per le prove.

    2.   Le marcature sono facilmente leggibili ed apposte in modo indelebile.

    3.   La marcatura sul corpo del fanale è apposta in modo da essere visibile a bordo senza dover smontare il fanale. Se l'ottica e il corpo del fanale formano un insieme non separabile, è sufficiente apporre una marcatura sul corpo del fanale.

    4.   Soltanto i fanali di segnalazione, le ottiche e le sorgenti luminose omologati possono essere dotati delle marcature di cui al paragrafo 1.

    5.   L'autorità competente per le prove comunica la marcatura assegnata.

    Appendice

    Image

    Testo di immagine

    PARTE II

    REQUISITI RELATIVI ALLE CONDIZIONI DI PROVA E DI OMOLOGAZIONE DEI FANALI DI SEGNALAZIONE PER LE NAVI ADIBITE ALLA NAVIGAZIONE INTERNA

    INDICE

    Capo 1

    Disposizioni generali

    Articolo 1.01

    Tensioni nominali

    1.02

    Requisiti di funzionamento

    1.03

    Fissaggio

    1.04

    Requisiti fotometrici

    1.05

    Componenti

    1.06

    Manutenzione

    1.07

    Requisiti di sicurezza

    1.08

    Accessori

    1.09

    Fanali di segnalazione non elettrici

    1.10

    Fanali doppi

    Capo 2

    Requisiti fotometrici e colorimetrici

    Articolo 2.01

    Requisiti fotometrici

    2.02

    Requisiti colorimetrici

    Capo 3

    Requisiti costruttivi

    Articolo 3.01

    Fanali di segnalazione elettrici

    3.02

    Filtri e vetri ottici

    3.03

    Sorgenti luminose elettriche

    Capo 4

    Procedura di prova e di omologazione

    Articolo 4.01

    Regole generali di procedura

    4.02

    Domanda

    4.03

    Prova

    4.04

    Omologazione

    4.05

    Cessazione di validità dell'omologazione

    Appendice

    Prove ambientali

    1.

    Prova della protezione contro gli spruzzi d'acqua e la polvere

    2.

    Prova d'umidità

    3.

    Prova di resistenza al freddo

    4.

    Prova di resistenza al calore

    5.

    Prova di resistenza alle vibrazioni

    6.

    Prova accelerata di resistenza agli agenti atmosferici

    7.

    Prova di resistenza all'acqua salata e agli agenti atmosferici (Prova di resistenza alla corrosione in nebbia salina)

    CAPO 1

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1.01

    Tensioni nominali

    Le tensioni nominali dei fanali di segnalazione per le navi della navigazione interna sono di 230 V, 115 V, 110 V, 24 V e 12 V. Laddove possibile si utilizzano apparecchiature predisposte per 24 V.

    Articolo 1.02

    Requisiti di funzionamento

    Il normale funzionamento dei fanali di segnalazione e relativi accessori non è compromesso dalle operazioni ordinarie a bordo. In particolare, tutte le parti ottiche e i componenti principali di fissaggio e o regolazione sono costruiti in modo che la posizione, una volta stabilita, non possa variare durante il funzionamento.

    Articolo 1.03

    Fissaggio

    I dispositivi per il fissaggio dei fanali di segnalazione a bordo sono costruiti in modo tale che, dopo la regolazione, la posizione dei fanali montati a bordo non possa variare durante il funzionamento.

    Articolo 1.04

    Requisiti fotometrici

    I fanali di segnalazione hanno i settori di visibilità prescritti. Subito dopo l'accensione dei fanali è riconoscibile il colore della luce emessa ed è raggiunta l'intensità richiesta.

    Articolo 1.05

    Componenti

    Nei fanali di segnalazione sono utilizzati soltanto componenti fabbricati per tale impiego.

    Articolo 1.06

    Manutenzione

    I fanali di segnalazione e relativi accessori sono costruiti in modo da consentire la manutenzione ordinaria, e, se necessario, da permettere l'agevole sostituzione delle sorgenti luminose anche al buio.

    Articolo 1.07

    Requisiti di sicurezza

    I fanali di segnalazione e relativi accessori sono costruiti e dimensionati in modo che il funzionamento, l'azionamento e il controllo avvengano senza pericolo per le persone.

    Articolo 1.08

    Accessori

    Gli accessori dei fanali di segnalazione sono progettati e fabbricati in modo che la regolazione, il fissaggio e il collegamento non compromettano l'uso e il funzionamento corretti dei fanali.

    Articolo 1.09

    Fanali di segnalazione non elettrici

    I fanali di segnalazione non elettrici sono progettati e fabbricati conformemente agli articoli da 1.02 a 1.08 del presente capo e ai requisiti del capo 3. I requisiti di cui al capo 2 delle presenti condizioni di prova e di omologazione si applicano mutatis mutandis.

    Articolo 1.10

    Fanali doppi

    Due fanali montati l'uno sopra l'altro in uno stesso corpo (fanale doppio) possono essere utilizzati come un unico fanale. In nessun caso le due sorgenti luminose di un fanale doppio sono utilizzate simultaneamente.

    CAPO 2

    REQUISITI FOTOMETRICI E COLORIMETRICI

    Articolo 2.01

    Requisiti fotometrici

    1.   I requisiti fotometrici dei fanali di segnalazione sono stabiliti nella parte I.

    2.   I fanali di segnalazione sono costruiti in modo tale da non riflettere o interrompere la luce emessa. Non è consentito l'uso di riflettori.

    3.   In caso di luci a due o a tre colori occorre evitare che la luce di un colore sia proiettata al di fuori dei limiti di settore prescritti, anche all'interno del vetro.

    4.   Per i fanali di segnalazione non elettrici, questi requisiti si applicano mutatis mutandis.

    Articolo 2.02

    Requisiti colorimetrici

    1.   I requisiti colorimetrici dei fanali di segnalazione sono stabiliti nella parte I.

    2.   Il colore della luce emessa dai fanali di segnalazione ricade, alla temperatura di colore della sorgente luminosa, entro i limiti colorimetrici appropriati stabiliti nella parte I.

    3.   Il colore della luce dei fanali di segnalazione proviene soltanto da filtri (ottiche, vetri) e vetri ottici colorati, se i loro punti cromatici della luce emessa non si discostano più dello 0,01 rispetto alle coordinate riportate nel diagramma colorimetrico dell'IEC. Non è consentito utilizzare lampadine colorate.

    4.   La trasparenza dei vetri colorati (filtri) è calcolata in modo da raggiungere l'intensità luminosa richiesta alla temperatura di colore della sorgente luminosa usata.

    5.   La riflessione della luce della sorgente luminosa sulle parti del fanale di segnalazione non è selettiva, ossia le coordinate tricromatiche x e y della sorgente luminosa usata nel fanale di segnalazione stesso non si discostano più dello 0,01 dopo la riflessione, alla temperatura di colore della sorgente utilizzato.

    6.   I vetri non colorati non influenzano in modo selettivo la luce emessa alla temperatura di colore della sorgente utilizzato. Anche dopo un lungo periodo di funzionamento, le coordinate tricromatiche x e y della sorgente luminosa utilizzata nel fanale di segnalazione non si discostano più dello 0,01 dopo il passaggio della luce attraverso il vetro.

    7.   Il colore della luce dei fanali di segnalazione non elettrici ricade, alla temperatura di colore della sorgente luminosa utilizzato, entro i limiti colorimetrici appropriati stabiliti nella parte I.

    8.   Il colore della luce dei fanali di segnalazione colorati non elettrici proviene soltanto da vetri di silicato colorati. Per i fanali colorati non elettrici, tutti i vetri di silicato colorati sono tali da raggiungere l'intensità prescritta alla temperatura di colore più simile della sorgente luminosa non elettrica.

    CAPO 3

    REQUISITI COSTRUTTIVI

    Articolo 3.01

    Fanali di segnalazione elettrici

    1.   Tutte le parti dei fanali resistono alle particolari sollecitazioni di funzionamento dovute a movimento della nave, vibrazioni, corrosione, variazioni di temperatura, urti durante le operazioni di carico e la navigazione su ghiaccio, nonché a altre condizioni che possono verificarsi a bordo.

    2.   La costruzione, i materiali e la fabbricazione del fanale sono tali da garantire la stabilità e da assicurare che l'efficienza del fanale rimanga inalterata in seguito a sollecitazioni meccaniche e termiche e all'esposizione ai raggi ultravioletti, conformemente ai presenti requisiti; in particolare, è garantito il mantenimento delle caratteristiche fotometriche e colorimetriche.

    3.   I componenti esposti all'azione di corrosione sono costruiti con materiali anticorrosione o sono dotati di una protezione efficace contro la corrosione.

    4.   I materiali utilizzati non sono igroscopici laddove ciò pregiudichi il funzionamento degli impianti, degli apparecchi e degli accessori.

    5.   I materiali utilizzati hanno caratteristiche di elevata resistenza al fuoco.

    6.   L'autorità competente per le prove può autorizzare materiali con caratteristiche che si discostano da quelle approvate, nella misura in cui il loro impiego garantisca la sicurezza necessaria.

    7.   I fanali di segnalazione sono sottoposti a prove intese a garantirne l'idoneità dell'uso a bordo. Le prove sono suddivise in prove di idoneità ambientale e di funzionamento.

    8.   Idoneità ambientale

    a)

    Classi di ambiente

    Classi di clima:

    X

    apparecchi destinati all'uso in zone esposte agli agenti atmosferici

    S

    apparecchi destinati all'immersione o al contatto prolungato con l'acqua salata.

    Classi di vibrazione:

    V

    apparecchi e dispositivi destinati ad essere installati sugli alberi o in altri punti particolarmente esposti alle vibrazioni.

    Classi di severità:

    le condizioni ambientali sono suddivise in tre classi di severità.

    1)

    Condizioni ambientali normali:

    possono verificarsi regolarmente a bordo per periodi prolungati.

    2)

    Condizioni ambientali estreme:

    possono verificarsi eccezionalmente a bordo in casi particolari.

    3)

    Condizioni ambientali di trasporto:

    possono verificarsi durante il trasporto e l'immobilizzazione, diverse da quelle di funzionamento degli impianti, degli apparecchi e degli accessori.

    Le prove in condizioni ambientali normali sono denominate «prove ambientali normali», quelle in condizioni ambientali estreme «prove ambientali estreme» e quelle in condizioni ambientali di trasporto «prove ambientali di trasporto».

    b)

    Requisiti

    I fanali di segnalazione e relativi accessori sono idonei al funzionamento continuo sotto l'influsso del moto ondoso, delle vibrazioni, dell'umidità e delle variazioni di temperatura prevedibili a bordo di una nave.

    In caso di esposizione alle condizioni ambientali di cui all'appendice i fanali di segnalazione e relativi accessori soddisfano i requisiti della corrispondente classe di ambiente, secondo quanto stabilito al paragrafo 8, lettera a).

    9.   Idoneità al funzionamento

    a)

    Alimentazione: in caso di variazione delle tensioni e delle frequenze di alimentazione rispetto ai valori nominali (1) entro i limiti indicati nella tabella riportata di seguito, e di oscillazioni della tensione di alimentazione alternata pari al 5 %, i fanali di segnalazione e relativi accessori funzionano entro le soglie di tolleranza ammesse per il funzionamento a bordo in base alle condizioni di prova e d'omologazione previste. In teoria, la tensione d'alimentazione dei fanali non varia oltre il ± 5 % rispetto alla tensione nominale scelta.

    Alimentazione

    (Tensione nominale)

    Variazioni di tensione e di frequenza di alimentazione dei fanali e relativi accessori

    Variazioni di tensione

    Variazioni di frequenza

    Durata

    Tensione continua superiore a 48 V

    ± 10 %

    ± 5 %

    continua

    e tensione alternata

    ± 20 %

    ± 10 %

    max. 3 s

    Tensione continua sino a 48 V incluse

    ± 10 %

    continua

    I picchi di tensione sino a ± 1 200 V con un tempo di salita dai 2 ai 10 μs ed una durata massima di 20 μs e l'inversione di polarità della tensione d'alimentazione non danneggiano i fanali di segnalazione e relativi accessori. In tali casi, eventualmente con l'intervento di dispositivi di sicurezza, i fanali di segnalazione e relativi accessori funzionano entro le soglie di tolleranza ammesse per il funzionamento a bordo sulla base delle condizioni di prova e d'omologazione.

    b)

    Compatibilità elettromagnetica: si adottano tutte le misure ragionevoli e pratiche per eliminare o ridurre le cause di interferenza elettromagnetica reciproca dei fanali e relativi accessori, nonché di altri impianti e apparecchi che fanno parte delle dotazioni di bordo.

    10.   Condizioni ambientali a bordo delle navi

    Le condizioni ambientali normali, estreme e di trasporto di cui al paragrafo 8, lettera a), si basano sulle integrazioni proposte alle pubblicazioni IEC n. 92-101 e n. 92-504. I valori che se ne discostano sono contrassegnati con un asterisco «*».

     

    Normali

    Estreme

    Di trasporto

    Condizioni ambientali

    a)   

    Temperatura ambiente:

    Classi di clima

    – 25 sino a

    – 25 sino a

    – 25 sino a

    X e S secondo il par. 8, lett. a)

    + 55 °C*

    + 55 °C*

    + 70 °C*

    b)   

    Umidità dell'ambiente:

    A temperatura costante

    + 20 °C

    + 35 °C

    + 45 °C

    Umidità relativa massima

    95 %

    75 %

    65 %

    Variazione di temperatura

    Possibile raggiungimento del punto di rugiada

    c)   

    Condizioni atmosferiche in coperta:

    Luce solare

    1 120 W/m2

    Vento:

    50 m/s

    Pioggia

    15 mm/min

    Velocità dell'acqua durante il movimento (onde)

    10 m/s

    Tenore salino dell'acqua

    30 kg/m3

    d)   

    Campo magnetico:

    Forza del campo magnetico da qualsiasi direzione

    80 A/m

    e)   Vibrazioni:

    Vibrazione sinusoidale da qualsiasi direzione

    Classe di vibrazione V ai sensi del paragrafo 8, lettera a) (sollecitazione violenta, ad es. sugli alberi)

    Frequenze

    da 2 a 10 Hz

    da 2 a 13,2 Hz*

    Ampiezza dell'elongazione

    ± 1,6 mm

    ± 1,6 mm

    Frequenze

    da 10 a 100 Hz

    da 13,2 a 100 Hz*

    Ampiezza dell'accelerazione

    ± 7 m/s2

    ± 11 m/s2 *

    11.   I fanali di segnalazione devono soddisfare le prove ambientali di cui all'appendice.

    12.   I componenti dei fanali in materiali organici sono insensibili ai raggi ultravioletti.

    La prova della durata di 720 ore eseguita in conformità del punto 6 dell'appendice si considera superata se la qualità non risulta alterata e se le coordinate tricromatiche x e y non si discostano più dello 0,01 rispetto a quelle delle parti trasparenti che non sono state esposte né all'irraggiamento né alla pioggia.

    13.   Le parti trasparenti e gli schermi dei fanali sono progettati e costruiti in modo da non essere deformati, alterati o distrutti nelle normali condizioni d'uso a bordo, funzionando in modo continuo con una sovratensione del 10 % e una temperatura ambiente di + 45 °C.

    14.   In caso di funzionamento continuo con una sovratensione del 10 % e una temperatura ambiente di + 60 °C, i fanali rimangono intatti sulle relative strutture di fissaggio se sottoposti per 8 ore all'azione di una forza di 1 000 N (Newton).

    15.   I fanali sono resistenti ad un'immersione temporanea. In caso di funzionamento continuo con una sovratensione del 10 % e una temperatura ambiente di + 45 °C, non subiscono alcuna alterazione quando completamente inondati dal contenuto di un recipiente di 10 litri d'acqua ad una temperatura compresa tra i + 15 °C e i + 20 °C.

    16.   La caratteristiche di durata dei materiali sono garantite nelle condizioni di funzionamento; in particolare, i materiali sono in grado di sopportare durante il funzionamento le temperature massime previste per il funzionamento continuo.

    17.   Nel caso in cui i fanali includano componenti non metallici, la loro temperatura di funzionamento continuo, alle condizioni d'uso a bordo, è determinata ad una temperatura ambiente di + 45 °C.

    Qualora la temperatura di funzionamento continuo dei materiali non metallici così determinata sia superiore alle temperature massime riportate nella parte 1, tabelle X e XI, della pubblicazione IEC n. 598, si eseguono prove specifiche per determinare la resistenza alle sollecitazioni continue meccaniche, termiche e climatiche esercitate su queste parti dei fanali.

    18.   Per la prova di indeformabilità dei componenti ad una temperatura di funzionamento continuo, i fanali sono collocati in posizione di funzionamento, esposti a un flusso d'aria costante (v = circa 0,5 m/s), a una temperatura ambiente di + 45 °C e nelle condizioni d'uso a bordo. Durante la fase di riscaldamento e dopo aver raggiunto la temperatura di regime, i componenti non metallici sono sottoposti ad una sollecitazione meccanica corrispondente a quella prevista per il loro impiego o a un'eventuale manipolazione. Le parti trasparenti dei fanali costruite in materiali diversi dal vetro di silicato sono sottoposte all'azione di un punzone metallico di 5 mm x 6 mm che esercita una forza costante di 6,5 N (corrispondente alla pressione di un dito) a metà fra lo spigolo superiore e quello inferiore della parte trasparente.

    Sottoposto a queste sollecitazioni meccaniche il componente non presenta alcuna deformazione plastica.

    19.   Per la fase di resistenza dei componenti all'azione degli agenti atmosferici, i fanali dotati di componenti non metallici esposti agli agenti atmosferici sono sottoposti, in una camera climatica, a cicli alternati di dodici ore consecutive ciascuno, dapprima ad una temperatura di 445 °C con umidità relativa del 95 %, quindi a una temperatura di - 20 °C e azionati in modo intermittente alle condizioni d'uso a bordo, in modo da esporli a cicli caldo-umidi e freddi e a temperature che variano da valori bassi ad elevati per intervalli corrispondenti ai periodi di funzionamento.

    La durata globale di questa prova è di almeno 720 ore. La prova non compromette la capacità di funzionamento dei componenti non metallici del fanale.

    20.   Le parti dei fanali facilmente accessibili non raggiungono, ad una temperatura ambiente di + 45 °C, temperature superiori a + 70 °C, se sono in metallo, e a + 85 °C, se non sono in metallo.

    21.   I fanali sono progettati e costruiti secondo norme riconosciute e in particolare, sono conformi, alla pubblicazione IEC n. 598, parte 1, «Ships, lights — General specifications and tests (Navi, luci — Specifiche e prove generali)». Sono soddisfatti i requisiti delle seguenti sezioni:

    protezione delle connessioni (n. 7.2),

    protezione contro le scosse elettriche (n. 8.2),

    resistenza dell'isolamento e stabilità della tensione (n. 10.2 e n. 10.3),

    linee in cavo e aeree (n. 11.2),

    durabilità e riscaldamento (n. 12.1, tabelle X, XI, XII),

    resistenza al calore, resistenza al fuoco e alle correnti elettrostatiche (n. 13.3 e 4),

    connessioni filettate (n. 14.2, n. 14.3 e n. 14.4).

    22.   Le sezioni dei cavi di connessione non sono generalmente inferiori a 1,5 mm2. Per la connessione si utilizzano cavi almeno del tipo HO 7 RN-F o equivalente.

    23.   Il tipo di protezione dei fanali per le zone a rischio d'esplosione è definito e certificato dalle autorità competenti per le prove.

    24.   Il tipo di costruzione dei fanali:

    1)

    consente un'agevole pulizia anche dell'interno del fanale, e la sostituzione agevole della sorgente luminosa anche al buio;

    2)

    impedisce l'accumulo di condensa;

    3)

    prevede soltanto guarnizioni elastiche durevoli a tenuta fra le parti rimovibili;

    4)

    impedisce al fanale di emettere una luce di colore diverso da quello previsto.

    25.   Tutti i fanali da installare sono corredati di istruzioni di montaggio e di fissaggio, che indichino il luogo di installazione, l'uso e il tipo di parti intercambiabili. I fanali mobili sono posizionabili in modo semplice e sicuro.

    26.   I necessari dispositivi di fissaggio sono concepiti in modo tale che, nella posizione prevista, il piano di simmetria orizzontale del fanale è parallelo al piano di galleggiamento della nave.

    27.   Ogni fanale reca le marcature seguenti, apposte in modo chiaro e indelebile in un punto che resti visibile anche dopo il montaggio a bordo:

    1)

    la potenza nominale della sorgente luminosa, nella misura in cui potenze nominali diverse possono generare portate diverse;

    2)

    il tipo di fanale per le luci o settori;

    3)

    l'indice di direzione zero nel caso di luci a settori apponendo una marcatura immediatamente al di sopra o al di sotto della superficie trasparente;

    4)

    il tipo di luce, ad esempio «forte»;

    5)

    il marchio di fabbrica;

    6)

    la marcatura di omologazione, ad esempio .F.91.235.

    Articolo 3.02

    Filtri e vetri ottici

    1.   I filtri (ottiche e vetri) e i vetri ottici possono essere in vetro organico (vetro sintetico) o inorganico (vetro di silicato).

    I filtri e i vetri ottici di silicato sono di un tipo di vetro appartenente almeno alla classe idrolitica IV, in base alla norma ISO 719, in modo da garantire la resistenza durevole all'acqua.

    I filtri e i vetri ottici in vetro sintetico hanno una resistenza durevole all'acqua paragonabile a quella dei filtri e dei vetri ottici in vetro di silicato.

    I vetri ottici sono in vetro a bassa sollecitazione interna.

    2.   I filtri e i vetri ottici sono, per quanto possibile, privi di striature, bolle e impurità. Non sono presenti difetti superficiali quali smerigliature, graffi profondi ecc.

    3.   I filtri e i vetri ottici soddisfano i requisiti di cui all'articolo 3.01. Le proprietà fotometriche e colorimetriche non subiscono alcuna variazione nelle condizioni ivi previste.

    4.   I vetri ottici rossi e verdi per le luci laterali di via non sono intercambiabili.

    5.   Sui filtri e sui vetri ottici oltre al marchio di fabbrica, sono apposti in modo leggibile e indelebile, in un punto che resti visibile anche dopo il montaggio nei fanali, il numero di omologazione e la descrizione del tipo.

    L'apposizione delle marcature non fa venire meno l'obbligo di rispettare i requisiti minimi fotometrici e colorimetrici.

    Articolo 3.03

    Sorgenti luminose elettriche

    1.   Nei fanali di segnalazione si impiegano soltanto le lampade ad incandescenza costruite per essere a tal fine utilizzate. Esse sono disponibili nelle tensioni nominali. In casi particolari possono essere ammesse deroghe.

    2.   Le lampade ad incandescenza possono essere installate nel fanale di segnalazione soltanto nella posizione prevista. Non sono consentite più di due posizioni inequivocabili nel fanale. Non sono possibili posizioni non corrette o intermedie. Per la prova è scelta la posizione meno favorevole.

    3.   Le lampade ad incandescenza non presentano caratteristiche particolari che ne compromettano l'efficienza, ad esempio striature o macchie sul bulbo oppure una disposizione non corretta del filamento.

    4.   La temperatura del colore di funzionamento delle lampade ad incandescenza non è inferiore a 2 360 K.

    5.   Si utilizzano supporti e portalampade che soddisfano i requisiti particolari del sistema ottico e sopportano le sollecitazioni meccaniche delle condizioni di funzionamento a bordo.

    6.   L'attacco della lampada ad incandescenza è fissato saldamente al bulbo, in modo che la lampada, dopo un funzionamento di 100 ore ad una sovratensione del 10 %, resista ad una rotazione uniforme con un momento di 25 kgcm.

    7.   Sul bulbo o sull'attacco delle lampade ad incandescenza figurano in modo leggibile e indelebile il marchio di fabbrica, la tensione nominale e la potenza nominale e/o l'intensità luminosa nominale e il numero d'omologazione.

    8.   Le lampade ad incandescenza soddisfano le seguenti tolleranze

    a)

    Lampade ad incandescenza per le tensioni nominali di 230 V, 115 V, 110 V e 24 V

    Image Testo di immagine

    Tensione nominale

    V

    Potenza nominale

    W

    Max. potenza assorbita (3)

    W

    Vita nominale

    h

    Valori di prova misurati (3)

    Corpo del fanale mm

    Intensità luminosa orizzontale (4)

    cd

    Temperatura del colore

    K

    b

    mm

    l

    mm

    24

    40

    43

     

    45

    2 360

    Formula

    Formula

    110 o 115

    60

    69

    1 000

    fino a

    fino a

    Formula

    Formula

    230

    65

    69

     

    65

    2 856

    Formula

    Formula

    Commenti:

    1)

    Tolleranza relativa all’altezza dal centro del filamento della lampadina da 24 V/40 W: ±1,5 mm.

    2)

    L: l’aletta larga dell’attacco P 28 S si trova a sinistra quando la lampada è in posizione verticale, vista in direzione contraria a quella d’emissione.

    3)

    Prima della misurazione dei valori iniziali, le lampade ad incandescenza sonno già state in funzione alla tensione nominale per 60 minuti.

    4)

    Questi valori sono rispettati in un'area che si estende di 10o al di sopra e al di sotto della linea orizzontale che passa dal centro del corpo del fanale, quando la lampada viene ruotata intorno al proprio asse di 360°.

    b)

    Lampade ad incandescenza per le tensioni nominali 24 V e 12 V

    Image Testo di immagine

    Tensione nominale

    V

    Potenza nominale

    W

    Max. potenza assorbita (2)

    W

    Vita nominale

    h

    Valori di prova misurati (2)

    Corpo del fanale

    l mm

    Intensità luminosa orizzontale (3) cd

    Temperatura del colore K

    12

    10

    18

    1000

    12 fino a 20

    2 360 fino a 2 856

    9 fino a 13

    24

    9 fino a 17

    12

    25

    26.5

    30 fino a 48

    9 fino a 13

    24

    c)

    Sull'attacco delle lampade ad incandescenza sono indicate le dimensioni corrispondenti. Nel caso in cui queste ultime figurino sul bulbo, il funzionamento della lampada non ne risulta compromesso.

    d)

    Se sono utilizzate lampade a scarica invece di lampade ad incandescenza si applicano gli stessi requisiti previsti per queste ultime.

    CAPO 4

    PROCEDURA DI PROVA E DI OMOLOGAZIONE

    Articolo 4.01

    Regole generali di procedura

    Alla procedura di prova e di omologazione si applica la parte I.

    Articolo 4.02

    Domanda

    1.   Alla domanda di omologazione il costruttore o il suo rappresentante autorizzato allegano i dati e i documenti riportati di seguito nonché esemplari dei fanali ed eventualmente dei loro accessori.

    a)

    Tipo di luce (ad esempio «forte»).

    b)

    Denominazione commerciale e descrizione del tipo di fanale, della sua sorgente luminosa e degli eventuali accessori.

    c)

    Per i fanali di segnalazione elettrici, la tensione nominale di bordo necessaria ai fanali a seconda del loro scopo.

    d)

    Specifiche di tutte le caratteristiche e prestazioni.

    e)

    Breve descrizione tecnica dei materiali di costruzione dell'esemplare di fanale, e uno schema elettrico con una breve descrizione tecnica, qualora siano inclusi gli accessori del fanale suscettibili di influire sul funzionamento di quest'ultimo.

    f)

    Per gli esemplari di fanali e dei loro eventuali accessori, due copie di:

    i)

    istruzioni di montaggio o regolazione con dati relativi alla sorgente luminosa e al dispositivo di fissaggio o di montaggio;

    ii)

    schizzi con indicazione delle dimensioni, denominazioni e descrizioni dei tipi necessarie per individuare l'esemplare di prova, i fanali e gli eventuali accessori installati a bordo;

    iii)

    ulteriori documenti quali disegni, distinte delle parti di ricambio, schemi elettrici, istruzioni per l'uso e fotografie che riguardino o possano riguardare tutti i dettagli importanti cui si fa riferimento nei capi da 1 a 3 delle presenti condizioni di prova e di omologazione, nella misura in cui siano necessari per verificare la conformità della produzione all'esemplare presentato. Si tratta in particolare dei dati e dei disegni riportati di seguito:

    una sezione longitudinale con i dettagli della struttura del filtro ed il profilo della sorgente luminosa (lampada ad incandescenza) nonché le modalità di montaggio e di fissaggio,

    una sezione trasversale del fanale in corrispondenza della metà del filtro con i dettagli della disposizione della sorgente luminosa, del filtro, dell'eventuale vetro ottico, e che indichi l'angolo di disposizione orizzontale delle luci a settori,

    una veduta della parte posteriore delle luci a settori, con dettagli relativi ai dispositivi di fissaggio o al montaggio,

    una veduta delle luci circolari, con dettagli sul montaggio o sul fissaggio;

    iv)

    dati relativi alle tolleranze dimensionali di sorgenti luminose, filtri, vetri ottici, dispositivi di montaggio e fissaggio di serie e della sorgente luminosa inserita nel fanale rispetto al filtro;

    v)

    dati sulle intensità luminose orizzontali di sorgenti luminose, di serie, alla tensione nominale;

    vi)

    dati sulle tolleranze previste per la produzione di serie di vetri colorati in relazione al colore e alla trasparenza di una normale sorgente di luce A (2 856 K) o al tipo di luce della sorgente luminosa prevista.

    2.   La domanda è corredata di due esemplari funzionanti, ognuno dotato di dieci sorgenti luminose per ogni tensione nominale, ed eventualmente di cinque filtri colorati per ogni colore di segnalazione, nonché del dispositivo di fissaggio o di montaggio.

    Inoltre, su richiesta, sono forniti ulteriori accessori specifici, necessari per effettuare le prove di omologazione.

    3.   L'esemplare corrisponde in ogni dettaglio al modello che sarà prodotto ed è dotato di tutti gli accessori necessari al suo montaggio o al suo fissaggio nella normale posizione di funzionamento a bordo. È facoltà dell'autorità competente per le prove consentire che siano omessi alcuni accessori.

    4.   Ulteriori esemplari, documenti e dati sono forniti su richiesta.

    5.   I documenti sono redatti nella lingua del paese dell'autorità competente per le prove e l'omologazione.

    6.   Qualora venga presentata una domanda di omologazione di un dispositivo aggiuntivo, si applicano i paragrafi da 1 a 5 mutatis mutandis, fermo restando che le parti aggiuntive possono essere omologate soltanto insieme con i fanali già omologati.

    7.   Le luci a settori sono di regola presentate come un insieme unico.

    Articolo 4.03

    Prova

    1.   Fanali ed accessori di concezione nuova o modificata rispetto al tipo omologato sono sottoposti a prova per determinare se l'esemplare soddisfa i requisiti delle presenti condizioni di prova e di omologazione e se corrisponde ai documenti di cui all'articolo 4.02, paragrafo 1, lettera f).

    2.   La prova di omologazione è effettuata in base alle condizioni che si presentano a bordo delle navi. La prova riguarda l'insieme delle sorgenti luminose, dei vetri ottici e degli accessori previsti per i fanali di segnalazione.

    3.   La prova fotometrica e colorimetrica è eseguita alla tensione nominale richiesta.

    La valutazione del fanale viene effettuata tenendo conto dell'intensità luminosa orizzontale IB e della temperatura del colore di funzionamento.

    4.   La prova di componenti o accessori è eseguita soltanto con il tipo di fanale cui sono destinati.

    5.   Le prove effettuate da altre autorità competenti possono essere accettate come dimostrazione di conformità ai requisiti di cui al capo 3, a condizione che ne venga comprovata l'equivalenza conformemente all'appendice.

    Articolo 4.04

    Omologazione

    1.   L'omologazione dei fanali di segnalazione è disciplinata dagli articoli da 4.01 a 4.05 della parte I.

    2.   Per fanali e accessori che saranno o sono prodotti in serie, l'omologazione può essere rilasciata al richiedente a seguito di una prova effettuata a sue spese, se lo stesso richiedente garantisce di fare uso corretto dei diritti derivanti dall'omologazione.

    3.   In caso di accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 4.03 della parte I, è rilasciato un certificato di omologazione per il tipo di fanale corrispondente e al fanale è assegnata una marcatura di omologazione ai sensi dell'articolo 4.05 della parte I.

    La marcatura di omologazione e il numero di serie sono apposti in modo leggibile e indelebile su ogni fanale prodotto conformemente all'esemplare, in un punto che rimanga interamente visibile anche dopo il montaggio a bordo. Le marcature originali e le descrizioni dei tipi sono apposte in modo leggibile e indelebile. Sui fanali non sono apposti contrassegni che possono essere confusi con la marcatura di omologazione.

    4.   L'omologazione può essere concessa per un periodo limitato ed è soggetta a condizioni e restrizioni.

    5.   Modifiche ed aggiunte a fanali di tipo omologato richiedono l'approvazione dell'autorità competente per le prove.

    6.   L'eventuale revoca dell'omologazione di un determinato tipo di fanale è immediatamente notificata al richiedente.

    7.   Un esemplare di ogni tipo di fanale omologato è conservato presso l'autorità competente per le prove che lo ha omologato.

    Articolo 4.05

    Cessazione di validità dell'omologazione

    1.   La validità dell'omologazione di un prototipo cessa allo scadere del termine previsto, o in caso di revoca o di ritiro.

    2.   L'omologazione può essere revocata se:

    sono venute meno a posteriori e definitivamente le condizioni previste per il rilascio,

    le condizioni di prova e di omologazione non sono più soddisfatte,

    un fanale non corrisponde all'esemplare omologato,

    le condizioni imposte non sono soddisfatte, o

    il titolare dell'omologazione si rivela inaffidabile.

    Essa viene ritirata se non risultano soddisfatte le condizioni stabilite al momento del rilascio.

    3.   Se la produzione di un tipo di fanale di segnalazione omologato è sospesa, l'autorità competente per le prove ne è immediatamente informata.

    4.   Il ritiro o la revoca dell'omologazione comportano il divieto d'utilizzo del numero di omologazione assegnato.

    5.   In caso di cessazione della validità, il certificato di omologazione è presentato all'autorità competente per le prove che lo ha rilasciato affinché vi apponga un timbro che ne attesti l'annullamento.

    Appendice

    Prove ambientali

    1.   Prova della protezione contro gli spruzzi d'acqua e la polvere

    1.1.

    Il tipo di protezione del fanale soddisfa i requisiti della classificazione IP 55 della pubblicazione IEC, parte 598-1.

    Le prove relative alla protezione del prototipo contro gli spruzzi d'acqua e la polvere, nonché la valutazione dei risultati ottenuti, sono eseguite in conformità della classificazione IP 55 della pubblicazione IEC n. 529.

    La prima cifra 5 indica la protezione contro la polvere. Si intende una protezione completa a prova di polvere dei componenti sotto tensione, e una protezione contro i depositi di polvere dannosi. La penetrazione di polvere non è completamente ostacolata.

    La seconda cifra 5 indica la protezione contro gli spruzzi d'acqua. Ciò significa che un getto d'acqua, proveniente da ogni direzione e diretto contro il fanale, non produce effetti dannosi.

    1.2.

    La protezione dall'acqua dell'esemplare è valutata come segue: la protezione è considerata adeguata se l'acqua infiltratasi non produce effetti negativi sul funzionamento dell'esemplare stesso.

    Non è consentita la formazione di depositi d'acqua sui materiali isolanti se ciò pregiudica la sicurezza delle distanze minime di dispersione. I componenti sotto tensione non sono né umidi né raggiungibili da eventuali depositi d'acqua all'interno del fanale.

    2.   Prova d'umidità

    2.1.   Scopo e applicazione

    La presente prova è intesa a determinare gli effetti del caldo umido e dell'umidità al variare della temperatura, ai sensi dell'articolo 3.01, paragrafo 10, lettera b), durante il funzionamento, il trasporto o l'immagazzinamento di impianti, apparecchi e strumenti nautici, considerata l'eventuale formazione di umidità superficiale dovuta alla condensazione.

    Nel caso di componenti non sigillati, la condensazione produce effetti simili a quelli di un deposito di polvere o di una pellicola di sale igroscopico formatisi durante il funzionamento.

    La seguente specifica si basa sulla pubblicazione IEC n. 68, parte 2-30, in combinato disposto con l'articolo 3.01, paragrafo 10, lettere a) e b). Ulteriori informazioni si possono ricavare dalla pubblicazione.

    I componenti e i gruppi di componenti non sigillati presentati per l'omologazione come modelli sono sottoposti alla prova nella forma non sigillata o, se ciò non è possibile data la loro natura, con i dispositivi di protezione minimi ritenuti necessari dal richiedente per il loro impiego a bordo.

    2.2.   Esecuzione

    1)

    La prova è eseguita in una camera di prova in cui, utilizzando se necessario un sistema di ventilazione, la temperatura e il livello di umidità dell'aria sono mantenuti ovunque uniformi. La circolazione dell'aria non raffredda in modo apprezzabile l'esemplare, ma è sufficiente per mantenere i valori prescritti di temperatura e umidità dell'aria nelle immediate vicinanze dell'esemplare.

    La condensa è fatta defluire costantemente dalla camera di prova e non sgocciola sull'esemplare. La condensa può essere riutilizzata per l'umidificazione soltanto dopo essere stata filtrata per eliminare, in particolare le sostanze chimiche rilasciate dall'esemplare.

    2)

    L'esemplare non è esposto ad irraggiamento di calore proveniente dal riscaldamento della camera.

    3)

    Prima dell'inizio della prova, l'esemplare è rimasto disattivato in modo che tutte le sue parti siano a temperatura ambiente.

    4)

    L'esemplare è immesso nella camera di prova, ad una temperatura ambiente di + 25 °C, con una tolleranza di ± 10 °C, conformemente alle normali condizioni d'uso a bordo.

    5)

    La camera è chiusa. La temperatura dell'aria è regolata a — 25 °C, con una tolleranza di ± 3 °C, con un'umidità relativa compresa fra il 45 ed il 75 %; queste condizioni sono mantenute sino a quando l'esemplare ha raggiunto la stessa temperatura.

    6)

    Entro e non oltre un'ora l'umidità relativa dell'aria, a temperatura invariata, è portata almeno al 95 %. Questo aumento può avvenire già durante l'ultima ora di condizionamento della temperatura dell'esemplare.

    7)

    La temperatura dell'aria nella camera è aumentata gradualmente a + 40 °C, con una tolleranza di ± 2 °C, in un intervallo di tempo di 3 ore, con una tolleranza di ± 0,5 ore. Mentre la temperatura aumenta, l'umidità relativa dell'aria è mantenuta costantemente ad almeno il 95 %, e negli ultimi 15 minuti a non meno del 90 %. Durante l'aumento di temperatura, l'esemplare si inumidisce.

    8)

    La temperatura dell'aria è mantenuta a + 40 °C, con una tolleranza di ± 2 °C, con un'umidità relativa dell'aria del 93 %, con una tolleranza di ± 3 %, per 12 ore, con una tolleranza di ± 0,5 ore, misurate dall'inizio della fase 7. Durante i primi e gli ultimi 15 minuti dell'intervallo di tempo in cui la temperatura è pari a + 40 °C, con una tolleranza di ± 2 °C, l'umidità relativa dell'aria può essere compresa tra il 90 e il 100 %.

    9)

    In un periodo di tempo compreso tra tre e sei ore la temperatura dell'aria è abbassata a + 25 °C, con una tolleranza di ± 3 °C. L'umidità relativa dell'aria è mantenuta costantemente superiore all'80 %.

    10)

    La temperatura dell'aria è mantenuta a + 25 °C, con una tolleranza di ± 3 °C, per 24 ore dall'inizio della fase 7. L'umidità relativa dell'aria è mantenuta costantemente superiore al 95 %.

    11)

    Si ripete la fase 7.

    12)

    Si ripete la fase 8.

    13)

    Non prima di dieci ore dall'inizio della fase 12 si avviano i dispositivi di condizionamento dell'esemplare. Raggiunti i dati climatici indicati dal costruttore per l'esemplare, quest'ultimo è attivato in base alle istruzioni del costruttore alla tensione nominale della rete di bordo, con una tolleranza del ± 3 %.

    14)

    Trascorso l'intervallo di tempo necessario per raggiungere il funzionamento normale in base alle istruzioni del costruttore, si procede al controllo delle funzioni nonché al rilevamento e alla registrazione dei dati essenziali per l'uso a bordo. Se, a tal fine, è necessario aprire la camera di prova, questa è richiusa il più presto possibile

    Se per raggiungere il funzionamento normale sono necessari più di 30 minuti, questa fase è prolungata in modo che, una volta raggiunta la condizione di funzionamento normale, rimanga un intervallo di tempo sufficiente, comunque non inferiore a 30 minuti, per controllare le funzioni e rilevare i dati funzionali.

    15)

    In un intervallo di tempo compreso tra una e tre ore, con l'esemplare ancora in funzione, la temperatura dell'aria è abbassata alla temperatura ambiente, con una tolleranza di ± 3 °C, e l'umidità relativa dell'aria è ridotta a meno del 75 %.

    16)

    La camera è aperta e l'esemplare è esposto alla temperatura normale dell'aria e all'umidità dell'aria ambiente.

    17)

    Dopo tre ore, e quando tutta l'umidità visibile sull'esemplare è evaporata, si procede ad un nuovo controllo delle funzioni nonché al rilevamento e alla registrazione dei dati funzionali essenziali per l'uso a bordo.

    18)

    L'esemplare è sottoposto ad un'ispezione visiva. Si apre il corpo del fanale e si esamina l'interno per rilevare gli effetti della prova d'umidità e i residui di condensa.

    2.3.   Risultati da ottenere

    2.3.1.

    L'esemplare funziona normalmente alle condizioni stabilite nelle fasi da 12 a 18. Non risulta alcun deterioramento.

    2.3.2.

    I dati funzionali rilevati nelle fasi 12 e 18 si situano entro le tolleranze ammesse per l'esemplare nelle presenti condizioni di prova e di omologazione.

    2.3.3.

    All'interno del fanale non risultano né corrosione né residui di condensa che, considerata l'azione a lungo termine dell'elevata umidità atmosferica, potrebbero causare anomalie di funzionamento.

    3.   Prova di resistenza al freddo

    3.1.   Scopo

    La presente prova è intesa a determinare l'effetto del freddo durante il funzionamento, il trasporto o l'immagazzinamento ai sensi dell'articolo 3.01, paragrafi 8 e 10. Ulteriori informazioni si possono ricavare dalla pubblicazione IEC n. 68, parte 3-1.

    3.2.   Esecuzione

    1)

    La prova è eseguita in una camera di prova in cui, utilizzando se necessario un sistema di ventilazione, la temperatura è mantenuta ovunque uniforme. L'umidità dell'aria deve essere sufficientemente bassa per garantire che in nessuna fase della prova l'esemplare risulti umido per effetto della condensazione.

    2)

    L'esemplare è immesso nella camera di prova, ad una temperatura ambiente di + 25 °C, con una tolleranza di ± 10 °C, conformemente alle normali condizioni d'uso a bordo.

    3)

    La temperatura della camera è abbassata a — 25 °C, con una tolleranza di ± 3 oC, ad una velocità non superiore a 45 oC/h.

    4)

    La temperatura della camera è mantenuta a — 25 °C, con una tolleranza di ± 3 °C, fino a quando l'esemplare non ha raggiunto l'equilibrio di temperatura, più almeno due ore.

    5)

    La temperatura della camera è aumentata a 0 °C, con una tolleranza di ± 2 °C, ad una velocità non superiore a 45 °C/h.

    Per tutti gli esemplari di cui all'articolo 3.01, paragrafo 10, lettera a), si applica quanto di seguito riportato.

    6)

    Durante l'ultima ora della fase 4, nella classe di clima X, l'esemplare è attivato in base alle istruzioni del costruttore e alimentato alla tensione nominale della rete di bordo, con una tolleranza del ± 3 %. Le sorgenti di calore presenti nell'esemplare devono essere in funzione.

    Trascorso l'intervallo di tempo necessario per raggiungere il funzionamento normale, si procede al controllo delle funzioni nonché al rilevamento e alla registrazione dei dati funzionali essenziali per l'uso a bordo.

    7)

    La temperatura della camera è portata alla temperatura ambiente, ad una velocità non superiore a 45 °C/h.

    8)

    Quando l'esemplare ha raggiunto l'equilibrio di temperatura, la camera è aperta.

    9)

    Si procede ad un nuovo controllo delle funzioni dell'esemplare nonché al rilevamento ed alla registrazione dei dati funzionali essenziali per l'uso a bordo.

    3.3.   Risultati da ottenere

    L'esemplare funziona normalmente alle condizioni stabilite nelle fasi 7, 8 e 9. Non risulta alcun deterioramento.

    I dati funzionali rilevati nelle fasi 7 e 9 si situano entro le tolleranze ammesse per l'esemplare nelle presenti condizioni di prova e di omologazione.

    4.   Prova di resistenza al calore

    4.1.   Scopo e applicazione

    La presente prova è intesa a determinare l'effetto del calore durante il funzionamento, il trasporto e l'immagazzinamento ai sensi dell'articolo 3.01, paragrafo 8, lettera a), e paragrafo 10, lettera a). La seguente specifica si basa sulla pubblicazione IEC n. 68, parte 2-2, in combinato disposto con l'articolo 3.01, paragrafo 10, lettera a). Ulteriori informazioni si possono ricavare dalla pubblicazione IEC.

     

    Prove ambientali

    normali

    estreme

    Classi di clima X e S

    + 55 °C

    + 70 °C

    Tolleranza ammessa ± 2 °C

    In linea di massima, si effettua per prima la prova in condizioni ambientali estreme. Se i dati funzionali risultano entro le tolleranze previste per le condizioni ambientali normali, si può omettere la prova ambientale normale.

    4.2.   Esecuzione

    1)

    La prova è eseguita in una camera di prova in cui, utilizzando se necessario un sistema di ventilazione, la temperatura è mantenuta ovunque uniforme. La circolazione dell'aria non raffredda in modo apprezzabile l'esemplare da esaminare. L'esemplare non è esposto ad irraggiamento di calore proveniente dal riscaldamento della camera. L'umidità dell'aria deve essere sufficientemente bassa, per garantire che in nessuna fase della prova l'esemplare risulti umido per effetto della condensazione.

    2)

    L'esemplare è immesso nella camera di prova, ad una temperatura di + 25 °C, con una tolleranza di ± 10 °C, conformemente alle normali condizioni d'uso a bordo. L'esemplare è attivato in base alle istruzioni del costruttore alla tensione nominale della rete di bordo, con una tolleranza del ± 3 %.

    Trascorso l'intervallo di tempo necessario per raggiungere il funzionamento normale, si procede al controllo delle funzioni nonché al rilevamento e alla registrazione dei dati funzionali essenziali per l'uso a bordo.

    3)

    La temperatura dell'aria nella camera è portata alla temperatura di prova di cui all'articolo 3.01, paragrafo 10, lettera a), con una velocità non superiore a 45 °C/h.

    4)

    La temperatura dell'aria è mantenuta alla temperatura di prova per ulteriori 2 ore da quando l'esemplare ha raggiunto l'equilibrio di temperatura.

    Durante le ultime due ore si procede ad un nuovo controllo delle funzioni nonché al rilevamento e alla registrazione dei dati funzionali essenziali per l'uso a bordo.

    5)

    In un intervallo di tempo non inferiore ad un'ora la temperatura è portata alla temperatura ambiente. La camera è quindi aperta.

    Dopo che il prototipo ha raggiunto la temperatura ambiente, si procede ad un nuovo controllo delle funzioni nonché al rilevamento e alla registrazione dei dati funzionali essenziali per l'uso a bordo.

    4.3.   Risultati da ottenere

    L'esemplare funziona normalmente in tutte le fasi della prova. Non risulta alcun deterioramento. I dati funzionali delle fasi 2, 4 e 5 si situano entro le tolleranze ammesse per l'esemplare per le prove ambientali normali in base alle presenti condizioni di prova e di omologazione.

    5.   Prova di resistenza alle vibrazioni

    5.1.   Scopo e applicazione

    La presente prova è intesa a determinare gli effetti funzionali e strutturali delle vibrazioni di cui all'articolo 3.01, paragrafo 10, lettera e). Gli effetti strutturali riguardano il comportamento dei componenti meccanici, in particolare le vibrazioni da risonanza e la sollecitazione di fatica dei materiali, anche in assenza di effetti diretti sul funzionamento o di variazioni dei dati funzionali.

    Gli effetti funzionali riguardano direttamente il funzionamento e i dati funzionali dell'esemplare. Possono essere associati ad effetti strutturali.

    La seguente specifica si basa sulla pubblicazione IEC n. 68, parte 2-6, in combinato disposto con l'articolo 3.01, paragrafo 10, lettera e). I valori che se ne discostano sono contrassegnati con un asterisco «*». Ulteriori informazioni si possono ricavare dalla pubblicazione IEC n. 68, parte 2-6.

    Requisiti di prova

    La prova è eseguita con vibrazioni sinusoidali usando le frequenze riportate di seguito, con le ampiezze indicate.

     

    Prove ambientali

    normali

    estreme

    Classe di vibrazione V:

     

     

    Frequenze

    da 2 a 10 Hz

    da 2 a 13,2 Hz *

    Ampiezza dell'elongazione

    ± 1,6 mm

    ± 1,6 mm

    Frequenze

    da 10 a 100 Hz

    da 13,2 a 100 Hz *

    Ampiezza dell'accelerazione

    ± 7 m/s2

    ± 11 m/s2

    In linea di massima, si effettua per prima la prova in condizioni ambientali estreme. Se i dati funzionali risultano entro le tolleranze previste per le condizioni ambientali normali, si può omettere la prova ambientale normale.

    Gli esemplari destinati ad essere utilizzati con ammortizzatori sono sottoposti alla prova completi di tali dispositivi. Se, in casi eccezionali, non è possibile eseguire la prova con gli ammortizzatori previsti per il funzionamento normale, la prova è effettuata sugli apparecchi senza detti dispositivi, modificando la sollecitazione per tenere conto dell'azione degli stessi.

    Per la determinazione delle frequenze caratteristiche è anche consentito effettuare la prova senza ammortizzatori.

    La prova di vibrazione è effettuata in tre direzioni principali tra loro ortogonali. Per gli esemplari che, a causa della loro costruzione, possono essere soggetti a sollecitazioni particolari provenienti da angoli obliqui rispetto alle direzioni principali la prova è effettuata anche nelle direzioni particolarmente sensibili.

    5.2.   Esecuzione

    1)

    Apparecchiatura di prova

    La prova è eseguita con l'ausilio di un dispositivo vibrante, denominato tavolo vibrante, che consente di sottoporre l'esemplare a vibrazioni meccaniche, conformemente alle condizioni seguenti.

    Il movimento di base è sinusoidale e tale che i punti di fissaggio dell'esemplare si muovano sostanzialmente in fase e lungo linee parallele.

    La massima ampiezza della vibrazione del movimento laterale in qualsiasi punto di fissaggio non supera il 25 % dell'ampiezza specificata del movimento di base.

    La quota relativa della vibrazione parassita, espressa dalla formula:

    Formula (in percentuale)

    dove a1 è il valore effettivo dell'accelerazione prodotta dalla frequenza applicata, e

    dove atot è il valore effettivo dell'accelerazione totale incluso a1, misurato nella gamma di frequenze fino a 5 000 Hz,

    non è superiore a 25 % nel punto di fissaggio assunto come punto di riferimento per la misurazione dell'accelerazione.

    L'ampiezza della vibrazione non si discosta dal valore teorico oltre:

    ± 15 % nel punto di fissaggio assunto come punto di riferimento, e

    ± 25 % in qualsiasi altro punto di fissaggio.

    Per determinare le frequenze caratteristiche, si deve poter regolare l'ampiezza della vibrazione ad intervalli sufficientemente ridotti fra zero e il valore teorico.

    La frequenza della vibrazione non si discosta dal suo valore teorico oltre:

    ± 0,05 Hz

    per frequenze sino a 0,25 Hz,

    ± 20 %

    per frequenze da 0,25 Hz a 5 Hz,

    ± 1 Hz

    per frequenze da 5 Hz a 50 Hz,

    ± 2 %

    per frequenze superiori a 50 Hz.

    Per confrontare le frequenze caratteristiche, deve essere possibile impostare le stesse all'inizio e alla fine della prova di vibrazione, con uno scostamento massimo di:

    ± 0,05 Hz per frequenze fino a 0,5 Hz

    ± 10 %

    ± 0,5 Hz per frequenze fino a 5 Hz

    ± 0,5 Hz per frequenze da 5 Hz a 100 Hz

    ± 0,5 % per frequenze superiori a 100 Hz.

    Per effettuare la scansione delle frequenze, la frequenza di vibrazione deve poter variare, in modo continuo ed esponenziale in entrambe le direzioni, tra le soglie inferiori e superiori delle gamme di frequenza di cui al punto 5.1, ad una velocità di scansione di 1 ottava/minuto, con una tolleranza del ± 10 %.

    Per determinare le frequenze caratteristiche, si deve poter decelerare a piacere la velocità di variazione della frequenza di vibrazione.

    L'intensità del campo magnetico creato dal dispositivo vibrante in prossimità dell'esemplare non supera i 20 kA/m. L'autorità competente per le prove può richiedere valori ammissibili inferiori per determinati esemplari.

    2)

    Esame iniziale, montaggio e messa in funzione

    L'esemplare è sottoposto ad un esame visivo per verificare che non presenti difetti apparenti e che, sotto il profilo costruttivo, tutti i componenti e i gruppi di componenti siano inaccessibili.

    L'esemplare è assicurato al tavolo vibrante secondo il tipo di fissaggio previsto per l'installazione a bordo. Gli esemplari, il cui funzionamento e comportamento sotto l'effetto delle vibrazioni dipendono dalla loro posizione rispetto alla verticale, sono sottoposti a prova nella loro normale posizione di funzionamento. I dispositivi di fissaggio e di montaggio non modificano sostanzialmente l'ampiezza di vibrazione e i movimenti dell'esemplare nella gamma di frequenze usate nella prova.

    L'esemplare è messo in funzione in base alle istruzioni del costruttore alla tensione nominale della rete di bordo, con una tolleranza di ± 3 %.

    Trascorso l'intervallo di tempo necessario per raggiungere il funzionamento normale, si procede al controllo delle funzioni nonché al rilevamento e alla registrazione dei dati funzionali essenziali per l'uso a bordo.

    3)

    Esame preliminare del comportamento in risposta alle vibrazioni

    Questa fase della prova è eseguita su tutti gli esemplari. Nel caso di esemplari che possono essere impiegati per scopi diversi con differenti effetti vibratori, la prova è effettuata per tutti o per alcuni degli usi previsti.

    Con il tavolo vibrante è eseguito un ciclo di frequenze in modo da comprendere l'intera gamma di frequenze di cui al punto 5.1, rispettando le ampiezze corrispondenti e passando dalla soglia di frequenza minima a quella massima e viceversa, alla velocità di un'ottava al minuto. Durante questa fase l'esemplare è controllato utilizzando opportuni strumenti di misurazione e osservato visivamente, se necessario con l'ausilio di uno stroboscopio, per rilevare eventuali anomalie di funzionamento, modifiche dei dati funzionali e fenomeni meccanici, quali vibrazioni di risonanza e crepitii, che si manifestano a determinate frequenze. Tali frequenze sono denominate «caratteristiche».

    Se del caso, per determinare le frequenze caratteristiche e gli effetti della vibrazione, la variazione di frequenza può essere rallentata, arrestata o invertita e l'ampiezza delle vibrazioni può essere ridotta. Durante la variazione graduale dei dati funzionali occorre attendere il raggiungimento del valore finale pur mantenendo costante la frequenza di vibrazione, sebbene per non più di cinque minuti.

    Durante la scansione delle frequenze, sono rilevati almeno le frequenze e i dati funzionali essenziali per l'uso a bordo e sono registrate tutte le frequenze caratteristiche con i relativi effetti, per il successivo raffronto durante la fase 7.

    Se non è possibile determinare convenientemente la risposta dell'esemplare alle vibrazioni meccaniche durante il funzionamento, è effettuata un'ulteriore prova di risposta alle vibrazioni con l'esemplare disattivato.

    Se durante la scansioni delle frequenze i dati funzionali superano in misura considerevole le tolleranze ammesse, il funzionamento è disturbato oltre limiti accettabili o le vibrazioni strutturali dovute alla risonanza potrebbero avere un effetto distruttivo in caso di continuazione della prova di resistenza alle vibrazioni, la stessa può essere interrotta.

    4)

    Prova delle funzioni di commutazione

    Questa fase della prova è eseguita su tutti gli esemplari per i quali le sollecitazioni delle vibrazioni possono influenzare le funzioni di commutazione, ad esempio dei relè.

    L'esemplare è sottoposto a vibrazioni, comprese nelle gamme di frequenze di cui al punto 5.1, che sono variate gradualmente conformemente alla serie E 12 (4) e alle corrispondenti ampiezze. Ad ogni intervallo di frequenza si attivano almeno due volte tutte le funzioni di commutazione che possono essere influenzate dalle vibrazioni, compresi eventualmente l'accensione e lo spegnimento.

    Le funzioni di commutazione possono essere testate anche a frequenze intermedie comprese nei valori della serie E 12.

    5)

    Prova di durata

    Questa fase di prova è eseguita con differenti effetti vibratori per tutti gli esemplari. Nel caso di esemplari che possono essere utilizzati per scopi diversi, la prima parte di questa fase — con l'esemplare in funzione — è eseguita più volte, per tutti o per alcuni degli usi previsti.

    L'esemplare, messo in funzione come indicato nella fase 2, è sottoposto a cinque cicli di frequenze, nel corso dei quali la gamma di frequenze di sollecitazione di cui al punto 5.1 è percorsa ogni volta dalla soglia di frequenza minore a quella massima e viceversa, nel rispetto delle ampiezze corrispondenti e alla velocità di un'ottava al minuto.

    Dopo il quinto ciclo, il tavolo vibrante può essere arrestato, si procede al controllo delle funzioni nonché al rilevamento e alla registrazione dei dati funzionali essenziali per l'uso a bordo.

    6)

    Prova di durata a frequenze fisse

    Questa fase di prova è eseguita qualora, esaminando il comportamento vibratorio nel corso della fase 3, si osservino, durante la scansione della gamma di frequenze superiori a 5 Hz, risonanze meccaniche che, in base alle indicazioni del costruttore o del suo rappresentante autorizzato, sono ammissibili per l'uso prolungato a bordo, ma per le quali non è possibile garantire la resistenza delle parti interessate. Questa fase riguarda in particolare gli apparecchi dotati di ammortizzatori la cui frequenza di risonanza è compresa nella gamma di frequenze indicata al punto 5.1 ed è superiore ai 5 Hz.

    L'esemplare, messo in funzione come indicato nella fase 2, è sottoposto per due ore, per ciascuna frequenza di risonanza interessata, a vibrazioni di ampiezza prevista per la prova ambientale estrema e alla corrispondente frequenza di cui al precedente punto 5.1; la direzione delle vibrazioni è quella che nell'uso normale esercita la massima sollecitazione sulle parti in questione. Se necessario, la frequenza applicata deve essere rettificata in modo che le vibrazioni di risonanza si mantengano ad almeno il 70 % della loro ampiezza massima, oppure la stessa deve variare continuamente fra un valore del 2 % inferiore ed un valore del 2 % superiore alla frequenza di risonanza osservata inizialmente, ad una velocità di almeno 0,1 ottava/minuto, ma non superiore a 1 ottava/minuto. Durante la sollecitazione vibratoria, le funzioni dell'esemplare sono controllate in modo da individuare le anomalie di funzionamento dovute al distacco o allo spostamento di parti meccaniche o a una interruzione del collegamento elettrico o a un corto circuito.

    Gli esemplari per i quali è importante eseguire questa fase di prova quando non sono in funzione possono essere sottoposti alla prova in tale condizione, purché la sollecitazione meccanica sulle parti interessate non sia inferiore a quella dell'uso normale.

    7)

    Esame finale del comportamento in risposta alle vibrazioni

    Questa fase di prova è eseguita se necessario.

    L'esame del comportamento in risposta alle vibrazioni di cui alla fase 3 è ripetuto applicando le frequenze e le ampiezze previste in tale fase. Le frequenze caratteristiche e gli effetti della sollecitazione vibratoria osservati sono quindi confrontati con i risultati della fase 3, onde rilevare eventuali variazioni intervenute durante la prova di vibrazione.

    8)

    Conclusioni dell'esame

    Una volta arrestato il tavolo vibrante e trascorso il tempo necessario per ristabilire le condizioni di funzionamento senza sollecitazioni vibratorie, si procede al controllo delle funzioni nonché al rilevamento e alla registrazione dei dati funzionali essenziali per l'uso a bordo.

    Infine, si esamina visivamente l'esemplare per verificare che sia in condizioni ineccepibili.

    5.3.   Risultati da ottenere

    L'esemplare, relativi componenti e gruppi di componenti non dovrebbero presentare vibrazioni di risonanza meccanica all'interno delle gamme di frequenze di cui al punto 5.1. Qualora non sia possibile evitare dette vibrazioni di risonanza, si devono adottare misure costruttive, tali da garantire che l'esemplare, relativi componenti e gruppi di componenti non risultino danneggiati.

    Durante e dopo la prova di vibrazione non si verificano effetti percettibili della sollecitazione vibratoria, e, in particolare, non si riscontrano scarti tra le frequenze caratteristiche osservate nella fase 7 e i valori determinati nella fase 3, né danni o anomalie di funzionamento a seguito della vibrazione prolungata.

    In caso di prova ambientale normale, i dati funzionali rilevati nelle fasi da 3 a 8 si situano entro le soglie di tolleranza ammesse in base alle presenti condizioni di prova e di omologazione.

    Durante la prova delle funzioni di commutazione di cui alla fase 4 non si verificano anomalie di commutazione né cedimenti.

    6.   Prova accelerata di resistenza agli agenti atmosferici

    6.1.   Scopo e applicazione

    La prova accelerata di resistenza agli agenti atmosferici (simulazione dell'esposizione agli agenti atmosferici tramite esposizione all'irraggiamento di lampade allo xeno dotate di filtri e tramite getti a pioggia) è eseguita in conformità della pubblicazione IEC n. 68, parti 2-3, 2-5 e 2-9, con le aggiunte seguenti.

    Come indicato in tale pubblicazione, la prova accelerata di resistenza agli agenti atmosferici è intesa a simulare condizioni atmosferiche naturali grazie ad un'apparecchiatura di prova in specifiche condizioni riproducibili, in modo da provocare rapide variazioni delle proprietà dei materiali.

    La prova accelerata è eseguita in un'apparecchiatura di prova con l'irraggiamento filtrato da lampade allo xeno e getti intermittenti a pioggia. Dopo l'esposizione agli agenti atmosferici, misurata tenendo conto sia dell'intensità che della durata dell'irraggiamento, le proprietà riconosciute dell'esemplare sono confrontate con quelle di esemplari della stessa origine ma che non sono stati esposti agli agenti atmosferici. Sono innanzitutto controllate le proprietà determinanti per l'uso pratico, quali colore, qualità delle superfici, resistenza agli urti, resistenza alla trazione e resistenza meccanica.

    Per confrontare i risultati con quelli relativi all'esposizione ad agenti atmosferici naturali, si presuppone che le variazioni delle proprietà dovute agli agenti atmosferici siano provocate in particolare dall'irraggiamento naturale e dall'azione simultanea di ossigeno, acqua e calore sui materiali.

    Nell'effettuare la prova accelerata si deve prestare particolare attenzione a garantire che l'irraggiamento nell'apparecchio sia il più possibile simile all'irraggiamento naturale (cfr. pubblicazione IEC). L'irraggiamento di lampade allo xeno dotate di un filtro speciale simula quello naturale.

    Dall'esperienza acquisita emerge che, se sono rispettate le condizioni di prova indicate, esiste una stretta correlazione fra la resistenza agli agenti atmosferici nella prova accelerata e la resistenza alle condizioni atmosferiche naturali. Rispetto alle condizioni atmosferiche naturali, la prova accelerata, indipendente da luogo, clima e stagione ha il vantaggio di essere riproducibile e di ridurre la durata della prova stessa, in quanto non dipende dall'alternarsi del giorno e della notte né dall'alternarsi delle stagioni.

    6.2.   Numero di esemplari

    Per la prova di resistenza agli agenti atmosferici, salvo diverso accordo, si utilizza un numero sufficiente di esemplari. Per effettuare il confronto è necessario un congruo numero di esemplari non esposti agli agenti atmosferici.

    6.3.   Preparazione degli esemplari

    Gli esemplari sono sottopoti alle prove nello stato in cui sono consegnati, salvo diverso accordo. Mentre si svolgono le prove, gli esemplari da utilizzare per il confronto sono conservati al buio e a temperatura ambiente.

    6.4.   Apparecchiatura di prova

    L'apparecchiatura di prova consiste essenzialmente in una camera di prova ventilata al cui centro è posta la fonte d'irraggiamento. Dei filtri ottici sono collocati intorno alla fonte d'irraggiamento. I dispositivi di fissaggio degli esemplari sono ruotati intorno all'asse longitudinale del sistema alla distanza necessaria dalla fonte e dai filtri per raggiungere la prescritta intensità di irraggiamento di cui al punto 6.4.1.

    L'intensità dell'irraggiamento su qualsiasi componente delle superfici totali esposte dell'esemplare non si discosta di oltre il ± 10 % dalla media aritmetica delle intensità di irraggiamento sulle varie superfici.

    6.4.1.   Fonte d'irraggiamento

    Una lampada allo xeno è utilizzata quale fonte d'irraggiamento. Il flusso di irraggiamento è selezionato in modo tale che l'intensità di irraggiamento sulla superficie dell'esemplare sia di 1 000 ± 200 W. m-2 con lunghezza d'onda compresa tra 300 e 830 nm (per il dispositivo di misurazione dell'irradiazione cfr. il punto 6.9).

    Se si impiegano lampade allo xeno raffreddate ad aria, l'aria già utilizzata contenente ozono non deve penetrare nella camera di prova e deve essere estratta separatamente.

    I valori sperimentali dimostrano che il flusso di irraggiamento delle lampade allo xeno si riduce all'80 % del valore iniziale dopo circa 1 500 ore di funzionamento; dopo questo intervallo di tempo si registra inoltre una considerevole riduzione della percentuale di radiazione ultravioletta rispetto ad altre forme di irraggiamento. Al termine del periodo indicato, la lampada allo xeno deve essere pertanto sostituita (cfr. anche i dati forniti dal costruttore delle lampade allo xeno).

    6.4.2.   Filtri ottici

    Fra la fonte d'irraggiamento e i dispositivi di fissaggio degli esemplari sono inseriti i filtri ottici necessari per rendere l'irraggiamento prodotto dalle lampade allo xeno il più possibile simile all'irraggiamento naturale (cfr. pubblicazione IEC n. 68, parti da 2 a 9).

    Tutti i filtri devono essere puliti regolarmente onde evitare indebite riduzioni dell'intensità di irraggiamento. I filtri devono essere sostituiti quando non è più possibile raggiungere effetti simili a quelli dell'irraggiamento naturale.

    Gli opportuni filtri ottici vanno scelti tenendo conto delle indicazioni del costruttore delle apparecchiature di prova. Nel fornire tali apparecchiature, i costruttori devono garantire il rispetto dei requisiti di cui al punto 6.4.

    6.5.   Dispositivo di spruzzo e di umidificazione dell'aria

    L'esemplare è bagnato in modo tale da riprodurre effetti paragonabili a quelli della pioggia e della rugiada. Il dispositivo di spruzzo è realizzato in modo che, una volta attivato, i getti d'acqua raggiungano tutte le superfici esterne dell'esemplare. Tale dispositivo è comandato in modo da rispettare l'alternanza di periodi umidi e di periodi secchi, come indicato al punto 6.10.3. Per mantenere l'umidità relativa ai livelli indicati al punto 6.10.3, l'aria della camera di prova deve essere adeguatamente umidificata. Per l'irrorazione e l'umidificazione dell'aria si utilizza acqua distillata o completamente desalinizzata (conduttività < 5 μS/cm).

    I serbatoi, le condutture e gli ugelli per l'acqua distillata o completamente desalinizzata devono essere in materiali resistenti alla corrosione. Per misurare e regolare l'umidità relativa dell'aria nella camera di prova si utilizza un igrometro, opportunamente protetto dagli spruzzi e dall'irraggiamento diretto.

    Utilizzando acqua completamente desalinizzata o acqua di ricircolo vi è il rischio — come avviene nella prova della vernice — di formazione di un deposito sulla superficie degli esemplari o di erosione della stessa superficie a causa delle sostanze in sospensione.

    6.6.   Dispositivo di ventilazione

    La temperatura del corpo nero di cui al punto 6.10.2 è mantenuta nella camera di prova mediante circolazione di aria pulita, filtrata, umidificata e, se necessario, opportunamente riscaldata o raffreddata sugli esemplari. Il flusso e la velocità dell'aria sono selezionati in modo da garantire che tutte le superfici esterne dei dispositivi di fissaggio degli esemplari siano mantenute ad una temperatura uniforme.

    6.7.   Dispositivi di fissaggio degli esemplari

    Può essere utilizzato qualsiasi dispositivo di fissaggio in acciaio inossidabile che consenta di fissare gli esemplari come indicato al punto 6.10.1.

    6.8.   Termometro planckiano

    Per misurare la temperatura del corpo nero, durante il periodo secco del ciclo, si utilizza un termometro planckiano. Tale termometro è costituito da una piastra in acciaio inossidabile, isolata termicamente dal suo dispositivo di fissaggio, delle stesse dimensioni dei dispositivi di fissaggio dell'esemplare e di spessore pari a 0,9 mm, con una tolleranza di ± 0,1 mm. Entrambe le superfici della piastra sono trattate con vernice nera brillante caratterizzata da una elevata resistenza agli agenti atmosferici e da un potere riflettente massimo del 5 %, per lunghezze d'onda superiori a 780 nm. La temperatura della piastra è misurata con un termometro bimetallico, il cui sensore è applicato al centro della piastra e garantisce una buona trasmissione termica.

    Non è consigliabile lasciare il termometro nell'apparecchiatura di prova per l'intera durata della prova di cui al punto 6.10. È sufficiente inserirlo nell'apparecchiatura di prova per 30 minuti ogni 250 ore e leggere la temperatura del corpo nero nel periodo secco del ciclo.

    6.9.   Apparecchio di misurazione dell'irraggiamento

    L'irradiazione (unità di misura: W. s m-2) è il prodotto fra intensità d'irradiazione (unità: W. m-2) e durata dell'irradiazione (unità: s). L'irradiazione delle superfici dell'esemplare nell'apparecchiatura di prova è misurata con un apposito apparecchio di misurazione, adattato alla funzione d'irraggiamento del sistema costituito dalla fonte d'irraggiamento e dal filtro. L'apparecchio di misurazione dell'irradiazione è graduato o calibrato in modo da non rilevare la radiazione infrarossa superiore a 830 nm.

    La capacità dell'apparecchio di misurazione dell'irradiazione dipende sostanzialmente dal sensore di cui è dotato, in particolare dal suo grado di resistenza agli agenti atmosferici ed all'invecchiamento, nonché dalla sensibilità spettrale rispetto all'irraggiamento naturale.

    L'apparecchio di misurazione dell'irradiazione può includere le seguenti parti:

    a)

    una cellula fotoelettrica al silicio, quale sensore dell'irraggiamento;

    b)

    un filtro ottico, posizionato di fronte alla cellula fotoelettrica;

    c)

    un coulombometro che misura il prodotto (unità: C = A. s) dell'intensità della corrente generata nella cellula fotoelettrica proporzionalmente all'intensità d'irraggiamento (unità: A), per la durata dell'irraggiamento (unità: s).

    La scala dell'apparecchio di misurazione dell'irradiazione è calibrata. La calibrazione è verificata e, se necessario, corretta dopo un anno di funzionamento.

    L'intensità d'irradiazione sulla superficie dell'esemplare dipende dalla distanza dalla fonte d'irraggiamento. Il sensore dell'apparecchio di misurazione dell'irradiazione e le superfici dell'esemplare si trovano pertanto, per quanto possibile, alla stessa distanza dalla fonte d'irraggiamento. Se ciò non è possibile, i valori rilevati dall'apparecchio di misurazione dell'irradiazione sono moltiplicati per un fattore di correzione.

    6.10.   Esecuzione

    6.10.1.

    Gli esemplari sono fissati ai dispositivi di fissaggio in modo che l'acqua non possa raccogliersi sulla superficie posteriore. Il fissaggio deve produrre negli esemplari la minor sollecitazione meccanica possibile. Per garantire un'irradiazione e getti per quanto possibile uniformi, durante la prova gli esemplari sono ruotati alla velocità da 1 a 5 rivoluzioni al minuto intorno al sistema fonte-filtro e al dispositivo di spruzzo. Di regola soltanto un lato del prototipo è esposto agli agenti atmosferici. In base alle disposizioni applicabili previste dalla pubblicazione IEC, o se diversamente convenuto, possono essere esposte agli agenti atmosferici sia la superficie anteriore che quella posteriore di uno stesso esemplare. In tal caso le due superfici sono esposte a un irraggiamento e a un'irrorazione identici.

    Per sottoporre la superficie anteriore e quella posteriore di un dato esemplare a irraggiamento e spruzzi identici l'esemplare può essere fatto ruotare periodicamente su se stesso. Ciò può avvenire automaticamente utilizzando un dispositivo di rotazione, se il dispositivo di fissaggio ha la forma di un telaio aperto.

    6.10.2.

    La temperatura del corpo nero nel punto in cui gli esemplari sono posizionati durante il periodo secco è impostata e regolata conformemente a quanto previsto per l'apparecchio in questione nelle pubblicazioni IEC. Salvo diverso accordo, la temperatura media del corpo nero deve essere mantenuta a + 45 °C. Per temperatura media del corpo nero si intende la media aritmetica della temperatura del corpo nero raggiunta al termine dei periodi secchi. Durante tali periodi è ammissibile una differenza locale di ± 5 °C, e di ± 3 °C nei casi limite.

    Per mantenere la temperatura richiesta del corpo nero e, se necessario, per garantire la stessa intensità d'irraggiamento sia sulla superficie anteriore che su quella posteriore dell'esemplare (cfr. punto 6.10.1), gli esemplari possono essere fatti ruotare automaticamente di 180° dopo ogni rivoluzione. In tal caso anche il termometro planckiano e l'apparecchio di misurazione dell'irradiazione sono inclusi nel movimento di rotazione.

    6.10.3.

    Gli esemplari montati su dispositivi di fissaggio e il sensore dell'apparecchio di misurazione dell'irradiazione di cui al punto 6.9 vengono alternativamente esposti all'irraggiamento e all'irrorazione secondo il ciclo seguente:

    irrorazione

    :

    3 minuti

    periodo secco

    :

    17 minuti.

    Nel periodo secco l'umidità relativa dell'aria deve essere compresa tra il 60 % e l'80 %.

    6.11.   Durata e procedura della prova

    La prova è effettuata conformemente alla procedura B della pubblicazione IEC n. 68, parte 2-9. La durata della prova è di 720 ore e la durata dell'irrorazione è quella indicata al punto 6.10.3.

    Si raccomanda di effettuare la prova di resistenza agli agenti atmosferici sottoponendo uno stesso esemplare (in caso di prova non distruttiva di variazione delle proprietà da esaminare, quale la resistenza agli agenti atmosferici, ad esempio) o più esemplari (in caso di prova distruttiva, ad esempio di resistenza agli urti) a diversi livelli d'irradiazione opportunamente stabiliti. In questo modo è possibile pertanto determinare la variazione delle proprietà dei componenti per l'intera durata della prova di esposizione agli agenti atmosferici.

    6.12.   Valutazione

    Una volta completata l'esposizione agli agenti atmosferici, gli esemplari sono lasciati al buio per almeno 24 ore, mantenendo la temperatura dell'aria a + 23 °C, il punto di rugiada a + 12 °C, l'umidità relativa dell'aria al 50 %, la velocità dell'aria a 1 m/s e la pressione atmosferica tra 860 hPa e 1 060 hPa (lo scostamento ammesso della temperatura dell'aria può essere di ± 2 °C e quello dell'umidità relativa di ± 6 %).

    Gli esemplari così trattati sono esaminati, assieme a quelli destinati al confronto di cui ai punti 6.2 e 6.3, per determinarne le relative proprietà rispetto ai requisiti indicati all'articolo 2.01, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 3.01, paragrafo 12.

    7.   Prova di resistenza all'acqua salata e agli agenti atmosferici

    (prova di resistenza alla corrosione in nebbia salina)

    7.1.   Scopo e applicazione

    La presente prova è intesa a determinare l'effetto dell'acqua salata e dell'atmosfera salina durante il funzionamento, il trasporto e l'immagazzinamento ai sensi dell'articolo 3.01.

    La prova può essere effettuata solo sull'esemplare o su campioni dei materiali impiegati.

    Le seguenti specifiche si basano sulla pubblicazione IEC n. 68, parte 2-52, cui si rimanda per ulteriori chiarimenti.

    7.2.   Esecuzione

    1)

    Apparecchiatura di prova

    La prova è effettuata in una camera di prova utilizzando un atomizzatore e una soluzione salina, alle condizioni seguenti:

    i materiali della camera di prova e l'atomizzatore non devono influenzare l'azione corrosiva della nebbia salina,

    all'interno della camera di prova la nebbia deve risultare umida, spessa e distribuita finemente e uniformemente; eventuali vortici e la presenza dell'esemplare non devono influire sulla distribuzione della nebbia. Il getto non deve colpire direttamente l'esemplare. Le gocce che si formano nella camera non devono poter cadere sull'esemplare,

    la camera di prova deve essere sufficientemente ventilata e l'uscita dell'aria deve essere protetta contro improvvisi cambiamenti del movimento dell'aria, in modo da impedire la formazione di forti correnti d'aria nella camera stessa,

    la soluzione salina utilizzata deve consistere, in massa, di 5 parti, con tolleranza di ± 1, di cloruro di sodio puro — con non più dello 0,1 % di ioduro di sodio e lo 0,3 % di impurità allo stato secco — e di 95 parti, con tolleranza di ± 1, di acqua distillata o completamente desalinizzata. Il suo valore di pH deve essere compreso tra 6,5 e 7,2 ad una temperatura di + 20 °C, con una tolleranza di ± 2 °C, e mantenuto entro questi limiti durante tutto lo svolgimento della prova. Una volta nebulizzata, la soluzione non deve essere riutilizzata,

    l'aria compressa utilizzata per la nebulizzazione non deve presentare impurità, quali olio o polvere, e il suo grado d'umidità non deve essere inferiore all'85 %, per evitare l'intasamento dell'ugello,

    la densità della nebbia salina nella camera deve essere tale da ottenere per l'intero periodo di prova in un recipiente pulito, con una superficie di raccolta orizzontale di 80 cm2, collocato in un qualsiasi punto della camera stessa, una precipitazione media compresa tra 1,0 e 2,0 ml all'ora di soluzione salina. Per controllare la densità della nebbia si collocano nella camera almeno due recipienti posizionati in modo che non siano coperti dall'esemplare e che non possa sgocciolarvi la condensa. Per regolare la quantità di soluzione nebulizzata la durata della nebulizzazione è di 8 ore almeno.

    Il deposito in condizioni umide fra le varie fasi di nebulizzazione è effettuato in una camera climatica che permette di mantenere una temperatura dell'aria di + 40 °C, con una tolleranza di ± 2 °C, e un'umidità relativa dell'aria del 93 %, con una tolleranza del ± 3 %.

    2)

    Esame preliminare

    L'esemplare è sottoposto ad un esame visivo per verificare che sia in condizioni ineccepibili e, in particolare, che il montaggio sia stato effettuato in modo corretto e che tutte le aperture si chiudano correttamente. Sono rimossi eventuali depositi di grasso, olio o fango dalle superfici esterne. Tutti i comandi e le parti mobili sono azionati e ne viene controllato il corretto funzionamento. Tutte le chiusure, i coperchi e le parti mobili che possono essere staccati o spostati durante il funzionamento o la manutenzione devono essere esaminati per verificarne la mobilità e quindi riposizionati correttamente.

    L'esemplare è messo in funzione in base alle istruzioni del costruttore alla tensione nominale della rete di bordo, con una tolleranza di ± 3 %.

    Trascorso l'intervallo di tempo necessario per raggiungere il funzionamento normale, si procede al controllo delle funzioni, nonché al rilevamento e alla registrazione dei dati funzionali essenziali per l'uso a bordo e per la valutazione degli effetti provocati dall'esposizione alla nebbia salina. L'esemplare è quindi disattivato e sottoposto alla prova di nebulizzazione.

    3)

    Fase di nebulizzazione

    L'esemplare è immesso nella camera di nebbia salina ed esposto per due ore alla nebbia salina, ad una temperatura compresa fra + 15 °C e + 35 °C.

    4)

    Deposito in condizioni umide

    L'esemplare è posto nella camera climatica in modo da evitare il più possibile lo sgocciolamento di soluzione salina. Esso è tenuto nella camera climatica per sette giorni, ad una temperatura dell'aria di + 40 °C, con una tolleranza di ± 2 °C, e ad un'umidità relativa dell'aria del 93 %, con una tolleranza di ± 3 %. L'esemplare non deve venire a contatto con altri esemplari od oggetti metallici. Nel caso vi siano più esemplari, essi saranno disposti in modo da escludere qualsiasi influenza reciproca.

    5)

    Ripetizione del ciclo di prova

    Il ciclo di prova, che comprende le fasi 3 e 4, è ripetuto tre volte.

    6)

    Trattamento successivo

    Al termine del quarto ciclo di prova, l'esemplare è estratto dalla camera climatica, immediatamente lavato per cinque minuti sotto l'acqua corrente e sciacquato con acqua distillata o desalinizzata. Le gocce rimaste attaccate al prototipo sono eliminate con un getto d'aria o scuotendo l'esemplare stesso.

    Prima di essere sottoposto all'esame finale l'esemplare è esposto alla normale atmosfera ambientale per almeno tre ore, e in ogni caso sino a quando non siano evaporate tutte le tracce visibili di umidità. Dopo il risciacquo, l'esemplare viene lasciato asciugare per un'ora alla temperatura di + 55 °C, con una tolleranza di ± 2 °C.

    7)

    Conclusioni dell'esame

    L'esemplare è sottoposto ad un esame visivo per controllarne l'aspetto esteriore. Nel verbale di prova sono annotate la natura e l'entità del deterioramento rispetto allo stato iniziale, documentandole, se del caso, con fotografie.

    L'esemplare è messo in funzione in base alle istruzioni del costruttore alla tensione nominale della rete di bordo, con una tolleranza di ± 3 %.

    Trascorso l'intervallo di tempo necessario per raggiungere il funzionamento normale, si procede al controllo delle funzioni nonché al rilevamento e alla registrazione dei dati funzionali essenziali per l'uso a bordo e per la valutazione degli effetti provocati dall'esposizione alla nebbia salina.

    Tutti i comandi e le parti mobili sono azionati e ne viene controllato il corretto funzionamento. Tutte le chiusure, i coperchi e le parti mobili che possono essere staccati o spostati durante il funzionamento o la manutenzione sono esaminati per verificarne la mobilità.

    7.3.   Risultati da ottenere

    L'esemplare non deve presentare modificazioni che possano:

    pregiudicarne l'uso e il funzionamento,

    rendere troppo difficile sbloccare chiusure e coperchi o manovrare parti mobili, nella misura in cui ciò sia necessario per l'uso o la manutenzione,

    compromettere la tenuta stagna del corpo dell'esemplare,

    rendere possibili anomalie di funzionamento a lungo termine.

    I dati funzionali rilevati nelle fasi 3 e 7 devono situarsi entro tolleranze stabilite nelle presenti condizioni di prova e di omologazione.

    PARTE III

    REQUISITI MINIMI E CONDIZIONI DI PROVA DEGLI IMPIANTI RADAR UTILIZZATI SULLE NAVI ADIBITE ALLA NAVIGAZIONE INTERNA

    INDICE

    Capo 1

    Disposizioni generali

    Articolo 1.01

    Campo d'applicazione

    Articolo 1.02

    Funzione dell'impianto radar

    Articolo 1.03

    Prova di omologazione

    Articolo 1.04

    Domanda di omologazione

    Articolo 1.05

    Omologazione

    Articolo 1.06

    Marcatura dell'apparecchio, numero di omologazione

    Articolo 1.07

    Dichiarazione del costruttore

    Articolo 1.08

    Modifiche agli impianti omologati

    Capo 2

    Requisiti generali minimi degli impianti radar

    Articolo 2.01

    Costruzione, progettazione

    Articolo 2.02

    Emissioni spurie e compatibilità elettromagnetica

    Articolo 2.03

    Funzionamento

    Articolo 2.04

    Istruzioni per l'uso

    Articolo 2.05

    Installazione e prove di funzionamento

    Capo 3

    Requisiti minimi di funzionamento degli impianti radar

    Articolo 3.01

    Prontezza operativa degli impianti radar

    Articolo 3.02

    Risoluzione

    Articolo 3.03

    Scala delle distanze

    Articolo 3.04

    Cerchio distanziometrico variabile

    Articolo 3.05

    Linea di fede

    Articolo 3.06

    Rappresentazione eccentrica dell'immagine

    Articolo 3.07

    Scala goniometrica

    Articolo 3.08

    Dispositivi di rilevamento

    Articolo 3.09

    Dispositivi per l'attenuazione di echi spuri provocati dalle onde e dalla pioggia

    Articolo 3.10

    Attenuazione delle interferenze provocate da altri impianti radar

    Articolo 3.11

    Compatibilità con i radiofari

    Articolo 3.12

    Regolazione del guadagno

    Articolo 3.13

    Sintonizzazione della frequenza

    Articolo 3.14

    Linee ausiliarie ed informazioni nautiche sullo schermo radar

    Articolo 3.15

    Sensibilità del sistema

    Articolo 3.16

    Traccia dell'obiettivo

    Articolo 3.17

    Indicatori secondari

    Capo 4

    Requisiti tecnici minimi degli impianti radar

    Articolo 4.01

    Funzionamento

    Articolo 4.02

    Visualizzazione

    Articolo 4.03

    Proprietà dell'immagine radar

    Articolo 4.04

    Colore della visualizzazione

    Articolo 4.05

    Frequenza di aggiornamento e persistenza dell'immagine

    Articolo 4.06

    Linearità della visualizzazione

    Articolo 4.07

    Precisione delle misure di distanza e della misura azimutale

    Articolo 4.08

    Proprietà delle antenne e spettro di emissione

    Capo 5

    Condizioni e metodi di prova degli impianti radar

    Articolo 5.01

    Sicurezza, capacità di carico e emissione di interferenze

    Articolo 5.02

    Emissioni spurie e compatibilità elettromagnetica

    Articolo 5.03

    Procedura di prova

    Articolo 5.04

    Misura delle caratteristiche delle antenne

    Appendice 1

    Risoluzione azimutale per i settori fino a 1 200 m

    Appendice 2

    Campo di prova per determinare il potere di risoluzione degli impianti radar

    CAPO 1

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1.01

    Campo d'applicazione

    Le presenti disposizioni fissano i requisiti minimi tecnici e di funzionamento degli impianti radar utilizzati sulle navi adibite alla navigazione interna e le condizioni di prova di conformità a detti requisiti minimi. Gli impianti ECDIS interni che possono essere utilizzati in modo «navigazione» costituiscono impianti radar per la navigazione ai sensi delle presenti disposizioni.

    Articolo 1.02

    Funzione dell'impianto radar

    L'impianto radar facilita la navigazione della nave fornendo un'immagine intelligibile della posizione della stessa rispetto ai segnali idrografici, alla configurazione delle rive e alle installazioni per la navigazione, nonché permettendo di localizzare, tempestivamente e con sicurezza, la presenza di altre navi e di ostacoli che emergono dall'acqua.

    Articolo 1.03

    Prova di omologazione

    Gli impianti radar possono essere installati a bordo solo se la prova del tipo ha dimostrato che adempiono i requisiti minimi definiti dalle presenti disposizioni.

    Articolo 1.04

    Domanda di omologazione

    1.   La domanda per la prova del tipo di un impianto radar è presentata a una delle autorità competenti per le prove degli Stati membri.

    Dette autorità sono notificate al comitato.

    2.   La domanda è accompagnata dai seguenti documenti:

    a)

    due copie di una relazione tecnica dettagliata;

    b)

    due documentazioni complete di montaggio e di funzionamento;

    c)

    due copie del manuale di istruzioni; e

    d)

    due copie di una sintesi del manuale di istruzioni.

    3.   Il richiedente è tenuto a verificare, o far verificare, mediante prove l'ottemperanza dell'impianto ai requisiti minimi menzionati dalle presenti disposizioni.

    Alla domanda sono allegati i risultati delle prove e i verbali di misura del diagramma di irradiazione orizzontale e verticale dell'antenna.

    Questi documenti sono conservati dall'autorità competente per le prove, insieme alle informazioni risultanti dalle prove.

    4.   Ai fini delle prove di omologazione, per «richiedente» si intende una persona fisica o giuridica sotto il cui nome, marchio o altra denominazione caratteristica è fabbricato o commercializzato l'impianto per cui è richiesta la prova del tipo.

    Articolo 1.05

    Omologazione

    1.   Se l'impianto supera la prova del tipo l'autorità competente per le prove emette il certificato di conformità.

    Nel caso in cui i requisiti minimi non siano soddisfatti, i motivi del rifiuto sono comunicati per iscritto al richiedente.

    L'omologazione è rilasciata dall'autorità competente.

    L'autorità competente comunica al comitato gli apparecchi da essa omologati.

    2.   Ciascuna autorità competente per le prove è autorizzata a prelevare, in qualsiasi momento, un apparecchio dalla serie di fabbricazione per effettuare un'ispezione.

    Se dall'ispezione emergono difetti l'omologazione può essere ritirata.

    Per il ritiro è competente la stessa autorità che ha rilasciato l'omologazione.

    3.   L'omologazione del tipo ha una validità di dieci anni, prorogabile su richiesta.

    Articolo 1.06

    Marcatura dell'apparecchio, numero di omologazione

    1.   Ciascun componente dell'impianto è marcato in modo indelebile con il nome del costruttore, la denominazione commerciale dell'impianto, il tipo e il numero di serie.

    2.   Il numero di omologazione rilasciato dall'autorità competente è apposto in modo indelebile sull'unità di visualizzazione, in modo che resti visibile anche dopo l'installazione.

    Composizione del numero di omologazione:

    e-NN-NNN

    (e

    =

    Unione europea

    NN

    =

    codice dello stato di omologazione, dove:

    1

    =

    Germania

    2

    =

    Francia

    3

    =

    Italia

    4

    =

    Paesi Bassi

    5

    =

    Svezia

    6

    =

    Belgio

    7

    =

    Ungheria

    8

    =

    Repubblica ceca

    9

    =

    Spagna

    11

    =

    Regno Unito

    12

    =

    Austria

    13

    =

    Lussemburgo

    17

    =

    Finlandia

    18

    =

    Danimarca

    20

    =

    Polonia

    21

    =

    Portogallo

    23

    =

    Grecia

    24

    =

    Irlanda

    26

    =

    Slovenia

    27

    =

    Slovacchia

    29

    =

    Estonia

    32

    =

    Lettonia

    36

    =

    Lituania

    49

    =

    Cipro

    50

    =

    Malta

    NNN

    =

    numero di tre cifre, fissato dall'autorità competente).

    3.   Il numero di omologazione è utilizzato soltanto in relazione con la corrispondente omologazione.

    Spetta al richiedente esibire e apporre il numero di omologazione.

    4.   L'autorità competente notifica immediatamente al comitato il numero di omologazione attribuito.

    Articolo 1.07

    Dichiarazione del costruttore

    Ogni impianto è munito di una dichiarazione del costruttore nella quale si attesta che l'impianto soddisfa i requisiti minimi ed è identico in ogni sua parte al modello sottoposto a prova.

    Articolo 1.08

    Modifiche agli impianti omologati

    1.   Qualsiasi modifica apportata a impianti già omologati comporta il ritiro dell'omologazione. In caso di modifiche pianificate, i relativi particolari sono notificati per iscritto all'autorità competente per le prove.

    2.   L'autorità competente per le prove decide se l'omologazione conserva la sua validità oppure se occorre un'ispezione o una nuova prova del tipo.

    In quest'ultimo caso è attribuito un nuovo numero di omologazione.

    CAPO 2

    REQUISITI GENERALI MINIMI DEGLI IMPIANTI RADAR

    Articolo 2.01

    Costruzione, progettazione

    1.   Gli impianti radar sono idonei a funzionare a bordo delle navi adibite alla navigazione interna.

    2.   La costruzione e la progettazione corrispondono allo stato dell'arte, sia sotto il profilo meccanico che elettrico.

    3.   In mancanza di disposizioni specifiche nell'allegato II della presente direttiva o nelle presenti disposizioni, per l'alimentazione elettrica, la sicurezza, l'interferenza tra le apparecchiature di bordo, la distanza di protezione della bussola, la resistenza alle condizioni climatiche, la resistenza meccanica, l'impatto ambientale, l'emissione sonora e la marcatura delle apparecchiature, si applicano i requisiti e i metodi di prova fissati nella pubblicazione n. 945 «Marine Navigational Equipment General Requirements».

    Vale inoltre la normativa ITU in materia di radiocomunicazioni. Gli impianti soddisfano tutti i requisiti delle presenti disposizioni alle temperature ambiente comprese tra 0° e 40 °C.

    Articolo 2.02

    Emissioni spurie e compatibilità elettromagnetica

    1.   L'intensità di campo delle emissioni spurie nella banda di frequenza tra 30 e 2 000 MHz non supera il limite di 500 μV/m.

    Nelle bande di frequenza 156-165 MHz, 450-470 MHz e 1,53-1,544 GHz, l'intensità di campo non supera il valore limite di 15 μV/m. Le suddette intensità di campo si intendono misurate a una distanza di 3 m dell'impianto in esame.

    2.   Nella banda di frequenza tra 30 e 2 000 MHz, gli impianti soddisfano i requisiti minimi in presenza di campi elettromagnetici di intensità fino a 15 V/m, misurata nelle immediate vicinanze dell'impianto in esame.

    Articolo 2.03

    Funzionamento

    1.   Il numero di comandi dell'impianto è commisurato a quello necessario al normale esercizio.

    L'esecuzione, l'identificazione, la progettazione, le marcature e la manipolazione dei comandi sono tali da permettere un funzionamento semplice, chiaro e rapido. I comandi sono situati in modo tale da evitare, per quanto possibile, errori di manipolazione.

    I comandi non necessari al normale funzionamento non sono direttamente accessibili.

    2.   Tutti i comandi e gli indicatori sono contrassegnati con simboli e/o marcature in lingua inglese. I simboli corrispondono ai requisiti delle raccomandazioni IMO n. A.278 (VIII) «Symbols for controls on marine navigational radar equipment» oppure a quelle della pubblicazione IEC n. 417; tutte le cifre e i caratteri sono di altezza pari ad almeno 4 mm.

    Se per motivi tecnici fondati è impossibile adottare caratteri e cifre di 4 mm e se dal punto di vista operativo sono accettabili caratteri e cifre più piccoli, la loro altezza può essere ridotta a 3 mm.

    3.   L'impianto è realizzato in modo che eventuali errori di manipolazione non causino avarie.

    4.   Le funzioni che vanno oltre i requisiti minimi, ad esempio il collegamento ad altri impianti, sono così concepite che l'impianto soddisfa a tutte le condizioni i requisiti minimi.

    Articolo 2.04

    Istruzioni per l'uso

    1.   Insieme ad ogni impianto è fornito un manuale di istruzioni particolareggiato in francese, inglese, neerlandese e tedesco, contenente almeno le seguenti informazioni:

    a)

    accensione e funzionamento;

    b)

    manutenzione e assistenza;

    c)

    istruzioni generali in materia di sicurezza (pericoli per la salute, ad esempio interferenze sugli stimolatori cardiaci ecc. a causa di radiazioni elettromagnetiche);

    d)

    istruzioni per la corretta installazione tecnica.

    2.   Ogni impianto è inoltre corredato di una sintesi del manuale di istruzioni, realizzata con particolari caratteristiche di resistenza.

    La sintesi del manuale è disponibile in francese, inglese, neerlandese e tedesco.

    Articolo 2.05

    Installazione e prove di funzionamento

    Per l'installazione, la sostituzione e le prove di funzionamento valgono i requisiti della parte V.

    CAPO 3

    REQUISITI MINIMI DI FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI RADAR

    Articolo 3.01

    Prontezza operativa degli impianti radar

    1.   L'impianto radar è pienamente funzionante al massimo dopo 4 minuti dall'accensione. Trascorso questo tempo, l'interruzione e l'inizio dell'emissione avvengono istantaneamente.

    2.   Una sola persona è in grado di far funzionare l'impianto e di osservare lo schermo contemporaneamente.

    Se il quadro di comando è costituito da un'unità separata, questa contiene tutti i comandi usati direttamente per la navigazione con radar.

    Non sono ammessi i telecomandi senza cavo.

    3.   Lo schermo può essere letto anche in un ambiente molto luminoso. Se necessario sono forniti idonei dispositivi di aiuto visivo che possono essere montati e smontati facilmente.

    I dispositivi di aiuto visivo sono utilizzati anche da persone che portano gli occhiali.

    Articolo 3.02

    Risoluzione

    1.   Risoluzione azimutale

    La risoluzione azimutale è funzione della scala e delle distanze. La risoluzione minima richiesta per le distanze più piccole fino a 1 200 m è rappresentata nell'appendice 1.

    Per risoluzione minima si intende la distanza azimutale minima tra due riflettori standard (cfr. articolo 5.03, paragrafo 2) alla quale questi appaiono distintamente separati sullo schermo.

    2.   Distanza risoluzioni minime

    Per tutte le distanze comprese tra 15 e 1 200 m nella scala delle distanze fino a 1 200 m, i riflettori standard, posti sulla stessa direzione di rilevamento ad una distanza di 15 m l'uno dall'altro, appaiono distintamente separati sullo schermo.

    3.   Nella scala delle distanze fino a 2 000 m non sono attivabili funzioni che potrebbero pregiudicare la risoluzione.

    Articolo 3.03

    Scala delle distanze

    1.   L'impianto radar è dotato delle seguenti scale delle distanze e relativi cerchi distanziometrici, commutabili in sequenza:

    settore 1

    500 m un cerchio ogni 100 m

    settore 2

    800 m un cerchio ogni 200 m

    settore 3

    1 200 m un cerchio ogni 200 m

    settore 4

    1 600 m un cerchio ogni 400 m

    settore 5

    2 000 m un cerchio ogni 400 m.

    2.   Sono ammesse anche altre scale delle distanze commutabili in sequenza.

    3.   La scala selezionata, l'intervallo tra i cerchi distanziometrici e la distanza corrispondente al cerchio variabile sono indicati in metri o chilometri.

    4.   La larghezza dei cerchi distanziometrici e del cerchio di misura variabile non supera, in condizioni di luce normali, i 2 mm.

    5.   Non sono ammessi la rappresentazione parziale dei settori e l'ingrandimento di sezioni particolari.

    Articolo 3.04

    Cerchio distanziometrico variabile

    1.   L'impianto è munito di un cerchio distanziometrico variabile.

    2.   Entro 8 secondi, il cerchio variabile può essere dislocato su una qualsiasi delle distanze possibili.

    3.   La distanza regolata con il cerchio variabile non si modifica anche quando si passa ad un altro settore di misura.

    4.   L'indicazione della distanza è data da un numero di tre o quattro cifre.

    Fino al settore di misura di 2 000 m, la precisione della lettura è pari a 10 m. Il raggio del cerchio distanziometrico coincide con l'indicazione numerica.

    Articolo 3.05

    Linea di fede

    1.   Una linea di fede si estende dalla posizione sullo schermo radar corrispondente alla posizione dell'antenna, fino al margine estremo dello schermo.

    2.   Lo spessore della linea di fede, misurato al margine estremo dello schermo, non è superiore a 0,5°.

    3.   L'impianto radar è dotato di un dispositivo di rettifica in grado di correggere qualsiasi errore dell'angolo azimutale di montaggio dell'antenna.

    4.   Dopo la correzione dell'errore angolare e dopo l'accensione dell'impianto radar, lo scarto tra la linea di fede e la linea di chiglia non è superiore a 0,5°.

    Articolo 3.06

    Rappresentazione eccentrica dell'immagine

    1.   Per favorire la dilatazione del campo visivo frontale, è possibile ottenere un'immagine radar eccentrica per tutte le scale delle distanze di cui all'articolo 3.03, paragrafo 1.

    Il decentramento produce esclusivamente la dilatazione del campo visivo frontale, regolabile da un minimo di 0,25 ad un massimo di 0,33 del diametro effettivo dello schermo.

    2.   Nei settori a campo visivo dilatato, i cerchi distanziometrici continuano ad apparire, mentre il cerchio variabile di misura deve poter essere regolato, e restare leggibile, fino al limite del settore rappresentato.

    3.   Un'estensione già incorporata dell'immagine radar frontale conformemente al paragrafo 1 è ammessa a condizione che il diametro effettivo della parte centrale dell'immagine secondo l'articolo 4.03, paragrafo 1, non ne risulti ridotto e che la scala goniometrica sia concepita in modo da rendere ancora possibile un rilevamento conformemente all'articolo 3.08.

    In questo caso, la possibilità di decentramento secondo il paragrafo 1 non è necessaria.

    Articolo 3.07

    Scala goniometrica

    1.   L'impianto è dotato di una scala goniometrica sul bordo dello schermo radar.

    2.   La scala goniometrica è divisa in 72 parti almeno di 5° ognuna. I tratti corrispondenti alle suddivisioni di 10° sono nettamente più lunghi di quelli delle suddivisioni di 5°.

    Il valore angolare 000 della scala si trova al centro dell'arco superiore dello schermo.

    3.   La scala goniometrica è graduata da 000 a 360° in senso orario con numeri di 3 cifre. La numerazione è espressa in numeri arabi ogni 10 o 30°.

    Il numero 000 può essere sostituito con una freccia chiaramente visibile.

    Articolo 3.08

    Dispositivi di rilevamento

    1.   Sono ammessi i dispositivi per il rilevamento di obiettivi.

    2.   Tali dispositivi sono in grado di rilevare un obiettivo entro 5 secondi circa, con un errore massimo pari a ± 1 grado.

    3.   Se si utilizza una linea elettronica di rilevamento, essa è:

    a)

    chiaramente distinta dalla linea di fede;

    b)

    rappresentata con un tratto quasi continuo;

    c)

    ruota liberamente di 360° in senso orario ed antiorario;

    d)

    ha uno spessore, misurato al bordo dello schermo, non superiore a 0,5°;

    e)

    si estende dall'origine fino alla scala goniometrica; e

    f)

    è dotata di un'indicazione decimale in gradi a tre o quattro cifre.

    4.   Se si utilizza una linea meccanica di rilevamento, essa:

    a)

    può ruotare liberamente di 360° in senso orario ed antiorario;

    b)

    si estende dall'origine indicata con un marchio, fino alla scala goniometrica;

    c)

    è sprovvista di qualsiasi altra indicazione; e

    d)

    è realizzata in modo che le indicazioni di eco non vengano coperte inutilmente.

    Articolo 3.09

    Dispositivi per l'attenuazione di echi spuri provocati dalle onde e dalla pioggia

    1.   L'impianto radar è dotato di dispositivi a comando manuale per attenuare gli echi spuri provocati dalle onde e dalla pioggia.

    2.   Nella regolazione massima, il dispositivo per l'attenuazione dell'eco dovuto alle onde STC (Sensitive Time Control — controllo temporale della sensibilità) è efficace fino a 1 200 m circa.

    3.   L'impianto radar non è dotato di dispositivi automatici d'attenuazione degli echi spuri provocati dalle onde e dalla pioggia.

    Articolo 3.10

    Attenuazione delle interferenze provocate da altri impianti radar

    1.   È disponibile un dispositivo commutabile in grado di attenuare le interferenze provocate da altri impianti radar.

    2.   L'impiego di questo dispositivo non annulla la rappresentazione di obiettivi utili.

    Articolo 3.11

    Compatibilità con i radiofari

    I segnali dei radiofari, conformi alla risoluzione IMO A.423 (XI) sono rappresentati perfettamente quando l'attenuatore di echi spuri da pioggia FTC (Fast Time Constant — circuito a piccola costante di tempo) è disinserito.

    Articolo 3.12

    Regolazione del guadagno

    Il campo di regolazione del guadagno permette, da un lato, di rendere visibile il movimento superficiale dell'acqua in presenza di moto ondoso fortemente attenuato e, d'altro lato, di occultare i forti echi radar di un piano di riflessione equivalente dell'ordine di grandezza di 10 000 m2, posto ad una distanza qualsiasi.

    Articolo 3.13

    Sintonizzazione della frequenza

    Il ricevitore è dotato di un indicatore di sintonia. Il quadro dello stesso deve essere lungo almeno 30 mm. L'indicatore funziona in tutti i settori di distanza, anche in assenza di echi radar. Esso funziona inoltre anche quando si agisce sull'amplificazione o sull'attenuazione degli echi di prossimità.

    È disponibile un comando manuale per la sintonizzazione.

    Articolo 3.14

    Linee ausiliarie ed informazioni nautiche sullo schermo radar

    1.   Sullo schermo appaiono solo la linea di fede, le linee di rilevamento e i cerchi distanziometrici.

    2.   Oltre all'immagine radar e in aggiunta alle informazioni sul funzionamento dell'impianto, possono essere rappresentate soltanto informazioni di carattere nautico, quali:

    a)

    velocità di accostata;

    b)

    velocità della nave;

    c)

    posizione del timone;

    d)

    profondità dell'acqua;

    e)

    rottura bussola.

    3.   Tutte le informazioni che appaiono sullo schermo vicino all'immagine radar, sono rappresentate in forma quasi statica e la frequenza di aggiornamento soddisfa i requisiti di funzionamento.

    4.   I requisiti riguardo alla rappresentazione e all'accuratezza delle informazioni nautiche sono identici a quelli dell'impianto principale.

    Articolo 3.15

    Sensibilità del sistema

    La sensibilità del sistema è dimensionata in modo che un riflettore standard, posto a una distanza di 1 200 m, sia riprodotto chiaramente sull'immagine radar ad ogni rotazione dell'antenna. In presenza di un riflettore da 1 m2, posto alla stessa distanza, il rapporto tra il numero di giri dell'antenna con eco radar in un determinato intervallo e il numero totale di giri dell'antenna nello stesso intervallo non è inferiore a 0,8, riferito a un numero di giri pari a 100 (rapporto blip-scan).

    Articolo 3.16

    Traccia dell'obiettivo

    Le posizioni dell'obiettivo corrispondenti ad una precedente rotazione sono segnalate da una traccia.

    La traccia si presenta in forma quasi continua e la sua luminosità è inferiore a quella dell'immagine dell'obiettivo corrispondente; la traccia ha il colore dell'immagine radar. La persistenza della traccia può essere adattata ai requisiti di funzionamento ma non dura più del tempo corrispondente a due giri d'antenna.

    La traccia non interferisce con l'immagine radar.

    Articolo 3.17

    Indicatori secondari

    Gli indicatori secondari soddisfano tutti i requisiti applicabili agli impianti radar per la navigazione.

    CAPO 4

    REQUISITI TECNICI MINIMI DEGLI IMPIANTI RADAR

    Articolo 4.01

    Funzionamento

    1.   Tutti i comandi sono disposti in modo tale che il loro uso non nasconda nessuna indicazione e che la navigazione con il radar resti possibile senza limitazioni.

    2.   I comandi che potrebbero disinserire l'impianto o il cui uso potrebbe provocare un'avaria sono protetti contro la manipolazione accidentale.

    3.   Tutti i comandi e gli indicatori sono dotati di un'illuminazione antiabbagliante, adatta a tutte le condizioni di luminosità ambiente e regolabile fino a zero mediante un comando indipendente.

    4.   Le seguenti funzioni sono dotate di comando proprio direttamente accessibile:

    a)

    in attesa/in funzione (Stand-by/on);

    b)

    distanza (Range);

    c)

    sintonizzazione (Tuning);

    d)

    guadagno (Gain);

    e)

    attenuazione degli echi spuri delle onde (STC — Seaclutter);

    f)

    attenuazione degli echi spuri della pioggia (FTC — Rainclutter);

    g)

    cerchio distanziometrico variabile (VRM — Variable range marker);

    h)

    cursore oppure linea di rilevamento elettronico (EBL — Electronic Bearing Line) (se disponibile);

    i)

    soppressione dell'indicatore di rotta (SMM — Ship's heading marker suppression).

    Se le suddette funzioni sono comandate mediante manopole, è vietato disporle in modo concentrico.

    5.   Almeno i comandi per la regolazione del guadagno e dell'attenuazione degli echi spuri provocati dal moto ondoso e dalla pioggia sono costituiti da manopole con effetto proporzionale all'angolo di rotazione.

    6.   La manipolazione dei comandi è tale che i movimenti verso destra o verso l'alto corrispondono ad un'azione positiva sulla grandezza da regolare e i movimenti verso sinistra o verso il basso ad un'azione negativa.

    7.   Nel caso di comandi a pulsante, questi sono individuabili e azionabili al tocco e il punto di pressione è chiaramente percepibile.

    8.   La luminosità delle tracce delle seguenti grandezze può essere regolata, indipendentemente l'una dall'altra, da zero fino al valore richiesto:

    a)

    immagine radar;

    b)

    cerchi distanziometrici fissi;

    c)

    cerchi distanziometrici variabili;

    d)

    scala goniometrica;

    e)

    linea di rilevamento;

    f)

    informazioni nautiche di cui all'articolo 3.14, paragrafo 2.

    9.   Se per alcune delle grandezze rappresentate le differenze di luminosità sono lievi e se i cerchi distanziometrici fissi e variabili e le linee di rilevamento possono essere spenti indipendentemente l'uno dall'altro, sono previsti quattro comandi di luminosità, uno per ciascun gruppo degli elementi seguenti:

    a)

    immagine radar e linea di fede;

    b)

    cerchi distanziometrici fissi;

    c)

    cerchi distanziometrici variabili;

    d)

    scala goniometrica, linea di rilevamento e informazioni nautiche di cui all'articolo 3.14, punto 2.

    10.   La luminosità della linea di fede è regolabile ma non riducibile a zero.

    11.   Lo spegnimento della linea di fede avviene mediante un comando a ritorno automatico.

    12.   I dispositivi di attenuazione sono regolati con continuità fino allo zero.

    Articolo 4.02

    Visualizzazione

    1.   Per «immagine radar» si intende la rappresentazione in scala degli echi radar dello spazio circostante — movimento relativo rispetto alla nave — sullo schermo dell'unità di visualizzazione conseguenti ad una rotazione completa dell'antenna, con la linea di chiglia della nave e la linea di fede sempre coincidenti.

    2.   Per «unità di visualizzazione» si intende la parte dell'impianto comprendente lo schermo radar.

    3.   Per «schermo» si intende la parte dell'unità di visualizzazione antiriflettente, sul quale è riprodotta l'immagine radar, sia sola sia corredata di informazioni nautiche supplementari.

    4.   Per «diametro effettivo dell'immagine radar» si intende il diametro dell'immagine circolare più grande rappresentabile all'interno della scala goniometrica.

    5.   Per «rappresentazione a scansione sistematica» si intende la rappresentazione quasi statica dell'immagine radar corrispondente ad una rotazione completa d'antenna, del tipo di un'immagine televisiva.

    Articolo 4.03

    Proprietà dell'immagine radar

    1.   Il diametro effettivo dell'immagine radar non è inferiore a 270 mm.

    2.   Il diametro del cerchio distanziometrico più esterno, nei settori di distanza di cui all'articolo 3.03, è almeno pari al 90 % del diametro effettivo dell'immagine radar.

    3.   In tutti i settori di distanza, è visibile sullo schermo la posizione dell'antenna.

    Articolo 4.04

    Colore della visualizzazione

    Il colore della visualizzazione è scelto in base a considerazioni fisiologiche. Se sullo schermo possono essere rappresentati più colori, l'immagine radar è monocromatica. La rappresentazione in colori diversi non produce, in nessun settore dello schermo, la mescolanza di colori in seguito a sovrapposizione.

    Articolo 4.05

    Frequenza di aggiornamento e persistenza dell'immagine

    1.   L'immagine radar che appare sull'unità è sostituita entro 2,5 secondi da un'immagine aggiornata.

    2.   Ogni eco persiste sullo schermo almeno per la durata di una rotazione d'antenna, ma non più del tempo corrispondente a due rotazioni.

    La rappresentazione dell'immagine radar può avvenire in due modi: sia mediante una rappresentazione persistente, sia mediante un aggiornamento periodico dell'immagine. L'aggiornamento periodico avviene ad una frequenza di almeno 50 Hz.

    3.   Durante una rotazione completa dell'antenna, la differenza di luminosità tra l'iscrizione di un'eco e la persistenza della stessa è la più lieve possibile.

    Articolo 4.06

    Linearità della visualizzazione

    1.   L'errore di linearità dell'immagine radar non deve superare il 5 %.

    2.   In tutti i settori fino a 2 000 m una linea costiera diritta, distante 30 m dall'antenna radar, è riprodotta senza distorsione apparente, come una struttura di echi secondo una retta continua.

    Articolo 4.07

    Precisione delle misure di distanza e della misura azimutale

    1.   La determinazione della distanza di un obiettivo mediante i cerchi distanziometrici variabili o fissi è ottenuta con una precisione pari a ± 10 m oppure a ± 1,5 %, a secondo di quale sia il valore maggiore.

    2.   Il valore dell'angolo di rilevamento di un oggetto non si discosta di più di 1° dal valore reale.

    Articolo 4.08

    Proprietà delle antenne e spettro di emissione

    1.   Il sistema d'azionamento dell'antenna e l'antenna stessa garantiscono il corretto funzionamento fino ad una velocità del vento di 100 km/h.

    2.   Il sistema di azionamento dell'antenna è dotato di un commutatore di sicurezza mediante il quale possono essere disinseriti il trasmettitore e il rotore dell'antenna.

    3.   Il diagramma di irradiazione orizzontale dell'antenna, misurato in una direzione, soddisfa le seguenti condizioni:

    a)

    larghezza del lobo principale a — 3 dB = massimo 1,2°

    b)

    larghezza del lobo principale a — 20 dB = massimo 3,0°;

    c)

    attenuazione del lobo secondario all'interno di ± 10° intorno al lobo principale = almeno — 25 dB;

    d)

    attenuazione del lobo secondario all'esterno di ± 10° intorno al lobo principale = almeno — 32 dB.

    4.   Il diagramma di irradiazione verticale dell'antenna, misurato in una direzione, soddisfa le seguenti condizioni:

    a)

    larghezza del lobo principale a — 3 dB = massimo 30°

    b)

    il valore massimo del lobo principale si trova sull'asse orizzontale;

    c)

    attenuazione del lobo secondario = almeno — 25 dB.

    5.   L'energia irradiata ad alta frequenza è polarizzata orizzontalmente.

    6.   La frequenza d'esercizio dell'impianto è superiore a 9 GHz, ossia la gamma assegnata agli impianti per la navigazione radar dalla normativa vigente in materia di radiocomunicazioni dell'ITU (ITU Radio Regulations).

    7.   Lo spettro di frequenza dell'energia irradiata ad alta frequenza dall'antenna è conforme alla normativa in materia di radiocomunicazioni dell'ITU (ITU Radio Regulations).

    CAPO 5

    CONDIZIONI E METODI DI PROVA DEGLI IMPIANTI RADAR

    Articolo 5.01

    Sicurezza, capacità di carico ed emissione di interferenze

    Le prove inerenti all'alimentazione elettrica, alla sicurezza, all'interferenza tra le apparecchiature di bordo, alla distanza di protezione della bussola, alla resistenza alle condizioni climatiche, alla resistenza meccanica, all'impatto ambientale e all'emissione sonora sono eseguite conformemente alla pubblicazione IEC n. 945 «Marine Navigational Equipment General Requirements» (Requisiti generali delle apparecchiature di navigazione marittima).

    Articolo 5.02

    Emissioni spurie e compatibilità elettromagnetica

    1.   Le emissioni spurie sono misurate conformemente alla pubblicazione IEC n. 945 «Marine Navigational Equipment Interference» (Interferenze delle apparecchiature di navigazione marittima), nella banda di frequenze compresa tra 30 e 2 000 MHz.

    Sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 2.02, paragrafo 1.

    2.   Sono soddisfatti i requisiti di compatibilità elettromagnetica di cui all'articolo 2.02, paragrafo 2.

    Articolo 5.03

    Procedura di prova

    1.   Il campo di prova per gli impianti radar, di cui all'allegato 2, è allestito su un specchio d'acqua calmo, di almeno 1,5 km di lunghezza e 0,3 km di larghezza, oppure su un terreno che presenti caratteristiche di riflessione equivalenti.

    2.   Per riflettore standard si intende un riflettore radar il quale, alla lunghezza d'onda di 3,2 cm, presenta una superficie equivalente di riflessione pari a 10 m2.

    Per il calcolo della superficie equivalente di riflessione (sigma) di un riflettore radar a tre assi con facce triangolari si applica, per una frequenza di 9 GHz (3,2 cm) la formula seguente:

    Formula

    a

    =

    lunghezza dello spigolo in m.

    Per un riflettore standard con facce triangolari, il valore di a corrisponde a 0,222 m.

    Le dimensioni dei riflettori per le prove di portata e di discriminazione ad una lunghezza d'onda di 3,2 cm sono utilizzate anche nel caso in cui gli impianti radar sottoposti a prova abbiano lunghezze d'onda diverse.

    3.   I riflettori standard sono collocati alle distanze di 15 m, 30 m, 45 m, 60 m, 85 m, 300 m, 800 m, 1 170 m, 1 185 m e 1 200 m dall'antenna.

    Ai due lati del riflettore standard, a 85 m dall'antenna, sono collocati riflettori standard alla distanza di 5 m, perpendicolarmente alla linea di rilevamento.

    Un riflettore con una superficie di riflessione di 300 m2 è situato perpendicolarmente alla linea di rilevamento, ad una distanza di 18 m dal riflettore standard posto a 300 m dall'antenna.

    Altri riflettori, con superfici di riflessione equivalenti di 1 m2 e 1 000 m2, sono collocati alla stessa distanza di 300 m dall'antenna, in modo da formare un angolo azimutale di almeno 15o.

    Ai due lati del riflettore standard a 1 200 m, sono collocati, alla distanza di 30 m tra loro e perpendicolarmente alla linea di rilevamento, riflettori standard e un riflettore con una superficie di riflessione di 1 m2.

    4.   L'impianto radar è regolato in modo da ottenere la migliore qualità possibile dell'immagine. Il guadagno è regolato in modo che, nella zona adiacente al campo d'azione del comando d'attenuazione dell'eco, non siano visibili interferenze.

    Il comando di attenuazione dell'eco rinviata dal moto ondoso (STC) è regolato al minimo, mentre il dispositivo di attenuazione dell'eco da pioggia (FTC) è messo fuori servizio.

    Durante la prova con una determinata altezza d'antenna, i comandi che possono influire sulla qualità dell'immagine non sono manipolati e bloccati in modo adeguato.

    5.   L'antenna è collocata ad un'altezza qualsiasi compresa tra 5 e 10 m al di sopra della superficie dell'acqua o del terreno. I riflettori sono posti a un'altezza tale che la loro riflessione effettiva corrisponde al valore riportato al paragrafo 2.

    6.   Tutti i riflettori posti all'interno del settore scelto appaiono sullo schermo chiaramente visibili e ben distinti a tutte le distanze fino a 1 200 m indipendentemente dalla posizione azimutale del campo di prova rispetto alla linea di fede.

    I segnali dei radiofari di cui all'articolo 3.11 sono visualizzati chiaramente.

    Tutte i requisiti delle presenti disposizioni sono soddisfatti per qualsiasi altezza dell'antenna compresa tra 5 e 10 m e sono ammesse soltanto regolazioni essenziali dei comandi.

    Articolo 5.04

    Misura delle caratteristiche delle antenne

    La misura delle caratteristiche delle antenne è effettuata conformemente alla pubblicazione IEC n. 936 «Shipborne Radar» (Radar di bordo).

    Appendice 1

    Risoluzione azimutale per i settori fino a 1 200 m

     

    Appendice 2

    Campo di prova per determinare il potere di risoluzione degli impianti radar

     

    PARTE IV

    REQUISITI MINIMI E CONDIZIONI DI PROVA DEGLI INDICATORI DI VELOCITÀ DI ACCOSTATA UTILIZZATI SULLE NAVI ADIBITE ALLA NAVIGAZIONE INTERNA

    INDICE

    Capo 1

    Disposizioni generali

    Articolo 1.01

    Campo d'applicazione

    Articolo 1.02

    Funzione dell'indicatore di velocità di accostata

    Articolo 1.03

    Prova di omologazione

    Articolo 1.04

    Domanda di omologazione

    Articolo 1.05

    Omologazione

    Articolo 1.06

    Marcatura dell'apparecchio, numero di omologazione

    Articolo 1.07

    Dichiarazione del costruttore

    Articolo 1.08

    Modifiche agli impianti già omologati

    Capo 2

    Requisiti generali minimi degli indicatori di velocità di accostata

    Articolo 2.01

    Costruzione, progettazione

    Articolo 2.02

    Emissioni spurie e compatibilità elettromagnetica

    Articolo 2.03

    Funzionamento

    Articolo 2.04

    Istruzioni per l'uso

    Articolo 2.05

    Installazione e prove di funzionamento

    Capo 3

    Requisiti minimi di funzionamento degli indicatori della velocità di accostata

    Articolo 3.01

    Prontezza operativa dell'indicatore della velocità di accostata

    Articolo 3.02

    Indicazione della velocità di accostata

    Articolo 3.03

    Campi di misura

    Articolo 3.04

    Precisione della velocità di accostata indicata

    Articolo 3.05

    Sensibilità

    Articolo 3.06

    Controllo del funzionamento

    Articolo 3.07

    Insensibilità ad altri movimenti tipici della nave

    Articolo 3.08

    Insensibilità ai campi magnetici

    Articolo 3.09

    Indicatori ripetitori

    Capo 4

    Requisiti tecnici minimi degli indicatori di velocità di accostata

    Articolo 4.01

    Funzionamento

    Articolo 4.02

    Dispositivi di smorzamento

    Articolo 4.03

    Raccordo di apparecchiature supplementari

    Capo 5

    Condizioni e procedura di prova degli indicatori della velocità di accostata

    Articolo 5.01

    Sicurezza, capacità di carico ed emissione di interferenze

    Articolo 5.02

    Emissioni spurie e compatibilità elettromagnetica

    Articolo 5.03

    Procedura di prova

    Appendice

    Tolleranze di errore per gli indicatori della velocità di accostata

    CAPO 1

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1.01

    Campo d'applicazione

    Le presenti disposizioni fissano i requisiti minimi tecnici e di funzionamento degli indicatori di velocità di accostata utilizzati sulle navi adibite alla navigazione interna e le condizioni di prova di conformità a detti requisiti minimi.

    Articolo 1.02

    Funzione dell'indicatore di velocità di accostata

    L'indicatore di velocità di accostata facilita la navigazione radar, misura e indica la velocità di accostata della nave a babordo e a tribordo.

    Articolo 1.03

    Prova di omologazione

    Gli indicatori di velocità di accostata possono essere installati a bordo solo se la prova del tipo ha dimostrato che soddisfano i requisiti minimi definiti dalle presenti disposizioni.

    Articolo 1.04

    Domanda di omologazione

    1.   La domanda per la prova del tipo di un indicatore di velocità di accostata è presentata a una delle autorità competenti per le prove degli Stati membri.

    Dette autorità di omologazione sono notificate al comitato.

    2.   La domanda è accompagnata dai seguenti documenti:

    a)

    due copie di una relazione tecnica dettagliata;

    b)

    due documentazioni complete di montaggio e di funzionamento;

    c)

    due copie del manuale di istruzioni.

    3.   Il richiedente è tenuto a verificare, o a far verificare mediante prove, l'ottemperanza dell'impianto ai requisiti minimi menzionati nelle presenti disposizioni.

    Alla domanda sono allegati i risultati della prova e i verbali di misurazione.

    Questi documenti sono conservati dall'autorità competente per le prove, insieme alle informazioni risultanti dalle prove.

    4.   Ai fini dell'omologazione per «richiedente» si intende una persona fisica o giuridica sotto il cui nome, marchio o altra denominazione caratteristica è fabbricato o commercializzato l'impianto per cui è richiesta l'omologazione.

    Articolo 1.05

    Omologazione

    1.   Se l'impianto supera la prova del tipo l'autorità competente per le prove emette il certificato di conformità.

    Nel caso in cui i requisiti minimi non siano soddisfatti, i motivi del rifiuto sono comunicati per iscritto al richiedente.

    L'omologazione è rilasciata dall'autorità competente.

    L'autorità competente comunica al comitato gli apparecchi da essa omologati.

    2.   Ciascuna autorità competente per le prove è autorizzata a prelevare, in qualsiasi momento, un apparecchio dalla serie di fabbricazione per effettuare un'ispezione.

    Se dall'ispezione emergono difetti, l'omologazione può essere ritirata.

    Per il ritiro è competente la stessa autorità che ha rilasciato l'omologazione.

    3.   L'omologazione ha una validità di 10 anni, prorogabile su richiesta.

    Articolo 1.06

    Marcatura dell'apparecchio, numero di omologazione

    1.   Ciascun componente dell'impianto è marcato, in modo indelebile, con il nome del costruttore, la denominazione commerciale dell'impianto, il tipo e il numero di serie.

    2.   Il numero di omologazione rilasciato dall'autorità competente deve essere apposto in modo indelebile sul blocco di comando dell'impianto, in modo che resti visibile anche dopo l'installazione.

    Composizione del numero di omologazione:

    e-NN-NNN

    (e

    =

    Unione europea

    NN

    =

    Codice dello stato di omologazione

    1

    =

    Germania

    2

    =

    Francia

    3

    =

    Italia

    4

    =

    Paesi Bassi

    5

    =

    Svezia

    6

    =

    Belgio

    7

    =

    Ungheria

    8

    =

    Repubblica ceca

    9

    =

    Spagna

    11

    =

    Regno Unito

    12

    =

    Austria

    13

    =

    Lussemburgo

    17

    =

    Finlandia

    18

    =

    Danimarca

    20

    =

    Polonia

    21

    =

    Portogallo

    23

    =

    Grecia

    24

    =

    Irlanda

    26

    =

    Slovenia

    27

    =

    Slovacchia

    29

    =

    Estonia

    32

    =

    Lettonia

    36

    =

    Lituania

    49

    =

    Cipro

    50

    =

    Malta

    NNN

    =

    numero di tre cifre fissato dall'autorità competente).

    3.   Il numero di omologazione è utilizzato soltanto in relazione con la corrispondente omologazione.

    Spetta al richiedente esibire e apporre il numero di omologazione.

    4.   L'autorità competente notifica immediatamente al comitato il numero di omologazione attribuito.

    Articolo 1.07

    Dichiarazione del costruttore

    Ogni impianto è munito di una dichiarazione del costruttore nella quale si attesta che l'impianto soddisfa i requisiti minimi ed è identico in ogni sua parte al modello sottoposto a prova.

    Articolo 1.08

    Modifiche agli impianti già omologati

    1.   Qualsiasi modifica apportata ad impianti già omologati comporta il ritiro dell'omologazione.

    In caso di modifiche pianificate i relativi particolari sono notificati per iscritto all'autorità competente per le prove.

    2.   L'autorità competente per le prove decide se l'omologazione conserva la sua validità oppure se occorre un'ispezione o una nuova prova del tipo. In quest'ultimo caso è attribuito un nuovo numero di omologazione.

    CAPO 2

    REQUISITI GENERALI MINIMI DEGLI INDICATORI DELLA VELOCITÀ DI ACCOSTATA

    Articolo 2.01

    Costruzione, progettazione

    1.   Gli indicatori della velocità di accostata sono idonei a funzionare a bordo delle navi adibite alla navigazione interna.

    2.   La costruzione e la progettazione dell'apparecchiatura corrispondono allo stato dell'arte sia sotto il profilo meccanico che elettrico.

    3.   In mancanza di disposizioni specifiche nell'allegato II della presente direttiva o nelle presenti disposizioni, per l'alimentazione elettrica, la sicurezza, l'interferenza tra le apparecchiature di bordo, la distanza di protezione della bussola, la resistenza alle condizioni climatiche, la resistenza meccanica, l'impatto ambientale, l'emissione sonora e la marcatura delle apparecchiature si applicano i requisiti e i metodi di prova fissati nella pubblicazione IEC n. 945 «Marine Navigational Equipment General Requirements».

    Inoltre, l'apparecchiatura soddisfa tutti i requisiti delle presenti disposizioni alle temperature ambiente comprese tra 0 °C e 40 °C.

    Articolo 2.02

    Emissioni spurie e compatibilità elettromagnetica

    1.   L'intensità delle emissioni spurie nella banda di frequenza compresa tra 30 e 2 000 MHz non supera il limite di 500 μV/m.

    Nelle bande di frequenza 156-165 MHz, 450-470 MHz e 1,53-1,544 GHz, l'intensità di campo non supera il valore limite di 15 μV/m. Le suddette intensità di campo si intendono misurate ad una distanza di 3 m dall'apparecchiatura in esame.

    2.   Nella banda di frequenza compresa tra 30 e 2 000 MHz, l'apparecchiatura soddisfa i requisiti minimi in presenza di campi elettromagnetici di intensità fino a 15 V/m, misurata nelle immediate vicinanze dell'apparecchiatura in esame.

    Articolo 2.03

    Funzionamento

    1.   Il numero di comandi dell'apparecchiatura è commisurato a quello necessario al normale funzionamento.

    La progettazione, le marcature e la manipolazione dei comandi sono tali da consentire un funzionamento semplice, chiaro e rapido. I comandi sono sistemati in modo tale da evitare, per quanto possibile, errori di manipolazione.

    I comandi non necessari al normale funzionamento non sono direttamente accessibili.

    2.   Tutti i comandi e gli indicatori sono contrassegnati con simboli e/o marcature in lingua inglese. I simboli corrispondono ai requisiti della pubblicazione IEC n. 417.

    Tutte le cifre ed i caratteri sono di altezza pari ad almeno 4 mm. Se per fondati motivi tecnici è impossibile adottare cifre e caratteri di 4 mm e se dal punto di vista operativo sono accettabili cifre e caratteri più piccoli, la loro altezza può essere ridotta a 3 mm.

    3.   L'apparecchiatura è realizzata in modo che eventuali errori di manipolazione non causino avarie.

    4.   Le funzioni che vanno oltre i requisiti minimi, ad esempio il collegamento ad altre apparecchiature, sono concepite in modo tale che l'apparecchiatura soddisfa i requisiti minimi in tutte le condizioni.

    Articolo 2.04

    Istruzioni per l'uso

    Insieme ad ogni apparecchiatura è fornito un manuale di istruzioni particolareggiato, in francese, inglese, neerlandese e tedesco, contenente almeno le seguenti informazioni:

    a)

    accensione e funzionamento;

    b)

    manutenzione e assistenza;

    c)

    istruzioni generali in materia di sicurezza.

    Articolo 2.05

    Installazione e prove di funzionamento

    1.   Per l'installazione, la sostituzione e le prove di funzionamento valgono i requisiti della parte V.

    2.   La direzione di installazione rispetto alla linea di chiglia è indicata sul sensore dell'indicatore della velocità di accostata. Sono fornite anche istruzioni di installazione per ridurre al minimo la sensibilità ad altri movimenti tipici della nave.

    CAPO 3

    REQUISITI MINIMI DI FUNZIONAMENTO DEGLI INDICATORI DELLA VELOCITÀ DI ACCOSTATA

    Articolo 3.01

    Prontezza operativa dell'indicatore della velocità di accostata

    1.   L'indicatore della velocità di accostata è pienamente funzionante al massimo dopo 4 minuti dall'accensione, entro i limiti di precisione richiesti.

    2.   L'attivazione è visualizzata mediante un dispositivo ottico. È possibile osservare e azionare contemporaneamente l'apparecchiatura.

    3.   Non sono ammessi telecomandi senza filo.

    Articolo 3.02

    Indicazione della velocità di accostata

    1.   La velocità di accostata è indicata su una scala a graduazione lineare, il cui punto zero si trova al centro. La direzione e la grandezza della velocità di accostata sono leggibili con la precisione necessaria. Sono ammessi lancette e diagrammi a barre.

    2.   La scala dell'indicatore, di lunghezza pari ad almeno 20 cm, può essere circolare o rettilinea.

    Le scale di forma rettilinea possono essere disposte soltanto orizzontalmente.

    3.   Non sono ammessi indicatori esclusivamente numerici.

    Articolo 3.03

    Campi di misura

    Gli indicatori della velocità di accostata possono essere dotati di uno o più campi di misura. Si consigliano i seguenti campi di misura:

     

    30°/minuto

     

    60°/minuto

     

    90°/minuto

     

    180°/minuto

     

    300°/minuto.

    Articolo 3.04

    Precisione della velocità di accostata indicata

    Il valore indicato non differisce di più del 2 % dal valore di fondo scala o di più del 10 % dal valore effettivo: viene preso in considerazione il valore più elevato dei due (cfr. appendice).

    Articolo 3.05

    Sensibilità

    La soglia di funzionamento è inferiore o pari ad una variazione della velocità angolare corrispondente all'1 % del valore indicato.

    Articolo 3.06

    Controllo del funzionamento

    1.   Se l'indicatore della velocità di accostata non funziona entro i limiti di precisione richiesti, tale situazione viene segnalata.

    2.   Se viene utilizzato un giroscopio, qualsiasi variazione critica della velocità di rotazione del giroscopio è segnalata da un indicatore. Per variazione critica si intende una variazione che causi un calo di precisione del 10 %.

    Articolo 3.07

    Insensibilità ad altri movimenti tipici della nave

    1.   I movimenti di rollio con un'inclinazione fino a 10° e una velocità di accostata fino a 4°/secondo non causano errori di misurazione superiori ai limiti di tolleranza prescritti.

    2.   Gli impatti simili a quelli che si possono verificare durante l'approdo non causano errori di misurazione superiori ai limiti di tolleranza prescritti.

    Articolo 3.08

    Insensibilità ai campi magnetici

    L'indicatore della velocità di accostata è insensibile ai campi magnetici che si manifestano in genere a bordo delle navi.

    Articolo 3.09

    Indicatori ripetitori

    Gli indicatori ripetitori soddisfano tutti i requisiti previsti per gli indicatori della velocità di accostata.

    CAPO 4

    REQUISITI TECNICI MINIMI DEGLI INDICATORI DELLA VELOCITÀ DI ACCOSTATA

    Articolo 4.01

    Funzionamento

    1.   Tutti i comandi sono disposti in modo tale che il loro uso non nasconda nessuna indicazione e la navigazione a mezzo radar resti possibile senza limitazioni.

    2.   Tutti i comandi e gli indicatori sono dotati di un'illuminazione antiabbagliante, adatta a tutte le condizioni di luminosità ambiente e regolabile fino a zero mediante un comando indipendente.

    3.   La messa a punto dei comandi è tale che i movimenti verso destra o verso l'alto corrispondono ad un'azione positiva sulla grandezza da regolare e i movimenti verso sinistra o verso il basso ad un'azione negativa.

    4.   Nel caso di comandi a pulsanti, questi sono individuabili e azionabili al tocco e il punto di pressione è chiaramente percettibile.

    Articolo 4.02

    Dispositivi di smorzamento

    1.   Il sistema a sensori è smorzato per i valori critici. La costante di smorzamento (63 % del valore limite) non supera 0,4 secondi.

    2.   L'indicatore è smorzato per i valori critici.

    È ammesso un comando per aumentare lo smorzamento dell'indicatore.

    In nessun caso la costante di smorzamento può superare 5 secondi.

    Articolo 4.03

    Raccordo di apparecchiature supplementari

    1.   Se l'indicatore della velocità di accostata può essere raccordato a indicatori ripetitori o apparecchiature simili, l'indicazione della velocità di accostata resta disponibile sotto forma di segnale elettrico.

    Il segnale resta separato galvanicamente dalla massa e disponibile come tensione analogica proporzionale pari a 20 mV/grado ± 5 % e con una resistenza interna di non oltre 100 Ohm.

    La polarità è positiva per un'accostata della nave verso tribordo e negativa per un'accostata verso babordo.

    La soglia di funzionamento non supera il valore di 0,3° /minuto.

    Per le temperature da 0 °C a 40 °C, l'errore di zero non supera il valore di 1°/minuto.

    Con l'indicatore inserito e il sensore in posizione immobile, la tensione parassita nel segnale d'uscita, misurata a valle di un filtro passa basso semplice di banda passante pari a 10 Hz, non supera 10 mV.

    Il segnale della velocità di accostata è disponibile con uno smorzamento che non superi i limiti di cui all'articolo 4.02, paragrafo 1.

    2.   È previsto un commutatore per l'inserimento di un allarme esterno il quale è installato in modo da creare isolamento galvanico all'indicatore della velocità di accostata.

    L'allarme esterno si inserisce mediante chiusura del contatto quando:

    a)

    l'indicatore della velocità di accostata è disinserito; oppure

    b)

    l'indicatore della velocità di accostata non è in funzione; oppure

    c)

    il controllo del funzionamento ha reagito in seguito ad un errore eccessivo (articolo 3.06).

    CAPO 5

    CONDIZIONI E PROCEDURA DI PROVA DEGLI INDICATORI DELLA VELOCITÀ DI ACCOSTATA

    Articolo 5.01

    Sicurezza, capacità di carico ed emissione di interferenze

    Le prove inerenti all'alimentazione elettrica, alla sicurezza, all'interferenza tra le apparecchiature di bordo, alla distanza di protezione della bussola, alla resistenza alle condizioni climatiche, alla resistenza meccanica, all'impatto ambientale e all'emissione sonora sono eseguite conformemente alla pubblicazione IEC n. 945 «Marine Navigational Equipment General Requirements» (Requisiti generali delle apparecchiature di navigazione marittima).

    Articolo 5.02

    Emissioni spurie e compatibilità elettromagnetica

    1.   Le emissioni spurie sono misurate conformemente alla pubblicazione IEC n. 945 «Marine Navigational Equipment Interference», nella banda di frequenze compresa tra 30 e 2 000 MHz.

    Sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 2.02, paragrafo 1.

    2.   Sono soddisfatti i requisiti di compatibilità elettromagnetica di cui all'articolo 2.02, paragrafo 2.

    Articolo 5.03

    Procedura di prova

    1.   L'indicatore della velocità di accostata è messo in funzione e controllato in condizioni nominali e in condizioni estreme di funzionamento. A tale fine, la tensione di funzionamento e la temperatura ambiente sono modificate fino ai limiti prescritti.

    Inoltre, sono impiegati dei radiotrasmettitori per creare intensità di campo limite nelle vicinanze dell'indicatore.

    2.   Alle condizioni di cui al paragrafo 1, l'errore di segnalazione resta al di sotto dei limiti di tolleranza indicati nell'appendice.

    Sono soddisfatti tutti gli altri requisiti.

    Appendice

    Tolleranze di errore per gli indicatori della velocità di accostata

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    PARTE V

    REQUISITI CONCERNENTI L'INSTALLAZIONE E LE PROVE DI FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI RADAR E DEGLI INDICATORI DELLA VELOCITÀ DI ACCOSTATA UTILIZZATI SULLE NAVI ADIBITE ALLA NAVIGAZIONE INTERNA

    INDICE

    Articolo 1

    Campo di applicazione

    Articolo 2

    Omologazione degli apparecchi

    Articolo 3

    Ditte specializzate autorizzate

    Articolo 4

    Requisiti relativi all'alimentazione elettrica di bordo

    Articolo 5

    Installazione dell'antenna radar

    Articolo 6

    Installazione dell'unità di visualizzazione e del blocco di comando

    Articolo 7

    Installazione dell'indicatore della velocità di accostata

    Articolo 8

    Installazione del sensore di posizione

    Articolo 9

    Installazione e prova di funzionamento

    Articolo 10

    Certificato di installazione e funzionamento

    Appendice

    Modello di certificato di installazione e funzionamento dell'impianto radar e dell'indicatore della velocità di accostata

    Articolo 1

    Campo di applicazione

    I presenti requisiti hanno lo scopo di garantire che, nell'interesse della sicurezza e per agevolare la navigazione radar sulle vie navigabili interne della Comunità, gli impianti radar e gli indicatori della velocità di accostata siano installati secondo criteri tecnici ed ergonomici ottimali e che venga in seguito effettuata una prova di funzionamento. Gli impianti ECDIS interni che possono essere utilizzati in modo «navigazione» costituiscono impianti radar per la navigazione ai sensi delle presenti disposizioni.

    Articolo 2

    Omologazione degli apparecchi

    Per la navigazione radar sulle vie navigabili interne della Comunità possono essere installati soltanto apparecchi omologati secondo le pertinenti disposizioni della presente direttiva o della Commissione centrale per la navigazione sul Reno e provvisti di un numero di omologazione.

    Articolo 3

    Ditte specializzate autorizzate

    1.   L'installazione, la sostituzione, la riparazione o la manutenzione di impianti radar e di indicatori della velocità di accostata possono essere effettuate unicamente da ditte specializzate autorizzate dall'autorità competente in conformità dell'articolo 1.

    2.   L'autorizzazione può essere concessa dall'autorità competente per un periodo limitato e dalla stessa revocata in qualsiasi momento qualora le condizioni di cui all'articolo 1 non siano più soddisfatte.

    3.   L'autorità competente comunica immediatamente al comitato le ditte specializzate da essa autorizzate.

    Articolo 4

    Requisiti relativi all'alimentazione elettrica di bordo

    Tutti i cavi di alimentazione degli impianti radar e degli indicatori della velocità di accostata sono dotati di un proprio fusibile e, se possibile, sono a prova di guasto.

    Articolo 5

    Installazione dell'antenna radar

    1.   L'antenna radar è installata il più vicino possibile all'asse longitudinale della nave. Il campo d'emissione dell'antenna è privo di ostacoli suscettibili di provocare falsi echi oppure settori d'ombra indesiderati; se necessario, l'antenna radar è montata a prua. L'installazione e il fissaggio dell'antenna radar nella posizione d'esercizio assicurano la stabilità sufficiente per consentire il funzionamento dell'impianto radar con la precisione richiesta.

    2.   Una volta corretto l'errore angolare dovuto al montaggio e acceso l'impianto, lo scarto tra la linea di fede e l'asse longitudinale della nave non è superiore a 1 grado.

    Articolo 6

    Installazione dell'unità di visualizzazione e del blocco di comando

    1.   L'unità di visualizzazione e il blocco di comando sono installati nella timoneria in modo che la valutazione dell'immagine radar e il funzionamento dell'impianto non presentino difficoltà. La disposizione azimutale dell'immagine radar coincide con la situazione naturale dell'ambiente circostante. I supporti e le mensole regolabili sono costruiti in modo tale da poter essere bloccati in qualsiasi posizione senza vibrazioni proprie.

    2.   Durante la navigazione a mezzo radar, la luce artificiale non provoca riflessi in direzione dell'osservatore radar.

    3.   Se non fa parte dell'unità di visualizzazione il blocco di comando si trova in un alloggiamento situato a non più di 1 m di distanza dall'unità. Non sono ammessi telecomandi senza filo.

    4.   Gli eventuali indicatori ripetitori soddisfano i requisiti relativi agli impianti radar per la navigazione.

    Articolo 7

    Installazione dell'indicatore della velocità di accostata

    1.   Il sistema a sensori è possibilmente installato nella parte centrale della nave, orizzontalmente e in direzione dell'asse longitudinale. Il punto in cui è installato non è per quanto possibile esposto a vibrazioni e a fluttuazioni importanti di temperatura. L'indicatore è possibilmente installato sopra lo schermo radar.

    2.   Gli eventuali indicatori ripetitori soddisfano i requisiti relativi agli indicatori della velocità di accostata.

    Articolo 8

    Installazione del sensore di posizione

    Il sensore di posizione (per esempio antenna DGPS) è installato in modo da assicurarne il funzionamento con la massima precisione possibile e limitare un calo delle prestazioni dovuto a sovrastrutture ed emittenti situate a bordo.

    Articolo 9

    Installazione e prova di funzionamento

    L'autorità competente o una delle ditte autorizzate di cui all'articolo 3 esegue l'installazione e relativa prova di funzionamento anteriormente alla prima messa in funzione dopo l'installazione, in caso di rinnovo o proroga dell'attestato di navigabilità (salvo nei casi previsti dall'articolo 2.09, paragrafo 2, dell'allegato II) e dopo ogni modifica apportata alla nave, suscettibile di perturbare le condizioni di funzionamento delle apparecchiature. A tal fine sono soddisfatte le seguenti condizioni:

    a)

    l'alimentazione elettrica è dotata di un proprio dispositivo di sicurezza;

    b)

    la tensione di funzionamento rientra nei limiti di tolleranza (articolo 2.01 della parte III);

    c)

    i cavi e la loro posa soddisfano le disposizioni dell'allegato II e, se del caso, quelle dell'ADNR;

    d)

    il numero di rotazioni dell'antenna è di almeno 24 al minuto;

    e)

    nel campo d'emissione dell'antenna non si trova alcun ostacolo che pregiudichi la navigazione;

    f)

    l'interruttore di sicurezza per l'antenna è in buono stato di funzionamento;

    g)

    le unità di visualizzazione, gli indicatori della velocità di accostata e i blocchi di comando sono disposti secondo criteri ergonomici e conviviali;

    h)

    la linea di fede dell'impianto radar può differire al massimo di 1 grado dall'asse longitudinale della nave;

    i)

    la precisione della rappresentazione azimutale e della portata soddisfa i requisiti (rilevamento in base a obiettivi noti);

    k)

    la linearità alle portate ridotte è corretta (pushing e pulling);

    l)

    la portata minima rappresentabile è pari o inferiore a 15 m;

    m)

    il punto centrale dell'immagine è visibile e il suo diametro non supera 1 mm;

    n)

    falsi echi da riflessione e settori d'ombra indesiderati sulla linea di fede non si manifestano né pregiudicano la sicurezza della navigazione;

    o)

    i soppressori degli echi di disturbo provocati dalla pioggia e dalle onde (Preset STC e FTC) e i relativi comandi operano correttamente;

    p)

    la regolazione dell'amplificazione è in buono stato di funzionamento;

    q)

    la messa a fuoco e la risoluzione dell'immagine sono corrette;

    r)

    la direzione di accostata della nave corrisponde a quella indicata dall'indicatore della velocità di accostata e la posizione zero in navigazione avanti dritta è corretta;

    s)

    l'impianto radar non è sensibile a emissioni del radiotrasmettitore di bordo oppure a interferenze causate da altre fonti che si trovano a bordo;

    t)

    l'impianto radar e/o l'indicatore della velocità di accostata non devono pregiudicare il buon funzionamento delle altre apparecchiature di bordo.

    Inoltre, per il dispositivo ECDIS interno:

    u)

    l'errore di posizionamento statico della carta non è superiore a 2 m;

    v)

    l'errore di angolo di fase statico della carta non è superiore a 1 grado.

    Articolo 10

    Certificato di installazione e funzionamento

    Dopo il superamento della prova conformemente all'articolo 8, l'autorità competente o la ditta autorizzata emette un certificato conforme al modello di cui all'appendice. Detto certificato va tenuto costantemente a bordo.

    Nel caso in cui non fossero soddisfatte le condizioni di prova, è compilato un elenco dei difetti. Qualsiasi certificato esistente è ritirato o inviato all'autorità competente dalla ditta autorizzata.

    Appendice

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    Testo di immagine

    PARTE VI

    MODELLO DI ELENCO DEGLI ISTITUTI DI PROVA, DELLE APPARECCHIATURE OMOLOGATE E DELLE DITTE DI INSTALLAZIONE AUTORIZZATE

    conformemente a quanto disposto dalla parte IV e dalla parte V

    A.   AUTORITÀ COMPETENTI PER LE PROVE

    ai sensi dell'articolo 1.04, paragrafo 1, della parte I

    B.   IMPIANTI RADAR OMOLOGATI

    ai sensi dell'articolo 1.06, paragrafo 4, della parte IV

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    C.   INDICATORI DELLA VELOCITÀ DI ACCOSTATA OMOLOGATI

    ai sensi dell'articolo 1.06, paragrafo 4, della parte IV

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    D.   DITTE SPECIALIZZATE AUTORIZZATE ALL'INSTALLAZIONE O ALLA SOSTITUZIONE DI IMPIANTI RADAR E INDICATORI DELLA VELOCITÀ DI ACCOSTATA

    ai sensi dell'articolo 3 della parte V

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    (1)  La tensione e la frequenza nominali sono quelle indicate dal costruttore.

    Possono anche essere indicate gamme di tensioni e/o di frequenze.

    (2)  Prima della misurazione dei valori iniziali, le lampade ad incandescenza sono già state alimentate alla tensione nominale per 60 minuti.

    (3)  Questi valori sono rispettati in un'area che si estende di 30o al di sopra e al di sotto della linea orizzontale che passa dal centro del corpo del fanale, quando la lampada viene ruotata intorno al proprio asse di 360°.

    (4)  Valori fondamentali della serie E-12 IEC: 1,0; 1,2; 1,5; 1,8; 2,2; 2,7; 3,3; 3,9; 4,7; 5,6; 6,8; 8,2.


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