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Document 32006L0087

2006/87/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 , che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio

GU L 389 del 30.12.2006, p. 1–260 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/10/2018; abrogato e sostituito da 32016L1629

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/87/oj

30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 389/1


DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2006

che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio

(2006/87/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (3), ha introdotto condizioni armonizzate per il rilascio dei certificati tecnici per le navi della navigazione interna in tutti gli Stati membri, che però non consentono la navigazione sul Reno. Ciò non toglie che a livello europeo i vigenti requisiti tecnici della navigazione interna restano eterogenei. A tutt'oggi la coesistenza di diverse regolamentazioni parallele a livello nazionale ed internazionale si contrappone agli sforzi volti al riconoscimento reciproco dei certificati di navigazione nazionali, senza ulteriori ispezioni delle navi straniere. Inoltre le norme contenute nella direttiva 82/714/CEE sono ormai in parte superate rispetto ai recenti progressi tecnici.

(2)

I requisiti tecnici figuranti negli allegati della direttiva 82/714/CEE riprendono essenzialmente le disposizioni previste dal regolamento di ispezione delle navi del Reno — nella versione adottata nel 1982 dalla Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR). Le condizioni e i requisiti tecnici per il rilascio dei certificati per la navigazione interna, ai sensi dell'articolo 22 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, sono stati da allora riveduti periodicamente e sono ufficialmente conformi agli ultimi progressi tecnici. Per ragioni di concorrenza e di sicurezza, nonché nell'interesse di un'armonizzazione a livello europeo, è auspicabile adottare il campo d'applicazione e il contenuto di tali requisiti tecnici per l'intera rete navigabile interna comunitaria. A questo riguardo è necessario tener conto dei cambiamenti avvenuti in tale rete.

(3)

I certificati comunitari per la navigazione interna attestanti la piena conformità delle navi ai requisiti tecnici riveduti di cui sopra dovrebbero essere validi per tutte le vie navigabili interne comunitarie.

(4)

È auspicabile garantire un maggior grado di armonizzazione delle condizioni di rilascio dei certificati supplementari comunitari per la navigazione interna da parte degli Stati membri per le navi che operano sulle vie navigabili delle zone 1 e 2 (estuari), nonché della zona 4.

(5)

Nell'interesse della sicurezza del trasporto di passeggeri, è opportuno estendere il campo di applicazione della direttiva 82/714/CEE anche alle navi passeggeri di capacità superiore a 12 passeggeri, come già previsto dal regolamento di ispezione delle navi sul Reno.

(6)

Nell'interesse della sicurezza, è opportuno che vi sia un'armonizzazione elevata delle norme e che essa sia conseguita in modo da non comportare alcuna riduzione delle norme di sicurezza sulle vie navigabili interne della Comunità.

(7)

È opportuno prevedere un regime transitorio per le navi in servizio non ancora munite di certificato comunitario per la navigazione interna quando vengono sottoposte alla prima visita conformemente ai requisiti tecnici riveduti stabiliti dalla presente direttiva.

(8)

È opportuno, entro certi limiti e a seconda della categoria di navi, fissare in ogni singolo caso il periodo di validità dei certificati comunitari per la navigazione interna.

(9)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione (4).

(10)

È necessario che le misure previste dalla direttiva 76/135/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, sul reciproco riconoscimento degli attestati di navigabilità rilasciati per le navi della navigazione interna (5), continuino ad applicarsi alle navi escluse dalla presente direttiva.

(11)

Poiché vi sono navi che rientrano sia nel campo d'applicazione della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (6), sia in quello della presente direttiva, occorre adeguare quanto prima gli allegati di entrambe le direttive, mediante le rilevanti procedure di comitato, nel caso vi siano contraddizioni o incompatibilità tra le rispettive disposizioni.

(12)

Gli Stati membri sono incoraggiati, conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (7), a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione.

(13)

La direttiva 82/714/CEE dovrebbe essere abrogata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Classificazione delle vie navigabili

1.   Ai fini della presente direttiva, le vie navigabili interne della Comunità sono così classificate:

a)

Zone 1, 2, 3 e 4:

i)

Zone 1 e 2: le vie navigabili comprese nell'elenco di cui all'allegato I, capo 1,

ii)

Zona 3: le vie navigabili comprese nell'elenco di cui all'allegato I, capo 2,

iii)

Zona 4: le altre vie navigabili comprese nell'elenco di cui all'allegato I, capo 3.

b)

Zona R: comprende le vie navigabili di cui alla lettera a), per le quali deve essere rilasciato un certificato conformemente all'articolo 22 della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno quale è formulato al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva.

2.   Ogni Stato membro può, previa consultazione della Commissione, modificare la classificazione delle proprie vie navigabili nelle zone di cui all'allegato I. Tali modifiche sono comunicate almeno sei mesi prima della loro entrata in vigore alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 2

Campo di applicazione

1.   La presente direttiva si applica, ai sensi dell'allegato II, articolo 1.01:

a)

alle navi di lunghezza pari o superiore a 20 metri;

b)

alle navi per le quali il prodotto fra lunghezza L, larghezza B e immersione T è pari o superiore in volume a 100 m3.

2.   La presente direttiva si applica inoltre, ai sensi dell'allegato II, articolo 1.01 a tutte le seguenti imbarcazioni:

a)

ai rimorchiatori e agli spintori destinati a rimorchiare o a spingere oppure alla propulsione in formazione di coppia delle imbarcazioni di cui al paragrafo 1 o dei galleggianti;

b)

alle navi da passeggeri destinate al trasporto di più di 12 passeggeri oltre all'equipaggio;

c)

ai galleggianti.

3.   La presente direttiva non si applica alle seguenti imbarcazioni:

a)

alle navi traghetto;

b)

alle navi da guerra;

c)

alle navi della navigazione marittima, compresi i rimorchiatori e gli spintori che

i)

navigano o si trovano nelle acque fluviomarittime;

ii)

navigano temporaneamente nelle acque interne, purché provvisti di:

un certificato attestante la conformità alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) del 1974 o uno strumento equivalente, un certificato attestante la conformità alla convenzione internazionale sulla linea di massimo carico del 1966 o uno strumento equivalente, e un certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da olio minerale (IOPP) che attesti la conformità alla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL) del 1973; o

per le navi passeggeri, cui non si applicano tutte le convenzioni di cui al primo trattino, un certificato sulle disposizioni e norme di sicurezza rilasciato in conformità della direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (8); o

per le navi da diporto cui non si applicano tutte le convenzioni di cui al primo trattino, un certificato dello Stato di bandiera.

Articolo 3

Obbligo di certificato

1.   Le imbarcazioni che navigano sulle vie navigabili interne della Comunità elencate all'articolo 1 devono essere munite:

a)

sulle vie navigabili della zona R:

di un certificato rilasciato a norma dell'articolo 22 della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno;

di un certificato comunitario per la navigazione interna rilasciato o rinnovato posteriormente al 30 dicembre 2008 e che attesta la piena conformità dell'imbarcazione, fatte salve le disposizioni transitorie del capo 24 dell'allegato II, ai requisiti tecnici dell'allegato II di cui è stata stabilita l'equivalenza rispetto ai requisiti tecnici previsti in applicazione della summenzionata convenzione secondo le norme e procedure applicabili;

b)

sulle altre vie navigabili, di un certificato comunitario per la navigazione interna, comprese, se del caso, le specifiche tecniche di cui all'articolo 5.

2.   Il certificato comunitario per la navigazione interna è redatto secondo il modello di cui alla parte I dell'allegato V e rilasciato conformemente alle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 4

Certificati supplementari comunitari per la navigazione interna

1.   Le imbarcazioni munite di un certificato valido rilasciato ai sensi dell'articolo 22 della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno possono, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5 paragrafo 5 della presente direttiva, navigare sulle vie navigabili della Comunità qualora provviste di questo solo certificato.

2.   Tuttavia tutte le imbarcazioni munite del certificato di cui al paragrafo 1 devono essere provviste anche del certificato supplementare comunitario per la navigazione interna:

a)

per la navigazione sulle vie navigabili delle zone 3 e 4, se vogliono beneficiare delle riduzioni dei requisiti tecnici,

b)

per la navigazione sulle vie navigabili delle zone 1 e 2 o, in riferimento a navi passeggeri, per la navigazione sulle vie navigabili della zona 3 non collegate alle vie navigabili interne di un altro Stato membro, se lo Stato membro interessato ha fissato requisiti tecnici complementari per tali vie navigabili conformemente all'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3.

3.   Il certificato supplementare comunitario per la navigazione interna è redatto secondo il modello di cui alla parte II dell'allegato V ed è rilasciato dalle autorità competenti su presentazione del certificato di cui al paragrafo 1 e alle condizioni previste dalle autorità competenti per le vie navigabili in questione.

Articolo 5

Requisiti tecnici complementari o ridotti per determinate zone

1.   Ciascuno Stato membro può, dopo aver consultato la Commissione e laddove opportuno, fatte salve le disposizioni della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, adottare requisiti complementari a quelli dell'allegato II per le imbarcazioni che navigano sulle vie navigabili delle zone 1 e 2 situate nel suo territorio.

2.   In relazione a navi passeggeri che navigano sulle vie navigabili della zona 3 situate nel suo territorio e non collegate alle vie navigabili navigabili interne di un altro Stato membro, ciascuno Stato membro può mantenere requisiti tecnici complementari a quelli di cui all'allegato II. Le modifiche di detti requisiti richiedono l'approvazione preliminare della Commissione.

3.   I requisiti complementari si limitano agli elementi elencati nell'allegato III e sono comunicati almeno sei mesi prima della loro entrata in vigore alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

4.   La conformità ai suddetti requisiti complementari è attestata dal certificato comunitario per la navigazione interna di cui all'articolo 3 o, nel caso di cui all'articolo 4, paragrafo 2, dal certificato supplementare comunitario per la navigazione interna. Tale attestato di conformità è riconosciuto sulle vie navigabili comunitarie della zona corrispondente.

5.

a)

Qualora l'applicazione delle disposizioni transitorie di cui al capo 24 bis dell'allegato II comporti una riduzione delle norme di sicurezza nazionali vigenti, uno Stato membro può non applicare tali disposizioni transitorie alle navi passeggeri che navigano sulle sue vie navigabili interne non collegate alle vie navigabili interne navigabili di un altro Stato membro. In tali circostanze, lo Stato membro può esigere che tali navi, che navigano sulle sue vie navigabili interne non collegate soddisfino pienamente i requisiti tecnici di cui all'allegato II dal 30 dicembre 2008.

b)

Uno Stato membro che applica la disposizione di cui alla lettera a) informa la Commissione della sua decisione e fornisce alla stessa i dettagli delle norme nazionali pertinenti che si applicano alle navi passeggeri che navigano sulle sue vie navigabili interne. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

c)

La conformità ai requisiti di uno Stato membro per la navigazione sulle sue vie navigabili non collegate è attestata dal certificato comunitario per la navigazione interna di cui all'articolo 3 o, nel caso di cui all'articolo 4, paragrafo 2, dal certificato supplementare comunitario per la navigazione interna.

6.   Le imbarcazioni che navigano soltanto sulle vie navigabili della zona 4 sono ammesse ai requisiti ridotti come specificato al capo 19 ter dell'allegato II, su tutte le vie navigabili di detta zona. La conformità a tali requisiti ridotti è attestata dal certificato comunitario per la navigazione interna di cui all'articolo 3.

7.   Ogni Stato membro può, previa consultazione della Commissione, consentire una riduzione dei requisiti tecnici dell'allegato II per le imbarcazioni che navigano esclusivamente sulle vie navigabili delle zone 3 e 4 situate nel suo territorio.

Tale riduzione si limita agli elementi elencati nell'allegato IV. Se le caratteristiche tecniche di un'imbarcazione soddisfano tali requisiti tecnici ridotti, occorre che ciò sia attestato nel certificato comunitario per la navigazione interna o, nel caso di cui all'articolo 4, paragrafo 2, nel certificato supplementare comunitario per la navigazione interna.

La riduzione dei requisiti tecnici dell'allegato II è comunicata, almeno sei mesi prima della loro entrata in vigore, alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 6

Merci pericolose

Ogni imbarcazione munita di un certificato rilasciato in conformità al Regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno («ADNR») può trasportare merci pericolose in tutto il territorio della Comunità alle condizioni previste in tale certificato.

Ogni Stato membro può esigere che le imbarcazioni che non sono munite di tale certificato siano autorizzate a trasportare merci pericolose nel suo territorio soltanto se soddisfano i requisiti complementari a quelli previsti nella presente direttiva. Tali requisiti sono comunicati alla Commissione che ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 7

Deroghe

1.   Gli Stati membri possono autorizzare deroghe totali o parziali della presente direttiva per

a)

le navi, i rimorchiatori, gli spintori e le strutture galleggianti che navighino su vie navigabili non collegate, per via navigabile interna, alla rete navigabile degli altri Stati membri;

b)

le imbarcazioni di portata lorda di peso non superiore a 350 tonnellate o le imbarcazioni non destinate al trasporto merci con dislocamento inferiore a 100 m3 la cui chiglia sia stata impostata anteriormente al 1o gennaio 1950 che navighino esclusivamente su una rete nazionale navigabile.

2.   Nell'ambito della navigazione interna sulle vie navigabili nazionali gli Stati membri possono autorizzare deroghe a una o più disposizioni della presente direttiva per percorsi entro una zona geografica limitata o in zone portuali. Tali deroghe, nonché i percorsi o la zona per i quali esse sono valide, sono indicati nel certificato della nave.

3.   Le deroghe autorizzate ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sono notificate alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

4.   Lo Stato membro che, in virtù delle deroghe autorizzate ai sensi dei paragrafi 1 e 2, non ha imbarcazioni naviganti sulle sue vie navigabili che siano soggette alle disposizioni della presente direttiva, non deve conformarsi agli articoli 9, 10 e 12.

Articolo 8

Rilascio di certificati comunitari per la navigazione interna

1.   Il certificato comunitario per la navigazione interna è rilasciato all'imbarcazione la cui chiglia è stata impostata dopo il 30 dicembre 2008 in seguito ad una visita tecnica effettuata prima dell'entrata in servizio dell'imbarcazione e intesa a verificare che la stessa unità è conforme ai requisiti definiti nell'allegato II.

2.   Il certificato comunitario per la navigazione interna è rilasciato alle imbarcazioni che, escluse dal campo d'applicazione della direttiva 82/714/CEE, vi rientrano a seguito delle modifiche ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2 previa visita tecnica da effettuarsi alla scadenza dell'attuale certificato dell'imbarcazione, ma comunque entro il 30 dicembre 2018, per verificare la conformità dell'imbarcazione ai requisiti tecnici stabiliti nell'allegato II. Negli Stati membri in cui il periodo di validità dell'attuale certificato nazionale dell'imbarcazione è inferiore a 5 anni, detto certificato può essere rilasciato fino a 5 anni dopo il 30 dicembre 2008.

La mancata rispondenza ai requisiti tecnici di cui all'allegato II è specificata nel certificato comunitario per la navigazione interna. Qualora le autorità competenti ritengano che tali lacune non costituiscano un pericolo palese, l'imbarcazione di cui al primo comma può continuare a operare fino a quando i componenti o le parti della stessa di cui è stata certificata la non rispondenza ai requisiti non siano sostituiti o modificati; dopo di che tali componenti o parti devono soddisfare i requisiti dell'allegato II.

3.   Un pericolo palese, ai sensi del presente articolo, sussiste in particolare qualora risultino intaccati i requisiti in materia di robustezza strutturale della costruzione, navigabilità e manovrabilità o le caratteristiche specifiche dell'imbarcazione di cui all'allegato II. Le deroghe previste nell'allegato II non vanno considerate come lacune che costituiscano un pericolo palese.

La sostituzione delle parti esistenti con parti identiche o parti di tecnologia e costruzione equivalente nel corso di interventi di riparazione e di manutenzione periodici non si considera una sostituzione ai sensi del presente articolo.

4.   Se del caso, la conformità dell'imbarcazione ai requisiti complementari di cui all'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3 è verificata in occasione delle visite tecniche di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo o nel corso di una visita tecnica effettuata su richiesta del proprietario della nave.

Articolo 9

Autorità competenti

1.   I certificati comunitari per la navigazione interna possono essere rilasciati dalle competenti autorità nazionali di qualsiasi Stato membro.

2.   Ogni Stato membro stabilisce l'elenco delle sue autorità competenti per rilasciare i certificati per la navigazione interna e lo comunica alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 10

Conduzione delle visite tecniche

1.   La visita tecnica di cui all'articolo 8 è effettuata da autorità competenti che possono esentare, totalmente o parzialmente, le imbarcazioni dalla visita tecnica se da un attestato valido, rilasciato da un organismo di classificazione autorizzato ai sensi dell'allegato II, articolo 1.01, risulta che l'imbarcazione possiede, totalmente o parzialmente, i requisiti tecnici definiti nell'allegato II. Gli organismi di classificazione sono autorizzati solo se soddisfano i criteri di cui alla parte I dell'allegato VII.

2.   Ogni Stato membro stabilisce l'elenco delle sue autorità competenti per effettuare la visita tecnica e lo comunica alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 11

Validità dei certificati comunitari per la navigazione interna

1.   Il periodo di validità del certificato comunitario per la navigazione interna è fissato in ogni singolo caso dall'autorità competente per il rilascio di tali certificati in conformità dell'allegato II.

2.   Ciascuno Stato membro può, nei casi specificati agli articoli 12 e 16 e nell'allegato II, rilasciare certificati comunitari provvisori per la navigazione interna. I certificati comunitari provvisori per la navigazione interna sono redatti secondo il modello di cui alla parte III dell'allegato V.

Articolo 12

Sostituzione di certificati comunitari per la navigazione interna

Ogni Stato membro stabilisce le condizioni alle quali un certificato per la navigazione interna in corso di validità può, qualora venga smarrito o danneggiato, essere sostituito.

Articolo 13

Rinnovo di certificati comunitari per la navigazione interna

1.   Il certificato comunitario per la navigazione interna è rinnovato alla scadenza del periodo di validità, alle condizioni stabilite nell'articolo 8.

2.   Per il rinnovo dei certificati comunitari per la navigazione interna rilasciati anteriormente al 30 dicembre 2008 si applicano le disposizioni transitorie dell'allegato II.

3.   Al rinnovo dei certificati comunitari per la navigazione interna rilasciati posteriormente al 30 dicembre 2008 si applicano le disposizioni transitorie dell'allegato II entrate in vigore successivamente al rilascio dei certificati.

Articolo 14

Proroga della validità dei certificati comunitari per la navigazione interna

In via eccezionale, la validità del certificato comunitario per la navigazione interna può essere prorogata senza visita tecnica in conformità dell'allegato II dall'autorità che l'ha rilasciato o rinnovato. La proroga della validità è indicata su detto certificato.

Articolo 15

Rilascio di nuovi certificati comunitari per la navigazione interna

In caso di modifiche o riparazioni importanti che intacchino la robustezza strutturale della costruzione, la navigabilità o la manovrabilità o le caratteristiche specifiche dell'imbarcazione conformemente all'allegato II, questa è sottoposta nuovamente, prima di un nuovo viaggio, alla visita tecnica di cui all'articolo 8. In seguito a detta visita è rilasciato un nuovo certificato comunitario per la navigazione interna che indica le caratteristiche tecniche dell'imbarcazione, oppure il certificato esistente è modificato di conseguenza. Se il certificato è rilasciato in uno Stato membro diverso da quello che aveva rilasciato o rinnovato il certificato iniziale, l'autorità competente che aveva rilasciato o rinnovato il certificato ne è informata entro un mese.

Articolo 16

Rifiuto di rilascio o di rinnovo e ritiro di certificati comunitari per la navigazione interna

Ogni decisione relativa al rifiuto di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario per la navigazione interna è motivata. Essa è notificata all'interessato con l'indicazione delle modalità e dei termini di ricorso nello Stato membro.

Ogni certificato comunitario per la navigazione interna in corso di validità può essere revocato dall'autorità competente che l'ha rilasciato o rinnovato, quando l'imbarcazione non è più conforme ai requisiti tecnici specificati nel certificato.

Articolo 17

Accertamenti supplementari

Le autorità competenti di uno Stato membro possono accertare in qualsiasi momento, in conformità dell'allegato VIII, se l'imbarcazione detiene un valido certificato ai sensi della presente direttiva e la conformità dell'imbarcazione a quanto in esso dichiarato. Esse possono altresì accertare se la nave rappresenti un pericolo palese per le persone a bordo, per l'ambiente circostante o per la navigazione. Le autorità competenti adottano le misure necessarie conformemente all'allegato VIII.

Articolo 18

Riconoscimento dei certificati di navigabilità di imbarcazioni emessi da paesi terzi

Nell'attesa che siano conclusi accordi di riconoscimento reciproco dei certificati di navigabilità tra la Comunità e i paesi terzi, le autorità competenti di uno Stato membro possono riconoscere i certificati delle navi dei paesi terzi per la navigazione sulle vie navigabili dello Stato membro in questione.

I certificati comunitari per la navigazione interna sono rilasciati alle imbarcazioni dei paesi terzi conformemente all'articolo 8, paragrafo 1.

Articolo 19

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 7 della direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna (9) (di seguito denominato «il comitato»).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8.

Articolo 20

Adeguamento degli allegati e raccomandazioni sui certificati provvisori

1.   Le eventuali modifiche necessarie per adeguare gli allegati della direttiva al progresso tecnico o agli sviluppi registrati in questo settore grazie all'attività svolta da altre organizzazioni internazionali, in particolare la Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR), allo scopo di garantire che i due certificati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) siano rilasciati sulla base di requisiti tecnici che garantiscano un livello di sicurezza equivalente, o di tener conto dei casi di cui all'articolo 5, sono adottate dalla Commissione in conformità della procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

Queste modifiche sono apportate rapidamente onde garantire che i requisiti tecnici necessari per il rilascio del certificato comunitario per la navigazione interna riconosciuto per la navigazione sul Reno forniscano un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto per il rilascio del certificato di cui all'articolo 22 della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno.

2.   La Commissione si pronuncia sulle raccomandazioni del comitato relative al rilascio di certificati comunitari provvisori per la navigazione interna conformemente all'articolo 2.19 dell'allegato II.

Articolo 21

Applicabilità della direttiva 76/135/CEE

Alle imbarcazioni escluse dal campo di applicazione dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2 della presente direttiva, che tuttavia rientrano in quello dell'articolo 1 bis della direttiva 76/135/CEE si applicano le disposizioni di quest'ultima.

Articolo 22

Requisiti nazionali complementari o requisiti nazionali ridotti

I requisiti complementari per le imbarcazioni che navigano sulle vie navigabili delle zone 1 e 2 di uno Stato membro o le riduzioni dei requisiti tecnici per le imbarcazioni che navigano sulle vie navigabili delle zone 3 e 4 situate nel territorio di tale Stato in vigore in ciascuno Stato membro anteriormente al 30 dicembre 2008 sono validi fino all'entrata in vigore di requisiti complementari ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 o di riduzioni, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7 dei requisiti tecnici di cui all'allegato II, ma non oltre il 30 giugno 2009.

Articolo 23

Attuazione

1.   Gli Stati membri aventi vie navigabili interne di cui all'articolo 1, paragrafo 1 mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva con effetto dal 30 dicembre 2008. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano immeditamente alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 24

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono un sistema di sanzioni in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie per assicurare l'applicazione di tali sanzioni. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 25

Abrogazione della direttiva 82/714/CEE

La direttiva 82/714/CEE è abrogata a decorrere dal 30 dicembre 2008.

Articolo 26

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 27

Destinatari

Gli Stati membri aventi vie navigabili interne di cui all'articolo 1, paragrafo 1 sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 12 dicembre 2006

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Josep BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

Mauri PEKKARINEN


(1)  GU C 157 del 25.5.1998, pag. 17.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 16 settembre 1999 (GU C 54 del 25.2.2000, pag. 79), posizione comune del Consiglio del 23 febbraio 2006 (GU C 166 E del 18.7.2006, pag. 1), posizione del Parlamento europeo del 5 luglio 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 ottobre 2006.

(3)  GU L 301 del 28.10.1982, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(5)  GU L 21 del 29.1.1976, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 78/1016/CEE (GU L 349 del 13.12.1978, pag. 31).

(6)  GU L 164 del 30.6.1994, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(7)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(8)  GU L 144 del 15.5.1998, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/75/CE della Commissione (GU L 190 del 30.7.2003, pag. 6).

(9)  GU L 373 del 31.12.1991, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.


ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato I

Elenco delle vie navigabili interne comunitarie suddivise geograficamente nelle zone 1, 2, 3 e 4 10

Allegato II

Requisiti tecnici minimi applicabili alle navi delle vie navigabili interne delle zone 1, 2, 3 e 4 29

Allegato III

Materie per le quali possono essere adottati requisiti tecnici complementari applicabili alle navi delle vie navigabili interne delle zone 1 e 2 175

Allegato IV

Materie per le quali possono essere adottati requisiti tecnici ridotti per le navi delle vie navigabili interne delle zone 3 e 4 176

Allegato V

Modelli di certificati comunitari per la navigazione interna 177

Allegato VI

Modello di registro dei certificati comunitari per la navigazione interna 194

Allegato VII

Organismi di classificazione 197

Allegato VIII

Norme procedurali per la conduzione delle ispezioni 199

Allegato IX

Requisiti applicabili ai segnali luminosi, alle apparecchiature radar e agli indicatori della velocità di accostata 200

ALLEGATO I

ELENCO DELLE VIE NAVIGABILI INTERNE COMUNITARIE SUDDIVISE GEOGRAFICAMENTE NELLE ZONE 1, 2, 3 E 4

CAPO 1

Zona 1

Repubblica federale di Germania

Ems

Dalla linea di collegamento fra il vecchio faro di Greetsiel e il molo occidentale dell'ingresso del porto di Eemshaven in direzione del mare aperto fino alla latitudine 53°30'N e alla longitudine 6°45'E, ossia leggermente al largo della zona di alleggio per navi da carico secco nell'Alte Ems (*)

Repubblica di Polonia

La parte della baia di Pomorska a sud della linea di collegamento fra Nord Perd sull'isola Rugen e il faro Niechorze

La parte della baia di Gdańska a sud della linea di collegamento fra il faro Hel e la boa d'ingresso del porto di Baltijsk

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

SCOZIA

Blue Mull Sound

Tra Gutcher e Belmont

Yell Sound

Tra Tofts Voe e Ulsta

Sullom Voe

All'interno della linea che collega la punta nordorientale dell'isola di Gluss alla punta settentrionale di Calback Ness

Dales Voe

D'inverno:

 

all'interno della linea che collega la punta settentrionale di Kebister Ness alla costa di Breiwick alla longitudine 1°10.8'W

Dales Voe

D'estate:

 

come per Lerwick

Lerwick

D'inverno:

 

all'interno dell'area delimitata a nord dalla linea che va da Scottle Holm a Scarfi Taing sull'isola di Bressay e a sud dalla linea che va dal faro di Twageos Point a Whalpa Taing sull'isola di Bressay

Lerwick

D'estate:

 

all'interno dell'area delimitata a nord dalla linea che va da Brim Ness all'angolo nordorientale di Inner Score e a sud dalla linea che va dalla punta meridionale di Ness of Sound a Kirkabisterness

Kirkwall

Tra Kirkwall e Rousay, a est non oltre la linea tra Point of Graand (Egilsay) e Galt Ness (Shapinsay) o tra Head of Work (Mainland) attraverso il segnale di Helliar Holm fino alla costa di Shapinsay; a nordovest non oltre la punta sudorientale dell'isola di Eynhallow, in direzione del mare aperto non oltre la linea tra la costa di Rousay alla latitudine 59°10.5 N e alla longitudine 002°57.1 W e la costa di Egilsay alla latitudine 59°10.0 N e alla longitudine 002°56.4 W

Stromness

A Scapa ma non oltre Scapa Flow

Scapa Flow

All'interno dell'area delimitata dalle linee che vanno da Point of Cletts sull'isola di Hoy al punto di triangolazione di Thomson's Hill sull'isola di Fara e da lì sino a Gibraltar Pier sull'isola di Flotta; da St Vincent Pier sull'isola di Flotta alla punta più occidentale di Calf of Flotta; dalla punta più orientale di Calf of Flotta a Needle Point sull'isola di South Ronaldsay e da Ness on Mainland al faro di Point of Oxan sull'isola di Graemsay e da lì sino a Bu Point sull'isola di Hoy; e al largo delle acque della zona 2

Balnakiel Bay

Tra Eilean Dubh e A'Chleit

Cromarty Firth

All'interno della linea che va da North Sutor a Nairn Breakwater e al largo delle acque della zona 2

Inverness

All'interno della linea che va da North Sutor a Nairn Breakwater e al largo delle acque della zona 2

Fiume Tay — Dundee

All'interno della linea che va da Broughty Castle a Tayport e al largo delle acque della zona 2

Firth of Forth e fiume Forth

All'interno della linea che va da Kirkcaldy al fiume Portobello e al largo delle acque della zona 2

Solway Firth

All'interno della linea che va da Southerness Point a Silloth

Loch Ryan

All'interno della linea che va da Finnart's Point a Milleur Point e al largo delle acque della zona 2

The Clyde

Limite esterno:

 

la linea che va da Skipness a un punto un miglio a sud di Garroch Head e da lì sino a Farland Head

Limite interno invernale:

 

la linea che va dal faro di Cloch a Dunoon Pier

Limite interno estivo:

 

la linea che va da Bogany Point sull'isola di Bute a Skelmorlie Castle e la linea che va da Ardlamont Point all'estremità meridionale della baia di Ettrick all'interno di Kyles of Bute

Nota : tra il 5 giugno e il 5 settembre (entrambe le date comprese) il limite interno estivo di cui sopra si estende dalla linea che va da un punto due miglia al largo della costa di Ayrshire a Skelmorlie Castle fino a Tomont End, Cumbrae, e dalla linea che va da Portachur Point, Cumbrae a Inner Brigurd Point Ayrshire

Oban

All'interno dell'area delimitata a nord dalla linea che va dal segnale di Dunollie Point a Ard na Chruidh e a sud dalla linea che va da Rudha Seanach a Ard na Cuile

Kyle of Lochalsh

Attraverso Loch Alsh alla punta di Loch Duich

Loch Gairloch

D'inverno:

 

nessuna

D'estate:

 

a sud della linea a est di Rubha na Moine sino a Eilan Horrisdale e da lì sino a Rubha nan Eanntag

IRLANDA DEL NORD

Belfast Lough

D'inverno:

 

nessuna

D'estate:

 

all'interno della linea che va da Carrickfergus a Bangor

e al largo delle acque della zona 2

Loch Neagh

A una distanza maggiore di 2 miglia dalla costa

COSTA ORIENTALE DELL'INGHILTERRA

Fiume Humber

D'inverno

 

all'interno della linea che va da New Holland a Paull

D'estate:

 

all'interno della linea che va da Cleethorpes Pier a Patrington Church

e al largo delle acque della zona 2

GALLES E COSTA OCCIDENTALE DELL'INGHILTERRA

Fiume Severn

D'inverno:

 

all'interno della linea che va da Blacknore Point a Caldicot Pill, Porstkewett

D'estate:

 

all'interno della linea che va da Barry Dock Pier a Steepholm e da lì sino a Brean Down

e al largo delle acque della zona 2

Fiume Wye

D'inverno:

 

all'interno della linea che va da Blackmore Point a Caldicot Pill, Portskewett

D'estate:

 

all'interno della linea che va da Barry Dock Pier a Steepholm e da lì sino a Brean Down

e al largo delle acque della zona 2

Newport

D'inverno:

 

nessuna

D'estate:

 

all'interno della linea che va da Barry Dock Pier a Steepholm e da lì sino a Brean Down

e al largo delle acque della zona 2

Cardiff

D'inverno:

 

nessuna

D'estate:

 

all'interno della linea che va da Barry Dock Pier a Steepholm e da lì sino a Brean Down

e al largo delle acque della zona 2

Barry

D'inverno:

 

nessuna

D'estate

 

all'interno della linea che va da Barry Dock Pier a Steepholm e da lì sino a Brean Down

e al largo delle acque della zona 2

Swansea

All'interno della linea che collega le estremità verso il mare dei frangiflutti

Stretto di Menai

All'interno dello stretto di Menai dalla linea che collega il segnale dell'isola di Llanddwyn a Dinas Dinlleu e le linee che collegano la punta meridionale dell'isola di Puffin a Trwyn DuPoint e alla stazione ferroviaria di Llanfairfechan e al largo delle acque della zona 2

Fiume Dee

D'inverno:

 

all'interno della linea che va da Hilbre Point a Point of Air

D'estate:

 

all'interno della linea che va da Formby Point a Point of Air

e al largo delle acque della zona 2

Fiume Mersey

D'inverno:

 

nessuna

D'estate:

 

all'interno della linea che va da Formby Point a Point of Air

e al largo delle acque della zona 2

Preston e Southport

All'interno della linea che va da Southport a Blackpool all'interno degli argini

e al largo delle acque della zona 2

Fleetwood

D'inverno:

 

nessuna

D'estate:

 

all'interno della linea che va da Rossal Point a Humphrey Head

e al largo delle acque della zona 2

Fiume Lune

D'inverno:

 

nessuna

D'estate:

 

all'interno della linea che va da Rossal Point a Humphrey Head

e al largo delle acque della zona 2

Heysham

D'inverno:

 

nessuna

D'estate:

 

all'interno della linea che va da Rossal Point a Humphrey Head

Morecambe

D'inverno:

 

nessuna

D'estate:

 

all'interno della linea che va da Rossal Point a Humphrey Head

Workington

All'interno della linea che va da Southerness Point a Silloth

e al largo delle acque della zona 2

INGHILTERRA MERIDIONALE

Fiume Colne, Colchester

D'inverno:

 

all'interno della linea che va da Colne Point a Whitstable

D'estate:

 

all'interno della linea che va da Clacton Pier a Reculvers

Fiume Blackwater

D'inverno:

 

all'interno della linea che va da Colne Point a Whitstable

D'estate:

 

all'interno della linea che va da Clacton Pier a Reculvers

e al largo delle acque della zona 2

Fiume Crouch e fiume Roach

D'inverno:

 

all'interno della linea che va da Colne Point a Whitstable

D'estate:

 

all'interno della linea che va da Clacton Pier a Reculvers

e al largo delle acque della zona 2

Fiume Tamigi e suoi affluenti

D'inverno:

 

all'interno della linea che va da Colne Point a Whitstable

D'estate:

 

all'interno della linea che va da Clacton Pier a Reculvers

e al largo delle acque della zona 2

Fiume Medway e Swale

D'inverno:

 

all'interno della linea che va da Colne Point a Whitstable

D'estate:

 

all'interno della linea che va da Clacton Pier a Reculvers

e al largo delle acque della zona 2

Chichester

All'interno dell'isola di Wight entro un'area delimitata dalle linee tracciate a est tra la guglia della chiesa di West Wittering e Trinity Church, Bembridge, e a ovest tra the Needles e Hurst Point

e al largo delle acque della zona 2

Langstone Harbour

All'interno dell'isola di Wight entro un'area delimitata dalle linee tracciate a est tra la guglia della chiesa di West Wittering e Trinity Church, Bembridge, e a ovest tra the Needles e Hurst Point

e al largo delle acque della zona 2

Portsmouth

All'interno dell'isola di Wight entro un'area delimitata dalle linee tracciate a est tra la guglia della chiesa di West Wittering e Trinity Church, Bembridge, e a ovest tra the Needles e Hurst Point

e al largo delle acque della zona 2

Bembridge, Isola di Wight

All'interno dell'isola di Wight entro un'area delimitata dalle linee tracciate a est tra la guglia della chiesa di West Wittering e Trinity Church, Bembridge, e a ovest tra the Needles e Hurst Point

e al largo delle acque della zona 2

Cowes, Isola di Wight

All'interno dell'isola di Wight entro un'area delimitata dalle linee tracciate a est tra la guglia della chiesa di West Wittering e Trinity Church, Bembridge, e a ovest tra the Needles e Hurst Point

e al largo delle acque della zona 2

Southampton

All'interno dell'isola di Wight entro un'area delimitata dalle linee tracciate a est tra la guglia della chiesa di West Wittering e Trinity Church, Bembridge, e a ovest tra the Needles e Hurst Point

e al largo delle acque della zona 2

Fiume Beaulieu

All'interno dell'isola di Wight entro un'area delimitata dalle linee tracciate a est tra la guglia della chiesa di West Wittering e Trinity Church, Bembridge, e a ovest tra the Needles e Hurst Point

e al largo delle acque della zona 2

Lago Keyhaven

All'interno dell'isola di Wight entro un'area delimitata dalle linee tracciate a est tra la guglia della chiesa di West Wittering e Trinity Church, Bembridge, e a ovest tra the Needles e Hurst Point

e al largo delle acque della zona 2

Weymouth

All'interno di Portland Harbour e tra il fiume Wey e Portland Harbour

Plymouth

All'interno della linea che va da Cawsand a Breakwater sino a Staddon

e al largo delle acque della zona 2

Falmouth

D'inverno:

 

all'interno della linea che va da St. Anthony Head a Rosemullion

D'estate:

 

all'interno della linea che va da St.Anthony Head a Nare Point

e al largo delle acque della zona 2

Fiume Camel

All'interno della linea che va da Stepper Point a Trebetherick Point

e al largo delle acque della zona 2

Bridgewater

All'interno della barriera e al largo delle acque della zona 2

Fiume Avon (Avon)

D'inverno:

 

all'interno della linea che va da Blacknore Point a Caldicot Pill, Porstkewett

D'estate:

 

all'interno della linea che va da Barry Pier a Steepholm e da lì sino a Brean Down

e al largo delle acque della zona 2

Zona 2

Repubblica ceca

Diga del lago Lipno

Repubblica federale di Germania

Ems

Dalla linea tracciata attraverso l'Ems vicino all'entrata del porto di Papenburg tra lo stabilimento di pompaggio di Diemen e l'apertura della diga a Halte fino alla linea di collegamento tra il vecchio faro di Greetsiel e il molo occidentale dell'entrata del porto di Eemshaven

Jade

All'interno della linea di collegamento fra il segnale a croce di Schillig e il campanile di Langwarden

Weser

Dal margine nordoccidentale del ponte ferroviario di Brema fino alla linea che collega i campanili di Langwarden e di Cappel, compresi i bracci laterali Westergate, Rekumer Loch, Rechter Nebenarm e Schweiburg

Elba

Dal limite inferiore del porto di Amburgo fino alla linea che collega la boa sferica di Döse e il margine occidentale della diga di Friedrichskoog (Dieksand), compresa la Nebenelbe e gli affluenti Este, Lühe, Schwinge, Oste, Pinnau, Krückau e Stör (ogni volta, dalla foce allo sbarramento)

Meldorfer Bucht

All'interno della linea che collega il margine occidentale della diga di Friedrichskoog (Dieksand) e la testa del molo occidentale di Büsum

Eider

Dal canale di Gieselau allo sbarramento di Eider

Flensburger Förde

All'interno della linea che collega il faro di Kegnäs e Birknack

Schlei

All'interno della linea tra le teste del molo di Schleimünde

Eckernförder Bucht

All'interno della linea che collega Boknis-Eck e la punta nordorientale della terraferma vicino a Dänisch Nienhof

Kieler Förde

All'interno della linea che collega il faro di Bülk e il monumento ai caduti del mare di Laboe

Nord-Ostsee-Kanal (canale di Kiel)

Dalla linea che collega le teste del molo di Brunsbüttel fino alla linea che collega i segnali d'accesso di Kiel-Holtenau, compresi Obereidersee e Enge, Audorfer See, Borgstedter See e Enge, Schirnauer See, Flemhuder See e il canale di Achterwehrer

Trave

Dal margine nordoccidentale del ponte ferroviario mobile e dal margine settentrionale dell'Holstenbrücke (Stadttrave) di Lubecca sino alla linea che collega la testa del molo meridionale interna e la testa del molo settentrionale esterna a Travemünde, compresi Pötenitzer Wiek, Dassower See e i vecchi bracci dell'isola di Teerhof

Leda

Dall'entrata nell'avamporto della chiusa marittima di Leer fino alla foce

Hunte

Dal porto di Oldenburg e da 140 m a valle dell'Amalienbrücke a Oldenburg fino alla foce

Lesum

Dal ponte ferroviario a Bremen-Burg fino alla foce

Este

Dall'acqua a valle della chiusa di Buxtehude fino alla diga di Este

Lühe

Dall'acqua a valle di Au-Mühle a Horneburg fino alla diga di Lühe

Schwinge

Dalla chiusa di Salztor a Stade fino alla diga di Schwinge

Oste

Dal margine nordorientale dello sbarramento del mulino di Bremervörde fino alla diga di Oste

Pinnau

Dal margine sudoccidentale del ponte ferroviario di Pinneberg fino alla diga di Pinnau

Krückau

Dal margine sudoccidentale del ponte per Wedenkamp a Elmshorn fino alla diga di Krückau

Stör

Dalla scala di marea di Rensing fino alla diga di Stör

Freiburger Hafenpriel

Dal margine orientale della chiusa di Friburgo sull'Elba fino alla foce

Wismarbucht, Kirchsee, Breitling, Salzhaff e area portuale di Wismar

In direzione del mare aperto fino alla linea tra Hoher Wieschendorf Huk e il fanale di Timmendorf e la linea che collega il fanale di Gollwitz sull'isola di Poel e la punta meridionale della penisola di Wustrow

Warnow, compresi Breitling e i bracci laterali

A valle del Mühlendamm dal margine settentrionale del Geinitzbrücke a Rostock in direzione del mare fino alla linea che collega le punte settentrionali dei moli occidentale e orientale di Warnemünde

Le acque circondate dalla terraferma e dalle penisole di Darß e Zingst come pure dalle isole di Hiddensee e di Rügen (compresa la zona portuale di Stralsund)

Che si estendono in direzione del mare aperto tra:

la penisola di Zingst e l'isola di Bock: fino alla latitudine 54°26'42''N,

le isole di Bock e Hiddensee: fino alla linea che collega la punta settentrionale dell'isola di Bock alla punta meridionale dell'isola di Hiddensee,

l'isola di Hiddensee e l'isola di Rügen (Bug): fino alla linea che collega la punta sudorientale di Neubessin a Buger Haken

Greifswalder Bodden e zona portuale di Greifswald, compreso Ryck

In direzione del mare aperto fino alla linea che collega la punta orientale del Thiessower Haken (Südperd) alla punta orientale dell'isola di Ruden e proseguendo fino alla punta settentrionale dell'isola di Usedom (54°10'37''N, 13°47'51''E)

Le acque circondate dalla terraferma e dall'isola di Usedom (il Peenestrom, compresi la zona portuale di Wolgast e Achterwasser, e Stettiner Haff)

In direzione est fino alla frontiera con la Repubblica di Polonia nello Stettiner Haff

Nota: Nel caso di navi il cui porto di armamento si trova in un altro Stato, va tenuto conto dell'articolo 32 del trattato di cooperazione Ems-Dollart dell'8 aprile 1960 (BGBl. 1963 II, pag. 602).

Repubblica francese

Dordogna

Dal ponte di pietra di Libourne fino alla foce

Garonna e Gironda

Dal ponte di pietra di Bordeaux fino alla foce

Loira

Dal ponte di Haudaudine sul braccio secondario della Madeleine fino alla foce e dal ponte di Pirmil sul braccio secondario di Pirmil

Rodano

Dal ponte Trinquetaille ad Arles e oltre, in direzione di Marsiglia

Senna

Dal ponte Jeanne-d'Arc di Rouen fino alla foce

Repubblica d'Ungheria

Lago Balaton

Regno dei Paesi Bassi

Dollard

Eems

Waddenzee: compresi i collegamenti con il Mare del Nord

IJsselmeer: compreso il Markermeer e l'IJmeer ma escluso il Gouwzee

Waterweg di Rotterdam e Scheur

Calandkanaal ad ovest del porto del Benelux

Hollands Diep

Breediep, Beerkanaal e porti collegati

Haringvliet e Vuile Gat: comprese le vie navigabili che si trovano fra Goeree-Overflakkee da un lato e Voorne-Putten e Hoekse Waard dall'altro

Hellegat

Volkerak

Krammer

Grevelingenmeer e Brouwershavense Gat: comprese tutte le vie navigabili che si trovano fra Schouwen-Duiveland e Goeree-Overflakkee

Keten, Mastgat, Zijpe, Krabbenkreek, Schelda orientale e Roompot: comprese le vie navigabili che si trovano fra Walcheren, Noord-Beveland e Zuid-Beveland da un lato e Schouwen-Duiveland e Tholen dall'altro, escluso il canale Schelda-Reno

Schelda e Schelda occidentale e la sua foce a mare: comprese le vie navigabili che si trovano fra la Fiandra zelandese (Reemusch-Vlaanderen), da un lato, e Walcheren e Zuid-Beveland, dall'altro, escluso il canale Schelda-Reno

Repubblica di Polonia

Laguna di Stettino

Laguna di Kamień

Laguna della Vistola

Baia di Puck

Lago artificiale di Włocławski

Lago Śniardwy

Lago Niegocin

Lago Mamry

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

SCOZIA

Scapa Flow

All'interno dell'area delimitata dalle linee che vanno da Wharth, sull'isola di Flotta, a Martello Tower a South Walls, e da Point Cletts sull'isola di Hoy al punto di triangolazione di Thomson's Hill sull'isola di Fara e da lì sino al Gibraltar Pier sull'isola di Flotta

Kyle of Durness

A sud di Eilean Dubh

Cromarty Firth

All'interno della linea tra North Sutor e South Sutor

Inverness

All'interno della linea che collega Fort George a Chanonry Point

Findhorn Bay

All'interno della lingua di terra

Aberdeen

All'interno della linea che collega South Jetty a Abercromby Jetty

Montrose Basin

A ovest della linea che va da nord a sud attraverso l'entrata del porto al faro di Scurdie Ness

Fiume Tay — Dundee

All'interno della linea che va dal bacino di marea (bacino di pesca) di Dundee a Craig Head, East Newport

Firth of Forth e fiume Forth

All'interno del Firth of Forth ma non a est del ponte ferroviario di Forth

Dumfries

All'interno della linea che va da Airds Point a Scar Point

Loch Ryan

All'interno della linea che va da Cairn Point a Kircolm Point

Ayr Harbour

All'interno delIa barriera

The Clyde

Al di sopra delle acque della zona 1

Kyles of Bute

Tra Colintraive e Rhubodach

Campbeltown Harbour

All'interno della linea che va da Macringan's Point a Ottercharach Point

Loch Etive

All'interno del Loch Etive al di sopra delle cascate di Lora

Loch Leven

Al di sopra del ponte di Ballachulish

Loch Linnhe

A nord del segnale di Corran Point

Loch Eil

L'intero lago

Caledonian Canal

I laghi Lochy, Oich e Ness

Kyle of Lochalsh

All'interno del Kyle Akin non a ovest del segnale di Eilean Ban né a est di Eileanan Dubha

Loch Carron

Tra Stromemore e Strome Ferry

Loch Broom, Ullapool

All'interno della linea che va dal segnale di Ullapool Point a Aultnaharrie

Kylesku

Attraverso Loch Cairnbawn nell'area tra la punta più orientale di Garbh Eilean e la punta più occidentale di Eilean na Rainich

Stornoway Harbour

All'interno della linea che va da Arnish Point al lato nordoccidentale del faro di Sandwick Bay

The Sound of Scalpay

Non a est di Berry Cove (Scalpay) né a ovest di Croc a Loin (Harris)

North Harbour, Scalpay e Tarbert Harbour

Entro un miglio dalla costa dell'isola di Harris

Loch Awe

L'intero lago

Loch Katrine

L'intero lago

Loch Lomond

L'intero lago

Loch Tay

L'intero lago

Loch Loyal

L'intero lago

Loch Hope

L'intero lago

Loch Shin

L'intero lago

Loch Assynt

L'intero lago

Loch Glascarnoch

L'intero lago

Loch Fannich

L'intero lago

Loch Maree

L'intero lago

Loch Gairloch

L'intero lago

Loch Monar

L'intero lago

Loch Mullardach

L'intero lago

Loch Cluanie

L'intero lago

Loch Loyne

L'intero lago

Loch Garry

L'intero lago

Loch Quoich

L'intero lago

Loch Arkaig

L'intero lago

Loch Morar

L'intero lago

Loch Shiel

L'intero lago

Loch Earn

L'intero lago

Loch Rannoch

L'intero lago

Loch Tummel

L'intero lago

Loch Ericht

L'intero lago

Loch Fionn

L'intero lago

Loch Glass

L'intero lago

Loch Rimsdale/nan Clar

L'intero lago

IRLANDA DEL NORD

Strangford Lough

All'interno della linea che va da Cloghy Point a Dogtail Point

Belfast Lough

All'interno della linea che va da Holywood a Macedon Point

Larne

All'interno della linea che va dal molo di Larne al molo dei traghetti sull'isola di Magee

Fiume Bann

Dalle estremità verso il mare aperto dei frangiflutti al ponte di Toome

Lough Erne

La parte superiore e inferiore del Lough Erne

Lough Neagh

Entro 2 miglia dalla costa

COSTA ORIENTALE DELL'INGHILTERRA

Berwick

All'interno dei frangiflutti

Warkworth

All'interno dei frangiflutti

Blyth

All'interno delle teste di molo esterne

Fiume Tyne

Da Dunston Staithes alle teste del molo di Tyne

Fiume Wear

Da Fatfield alle teste del molo di Sunderland

Seaham

All'interno dei frangiflutti

Hartlepool

All'interno della linea che va da Middleton Jetty alla vecchia testa del molo

All'interno della linea che collega la testa del molo settentrionale alla testa del molo meridionale

Fiume Tees

All'interno della linea in direzione ovest da Government Jetty alla diga sul Tees

Whitby

All'interno delle teste del molo di Whitby

Fiume Humber

All'interno della linea che va da North Ferriby a South Ferriby

Grimsby Dock

All'interno della linea che va dal molo occidentale del bacino di marea al molo orientale dei bacini di pesca, sulla banchina nord

Boston

All'interno del New Cut

Fiume Dutch

L'intero canale

Fiume Hull

Da Beverley Beck fino al fiume Humber

Kielder Water

L'intero lago

Fiume Ouse

Al di sotto della chiusa di Naburn

Fiume Trent

Al di sotto della chiusa di Cromwell

Fiume Wharfe

Dalla confluenza con il fiume Ouse fino al ponte di Tadcaster

Scarborough

All'interno delle teste di molo di Scarborough

GALLES E COSTA OCCIDENTALE DELL'INGHILTERRA

Fiume Severn

A nord della linea che va in direzione ovest da Sharpness Point (51°43.4'N) agli sbarramenti di Llanthony e Maisemore e al largo delle acque della zona 3

Fiume Wye

A Chepstow, latitudine nord (51°38.0'N) fino a Monmouth

Newport

A nord del passaggio dei cavi elettrici aerei a Fifoots Points

Cardiff

All'interno della linea che va dalla gettata sud alla testa del molo di Penarth

Le acque racchiuse a ovest dalla diga della baia di Cardiff

Barry

All'interno della linea che collega le estremità verso il mare dei frangiflutti

Port Talbot

All'interno della linea che collega le estremità verso il mare dei frangiflutti sul fiume Afran all'esterno dei bacini chiusi

Neath

All'interno della linea in direzione nord dall'estremità verso il mare della gettata per petroliere della baia di Baglan (51°37.2'N, 3°50.5'W)

Llanelli e Burry Port

All'interno dell'area delimitata dalla linea che va dal molo occidentale di Burry Port a Whiteford Point

Milford Haven

All'interno della linea tracciata a sud di Hook Point fino a Thorn Point

Fishguard

All'interno della linea che collega le estremità verso il mare dei frangiflutti nord e est

Cardigan

All'interno dello stretto di Pen-Yr-Ergyd

Aberystwyth

All'interno delle estremità verso il mare dei frangiflutti

Aberdyfi

All'interno della linea che va dalla stazione ferroviaria di Aberdyfi alla boa sferica di Twyni Bach

Barmouth

All'interno della linea che va dalla stazione ferroviaria di Barmouth a Penrhyn Point

Portmadoc

All'interno della linea che va da Harlech Point a Graig Ddu

Holyhead

All'interno dell'area delimitata dai frangiflutti principali e della linea tracciata dall'estremità dei frangiflutti a Brynglas Point, baia di Towyn

Stretto di Menai

All'interno dello stretto di Menai tra la linea che collega Aber Menai Point a Belan Point e la linea che collega Beaumaris Pier a Pen-y-Coed Point

Conway

All'interno della linea che va da Mussel Hill a Tremlyd Point

Llandudno

All'interno dei frangiflutti

Rhyl

All'interno dei frangiflutti

Fiume Dee

Al di sopra della banchina di Connah fino al punto di estrazione dell'acqua a Barrelwell Hill

Fiume Mersey

All'interno della linea tra il faro di Rock e il bacino nordoccidentale di Seaforth ma esclusi gli altri bacini

Preston e Southport

All'interno della linea che va da Lytham a Southport e all'interno dei bacini di Preston

Fleetwood

All'interno della linea che va dal segnale di Low a Knott

Fiume Lune

All'interno della linea che va da Sunderland Point a Chapel Hill fino al bacino di Glasson incluso

Barrow

All'interno della linea che collega Haws Point, isola di Walney allo scalo di alaggio dell'isola di Roa

Whitehaven

All'interno dei frangiflutti

Workington

All'interno dei frangiflutti

Maryport

All'interno dei frangiflutti

Carlisle

All'interno della linea che collega Point Carlisle a Torduff

Coniston Water

L'intero lago

Derwentwater

L'intero lago

Ullswater

L'intero lago

Windermere

L'intero lago

INGHILTERRA MERIDIONALE

Blakeney e Morston Porto e vie d'accesso

A est della linea tracciata a sud di Blakeney Point fino all'entrata del fiume Stiffkey

Fiume Orwell e fiume Stour

Il fiume Orwell all'interno della linea che va dai frangiflutti di Blackmanshead a Landguard Point e al largo delle acque della zona 3

Fiume Blackwater

Tutte le vie navigabili all'interno della linea che va dall'estremità sudoccidentale dell'isola di Mersea fino a Sales Point

Fiume Crouch e fiume Roach

Il fiume Crouch all'interno della linea che va da Holliwell Point a Foulness Point, compreso il fiume Roach

Fiume Tamigi e suoi affluenti

Il fiume Tamigi al di sopra della linea tracciata da nord a sud attraverso l'estremità orientale del molo della banchina di Denton, Gravesend fino alla chiusa di Teddington

Fiume Medway e Swale

Il fiume Medway dalla linea tracciata da Garrison Point alla Grain Tower, fino alla chiusa di Allington; e Swale da Whitstable al fiume Medway

Fiume Stour (Kent)

Il fiume Stour al di sopra della foce sino all'approdo a Flagstaff Reach

Porto di Dover

All'interno delle linee tracciate tra le entrate orientale e occidentale del porto

Fiume Rother

Il fiume Rother al di sopra della stazione del segnale di marea a Camber fino alla chiusa di Scots Float e alla chiusa di entrata sul fiume Brede

Fiume Adur e canale di Southwick

All'interno della linea tracciata attraverso l'entrata del porto di Shoreham fino alla chiusa del canale di Southwick e all'estremità occidentale della banchina di Tarmac

Fiume Arun

Il fiume Arun al di sopra del molo di Littlehampton fino alla marina di Littlehampton

Fiume Ouse (Sussex) Newhaven

Il fiume Ouse dalla linea tracciata attraverso i moli dell'entrata del porto di Newhaven fino all'estremità settentrionale della banchina nord

Brighton

La parte esterna della marina di Brighton all'interno della linea che va dall'estremità meridionale della banchina ovest all'estremità settentrionale della banchina sud

Chichester

All'interno della linea tracciata tra Eastoke point e la guglia della chiesa, West Wittering e al largo delle acque della zona 3

Porto di Langstone

All'interno della linea tracciata tra Eastney Point e Gunner Point

Portsmouth

All'interno della linea tracciata attraverso l'entrata del porto da Port Blockhouse fino alla Round Tower

Bembridge, isola di Wight

All'interno del porto di Brading

Cowes, isola di Wight

Il fiume Medina all'interno della linea che va dal segnale dei frangiflutti sulla riva orientale al faro sulla riva occidentale

Southampton

All'interno della linea che va da Calshot Castle alla boa sferica di Hook

Beaulieu River

All'interno di Beaulieu River, non a est della linea tracciata da nord a sud attraverso Inchmery House

Lago Keyhaven

All'interno della linea tracciata in direzione nord dal segnale basso di Hurst Point alla palude di Keyhaven

Christchurch

The Run

Poole

All'interno della linea del traghetto a fune tra Sandbanks e South Haven Point

Exeter

All'interno della linea tracciata da est a ovest da Warren Point alla stazione di battelli di salvataggio costiera di fronte a Checkstone Ledge

Teignmouth

All'interno del porto

Fiume Dart

All'interno della linea che va da Kettle Point a Battery Point

Fiume Salcombe

All'interno della linea che va da Splat Point a Limebury Point

Plymouth

All'interno della linea che va dal molo di Mount Batten a Raveness Point attraverso le isole di Drake; il fiume Yealm all'interno della linea che va da Warren Point a Misery Point

Fowey

All'interno del porto

Falmouth

All'interno della linea che va da St. Anthony Head a Pendennis Point

Fiume Camel

All'interno della linea che va da Gun Point a Brea Hill

Fiumi Taw e Torridge

All'interno della linea orientata a 200o dal faro di Crow Point fino alla costa a Skern Point

Bridgewater

A sud della linea tracciata in direzione est da Stert Point (51°13.0'N)

Fiume Avon (Avon)

All'interno della linea che va da Avonmouth Pier a Wharf Point, fino alla diga di Netham

CAPO 2

Zona 3

Regno del Belgio

Schelda marittima (a valle della rada di Anversa)

Repubblica ceca

Labe: dalla chiusa Ústí nad Labem-Střekov alla chiusa Lovosice

Laghi artificiali: Baška, Brněnská (Kníničky), Horka (Stráž pod Ralskem), Hracholusky, Jesenice, Nechranice, Olešná, Orlík, Pastviny, Plumov, Rozkoš, Seč, Skalka, Slapy, Těrlicko, Žermanice

Lago Máchovo

Zona acquatica Velké Žernoseky

Bacini: Oleksovice, Svět, Velké Dářko

Laghi per l'estrazione di ghiaia: Dolní Benešov, Ostrožná Nová Ves a Tovačov

Repubblica federale di Germania

Danubio

Da Kelheim (km 2 414,72 ) fino al confine austro-tedesco

Reno

Dal confine svizzero-tedesco al confine olandese-tedesco

Elba

Dalla foce del canale laterale dell'Elba (Elbe-Seiten canal) al limite inferiore del porto di Amburgo

Müritz

 

Repubblica francese

Reno

Repubblica di Ungheria

Danubio: dal km 1 812 al km 1 433

Danubio Moson: dal km 14 al km 0

Danubio Szentendre: dal km 32 al km 0

Danubio Ráckeve: dal km 58 al km 0

Fiume Tisza: dal km 685 al km 160

Fiume Dráva: dal km 198 al km 70

Fiume Bodrog: dal km 51 al km 0

Fiume Kettős-Körös: dal km 23 al km 0

Fiume Hármas-Körös: dal km 91 al km 0

Canale Sió: dal km 23 al km 0

Lago Velence

Lago Fertő

Regno dei Paesi Bassi

Reno

Sneekermeer, Koevordermeer, Heegermeer, Fluessen, Slotermeer, Tjeukemeer, Beulakkerwijde, Belterwijde, Ramsdiep, Ketelmeer, Zwartenmeer, Veluwemeer, Eemmeer, Alkmaardermeer, Gouwzee, Buiten IJ, Afgesloten IJ, Noordzeekanaal, porto di IJmuiden, zona portuale di Rotterdam, Nieuwe Maas, Noord, Oude Maas, Beneden Merwede, Nieuwe Merwede, Dordtsche Kil, Boven Merwede, Waal, Bijlandsch Kanaal, Boven Rijn, Pannersdensch Kanaal, Geldersche IJssel, Neder Rijn, Lek, canale Amsterdam-Reno, Veerse Meer, canale Schelda-Reno fino al punto in cui affluisce nel Volkerak, Amer, Bergsche Maas, la Mosa a valle di Venlo, Gooimeer, Europort, Calandkanaal (a est del porto del Benelux), Hartelkanaal

Repubblica d'Austria

Danubio: dal confine con la Germania al confine con la Slovacchia

Inn: dalla foce alla centrale elettrica di Passau-Ingling

Traun: dalla foce al km 1,80

Enns: dalla foce al km 2,70

March: fino al km 6,00

Repubblica di Polonia

Fiume Biebrza: dall'estuario del canale Augustowski fino all'estuario del fiume Narwia

Fiume Brda: dal collegamento con il canale Bydgoski a Bydgoszcz fino all'estuario del fiume Vistola

Fiume Bug: dall'estuario del fiume Muchawiec fino all'estuario del fiume Narwia

Lago Dąbie: fino al confine con le acque salate interne

Canale Augustowski: dal collegamento con il fiume Biebrza fino al confine di Stato, compresi i laghi situati lungo tale canale

Canale Bartnicki: dal lago Ruda Woda fino al lago Bartężek incluso

Canale Bydgoski

Canale Elbląski: dal lago Druzno fino al lago Jeziorak e al lago Szeląg Wielki compresi, come pure i laghi situati lungo tale canale, nonché la via secondaria in direzione di Zalewo dal lago Jeziorak al lago Ewingi inclusi

Canale Gliwicki insieme con il canale Kędzierzyński

Canale Jagielloński: dal collegamento con il fiume Elbląg al fiume Nogat

Canale Łączański

Canale Ślesiński insieme con i laghi situati lungo tale canale e il lago Gopło

Canale Żerański

Fiume Martwa Wisła: dal fiume Vistola a Przegalina fino al confine con le acque salate interne

Fiume Narew: dall'estuario del fiume Biebrza fino all'estuario del fiume Vistola, compreso il lago Zegrzyński

Fiume Nogat: dal fiume Vistola fino all'estuario della laguna della Vistola

Fiume Noteć (superiore) dal lago Gopło fino al collegamento con il canale Górnonotecki e il canale Górnonotecki e il fiume Noteć (inferiore) dal collegamento con il canale Bydgoski fino all'estuario del fiume Warta

Fiume Nysa Łużycka da Gubin all'estuario del fiume Odry

Fiume Oder: dalla città di Racibórz fino al collegamento con il fiume Oder orientale che diventa il fiume Regalica dall'apertura Klucz-Ustowo, compreso tale fiume e i suoi bracci laterali fino al lago Dąbie nonché la via secondaria del fiume Oder dalla chiusa di Opatowice fino alla chiusa della città di Wrocław

Fiume Oder occidentale: dallo sbarramento a Widuchowa (704,1 km del fiume Oder) fino al confine con le acque salate interne, compresi i bracci laterali nonché l'apertura Klucz-Ustowo che collega l'Oder orientale con l'Oder occidentale

Fiume Parnica e apertura Parnicki: dall'Oder occidentale fino al confine con le acque salate interne

Fiume Pisa: dal lago Roś fino all'estuario del fiume Narew

Fiume Szkarpawa: dal fiume Vistola fino all'estuario della laguna della Vistola

Fiume Warta: dalla baia Ślesiński fino al lago dell'estuario del fiume Oder

Sistema del Wielkie Jeziora Mazurskie comprendente i laghi collegati dai fiumi e dai canali che costituiscono una via principale dal lago Roś (compreso) a Pisz fino al canale Węgorzewski (compreso) a Węgorzewo, insieme con i laghi: Seksty, Mikołajskie, Tałty, Tałtowisko, Kotek, Szymon, Szymoneckie, Jagodne, Boczne, Tajty, Kisajno, Dargin, Łabap, Kirsajty e Święcajty, compresi il canale Giżycki, il canale Niegociński e il canale Piękna Góra, e una via secondaria del lago Ryńskie (compreso) a Ryn fino al lago Nidzkie (fino a 3 km, che costituisce un confine con la riserva del «lago Nidzkie»), insieme con i laghi: Bełdany, Guzianka Mała e Guzianka Wielka

Fiume Vistola: dall'estuario del fiume Przemsza fino al collegamento con il canale Łączański nonché dall'estuario di tale canale a Skawina fino all'estuario del fiume Vistola nella baia di Danzica, escluso il lago artificiale Włocławski

Repubblica slovacca

Danubio: da Devín (km 1 880,26) fino alla frontiera slovacco-ungherese

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

SCOZIA

Leith (Edimburgo)

All'interno dei frangiflutti

Glasgow

Strathclyde Loch

Crinan Canal

Da Crinan fino a Ardrishaig

Caledonian Canal

Le sezioni del canale

IRLANDA DEL NORD

Fiume Lagan

Dallo sbarramento del Lagan a Stranmillis

INGHILTERRA ORIENTALE

Fiume Wear (non soggetto a marea)

Dal vecchio ponte ferroviario, Durham fino a Prebends Bridge, Durham

Fiume Tees

A monte dello sbarramento del Tees

Bacino di Grimsby

All'interno delle chiuse

Bacino di Immingham

All'interno delle chiuse

Bacini di Hull

All'interno delle chiuse

Bacino di Boston

All'interno delle porte delle chiuse

Aire and Calder Navigation

Dai bacini di Goole fino a Leeds; confluenza con il Leeds and Liverpool canal; confluenza Bank Dole fino a Selby (chiusa del fiume Ouse); confluenza Castleford fino a Wakefield (chiusa discendente)

Fiume Ancholme

Dalla chiusa di Ferriby fino a Brigg

Calder and Hebble Canal

Da Wakefield (chiusa discendente) fino alla chiusa di Broadcut Top

Fiume Foss

Dalla confluenza (Blue Bridge) con il fiume Ouse fino a Monk Bridge

Fossdyke Canal

Dalla confluenza con il fiume Trent fino a Brayford Pool

Bacino di Goole

All'interno delle porte della chiusa

Hornsea Mere

L'intero canale

Fiume Hull

Dalla chiusa di Struncheon Hill a Beverley Beck

Market Weighton Canal

Dalla chiusa del fiume Humber alla chiusa di Sod Houses

New Junction Canal

L'intero canale

Fiume Ouse

Dalla chiusa di Naburn a Nun Monkton

Sheffield and South Yorkshire Canal

Dalla chiusa di Keadby alla chiusa di Tinsley

Fiume Trent

Dalla chiusa di Cromwell a Shardlow

Fiume Witham

Dalla chiusa di Boston a Brayford Poole (Lincoln)

GALLES E INGHILTERRA OCCIDENTALE

Fiume Severn

Al di sopra di Llanthony e degli sbarramenti di Maisemore

Fiume Wye

Al di sopra di Monmouth

Cardiff

Lago di Roath Park

Port Talbot

All'interno dei bacini chiusi

Swansea

All'interno dei bacini chiusi

Fiume Dee

Al di sopra del punto di estrazione dell'acqua di Barrelwell Hill

Fiume Mersey

I bacini (escluso il bacino di Seaforth)

Fiume Lune

Al di sopra del bacino di Glasson

Fiume Avon (Midland)

Dalla chiusa di Tewkesbury a Evesham

Gloucester

Bacini della città di Gloucester, canale Gloucester/Sharpness

Lago Hollingworth

L'intero lago

Manchester Ship Canal

L'intero canale e i bacini di Salford compreso il fiume Irwell

Lago Pickmere

L'intero lago

Fiume Tawe

Tra lo sbarramento marittimo/marina e lo stadio di atletica di Morfa

Lago Rudyard

L'intero lago

Fiume Weaver

Al di sotto di Northwich

INGHILTERRA MERIDIONALE

Fiume Nene

Wisbech Cut e il fiume Nene fino alla chiusa di Dog-in a-Doublet

Fiume Great Ouse

Kings Lynn Cut e il fiume Great Ouse al di sotto del ponte stradale di West Lynn

Yarmouth

L'estuario del fiume Yare dalla linea tracciata tra le estremità dei moli di entrata settentrionale e meridionale, compreso Breydon Water

Lowestoft

Il porto di Lowestoft al di sotto della chiusa di Mutford fino alla linea tracciata tra i moli di entrata dell'avamporto

Fiumi Alde e Ore

Al di sopra dell'entrata verso il fiume Ore fino a Westrow Point

Fiume Deben

Al di sopra dell'entrata del fiume Deben fino a Felixstowe Ferry

Fiumi Orwell e Stour

Dalla linea tracciata da Fagbury Point a Shotley Point sul fiume Orwell fino al bacino di Ipswich; e dalla linea tracciata da nord a sud attraverso Erwarton Ness sul fiume Stour fino a Manningtree

Chelmer and Blackwater Canal

A est della chiusa di Beeleigh

Fiume Tamigi e suoi affluenti

Il fiume Tamigi al di sopra della chiusa di Teddington fino a Oxford

Fiume Adur e Southwick Canal

Il fiume Adur al di sopra dell'estremità occidentale della banchina di Tarmac, e all'interno del Southwick Canal

Fiume Arun

Il fiume Arun al di sopra della marina di Littlehampton

Fiume Ouse (Sussex), Newhaven

Il fiume Ouse al di sopra dell'estremità settentrionale della banchina nord

Bewl Water

L'intero lago

Grafham Water

L'intero lago

Rutland Water

L'intero lago

Lago Thorpe Park

L'intero lago

Chichester

A est della linea che collega Cobnor Point a Chalkdock Point

Christchurch

All'interno del porto di Christchurch escluso the Run

Exeter Canal

L'intero canale

Fiume Avon (Avon)

I bacini della città di Bristol

Dalla diga di Netham fino allo sbarramento di Pulteney

CAPO 3

Zona 4

Regno del Belgio

L'intera rete belga a eccezione delle vie navigabili della zona 3

Repubblica ceca

Tutte le vie navigabili non comprese nelle zone 1, 2 e 3

Repubblica federale di Germania

Tutte le vie navigabili interne diverse da quelle comprese nelle zone 1, 2 e 3

Repubblica francese

Tutte le vie navigabili interne francesi a eccezione di quelle delle zone 1, 2 e 3

Repubblica italiana

Fiume Po: da Piacenza alla foce

Canale Milano-Cremona, fiume Po: tratto terminale di 15 km fino al Po

Fiume Mincio: da Mantova, Governolo al Po

Idrovia ferrarese: dal Po (Pontelagoscuro), Ferrara a Porto Garibaldi

Canali di Brondolo e Valle: dal Po orientale alla laguna di Venezia

Canale Fissero-Tartaro-Canalbianco: da Adria al Po orientale

Litoranea veneta: dalla laguna di Venezia a Grado

Repubblica di Lituania

L'intera rete lituana

Granducato del Lussemburgo

Mosella

Repubblica d'Ungheria

Tutte le vie navigabili non comprese nelle zone 2 e 3

Regno dei Paesi Bassi

Tutti i fiumi, canali e mari interni non compresi nelle zone 1, 2 e 3

Repubblica d'Austria

Thaya: fino a Bernhardsthal

March: a monte del km 6,00

Repubblica di Polonia

Tutte le vie navigabili non comprese nelle zone 1, 2 e 3

Repubblica slovacca

Tutte le vie navigabili non comprese nella zona 3

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

SCOZIA

Ratho and Linlithgow Union Canal

L'intero canale

Glasgow

Forth and Clyde Canal

Monkland Canal — sezioni Faskine e Drumpellier

Hogganfield Loch

INGHILTERRA ORIENTALE

Fiume Ancholme

Da Brigg fino alla chiusa di Harram Hill

Calder and Hebble Canal

Dalla chiusa di Broadcut Top fino al ponte di Sowerby

Chesterfield Canal

Da West Stockwith a Worksop

Cromford Canal

L'intero canale

Fiume Derwent

Dalla confluenza con il fiume Ouse a Stamford Bridge

Driffield Navigation

Dalla chiusa di Struncheon Hill fino a Great Driffield

Erewash Canal

Dalla chiusa di Trent fino alla chiusa di Langley Mill

Huddersfield Canal

Dalla confluenza con il Calder and Hebble a Coopers Bridge fino a Huddersfield Narrow Canal a Huddersfield

Tra Ashton-Under-Lyne e Huddersfield

Leeds and Liverpool Canal

Dalla chiusa del fiume Leeds alla banchina di Skipton

Lago Light Water Valley

L'intero lago

The Mere, Scarborough

L'intero lago

Fiume Ouse

Al di sopra dello specchio d'acqua di Nun Monkton

Pocklington Canal

Dalla confluenza con il fiume Derwent fino a Melbourne Basin

Sheffield and South Yorkshire Canal

Dalla chiusa di Tinsley a Sheffield

Fiume Soar

Dalla confluenza con il Trent fino a Loughborough

Trent and Mersey Canal

Da Shardlow fino alla chiusa di Dellow Lane

Fiume Ure e Ripon Canal

Dalla confluenza con il fiume Ouse fino a Ripon Canal (Ripon Basin)

Ashton Canal

L'intero canale

GALLES E INGHILTERRA OCCIDENTALE

Fiume Avon (Midland)

Al di sopra di Evesham

Birmingham Canal Navigation

L'intero canale

Birmingham and Fazeley Canal

L'intero canale

Coventry Canal

L'intero canale

Grand Union Canal (da Napton Junction a Birmingham e Fazeley)

L'intera sezione del canale

Kennet and Avon Canal (da Bath a Newbury)

L'intera sezione del canale

Lancaster Canal

L'intero canale

Leeds and Liverpool Canal

L'intero canale

Llangollen Canal

L'intero canale

Caldon Canal

L'intero canale

Peak Forest Canal

L'intero canale

Macclesfield Canal

L'intero canale

Monmouthshire and Brecon Canal

L'intero canale

Montgomery Canal

L'intero canale

Rochdale Canal

L'intero canale

Swansea Canal

L'intero canale

Neath and Tennant Canal

L'intero canale

Shropshire Union Canal

L'intero canale

Staffordshire and Worcester Canal

L'intero canale

Stratford-upon-Avon Canal

L'intero canale

Fiume Trent

L'intero fiume

Trent and Mersey Canal

L'intero canale

Fiume Weaver

Al di sopra di Northwich

Worcester and Birmingham Canal

L'intero canale

INGHILTERRA MERIDIONALE

Fiume Nene

Al di sopra della chiusa di Dog-in-a-Doublet

Fiume Great Ouse

Kings Lynn al di sopra del ponte stradale di West Lynn; il fiume Great Ouse e tutte le vie navigabili collegate di Fenland compreso il fiume Cam e Middle Level Navigation

Norfolk and Suffolk Broads

Tutti i fiumi, corsi d'acqua, canali e vie navigabili soggetti o meno a marea all'interno dei Norfolk e Suffolk Broads compreso Oulton Broad, e i fiumi Waveney, Yare, Bure, Ant e Thurne tranne quanto specificato per Yarmouth e Lowestoft

Fiume Blyth

L'entrata del fiume Blyth fino a Blythburgh

Fiumi Alde e Ore

Sul fiume Alde al di sopra di Westrow Point

Fiume Deben

Il fiume Deben al di sopra di Felixstowe Ferry

Fiumi Orwell e Stour

Tutte le vie navigabili sul fiume Stour al di sopra di Manningtree

Chelmer and Blackwater Canal

A ovest della chiusa di Beeleigh

Fiume Tamigi e suoi affluenti

I fiumi Stort e Lee al di sopra di Bow Creek; Grand Union Canal al di sopra della chiusa di Brentford e Regents Canal al di sopra di Limehouse Basin nonché tutti i canali collegati; il fiume Wey al di sopra della chiusa del Tamigi; Kennet e Avon Canal; il fiume Tamigi sopra Oxford; Oxford Canal

Fiume Medway e Swale

Il fiume Medway al di sopra della chiusa di Allington

Fiume Stour (Kent)

Il fiume Stour al di sopra dell'approdo a Flagstaff Reach

Porto di Dover

L'intero porto

Fiume Rother

Il fiume Rother e il Royal Military Canal al di sopra della chiusa di Scots Float e il fiume Brede al di sopra della chiusa di entrata

Brighton

La parte interna della marina di Brighton al di sopra della chiusa

Lago Wickstead Park

L'intero lago

Kennet and Avon Canal

L'intero canale

Grand Union Canal

L'intero canale

Fiume Avon (Avon)

Al di sopra dello sbarramento di Pulteney

Bridgewater Canal

L'intero canale


(*)  Nel caso di navi il cui porto di armamento è altrove, va tenuto conto dell'articolo 32 del trattato di cooperazione Ems-Dollart dell'8 aprile 1960 (BGBl. 1963 II, pag. 602).

ALLEGATO II

REQUISITI TECNICI MINIMI APPLICABILI ALLE NAVI DELLE VIE NAVIGABILI INTERNE DELLE ZONE 1, 2, 3 E 4

INDICE

PARTE I 38
CAPO 1 38
DISPOSIZIONI GENERALI 38

Articolo 1.01 —

Definizioni 38

Articolo 1.02 —

(Senza oggetto) 42

Articolo 1.03 —

(Senza oggetto) 42

Articolo 1.04 —

(Senza oggetto) 42

Articolo 1.05 —

(Senza oggetto) 42

Articolo 1.06 —

Requisiti temporanei 42

Articolo 1.07 —

Istruzioni amministrative 42
CAPO 2 42
PROCEDURA 42

Articolo 2.01 —

Commissioni di ispezione 42

Articolo 2.02 —

Richiesta di ispezione 43

Articolo 2.03 —

Presentazione dell'imbarcazione all'ispezione 43

Articolo 2.04 —

(Senza oggetto) 43

Articolo 2.05 —

Certificato comunitario provvisorio 43

Articolo 2.06 —

Periodo di validità del certificato comunitario 44

Articolo 2.07 —

Menzioni e modifiche del certificato comunitario 44

Articolo 2.08 —

(Senza oggetto) 44

Articolo 2.09 —

Ispezione periodica 44

Articolo 2.10 —

Ispezione volontaria 44

Articolo 2.11 —

(Senza oggetto) 44

Articolo 2.12 —

(Senza oggetto) 44

Articolo 2.13 —

(Senza oggetto) 44

Articolo 2.14 —

(Senza oggetto) 45

Articolo 2.15 —

Oneri 45

Articolo 2.16 —

Informazioni 45

Articolo 2.17 —

Registro dei certificati comunitari 45

Articolo 2.18 —

Numero ufficiale 45

Articolo 2.19 —

Equivalenze e deroghe 45
PARTE II 46
CAPO 3 46
REQUISITI IN MATERIA DI COSTRUZIONE NAVALE 46

Articolo 3.01 —

Regola fondamentale 46

Articolo 3.02 —

Robustezza e stabilità 46

Articolo 3.03 —

Scafo 47

Articolo 3.04 —

Sale macchine e locale caldaie, serbatoi 47
CAPO 4 48
DISTANZA DI SICUREZZA, BORDO LIBERO E SCALE DI IMMERSIONE 48

Articolo 4.01 —

Distanza di sicurezza 48

Articolo 4.02 —

Bordo libero 48

Articolo 4.03 —

Bordo libero minimo 50

Articolo 4.04 —

Marche di bordo libero 50

Articolo 4.05 —

Massima immersione a pieno carico di galleggianti dotati di stive non sempre stagne agli spruzzi e alle intemperie 51

Articolo 4.06 —

Scale d'immersione 51
CAPO 5 52
MANOVRABILITÀ 52

Articolo 5.01 —

Condizioni generali 52

Articolo 5.02 —

Prove di navigazione 52

Articolo 5.03 —

Zona di prova 52

Articolo 5.04 —

Livello di carico delle navi e dei convogli durante le prove di navigazione 52

Articolo 5.05 —

Uso dei mezzi di bordo per la prova di navigazione 52

Articolo 5.06 —

Velocità prescritta (in marcia avanti) 53

Articolo 5.07 —

Capacità d'arresto 53

Articolo 5.08 —

Capacità di navigare in marcia indietro 53

Articolo 5.09 —

Capacità di manovra di evasione 53

Articolo 5.10 —

Capacità di virata 53
CAPO 6 53
APPARATI DI GOVERNO 53

Articolo 6.01 —

Requisiti generali 53

Articolo 6.02 —

Dispositivi di azionamento del mezzo di governo 54

Articolo 6.03 —

Dispositivo di azionamento idraulico del mezzo di governo 54

Articolo 6.04 —

Fonti d'energia 54

Articolo 6.05 —

Dispositivo di azionamento manuale 55

Articolo 6.06 —

Sistemi elica-timone, a idrogetto, a propulsori cicloidali e a eliche di manovra di prua 55

Articolo 6.07 —

Indicatori e dispositivi di controllo 55

Articolo 6.08 —

Regolatori della velocità di accostata 55

Articolo 6.09 —

Procedura di collaudo 55
CAPO 7 56
TIMONERIA 56

Articolo 7.01 —

Dispositivi generali 56

Articolo 7.02 —

Visuale libera 56

Articolo 7.03 —

Requisiti generali concernenti i dispositivi di comando, d'indicazione e di controllo 57

Articolo 7.04 —

Requisiti specifici concernenti i dispositivi di comando, d'indicazione e di controllo dei motori principali e degli apparati di governo 57

Articolo 7.05 —

Luci di navigazione, segnali luminosi e segnali acustici 58

Articolo 7.06 —

Impianti radar e indicatori della velocità di accostata 58

Articolo 7.07 —

Radiotelefonia per navi con timoneria attrezzata per la navigazione con radar da parte di una sola persona 59

Articolo 7.08 —

Impianti per la comunicazione interna a bordo 59

Articolo 7.09 —

Sistemi d'allarme 59

Articolo 7.10 —

Riscaldamento e aerazione 59

Articolo 7.11 —

Impianti per la manovra delle ancore di poppa 59

Articolo 7.12 —

Timonerie abbattibili 59

Articolo 7.13 —

Annotazione nel certificato comunitario delle navi dotate di timoneria attrezzata per la navigazione con radar da parte di una sola persona 60
CAPO 8 60
COSTRUZIONE DELLE MACCHINE 60

Articolo 8.01 —

Disposizioni generali 60

Articolo 8.02 —

Dispositivi di sicurezza 60

Articolo 8.03 —

Impianto di propulsione 60

Articolo 8.04 —

Sistema di scarico del motore 61

Articolo 8.05 —

Serbatoi per il combustibile, tubature e accessori 61

Articolo 8.06 —

Deposito di olio lubrificante, tubature e accessori 62

Articolo 8.07 —

Deposito di oli utilizzati negli impianti di trasmissione di energia, negli impianti di comando e attivazione e negli impianti di riscaldamento, tubature e accessori 62

Articolo 8.08 —

Impianti di esaurimento della sentina 63

Articolo 8.09 —

Dispositivi di raccolta delle acque oleose e degli oli usati 64

Articolo 8.10 —

Rumore prodotto dalle navi 64

CAPO 8 bis

(Senza oggetto) 64
CAPO 9 64
IMPIANTI ELETTRICI 64

Articolo 9.01 —

Disposizioni generali 64

Articolo 9.02 —

Sistemi d'alimentazione di energia elettrica 65

Articolo 9.03 —

Protezione contro i contatti accidentali, la penetrazione di corpi solidi e di acqua 65

Articolo 9.04 —

Protezione contro le esplosioni 66

Articolo 9.05 —

Messa a terra 66

Articolo 9.06 —

Tensioni massime ammissibili 66

Articolo 9.07 —

Sistemi di distribuzione 67

Articolo 9.08 —

Collegamento alle reti su terraferma o ad altre reti esterne 67

Articolo 9.09 —

Alimentazione ad altre imbarcazioni 68

Articolo 9.10 —

Generatori e motori 68

Articolo 9.11 —

Accumulatori 68

Articolo 9.12 —

Apparecchi di manovra 69

Articolo 9.13 —

Interruttori di emergenza 70

Articolo 9.14 —

Materiale d'impianto 70

Articolo 9.15 —

Cavi 70

Articolo 9.16 —

Illuminazione 71

Articolo 9.17 —

Luci di navigazione 71

Articolo 9.18 —

(Senza oggetto) 71

Articolo 9.19 —

Sistemi d'allarme e di sicurezza per gli impianti meccanici 71

Articolo 9.20 —

Impianti elettronici 72

Articolo 9.21 —

Compatibilità elettromagnetica 73
CAPO 10 73
DOTAZIONI 73

Articolo 10.01 —

Dispositivi di ancoraggio 73

Articolo 10.02 —

Altre dotazioni 75

Articolo 10.03 —

Estintori portatili 76

Articolo 10.03 bis

Sistemi antincendio fissi negli alloggi, nelle timonerie e nelle zone passeggeri 76

Articolo 10.03 ter

Sistemi antincendio fissi nelle sale macchine, nei locali caldaie e nei locali pompe 77

Articolo 10.04 —

Lance 81

Articolo 10.05 —

Salvagenti galleggianti e giubbotti di salvataggio 81
CAPO 11 81
SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO 81

Articolo 11.01 —

Disposizioni generali 81

Articolo 11.02 —

Protezione contro le cadute 81

Articolo 11.03 —

Dimensioni dei posti di lavoro 82

Articolo 11.04 —

Ponti laterali 82

Articolo 11.05 —

Accesso ai posti di lavoro 82

Articolo 11.06 —

Uscite e uscite di sicurezza 83

Articolo 11.07 —

Dispositivi di salita 83

Articolo 11.08 —

Locali interni 83

Articolo 11.09 —

Protezione contro il rumore e le vibrazioni 83

Articolo 11.10 —

Coperchi di boccaporto 83

Articolo 11.11 —

Verricelli 84

Articolo 11.12 —

Gru 84

Articolo 11.13 —

Stoccaggio di liquidi infiammabili 85
CAPO 12 85
ALLOGGI 85

Articolo 12.01 —

Disposizioni generali 85

Articolo 12.02 —

Requisiti di costruzione speciali per gli alloggi 86

Articolo 12.03 —

Servizi igienici 86

Articolo 12.04 —

Cucine 87

Articolo 12.05 —

Acqua potabile 87

Articolo 12.06 —

Riscaldamento e ventilazione 88

Articolo 12.07 —

Altri impianti 88
CAPO 13 88
IMPIANTI PER IL RISCALDAMENTO, LA CUCINA E LA REFRIGERAZIONE FUNZIONANTI A COMBUSTIBILE 88

Articolo 13.01 —

Disposizioni generali 88

Articolo 13.02 —

Impiego di combustibili liquidi, apparecchi funzionanti a petrolio 88

Articolo 13.03 —

Caldaie a olio combustibile con bruciatore a vaporizzazione e impianti di riscaldamento con bruciatore a nebulizzazione 89

Articolo 13.04 —

Caldaie a olio combustibile con bruciatore a vaporizzazione 89

Articolo 13.05 —

Impianti di riscaldamento con bruciatore a nebulizzazione 89

Articolo 13.06 —

Impianti di riscaldamento a circolazione d'aria forzata 89

Articolo 13.07 —

Riscaldamento a combustibile solido 90
CAPO 14 90
IMPIANTI A GAS LIQUEFATTI PER USI DOMESTICI 90

Articolo 14.01 —

Disposizioni generali 90

Articolo 14.02 —

Impianti 90

Articolo 14.03 —

Recipienti 91

Articolo 14.04 —

Posizione e sistemazione dei posti di distribuzione 91

Articolo 14.05 —

Recipienti di ricambio e recipienti vuoti 91

Articolo 14.06 —

Regolatori di pressione 91

Articolo 14.07 —

Pressione 92

Articolo 14.08 —

Condutture e tubi flessibili 92

Articolo 14.09 —

Rete di distribuzione 92

Articolo 14.10 —

Apparecchi utilizzatori e loro installazione 92

Articolo 14.11 —

Ventilazione e scarico dei gas di combustione 93

Articolo 14.12 —

Requisiti di funzionamento e di sicurezza 93

Articolo 14.13 —

Collaudo 93

Articolo 14.14 —

Prove 93

Articolo 14.15 —

Attestato 94
CAPO 15 94
REQUISITI PARTICOLARI PER LE NAVI DA PASSEGGERI 94

Articolo 15.01 —

Disposizioni generali 94

Articolo 15.02 —

Scafi delle navi 94

Articolo 15.03 —

Stabilità 96

Articolo 15.04 —

Distanza di sicurezza e bordo libero 100

Articolo 15.05 —

Numero massimo ammesso di passeggeri 101

Articolo 15.06 —

Locali e zone per i passeggeri 101

Articolo 15.07 —

Sistema di propulsione 104

Articolo 15.08 —

Impianti e mezzi di sicurezza 104

Articolo 15.09 —

Mezzi di salvataggio 105

Articolo 15.10 —

Impianto elettrico 106

Articolo 15.11 —

Protezione antincendio 107

Articolo 15.12 —

Mezzi antincendio 111

Articolo 15.13 —

Organizzazione della sicurezza 112

Articolo 15.14 —

Impianti di raccolta e di eliminazione delle acque reflue 113

Articolo 15.15 —

Deroghe applicabili a talune navi da passeggeri 113
CAPO 15 bis 114
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE NAVI DA PASSEGGERI A VELA 114

Articolo 15 bis.01 —

Applicazione della parte II 114

Articolo 15 bis.02 —

Deroghe per talune navi da passeggeri a vela 115

Articolo 15 bis.03 —

Requisiti di stabilità delle navi che navigano a vela 115

Articolo 15 bis.04 —

Requisiti di costruzione e di meccanica 115

Articolo 15 bis.05 —

Disposizioni generali sulle manovre 116

Articolo 15 bis.06 —

Disposizioni generali su alberi e pennoni 116

Articolo 15 bis.07 —

Prescrizioni speciali per gli alberi 116

Articolo 15 bis.08 —

Prescrizioni speciali per gli alberetti 117

Articolo 15 bis.09 —

Prescrizioni speciali per i bompressi 118

Articolo 15 bis.10 —

Prescrizioni speciali per le aste di fiocco 118

Articolo 15 bis.11 —

Disposizioni particolari per i boma di maestra 118

Articolo 15 bis.12 —

Disposizioni particolari per i picchi 119

Articolo 15 bis.13 —

Disposizioni generali per le manovre fisse e correnti 119

Articolo 15 bis.14 —

Disposizioni particolari per le manovre fisse 119

Articolo 15 bis.15 —

Disposizioni particolari per le manovre correnti 120

Articolo 15 bis.16 —

Attrezzature e componenti 121

Articolo 15 bis.17 —

Velatura 122

Articolo 15 bis.18 —

Armamento 122

Articolo 15 bis.19 —

Controlli 122
CAPO 16 122
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE IMBARCAZIONI DESTINATE A FAR PARTE DI UN CONVOGLIO SPINTO, DI UN CONVOGLIO RIMORCHIATO O DI UNA FORMAZIONE IN COPPIA 122

Articolo 16.01 —

Imbarcazioni idonee a spingere 122

Articolo 16.02 —

Imbarcazioni idonee ad essere spinte 123

Articolo 16.03 —

Imbarcazioni idonee alla propulsione di una formazione in coppia 123

Articolo 16.04 —

Imbarcazioni idonee ad essere spostate in convoglio 123

Articolo 16.05 —

Imbarcazioni idonee al rimorchio 123

Articolo 16.06 —

Prove di navigazione sui convogli 124

Articolo 16.07 —

Annotazioni nel certificato comunitario 124
CAPO 17 124
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I GALLEGGIANTI 124

Articolo 17.01 —

Disposizioni generali 124

Articolo 17.02 —

Deroghe 124

Articolo 17.03 —

Requisiti supplementari 125

Articolo 17.04 —

Distanza di sicurezza residua 125

Articolo 17.05 —

Bordo libero residuo 125

Articolo 17.06 —

Prova di sbandamento 126

Articolo 17.07 —

Dimostrazione della stabilità 126

Articolo 17.08 —

Dimostrazione della stabilità in caso di bordo libero residuo ridotto 127

Articolo 17.09 —

Marche d'immersione e scale d'immersione 128

Articolo 17.10 —

Galleggianti speciali senza dimostrazione della stabilità 128
CAPO 18 128
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE NAVI CANTIERE 128

Articolo 18.01 —

Condizioni d'esercizio 128

Articolo 18.02 —

Applicazione della parte II 128

Articolo 18.03 —

Deroghe 128

Articolo 18.04 —

Distanza di sicurezza e bordo libero 129

Articolo 18.05 —

Lance 129
CAPO 19 129
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE NAVI STORICHE — (Senza oggetto) 129
CAPO 19 bis 129
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE CHIATTE PER LA NAVIGAZIONE SUI CANALI — (Senza oggetto) 129
CAPO 19 ter 129
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE NAVI CHE NAVIGANO SULLE VIE NAVIGABILI DELLA ZONA 4 129

Articolo 19 ter.01 —

Applicazione del capo 4 129
CAPO 20 129
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE NAVI DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA — (Senza oggetto) 129
CAPO 21 129
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE IMBARCAZIONI DA DIPORTO 129

Articolo 21.01 —

Disposizioni generali 129

Articolo 21.02 —

Applicazione della parte II 130

Articolo 21.03 —

(Senza oggetto) 130
CAPO 22 131
STABILITÀ DELLE NAVI CHE TRASPORTANO CONTAINER 131

Articolo 22.01 —

Disposizioni generali 131

Articolo 22.02 —

Condizioni limite e modalità di calcolo per la dimostrazione della stabilità in caso di trasporto di container non fissi 131

Articolo 22.03 —

Condizioni limite e modalità di calcolo per la dimostrazione della stabilità in caso di trasporto di container fissi 133

Articolo 22.04 —

Procedura di valutazione della stabilità a bordo 134
CAPO 22 bis 134
REQUISITI PARTICOLARI PER LE IMBARCAZIONI DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 110 M 134

Articolo 22 bis.01 —

Applicazione della parte I 134

Articolo 22 bis.02 —

Applicazione della parte II 134

Articolo 22 bis.03 —

Robustezza 134

Articolo 22 bis.04 —

Galleggiabilità e stabilità 134

Articolo 22 bis.05 —

Requisiti supplementari 135

Articolo 22 bis.06 —

Applicazione della parte IV in caso di modifica 136
CAPO 22 ter 136
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE UNITÀ VELOCI 136

Articolo 22 ter.01 —

Disposizioni generali 136

Articolo 22 ter.02 —

Applicazione della parte I 137

Articolo 22 ter.03 —

Applicazione della parte II 137

Articolo 22 ter.04 —

Posti a sedere e cinture di sicurezza 137

Articolo 22 ter.05 —

Bordo libero 137

Articolo 22 ter.06 —

Galleggiabilità, stabilità e compartimentazione 137

Articolo 22 ter.07 —

Timoneria 137

Articolo 22 ter.08 —

Attrezzature supplementari 138

Articolo 22 ter.09 —

Zone chiuse 138

Articolo 22 ter.10 —

Uscite e vie di evacuazione 138

Articolo 22 ter.11 —

Protezione e prevenzione antincendio 139

Articolo 22 ter.12 —

Disposizioni transitorie 139
PARTE III 139
CAPO 23 139
DOTAZIONI DELLE NAVI IN RELAZIONE ALL'EQUIPAGGIO 139

Articolo 23.01 —

(Senza oggetto) 139

Articolo 23.02 —

(Senza oggetto) 139

Articolo 23.03 —

(Senza oggetto) 139

Articolo 23.04 —

(Senza oggetto) 139

Articolo 23.05 —

(Senza oggetto) 139

Articolo 23.06 —

(Senza oggetto) 139

Articolo 23.07 —

(Senza oggetto) 139

Articolo 23.08 —

(Senza oggetto) 139

Articolo 23.09 —

Dotazioni di armamento delle navi 140

Articolo 23.10 —

(Senza oggetto) 141

Articolo 23.11 —

(Senza oggetto) 141

Articolo 23.12 —

(Senza oggetto) 141

Articolo 23.13 —

(Senza oggetto) 141

Articolo 23.14 —

(Senza oggetto) 141

Articolo 23.15 —

(Senza oggetto) 141
PARTE IV 141
CAPO 24 141
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 141

Articolo 24.01 —

Applicabilità delle disposizioni transitorie per le imbarcazioni già in servizio 141

Articolo 24.02 —

Deroghe per le imbarcazioni già in servizio 141

Articolo 24.03 —

Deroghe per le imbarcazioni impostate il 1o aprile 1976 o anteriormente a tale data 152

Articolo 24.04 —

Altre deroghe 154

Articolo 24.05 —

(Senza oggetto) 154

Articolo 24.06 —

Deroghe per le imbarcazioni non contemplate dall'articolo 24.01 154

Articolo 24.07 —

(Senza oggetto) 163
CAPO 24 bis 163
DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LE IMBARCAZIONI CHE NON NAVIGANO SULLE VIE NAVIGABILI DELLA ZONA R 163

Articolo 24 bis.01 —

Applicazione delle disposizioni transitorie sulle imbarcazioni già in servizio e validità dei precedenti certificati comunitari 163

Articolo 24 bis.02 —

Deroghe per le imbarcazioni già in servizio 163

Articolo 24 bis.03 —

Deroghe per le imbarcazioni la cui chiglia è stata impostata prima del 1o gennaio 1985 169

Articolo 24 bis.04 —

Altre deroghe 171

APPENDICE I —

SEGNALI DI SICUREZZA 172

APPENDICE II —

ISTRUZIONI AMMINISTRATIVE 174

PARTE I

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1.01

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

 

Tipi di imbarcazione:

1.

«imbarcazione»: qualsiasi nave o galleggiante speciale;

2.

«nave»: qualsiasi nave destinata alla navigazione interna o alla navigazione marittima;

3.

«nave della navigazione interna»: qualsiasi nave destinata esclusivamente o essenzialmente alla navigazione sulle vie navigabili interne;

4.

«nave della navigazione marittima»: una nave con certificazione di classe per la navigazione marittima;

5.

«motonave»: qualsiasi motonave cisterna o motonave adibita a trasporto merci;

6.

«motonave-cisterna»: qualsiasi nave adibita al trasporto di merci in cisterne fisse, costruita per navigare liberamente con i propri mezzi meccanici di propulsione e direzione;

7.

«motonave per trasporto merci»: qualsiasi nave che non sia una motonave-cisterna, adibita al trasporto di merci, costruita per navigare liberamente con i propri mezzi meccanici di propulsione;

8.

«chiatta per la navigazione sui canali»: qualsiasi nave della navigazione interna di lunghezza non superiore a 38,5 m e larghezza non superiore a 5,05 m e abitualmente impiegata sul canale Rodano-Reno;

9.

«rimorchiatore»: qualsiasi nave appositamente costruita per le operazioni di rimorchio;

10.

«spintore»: qualsiasi nave appositamente costruita per provvedere alla propulsione a spinta di un convoglio;

11.

«chiatta»: una chiatta ordinaria o una chiatta cisterna;

12.

«chiatta-cisterna»: qualsiasi nave adibita al trasporto di merci in cisterne fisse, costruita per essere rimorchiata e non munita di mezzi meccanici di propulsione o munita di mezzi meccanici di propulsione che consentono di effettuare soltanto spostamenti a corto raggio;

13.

«chiatta ordinaria»: qualsiasi nave che non sia una chiatta-cisterna, adibita al trasporto di merci, costruita per essere rimorchiata e non munita di mezzi meccanici di propulsione o munita di mezzi meccanici di propulsione che consentono di effettuare soltanto spostamenti a corto raggio;

14.

«bettolina»: una bettolina-cisterna, una bettolina per trasporto merci o una bettolina trasportabile su nave;

15.

«bettolina-cisterna»: qualsiasi nave adibita al trasporto di merci in cisterne fisse, costruita o appositamente attrezzata per essere spinta e non munita di mezzi meccanici di propulsione o munita di mezzi meccanici di propulsione che consentono di effettuare soltanto spostamenti a corto raggio quando non fa parte di un convoglio spinto;

16.

«bettolina per trasporto merci»: qualsiasi nave che non sia una bettolina-cisterna, adibita al trasporto di merci, costruita o appositamente attrezzata per essere spinta e non munita di mezzi meccanici di propulsione o munita di mezzi meccanici di propulsione che consentono di effettuare soltanto spostamenti a corto raggio quando non fa parte di un convoglio spinto;

17.

«bettolina trasportabile su nave»: qualsiasi bettolina costruita per essere trasportata a bordo di navi della navigazione marittima e per navigare sulle vie navigabili interne;

18.

«nave da passeggeri»: qualsiasi nave per escursioni giornaliere o nave cabinata costruita ed attrezzata per portare più di dodici passeggeri;

19.

«nave da passeggeri a vela»: qualsiasi nave da passeggeri costruita e attrezzata anche per navigare a vela;

20.

«battello per escursioni giornaliere»: qualsiasi nave da passeggeri priva di cabine per il soggiorno notturno dei passeggeri;

21.

«nave cabinata»: qualsiasi nave da passeggeri fornita di cabine per il pernottamento dei passeggeri;

22.

«unità veloce»: qualsiasi nave motorizzata in grado di raggiungere velocità superiori a 40 km/h rispetto all'acqua;

23.

«galleggiante speciale»: qualsiasi unità galleggiante provvista di impianti adibiti a lavori, ad esempio gru, attrezzature per il dragaggio, battipali, elevatori;

24.

«nave cantiere»: qualsiasi nave appositamente costruita ed attrezzata per essere utilizzata nei cantieri, come per esempio un rifluitore, una betta a sportelli o una betta-pontone, un pontone o una nave posablocchi;

25.

«imbarcazione da diporto»: qualsiasi nave diversa da una nave da passeggeri, destinata allo sport o allo svago;

26.

«lancia»: qualsiasi imbarcazione utilizzata per il trasporto, le operazioni di soccorso e salvataggio e per lavoro;

27.

«impianto galleggiante»: qualsiasi unità galleggiante che di norma non è destinata ad essere spostata, ad esempio stabilimenti balneari, darsene, moli, rimesse per imbarcazioni;

28.

«oggetto galleggiante»: qualsiasi zattera o altra costruzione, struttura assemblata o oggetto idoneo a navigare, che non siano una nave, un galleggiante speciale o un impianto galleggiante.

 

Insiemi di imbarcazioni:

29.

«convoglio»: un convoglio rigido o un convoglio rimorchiato di galleggianti;

30.

«formazione»: il modo in cui un convoglio è formato;

31.

«convoglio rigido»: un convoglio spinto o una formazione in coppia;

32.

«convoglio spinto»: un insieme rigido di imbarcazioni di cui almeno una è collocata davanti all'imbarcazione o alle imbarcazioni a motore che assicurano la propulsione del convoglio e denominati «spintori»; dicesi rigido anche un convoglio composto da uno spintore e da un'imbarcazione spinta accoppiati in modo da consentire un'articolazione guidata;

33.

«formazione in coppia»: un insieme di imbarcazioni accoppiate lateralmente in modo rigido, nessuna delle quali è collocata davanti a quella che provvede alla propulsione dell'insieme stesso;

34.

«convoglio rimorchiato»: un insieme di una o più imbarcazioni, impianti galleggianti o strutture galleggianti rimorchiato da uno o più imbarcazioni a motore facenti parte del convoglio stesso.

 

Zone specifiche delle imbarcazioni:

35.

«sala macchine principali»: il locale in cui sono installati i motori di propulsione;

36.

«sala macchine»: un locale in cui sono installati motori a combustione;

37.

«locale caldaie»: un locale in cui è installato un impianto che produce vapore o riscalda un fluido termico e che funziona a carburante;

38.

«sovrastruttura chiusa»: una costruzione continua rigida e stagna all'acqua, dotata di pareti rigide collegate al ponte in modo permanente e stagno all'acqua;

39.

«timoneria»: il locale in cui si trovano tutti gli strumenti di comando e di controllo necessari per governare la nave;

40.

«alloggio equipaggio»: qualsiasi locale destinato alle persone che vivono abitualmente a bordo, comprese le cucine, le dispense, i gabinetti, i lavatoi, le lavanderie, le anticamere e le zone di passaggio ma esclusa la timoneria;

41.

«zona passeggeri»: la zona destinata ai passeggeri e le zone attigue quali sale di ritrovo, uffici, negozi, saloni di parrucchieri, asciugatoi, lavanderie, saune, gabinetti, bagni, zone di passaggio, passaggi di collegamento e scale non racchiusi da pareti;

42.

«stazione di comando»: una timoneria, una zona contenente una centrale elettrica d'emergenza o parti della stessa, o una zona con un centro occupato in permanenza da personale di bordo o membri dell'equipaggio, per esempio per impianti per allarme incendio, comandi a distanza delle porte o serrande tagliafuoco;

43.

«vano scala»: il vano in cui si trovano scale interne o ascensori;

44.

«sala di ritrovo»: un locale per il soggiorno o una zona per i passeggeri. A bordo delle navi da passeggeri le cabine di servizio non sono considerate sale di ritrovo;

45.

«cucina»: un locale con una stufa o apparecchio simile per cucinare;

46.

«magazzino»: un locale in cui sono custoditi liquidi infiammabili o un locale con una superficie superiore a 4 m2 per immagazzinare provviste;

47.

«stiva»: una parte della nave, delimitata anteriormente e posteriormente da paratie, aperta o chiusa da coperchi di boccaporto, destinata al trasporto di merci imballate o alla rinfusa o a ospitare cisterne indipendenti dallo scafo;

48.

«cisterna fissa»: una cisterna collegata alla nave, le cui pareti possono essere costituite dallo scafo stesso o da un involucro a se stante;

49.

«posto di lavoro»: una zona in cui l'equipaggio svolge la propria attività professionale, ivi compresi la passerella, l'albero da carico e la lancia;

50.

«zona di passaggio»: una zona destinata alla circolazione abituale di persone e di merci;

51.

«zona sicura»: la zona delimitata all'esterno da una superficie verticale che corre, a una distanza di 1/5 della larghezza al galleggiamento, parallelamente allo scafo in corrispondenza della linea di galleggiamento massimo;

52.

«zone di raccolta o punti di riunione»: zone della nave specialmente protette nelle quali i passeggeri si radunano in caso di pericolo;

53.

«zone di evacuazione»: parti delle zone di raccolta della nave dalle quali può essere effettuata l'evacuazione.

 

Termini di tecnica navale:

54.

«piano di massima immersione»: il piano di galleggiamento che corrisponde all'immersione massima alla quale l'imbarcazione è autorizzata a navigare;

55.

«distanza di sicurezza»: la distanza fra il piano di massima immersione e il piano parallelo che passa per il punto più basso al di sopra del quale l'imbarcazione non è più considerata stagna;

56.

«distanza di sicurezza residua»: la distanza di sicurezza verticale disponibile, in caso di sbandamento della nave, fra il livello dell'acqua e il punto più basso della parte immersa oltre il quale la nave non è più considerata stagna;

57.

«bordo libero» o «f»: la distanza fra il piano di massima immersione e il piano parallelo che passa per il punto più basso del trincarino o, in mancanza del trincarino, per il punto più basso del bordo superiore della murata;

58.

«bordo libero residuo»: la distanza di sicurezza verticale disponibile, in caso di sbandamento della nave, fra il livello dell'acqua e la superficie superiore del ponte in corrispondenza del punto più basso della parte immersa o, in mancanza di un ponte, del punto più basso della superficie superiore della murata della nave;

59.

«linea limite»: una linea ideale tracciata sul fianco della nave almeno 10 cm al di sotto del ponte di compartimentazione e almeno 10 cm al di sotto del punto non stagno più basso della murata. In mancanza del ponte di compartimentazione, è ammessa una linea tracciata almeno 10 cm al di sotto della linea più bassa fino alla quale il fasciame esterno è stagno;

60.

«volume d'immersione (∇)»: il volume immerso della nave in m3;

61.

«dislocamento (Δ)»: il peso totale della nave, compreso il carico, in t;

62.

«coefficiente di finezza totale (CB)»: il rapporto fra il volume d'immersione e il prodotto lunghezza LWL . larghezza BWL. immersione T;

63.

«superficie laterale al di sopra dell'acqua (AV)»: la superficie laterale della nave al di sopra della linea di galleggiamento in m2;

64.

«ponte di compartimentazione»: il ponte fino a cui arrivano le paratie stagne previste e a partire dal quale si misura il bordo libero;

65.

«paratia»: una parete, generalmente verticale, che serve alla compartimentazione della nave, è delimitata dal fondo della nave, dal fasciame o da altre paratie e raggiunge un'altezza determinata;

66.

«paratia trasversale»: una paratia che va da una murata all'altra;

67.

«parete»: una superficie divisoria, generalmente verticale;

68.

«paratia divisoria»: una parete non stagna all'acqua;

69.

«lunghezza (L)»: la lunghezza massima dello scafo in m, esclusi il timone e il bompresso;

70.

«lunghezza fuori tutto (LOA)»: la lunghezza massima dell'imbarcazione in m, comprese tutte le installazioni fisse, come alcune parti dell'apparato di governo o dell'apparato di propulsione, dispositivi meccanici e simili;

71.

«lunghezza al galleggiamento (LWL)»: la lunghezza dello scafo in m, misurata al livello di galleggiamento massimo della nave;

72.

«larghezza (B)»: la larghezza massima dello scafo in m, misurata esternamente al fasciame (esclusi ruote a pale, parabordi fissi, e simili);

73.

«larghezza fuori tutto (BOA)»: la larghezza massima dell'imbarcazione in m, compresi tutti gli impianti fissi, come ruote a pale, parabordi, dispositivi meccanici e simili;

74.

«larghezza al galleggiamento (BWL)»: la larghezza dello scafo in m, misurata esternamente al fasciame al livello del galleggiamento massimo della nave;

75.

«altezza (H)»: la distanza verticale minore in m, fra il punto più basso dello scafo o della chiglia e il punto più basso del ponte sulla murata della nave;

76.

«immersione (T)»: la distanza verticale in m, fra il punto più basso dello scafo fuori fasciame o della chiglia e la linea di massima immersione;

77.

«perpendicolare avanti»: la verticale alla faccia prodiera dell'intersezione dello scafo con la linea di massima immersione;

78.

«ampiezza libera del ponte laterale»: la distanza fra la verticale passante per l'elemento più sporgente della mastra del boccaporto sul ponte laterale e la verticale passante per il bordo interno della protezione contro il rischio di scivolamento (guardacorpo, guardapiedi) sul lato esterno del ponte laterale.

 

Apparati di governo:

79.

«apparati di governo»: tutte le attrezzature necessarie al governo della nave che sono richieste per ottenere la manovrabilità prevista al capo 5 della presente direttiva;

80.

«timone»: il timone o i timoni provvisti di asse, compresi il settore e i collegamenti con il mezzo di governo;

81.

«mezzo di governo»: la parte dell'apparato di governo che produce il movimento del timone;

82.

«dispositivo di azionamento»: il comando del mezzo di governo, posto fra la fonte d'energia e il mezzo di governo;

83.

«fonte d'energia»: l'alimentazione del comando di governo e del mezzo di governo a partire dalla rete di bordo, dalle batterie o da un motore a combustione interna;

84.

«comando di governo»: i componenti e i circuiti relativi all'azionamento di un comando di governo a motore;

85.

«dispositivo di azionamento del mezzo di governo»: il comando, il dispositivo di azionamento e la fonte d'energia del mezzo di governo;

86.

«azionamento manuale»: un comando in cui l'azionamento della ruota del timone muove lo stesso per trasmissione meccanica e senza l'intervento di una fonte d'energia complementare;

87.

«azionamento manuale idraulico»: un comando manuale che aziona una trasmissione idraulica;

88.

«regolatore di velocità di accostata»: un impianto che fa raggiungere e mantenere automaticamente alla nave una determinata velocità di accostata secondo valori precedentemente stabiliti;

89.

«timoneria attrezzata per il governo con radar da parte di una sola persona»: una timoneria adattata in maniera tale che durante la navigazione con radar la nave possa essere governata da una sola persona.

 

Proprietà di alcune componenti strutturali e di alcuni materiali:

90.

«stagno all'acqua»: un elemento strutturale o un dispositivo atto ad impedire la penetrazione dell'acqua;

91.

«stagno agli spruzzi e alle intemperie»: un elemento strutturale o un dispositivo atto a lasciar passare, in condizioni normali, solo una quantità d'acqua irrilevante;

92.

«stagno al gas»: un elemento strutturale o un dispositivo atto ad impedire la penetrazione di gas o vapori;

93.

«non combustibile»: una sostanza che non brucia né produce vapori infiammabili in quantità tali da infiammarsi spontaneamente se portata a una temperatura di circa 750 °C;

94.

«ad infiammabilità ritardata»: un materiale che difficilmente prende fuoco o del quale almeno la superficie limita il propagarsi delle fiamme in conformità della procedura di cui all'articolo 15.11, paragrafo 1, lettera c);

95.

«resistenza al fuoco»: la proprietà dei componenti strutturali o dispositivi certificata dalle procedure di prova in conformità dell'articolo 15.11, paragrafo 1, lettera d);

96.

«codice per le procedure di prova del fuoco»: il codice internazionale per l'applicazione delle procedure di prova del fuoco, adottato dal Comitato per la sicurezza marittima dell'IMO con la risoluzione MSC.61(67).

 

Altre definizioni:

97.

«organismo di classificazione autorizzato»: un organismo di classificazione che è stato riconosciuto in conformità dei criteri di cui all'allegato VII della presente direttiva;

98.

«impianto radar»: un dispositivo elettronico di aiuto alla navigazione per rilevare e visualizzare l'area circostante e il traffico;

99.

«ECDIS interno»: un sistema standardizzato di visualizzazione di carte nautiche elettroniche per le acque interne e informazioni associate che visualizza informazioni scelte di carte nautiche elettroniche esclusive per le acque interne e, facoltativamente, informazioni di altri sensori dell'imbarcazione;

100.

«dispositivo ECDIS interno»: un dispositivo per la visualizzazione di carte nautiche elettroniche per le acque interne che può funzionare in due modi diversi: modo «informazione» e modo «navigazione»;

101.

«modo informazione»: uso dell'ECDIS interno solo per fini di informazione senza sovrapposizione del radar;

102.

«modo navigazione»: uso dell'ECDIS interno con sovrapposizione del radar per la navigazione;

103.

«personale di bordo»: tutti i dipendenti a bordo di una nave da passeggeri che non sono membri dell'equipaggio;

104.

«persone a mobilità ridotta»: le persone che hanno particolari problemi nell'utilizzare i trasporti pubblici, quali gli anziani, i disabili, le persone con disabilità sensoriali e quelle su sedie a rotelle, le donne incinte e le persone che accompagnano bambini piccoli;

105.

«certificato comunitario»: un certificato rilasciato a una nave dall'autorità competente che attesta la conformità ai requisiti tecnici stabiliti dalla presente direttiva.

Articolo 1.02

(Senza oggetto)

Articolo 1.03

(Senza oggetto)

Articolo 1.04

(Senza oggetto)

Articolo 1.05

(Senza oggetto)

Articolo 1.06

Requisiti temporanei

Requisiti temporanei possono essere stabiliti conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, della presente direttiva se, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico della navigazione interna, risulta necessario concedere urgentemente deroghe alle disposizioni della presente direttiva prima ancora che siano state adottate le opportune modifiche o per permettere l'effettuazione di prove. I requisiti sono pubblicati e hanno una validità massima di tre anni. Essi entrano in vigore contemporaneamente ed alle medesime condizioni in tutti gli Stati membri.

Articolo 1.07

Istruzioni amministrative

Al fine di agevolare e uniformare l'applicazione della presente direttiva, si possono adottare istruzioni amministrative vincolanti per l'ispezione, previo ricorso alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, della presente direttiva.

CAPO 2

PROCEDURA

Articolo 2.01

Commissioni di ispezione

1.   Gli Stati membri istituiscono commissioni di ispezione.

2.   Le commissioni di ispezione sono composte da un presidente e da esperti.

Fanno parte di ciascuna commissione, a titolo di esperti, almeno:

a)

un funzionario dell'amministrazione competente per la navigazione interna;

b)

un esperto in materia di costruzione delle navi della navigazione interna e delle loro macchine;

c)

un esperto di nautica titolare di patente per la condotta di una nave.

3.   Il presidente e gli esperti di ciascuna commissione sono designati dalle autorità dello Stato di competenza. All'atto dell'accettazione dell'incarico, il presidente e gli esperti rilasciano una dichiarazione scritta nella quale dichiarano che svolgeranno il proprio compito in piena indipendenza. I funzionari non sono tenuti a rilasciare una dichiarazione.

4.   Le commissioni di ispezione possono farsi assistere da esperti specializzati in conformità delle disposizioni nazionali vigenti.

Articolo 2.02

Richiesta di ispezione

1.   La procedura per la presentazione di una richiesta di ispezione e la fissazione del luogo e della data della medesima sono di competenza delle autorità che rilasciano il certificato comunitario. L'autorità competente stabilisce quali documenti le devono essere presentati. La procedura si svolge in modo da garantire che la visita possa aver luogo entro un termine ragionevole dalla presentazione della richiesta.

2.   Il proprietario di un'imbarcazione non soggetta all'applicazione della presente direttiva, o il suo rappresentante, può richiedere il certificato comunitario; la sua richiesta è soddisfatta se la nave è conforme alle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 2.03

Presentazione dell'imbarcazione all'ispezione

1.   Il proprietario, o il suo rappresentante, presenta l'imbarcazione all'ispezione priva di carico, pulita e equipaggiata. Egli è tenuto a fornire l'assistenza necessaria all'ispezione, ad esempio mettendo a disposizione una lancia adatta e il personale necessario o anche agevolando l'ispezione delle parti dello scafo o degli impianti che non sono direttamente accessibili o visibili.

2.   In occasione della prima visita, la commissione richiede un'ispezione della nave a secco. Si può derogare all'ispezione a secco qualora si possa produrre un certificato di classificazione o un attestato da parte di un organismo di classificazione autorizzato che dichiara che la costruzione è conforme ai requisiti da esso stabiliti o qualora venga prodotto un certificato che dimostra che un'autorità competente ha già effettuato un'ispezione a secco per altri fini. In caso di ispezione periodica o delle ispezioni di cui all'articolo 15 della presente direttiva, la commissione può richiedere un'ispezione a secco.

Nel caso di una prima ispezione di motonavi o convogli o nel caso di importanti modifiche agli apparati di propulsione o di governo, la commissione di ispezione procede a prove in navigazione.

3.   La commissione di ispezione può richiedere ispezioni e prove in marcia supplementari, nonché altre note giustificative. La presente disposizione si applica anche durante la fase di costruzione dell'imbarcazione.

Articolo 2.04

(Senza oggetto)

Articolo 2.05

Certificato comunitario provvisorio

1.   L'autorità competente può rilasciare un certificato comunitario provvisorio:

a)

alle imbarcazioni che, con il permesso dell'autorità competente, si rechino in un determinato luogo al fine di ottenere un certificato comunitario;

b)

alle imbarcazioni temporaneamente prive del certificato comunitario per uno dei casi di cui all'articolo 2.07 o uno dei casi di cui agli articoli 12 e 16 della presente direttiva;

c)

alle imbarcazioni il cui certificato comunitario sia in fase di elaborazione a seguito di ispezione con esito positivo;

d)

alle imbarcazioni nel caso in cui non siano soddisfatte tutte le condizioni per ottenere un certificato comunitario di cui alla parte I dell'allegato V;

e)

alle imbarcazioni che abbiano subito danni tali che il loro stato non è più conforme al certificato comunitario;

f)

alle unità galleggianti o ai galleggianti speciali qualora le autorità competenti in materia di trasporti speciali, in base alle disposizioni di polizia nautica degli Stati membri, subordinino l'autorizzazione ad effettuare un trasporto speciale all'ottenimento di tale certificato comunitario;

g)

alle imbarcazioni che derogano alle disposizioni della parte II ai sensi dell'articolo 2.19, paragrafo 2.

2.   Per il certificato comunitario provvisorio si adotta il modello che figura alla parte III dell'allegato V qualora l'idoneità a navigare dell'imbarcazione, dell'impianto galleggiante o della struttura galleggiante speciale appaia sufficientemente garantita.

Il certificato comprende le condizioni ritenute necessarie dall'autorità competente ed è valido:

a)

nei casi previsti al paragrafo 1, lettere a) e da d) a f), per un solo viaggio specifico da compiere entro una scadenza appropriata, non superiore a un mese;

b)

nei casi previsti al paragrafo 1, lettere b) e c), per una durata appropriata;

c)

nei casi previsti al paragrafo 1, lettera g), per sei mesi. Il certificato comunitario provvisorio può essere prorogato di sei mesi in sei mesi, fintanto che il comitato non ha adottato una decisione.

Articolo 2.06

Periodo di validità del certificato comunitario

1.   Per navi galleggianti di nuova fabbricazione il periodo di validità del certificato di visita rilasciato in conformità delle disposizioni della presente direttiva è stabilito dall'autorità competente entro i limiti massimi seguenti:

a)

cinque anni per le navi da passeggeri;

b)

dieci anni per tutti gli altri tipi di imbarcazione.

Il periodo di validità è annotato sul certificato comunitario.

2.   Per navi già in servizio prima dell'ispezione il periodo di validità del certificato comunitario viene stabilito in ogni singolo caso dall'autorità competente in base ai risultati dell'ispezione stessa. La sua durata non potrà in ogni caso essere superiore ai periodi indicati nel paragrafo 1.

Articolo 2.07

Menzioni e modifiche del certificato comunitario

1.   Il proprietario di un'imbarcazione, o il suo rappresentante, comunica a un'autorità competente qualsiasi cambiamento di nome o di proprietà, di stazzatura, nonché di numero ufficiale, di immatricolazione o di porto di armamento dell'imbarcazione e fa pervenire a detta autorità il certificato comunitario per consentirne la modifica.

2.   Tutte le variazioni del certificato comunitario possono essere apportate da qualsiasi autorità competente.

3.   Se un'autorità competente apporta una variazione al certificato comunitario, lo comunica all'autorità competente che ha rilasciato il certificato comunitario.

Articolo 2.08

(Senza oggetto)

Articolo 2.09

Ispezione periodica

1.   L'imbarcazione è sottoposta a un'ispezione periodica prima che giunga a scadenza il suo certificato comunitario.

2.   In via eccezionale, su richiesta motivata del proprietario o del suo rappresentante, l'autorità competente può accordare, senza effettuare un'ispezione complementare, una proroga della validità del certificato comunitario non superiore a sei mesi. Tale proroga è accordata per iscritto ed è tenuta a bordo dell'imbarcazione.

3.   L'autorità competente fissa un nuovo periodo di validità del certificato comunitario in base ai risultati di tale ispezione.

Il periodo di validità è menzionato nel certificato comunitario e comunicato all'autorità che ha rilasciato tale certificato.

4.   Se, invece di prorogare la validità del certificato comunitario come indicato al paragrafo 3, lo si sostituisce con uno nuovo, il certificato comunitario precedente viene restituito all'autorità competente che lo ha rilasciato.

Articolo 2.10

Ispezione volontaria

Il proprietario di un'imbarcazione, o il suo rappresentante, può chiedere in ogni momento che l'imbarcazione sia sottoposta a ispezione volontaria.

Tale richiesta di ispezione deve essere soddisfatta.

Articolo 2.11

(Senza oggetto)

Articolo 2.12

(Senza oggetto)

Articolo 2.13

(Senza oggetto)

Articolo 2.14

(Senza oggetto)

Articolo 2.15

Oneri

Sono a carico del proprietario dell'imbarcazione, o del suo rappresentante, tutti gli oneri derivanti dall'ispezione della nave e dal rilascio del certificato comunitario, in funzione di una tariffa speciale fissata da ciascuno Stato membro.

Articolo 2.16

Informazioni

L'autorità competente può permettere a chiunque dimostri di avere un interesse legittimo di prendere conoscenza del contenuto del certificato comunitario, nonché fornire agli interessati estratti o copie conformi dei certificati comunitari autenticati e definiti come tali.

Articolo 2.17

Registro dei certificati comunitari

1.   Le autorità competenti attribuiscono un numero d'ordine ai certificati che rilasciano. Esse tengono inoltre un registro, conforme al modello di cui all'allegato VI di tutti i certificati comunitari rilasciati.

2.   Le autorità competenti conservano una raccolta dei verbali o una copia di tutti i certificati comunitari che hanno rilasciato su cui riportano tutte le variazioni, nonché le cancellazioni e le sostituzioni dei certificati stessi.

Articolo 2.18

Numero ufficiale

1.   L'autorità competente che rilascia un certificato comunitario appone sul certificato comunitario il numero ufficiale che è stato attribuito all'imbarcazione dall'autorità competente dello Stato nel quale si trova il luogo d'immatricolazione o il porto d'armamento della stessa.

Per quanto riguarda le imbarcazioni di Stati terzi, il numero ufficiale da apporre sul certificato comunitario è attribuito dall'autorità competente che rilascia il certificato comunitario.

Tali disposizioni non si applicano alle imbarcazioni da diporto.

2.   (Senza oggetto)

3.   (Senza oggetto)

4.   Il proprietario dell'imbarcazione, o il suo rappresentante, richiede alle autorità competenti l'attribuzione del numero ufficiale. Egli provvede inoltre ad apporre il numero ufficiale che risulta dal certificato comunitario, nonché a rimuoverlo non appena esso ha perduto la sua validità.

Articolo 2.19

Equivalenze e deroghe

1.   Quando le disposizioni contenute nella parte II richiedono, nel caso di una imbarcazione, l'uso o la presenza a bordo di taluni materiali, impianti o attrezzature, oppure l'adozione di determinati accorgimenti costruttivi o di determinati allestimenti, l'autorità competente può ammettere per detta imbarcazione l'uso o la presenza a bordo di altri materiali, impianti o attrezzature oppure l'adozione di altri accorgimenti costruttivi o di altri allestimenti se, conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, della presente direttiva, sono riconosciuti come equivalenti.

2.   Se il comitato non si è ancora pronunciato, conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, della presente direttiva, in merito all'equivalenza menzionata al paragrafo 1, l'autorità competente può rilasciare un certificato comunitario provvisorio.

Entro un mese dal rilascio del certificato comunitario provvisorio, in conformità dell'articolo 2.05, paragrafo 1, lettera g), le autorità competenti segnalano al comitato, conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, della presente direttiva, il nome e il numero ufficiale dell'imbarcazione, il tipo di deroga e lo Stato in cui l'imbarcazione risulta immatricolata o in cui è situato il porto di armamento.

3.   L'autorità competente può rilasciare, in base a una raccomandazione del comitato presentata conformemente alla procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, della presente direttiva, un certificato comunitario a titolo di prova e per un periodo limitato ad una determinata imbarcazione che presenti condizioni tecniche nuove in deroga ai requisiti della parte II, purché tali condizioni garantiscano sicurezza equivalente.

4.   Le equivalenze e le deroghe di cui ai paragrafi 1 e 3 sono menzionate nel certificato comunitario. Esse sono comunicate alla Commissione.

PARTE II

CAPO 3

REQUISITI IN MATERIA DI COSTRUZIONE NAVALE

Articolo 3.01

Regola fondamentale

Le navi sono costruite a regola d'arte.

Articolo 3.02

Robustezza e stabilità

1.   Lo scafo ha una robustezza sufficiente per resistere a tutte le sollecitazioni alle quali è sottoposto normalmente.

a)

Nel caso di una nave di nuova costruzione o di trasformazioni importanti che influiscano sulla robustezza della nave, occorre dimostrare che essa è sufficientemente robusta presentando una prova di calcolo. Tale prova non è obbligatoria se si presenta un certificato di classificazione o una dichiarazione di un organismo di classificazione autorizzato.

b)

Nel caso di ispezione ai sensi dell'articolo 2.09, lo spessore minimo delle lamiere del fasciame del fondo, del ginocchio e delle fiancate è controllato secondo le modalità che seguono:

per le navi in acciaio, lo spessore minimo tmin è dato dal maggiore dei valori ottenuti dalle formule:

1)

per le navi di lunghezza superiore a 40 m: tmin = f · b · c (2,3 + 0,04 L) [mm];

per le navi di lunghezza inferiore o uguale a 40 m: tmin = f · b · c (1,5 + 0,06 L) [mm], e comunque non inferiore a 3,00 mm;

2)

Formula

dove:

a

=

distanza fra le ordinate [mm]

f

=

fattore per la distanza fra le ordinate

f

=

1 per a ≤ 500 mm

f

=

1 + 0,0013 (a – 500) per a > 500 mm

b

=

fattore per il fasciame del fondo, delle fiancate o del ginocchio

b

=

1,0 per il fasciame del fondo e delle fiancate

b

=

1,25 per il fasciame della sentina.

Per il calcolo dello spessore minimo del fasciame del ginocchio, è possibile assumere f = 1 per la distanza fra le ordinate. Tuttavia, lo spessore minimo del fasciame del ginocchio non è mai inferiore a quello del fondo e delle fiancate.

c

=

fattore per il tipo di costruzione

c

=

0,95 per le navi con doppio fondo e doppi spazi laterali, in cui la parete che delimita gli spazi laterali e la stiva è sistemata sulla verticale in linea con la mastra

c

=

1,0 per tutti gli altri tipi di costruzione.

c)

I valori minimi dello spessore delle lamiere calcolati con la formula di cui alla lettera b) possono, nel caso di navi a struttura longitudinale con doppio fondo e doppi spazi laterali, essere ridotti se un organismo di classificazione autorizzato stabilisce e certifica con prova di calcolo che i valori ridotti garantiscono una robustezza sufficiente allo scafo (robustezza longitudinale, trasversale e locale).

Se i valori misurati sulle lamiere del fondo, del ginocchio o delle fiancate sono inferiori agli spessori ammissibili così stabiliti, le lamiere sono sostituite.

I valori minimi così ottenuti vanno considerati tali in presenza di un'usura normale e uniforme e a condizione che venga utilizzato acciaio per costruzioni navali e che gli elementi interni strutturali, come ordinate, madieri, principali elementi strutturali longitudinali o trasversali siano in buono stato e che lo scafo non indichi un sovraccarico della robustezza longitudinale.

In presenza di valori inferiori, le lamiere sono riparate o sostituite. Tuttavia, localmente per piccole zone si possono accettare spessori inferiori di non più del 10 % di riduzione rispetto ai valori calcolati.

2.   Qualora per la costruzione dello scafo si utilizzi un materiale diverso dall'acciaio, si deve provare mediante calcolo che la robustezza (longitudinale, laterale e locale) dello scafo è quantomeno pari alla robustezza che risulterebbe dall'uso dell'acciaio, considerando uno spessore minimo conforme al paragrafo 1. Se si presenta un certificato di classe o un attestato rilasciati da una società di classificazione riconosciuta, si può fare a meno della prova di calcolo.

3.   La stabilità delle navi è commisurata all'uso cui sono destinate.

Articolo 3.03

Scafo

1.   È necessario predisporre paratie che si elevano fino al ponte o, in mancanza di ponte, fino al trincarino nei seguenti punti:

a)

una paratia di collisione ad una distanza adeguata dalla prua in modo da garantire la galleggiabilità della nave carica con una distanza di sicurezza residua pari a 100 mm in caso di allagamento del compartimento stagno all'acqua situato a prua della paratia di collisione.

Di norma, il requisito di cui al primo comma si considera soddisfatto quando la paratia di collisione è sistemata a una distanza, misurata dalla perpendicolare avanti sul piano di massima immersione, compresa fra 0,04 L e 0,04 L + 2 m.

Se tale distanza è superiore a 0,04 L + 2 m, il requisito di cui al primo comma deve essere provato mediante calcolo.

La distanza può essere ridotta fino a 0,03 L. In questo caso, il requisito di cui al primo comma è provato mediante calcolo considerando che il compartimento a prua della paratia di collisione e quelli contigui sono tutti allagati;

b)

una paratia del gavone di poppa a una distanza appropriata dalla poppa per navi di lunghezza superiore a 25 m.

2.   Nessun alloggio o impianto necessario alla sicurezza o all'esercizio della nave può trovarsi a prua del piano della paratia di collisione. Tale obbligo non si applica agli impianti delle ancore.

3.   Gli alloggi, le sale macchine e i locali caldaie, nonché i locali di lavoro che ne fanno parte, sono separati dalle stive da paratie trasversali stagne all'acqua che si elevano fino al ponte.

4.   Gli alloggi sono separati dalle sale macchine, dai locali caldaie e dalle stive in modo stagno al gas e direttamente accessibili dal ponte. Se tale accesso non è possibile, è prevista un'uscita di sicurezza che porta direttamente sul ponte.

5.   Le paratie previste ai paragrafi 1 e 3 e le delimitazioni dei locali di cui al paragrafo 4 non sono dotate di aperture.

Tuttavia, le porte nella paratia del gavone di poppa, nonché il passaggio di linee d'assi e di tubature sono ammessi purché realizzati in modo tale da non compromettere l'efficacia di tali paratie e delle altre delimitazioni dei locali. Sono ammesse porte sulla paratia poppiera solo se comandate dalla plancia. Su entrambi i lati delle porte nella paratia del gavone di poppa compare ben leggibile la seguente scritta:

«Chiudere la porta subito dopo il passaggio».

6.   Le prese d'acqua e gli scarichi, come pure le tubature ad essi raccordate, sono realizzati in modo tale da rendere impossibile qualsiasi infiltrazione non intenzionale d'acqua nella nave.

7.   Le prue sono costruite in modo tale che le ancore non sporgano ne in tutto né in parte oltre il fasciame.

Articolo 3.04

Sale macchine e locale caldaie, serbatoi

1.   Le sale macchine e i locali caldaie sono allestite in modo tale che il comando, l'esercizio e la manutenzione degli impianti che vi si trovano possano essere effettuati agevolmente e senza pericolo.

2.   I serbatoi per combustibili liquidi o olio lubrificante non hanno in comune con gli spazi riservati ai passeggeri e con gli alloggi superfici che in normali condizioni di servizio siano soggette alla pressione statica del liquido.

3.   Le paratie, i soffitti e le porte delle sale macchine, dei locali caldaie e serbatoi sono costruiti in acciaio o in altro materiale equivalente non combustibile.

Il materiale isolante utilizzato nelle sale macchine è protetto contro la penetrazione di combustibili e vapori di combustibili.

Tutte le aperture nelle pareti e nei soffitti e tutte le porte delle sale macchine e dei locali caldaie e serbatoi devono poter essere chiuse dall'esterno. I dispositivi di blocco sono in acciaio o materiale equivalente non combustibile.

4.   Le sale macchine, i locali caldaie e gli altri locali nei quali possono sprigionarsi gas infiammabili o tossici devono poter essere sufficientemente aerati.

5.   Le scale e scalette a pioli per le quali si accede alle sale macchine, ai locali caldaie e serbatoi sono fissate saldamente e costruite in acciaio o altro materiale resistente alle sollecitazioni d'urto e non combustibile.

6.   Le sale macchine e i locali caldaie sono dotate di due uscite, una delle quali può essere un'uscita di sicurezza.

È possibile fare a meno della seconda uscita quando:

a)

la superficie totale (lunghezza media. larghezza media al piano di calpestio) della sala macchine o del locale caldaie non supera 35 m2; e

b)

il percorso tra ciascun punto in cui vanno effettuate le operazioni di servizio o manutenzione fino all'uscita o fino alla base della scala vicina all'uscita che dà accesso all'esterno non ha una lunghezza superiore a 5 m; e

c)

un estintore è collocato nel punto in cui si effettuano le operazioni di servizio più lontano dalla porta d'uscita, anche nel caso in cui, in deroga all'articolo 10.03, paragrafo 1, lettera e), la potenza installata delle macchine sia minore o uguale a 100 kW.

7.   Nelle sale macchine, il massimo livello di pressione acustica ammissibile è 110 dB(A). I punti di misurazione sono scelti in funzione dei lavori di manutenzione necessari in condizioni di funzionamento normale dell'impianto.

CAPO 4

DISTANZA DI SICUREZZA, BORDO LIBERO E SCALE DI IMMERSIONE

Articolo 4.01

Distanza di sicurezza

1.   La distanza minima è di almeno 300 mm.

2.   Per le navi le cui aperture non dispongono di dispositivi di chiusura a tenuta stagna agli spruzzi e alle intemperie e per quelle che navigano con le stive non coperte, la distanza di sicurezza è maggiorata in modo tale che ogni apertura si trovi ad una distanza minima di 0,50 m dal piano di massima immersione.

Articolo 4.02

Bordo libero

1.   Il bordo libero delle navi dotate di ponte continuo e prive di insellatura e di sovrastrutture è pari a 150 mm.

2.   Per le navi provviste di insellatura e di sovrastrutture, il bordo libero è calcolato mediante la formula seguente:

Formula

dove:

α

coefficiente di correzione che tiene conto di tutte le sovrastrutture considerate

βv

coefficiente di correzione dell'influenza dell'insellatura prodiera dovuta alla presenza di sovrastrutture nel quarto prodiero della lunghezza L della nave

βa

coefficiente di correzione dell'influenza dell'insellatura poppiera dovuta alla presenza di sovrastrutture nel quarto poppiero della lunghezza L della nave

Sev

insellatura effettiva prodiera in mm

Sea

insellatura effettiva poppiera in mm.

3.   Il coefficiente a è calcolato mediante la formula seguente:

Formula

dove:

lem

lunghezza effettiva in m delle sovrastrutture situate nella parte mediana corrispondente alla metà della lunghezza L della nave

lev

lunghezza effettiva in m di una sovrastruttura situata nel quarto prodiero della lunghezza L della nave

lea

lunghezza effettiva in m di una sovrastruttura situata nel quarto poppiero della lunghezza L della nave.

La lunghezza effettiva di una sovrastruttura si calcola mediante la seguente formula:

Formula

Formula

dove:

l

lunghezza effettiva in m della sovrastruttura considerata

b

larghezza in m della sovrastruttura considerata

B1

larghezza in m della nave misurata esternamente al fasciame all'altezza del ponte, a metà lunghezza della sovrastruttura in questione

h

altezza in m della sovrastruttura considerata. Per i boccaporti, tuttavia, h si ottiene sottraendo dall'altezza delle mastre la metà della distanza di sicurezza conformemente all'articolo 4.01, paragrafi 1 e 2. Il valore di h non potrà comunque in nessun caso essere superiore a 0,36 m.

Se

Formula

o

Formula

è inferiore a 0,6, la lunghezza effettiva le della sovrastruttura sarà pari a zero.

4.   I coefficienti βv e βa si calcolano mediante le formule seguenti:

Formula

Formula

5.   Le insellature effettive a prua o a poppa, rispettivamente Sev e Sea, si calcolano mediante le seguenti formule:

 

Sev = Sv · p

 

Sea = Sa · p

dove:

Sv

insellatura effettiva a prua in mm; tuttavia Sv non può essere superiore a 1 000 mm

Sa

insellatura effettiva a poppa in mm; tuttavia Sv non può essere superiore a 500 mm

p

coefficiente calcolato mediante la formula seguente:

Formula

X

ascissa, misurata dall'estremità del punto in cui l'insellatura è pari a 0,25 Sv o Sa (cfr. diagramma).

Image

Tuttavia, il coefficiente p non può essere superiore a 1.

6.   Se ba · Sea è superiore a bv · Sev, come valore di ba · Sea si assume quello di bv · Sev.

Articolo 4.03

Bordo libero minimo

Tenuto conto delle riduzioni di cui all'articolo 4.02, il bordo libero minimo non deve essere inferiore a 0 mm.

Articolo 4.04

Marche di bordo libero

1.   Il piano di massima immersione è determinato in modo che sia i requisiti di bordo libero minimo sia i requisiti di distanza minima di sicurezza siano rispettati. Per motivi di sicurezza, tuttavia, la commissione di ispezione può fissare un valore più elevato per la distanza di sicurezza o per il bordo libero. Il piano di massima immersione è determinato almeno per la zona 3.

2.   Il piano di massima immersione è indicato da marche di bordo libero ben visibili e indelebili.

3.   Le marche di bordo libero per la zona 3 sono costituite da un rettangolo di 300 mm di lunghezza e di 40 mm di altezza, a base orizzontale coincidente con il piano di massima immersione autorizzata. Qualsiasi marca di bordo libero diversa comprende questo rettangolo.

4.   Ogni nave reca almeno tre coppie di marche di bordo libero, di cui una posta al centro e le altre due rispettivamente ad una distanza dalla prua e dalla poppa pari a un sesto circa della lunghezza.

Tuttavia:

a)

per le navi di lunghezza inferiore a 40 m, è sufficiente apporre due coppie di marche, poste rispettivamente a una distanza dalla prua e dalla poppa pari a un quarto circa della lunghezza;

b)

per le navi non adibite al trasporto merci, è sufficiente una coppia di marche, posta circa al centro della nave.

5.   Le marche o i segni che, in seguito ad una nuova ispezione, non siano più validi, sono soppressi o indicati come non più validi, sotto il controllo della commissione di ispezione. Se una marca di bordo libero dovesse scomparire, può essere sostituita solo sotto il controllo di una commissione di ispezione.

6.   Quando la nave è stata stazzata in applicazione della convenzione del 1966 sulla stazzatura delle navi della navigazione interna e il piano delle marche di stazza soddisfa i requisiti della presente direttiva, le marche di stazza sostituiscono le marche di bordo libero; di tale sostituzione si fa menzione nel certificato comunitario.

7.   Per le navi che navigano in zone delle vie navigabili interne diverse dalla zona 3 (zone 1, 2 o 4), una linea verticale e una o più linee aggiuntive di immersione della lunghezza di 150 mm sono apposte verso la prua della nave sulle coppie di marche di pescaggio di prua e di poppa di cui al paragrafo 4 per una o più zone delle vie navigabili interne, rispetto alla marca di bordo libero per la zona 3.

La linea verticale e la linea orizzontale hanno uno spessore di 30 mm. Accanto alla marca di bordo libero orientata verso la prua della nave va indicata la cifra della zona corrispondente nelle dimensioni di 60 mm di altezza x 40 mm di larghezza (cfr. figura 1).

Figura 1

Image

Articolo 4.05

Massima immersione a pieno carico di galleggianti dotati di stive non sempre stagne agli spruzzi e alle intemperie

Se per la zona 3 il piano di massima immersione di una nave è determinato considerando che le stive possono essere chiuse in modo stagno agli spruzzi e alle intemperie e se la distanza fra il piano di massima immersione e il bordo superiore delle mastre è inferiore a 500 mm, occorre determinare l'immersione massima per la navigazione con le stive non coperte.

Nel certificato comunitario occorre aggiungere la seguente frase:

«Se i boccaporti delle stive sono totalmente o parzialmente aperti, la nave può essere caricata solo fino a … mm al di sotto delle marche di bordo libero per la zona 3.»

Articolo 4.06

Scale d'immersione

1.   Ogni nave la cui immersione può superare 1 m reca su entrambi i lati, verso poppa, una scala d'immersione. Possono essere presenti scale d'immersione supplementari.

2.   Lo zero di ogni scala d'immersione è preso verticalmente alla stessa sul piano parallelo al piano di massima immersione passante per il punto più basso dello scafo o della chiglia, se questa esiste. La distanza verticale al di sopra dello zero è graduata in decimetri. La graduazione è indicata su ogni scala, dal piano di galleggiamento a vuoto fino a 100 mm al di sopra della massima immersione, mediante marche punzonate o bulinate, e dipinte in forma di striscia ben visibile di due diversi colori alternati. La graduazione è indicata con numeri segnati a fianco della scala almeno ogni 5 decimetri, come pure a fine scala.

3.   Le due scale di stazza a poppa, apposte in applicazione della convenzione di cui all'articolo 4.04, paragrafo 6, possono sostituire le scale d'immersione a condizione che abbiano una graduazione conforme ai requisiti di cui sopra, completata, eventualmente, da numeri che indichino l'immersione.

CAPO 5

MANOVRABILITÀ

Articolo 5.01

Condizioni generali

Le navi e i convogli presentano navigabilità e manovrabilità adeguate.

Le navi non dotate di motori di propulsione, destinate ad essere rimorchiate, soddisfano i requisiti specifici stabiliti dalla commissione di ispezione.

Le navi e i convogli dotati di motori di propulsione soddisfano i requisiti di cui agli articoli da 5.02 a 5.10.

Articolo 5.02

Prove di navigazione

1.   La navigabilità e la manovrabilità sono verificate mediante prove di navigazione. Occorre in particolare controllare la conformità con i requisiti di cui agli articoli da 5.06 a 5.10.

2.   La commissione di ispezione può rinunciare del tutto o in parte alle prove quando il rispetto dei requisiti in materia di navigabilità e di manovrabilità è provato in altra maniera.

Articolo 5.03

Zona di prova

1.   Le prove di navigazione di cui all'articolo 5.02 sono effettuate in zone della rete navigabile interna stabilite dalle autorità competenti.

2.   Queste zone di prova sono situate su un tratto, possibilmente rettilineo, di una lunghezza minima di 2 km e di larghezza sufficiente, in acqua corrente o in acqua stagnante, e sono provviste di contrassegni ben riconoscibili per determinare la posizione della nave.

3.   La commissione di ispezione deve poter rilevare i dati idrologici, quali profondità dell'acqua, larghezza del canale navigabile e velocità media della corrente nella zona di navigazione in funzione dei vari livelli dell'acqua.

Articolo 5.04

Livello di carico delle navi e dei convogli durante le prove di navigazione

Durante le prove di navigazione, le navi e i convogli adibiti al trasporto di merci sono caricati almeno al 70 % della loro portata lorda e il loro carico è ripartito in modo da garantire per quanto possibile un assetto orizzontale. Se le prove sono effettuate con un carico inferiore, l'autorizzazione per la navigazione a valle è limitata a tale carico.

Articolo 5.05

Uso dei mezzi di bordo per la prova di navigazione

1.   Nella prova di navigazione si possono utilizzare tutti gli impianti menzionati ai punti 34 e 52 del certificato comunitario, azionabili dalla timoneria, tranne le ancore.

2.   Tuttavia, durante la prova di virata a monte prevista all'articolo 5.10, si possono utilizzare le ancore di prua.

Articolo 5.06

Velocità prescritta (in marcia avanti)

1.   Le navi e i convogli raggiungono una velocità rispetto all'acqua di almeno 13 km l'ora. Tale requisito non è richiesto per gli spintori che navigano a vuoto.

2.   Nel caso di navi e convogli che operano esclusivamente nelle rade e nei porti, la commissione di ispezione può accordare deroghe.

3.   La commissione di ispezione controlla se la nave scarica è in grado di superare una velocità di 40 km l'ora rispetto all'acqua. In caso affermativo, al punto 52 del certificato comunitario si aggiunge la seguente frase:

«La nave è in grado di superare una velocità di 40 km l'ora rispetto all'acqua.»

Articolo 5.07

Capacità d'arresto

1.   Le navi e i convogli sono in grado di arrestarsi prua a valle in tempo utile, mantenendo una capacità sufficiente di manovrabilità.

2.   Nel caso di navi e convogli di lunghezza minore o uguale a 86 m e larghezza minore o uguale a 22,90 m, la capacità d'arresto di cui sopra può essere sostituita dalla capacità di virata.

3.   La capacità d'arresto è dimostrata mediante manovre d'arresto effettuate in una zona di prova di cui all'articolo 5.03 e la capacità di virata mediante manovre di virata in conformità dell'articolo 5.10.

Articolo 5.08

Capacità di navigare in marcia indietro

Quando una manovra d'arresto di cui all'articolo 5.07 è effettuata in acqua stagnante, essa è seguita da una prova di navigazione in marcia indietro.

Articolo 5.09

Capacità di manovra di evasione

Le navi e i convogli devono essere in grado di effettuare una schivata in tempo utile. La capacità di schivare è provata effettuando manovre di schivata in una zona di prova di cui all'articolo 5.03.

Articolo 5.10

Capacità di virata

Le navi e i convogli di lunghezza minore o uguale a 86 m e di larghezza minore o uguale a 22,90 m sono in grado di virare in tempo utile.

Tale capacità di virata può essere sostituita dalla capacità d'arresto in conformità dell'articolo 5.07.

La capacità di virata è provata mediante manovre di virata a monte.

CAPO 6

APPARATI DI GOVERNO

Articolo 6.01

Requisiti generali

1.   Ogni nave è provvista di un apparato di governo che assicuri almeno la manovrabilità prescritta dal capo 5.

2.   Gli apparati di governo a motore sono realizzati in modo tale che il timone non possa cambiare posizione accidentalmente.

3.   L'apparato di governo, nel suo insieme, è progettato per sbandamenti permanenti fino a 15° e temperature ambiente da - 20 °C a + 50 °C.

4.   Gli elementi costitutivi dell'apparato di governo hanno caratteristiche di resistenza tale da sopportare le sollecitazioni alle quali possono essere soggetti in condizioni di normale funzionamento. Le forze esogene applicate al timone non devono ostacolare la capacità di funzionamento del mezzo di governo e del suo dispositivo di azionamento.

5.   Gli apparati di governo sono dotati di dispositivo di azionamento a motore se le forze necessarie ad azionare il timone lo richiedono.

6.   Il mezzo di governo con dispositivo di azionamento a motore è provvisto di una protezione contro i sovraccarichi, che limiti la coppia esercitata nel dispositivo di azionamento.

7.   I passaggi degli assi del timone sono progettati in modo tale da evitare qualsiasi fuoriuscita di lubrificanti inquinanti per l'acqua.

Articolo 6.02

Dispositivi di azionamento del mezzo di governo

1.   Se il mezzo di governo è provvisto di dispositivo di azionamento a motore, in caso di guasto o anomalia del dispositivo stesso entra in funzione un dispositivo di azionamento ausiliario autonomo o un dispositivo di azionamento manuale nel giro di 5 secondi.

2.   Se il dispositivo di azionamento ausiliario o il dispositivo di azionamento manuale non entra in funzione automaticamente, il timoniere provvede all'azionamento con una sola operazione, immediatamente e in modo semplice e veloce.

3.   Il dispositivo di azionamento ausiliario o il dispositivo di azionamento manuale garantiscono altresì la manovrabilità prescritta dal capo 5.

Articolo 6.03

Dispositivo di azionamento idraulico del mezzo di governo

1.   Al dispositivo di azionamento idraulico del mezzo di governo non è possibile collegare alcun'altra utenza, tuttavia, quando esistono due dispositivi di azionamento autonomi, il collegamento con uno dei due dispositivi è possibile se le utenze sono collegate alla linea di ritorno e possono essere isolate dal dispositivo di azionamento mediante un dispositivo di sezionamento.

2.   In presenza di due dispositivi di azionamento idraulici, è necessario un serbatoio idraulico per ciascun dispositivo; tuttavia sono consentiti i serbatoi doppi. I serbatoi idraulici sono dotati di un dispositivo d'allarme che controlla l'abbassamento del livello dell'olio al di sotto del livello più basso in grado di garantire il corretto funzionamento.

3.   Non è richiesto il raddoppiamento della valvola di manovra se questa può essere azionata a mano o mediante comando idraulico manuale dalla timoneria.

4.   Le dimensioni, la progettazione e la disposizione delle condutture sono tali da impedire danni meccanici o da incendio.

5.   In presenza di dispositivi di azionamento idraulici, non è necessario un sistema di condutture separato per il dispositivo ausiliario se è garantito il funzionamento autonomo dei due dispositivi e se il sistema di condutture è predisposto per una pressione pari almeno a 1,5 volte la pressione massima di esercizio.

6.   I tubi flessibili sono ammessi solo quando il loro impiego è indispensabile per l'ammortizzamento delle vibrazioni o per la libertà di movimento dei componenti. Sono progettati per una pressione pari almeno alla pressione massima di esercizio.

Articolo 6.04

Fonti d'energia

1.   Gli apparati di governo dotati di due dispositivi di azionamento a motore devono disporre almeno di due fonti d'energia.

2.   Se la seconda fonte d'energia del dispositivo di azionamento a motore non funziona in permanenza durante il viaggio, un dispositivo tampone di capacità sufficiente svolge funzione suppletiva nel tempo necessario all'avviamento.

3.   Nel caso di alimentazione elettrica, nessun altra utenza è alimentata dalla fonte principale d'energia degli apparati di governo.

Articolo 6.05

Dispositivo di azionamento manuale

1.   La ruota di un dispositivo di azionamento manuale non è trascinata da un dispositivo di azionamento a motore.

2.   Indipendentemente dalla posizione del timone il ritorno della ruota è impedito al momento dell'innesto automatico del dispositivo di azionamento manuale.

Articolo 6.06

Sistemi elica-timone, a idrogetto, a propulsori cicloidali e a eliche di manovra di prua

1.   Nel caso di sistemi a elica-timone, a idrogetto, a propulsore cicloidale o a elica di manovra di prua il cui comando a distanza per modificare l'orientamento della spinta è elettrico, idraulico o pneumatico, sono presenti due attuatori indipendenti l'uno dall'altro fra la timoneria e il sistema propulsore o di manovra, conformi per analogia agli articoli da 6.01 a 6.05.

Tali sistemi non sono soggetti alle disposizioni del presente paragrafo se non sono necessari per ottenere la manovrabilità prescritta al capo 5 o se sono necessari solo per la prova d'arresto.

2.   In presenza di due o più sistemi elica-timone, a idrogetto, a propulsore cicloidale o a eliche di manovra di prua indipendenti l'uno dall'altro, il secondo attuatore non è necessario se, in caso di guasto di uno dei sistemi, la nave mantiene la manovrabilità prevista al capo 5.

Articolo 6.07

Indicatori e dispositivi di controllo

1.   Al posto di pilotaggio la posizione del timone risulta indicata chiaramente. Se l'indicatore della posizione del timone è elettrico, è provvisto di alimentazione propria.

2.   Al posto di pilotaggio sono presenti almeno i seguenti indicatori e dispositivi di controllo:

a)

livello dell'olio dei serbatoi idraulici in conformità dell'articolo 6.03, paragrafo 2, e pressione di esercizio del sistema idraulico;

b)

guasto dell'alimentazione elettrica del comando di governo;

c)

guasto dell'alimentazione elettrica dei dispositivi di azionamento;

d)

guasto del regolatore di velocità d'accostata;

e)

guasto dei dispositivi tampone prescritti.

Articolo 6.08

Regolatori della velocità di accostata

1.   I regolatori della velocità di accostata e loro componenti sono conformi ai requisiti dell'articolo 9.20.

2.   Il corretto funzionamento del regolatore della velocità di accostata è indicato al posto di pilotaggio da un indicatore luminoso verde.

Ogni mancanza o variazione inaccettabile della tensione di alimentazione ed ogni calo inammissibile della velocità di rotazione del giroscopio è rilevata.

3.   Quando, oltre al regolatore della velocità di accostata, esistono altri sistemi di governo, occorre poter distinguere chiaramente dal posto di pilotaggio quale dei sistemi è in funzione. Il passaggio da un sistema all'altro deve poter essere effettuato immediatamente. I regolatori della velocità d'accostata non hanno alcun effetto sugli altri apparati di governo.

4.   L'alimentazione elettrica del regolatore della velocità di accostata è indipendente dalle altre utenze.

5.   I giroscopi, i rilevatori e gli indicatori di accostata impiegati nei regolatori della velocità di accostata soddisfano i requisiti minimi previsti dalle specifiche minime e dalle condizioni di prova concernenti gli indicatori della velocità di accostata per la navigazione interna, conformemente al disposto dell'allegato IX.

Articolo 6.09

Procedura di collaudo

1.   La conformità dell'apparato di governo installato è controllata da una commissione di ispezione la quale può richiedere, a tal fine, i seguenti documenti:

a)

descrizione dell'apparato di governo;

b)

monografie e informazioni relative ai dispositivi di azionamento e ai comandi di governo;

c)

dati relativi al mezzo di governo;

d)

schema dell'impianto elettrico;

e)

descrizione del regolatore della velocità di accostata;

f)

istruzioni per l'uso dell'apparato di governo.

2.   Il funzionamento dell'intero apparato di governo è verificato mediante una prova di navigazione. Per quanto concerne i regolatori della velocità d'accostata, occorre verificare la possibilità di mantenere con certezza una determinata rotta con sbandamenti in sicurezza.

CAPO 7

TIMONERIA

Articolo 7.01

Dispositivi generali

1.   Le timonerie sono allestite in modo tale che durante la navigazione il timoniere può svolgere in qualsiasi momento il suo compito.

2.   In condizioni normali di funzionamento, il livello della pressione acustica del rumore prodotto dalla nave al posto di pilotaggio, in corrispondenza della testa del timoniere, non supera 70 dB(A).

3.   In presenza di timoneria attrezzata per la guida con radar da parte di una sola persona, occorre che il timoniere sia in grado di svolgere il suo compito in posizione seduta e che tutti gli indicatori e gli strumenti di controllo, nonché tutti i comandi necessari alla condotta della nave siano disposti in modo tale che il timoniere può servirsene comodamente durante la navigazione senza lasciare il suo posto e senza perdere di vista lo schermo radar.

Articolo 7.02

Visuale libera

1.   Occorre garantire, dal posto di pilotaggio, una visuale sufficientemente libera in tutte le direzioni.

2.   Per il timoniere, la zona di non visibilità a prua della nave scarica, con metà dei rifornimenti, ma senza zavorra, non supera due lunghezze di nave o 250 m, a seconda di quale sia minore, rispetto alla superficie dell'acqua, su di un arco che parte dal traverso di ciascun lato e passa dritto per la prua della nave.

In occasione dell'ispezione non vengono presi in considerazione gli strumenti ottici ed elettronici che riducono la zona di non visibilità.

Per ridurre ulteriormente la zona di non visibilità, sono utilizzati esclusivamente dispositivi elettronici adeguati.

3.   Il campo di visuale libera dalla postazione occupata normalmente dal timoniere è di almeno 240° all'orizzonte, di cui almeno 140° all'interno del semicerchio orientato verso la prua della nave.

Nell'asse normale di visione del timoniere non si trova alcun montante, palo o sovrastruttura.

Anche nel caso in cui sia garantito un campo di visuale libera di 240° all'orizzonte, se verso poppa non è garantita una visuale sufficientemente libera, la commissione di ispezione può richiedere altre misure e in particolare l'installazione di adeguati strumenti ottici o elettronici ausiliari.

L'altezza del bordo inferiore delle finestre laterali è mantenuta quanto più bassa possibile, mentre l'altezza del bordo superiore delle finestre laterali e di poppa è mantenuta quanto più alta possibile.

Nel determinare se i requisiti previsti dal presente articolo riguardo alla visibilità dalla timoneria sono rispettati, si presume che l'altezza dell'occhio del timoniere al posto di pilotaggio sia 1 650 mm al di sopra del ponte.

4.   Il bordo superiore delle finestre della timoneria verso la prua è abbastanza alto da consentire ad una persona che si trovi al posto di pilotaggio con un'altezza dell'occhio di 1 800 mm una visuale chiara in avanti di almeno 10° al di sopra dell'orizzonte a livello dell'altezza d'occhio.

5.   In qualsiasi condizione meteorologica dalla finestra a prua occorre garantire una visuale chiara mediante mezzi idonei.

6.   I vetri impiegati nelle timonerie sono in vetro di sicurezza con un livello di trasparenza pari almeno al 75 %.

Per evitare i riverberi, le finestre anteriori del ponte sono antiriflesso ed inclinate rispetto alla verticale di un angolo non inferiore a 10° e non superiore a 25°.

Articolo 7.03

Requisiti generali concernenti i dispositivi di comando, d'indicazione e di controllo

1.   I comandi necessari alla condotta della nave devono essere posti facilmente in posizione di servizio. Tale posizione è chiaramente individuabile.

2.   Gli strumenti di controllo sono facilmente leggibili e occorre poter regolare la loro illuminazione in maniera graduale fino ad eliminarla. Le fonti di luce non disturbano né ostacolano la leggibilità degli strumenti di controllo.

3.   È previsto un sistema per verificare il funzionamento delle spie e degli indicatori luminosi.

4.   Occorre poter stabilire con chiarezza se un sistema è in funzione. Se il funzionamento è segnalato da una spia luminosa, questa è di colore verde.

5.   Le anomalie e i guasti dei sistemi degli apparecchi per i quali è previsto un controllo sono segnalati da spie luminose rosse.

6.   In contemporanea con l'accensione di una delle spie luminose rosse si produce un segnale acustico. I segnali d'allarme acustici possono essere costituiti da un solo segnale comune. Il livello di pressione acustica di tale segnale supera di almeno 3 dB(A) il livello massimo di pressione acustica del rumore ambiente al posto di pilotaggio.

7.   Il segnale d'allarme acustico deve poter essere disinserito dopo aver constatato la presenza di un guasto o di un'anomalia. Tale disinserimento del segnale d'allarme non ne impedisce il funzionamento in presenza di altre anomalie. Le spie luminose rosse si spengono solo dopo l'eliminazione dell'anomalia.

8.   In caso di guasto dell'alimentazione, i dispositivi di controllo e d'indicazione si collegano automaticamente a un'altra fonte d'energia.

Articolo 7.04

Requisiti specifici concernenti i dispositivi di comando, d'indicazione e di controllo dei motori principali e degli apparati di governo

1.   Dal posto di pilotaggio occorre poter comandare e controllare i motori principali e gli apparati di governo. I motori principali provvisti di un dispositivo d'innesto che può essere comandato dal posto di pilotaggio o che azionano un'elica orientabile che può essere comandata dal posto di pilotaggio devono poter essere messi in moto e spenti soltanto dalla sala macchine.

2.   Il comando di ciascun motore principale è assicurato da una sola leva che si sposta lungo un arco di circonferenza situato su un piano pressoché parallelo all'asse longitudinale della nave. Lo spostamento della leva verso la prua della nave produce la marcia avanti, lo spostamento della leva verso la poppa la marcia indietro. L'innesto e l'inversione del senso di marcia si effettuano in corrispondenza della posizione neutra della leva. Uno scatto indica la posizione neutra.

3.   Nelle timonerie attrezzate per la guida con radar da parte di una sola persona sono indicate la direzione della spinta esercitata sulla nave dal dispositivo di propulsione e la frequenza di rotazione dell'elica o dei motori principali.

4.   Gli indicatori e i dispositivi di controllo previsti all'articolo 6.07, paragrafo 2, all'articolo 8.03, paragrafo 2, e all'articolo 8.05, paragrafo 13, sono collocati al posto di pilotaggio.

5.   Le navi con timonerie attrezzate per la guida con radar da parte di una sola persona sono comandate mediante una leva. Tale leva deve poter essere manovrata facilmente a mano. La posizione della leva rispetto all'asse longitudinale della nave corrisponde esattamente alla posizione delle pale del timone. La leva deve poter essere lasciata in una qualsiasi posizione senza che cambi la posizione delle pale. La posizione neutra di tale leva è chiaramente percepibile mediante uno scatto.

6.   Nelle timonerie attrezzate per la navigazione con radar da parte di una sola persona, se la nave è dotata di timoni amovibili di prua o di timoni separati, in particolare per la marcia indietro, questi sono comandati da leve separate rispondenti per analogia ai requisiti di cui al paragrafo 5.

Questo requisito si applica anche quando in un convoglio si utilizzano apparati di governo di imbarcazioni diversi da quelli che provvedono alla propulsione del convoglio.

7.   In caso d'impiego di regolatori della velocità di accostata, l'organo di comando della velocità di accostata deve poter essere lasciato in una posizione qualsiasi senza che cambi la velocità prescelta.

Lo spazio di rotazione dell'organo di comando è tale da garantirne un posizionamento sufficientemente esatto. La posizione neutra si distingue chiaramente dalle altre posizioni. L'illuminazione della scala deve poter essere regolata in maniera continua.

8.   Gli organi di comando a distanza dell'intero apparato di governo sono montati in forma fissa e disposti in modo tale che la rotta scelta sia chiaramente visibile. Se gli organi di comando a distanza sono disattivabili, sono provvisti di un dispositivo indicatore che segnali il rispettivo stato operativo «spento» o «acceso». La disposizione e la manovra dei comandi sono funzionali.

In presenza di sistemi elica-timone che svolgono funzione ausiliaria rispetto all'apparato di governo, come ad esempio le eliche di prua amovibili, sono ammessi organi di comando a distanza non fissi a condizione che, tramite un dispositivo di commutazione prioritario, dalla timoneria sia possibile attivare in qualsiasi momento il comando dell'apparecchio ausiliario.

9.   Nel caso di sistemi elica-timone, a idrogetto, a propulsori cicloidali e di timoni amovibili di prua, sono ammessi dispositivi equivalenti per i dispositivi di comando, d'indicazione e di controllo.

I requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 8 sono applicabili per analogia tenendo conto delle caratteristiche particolari e delle sistemazioni scelte per i dispositivi di governo e di propulsione attivi di cui sopra. Per ciascun apparecchio, la posizione del dispositivo indicatore mostra in modo chiaro la direzione della spinta che agisce sulla nave o la direzione del getto.

Articolo 7.05

Luci di navigazione, segnali luminosi e segnali acustici

1.   Nel presente articolo si intendono per:

a)

«luci di navigazione»: le luci di testa d'albero, le luci laterali di via, le luci di coronamento, le luci visibili per tutto l'orizzonte, le luci lampeggianti blu, le forti luci lampeggianti rapide gialle per le navi ad alta velocità e le luci blu per il trasporto di merci pericolose;

b)

«segnali luminosi»: le luci che accompagnano i segnali acustici e la luce associata al cartello blu.

2.   Per il controllo delle luci di navigazione occorre installare nella timoneria lampade spia o altri dispositivi equivalenti, quali gli indicatori luminosi, a meno che non sia possibile effettuare tale controllo direttamente dalla timoneria.

3.   Nelle timonerie attrezzate per la navigazione con radar da parte di una sola persona, occorre installare indicatori luminosi sul quadro dei comandi per il controllo delle luci di navigazione e dei segnali luminosi. Gli interruttori delle luci di navigazione sono inseriti negli indicatori luminosi o a fianco di questi.

La disposizione e il colore degli indicatori luminosi delle luci di navigazione e dei segnali luminosi corrispondono alla posizione e al colore reale di dette luci e segnali.

L'avaria di una luce di navigazione o di un segnale luminoso produce lo spegnimento dell'indicatore luminoso corrispondente o è segnalata in altra maniera.

4.   Nelle timonerie attrezzate per la navigazione con radar da parte di una sola persona, il comando dei segnali acustici è a pedale. Questo requisito non si applica al segnale «vietato avvicinarsi» conformemente alle disposizioni di polizia nautica in vigore negli Stati membri.

5.   Le luci di navigazione soddisfano i requisiti di cui all'allegato IX, parte I.

Articolo 7.06

Impianti radar e indicatori della velocità di accostata

1.   Gli impianti radar e gli indicatori della velocità di accostata sono di tipo approvato dall'autorità competente. Sono rispettati i requisiti relativi all'installazione e al controllo del funzionamento degli impianti radar e degli indicatori di cui all'allegato IX. Il dispositivo ECDIS interno che può funzionare in modo navigazione è considerato impianto radar. Sono inoltre soddisfatti i requisiti dello standard ECDIS interno.

L'indicatore della velocità di accostata è collocato davanti al timoniere all'interno del suo campo di visuale.

2.   Nelle timonerie attrezzate per la navigazione con radar da parte di una sola persona:

a)

la posizione dello schermo-radar non si discosta troppo dall'asse visuale del timoniere in posizione normale;

b)

l'immagine radar rimane perfettamente visibile, senza maschera o schermo, indipendentemente dalle condizioni dell'illuminazione all'esterno della timoneria;

c)

l'indicatore della velocità di accostata è installato direttamente al di sopra o al di sotto dell'immagine radar o è a questa integrato.

Articolo 7.07

Radiotelefonia per navi con timoneria attrezzata per la navigazione con radar da parte di una sola persona

1.   Nelle navi in cui la timoneria è attrezzata per la navigazione con radar da parte di una sola persona, la ricezione delle comunicazioni nave-nave e delle informazioni nautiche avviene per mezzo di altoparlanti, la trasmissione per mezzo di microfoni fissi. Il passaggio ricezione-trasmissione si effettua tramite pulsante.

I microfoni della rete nave-nave non devono poter essere utilizzati per il servizio pubblico di comunicazione.

2.   Nelle navi in cui la timoneria è attrezzata per la navigazione con radar da parte di una sola persona e che sono dotate di un impianto di radiotelefonia per il servizio pubblico di comunicazione, la ricezione deve potersi effettuare dalla postazione del timoniere.

Articolo 7.08

Impianti per la comunicazione interna a bordo

A bordo delle navi la cui timoneria è attrezzata per la navigazione con radar da parte di una sola persona, è previsto un impianto fonico per la comunicazione interna.

Dal posto di pilotaggio occorre poter stabilire i seguenti collegamenti:

a)

con la prua della nave o del convoglio;

b)

con la poppa della nave o del convoglio se dal posto di pilotaggio non è possibile una forma di comunicazione diretta;

c)

con gli alloggi dell'equipaggio;

d)

con la cabina del conduttore.

In tutti i punti in cui sono installati questi collegamenti, la ricezione si effettua per mezzo di altoparlanti, la trasmissione per mezzo di microfoni fissi. Il collegamento con la prua e la poppa della nave o del convoglio può avvenire per mezzo di radiotelefoni.

Articolo 7.09

Sistemi d'allarme

1.   È previsto un sistema d'allarme indipendente che consenta di raggiungere gli alloggi, le sale macchine e, se necessario, i locali pompe separati.

2.   Il timoniere dispone, a portata di mano, di un interruttore acceso/spento che comanda il segnale d'allarme; non possono essere impiegati interruttori che tornano automaticamente alla posizione «spento» una volta rilasciati.

3.   Il livello di pressione acustica del segnale d'allarme è pari almeno a 75 dB(A) negli alloggi.

Nelle sale macchine e nei locali pompe, è previsto come segnale d'allarme un fanale lampeggiante visibile da tutti i lati e nettamente percettibile in qualsiasi punto.

Articolo 7.10

Riscaldamento e aerazione

Le timonerie sono provviste di un efficace sistema regolabile di riscaldamento e di aerazione.

Articolo 7.11

Impianti per la manovra delle ancore di poppa

Sulle navi e sui convogli la cui timoneria è attrezzata per la navigazione con radar da parte di una sola persona, la cui lunghezza supera 86 m e la cui larghezza supera 22,90 m, il timoniere deve poter dare fondo alle ancore di poppa dalla sua postazione.

Articolo 7.12

Timonerie abbattibili

Le timonerie abbattibili sono provviste di un sistema d'abbassamento di sicurezza.

Qualsiasi manovra d'abbassamento attiva automaticamente un segnale d'allarme chiaramente udibile. Tale requisito non si applica se il rischio di possibili danni derivanti dall'abbassamento della timoneria è escluso da appositi accorgimenti costruttivi.

Deve essere sempre possibile lasciare la timoneria senza pericolo, qualunque sia la sua posizione.

Articolo 7.13

Annotazione nel certificato comunitario delle navi dotate di timoneria attrezzata per la navigazione con radar da parte di una sola persona

Quando la nave è conforme alle disposizioni speciali concernenti le timonerie attrezzate per la navigazione con radar da parte di una sola persona di cui agli articoli 7.01, da 7.04 a 7.08 e 7.11, nel certificato comunitario è riportata la seguente menzione:

«La nave è dotata di una timoneria attrezzata per la navigazione con radar da parte di una sola persona.»

CAPO 8

COSTRUZIONE DELLE MACCHINE

Articolo 8.01

Disposizioni generali

1.   Le macchine e i macchinari ausiliari sono progettati, costruiti e installati a regola d'arte.

2.   Gli impianti che richiedono un controllo periodico, in particolare caldaie, altri serbatoi sotto pressione, relativi accessori, e gli ascensori sono conformi alla normativa vigente in uno degli Stati membri della Comunità.

3.   È consentita l'installazione soltanto di motori a combustione interna funzionanti con combustibile avente un punto di infiammabilità superiore a 55 °C.

Articolo 8.02

Dispositivi di sicurezza

1.   Le macchine sono installate e allestite in modo da essere facilmente accessibili per il funzionamento e la manutenzione senza mettere in pericolo gli addetti ai lavori; esse devono poter essere garantite contro un avviamento accidentale.

2.   I motori principali, le macchine ausiliarie, le caldaie e i serbatoi sotto pressione, e relativi accessori, sono dotati di dispositivi di sicurezza.

3.   In caso di emergenza, i motori che azionano i ventilatori e gli aspiratori possono inoltre essere arrestati dall'esterno dei locali in cui sono situati e dall'esterno della sala macchine.

4.   Se necessario, i raccordi delle tubolature che trasportano olio combustibile, olio lubrificante e oli utilizzati negli impianti di trasmissione di energia, negli impianti di comando e attivazione nonché negli impianti di riscaldamento sono schermati ovvero protetti in altro modo idoneo al fine di evitare spruzzi o perdite di olio su superfici calde, nelle prese d'aria delle macchine o altre sorgenti di accensione. Il numero dei raccordi in tali sistemi di tubature è mantenuto al minimo.

5.   Le tubolature del combustibile esterne ad alta pressione dei motori diesel, tra le pompe del combustibile e gli iniettori di combustibile ad alta pressione, sono protette mediante un sistema di tubature a doppia parete in grado di contenere il combustibile fuoriuscito in seguito a rottura del tubo ad alta pressione. Il sistema di tubature a doppia parete è provvisto di un dispositivo di raccolta delle perdite e di dispositivi di allarme in caso di rottura del tubo del combustibile. I dispositivi di allarme non sono richiesti per le macchine aventi non più di due cilindri. I sistemi di tubature a doppia parete non sono necessari per i motori su ponti aperti che azionano verricelli e argani.

6.   L'isolamento di parti di macchine è conforme ai requisiti di cui all'articolo 3.04, paragrafo 3, secondo comma.

Articolo 8.03

Impianto di propulsione

1.   La propulsione della nave deve poter essere avviata, arrestata o invertita in modo sicuro e rapido.

2.   Sono controllati da appositi dispositivi che attivano un allarme quando viene raggiunto un livello critico:

a)

il livello della temperatura dell'acqua di raffreddamento dei motori principali;

b)

il livello della pressione dell'olio lubrificante dei motori principali e degli organi di trasmissione;

c)

il livello della pressione dell'olio e della pressione dell'aria dei dispositivi d'inversione dei motori principali, degli organi di trasmissione reversibile o delle eliche.

3.   Nel caso di navi dotate di un solo motore principale, il motore non può essere spento automaticamente se non a fine di protezione contro la sovravelocità.

4.   Nelle navi con un solo motore principale, tale motore può essere dotato di un dispositivo automatico per la riduzione della velocità soltanto se detta riduzione è segnalata sia otticamente che acusticamente nella timoneria e il dispositivo per la riduzione della velocità può essere spento dalla postazione del timoniere.

5.   I passaggi dell'albero sono progettati in modo da prevenire la fuoriuscita di lubrificanti inquinanti per l'acqua.

Articolo 8.04

Sistema di scarico del motore

1.   I gas di scarico sono interamente convogliati fuori bordo.

2.   Sono adottate tutte le misure necessarie per evitare la penetrazione dei gas di scarico nei vari compartimenti. I tubi di scarico che attraversano gli alloggi o la timoneria sono rivestiti, all'interno di questi locali, da un manicotto di protezione stagno al gas. Lo spazio compreso fra il tubo di scarico e tale manicotto comunica con l'aria aperta.

3.   I tubi di scarico sono disposti e protetti in modo da non poter provocare incendi.

4.   Nelle sale macchine i tubi di scarico sono opportunamente isolati o raffreddati. All'esterno delle sale macchine può essere sufficiente una protezione contro i contatti accidentali.

Articolo 8.05

Serbatoi per il combustibile, tubature e accessori

1.   I combustibili liquidi sono immagazzinati in serbatoi in acciaio, che costituiscono parte integrante dello scafo o sono ad esso solidamente fissati. Se il progetto della nave lo richiede, può essere utilizzato un materiale equivalente dal punto di vista della resistenza al fuoco. Detti requisiti non si applicano ai serbatoi già incorporati durante la costruzione in apparecchi ausiliari e dotati di una capacità minore o uguale a 12 l. I serbatoi per il combustibile non hanno alcuna parete divisoria in comune con i serbatoi d'acqua potabile.

2.   Tali serbatoi, le relative tubature e altri accessori, sono posati e sistemati in modo tale che né combustibili né vapori di combustibili possano diffondersi accidentalmente all'interno della nave. Le valvole dei serbatoi per il prelievo del combustibile o l'evacuazione dell'acqua sono a chiusura automatica.

3.   I serbatoi per il combustibile non possono trovarsi a prua della paratia di collisione.

4.   I serbatoi e relativi accessori non devono essere collocati direttamente al di sopra dei motori o dei tubi di scarico.

5.   I bocchettoni di riempimento dei serbatoi per il combustibile sono chiaramente segnalati.

6.   L'orifizio dei bocchettoni di riempimento dei serbatoi per il combustibile è situato sul ponte, fatta eccezione, tuttavia, per i serbatoi di consumo giornaliero. Il bocchettone di riempimento è dotato di un raccordo conforme alla norma europea EN 12827:1999.

I serbatoi sono provvisti di un tubo di sfogo che sbocca all'aperto al di sopra del ponte e disposto in modo tale da rendere impossibile qualsiasi infiltrazione d'acqua; la sua sezione è almeno pari a 1,25 volte la sezione del bocchettone di riempimento.

Quando i serbatoi sono collegati fra loro, la sezione del tubo di collegamento è almeno pari a 1,25 volte la sezione del bocchettone di riempimento.

7.   Le tubature per la distribuzione di combustibile sono provviste, direttamente all'uscita dei serbatoi, di un dispositivo di interruzione manovrabile dal ponte.

Questo requisito non si applica ai serbatoi montati direttamente sul motore.

8.   Le tubature per il combustibile e relativi raccordi, guarnizioni e accessori sono realizzati in materiali resistenti alle sollecitazioni meccaniche, chimiche e termiche a cui potrebbero essere esposti. Le tubature per il combustibile non devono essere esposte all'influenza nociva del calore e devono poter essere controllate su tutta la lunghezza.

9.   I serbatoi per il combustibile sono dotati di un idoneo dispositivo di misurazione. I dispositivi di misurazione sono leggibili fino al livello di massimo riempimento. Gli indicatori di livello in vetro sono protetti efficacemente contro gli urti, dotati di dispositivi automatici di chiusura nella loro parte inferiore e, in quella superiore, raccordati ai serbatoi al di sopra del livello di massimo riempimento. Il materiale degli indicatori di livello in vetro non si deforma alla normale temperatura ambiente. I tubi sonda non terminano nei locali di alloggio. I tubi sonda che terminano nella sala macchine o nei locali delle caldaie sono dotati di idonei dispositivi automatici di chiusura.

10.

a)

I serbatoi per il combustibile sono dotati di idonei dispositivi tecnici di bordo, di cui va fatta menzione nel certificato comunitario al punto 52, tali da garantire che non vi siano perdite di combustibile durante le operazioni di rifornimento.

b)

Le disposizioni di cui alla lettera a) e al paragrafo 11 non si applicano se il combustibile viene caricato presso punti di rifornimento dotati di dispositivi tecnici propri, atti a garantire che non vi siano perdite di combustibile durante le operazioni di rifornimento.

11.   Se i serbatoi per il combustibile sono dotati di dispositivi di interruzione automatica dell'erogazione, i rilevatori sono regolati in modo che l'erogazione si interrompa quando i serbatoi sono stati riempiti al 97 % della loro capacità; i dispositivi in questione soddisfano i criteri di sicurezza positiva («failsafe»).

Se i rilevatori attivano un contatto elettrico, in grado di interrompere il circuito provvisto dal punto di rifornimento tramite un segnale binario, tale segnale è trasmesso al punto di rifornimento utilizzando spine a tenuta stagna conformi ai requisiti della norma IEC 60309-1:1999 per corrente continua fra 40 e 50 V, colore distintivo bianco, posizionamento del contatto di terra a «ore 10».

12.   I serbatoi per il combustibile sono provvisti di apertura a chiusura stagna per consentirne la pulizia e l'ispezione.

13.   I serbatoi per il combustibile che alimentano direttamente i motori principali e i motori necessari per il funzionamento sicuro della nave sono dotati di un dispositivo che emetta un segnale visivo e acustico nella timoneria quando il livello del combustibile non è più sufficiente a garantire il funzionamento sicuro.

Articolo 8.06

Deposito di olio lubrificante, tubature e accessori

1.   L'olio lubrificante è immagazzinato in serbatoi in acciaio che costituiscono parte integrante dello scafo o sono ad esso solidamente fissati. Se il progetto della nave lo richiede, può essere utilizzato un materiale equivalente dal punto di vista della resistenza al fuoco. Detti requisiti non si applicano ai serbatoi dotati di una capacità minore o uguale a 25 litri. I serbatoi per l'olio lubrificante non hanno alcuna parete divisoria in comune con i serbatoi d'acqua potabile.

2.   I serbatoi per l'olio lubrificante, le relative tubature e altri accessori sono posati e sistemati in modo tale che né olio lubrificante né vapori di olio lubrificante possano diffondersi accidentalmente all'interno della nave.

3.   I serbatoi per l'olio lubrificante non possono trovarsi a prua della paratia di collisione.

4.   I serbatoi per l'olio lubrificante e relativi accessori non devono essere collocati direttamente al di sopra dei motori o dei tubi di scarico.

5.   I bocchettoni di riempimento dei serbatoi per l'olio lubrificante sono chiaramente segnalati.

6.   Le tubature per l'olio lubrificante e relativi raccordi, guarnizioni e accessori sono realizzati in materiali resistenti alle sollecitazioni meccaniche, chimiche e termiche a cui potrebbero essere esposti. Le tubature per l'olio lubrificante non devono essere esposte all'influenza nociva del calore e devono poter essere controllate su tutta la lunghezza.

7.   I serbatoi per l'olio lubrificante sono dotati di un idoneo dispositivo di misurazione. I dispositivi di misurazione sono leggibili fino al livello massimo di riempimento. Gli indicatori di livello in vetro sono protetti efficacemente contro gli urti, dotati di un dispositivo automatico di chiusura nella loro parte inferiore e, in quella superiore, raccordati ai serbatoi al di sopra del livello massimo di riempimento. Il materiale degli indicatori di livello non si deforma alla normale temperatura ambiente. I tubi sonda non terminano nei locali di alloggio. I tubi sonda che terminano nella sala macchine o nei locali delle caldaie sono dotati di idonei dispositivi automatici di chiusura.

Articolo 8.07

Deposito di oli utilizzati negli impianti di trasmissione di energia, negli impianti di comando e attivazione e negli impianti di riscaldamento, tubature e accessori

1.   Gli oli utilizzati negli impianti di trasmissione di energia, negli impianti di comando e attivazione e negli impianti di riscaldamento sono immagazzinati in serbatoi in acciaio che costituiscono parte integrante dello scafo o sono ad esso solidamente fissati. Se il progetto della nave lo richiede, può essere utilizzato un materiale equivalente dal punto di vista della resistenza al fuoco. Detti requisiti non si applicano ai serbatoi dotati di una capacità minore o uguale a 25 litri. I serbatoi per tali oli non hanno alcuna parete divisoria in comune con i serbatoi d'acqua potabile.

2.   Tali serbatoi per oli, le relative tubature e altri accessori sono posati e sistemati in modo tale che né olio né vapore di olio possano diffondersi accidentalmente all'interno della nave.

3.   I serbatoi per oli non possono trovarsi a prua della paratia di collisione.

4.   I serbatoi per oli e relativi accessori non devono essere collocati direttamente al di sopra dei motori o dei tubi di scarico.

5.   I bocchettoni di riempimento di tali serbatoi per oli sono chiaramente segnalati.

6.   Le tubature per gli oli e relativi raccordi, guarnizioni e accessori sono in materiali resistenti alle sollecitazioni meccaniche, chimiche e termiche a cui potrebbero essere esposti. Le tubature non devono essere esposte all'influenza nociva del calore e devono poter essere controllate su tutta la lunghezza.

7.   I serbatoi per gli oli sono dotati di un idoneo dispositivo di misurazione. I dispositivi di misurazione sono leggibili fino al livello massimo di riempimento. Gli indicatori di livello in vetro sono protetti efficacemente contro gli urti, dotati di un dispositivo automatico di chiusura nella loro parte inferiore e, in quella superiore, raccordati ai serbatoi al di sopra del livello massimo di riempimento. Il materiale degli indicatori di livello non si deforma alla normale temperatura ambiente. I tubi sonda non terminano nei locali di alloggio. I tubi sonda che terminano nella sala macchine o nei locali delle caldaie sono dotati di idonei dispositivi automatici di chiusura.

Articolo 8.08

Impianti di esaurimento della sentina

1.   Ogni compartimento stagno deve poter essere prosciugato separatamente. Questo requisito non si applica tuttavia ai compartimenti stagni di norma chiusi ermeticamente in navigazione.

2.   Le navi per le quali è previsto un equipaggio sono dotate di almeno due pompe di sentina indipendenti, non installate nel medesimo locale e di cui una almeno a motore. Tuttavia, per navi con potenza propulsiva inferiore a 225 kW o portata lorda inferiore a 350 t, o, per navi non destinate al trasporto di merci, con un dislocamento inferiore a 250 m3, è sufficiente una sola pompa a mano o a motore.

Ciascuna delle pompe previste deve poter essere utilizzata per uno qualsiasi dei compartimenti stagni.

3.   La portata minima della prima pompa di sentina Q1 è data dalla seguente formula:

 

Ql = 0,1· dl 2 [l/min]

dl è dato dalla formula:

Formula

La portata minima della seconda pompa di sentina Q2 è data dalla seguente formula:

 

Q2 = 0,1 · d2 2 [l/min]

d2 è dato dalla formula:

Formula

Non si può, tuttavia, assumere un valore d2 superiore al valore dl.

Per determinare Q2, si assumerà come valore l la lunghezza del compartimento stagno più lungo.

Nelle formule suddette:

l

lunghezza del compartimento stagno considerato [m]

dl

diametro interno calcolato del collettore principale [mm]

d2

diametro interno calcolato del branchetto d'aspirazione [mm].

4.   Quando le pompe di sentina sono raccordate a un sistema di esaurimento, i tubi di prosciugamento hanno un diametro interno almeno pari, in mm, a dl e i branchetti d'aspirazione un diametro interno almeno pari, in mm, a d2.

Per le navi di lunghezza inferiore a 25 m, i valori dl e d2 si possono ridurre fino a 35 mm.

5.   Sono ammesse soltanto le pompe di sentina autoadescanti.

6.   In ogni compartimento da prosciugare a fondo piatto di larghezza superiore a 5 m, è prevista almeno una pigna d'aspirazione su entrambi i lati.

7.   L'esaurimento del gavone di poppa può essere effettuato dalla sala macchine principale mediante una tubolatura a chiusura automatica facilmente accessibile.

8.   I branchetti d'aspirazione dei singoli compartimenti sono raccordati al collettore principale tramite una valvola di non ritorno bloccabile.

I compartimenti o altri locali adibiti a servizio di zavorra sono raccordati al sistema di esaurimento solo mediante un semplice dispositivo di chiusura. Tale requisito non si applica alle stive attrezzate per il servizio di zavorra. Il riempimento di queste stive con acqua di zavorra è effettuato mediante un'apposita tubolatura fissa e indipendente dalle tubolature di prosciugamento o mediante branchetti da raccordare al collettore principale di prosciugamento tramite tubi o adattatori flessibili. A tal fine non sono ammesse valvole per presa d'acqua poste in fondo alla stiva.

9.   Il fondo delle stive è dotato di dispositivi di misurazione.

10.   Nel caso di un sistema di esaurimento a tubolature fisse, i tubi per prosciugare le sentine destinate alla raccolta delle acque oleose sono dotati di dispositivi di chiusura impiombati in posizione chiusa da una commissione di ispezione. Il numero e la collocazione di tali dispositivi di chiusura sono menzionati nel certificato comunitario.

11.   Il blocco dei dispositivi di chiusura è considerato equivalente all'impiombatura di detti dispositivi conformemente al precedente paragrafo 10. La chiave o le chiavi per bloccare i dispositivi di chiusura sono opportunamente indicate e conservate in un luogo segnalato e facilmente accessibile della sala macchine.

Articolo 8.09

Dispositivi di raccolta delle acque oleose e degli oli usati

1.   Le acque oleose risultanti dall'utilizzazione della nave devono poter essere stoccate a bordo. La sentina della sala macchine è destinata a tal fine.

2.   Per la raccolta degli oli usati, nelle sale macchine sono previsti uno o più contenitori specifici la cui capacità corrisponda almeno a 1,5 volte la quantità di oli usati provenienti dai carter di tutti i motori a combustione interna e di tutti gli impianti di trasmissione installati, nonché degli oli idraulici provenienti dagli appositi serbatoi.

I raccordi per lo svuotamento dei contenitori di cui sopra sono conformi alla norma europea EN 1305:1996.

3.   Nel caso di navi usate solo per navigazione a corto raggio, la commissione di ispezione può accordare deroghe ai requisiti di cui al paragrafo 2.

Articolo 8.10

Rumore prodotto dalle navi

1.   Il rumore prodotto da una nave in navigazione, e in particolare i rumori d'aspirazione e di scarico dei motori, sono smorzati con mezzi adeguati.

2.   Il rumore prodotto dalla nave in navigazione a una distanza laterale di 25 m dalla murata non supera 75 dB(A).

3.   Il rumore prodotto dalla nave in stazionamento, escludendo le operazioni di trasbordo, a una distanza laterale di 25 m, non deve superare 65 dB(A).

CAPO 8 bis

(Senza oggetto)

CAPO 9

IMPIANTI ELETTRICI

Articolo 9.01

Disposizioni generali

1.   In mancanza di requisiti specifici per alcune parti di un impianto, il livello di sicurezza è giudicato soddisfacente quando queste parti sono state costruite in conformità di una norma europea in vigore o dei requisiti stabiliti da un organismo di classificazione autorizzato.

Alla commissione di ispezione occorre presentare i documenti corrispondenti.

2.   A bordo si trovano i seguenti documenti vistati della commissione di ispezione:

a)

schemi generali dell'intero impianto elettrico;

b)

i piani di commutazione del quadro principale, del quadro dell'impianto di emergenza e dei quadri di distribuzione con indicazione dei dati tecnici più importanti, quali la corrente nominale e corrente di esercizio dei dispositivi di protezione e di comando;

c)

dati relativi alla potenza dei macchinari e degli apparecchi elettrici;

d)

tipi di cavo con indicazione delle sezioni dei conduttori.

Nel caso di imbarcazioni sprovviste di equipaggio, non occorre che questi documenti si trovino a bordo, ma devono essere disponibili in qualsiasi momento presso il proprietario.

3.   Gli impianti sono progettati per poter sopportare sbandamenti permanenti fino a 15° e temperature ambiente interne da 0 °C a 40 °C e, sul ponte, da - 20 °C a + 40 °C. Nell'ambito di questi valori limite è garantito il perfetto funzionamento.

4.   Gli impianti e gli apparecchi elettrici e elettronici sono di facile accesso e manutenzione.

Articolo 9.02

Sistemi d'alimentazione di energia elettrica

1.   A bordo delle imbarcazioni provviste di impianto elettrico, l'impianto è alimentato in linea di massima da almeno due fonti d'energia di modo che, in caso di avaria di una delle due, quella restante sia in grado di alimentare per 30 minuti almeno le utenze necessarie per la navigazione sicura.

2.   Il dimensionamento corretto dell'alimentazione elettrica è dimostrato da un bilancio di potenza. Si può prendere in considerazione un fattore appropriato di simultaneità.

3.   Indipendentemente dal paragrafo 1, l'articolo 6.04 si applica alle fonti d'energia degli apparati di governo (timoni).

Articolo 9.03

Protezione contro i contatti accidentali, la penetrazione di corpi solidi e di acqua

Il tipo di protezione minima delle parti d'impianto fisse è conforme alla tabella che segue:

Ubicazione

Tipo di protezione minima

(conformemente alla norma IEC 60529:1992)

Generatori

Motori

Trasformatori

Quadri

Distributori

Interruttori

Materiale d'impianto

Illuminazione

Locali di servizio, sale macchine, compartimenti apparati di governo

IP 22

IP 22

IP 22 (2)

IP 22 (1)  (2)

IP 44

IP 22

Stive

 

 

 

 

IP 55

IP 55

Locali per accumulatori e vernici

 

 

 

 

 

IP 44

u. (Ex) (3)

Ponti sopra coperta, posti di pilotaggio scoperti

 

IP 55

 

IP 55

IP 55

IP 55

Timoneria chiusa

 

IP 22

IP 22

IP 22

IP 22

IP 22

Alloggi, tranne servizi igienici

 

 

 

IP 22

IP 20

IP 20

Servizi igienici

 

IP 44

IP 44

IP 44

IP 55

IP 44

Articolo 9.04

Protezione contro le esplosioni

Nei locali in cui possono accumularsi gas o miscele di gas esplosivi, come i compartimenti riservati agli accumulatori o allo stoccaggio di prodotti altamente infiammabili, è ammesso soltanto materiale elettrico protetto contro le esplosioni (sicurezza certificata). In questi locali non è installato alcun commutatore per apparecchi d'illuminazione ed altri apparecchi elettrici. La protezione contro le esplosioni tiene conto delle caratteristiche dei gas o delle miscele di gas esplosivi che si possono formare (gruppo di esplosività, classe di temperatura).

Articolo 9.05

Messa a terra

1.   Gli impianti la cui tensione supera 50 V sono provvisti di messa a terra.

2.   Le parti metalliche esposte a contatto accidentale e che, in normali condizioni di esercizio, non sono sotto tensione, come i telai e i carter delle macchine e degli apparecchi d'illuminazione, sono provvisti di messa a terra separata nel caso in cui non siano in contatto elettrico con lo scafo per via del loro montaggio.

3.   Gli involucri dei dispositivi elettrici mobili e portatili, in normali condizioni di esercizio, sono collegati a massa mediante un conduttore supplementare incorporato nel cavo d'alimentazione.

Questo requisito non si applica in caso d'impiego di un trasformatore di protezione per l'interruzione del circuito o di apparecchi provvisti di un isolamento di protezione (doppio isolamento).

4.   La sezione dei conduttori di messa a terra è almeno pari ai valori riportati nella tabella che segue:

Sezione dei conduttori esterni

[mm2]

Sezione minima dei conduttori di messa a terra

nei cavi isolati

[mm2]

montati separatamente

[mm2]

da 0,5 a 4

stessa sezione del conduttore esterno

4

da più di 4 a 16

stessa sezione del conduttore esterno

stessa sezione del conduttore esterno

da più di 16 a 35

16

16

da più di 35 a 120

metà della sezione del conduttore esterno

metà della sezione del conduttore esterno

più di 120

70

70

Articolo 9.06

Tensioni massime ammissibili

1.   I valori di tensione non superano i seguenti:

Tipo d'impianto

Tensioni massime ammissibili

Corrente continua

Corrente alternata