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Document 32006L0029

    Direttiva 2006/29/CE della Commissione, dell’ 8 marzo 2006 , che modifica la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inclusione di taluni enti nel campo di applicazione di tale direttiva o la loro esclusione da esso

    GU L 70 del 9.3.2006, p. 50–51 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2006; abrog. impl. da 32006L0048

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/29/oj

    9.3.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 70/50


    DIRETTIVA 2006/29/CE DELLA COMMISSIONE

    dell’8 marzo 2006

    che modifica la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inclusione di taluni enti nel campo di applicazione di tale direttiva o la loro esclusione da esso

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (1), in particolare l’articolo 60, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    All’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2000/12/CE figura l’elenco degli enti che sono esplicitamente esclusi dal campo di applicazione della direttiva.

    (2)

    Il ministero degli Affari economici e il ministero dell’Interno e della sanità danesi hanno chiesto che l’Associazione di credito ipotecario dei comuni (KommuneKredit) sia inserita nell’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2000/12/CE, in modo da escluderla dal campo di applicazione della direttiva. Dall’esame dello status giuridico e della struttura particolare della KommuneKredit è risultato che l’inclusione nell’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3, è giustificata.

    (3)

    Il ministero delle Finanze finlandese ha rinnovato la propria richiesta di sostituire Kera OY/Kera Ab con FinnveraOyj/Finnvera Abp nell’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3. Finnvera Plc è il prodotto della fusione tra Kera Plc e il Guarantee Board finlandese. Finnvera Plc svolge le stesse attività del suo predecessore Kera Plc.

    (4)

    Il ministero dell’Economia e della finanza greco ha chiesto la cancellazione di Elliniki Trapeza Viomichanikis Anaptyxeos e Tachidromiko Tamieftirio dall’elenco delle esclusioni di cui all’articolo 2, paragrafo 3. Il primo ha cessato di esistere dopo la fusione con una banca commerciale e il secondo opererà come ente creditizio autorizzato a norma della direttiva 2000/12/CE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    L’articolo 2, paragrafo 3, quarto trattino, della direttiva 2000/12/CE è sostituito dal seguente:

    «—

    in Danimarca: dal “Dansk Eksportfinansieringsfond”, dal “Danmarks Skibskreditfond”, dal “Dansk Landbrugs Realkreditfond” e dalla “KommuneKredit”;».

    Articolo 2

    L’articolo 2, paragrafo 3, sesto trattino, della direttiva 2000/12/CE è sostituito dal seguente:

    «—

    in Grecia: dal “Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων” (Tamio Parakatathikon kai Danion);».

    Articolo 3

    L’articolo 2, paragrafo 3, quattordicesimo trattino, della direttiva 2000/12/CE è sostituito dal seguente:

    «—

    in Finlandia: dalla “Teollisen yhteistyön rahasto Oy/Fonden för industriellt samarbete AB” e dalla “Finnvera Oyj/Finnvera Abp”;».

    Articolo 4

    Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    Articolo 5

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 6

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, l’8 marzo 2006.

    Per la Commissione

    Charlie McCREEVY

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/1/CE (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9).


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