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Document 32006E0787

    Posizione comune 2006/787/PESC del Consiglio, del 13 novembre 2006 , che proroga talune misure restrittive nei confronti dell'Uzbekistan

    GU L 318 del 17.11.2006, p. 43–43 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 200M del 1.8.2007, p. 167–167 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2006/787/oj

    17.11.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 318/43


    POSIZIONE COMUNE 2006/787/PESC DEL CONSIGLIO

    del 13 novembre 2006

    che proroga talune misure restrittive nei confronti dell'Uzbekistan

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 14 novembre 2005 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2005/792/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Uzbekistan (1). Tali misure giungono a scadenza il 14 novembre 2006.

    (2)

    Sulla scorta di una valutazione della situazione in Uzbekistan, il Consiglio ha deciso di prorogare di dodici mesi le misure restrittive in materia di armi e di sei mesi le restrizioni in materia di ammissione.

    (3)

    Tuttavia, il Consiglio ha deciso che le riunioni di cui all'articolo 4 della posizione comune 2005/792/PESC debbano essere riprese, affinché, attraverso il dialogo, l'Uzbekistan giunga ad ottemperare ai principi del rispetto dei diritti umani, dello Stato di diritto e delle libertà fondamentali.

    (4)

    Durante il periodo in oggetto il Consiglio riesaminerà dette misure alla luce di qualsiasi modifica significativa della situazione attuale, in particolare riguardo agli elementi elencati nel considerando 7 della posizione comune 2005/792/PESC.

    (5)

    Per l’attuazione di talune misure è necessaria l’azione della Comunità,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

    Articolo 1

    Le misure di cui agli articoli 1 e 2 della posizione comune 2005/792/PESC sono prorogate di dodici mesi e le misure di cui all'articolo 3 di sei mesi.

    Articolo 2

    La presente posizione comune è oggetto d'esame continuo. Se del caso, essa è prorogata o modificata, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.

    Articolo 3

    La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data dell’adozione.

    Articolo 4

    La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, addì 13 novembre 2006.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    E. TUOMIOJA


    (1)  GU L 299 del 16.11.2005, pag. 72.


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