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Document 32006D0779

2006/779/CE: Decisione della Commissione, del 14 novembre 2006 , riguardante misure transitorie di controllo sanitario degli animali relative alla peste suina classica in Romania [notificata con il numero C(2006) 5387] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 314 del 15.11.2006, p. 48–49 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 142M del 5.6.2007, p. 480–481 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009: This act has been changed. Current consolidated version: 29/09/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/779/oj

15.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/48


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2006

riguardante misure transitorie di controllo sanitario degli animali relative alla peste suina classica in Romania

[notificata con il numero C(2006) 5387]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/779/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 42,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (3), stabilisce misure comunitarie minime di lotta contro tale malattia. Essa stabilisce le misure da adottare in caso di comparsa di peste suina classica. Tali misure comprendono l’obbligo per gli Stati membri di notificare alla Commissione, in seguito alla conferma di un caso primario di peste suina classica nei suini selvatici, un programma delle misure adottate ai fini dell’eradicazione di tale malattia. Tale direttiva comprende anche la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici e dei suini nelle aziende.

(2)

Nel 2006 la Romania ha notificato alla Commissione i frequenti casi di peste suina classica nelle aziende del suo territorio. La peste suina classica è anche presente nei suini selvatici.

(3)

La Romania ha preso le misure necessarie per l’eradicazione della peste suina classica in conformità con le norme previste dalla direttiva 2001/89/CE, in reazione a tali casi.

(4)

Inoltre la Romania ha presentato alla Commissione i piani per l’eradicazione della peste suina classica e per la vaccinazione di emergenza dei suini delle aziende e dei suini selvatici.

(5)

Nel contesto degli scambi di suini vivi, sperma suino, embrioni e ovuli, carni suine fresche e preparazioni a base di carne e prodotti a base di carne suina o contenenti carne suina, la situazione sanitaria in Romania potrebbe mettere in pericolo gli allevamenti di suini nella Comunità.

(6)

In merito all’accesso della Romania e alla luce dell’attuale situazione epidemiologica, occorre applicare le misure comunitarie dalla data di accesso a tutto il territorio della Romania per quanto riguarda le consegne di suini vivi, di sperma suino, di ovuli e embrioni di suini, di carni fresche e preparati a base di carne e prodotti a base di carne o contenenti carne suina agli Stati membri per un periodo transitorio di nove mesi.

(7)

Allo scopo di prevenire la diffusione della peste suina classica ad altre zone della Comunità occorre che la presente decisione preveda la proibizione della spedizione di carni suine, di prodotti a base di carne suina e di altri prodotti contenenti carne suina provenienti dalla Romania. Tali carni suine e prodotti e preparati a base di carni suine devono essere provviste di marchi speciali che non possono essere confusi con i marchi sanitari per carni suine di cui al regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4) e il marchio di identificazione di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (5). Tuttavia, occorre che tali prodotti a base di carne suina o altri prodotti contenenti carne suina possano essere spediti ad altri Stati membri se sono trattati in tal modo che ogni possibile virus di peste suina classica presente sia distrutto.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Proibizione di spedizioni di suini vivi dalla Romania

La Romania garantisce che nessun suino vivo è spedito dal suo territorio ad altri Stati membri.

Articolo 2

Proibizione di spedizione di sperma suino, ovuli e embrioni di suini

La Romania garantisce che non vengono effettuate spedizioni di sperma suino e ovuli e embrioni di suini dal suo territorio ad altri Stati membri.

Articolo 3

Proibizione di spedizione di carni fresche suine, di prodotti a base di carne suina e di altri prodotti contenenti carne suina

La Romania garantisce che non vengono effettuate spedizioni di carni fresche suine, di prodotti a base di carne suina e di altri prodotti contenenti carne suina dalsuo territorio ad altri Stati membri.

Articolo 4

Marchi speciali per carni fresche suine, prodotti a base di carne suina e prodotti e preparazioni contenenti carni suine

La Romania garantisce che le carni suine, i prodotti a base di carne suina e i prodotti e preparazioni contenenti carne suina sono provvisti di un marchio sanitario speciale che non può essere ovale e non può essere confuso con:

a)

il marchio di identificazione per preparazioni e prodotti a base di carne o prodotti contenenti carne suina, di cui all’allegato II, sezione I del regolamento (CE) n. 853/2004;

b)

il bollo sanitario per le carni fresche di cui all’allegato I, sezione I, capo III del regolamento (CE) n. 854/2004.

Articolo 5

Deroghe per talune spedizioni di prodotti a base di carne o preparati a base di carne o contenenti carne suina

In deroga all’articolo 3, la Romania può autorizzare la spedizione di preparati di carne e prodotti a base di carne o contenenti carne suina dal suo territorio ad altri Stati membri se tali prodotti:

a)

sono stati prodotti e lavorati in conformità con l’articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 2002/99/CE del Consiglio (6);

b)

sono soggetti alla certificazione veterinaria conformemente all’articolo 5 della direttiva 2002/99/CE; e

c)

sono accompagnati dal certificato sanitario richiesto nel quadro degli scambi intracomunitari di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione (7) la cui parte II va completata come segue:

«Prodotto in conformità con la decisione 2006/779/CE della Commissione del 14 novembre 2006 riguardante misure transitorie di controllo sanitario degli animali relative alla peste suina classica in Romania».

Articolo 6

Misure per garantire la conformità

La Romania adotta immediatamente e pubblica i provvedimenti necessari per conformarsi alla presente decisione e ne informa immediatamente la Commissione.

Articolo 7

Applicabilità

La presente decisione si applica con riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania con decorrenza dalla data di detta entrata in vigore.

Essa si applica per un periodo di nove mesi.

Articolo 8

Destinatario

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(3)  GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5. Direttiva modificata dall’Atto di adesione del 2003.

(4)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, p. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).

(5)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione.

(6)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(7)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 44.


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