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Document 32006D0328

2006/328/CE: Decisione della Commissione, del 4 maggio 2006 , recante modifica della decisione 2006/274/CE che stabilisce misure protettive contro la peste suina classica in Germania [notificata con il numero C(2006) 1897] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 120 del 5.5.2006, p. 25–26 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 118M del 8.5.2007, p. 670–671 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/05/2006; abrog. impl. da 32006D0346

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/328/oj

5.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 120/25


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2006

recante modifica della decisione 2006/274/CE che stabilisce misure protettive contro la peste suina classica in Germania

[notificata con il numero C(2006) 1897]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/328/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

In Germania si sono manifestati focolai di peste suina classica.

(2)

La decisione 2006/274/CE della Commissione, del 6 aprile 2006, che stabilisce misure protettive contro la peste suina classica in Germania e abroga la decisione 2006/254/CE (2) è stata adottata al fine di mantenere ed estendere i provvedimenti presi dalla Germania in conformità della direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (3).

(3)

Alla luce delle nuove informazioni epidemiologiche fornite dalla Germania è opportuno ridurre il periodo minimo di permanenza dei suini nell’azienda d’origine da 45 a 30 giorni.

(4)

Occorre pertanto modificare la decisione 2006/274/CE.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2006/274/CE è così modificata:

1)

All'articolo 1, il paragrafo 2, lettera b) è sostituito dal seguente:

«b)

il trasporto di suini destinati alla riproduzione o alla produzione verso un'azienda ubicata al di fuori della Germania, purché i veicoli utilizzati per il trasporto dei suini soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), e purché i suini siano rimasti per almeno 30 giorni o dalla nascita, se di età inferiore a 30 giorni, in un'unica azienda:

i)

ubicata al di fuori delle aree di cui all'allegato I;

ii)

nella quale non siano stati introdotti suini vivi nei 30 giorni immediatamente precedenti la data di spedizione dei suini in questione;

iii)

nella quale l'esame clinico condotto conformemente al capitolo IV, punto D.2, dell'allegato della decisione 2002/106/CE abbia dato esito negativo.»

2)

All'articolo 2, il paragrafo 1, lettera b) è sostituito dal seguente:

«b)

non vengano spediti suini dalle aree elencate nell'allegato I, lettera B, verso altre aree all'interno della Germania, salvo si tratti del trasporto diretto di:

i)

suini destinati alla macellazione diretti a un macello ai fini di una macellazione immediata, purché i suini provengano da un'unica azienda;

ii)

suini destinati alla riproduzione e alla produzione diretti a un'azienda, purché i suini siano rimasti per almeno 30 giorni o dalla nascita, se di età inferiore a 30 giorni, in un'unica azienda:

nella quale non siano stati introdotti suini vivi nei 30 giorni immediatamente precedenti la data di spedizione dei suini in questione;

nella quale l'esame clinico condotto conformemente al capitolo IV, punto D.2, dell'allegato della decisione 2002/106/CE abbia dato esito negativo.»

3)

All'articolo 2, il paragrafo 2, lettera b) è sostituito dal seguente:

«b)

a un'azienda ubicata all'interno delle aree di cui all’allegato I, purché tali suini siano rimasti per almeno 30 giorni, o dalla nascita, se di età inferiore a 30 giorni, in un'unica azienda:

i)

nella quale non siano stati introdotti suini vivi nei 30 giorni immediatamente precedenti la data di spedizione dei suini in questione;

ii)

nella quale l'esame clinico condotto conformemente al capitolo IV, punto D.2, dell'allegato della decisione 2002/106/CE abbia dato esito negativo.

Le autorità tedesche registrano i suddetti trasporti e in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali informano immediatamente la Commissione sui trasporti avvenuti da un'azienda ubicata all'interno delle aree di cui all’allegato I (lettera A) verso un'azienda ubicata all'interno delle aree di cui all’allegato I (lettera B).»

4)

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Gli Stati membri assicurano che i veicoli utilizzati per il trasporto dei suini in Germania o entrati in un'azienda in Germania in cui sono allevati suini vengano puliti e disinfettati due volte dopo l'ultima operazione prima di poter essere utilizzati per il trasporto di suini al di fuori della Germania.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(2)  GU L 99 del 7.4.2006, pag. 36. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/306/CE (GU L 113 del 27.4.2006).

(3)  GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5. Direttiva modificata dall'Atto di adesione del 2003.


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