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Document 32005R2172

Regolamento (CE) n. 2172/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005 , recante modalità di applicazione di un contingente tariffario per l'importazione di bovini vivi di peso superiore a 160 kg originari della Svizzera previsto dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

GU L 346 del 29.12.2005, p. 10–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 321M del 21.11.2006, p. 395–400 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/01/2013; abrogato da 32012R1223

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2172/oj

29.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 346/10


REGOLAMENTO (CE) N. 2172/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 2005

recante modalità di applicazione di un contingente tariffario per l'importazione di bovini vivi di peso superiore a 160 kg originari della Svizzera previsto dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

In seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera hanno convenuto di procedere all’adeguamento delle concessioni tariffarie previste nell’ambito dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (2) (di seguito «accordo»). L’adeguamento delle suddette concessioni tariffarie, con decisione n. 3/2005 del comitato misto per l’agricoltura (3) recante modifica degli allegati 1 e 2 dell’accordo, prevede l’apertura di un contingente tariffario comunitario a dazio zero per l'importazione di 4 600 capi di bovini vivi, di peso superiore a 160 chilogrammi, originari della Svizzera. Occorre adottare le modalità di apertura e gestione di tale contingente tariffario su base pluriennale.

(2)

Per la ripartizione del contingente tariffario e tenuto conto dei prodotti di cui trattasi, è opportuno applicare il metodo dell'esame simultaneo di cui all'articolo 32, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1254/1999.

(3)

Per poter fruire di questo contingente tariffario, gli animali vivi devono essere originari della Svizzera, secondo le regole di cui all'articolo 4 dell'accordo.

(4)

Per evitare operazioni di tipo speculativo, i quantitativi ammissibili nell'ambito del contingente devono essere resi accessibili agli operatori in grado di dimostrare che commercializzano con paesi terzi quantitativi di una certa entità. Per tale motivo e per garantire una gestione efficace, è opportuno esigere che i suddetti operatori abbiano importato almeno 50 capi nell’anno precedente il periodo contingentale annuale di cui trattasi, dal momento che una partita di 50 capi può essere considerata un carico normale. L'esperienza ha dimostrato che l'acquisto di una singola partita costituisce il requisito minimo affinché una transazione possa considerarsi reale e fattibile.

(5)

Per consentire il controllo dei suddetti criteri, è necessario che la domanda sia presentata nello Stato membro in cui l'importatore è iscritto nel registro dell'IVA.

(6)

Anche per evitare speculazioni, occorre escludere dall'accesso al contingente gli importatori che al 1o gennaio precedente l’inizio del periodo contingentale annuale di cui trattasi non erano più attivi nel commercio di bovini vivi. Inoltre occorre fissare una cauzione per i diritti di importazione, escludere la possibilità di trasferire i titoli e disporre che i titoli di importazione siano rilasciati agli operatori esclusivamente per i quantitativi per i quali sono stati loro assegnati diritti di importazione.

(7)

Per consentire un accesso più equo al contingente, garantendo nel contempo per ciascuna domanda un numero di capi compatibile con le esigenze di redditività commerciale, è opportuno fissare un numero massimo e un numero minimo di capi per domanda.

(8)

È opportuno disporre che i diritti di importazione siano assegnati dopo un periodo di riflessione, applicando, se necessario, un coefficiente fisso di attribuzione.

(9)

In applicazione dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999, il regime deve essere gestito mediante titoli di importazione. A tal fine occorre precisare le modalità di presentazione delle domande nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande e nei titoli, se necessario in aggiunta o in deroga ad alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (4), e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (5).

(10)

Al fine di obbligare gli operatori a chiedere titoli di importazione per tutti i diritti di importazione loro assegnati, occorre stabilire che, in ordine alla cauzione per i diritti di importazione, tale domanda di titoli costituisce un’esigenza principale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (6).

(11)

L’esperienza ha dimostrato che, ai fini di una corretta gestione del contingente, è inoltre necessario accertarsi che il titolare del titolo sia un vero importatore. Egli deve pertanto partecipare attivamente all’acquisto, al trasporto e all’importazione degli animali di cui trattasi. La presentazione della prova di tali attività deve quindi costituire un’esigenza principale in ordine alla cauzione relativa al titolo.

(12)

Allo scopo di garantire un rigoroso controllo statistico degli animali importati nell’ambito del contingente, non si applica la tolleranza di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

(13)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È aperto, su base pluriennale, per periodi dal 1o gennaio al 31 dicembre, un contingente tariffario comunitario a dazio zero per l'importazione di 4 600 capi di bovini vivi di peso superiore a 160 chilogrammi, di cui ai codici NC 0102 90 41, 0102 90 49, 0102 90 51, 0102 90 59, 0102 90 61, 0102 90 69, 0102 90 71 o 0102 90 79, originari della Svizzera.

Il contingente tariffario reca il numero d'ordine 09.4203.

2.   Ai prodotti di cui al paragrafo 1 si applicano le regole sull'origine di cui all'articolo 4 dell'accordo.

Articolo 2

1.   Per avere accesso al contingente di cui all'articolo 1, il richiedente deve essere una persona fisica o giuridica che, al momento della presentazione della domanda, sia in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato, di aver importato nei dodici mesi precedenti il termine per la presentazione delle domande di cui all’articolo 3, paragrafo 3, almeno 50 capi di cui ai codici NC 0102 10 e 0102 90.

Il richiedente deve essere iscritto in un registro nazionale dell'IVA.

2.   La prova dell'importazione è costituita esclusivamente dal documento doganale di immissione in libera pratica, debitamente vistato dalle autorità doganali e contenente un riferimento al richiedente.

Gli Stati membri possono accettare copie dei documenti di cui al primo comma, debitamente autenticate dall'autorità competente. Qualora accettino copie di tali documenti, gli Stati membri sono tenuti a indicarlo nella comunicazione trasmessa a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, per ogni richiedente interessato.

3.   Non possono beneficiare di alcuna assegnazione gli operatori che, al 1o gennaio precedente il periodo contingentale annuale di cui trattasi, abbiano cessato l'attività nell'ambito degli scambi commerciali con i paesi terzi nel settore delle carni bovine.

4.   La società creata dalla fusione di società che abbiano realizzato ciascuna importazioni di riferimento nel rispetto del numero minimo di capi di cui al paragrafo 1 può avvalersi di tali importazioni di riferimento per la presentazione della domanda.

Articolo 3

1.   Le domande di diritti di importazione possono essere presentate soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è iscritto in un registro nazionale dell'IVA.

2.   Le domande di diritti di importazione devono riferirsi ad un quantitativo pari ad almeno 50 capi e a non più del 5 % del quantitativo disponibile.

Qualora le domande superino il quantitativo di cui al primo comma, non si tiene conto del quantitativo in eccesso.

3.   Le domande di diritti di importazione sono presentate entro le ore 13.00 (ora di Bruxelles) del 1o dicembre precedente il periodo contingentale annuale di cui trattasi.

Tuttavia, per il periodo contingentale che va dalla data in entrata in vigore del presente regolamento al 31 dicembre 2006, le domande di diritti di importazione sono presentate entro le ore 13.00 (ora di Bruxelles) del decimo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

4.   Per il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, ogni interessato può presentare una sola domanda. Qualora uno stesso interessato presenti più di una domanda, tutte le sue domande sono irricevibili.

5.   Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il decimo giorno lavorativo successivo al termine del periodo di presentazione delle domande, un elenco con il nome e l'indirizzo dei richiedenti e i quantitativi richiesti.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle relative all’inesistenza di domande, sono trasmesse a mezzo fax o e-mail, utilizzando, nel caso in cui siano state effettivamente presentate domande, il modulo riprodotto nell'allegato I.

Articolo 4

1.   Dopo aver ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 3, paragrafo 5, la Commissione decide al più presto in che misura possano essere accolte le domande.

2.   Se i quantitativi oggetto delle domande di cui all’articolo 3 superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa un coefficiente unico di attribuzione dei quantitativi richiesti.

Se dall'applicazione del coefficiente di attribuzione di cui al primo comma risulta un quantitativo inferiore a 50 capi per domanda, gli Stati membri interessati assegnano il quantitativo disponibile mediante estrazione a sorte per diritti di importazione relativi a 50 capi ciascuno. Un quantitativo residuo di meno di 50 capi costituisce un’unica partita.

Articolo 5

1.   La cauzione per i diritti d'importazione è fissata a 3 EUR/capo. Essa deve essere depositata presso l'autorità competente insieme alla domanda di diritti di importazione.

2.   I titoli di importazione devono essere chiesti per il quantitativo assegnato. Tale obbligo costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85.

3.   Se dall'applicazione del coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, il numero dei diritti di importazione da assegnare risulta inferiore a quello dei diritti richiesti, la cauzione costituita viene immediatamente svincolata in proporzione.

Articolo 6

1.   L'importazione dei quantitativi assegnati è subordinata alla presentazione di uno o più titoli di importazione.

2.   Il richiedente può presentare la domanda di titolo soltanto nello Stato membro in cui ha chiesto e ottenuto diritti di importazione nell'ambito del contingente.

Ciascun titolo di importazione rilasciato comporta una riduzione corrispondente dei diritti di importazione ottenuti.

3.   I titoli di importazione sono rilasciati dietro domanda presentata a nome e per conto dell'operatore che ha ottenuto i diritti di importazione.

4.   La domanda di titolo e il titolo stesso recano le seguenti diciture:

a)

nella casella 8, il paese d'origine;

b)

nella casella 16, almeno uno dei seguenti codici della nomenclatura combinata:

0102 90 41, 0102 90 49, 0102 90 51, 0102 90 59, 0102 90 61, 0102 90 69, 0102 90 71 o 0102 90 79;

c)

nella casella 20, il numero d'ordine del contingente (09.4203) e almeno una delle diciture di cui all'allegato II.

Il titolo obbliga ad importare dal paese indicato nella casella 8.

Articolo 7

1.   In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i titoli di importazione rilasciati in virtù del presente regolamento non sono trasferibili e danno diritto al beneficio del contingente tariffario soltanto se sono intestati agli stessi nomi e recano gli stessi indirizzi dei destinatari indicati sulle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica che li accompagnano.

2.   La validità dei titoli cessa comunque dopo il 31 dicembre del periodo contingentale annuale di cui trattasi.

3.   La garanzia del titolo d'importazione è subordinata al deposito di una cauzione di 20 EUR/capo costituita:

a)

dalla cauzione di 3 EUR di cui all’articolo 5, paragrafo 1; e

b)

dall’importo di 17 EUR che il richiedente deposita insieme alla domanda di titolo.

4.   I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

5.   In applicazione dell'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, per le quantità importate in eccesso rispetto al quantitativo indicato nel titolo di importazione è riscosso il dazio doganale intero applicabile il giorno dell'accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica.

6.   Fatte salve le disposizioni contenute nel titolo III, sezione 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, la cauzione non è svincolata fino a quando non è stata fornita la prova che il titolare del titolo è responsabile, sul piano commerciale e logistico, dell'acquisto, del trasporto e dell'immissione in libera pratica degli animali di cui trattasi. Tale prova comprende almeno i seguenti elementi:

a)

la fattura commerciale originale, o la relativa copia autenticata, intestata al nome del titolare, rilasciata dal venditore o dal suo rappresentante, entrambi stabiliti nel paese terzo di esportazione, e la prova del pagamento da parte del titolare o dell'apertura, da parte del titolare, di una lettera di credito irrevocabile a favore del venditore;

b)

il documento di trasporto intestato al nome del titolare per gli animali di cui trattasi;

c)

la prova attestante l'immissione in libera pratica degli animali con l’indicazione del nome e dell'indirizzo del titolare in qualità di destinatario.

Articolo 8

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1445/95.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

(3)  GU L 346 del 29.12.2005, pag. 33.

(4)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1856/2005 (GU L 297 del 15.11.2005, pag. 7).

(5)  GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).

(6)  GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 673/2004 (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 17).


ALLEGATO I

Fax (32-2) 292 17 34

E-mail: AGRI-IMP-BOVINE@cec.eu.int

Applicazione del regolamento (CE) n. 2172/2005

Image


ALLEGATO II

Diciture di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettera c)

:

in spagnolo

:

Reglamento (CE) no 2172/2005

:

in ceco

:

Nařízení (ES) č. 2172/2005

:

in danese

:

Forordning (EF) nr. 2172/2005

:

in tedesco

:

Verordnung (EG) Nr. 2172/2005

:

in estone

:

Määrus (EÜ) nr 2172/2005

:

in greco

:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2172/2005

:

in inglese

:

Regulation (EC) No 2172/2005

:

in francese

:

Règlement (CE) no 2172/2005

:

in italiano

:

Regolamento (CE) n. 2172/2005

:

in lettone

:

Regula (EK) Nr. 2172/2005

:

in lituano

:

Reglamentas (EB) Nr. 2172/2005

:

in ungherese

:

2172/2005/EK rendelet

:

in maltese

:

Regolament (KE) Nru 2172/2005

:

in olandese

:

Verordening (EG) nr. 2172/2005

:

in polacco

:

Rozporządzenie (WE) nr 2172/2005

:

in portoghese

:

Regulamento (CE) n.o 2172/2005

:

in slovacco

:

Nariadenie (ES) č. 2172/2005

:

in sloveno

:

Uredba (ES) št. 2172/2005

:

in finlandese

:

Asetus (EY) N:o 2172/2005

:

in svedese

:

Förordning (EG) nr 2172/2005


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