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Document 32005R1653

Regolamento (CE) n. 1653/2005 della Commissione, del 10 ottobre 2005, relativo all’apertura di contingenti tariffari e alla fissazione di dazi applicabili nell’ambito delle medesime alle importazioni nella Comunità europea di taluni prodotti agricoli trasformati originari d’Algeria

GU L 266 del 11.10.2005, p. 32–34 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 321M del 21.11.2006, p. 1–3 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1653/oj

11.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 266/32


REGOLAMENTO (CE) N. 1653/2005 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2005

relativo all’apertura di contingenti tariffari e alla fissazione di dazi applicabili nell’ambito delle medesime alle importazioni nella Comunità europea di taluni prodotti agricoli trasformati originari d’Algeria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (1) e in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione del 18 luglio 2005 (2), il Consiglio ha approvato l’accordo euromediterraneo che stabilisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica democratica popolare d’Algeria, dall’altro, qui di seguito denominato «l’accordo».

(2)

Le disposizioni commerciali stabilite nell’accordo prevedono l’applicazione di concessioni reciproche riguardanti i dazi all’importazione per taluni prodotti agricoli trasformati. Le concessioni comunitarie possono assumere la forma di importazioni in franchigia di dazio in seno ai contingenti tariffari annui.

(3)

I contingenti tariffari previsti nell’accordo per le importazioni di prodotti agricoli trasformati originari d’Algeria hanno una durata annua e devono essere applicati per un periodo indeterminato. Devono essere aperti per il 2005 e per gli anni successivi.

(4)

Per il 2005, i volumi dei nuovi contingenti tariffari devono essere calcolati proporzionalmente ai volumi di base specificati nell’accordo, in proporzione alla parte di quell’anno trascorso prima della data di applicazione dell’accordo.

(5)

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il Codice doganale comunitario (3), ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l’ordine cronologico delle date di dichiarazione in dogana. I contingenti tariffari aperti da questo regolamento devono essere gestiti secondo tali norme.

(6)

Poiché l’accordo si applica a decorrere dal 1o settembre 2005, il presente regolamento deve applicarsi dalla stessa data e quindi entrare in vigore quanto prima.

(7)

I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell’allegato I del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti tariffari comunitari annui per le importazioni di prodotti originari d’Algeria che figurano nell’allegato sono aperti dal 1o settembre 2005 al 31 dicembre 2005 e dal 1o gennaio al 31 dicembre degli anni successivi.

Per il 2005, il volume dei contingenti annui stabiliti nell’allegato sono ridotti in proporzione alla parte di quell’anno trascorso prima della data di applicazione dell’accordo.

Articolo 2

I contingenti tariffari comunitari di cui all’articolo 1 sono gestiti conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

(2)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

(3)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (GU L 148 dell’11.6.2005, pag. 5).


ALLEGATO

Contingenti tariffari annui per il 2005 e gli anni successivi applicabili alle importazioni verso la Comunità di taluni prodotti originari d’Algeria coperti dal regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio e dazi applicabili in seno a tali contingenti tariffari

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dai codici NC esistenti al momento dell’adozione del presente regolamento


Numero d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Volume contingentale annuo

(in tonnellate, peso netto)

Dazio applicabile entro il limite del contingente annuo

(in %)

09.1021

0403

Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, kefir e altri tipi di latte o creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta, noci o cacao:

1 500

0

0403 10

– Yogurt:

– – Aromatizzati o addizionati di frutta, noci o cacao:

– – – In polvere, in granuli o sotto altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

0403 10 51

– – – – Non superiore a 1,5 %

0403 10 53

– – – – Superiore a 1,5 % ma non superiore a 27 %

0403 10 59

– – – – Superiore a 27 %

– – – Altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

0403 10 91

– – – – Non superiore a 3 %

0403 10 93

– – – – Superiore a 3 % ma non superiore a 6 %

0403 10 99

– – – – Superiore a 6 %

09.1022

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, preparato o no:

2 000

0

1902 30

– Altre paste alimentari:

1902 30 10

– – Secche

1902 30 90

– – Altro

09.1023

1902 40

– Cuscus:

2 000

0

1902 40 10

– – Non preparato

1902 40 90

– – Altro


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