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Document 32005R1208

    Regolamento (CE) n. 1208/2005 della Commissione, del 27 luglio 2005, che modifica per la sesta volta il regolamento (CE) n. 1763/2004 del Consiglio che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell’attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l’ex Iugoslavia (ICTY)

    GU L 197 del 28.7.2005, p. 19–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/10/2011; abrogato da 32011R1048

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1208/oj

    28.7.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 197/19


    REGOLAMENTO (CE) N. 1208/2005 DELLA COMMISSIONE

    del 27 luglio 2005

    che modifica per la sesta volta il regolamento (CE) n. 1763/2004 del Consiglio che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell’attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l’ex Iugoslavia (ICTY)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1763/2004 del Consiglio, dell’11 ottobre 2004, che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell’attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l’ex Iugoslavia (ICTY) (1), in particolare l’articolo 10, lettera b),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1763/2004 sono elencate le autorità competenti cui sono attribuite funzioni specifiche per l’applicazione di detto regolamento.

    (2)

    I Paesi Bassi, la Svezia e il Regno Unito hanno chiesto di modificare gli indirizzi delle rispettive autorità competenti,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato II del regolamento (CE) n. 1763/2004 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2005.

    Per la Commissione

    Benita FERRERO-WALDNER

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 315 del 14.10.2004, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 830/2005 della Commissione (GU L 137 del 31.5.2005, pag. 24)


    ALLEGATO

    L’allegato II del regolamento (CE) n. 1763/2004 è modificato come segue.

    1)

    L’indirizzo che figura sotto la dicitura «Paesi Bassi» è sostituito dal testo seguente:

    «Minister van Financiën

    Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

    Postbus 20201

    2500 EE Den Haag

    Nederland

    Tel. (31-70) 342 89 97

    Fax (31-70) 342 79 84»;

    2)

    l’indirizzo che figura sotto la dicitura «Svezia» è sostituito dal testo seguente:

     

    «Articoli 3 e 4

    Försäkringskassan

    S-103 51 Stockholm

    Tel. (46-8) 786 90 00

    Fax (46-8) 411 27 89

     

    Articoli 6 e 7

    Finansinspektionen

    Box 6750

    S-113 85 Stockholm

    Tel. (46-8) 787 80 00

    Fax (46-8) 24 13 35»;

    3)

    l’indirizzo che figura sotto la dicitura «Regno Unito» è sostituito dal testo seguente:

    «HM Treasury

    Financial Systems and International Standards

    1, Horse Guards Road

    London SW1A 2HQ

    United Kingdom

    Tel. (44-20) 72 70 59 77/53 23

    Fax (44-20) 72 70 54 30

    E-mail: financialsanctions@hm-treasury.gov.uk

    Per Gibilterra:

    Ernest Montado

    Chief Secretary

    Government Secretariat

    No. 6 Convent Place

    Gibraltar

    Tel. (350) 757 07

    Fax (350) 587 57 00».


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