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Document 32005R1100

    Regolamento (CE) n. 1100/2005 della Commissione, del 13 luglio 2005, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, il prezzo minimo da pagare ai produttori di fichi secchi non trasformati e l'importo dell'aiuto alla produzione per i fichi secchi

    GU L 183 del 14.7.2005, p. 63–63 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2006

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1100/oj

    14.7.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 183/63


    REGOLAMENTO (CE) N. 1100/2005 DELLA COMMISSIONE

    del 13 luglio 2005

    che fissa, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, il prezzo minimo da pagare ai produttori di fichi secchi non trasformati e l'importo dell'aiuto alla produzione per i fichi secchi

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 6 ter, paragrafo 3, e l'articolo 6 quater, paragrafo 7,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (2), fissa all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), le date delle campagne di commercializzazione dei fichi secchi.

    (2)

    I criteri che i prodotti devono soddisfare per beneficiare del pagamento del prezzo minimo e dell'aiuto figurano all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1573/1999 della Commissione, del 19 luglio 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne le caratteristiche dei fichi secchi ammessi a beneficiare del regime di aiuto alla produzione (3).

    (3)

    Occorre pertanto fissare il prezzo minimo e l'aiuto alla produzione per la campagna di commercializzazione 2005/2006 secondo i criteri definiti rispettivamente all'articolo 6 ter e all'articolo 6 quater del regolamento (CE) n. 2201/96.

    (4)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per la campagna di commercializzazione 2005/2006, il prezzo minimo di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato in 878,86 EUR per tonnellata netta, franco produttore, di fichi secchi non trasformati.

    Per la campagna di commercializzazione 2005/2006, l'importo dell'aiuto alla produzione a norma dell'articolo 6 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato in 258,57 EUR per tonnellata netta di fichi secchi.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2005.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).

    (2)  GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 180/2005 (GU L 30 del 3.2.2005, pag. 7).

    (3)  GU L 187 del 20.7.1999, pag. 27.


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