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Document 32005R0387

    Regolamento (CE) n. 387/2005 della Commissione, dell’8 marzo 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 831/97 recante norme di commercializzazione per gli avocadi

    GU L 62 del 9.3.2005, p. 5–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/387/oj

    9.3.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 62/5


    REGOLAMENTO (CE) N. 387/2005 DELLA COMMISSIONE

    dell’8 marzo 2005

    che modifica il regolamento (CE) n. 831/97 recante norme di commercializzazione per gli avocadi

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il gruppo di lavoro sulla normalizzazione dei prodotti deperibili e il miglioramento qualitativo costituito in seno alla Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (CEE/ONU) ha recentemente modificato la norma FFV-42 relativa alla commercializzazione e al controllo della qualità commerciale degli avocadi. A fini di chiarezza e di trasparenza sul mercato mondiale è opportuno che il regolamento (CE) n. 831/97 della Commissione (2) tenga conto di tali modifiche.

    (2)

    Il grado di maturazione e di sviluppo degli avocadi può essere valutato in base al loro tenore di sostanza secca. Per escludere i frutti che non sono in grado di giungere a maturazione, occorre introdurre un requisito relativo al tenore minimo di sostanza secca.

    (3)

    Il commercio di avocadi Hass di piccolo calibro è in aumento e soddisfa la domanda di taluni consumatori. Pertanto è necessario ridurre il calibro minimo degli avocadi di questa varietà.

    (4)

    Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 831/97.

    (5)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato del regolamento (CE) n. 831/97 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1o maggio 2005.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l’8 marzo 2005.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).

    (2)  GU L 119 dell’8.5.1997, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 907/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 50).


    ALLEGATO

    L’allegato del regolamento (CE) n. 831/97 è così modificato.

    1.

    Il titolo II (Disposizioni concernenti la qualità) è così modificato:

    a)

    al punto A (Caratteristiche minime), il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Gli avocadi devono essere sodi e raccolti con cura.»;

    b)

    è inserito il punto A bis seguente:

    «A bis.   Maturazione

    Gli avocadi devono aver raggiunto uno stadio dello sviluppo fisiologico che permetta al processo di maturazione di giungere a termine.

    Il frutto deve avere il seguente tenore minimo di sostanza secca, determinato mediante essiccazione a peso costante:

    21 % per la varietà Hass;

    20 % per le varietà Fuerte, Pinkerton, Reed e Edranol;

    19 % per le altre varietà, tranne le varietà provenienti dalle Antille che possono avere un tenore di sostanza secca inferiore.

    I frutti maturi non devono essere amari.».

    2.

    Il titolo III (Disposizioni concernenti la calibratura) è così modificato:

    a)

    nella tabella dopo il primo comma è aggiunta la seguente riga:

    «da 80 a 125 (solo la varietà Hass)

    S (1)»;

    b)

    il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Il peso minimo degli avocadi non può essere inferiore a 125 g, eccetto per gli avocadi della varietà Hass, il cui peso non deve essere inferiore a 80 g.».


    (1)  La differenza di peso tra il frutto più piccolo e quello più grande dello stesso imballaggio non deve essere superiore a 25 g.


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