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Document 32005R0386
Commission Regulation (EC) No 386/2005 of 8 March 2005 amending several regulations as regards the combined nomenclature codes for certain fruit and vegetables and certain products processed from fruit and vegetables
Regolamento (CE) n. 386/2005 della Commissione, dell'8 marzo 2005, che modifica diversi regolamenti relativi ai codici della nomenclatura combinata per taluni ortofrutticoli e taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
Regolamento (CE) n. 386/2005 della Commissione, dell'8 marzo 2005, che modifica diversi regolamenti relativi ai codici della nomenclatura combinata per taluni ortofrutticoli e taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
GU L 62 del 9.3.2005, p. 3–4
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
GU L 306M del 15.11.2008, p. 157–158
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2009; abrog. impl. da 32008R1221
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31987R1591 | modifica | articolo 1 | 01/01/2005 | |
Modifies | 31988R1677 | modifica | articolo 1 | 01/01/2005 | |
Modifies | 31994R0399 | modifica | articolo 1 | 01/01/2005 | |
Modifies | 31994R3223 | modifica | allegato | 01/01/2005 | |
Modifies | 31996R1555 | modifica | allegato | 01/01/2005 | |
Modifies | 32001R1961 | modifica | articolo 7.2 | 01/01/2005 |
9.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 62/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 386/2005 DELLA COMMISSIONE
dell'8 marzo 2005
che modifica diversi regolamenti relativi ai codici della nomenclatura combinata per taluni ortofrutticoli e taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1810/2004 della Commissione, del 7 settembre 2004, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (2) ha modificato la nomenclatura combinata per taluni ortofrutticoli e taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli. |
(2) |
Inoltre, negli anni precedenti i regolamenti che modificano l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (3) hanno inserito modifiche alla nomenclatura combinata per taluni ortofrutticoli e taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e non tutte queste modifiche sono riprese nei seguenti regolamenti che disciplinano le organizzazioni comuni dei mercati nel settore degli ortofrutticoli e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli: il regolamento (CEE) n. 1591/87 della Commissione, del 5 giugno 1987, che stabilisce norme di qualità per i cavoli cappucci e verzotti, i cavoli di Bruxelles, i sedani da coste, gli spinaci e le prugne (4); il regolamento (CEE) n. 1677/88 della Commissione, del 15 giugno 1988, che stabilisce norme di qualità per i cetrioli (5); il regolamento (CE) n. 399/94 del Consiglio, del 21 febbraio 1994, relativo ad azioni specifiche a favore delle uve secche (6); il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità d'applicazione del regime d'importazione degli ortofrutticoli (7); il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli (8) e il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all’esportazione nel settore degli ortofrutticoli (9). |
(3) |
Occorre modificare di conseguenza i regolamenti (CEE) n. 1591/87, (CEE) n. 1677/88, (CE) n. 399/94, (CE) n. 3223/94, (CE) n. 1555/96 e (CE) n. 1961/2001. |
(4) |
È opportuno che tali adeguamenti si applichino contemporaneamente al regolamento (CE) n. 1810/2004. |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli e del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1591/87, il primo paragrafo è sostituito dal seguente:
«Le norme di qualità per i seguenti prodotti sono stabilite negli allegati I, II, III e IV:
— |
cavoli cappucci e verzotti di cui al codice NC 0704 90, |
— |
cavoli di Bruxelles di cui al codice NC 0704 20 00, |
— |
sedani da coste di cui al codice NC 0709 40 00, |
— |
spinaci di cui al codice NC 0709 70 00.». |
Articolo 2
All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1677/88, il primo paragrafo è sostituito dal seguente:
«Le norme di qualità per i cetrioli di cui al codice NC 0707 00 05 sono quelle indicate nell'allegato.».
Articolo 3
All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 399/94, il primo paragrafo è sostituito dal seguente:
«Le misure specifiche che si riferiscono alla qualità delle uve secche prodotte nella Comunità e di cui ai codici NC 0806 20 10 e 0806 20 30 sono adottate in conformità con la procedura di cui all'articolo 4.».
Articolo 4
All'allegato del regolamento (CE) n. 3223/94, la parte A è così modificata:
1) |
nella quinta riga della tabella, i codici NC delle arance fresche, dolci «ex 0805 10 10, ex 0805 10 30 ed ex 0805 10 50» sono sostituiti dal codice NC «ex 0805 10 20»; |
2) |
nella decima riga della tabella, i codici NC delle mele «ex 0808 10 20, ex 0808 10 50 ed ex 0808 10 90» sono sostituiti dal codice NC «ex 0808 10 80». |
Articolo 5
L'allegato del regolamento (CE) n. 1555/96, è così modificato:
1) |
nella quinta riga della tabella, i codici NC delle arance «ex 0805 10 10, ex 0805 10 30 ed ex 0805 10 50» sono sostituiti dal codice NC «ex 0805 10 20»; |
2) |
nella decima riga della tabella, i codici NC delle mele «ex 0808 10 20, ex 0808 10 50 ed ex 0808 10 90» sono sostituiti dal codice NC «ex 0808 10 80». |
Articolo 6
All'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1961/2001, il terzo comma è modificato come segue:
1) |
il testo del quinto trattino è sostituito dal seguente:
|
2) |
i testi dell'undicesimo e dodicesimo trattino sono sostituiti dal seguente:
|
3) |
il testo del quattordicesimo trattino è sostituito dal seguente:
|
Articolo 7
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 34 del 9.2.1979, pag. 2. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105).
(2) GU L 327 del 30.10.2004, pag. 1.
(3) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1989/2004 (GU L 344 del 20.11.2004, pag. 5).
(4) GU L 146 del 6.6.1987, pag. 36. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 907/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 50).
(5) GU L 150 del 16.6.1988, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 907/2004.
(6) GU L 54 del 25.2.1994, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2826/2000 (GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2).
(7) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 537/2004 (GU L 86 del 24.3.2004, pag. 9).
(8) GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1844/2004 (GU L 322 del 23.10.2004, pag. 12).
(9) GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 537/2004.