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Document 32005R0305
Commission Regulation (EC) No 305/2005 of 19 October 2004 amending Council Regulation (EC) No 312/2003 as regards tariff quotas for certain products originating in Chile
Regolamento (CE) n. 305/2005 della Commissione, del 19 ottobre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 312/2003 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari applicabili a determinati prodotti originari del Cile
Regolamento (CE) n. 305/2005 della Commissione, del 19 ottobre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 312/2003 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari applicabili a determinati prodotti originari del Cile
GU L 52 del 25.2.2005, p. 6–8
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 306M del 15.11.2008, p. 118–120
(MT)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2004
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32003R0312 | modifica | allegato | 01/01/2005 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32005R0305R(01) | (CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, NL, PL, PT, SK, SL, SV) |
25.2.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 52/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 305/2005 DELLA COMMISSIONE
del 19 ottobre 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 312/2003 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari applicabili a determinati prodotti originari del Cile
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 312/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, recante attuazione, per la Comunità, delle disposizioni tariffarie dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra (1), in particolare l’articolo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 312/2003 reca attuazione, per la Comunità, delle disposizioni tariffarie dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra (2). |
(2) |
Con decisione 2005/106/CE del Consiglio (3), è stato approvato un protocollo all’accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea (in appresso «il protocollo»). Il protocollo prevede nuove concessioni tariffarie comunitarie, alcune delle quali sono limitate da contingenti tariffari la cui applicazione impone di modificare il regolamento (CE) n. 312/2003. |
(3) |
Il volume dei contingenti tariffari per gli agli (numero d’ordine 09.1925), le uve da tavola (numero d’ordine 09.1929) e i kiwi (numero d’ordine 09.1939) deve essere aumentato ogni anno del 5 % del quantitativo iniziale. |
(4) |
Per il 2004, il volume dei nuovi contingenti tariffari comunitari deve essere limitato proporzionalmente al periodo nel quale sono aperti i nuovi contingenti tariffari. |
(5) |
Poiché le nuove concessioni tariffarie comunitarie introdotte dal protocollo si applicano dal 1o maggio 2004, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data ed entrare in vigore prima possibile. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 312/2003 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
1. Per il 2004, i volumi dei contingenti tariffari corrispondenti ai numeri d’ordine 09.1937, 09.1939 e 09.1941 sono limitati a otto dodicesimi dei rispettivi volumi annuali. Le frazioni di chilogrammo vengono arrotondate al chilogrammo superiore.
2. Per il 2004, vengono aggiunti, rispettivamente, quantitativi supplementari di 20 e 1 000 tonnellate ai contingenti tariffari corrispondenti ai numeri d’ordine 09.1925 e 09.1929.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2004, fatta eccezione per i punti 1) e 2) dell’allegato.
I punti 1) e 2) dell’allegato si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2004.
Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione
(1) GU L 46 del 20.2.2003, pag. 1.
(2) GU L 352 del 30.12.2002, pag. 3.
(3) GU L 38 del 10.2.2005, pag. 1.
ALLEGATO
La tabella che figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 312/2003 è così modificata:
1) |
In corrispondenza del numero d’ordine 09.1925, quarta colonna, il volume è sostituito da 530 tonnellate. Dopo il 2005, il volume annuale del contingente tariffario sarà aumentato ogni anno del 5 % di questo volume. |
2) |
In corrispondenza del numero d’ordine 09.1929, quarta colonna, il volume è sostituito da 38 500 tonnellate. Dopo il 2005, il volume annuale del contingente tariffario sarà aumentato ogni anno del 5 % di questo volume. |
3) |
Sono inserite le righe seguenti:
|
(1) Questo contingente tariffario si applica per il 2004 e per ciascuno degli anni di calendario successivi dall'1.1.2005 fino al 31.12.2012 (data di scadenza).
(2) Questo contingente tariffario si applica per il 2004 e per ciascuno degli anni di calendario successivi dall'1.1.2005 fino al 31.12.2006 (data di scadenza).