Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0179

Regolamento (CE) n. 179/2005 della Commissione, del 2 febbraio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1917/2000 per quanto riguarda la trasmissione di dati alla Commissione

GU L 275M del 6.10.2006, p. 126–126 (MT)
GU L 30 del 3.2.2005, p. 6–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/11/2005; abrogato da 32005R2098

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/179/oj

3.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 30/6


REGOLAMENTO (CE) N. 179/2005 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1917/2000 per quanto riguarda la trasmissione di dati alla Commissione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi (1), in particolare gli articoli 11 e 13,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio (2), applicabile dal 1o gennaio 2005, istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri.

(2)

È opportuno ridurre da sei settimane a quaranta giorni il periodo di trasmissione dei dati sul commercio estero allo scopo di conformarlo al periodo di trasmissione dei dati aggregati relativi agli scambi intracomunitari.

(3)

Come ha dichiarato ripetutamente il Consiglio, la supervisione dell’unione economica e monetaria rende necessaria una trasmissione rapida delle statistiche sul commercio.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1917/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio in relazione alle statistiche del commercio estero (3).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle statistiche degli scambi di beni con i paesi terzi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 32 del regolamento (CE) n. 1917/2000 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 32

1.   Gli Stati membri elaborano:

a)

i risultati aggregati definiti, per ogni flusso, come il valore totale degli scambi con i paesi terzi e la ripartizione per prodotti secondo le sezioni della classificazione tipo del commercio internazionale, revisione 3;

b)

i risultati dettagliati di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento di base.

2.   Gli Stati membri trasmettono i dati alla Commissione senza indugio come segue:

a)

conformemente al paragrafo 1, lettera a), entro 40 giorni dalla fine del periodo di riferimento;

b)

conformemente al paragrafo 1, lettera b), entro 42 giorni dalla fine del periodo di riferimento.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2005.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1)  GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 102 del 7.4.2004, pag. 1.

(3)  GU L 229 del 9.9.2000, pag. 14. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1669/2001 (GU L 224 del 21.8.2001, pag. 3).


Top