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Document 32005D0363

    2005/363/CE: Decisione della Commissione, del 2 maggio 2005, relativa a talune misure di protezione della salute animale contro la peste suina africana in Sardegna, Italia [notificata con il numero C(2005) 1321]Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 272M del 18.10.2005, p. 297–304 (MT)
    GU L 118 del 5.5.2005, p. 39–46 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/03/2014; abrogato da 32014D0178

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/363/oj

    5.5.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 118/39


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 2 maggio 2005

    relativa a talune misure di protezione della salute animale contro la peste suina africana in Sardegna, Italia

    [notificata con il numero C(2005) 1321]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2005/363/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

    vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

    vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 2003/541/CE della Commissione, del 10 luglio 2003, relativa a talune misure di protezione contro la peste suina africana in Sardegna, Italia (4), è stata adottata a fronte della presenza della peste suina africana nella provincia di Nuoro in Sardegna, Italia.

    (2)

    Nel 2004 la situazione della peste suina africana in Sardegna si è notevolmente aggravata. La peste suina africana deve essere considerata tuttora una malattia endemica della popolazione di suini domestici e selvatici della provincia di Nuoro. Focolai di tale malattia sono stati segnalati, tuttavia, anche in altre province della Sardegna.

    (3)

    La situazione della malattia è tale da costituire un pericolo per gli allevamenti di suini di altre regioni italiane e di altri Stati membri, attraverso gli scambi commerciali di suini vivi, di sperma, ovuli ed embrioni di suini, nonché di carne suina, di prodotti a base di carne suina e di altri prodotti contenenti carne suina.

    (4)

    L’Italia ha adottato misure di lotta contro la peste suina africana in Sardegna nel quadro della direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (5).

    (5)

    Dato l’aggravarsi della situazione nel 2004, l’Italia ha riesaminato le misure applicate finora per contrastare la malattia.

    (6)

    Il piano di eradicazione della peste suina africana nei suini selvatici, presentato dall’Italia, è stato approvato con la decisione 2005/362/CE della Commissione, del 2 maggio 2005, recante approvazione del piano di eradicazione della peste suina africana nei suini selvatici in Sardegna, Italia (6).

    (7)

    Alla luce dell’attuale situazione epidemiologica, occorre applicare altre misure comunitarie all’intero territorio sardo in relazione ai movimenti di suini vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di suini, nonché alle spedizioni di carni suine, di prodotti a base di carne suina e di prodotti contenenti carne suina.

    (8)

    Occorre introdurre talune deroghe alle misure previste dalla presente decisione per le carni suine provenienti da suini introdotti in Sardegna a scopi di macellazione, in conformità con la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (7), con la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all’importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (8), o con la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (9), o tali da soddisfare taluni requisiti della presente decisione.

    (9)

    Occorre, inoltre, prevedere talune deroghe per i prodotti a base di carne suina ed altri prodotti contenenti carne suina ottenuti da suini introdotti in Sardegna come carni fresche, in conformità della direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (10), o in conformità della direttiva 2002/99/CE, o tali da soddisfare i requisiti della direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (11), oppure tali da soddisfare taluni requisiti della presente decisione.

    (10)

    Onde evitare spedizioni dalla Sardegna di carni suine, di prodotti a base di carne suina e di altri prodotti contenenti carne suina, che non rispondono a determinati requisiti sanitari, ed assicurare la tracciabilità di tali carni e prodotti, le carni suine devono recare un marchio speciale, tale da escludere ogni possibilità di confusione con il timbro ovale apposto sulle carni suine di cui all’allegato I, capitolo XI, punto 50, della direttiva 64/433/CEE, o, dopo la sua entrata in vigore, con il marchio sanitario previsto dal regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (12), nonché con il timbro ovale apposto sui prodotti a base di carne suina e sugli altri prodotti a base di carne suina di cui all'allegato B, capitolo VI, punto 4, della direttiva 77/99/CEE, oppure, dopo la sua entrata in vigore, con il marchio di identificazione in conformità del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (13).

    (11)

    Occorre pertanto abrogare la decisione 2003/514/CE.

    (12)

    Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Oggetto e campo d'applicazione

    La presente decisione stabilisce norme sanitarie riguardo:

    a)

    ai movimenti di suini vivi, di sperma, ovuli ed embrioni di suini, nonché alle spedizioni di carni suine, di prodotti a base di carne suina e di tutti gli altri prodotti contenenti carne suina provenienti dalla Sardegna; e

    b)

    alla bollatura delle carni suine, dei prodotti a base di carne suina e di tutti gli altri prodotti contenenti carne suina in Sardegna.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini della presente decisione, si applicano le seguenti definizioni:

    a)

    «suino»: qualsiasi animale che risponda alla definizione di cui all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/60/CE;

    b)

    «carni suine»: tutte le parti del suino idoneo al consumo umano;

    c)

    «prodotti a base di carne suina»: prodotti lavorati risultanti dalla trasformazione delle carni suine o dalla trasformazione secondaria dei prodotti così trasformati, la cui superficie di taglio non presenti più le caratteristiche delle carni fresche;

    d)

    «altri prodotti a base di carne suina»: prodotti destinati al consumo umano contenenti carne suina o prodotti a base di carne suina.

    Articolo 3

    Divieto applicato ai movimenti di suini vivi, di sperma, ovuli e embrioni di suini e alle spedizioni di carni suine, di prodotti a base di carne suina e di altri prodotti contenenti carne suina provenienti dalla Sardegna

    L’Italia vieta quanto segue:

    a)

    i movimenti di suini vivi provenienti dalla Sardegna;

    b)

    i movimenti di sperma, ovuli ed embrioni di suini provenienti dalla Sardegna; e

    c)

    le spedizioni di carni suine, di prodotti a base di carne suina e di tutti gli altri prodotti contenenti carne suina provenienti dalla Sardegna.

    Articolo 4

    Bollatura speciale delle carni suine, dei prodotti a base di carne suina e di tutti gli altri prodotti contenenti carne suina in Sardegna

    L’Italia garantisce che le carni suine, i prodotti a base di carne suina e tutti gli altri prodotti contenenti carne suina provenienti da suini macellati in Sardegna siano contrassegnati con un bollo sanitario o un marchio di identificazione speciale che non possa essere confuso con il timbro comunitario e, in particolare, non sia di forma ovale.

    Articolo 5

    Deroga agli articoli 3 e 4 applicabile alle carni suine

    1.   In deroga all'articolo 3, punto c), l'Italia può autorizzare la spedizione di carni suine dalla Sardegna verso regioni situate al di fuori della Sardegna, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2-5 del presente articolo.

    2.   Le carni suine devono provenire:

    a)

    da suini:

    i)

    introdotti in Sardegna a scopi di macellazione conformemente alle direttive 64/432/CEE, 72/462/CEE o 2004/68/CE; e

    ii)

    conformi alle condizioni di cui all'allegato II, parte A;

    b)

    o da suini:

    i)

    che abbiano soggiornato per almeno quattro mesi prima della data del trasporto all'impianto di macellazione nell’azienda d'origine in Sardegna la quale deve essere situata al di fuori delle zone figuranti nell'allegato I; e

    ii)

    conformi alle condizioni di cui all'allegato II.

    3.   Le carni suine sono prodotte, immagazzinate e lavorate in stabilimenti:

    a)

    riconosciuti a tal fine dall'autorità competente; e

    b)

    nei quali le carni suine sono prodotte, immagazzinate o lavorate separatamente da altre carni non conformi ai requisiti di cui al paragrafo 2.

    4.   In deroga all'articolo 4 della presente decisione, le carni suine devono essere contrassegnate con il timbro ovale previsto all'allegato I, capitolo XI, punto 50, della direttiva 64/433/CEE, oppure, dopo la sua entrata in vigore, con il bollo sanitario prescritto dal regolamento (CE) n. 854/2004.

    5.   Le carni suine:

    a)

    sono soggette a certificazione veterinaria conformemente all'articolo 5 della direttiva 2002/99/CE; e

    b)

    all'uscita dalla Sardegna sono accompagnate dal certificato per gli scambi commerciali, a norma del regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione (14), completo dei requisiti di polizia sanitaria, di cui all'allegato III della presente decisione.

    Articolo 6

    Deroga agli articoli 3 e 4 applicabile ai prodotti a base di carne suina e a tutti gli altri prodotti contenenti carne suina

    1.   In deroga all'articolo 3, punto c), l'Italia può autorizzare la spedizione di prodotti a base di carne suina e di tutti gli altri prodotti contenenti carne suina dalla Sardegna verso regioni situate al di fuori della Sardegna, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2-5 del presente articolo.

    2.   I prodotti devono:

    a)

    provenire da carni introdotte in Sardegna come carni suine fresche conformemente alle direttive 64/433/CEE o 2002/99/CE; oppure

    b)

    provenire da carni suine conformi ai requisiti di cui all'articolo 5 della presente decisione; oppure

    c)

    essere conformi all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/99/CE ed essere stati sottoposti a trattamento inteso ad eliminare il virus della peste suina africana la cui efficacia è riconosciuta conformemente alle indicazioni di cui dall'allegato III di tale direttiva.

    3.   I prodotti sono realizzati, conservati e trasformati in stabilimenti:

    a)

    riconosciuti a tal fine dall'autorità competente; e

    b)

    nei quali sono realizzati, conservati o trasformati solo prodotti conformi ai requisiti di cui al paragrafo 2.

    4.   In deroga all'articolo 4, i prodotti citati devono recare il timbro ovale previsto dall'allegato B, capitolo VI, punto 4, della direttiva 77/99/CEE, oppure, dopo la sua entrata in vigore, il bollo sanitario previsto dal regolamento (CE) n. 853/2004.

    5.   Tali prodotti:

    a)

    sono soggetti a certificazione veterinaria conformemente all'articolo 5 della direttiva 2002/99/CE; e

    b)

    all'uscita dalla Sardegna sono accompagnati dal certificato per gli scambi interni, a norma del regolamento (CE) n. 599/2004, completo dei dati di polizia sanitaria specifici, di cui all'allegato IV della presente decisione.

    Articolo 7

    Informazione della Commissione e degli altri Stati membri

    Ogni sei mesi a partire dalla data della decisione, l’Italia comunica alla Commissione e agli altri Stati membri quanto segue:

    a)

    l’elenco aggiornato degli stabilimenti riconosciuti previsti all’articolo 5, paragrafo 3, e all’articolo 6, paragrafo 3; e

    b)

    l’elenco di tutte le partite di carni suine, di prodotti a base di carne suina e di tutti gli altri prodotti contenenti carne suina sottoposti alla certificazione prevista all’articolo 5, paragrafo 4, e all’articolo 6, paragrafo 4; e

    c)

    ogni informazione utile riguardo all’applicazione della presente decisione.

    Articolo 8

    Abrogazione

    La decisione 2003/514/CE è abrogata.

    Articolo 9

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2005.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33).

    (2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

    (3)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

    (4)  GU L 178 del 17.7.2003, pag. 28.

    (5)  GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 2003.

    (6)  Cfr. pag 36 della presente Gazzetta ufficiale.

    (7)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1/2005 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).

    (8)  GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

    (9)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321.

    (10)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

    (11)  GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

    (12)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 882/2004 (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

    (13)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

    (14)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 44.


    ALLEGATO I

    Zone della Sardegna cui fa riferimento l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), punto i)

    a)

    Nella provincia di Nuoro: l’intero territorio.

    b)

    Nella provincia di Sassari: il territorio dei comuni di Alà dei Sardi, Anela, Banari, Benetutti, Bessude, Bonnanaro, Bono, Bonorva, Borutta, Bottidda, Buddusò, Bultei, Burgos, Cheremule, Cossoine, Esporlatu, Giave, Illorai, Ittireddu, Mores, Nughedu di San Nicolò, Nule, Pattada, Siligo, Thiesi e Torralba.


    ALLEGATO II

    Condizioni previste all'articolo 5, paragrafo 2

    Parte A

    Disposizioni generali applicabili ai suini di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b)

    All’arrivo al macello, i suini di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), sono tenuti e macellati separatamente dagli altri suini, ossia dai suini che non rispondono ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, onde evitare ogni contatto diretto o indiretto.

    Parte B

    Disposizioni particolari applicabili ai suini di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b)

    1)

    L’azienda d’origine dei suini di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b):

    a)

    è situata ad almeno 10 km di distanza da ogni focolaio di peste suina africana insorto nei tre mesi precedenti la data del trasporto al macello dei suini di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b);

    b)

    è situata in una provincia nella quale è in atto un piano di sorveglianza e di prevenzione della peste suina africana sotto la supervisione dell’autorità competente e nella quale sono state applicate, su base regolare, misure di vigilanza e di prevenzione corrispondenti;

    c)

    non ha ricevuto alcun suino nel corso dei 30 giorni precedenti la data del trasporto al macello dei suini di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b);

    d)

    è approvata dall’autorità veterinaria competente ai fini del presente punto.

    2)

    I suini di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), sono trasportati al macello dall’azienda d’origine di cui al punto 1 della presente parte alle seguenti condizioni:

    a)

    un veterinario ufficiale:

    i)

    abbia effettuato le operazioni di controllo e di campionamento conformemente alle procedure indicate nell’allegato, capitolo IV, parte D, della decisione 2003/422/CE della Commissione (1); la deroga in merito al campionamento dei suini di cui allo stesso capitolo IV, parte D, punto 6, si applica mutatis mutandis; e

    ii)

    abbia proceduto ad un controllo del registro e dei marchi di identificazione dei suini di cui agli articoli 4 e 5 della direttiva 92/102/CEE del Consiglio (2);

    b)

    le procedure di controllo e di campionamento di cui alla lettera a) non abbiano evidenziato alcun segno della presenza della peste suina africana e la verifica di cui a tale lettera a) abbia dimostrato che sono stati rispettati gli articoli 4 e 5 della direttiva 92/102/CEE;

    c)

    i veicoli utilizzati per il trasporto dei suini di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), siano stati puliti e disinfettati come previsto dall'articolo 12 della direttiva 2002/60/CE e sigillati a cura dell'autorità competente prima del trasporto;

    d)

    l’autorità competente responsabile del macello sia informata dell’intenzione di inviarvi i suini di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e notifichi il loro arrivo all’autorità responsabile dell’azienda d’origine.

    3)

    Durante l’ispezione ante e post mortem effettuata presso il macello, l’autorità competente prende in considerazione eventuali sintomi di peste suina africana.


    (1)  GU L 143 dell’11.6.2003, pag. 35.

    (2)  GU L 355 del 5.12.1992, pag. 32.


    ALLEGATO III

    della decisione 2005/363/CE della Commissione

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    ALLEGATO IV

    della decisione 2005/363/CE della Commissione

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