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Document 32004R1767

Regolamento (CE) n. 1767/2004 della Commissione, del 13 ottobre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2318/2001 per quanto concerne il riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

GU L 315 del 14.10.2004, p. 28–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 183M del 5.7.2006, p. 257–258 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32013R1420

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1767/oj

14.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 315/28


REGOLAMENTO (CE) N. 1767/2004 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 2318/2001 per quanto concerne il riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2318/2001 della Commissione, del 29 novembre 2001, relativo alle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne il riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (2) contiene in particolare le condizioni per il riconoscimento delle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute in uno Stato membro. Tali criteri non sono sufficienti ai fini del riconoscimento delle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute in differenti Stati membri.

(2)

Occorre stabilire le condizioni e la procedura per la concessione e la revoca, da parte degli Stati membri, del riconoscimento delle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute in differenti Stati membri in modo tale da garantire un'applicazione uniforme delle norme che disciplinano l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

(3)

La creazione di associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute in differenti Stati membri può contribuire all’obiettivo generale di conseguire uno sfruttamento razionale e sostenibile delle risorse che rientrano nell'ambito della politica comune della pesca e di garantire la sostenibilità di lungo termine del settore della pesca.

(4)

La normativa comunitaria in materia di concorrenza è applicabile alla produzione e al commercio dei prodotti della pesca nella misura in cui la sua applicazione non sia in contraddizione con norme esplicite relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, né possa compromettere il conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca.

(5)

Le disposizioni relative alla richiesta di estensione delle regole ai non aderenti presentata da un’organizzazione di produttori, come previsto dagli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 104/2000 non sono applicabili a un’associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta in differenti Stati membri.

(6)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2318/2001.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2318/2001 è modificato come segue:

1)

Nel titolo, la frase «relativo alle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne il riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura» è sostituita dalla frase seguente:

«relativo alle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura».

2)

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1.   Uno Stato membro può concedere il riconoscimento a un’associazione di organizzazioni di produttori riconosciute in tale Stato membro solamente qualora:

a)

essa raggruppi una minima parte del numero totale di organizzazioni di produttori riconosciute dallo Stato membro in questione in un determinato settore d'attività e

b)

il valore della produzione commercializzata dall'associazione rappresenti, nel settore di attività interessato, almeno il 20 % del valore della produzione nazionale.

2.   Uno Stato membro può concedere il riconoscimento a un’associazione di organizzazioni di produttori riconosciute in diversi Stati membri solamente qualora:

a)

l’associazione abbia la propria sede ufficiale sul territorio di tale Stato membro;

b)

il valore della produzione commercializzata dall'associazione rappresenti una proporzione minima della produzione di un determinato prodotto della pesca in una data zona;

c)

le organizzazioni di produttori che costituiscono l’associazione si occupino congiuntamente di sfruttamento, produzione e commercializzazione di risorse della pesca e

d)

l’associazione svolga la propria attività nel rispetto delle disposizioni sulla ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca in conformità dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (3).

3.   Lo Stato membro che ospita la sede ufficiale dell’associazione mette a punto, di concerto con gli altri Stati membri interessati, la cooperazione amministrativa necessaria per garantire il rispetto delle condizioni per il riconoscimento ed effettuare i controlli sulle attività dell’associazione. La cooperazione amministrativa deve includere anche la revoca del riconoscimento.

4.   Un’associazione di organizzazioni di produttori non può detenere una posizione dominante in un dato mercato, a meno che ciò non sia necessario per perseguire gli obiettivi di cui all’articolo 33 del trattato.

5.   Gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del regolamento (CE) n. 2318/2001 si applicano mutatis mutandis alle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute in uno e più Stati membri.

6.   L’articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 908/2000 non si applica alle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute in differenti Stati membri.»

.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

(2)  GU L 313 del 30.11.2001, pag. 9.

(3)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.


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