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Document 32004R1762

    Regolamento (CE) n. 1762/2004 del Consiglio, del 24 settembre 2004, relativo alla gestione del sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio dalla Repubblica moldova nella Comunità europea

    GU L 315 del 14.10.2004, p. 1–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 142M del 30.5.2006, p. 427–439 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1762/oj

    14.10.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 315/1


    REGOLAMENTO (CE) N. 1762/2004 DEL CONSIGLIO

    del 24 settembre 2004

    relativo alla gestione del sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio dalla Repubblica moldova nella Comunità europea

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 1o luglio 1998 è entrato in vigore l'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica moldova, dall'altra (1).

    (2)

    È stato effettuato un approfondito esame della situazione delle importazioni di taluni prodotti di acciaio dalla Repubblica moldova nella Comunità europea, e, in base alle informazioni disponibili, le parti hanno concluso un accordo in forma di scambio di lettere (2) che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per il periodo che va dalla data di entrata in vigore del presente regolamento al 31 dicembre 2006, sempreché le parti non decidano di porre fine al sistema prima di questa scadenza.

    (3)

    Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (3),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   Nel periodo dal 29 ottobre 2004 al 31 dicembre 2006, conformemente alle disposizioni dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica moldova che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio dalla Repubblica moldova nella Comunità europea, le importazioni nella Comunità di taluni prodotti di acciaio elencati nell'allegato I, originari della Repubblica moldova, sono subordinate alla presentazione di un documento di vigilanza rilasciato dalle autorità della Comunità e conforme al modello di cui all'allegato II.

    2.   Nel periodo di cui al paragrafo 1 le importazioni nella Comunità dei prodotti di acciaio elencati nell'allegato I, originari della Repubblica moldova, sono subordinate altresì al rilascio di un documento di esportazione da parte delle autorità competenti della Moldova.

    Il documento di esportazione, conforme al modello di cui all'allegato III, è valido per l’esportazione in tutto il territorio doganale della Comunità. Per ottenere il rilascio del documento di vigilanza di cui al paragrafo 1, l’importatore deve presentare l’originale debitamente compilato del documento di esportazione. L'importatore deve in ogni caso presentare l'originale del documento di esportazione entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di spedizione delle merci cui si riferisce il documento.

    3.   La classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in seguito denominata «NC»). L'origine dei prodotti contemplati dal presente regolamento è determinata secondo le norme vigenti nella Comunità.

    4.   Le autorità competenti della Comunità informano la Repubblica moldova di qualsiasi modifica della NC riguardante i prodotti contemplati dal presente regolamento prima che dette modifiche entrino in vigore nella Comunità.

    5.   Le merci spedite prima del 29 ottobre 2004 sono escluse dalla portata del presente regolamento. La spedizione si considera effettuata alla data in cui i prodotti sono caricati, per l'esportazione, sul mezzo di trasporto.

    Articolo 2

    1.   Il documento di vigilanza di cui all'articolo 1 è rilasciato automaticamente e gratuitamente dalle competenti autorità degli Stati membri, per qualsiasi quantitativo richiesto, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui l'importatore comunitario ha presentato la domanda, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Salvo prova contraria, si presume che tale domanda sia pervenuta all'autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione.

    2.   Il documento di vigilanza rilasciato da una delle competenti autorità nazionali elencate nell'allegato IV è valido in tutta la Comunità.

    3.   La domanda dell'importatore per il rilascio del documento di vigilanza deve contenere le seguenti indicazioni:

    a)

    nome e indirizzo completo del richiedente (compresi i numeri di telefono e di fax e l'eventuale numero di identificazione utilizzato dalle autorità nazionali competenti) e, se del caso, partita IVA;

    b)

    se del caso, nome e indirizzo completo del dichiarante o del rappresentante del richiedente (compresi i numeri di telefono e di fax);

    c)

    nome e indirizzo completo dell'esportatore;

    d)

    descrizione precisa delle merci, compresi:

    la denominazione commerciale,

    il codice o i codici NC,

    il paese di origine,

    il paese di spedizione;

    e)

    il peso netto, espresso in kg, e le quantità nell'unità prescritta, se diversa dal peso netto, per voce della NC;

    f)

    il valore CIF delle merci in euro alla frontiera comunitaria, per voce della NC;

    g)

    se si tratta di prodotti di seconda scelta o di qualità inferiore a quella standard (4);

    h)

    il periodo e il luogo proposti per lo sdoganamento;

    i)

    se la domanda reitera una domanda precedente relativa al medesimo contratto;

    j)

    la seguente dichiarazione, datata e firmata dal richiedente con la trascrizione del suo nome in stampatello:

    «Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede e che risiede nella Comunità».

    L'importatore presenta inoltre una copia del contratto di vendita o di acquisto, la fattura pro forma e/o, qualora le merci non siano acquistate direttamente nel paese di produzione, un certificato di produzione rilasciato dall'acciaieria produttrice.

    4.   I documenti di vigilanza possono essere utilizzati solo fintantoché il regime di liberalizzazione delle importazioni continua ad applicarsi alle operazioni in questione. Fatte salve eventuali modifiche delle normative in vigore in materia di importazione o eventuali decisioni prese nell'ambito di un accordo o della gestione di un contingente:

    il periodo di validità del documento di vigilanza è fissato a quattro mesi,

    i documenti di vigilanza inutilizzati o parzialmente utilizzati possono essere rinnovati per un periodo equivalente.

    5.   L'importatore rinvia i documenti di vigilanza all'autorità che li ha rilasciati al termine del periodo di validità.

    Articolo 3

    1.   La constatazione che il prezzo unitario al quale si effettua l'operazione supera di meno del 5 % quello indicato nel documento di importazione oppure che il valore o la quantità totali dei prodotti presentati all'importazione superano di meno del 5 % quelli indicati in tale documento non osta all'immissione in libera pratica dei prodotti in questione.

    2.   Le domande di documenti di importazione e i documenti stessi sono riservati e la loro consultazione è limitata unicamente alle autorità competenti e al richiedente.

    Articolo 4

    1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro i primi dieci giorni di ogni mese:

    a)

    dati precisi sulle quantità e sui valori (calcolati in euro) per i quali sono stati rilasciati documenti di importazione nel corso del mese precedente;

    b)

    dati precisi sulle importazioni effettuate nel corso del mese che precede quello di cui alla lettera a).

    Le informazioni fornite dagli Stati membri sono suddivise per prodotto, codice NC e paese.

    2.   Gli Stati membri segnalano tutte le eventuali anomalie o frodi riscontrate nonché, se del caso, i motivi per cui si sono rifiutati di rilasciare un documento di importazione.

    Articolo 5

    Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento sono inviate per via elettronica alla Commissione utilizzando l'apposita rete integrata, a meno che, per cause tecniche di forza maggiore, non si debba ricorrere temporaneamente ad altri mezzi di comunicazione.

    Articolo 6

    1.   La Commissione è assistita da un comitato.

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

    Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

    3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

    Articolo 7

    Le modifiche degli allegati che si rendano eventualmente necessarie in seguito alle modifiche dell'allegato o delle appendici dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica moldova, come pure le modifiche delle norme comunitarie in materia di statistiche, regimi doganali, regole comuni per l'importazione o la vigilanza delle importazioni, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

    Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 24 settembre 2004.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    L. J. BRINKHORST


    (1)  GU L 181 del 24.6.1998, pag. 3.

    (2)  Cfr. pag. 33 della presente Gazzetta Ufficiale.

    (3)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    (4)  Secondo i criteri stabiliti nella comunicazione della Commissione concernente i criteri di identificazione dei prodotti siderurgici di seconda scelta originari dei paesi terzi applicati dai servizi doganali degli Stati membri (GU C 180 dell'11.7.1991, pag. 4).


    ALLEGATO I

    ELENCO DEI PRODOTTI SOGGETTI A DUPLICE CONTROLLO SENZA LIMITI QUANTITATIVI

    MOLDOVA

     

    7202

     

    7203

     

    7206

     

    7207

     

    7208

     

    7209

     

    7210

     

    7211

     

    7212

     

    7213

     

    7214

     

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    7216

     

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    7305

     

    7306

     

    7307

     

    7312


    ALLEGATO II

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    ALLEGATO III

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    ALLEGATO IV

    LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

    SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

    LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

    LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

    PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

    ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

    LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

    LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

    ELENCO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI

    VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

    ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

    AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

    LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI

    LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

    LISTA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

    LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

    ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

    SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

    LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

    FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

     

    BELGIQUE/BELGIË

    Service public fédéral économie, PME, classes moyennes et énergie

    Administration du potentiel économique

    Politiques d'accès aux marchés, services licences

    Rue Général Leman 60

    B-1040 Bruxelles

    Télécopieur: (32-2) 230 83 22

    Federale Overheidsdienst Economie, KMO,

    Middenstand & Energie

    Bestuur Economisch Potentieel

    Markttoegangsbeleid, Dienst Vergunningen

    Generaal Lemanstraat 60

    B-1040 Brussel

    Fax (32-2) 230 83 22

     

    ČESKÁ REPUBLIKA

    Ministerstvo průmyslu a obchodu

    Licenční správa

    Na Františku 32

    CZ-110 15 Praha 1

    Fax: + 420-22421 21 33

     

    DANMARK

    Erhvervs- og Boligstyrelsen

    Økonomi- og Erhvervsministeriet

    Vejlsøvej 29

    DK-8600 Silkeborg

    Fax (45) 35 46 64 01

     

    DEUTSCHLAND

    Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

    (BAFA)

    Frankfurter Straße 29—35

    D-65760 Eschborn 1

    Fax: + 49-61-969 42 26

     

    EESTI

    Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

    Harju 11

    EE-15072 Tallinn

    Fax: + 372-6313 660

     

    ΕΛΛΑΔΑ

    Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

    Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών

    Κορνάρου 1

    GR-105 63 Αθήνα

    Φαξ (30-210) 32 86 094

     

    ESPAÑA

    Ministerio de Economía

    Secretaría General de Comercio Exterior

    Subdirección General de Productos Industriales

    Paseo de la Castellana 162

    E-28046 Madrid

    Fax (34) 91 349 38 31

     

    FRANCE

    SETICE

    8, rue de la Tour-des-Dames

    F-75436 Paris Cedex 09

    Télécopieur (33) 155 07 46 69

     

    IRELAND

    Department of Enterprise, Trade and Employment

    Import/Export Licensing, Block C

    Earlsfort Centre

    Hatch Street

    Dublin 2

    Ireland

    Fax (353-1) 631 25 62

     

    ITALIA

    Ministero delle Attività produttive

    Direzione generale per la Politica commerciale e per

    la gestione del regime degli scambi

    Viale America 341

    I-00144 Roma

    Fax (39-06) 59 93 22 35/59 93 26 36

     

    ΚΥΠΡΟΣ

    Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

    Υπηρεσία Εμπορίου

    Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

    Οδός Ανδρέα Αραούζου αρ.6

    CY-1421 Λευκωσία

    Φαξ: (357-22) 37 51 20

     

    LATVIJA

    Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

    Brīvības iela 55

    LV-1519 Rīga

    Fakss: + 371-728 08 82

     

    LIETUVA

    Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

    Prekybos departamentas

    Gedimino pr. 38/2

    LT-01104 Vilnius

    Faksas (370-5) 26 23 974

     

    LUXEMBOURG

    Ministère des affaires étrangères

    Office des licences

    BP 113

    L-2011 Luxembourg

    Télécopieur (352) 46 61 38

     

    MAGYARORSZÁG

    Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

    Margit krt. 85.

    H-1024 Budapest

    Fax: (36-1) 336 73 02

     

    MALTA

    Diviżjoni ghall-Kummerċ

    Servizzi Kummerċjali

    Lascaris

    MT-Valletta CMR02

    Fax: + 356-25-69 02 99

     

    NEDERLAND

    Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en

    uitvoer

    Postbus 30003, Engelse Kamp 2

    9700 RD Groningen

    Nederland

    Fax (31-50) 523 23 41

     

    ÖSTERREICH

    Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

    Außenwirtschaftsadministration

    Abteilung C2/2

    Stubenring 1

    A-1011 Wien

    Fax: + 43-1-711 00/83 86

     

    POLSKA

    Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki

    Społecznej

    pl. Trzech Krzyży 3/5

    PL 00-507 Warszawa

    Fax: (48-22) 693 40 21 / 693 40 22

     

    PORTUGAL

    Ministério das Finanças

    Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

    Especiais sobre o Consumo

    Rua Terreiro do Trigo

    Edifício da Alfândega de Lisboa

    P-1140-060 Lisboa

    Fax: (351-21) 88142 61

     

    SLOVENIJA

    Ministrstvo za gospodarstvo

    Področje za ekonomske odnose s tujino

    Kotnikova 5

    SI-1000 Ljubljana

    Fax: + 386-1-478 36 11

     

    SLOVENSKÁ REPUBLIKA

    Ministerstvo hospodárstva SR

    Odbor licencií

    Mierová 19

    SK-827 15 Bratislava 212

    Fax: + 421-2-43 42 39 19

     

    SUOMI/FINLAND

    Tullihallitus

    PL 512

    FIN-00101 Helsinki

    Faksi (358) 20 492 28 52

    Tullstyrelsen

    PB 512

    FIN-00101 Helsingfors

    Fax (358) 20 492 28 52

     

    SVERIGE

    Kommerskollegium

    Box 6803

    S-113 86 Stockholm

    Fax (46-8) 30 67 59

     

    UNITED KINGDOM

    Department of Trade and Industry

    Import Licensing Branch

    Queensway House — West Precinct

    Billingham TS23 2NF

    United Kingdom

    Fax (44-1642) 36 42 69


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