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Document 32004R1762
Council Regulation (EC) No 1762/2004 of 24 September 2004 on administering of the double-checking system without quantitative limits in respect of the export of certain steel products from the Republic of Moldova to the European Community
Regolamento (CE) n. 1762/2004 del Consiglio, del 24 settembre 2004, relativo alla gestione del sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio dalla Repubblica moldova nella Comunità europea
Regolamento (CE) n. 1762/2004 del Consiglio, del 24 settembre 2004, relativo alla gestione del sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio dalla Repubblica moldova nella Comunità europea
GU L 315 del 14.10.2004, p. 1–13
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
GU L 142M del 30.5.2006, p. 427–439
(MT)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32004R1762R(01) | (ET) |
14.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 315/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1762/2004 DEL CONSIGLIO
del 24 settembre 2004
relativo alla gestione del sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio dalla Repubblica moldova nella Comunità europea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 1o luglio 1998 è entrato in vigore l'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica moldova, dall'altra (1). |
(2) |
È stato effettuato un approfondito esame della situazione delle importazioni di taluni prodotti di acciaio dalla Repubblica moldova nella Comunità europea, e, in base alle informazioni disponibili, le parti hanno concluso un accordo in forma di scambio di lettere (2) che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per il periodo che va dalla data di entrata in vigore del presente regolamento al 31 dicembre 2006, sempreché le parti non decidano di porre fine al sistema prima di questa scadenza. |
(3) |
Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (3), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Nel periodo dal 29 ottobre 2004 al 31 dicembre 2006, conformemente alle disposizioni dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica moldova che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio dalla Repubblica moldova nella Comunità europea, le importazioni nella Comunità di taluni prodotti di acciaio elencati nell'allegato I, originari della Repubblica moldova, sono subordinate alla presentazione di un documento di vigilanza rilasciato dalle autorità della Comunità e conforme al modello di cui all'allegato II.
2. Nel periodo di cui al paragrafo 1 le importazioni nella Comunità dei prodotti di acciaio elencati nell'allegato I, originari della Repubblica moldova, sono subordinate altresì al rilascio di un documento di esportazione da parte delle autorità competenti della Moldova.
Il documento di esportazione, conforme al modello di cui all'allegato III, è valido per l’esportazione in tutto il territorio doganale della Comunità. Per ottenere il rilascio del documento di vigilanza di cui al paragrafo 1, l’importatore deve presentare l’originale debitamente compilato del documento di esportazione. L'importatore deve in ogni caso presentare l'originale del documento di esportazione entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di spedizione delle merci cui si riferisce il documento.
3. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in seguito denominata «NC»). L'origine dei prodotti contemplati dal presente regolamento è determinata secondo le norme vigenti nella Comunità.
4. Le autorità competenti della Comunità informano la Repubblica moldova di qualsiasi modifica della NC riguardante i prodotti contemplati dal presente regolamento prima che dette modifiche entrino in vigore nella Comunità.
5. Le merci spedite prima del 29 ottobre 2004 sono escluse dalla portata del presente regolamento. La spedizione si considera effettuata alla data in cui i prodotti sono caricati, per l'esportazione, sul mezzo di trasporto.
Articolo 2
1. Il documento di vigilanza di cui all'articolo 1 è rilasciato automaticamente e gratuitamente dalle competenti autorità degli Stati membri, per qualsiasi quantitativo richiesto, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui l'importatore comunitario ha presentato la domanda, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Salvo prova contraria, si presume che tale domanda sia pervenuta all'autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione.
2. Il documento di vigilanza rilasciato da una delle competenti autorità nazionali elencate nell'allegato IV è valido in tutta la Comunità.
3. La domanda dell'importatore per il rilascio del documento di vigilanza deve contenere le seguenti indicazioni:
a) |
nome e indirizzo completo del richiedente (compresi i numeri di telefono e di fax e l'eventuale numero di identificazione utilizzato dalle autorità nazionali competenti) e, se del caso, partita IVA; |
b) |
se del caso, nome e indirizzo completo del dichiarante o del rappresentante del richiedente (compresi i numeri di telefono e di fax); |
c) |
nome e indirizzo completo dell'esportatore; |
d) |
descrizione precisa delle merci, compresi:
|
e) |
il peso netto, espresso in kg, e le quantità nell'unità prescritta, se diversa dal peso netto, per voce della NC; |
f) |
il valore CIF delle merci in euro alla frontiera comunitaria, per voce della NC; |
g) |
se si tratta di prodotti di seconda scelta o di qualità inferiore a quella standard (4); |
h) |
il periodo e il luogo proposti per lo sdoganamento; |
i) |
se la domanda reitera una domanda precedente relativa al medesimo contratto; |
j) |
la seguente dichiarazione, datata e firmata dal richiedente con la trascrizione del suo nome in stampatello: «Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede e che risiede nella Comunità». |
L'importatore presenta inoltre una copia del contratto di vendita o di acquisto, la fattura pro forma e/o, qualora le merci non siano acquistate direttamente nel paese di produzione, un certificato di produzione rilasciato dall'acciaieria produttrice.
4. I documenti di vigilanza possono essere utilizzati solo fintantoché il regime di liberalizzazione delle importazioni continua ad applicarsi alle operazioni in questione. Fatte salve eventuali modifiche delle normative in vigore in materia di importazione o eventuali decisioni prese nell'ambito di un accordo o della gestione di un contingente:
— |
il periodo di validità del documento di vigilanza è fissato a quattro mesi, |
— |
i documenti di vigilanza inutilizzati o parzialmente utilizzati possono essere rinnovati per un periodo equivalente. |
5. L'importatore rinvia i documenti di vigilanza all'autorità che li ha rilasciati al termine del periodo di validità.
Articolo 3
1. La constatazione che il prezzo unitario al quale si effettua l'operazione supera di meno del 5 % quello indicato nel documento di importazione oppure che il valore o la quantità totali dei prodotti presentati all'importazione superano di meno del 5 % quelli indicati in tale documento non osta all'immissione in libera pratica dei prodotti in questione.
2. Le domande di documenti di importazione e i documenti stessi sono riservati e la loro consultazione è limitata unicamente alle autorità competenti e al richiedente.
Articolo 4
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro i primi dieci giorni di ogni mese:
a) |
dati precisi sulle quantità e sui valori (calcolati in euro) per i quali sono stati rilasciati documenti di importazione nel corso del mese precedente; |
b) |
dati precisi sulle importazioni effettuate nel corso del mese che precede quello di cui alla lettera a). |
Le informazioni fornite dagli Stati membri sono suddivise per prodotto, codice NC e paese.
2. Gli Stati membri segnalano tutte le eventuali anomalie o frodi riscontrate nonché, se del caso, i motivi per cui si sono rifiutati di rilasciare un documento di importazione.
Articolo 5
Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento sono inviate per via elettronica alla Commissione utilizzando l'apposita rete integrata, a meno che, per cause tecniche di forza maggiore, non si debba ricorrere temporaneamente ad altri mezzi di comunicazione.
Articolo 6
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 7
Le modifiche degli allegati che si rendano eventualmente necessarie in seguito alle modifiche dell'allegato o delle appendici dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica moldova, come pure le modifiche delle norme comunitarie in materia di statistiche, regimi doganali, regole comuni per l'importazione o la vigilanza delle importazioni, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2.
Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 24 settembre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
L. J. BRINKHORST
(1) GU L 181 del 24.6.1998, pag. 3.
(2) Cfr. pag. 33 della presente Gazzetta Ufficiale.
(3) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(4) Secondo i criteri stabiliti nella comunicazione della Commissione concernente i criteri di identificazione dei prodotti siderurgici di seconda scelta originari dei paesi terzi applicati dai servizi doganali degli Stati membri (GU C 180 dell'11.7.1991, pag. 4).
ALLEGATO I
ELENCO DEI PRODOTTI SOGGETTI A DUPLICE CONTROLLO SENZA LIMITI QUANTITATIVI
MOLDOVA
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7202 |
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ALLEGATO II
ALLEGATO III
ALLEGATO IV
LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES
SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ
LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER
LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN
PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES
LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES
ELENCO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI
VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS
ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS
AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA
LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI
LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES
LISTA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH
LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES
ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV
SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV
LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA
FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER
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BELGIQUE/BELGIË
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ČESKÁ REPUBLIKA
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DANMARK
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DEUTSCHLAND
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EESTI
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ΕΛΛΑΔΑ
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ESPAÑA
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FRANCE
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IRELAND
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ITALIA
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ΚΥΠΡΟΣ
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LATVIJA
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LIETUVA
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LUXEMBOURG
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MAGYARORSZÁG
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MALTA
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NEDERLAND
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ÖSTERREICH
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POLSKA
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PORTUGAL
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SLOVENIJA
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SLOVENSKÁ REPUBLIKA
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SUOMI/FINLAND
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SVERIGE
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UNITED KINGDOM
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