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Document 32004R1470

    Regolamento (CE) n. 1470/2004 della Commissione, del 18 agosto 2004, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, gli importi dell'aiuto alla coltura di uve destinate alla produzione di alcune varietà di uve secche e dell’aiuto al reimpianto dei vigneti colpiti dalla fillossera

    GU L 271 del 19.8.2004, p. 22–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1470/oj

    19.8.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 271/22


    REGOLAMENTO (CE) N. 1470/2004 DELLA COMMISSIONE

    del 18 agosto 2004

    che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, gli importi dell'aiuto alla coltura di uve destinate alla produzione di alcune varietà di uve secche e dell’aiuto al reimpianto dei vigneti colpiti dalla fillossera

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2201/96 definisce i criteri per la fissazione dell'aiuto alla coltura di uve destinate alla produzione di uve secche delle varietà uva sultanina e Moscatel e di uve secche di Corinto.

    (2)

    L’articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, dello stesso regolamento prevede la possibilità di differenziare l'importo dell'aiuto in funzione delle varietà di uve, nonché di altri fattori che possono influire sulle rese. Nel caso delle sultanine occorre prevedere una differenziazione supplementare tra le superfici colpite dalla fillossera e le altre.

    (3)

    Nella campagna di commercializzazione 2003/2004 la verifica delle superfici adibite alla coltura delle uve di cui all’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 2201/96 non ha evidenziato un superamento della superficie massima garantita fissata all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1621/1999 della Commissione, del 22 luglio 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio in ordine all'aiuto per la coltura di uve destinate alla produzione di determinate varietà di uve secche (2).

    (4)

    Occorre stabilire l’importo dell’aiuto alla coltura delle suddette uve per la campagna di commercializzazione 2004/2005.

    (5)

    Si deve inoltre stabilire l'importo dell'aiuto da concedere ai produttori che reimpiantano i loro vigneti per combattere la fillossera alle condizioni stabilite all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96.

    (6)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   Per la campagna di commercializzazione 2004/2005, l’aiuto alla coltura di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato a:

    a)

    2 806 EUR/ha per le superfici coltivate a uve della varietà sultanina colpite dalla fillossera o ripiantate da meno di cinque anni;

    b)

    3 847 EUR/ha per le altre superfici coltivate a uve della varietà sultanina;

    c)

    3 391 EUR/ha per le superfici coltivate a uve secche di Corinto;

    d)

    969 EUR/ha per le superfici coltivate a uve della varietà Moscatel.

    2.   Per la campagna di commercializzazione 2004/2005 l’aiuto al reimpianto di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato a 3 917 EUR/ha.

    3.   Conformemente all’articolo 7, paragrafo 4, seconda frase, del regolamento (CE) n. 2201/96, il paragrafo 1 del presente articolo non si applica qualora sia versato l’aiuto di cui al paragrafo 2.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2004.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).

    (2)  GU L 192 del 24.7.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1880/2001 (GU L 258 del 27.9.2001, pag. 14).


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