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Document 32004R0824

    Regolamento (CE) n. 824/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 1784/2000 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile originari del Brasile, della Repubblica ceca, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Thailandia

    GU L 127 del 29.4.2004, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/08/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/824/oj

    32004R0824

    Regolamento (CE) n. 824/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 1784/2000 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile originari del Brasile, della Repubblica ceca, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Thailandia

    Gazzetta ufficiale n. L 127 del 29/04/2004 pag. 0010 - 0011


    Regolamento (CE) n. 824/2004 del Consiglio

    del 26 aprile 2004

    recante modifica del regolamento (CE) n. 1784/2000 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile originari del Brasile, della Repubblica ceca, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Thailandia

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), in particolare gli articoli 8 e 9,

    vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A. FASE PRECEDENTE DEL PROCEDIMENTO

    (1) Il 29 maggio 1999 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, l'apertura di un procedimento antidumping(2) relativo alle importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile (il "prodotto in esame") originari del Brasile, della Croazia, della Repubblica ceca, della Repubblica federale di Iugoslavia, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Thailandia.

    (2) Il procedimento ha portato all'istituzione, nel febbraio 2000 con il regolamento (CE) n. 449/2000 della Commissione(3), di dazi antidumping provvisori nei confronti del Brasile, della Repubblica ceca, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Thailandia volti ad eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping.

    (3) Con lo stesso regolamento, la Commissione ha accettato l'impegno offerto da un produttore esportatore della Repubblica ceca, la Moravske Zelezárny a.s. ("Moravske"). Alle condizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 449/2000, le importazioni nella Comunità del prodotto in esame fabbricato dalla società in questione sono state esentate dai dazi antidumping provvisori di cui sopra, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento stesso.

    (4) Successivamente, con il regolamento (CE) n. 1784/2000(4), sono stati istituiti dazi definitivi nei confronti del Brasile, della Repubblica ceca, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Thailandia. Fatte salve le condizioni in esso stabilite, anche tale regolamento concedeva alla Moravske un'esenzione dai dazi antidumping definitivi, in considerazione del fatto che un impegno di questa società era già stato accettato nella fase provvisoria del procedimento.

    B. MANCATO RISPETTO DELL'IMPEGNO

    (5) L'impegno offerto nel presente caso impone alla società interessata, tra l'altro, di esportare il prodotto in esame nella Comunità a prezzi non inferiori a determinati livelli minimi (minimum import price levels = MIP) specificati nell'impegno stesso. La società si impegna anche a non eludere l'impegno mediante accordi di compensazione con un'altra parte tali da far sì che il prezzo netto pagato dal primo acquirente indipendente nella Comunità sia inferiore ai MIP. La Moravske è inoltre tenuta ad inviare alla Commissione europea relazioni trimestrali su tutte le vendite all'esportazione del prodotto in esame nella Comunità europea.

    (6) Durante un recente sopralluogo svolto presso gli stabilimenti della Moravske e inteso a verificare l'accuratezza e la veridicità dei dati forniti nelle relazioni trimestrali, è emerso che la società aveva violato l'impegno instaurando un sistema di compensazioni grazie al quale alcuni prodotti interessati dall'impegno potevano essere venduti nella Comunità a prezzi inferiori ai MIP. La società aveva inoltre omesso di indicare alla Commissione diciassette fatture relative a vendite all'esportazione del prodotto interessato dall'impegno.

    (7) Il regolamento (CE) n. 833/2004 della Commissione(5) specifica in dettaglio la natura delle violazioni riscontrate.

    (8) In considerazione di tali violazioni, l'accettazione dell'impegno proposto dalla Moravske (UT10, codice addizionale Taric A097) è stata ritirata con il regolamento (CE) n. 833/2004 ed occorre che sulle importazioni del prodotto in esame fabbricato dalla Moravske sia immediatamente imposto un dazio antidumping definitivo.

    (9) Conformemente all'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 384/96, l'aliquota del dazio antidumping deve essere stabilita in base ai fatti accertati nel corso dell'inchiesta nel cui ambito è stato accettato l'impegno. Poiché l'inchiesta in questione si è conclusa con l'accertamento definitivo del dumping e del pregiudizio nel regolamento (CE) n. 1784/2000, si ritiene opportuno fissare l'aliquota del dazio antidumping definitivo al livello e nella forma stabiliti da detto regolamento, vale a dire il 26,1 % del prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

    C. MODIFICA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1784/2000

    (10) Alla luce di quanto precede, il regolamento (CE) n. 1784/2000 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1784/2000 è modificato come segue:

    1) Nella tabella che figura all'articolo 1, paragrafo 2, il codice addizionale TARIC "A999" per la Repubblica ceca è sostituito da "-".

    2) La tabella che figura all'articolo 2, paragrafo 3, è sostituita dalla tabella seguente.

    ">SPAZIO PER TABELLA>"

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2004.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    B. Cowen

    (1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

    (2) GU C 151 del 29.5.1999, pag. 21.

    (3) GU L 55 del 29.2.2000, pag. 3.

    (4) GU L 208 del 18.8.2000, pag. 8. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 436/2004 (GU L 72 dell'11.3.2004, pag. 15).

    (5) Cfr. pagina 37 della presente Gazzetta ufficiale.

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