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Document 32004R0471

    Regolamento (CE) n. 471/2004 della Commissione, del 12 marzo 2004, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

    GU L 77 del 13.3.2004, p. 36–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/471/oj

    32004R0471

    Regolamento (CE) n. 471/2004 della Commissione, del 12 marzo 2004, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

    Gazzetta ufficiale n. L 077 del 13/03/2004 pag. 0036 - 0037


    Regolamento (CE) n. 471/2004 della Commissione

    del 12 marzo 2004

    che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, lettera a), e l'articolo 27, paragrafo 15,

    considerando quanto segue:

    (1) I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 20 febbraio 2004, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 300/2004 della Commissione(2).

    (2) L'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 300/2004 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 300/2004 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 13 marzo 2004.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2004.

    Per la Commissione

    Erkki Liikanen

    Membro della Commissione

    (1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

    (2) GU L 20 del 20.2.2004, pag. 22.

    ALLEGATO

    Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 13 marzo 2004 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

    >SPAZIO PER TABELLA>

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