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Document 32004R0385

Regolamento (CE) n. 385/2004 della Commissione, del 1° marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2341/2003 recante deroga al regolamento (CE) n. 780/2003 relativamente ad un sottocontingente tariffario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 02062991

GU L 64 del 2.3.2004, p. 24–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/385/oj

32004R0385

Regolamento (CE) n. 385/2004 della Commissione, del 1° marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2341/2003 recante deroga al regolamento (CE) n. 780/2003 relativamente ad un sottocontingente tariffario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 02062991

Gazzetta ufficiale n. L 064 del 02/03/2004 pag. 0024 - 0024


Regolamento (CE) n. 385/2004 della Commissione

del 1o marzo 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 2341/2003 recante deroga al regolamento (CE) n. 780/2003 relativamente ad un sottocontingente tariffario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) A seguito di un ricorso presentato da un operatore ad un organismo indipendente sotto la giurisdizione dei Paesi Bassi contro la decisione delle autorità olandesi di respingere la domanda di riconoscimento presentata dall'operatore a norma degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 780/2003 della Commissione, del 7 maggio 2003, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (dal 1o luglio 2003 al 30 giugno 2004)(2) e, di conseguenza, di respingere anche la domanda di titolo di importazione presentata nel corso del primo periodo (dal 1o al 4 luglio 2003) a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, primo trattino del citato regolamento, le autorità olandesi sono state obbligate a concedere retroattivamente il riconoscimento a detto operatore e a rilasciare un titolo di importazione per 33,34071 tonnellate di carni bovine congelate per il suddetto periodo.

(2) Di conseguenza, occorre adattare i quantitativi disponibili per il periodo dal 3 al 7 maggio 2004 a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 2341/2003(3) per garantire che non venga superato il quantitativo complessivo di 34450 tonnellate disponibile per il periodo 2003/2004, come previsto all'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 780/2003.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2341/2003, il testo del punto ii) è sostituito dal seguente:

"ii) 5708,65929 tonnellate per il periodo dal 3 al 7 maggio 2004;"

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2004.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

(2) GU L 114 dell'8.5.2003, pag. 8.

(3) GU L 346 del 31.12.2003, pag. 33.

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