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Document 32004R0308

Regolamento (CE) n. 308/2004 della Commissione, del 20 febbraio 2004, relativo alla ridistribuzione dei quantitativi non utilizzati dei contingenti quantitativi applicabili nel 2003 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese

GU L 52 del 21.2.2004, p. 37–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/308/oj

32004R0308

Regolamento (CE) n. 308/2004 della Commissione, del 20 febbraio 2004, relativo alla ridistribuzione dei quantitativi non utilizzati dei contingenti quantitativi applicabili nel 2003 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese

Gazzetta ufficiale n. L 052 del 21/02/2004 pag. 0037 - 0044


Regolamento (CE) n. 308/2004 della Commissione

del 20 febbraio 2004

relativo alla ridistribuzione dei quantitativi non utilizzati dei contingenti quantitativi applicabili nel 2003 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi(1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 5, e gli articoli 14 e 24,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 427/2003 del Consiglio, del 3 marzo 2003, relativo ad un meccanismo transitorio di salvaguardia specifico per prodotto e che modifica il regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi(2), ha instaurato contingenti quantitativi annui nei confronti di taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese di cui all'allegato I del medesimo regolamento. A tali contingenti sono applicabili le disposizioni del regolamento (CE) n. 520/94.

(2) La Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 738/94(3), che stabilisce le disposizioni generali d'applicazione del regolamento (CE) n. 520/94. Tali disposizioni si applicano alla gestione dei contingenti suindicati, fatto salvo il disposto del presente regolamento.

(3) In conformità dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 520/94, le autorità competenti degli Stati membri hanno comunicato alla Commissione i quantitativi dei contingenti applicabili nel 2003, attribuiti, ma non utilizzati.

(4) Non è stato possibile ridistribuire tali quantitativi non utilizzati entro termini che ne consentissero l'utilizzo prima della fine dell'anno contingentale 2003.

(5) In seguito all'esame dei dati comunicati per ognuno dei prodotti di cui trattasi, si è ritenuto opportuno ridistribuire nel 2004 i quantitativi non utilizzati nel corso dell'anno contingentale 2003, a concorrenza dei quantitativi indicati nell'allegato I del presente regolamento.

(6) Esaminati i diversi metodi di gestione previsti dal regolamento (CE) n. 520/94, si è ritenuto opportuno adottare il metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali. Secondo detto metodo, le frazioni di contingente sono divise in due parti, una riservata agli importatori tradizionali e l'altra agli altri richiedenti.

(7) Questo metodo risulta il più adatto a garantire agli importatori comunitari interessati la continuità delle attività commerciali e ad evitare perturbazioni delle correnti commerciali.

(8) È opportuno che i quantitativi ridistribuiti in base al presente regolamento siano suddivisi secondo gli stessi criteri utilizzati per la ripartizione dei contingenti del 2003.

(9) È necessario semplificare le formalità che devono essere espletate dagli importatori tradizionali già titolari di licenze d'importazione rilasciate al momento della ripartizione dei contingenti comunitari del 2004. Le competenti autorità amministrative già dispongono dei giustificativi richiesti per quanto concerne le importazioni realizzate nel 1998 o nel 1999 per ciascuno degli importatori tradizionali. È pertanto sufficiente che tali importatori presentino, insieme alla nuova domanda di licenza, una copia della licenza precedente.

(10) Quanto alla ripartizione della parte del contingente riservata agli importatori non tradizionali, occorre adottare le misure necessarie a garantire le migliori condizioni di ripartizione per un'utilizzazione ottimale dei contingenti. A tal fine è opportuno prevedere che tali parti siano ripartite proporzionalmente ai quantitativi richiesti, sulla base di un esame simultaneo delle domande di licenze d'importazione effettivamente presentate, e che l'accesso a tale parte sia concesso solo agli importatori che possono dimostrare di avere ottenuto e utilizzato a concorrenza almeno dell'80 % una licenza d'importazione per il prodotto considerato nel corso dell'anno contingentale 2003. Appare inoltre necessario limitare ad un volume o valore predeterminato l'importo che ciascun importatore non tradizionale può richiedere.

(11) Ai fini della ripartizione dei contingenti, è opportuno fissare un termine per la presentazione delle domande di licenza da parte degli importatori.

(12) Ai fini dell'utilizzazione ottimale dei contingenti, le domande di licenza relative a importazioni di calzature devono specificare, nel caso in cui i contingenti si riferiscano a più codici NC, i quantitativi richiesti per ciascun codice.

(13) Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le informazioni relative alle domande di licenza d'importazione ricevute, secondo le modalità di cui all'articolo 8, del regolamento (CE) n. 520/94. Le informazioni relative alle importazioni precedenti degli importatori tradizionali devono essere espresse nell'unità del contingente interessato.

(14) In considerazione del fatto che il regime di contingentamento scade il 31 dicembre 2004, la data di scadenza delle licenze d'importazione di ridistribuzione è fissata al 31 dicembre 2004.

(15) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei contingenti istituito dall'articolo 22, del regolamento (CE) n. 520/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni specifiche relative alla ridistribuzione nel 2004 dei quantitativi non utilizzati nell'anno contingentale 2003 dei contingenti quantitativi di cui al regolamento (CE) n. 427/2003 del Consiglio.

I quantitativi non utilizzati nell'anno contingentale 2003 sono ridistribuiti a concorrenza dei volumi o dei valori indicati nell'allegato I del presente regolamento.

Il regolamento (CE) n. 738/94 si applica fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento.

Articolo 2

1. I contingenti quantitativi di cui all'articolo 1 vengono ripartiti secondo il metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 520/94.

2. La parte di ciascun contingente quantitativo riservata rispettivamente agli importatori tradizionali e agli importatori non tradizionali è specificata nell'allegato II del presente regolamento.

3. a) La parte riservata agli importatori non tradizionali dev'essere assegnata applicando il metodo di ripartizione proporzionale ai quantitativi richiesti e la quantità che può essere richiesta da ciascun importatore non può superare quella indicata nell'allegato III. Sono autorizzati a presentare una domanda di licenza d'importazione solo gli importatori che possono dimostrare di avere importato almeno l'80 % del volume del prodotto per il quale era stata loro accordata una licenza d'importazione in base al regolamento (CE) n. 2077/2002 della Commissione(4).

b) Gli operatori ritenuti essere persone legate ai sensi dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93(5) possono presentare un'unica domanda di licenza per la parte di contingente riservata agli importatori non tradizionali concernente le merci descritte nella domanda. Oltre alla dichiarazione richiesta dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 738/94, la domanda di licenza concernente la parte riservata agli importatori non tradizionali deve recare una dichiarazione secondo la quale il richiedente non è legato ad alcun altro operatore che abbia presentato una domanda per la parte in questione riservata ad importatori non tradizionali.

Articolo 3

Le domande di licenza d'importazione sono presentate alle autorità competenti di cui all'allegato IV del presente regolamento, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea fino alle ore 15, ora di Bruxelles, del 10 marzo 2004.

Articolo 4

1. Sono considerati importatori tradizionali ai fini della partecipazione alla parte di ciascun contingente a questi riservata coloro i quali possano comprovare di aver effettuato importazioni nell'anno civile 1998 o 1999.

2. I giustificativi di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 520/94 devono fare riferimento all'immissione in libera pratica nel corso dell'anno civile 1998 o 1999, come indicato dall'importatore, di prodotti originari della Repubblica popolare cinese inclusi nel contingente quantitativo cui si riferisce la domanda di licenza.

3. Invece dei documenti di cui al primo trattino dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 520/94, il richiedente può allegare alla domanda di licenza un giustificativo, redatto e certificato dalle competenti autorità nazionali sulla base dei dati doganali disponibili, delle importazioni del prodotto interessato effettuate nell'anno civile 1998 o 1999 dallo stesso richiedente o, se del caso, dall'operatore di cui questi ha ripreso l'attività.

Il richiedente già titolare di una licenza d'importazione emessa per il 2004 a norma del regolamento (CE) n. 1956/2003 della Commissione(6) o a norma del regolamento (CE) n. 215/2004 della Commissione(7) per il prodotto cui si riferisce la domanda di licenza può allegare alla domanda una copia della licenza precedente. In tal caso, il richiedente deve indicare nella domanda di licenza il quantitativo globale delle importazioni del prodotto in questione nel periodo di riferimento scelto.

Articolo 5

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre le ore 10, ora di Bruxelles, del 1o aprile 2004 le informazioni relative al numero e al volume totale delle domande di licenza d'importazione nonché, per le domande presentate dagli importatori tradizionali, al volume delle importazioni precedenti realizzate dagli importatori tradizionali nel corso del periodo di riferimento scelto, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.

Articolo 6

Entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento di tutte le informazioni di cui all'articolo 5, la Commissione adotta i criteri quantitativi in base ai quali le autorità nazionali competenti devono soddisfare le domande degli importatori.

Articolo 7

Le licenze d'importazione sono valide fino al 31 dicembre 2004.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2004.

Per la Commissione

Pascal Lamy

Membro della Commissione

(1) GU L 66 del 10.3.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2) GU L 65 dell'8.3.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1985/2003 (GU L 295 del 13.11.2003, pag. 43).

(3) GU L 87 del 31.3.1994, pag. 47. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 983/96 (GU L 131 dell'1.6.1996, pag. 47).

(4) GU L 319 del 23.11.2002, pag. 12.

(5) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

(6) GU L 289 del 7.11.2003, pag. 10.

(7) GU L 36 del 7.2.2004, pag. 10.

ALLEGATO I

Quantitativi da ridistribuire

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

Ripartizione dei contingenti

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

Quantitativo massimo che può essere richiesto da ciascun importatore non tradizionale

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO IV

ELENCO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI NEGLI STATI MEMBRI

1. BELGIQUE/BELGÏE

Service public fédéral Économie, PME, Classes moyennes & énergie Administration du Potentiel économique

Politiques d'accès aux marchés, Service Licences

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Bestuur Economisch Potentieel

Markttoegangsbeleid, Dienst Vergunningen

Generaal Lemanstraat 60, Rue Général-Leman 60 B - 1040 Brussel/Bruxelles Tél./Tel.: (32-2) 206 58 16 Télécopieur/Fax: (32-2) 230 83 22/231 14 84

2. DANMARK

Erhvervs- og Boligstyrelsen Vejlsøvej 29 DK - 8600 Silkeborg Tlf. (45) 35 46 64 30 Fax (45) 35 46 64 01

3. DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) Frankfurter Straße 29-35 D - 65760 Eschborn Tel. (49) 619 69 08-0 Fax (49) 619 69 42 26/(49) 619 69 08-800

4. GREECE

Ministry of Economy & Finance General Directorate of Policy Planning & Implementation

Directorate of International Economic Issues

1, Kornarou Street GR - 105-63 Athens Tel.: (30-210) 328-60 31/328 60 32 Fax: (30-210) 328 60 94/328 60 59

5. ESPAÑA

Ministerio de Economía y Hacienda Dirección General de Comercio Exterior Paseo de la Castellana 162 E - 28046 Madrid Tel.: (34) 913 49 38 94/913 49 37 78 Fax: (34) 913 49 38 32/913 49 37 40

6. FRANCE

Service des titres du commerce extérieur 8, rue de la Tour-des-Dames F - 75436 Paris Cedex 09 Tél. (33) 155 07 46 69/95 Télécopieur (33) 155 07 48 32/34/35

7. IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment Licensing Unit, Block C Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin 2 Ireland Tel. (353-1) 631 25 41 Fax (353-1) 631 25 62

8. ITALIA

Ministero Attività Produttive Direzione Generale Politica Commerciale e la Gestione del regime degli scambi

Div. VII

Viale Boston 25 I - 00144 Roma Tel. (39-6) 599 32 489/(39-6) 599 32 487 Fax (39-6) 592 55 56

9. LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères Office des licences Boîte postale 113 L - 2011 Luxembourg Tel. (352) 22 61 62 Fax (352) 46 61 38

10. NEDERLAND

Belastingdienst/Douane Engelse Kamp 2 Postbus 30003 9700 RD Groningen Nederland Tel. (31-50) 523 91 11 Fax (31-50) 523 22 10

11. ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1 A - 1011 Wien Tel. (43-1) 71 10 00 Fax (43-1) 711 00 83 86

12. PORTUGAL

Ministério das Finanças Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo, Edifício da Alfândega de Lisboa Largo do Terreiro do Trigo P - 1100 Lisboa Tel.: (351-21) 881 4263 Fax: (351) -21 881 4261

13. SUOMI

Tullihallitus/Tullstyrelsen Erottajankatu/Skillnadsgatan 2 FIN - 00101 Helsinki/Helsingfors P./Tel: (358-9) 6141 F. (358-9) 614 28 52

14. SVERIGE

Kommerskollegium Box 6803 S - 113 86 Stockholm Tfn (46-8) 690 48 00 Fax (46-8) 30 67 59

15. UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry Import Licensing Branch Queensway House

West Precinct

Billingham TS23 2NF United Kingdom Tel. (44-1642) 36 43 33/36 43 34 Fax (44-1642) 53 35 57

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