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Document 32004R0068
Commission Regulation (EC) No 68/2004 of 15 January 2004 amending Commission Regulation (EC) No 622/2003 laying down measures for the implementation of the common basic standards on aviation security (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 68/2004 della Commissione, del 15 gennaio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 68/2004 della Commissione, del 15 gennaio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 10 del 16.1.2004, p. 14–15
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 19/08/2008; abrog. impl. da 32008R0820
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Modifies | 32003R0622 | modifica | allegato | 01/02/2004 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Implicitly repealed by | 32008R0820 | 20/08/2008 |
Regolamento (CE) n. 68/2004 della Commissione, del 15 gennaio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 010 del 16/01/2004 pag. 0014 - 0015
Regolamento (CE) n. 68/2004 della Commissione del 15 gennaio 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile(1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) La Commissione ha l'obbligo, ai sensi del regolamento (CE) n. 2320/2002, di adottare misure di applicazione delle norme di base comuni per la sicurezza dell'aviazione in tutta l'Unione europea. Il regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione, del 4 aprile 2003, che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione(2) è stato il primo atto a contenere tali misure. (2) A norma del regolamento n. 2320/2002 e al fine di prevenire atti illeciti, le misure stabilite nell'allegato al regolamento (CE) n. 622/2003 devono restare segrete e non essere pubblicate. La stessa regola si applica necessariamente a tutti gli atti che recano modifiche a detto regolamento. (3) Esiste tuttavia l'esigenza di disporre di un elenco armonizzato, accessibile al pubblico, che identifichi separatamente gli articoli che i passeggeri non possono introdurre nelle aree sterili e nella cabina di un aeromobile e quelli non ammessi nei bagagli trasportati nella stiva dell'aeromobile. (4) Si riconosce che tale elenco non può essere esaustivo ed occorre quindi consentire all'autorità competente di vietare altri articoli oltre a quelli elencati. È opportuno comunicare chiaramente ai passeggeri, prima e durante la registrazione dei bagagli, quali sono tutti gli articoli proibiti. (5) Inoltre, è necessario disporre di regole armonizzate relative al personale, compreso il personale di bordo, e al porto da parte di essi di articoli vietati ai passeggeri ma necessari ai membri del personale per l'espletamento delle loro funzioni. (6) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 622/2003. (7) I provvedimenti disposti dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per la sicurezza dell'aviazione civile, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Obiettivo L'allegato al regolamento (CE) n. 622/2003 è modificato in conformità dell'allegato al presente regolamento. L'articolo 3 di detto regolamento è di applicazione ai fini della riservatezza dell'allegato. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o febbraio 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2004. Per la Commissione Loyola De Palacio Vicepresidente (1) GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1. (2) GU L 89 del 5.4.2003, pag. 9. ALLEGATO A norma dell'articolo 1, il presente allegato è segreto e non deve essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.