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Document 32004L0015
Council Directive 2004/15/EC of 10 February 2004 amending Directive 77/388/EEC to extend the facility allowing Member States to apply reduced rates of VAT to certain labour-intensive services
Direttiva 2004/15/CE del Consiglio, del 10 febbraio 2004, che modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla possibilità di autorizzare gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro
Direttiva 2004/15/CE del Consiglio, del 10 febbraio 2004, che modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla possibilità di autorizzare gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro
GU L 52 del 21.2.2004, p. 61–61
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrogato da 32006L0112
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Modifies | 31977L0388 | modifica | articolo 28.6 | 01/01/2004 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Repealed by | 32006L0112 | 01/01/2007 |
Direttiva 2004/15/CE del Consiglio, del 10 febbraio 2004, che modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla possibilità di autorizzare gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro
Gazzetta ufficiale n. L 052 del 21/02/2004 pag. 0061 - 0061
Direttiva 2004/15/CE del Consiglio del 10 febbraio 2004 che modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla possibilità di autorizzare gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo(1), visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2), considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 28, paragrafo 6, della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme(3), l'aliquota ridotta di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), terzo comma, può essere applicata anche ai servizi ad alta intensità di lavoro, di cui alle categorie dell'allegato K della menzionata direttiva, per un periodo massimo di quattro anni tra il 1ogennaio 2000 e il 31 dicembre 2003. (2) La decisione 2000/185/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2000, che autorizza gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta sui servizi ad alta intensità di lavoro, conformemente alla procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 6, della direttiva 77/388/CEE(4), autorizza taluni Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta sui servizi ad alta intensità di lavoro, per i quali hanno presentato una domanda, fino al 31 dicembre 2003. (3) Sulla base delle relazioni di valutazione elaborate dagli Stati membri che hanno partecipato all'esperimento, la Commissione ha presentato la sua relazione di valutazione complessiva, il 2 giugno 2003. (4) Conformemente alla comunicazione sulla strategia volta a migliorare il funzionamento del regime IVA nel mercato interno, la Commissione ha adottato una proposta relativa alla revisione globale delle aliquote IVA ridotte, mirante ad una loro semplificazione e razionalizzazione. (5) Poiché il Consiglio non è giunto ad un accordo sul contenuto della proposta, occorre, per evitare un'insicurezza giuridica a partire dal 1o gennaio 2004, dare al Consiglio il tempo necessario per statuire sulla proposta di revisione globale dell'aliquota IVA ridotta; occorre pertanto prorogare il periodo massimo di applicazione previsto, per la disposizione in oggetto, dalla direttiva 77/388/CEE. (6) Per garantire un'applicazione senza interruzioni dell'articolo 28, paragrafo 6, della direttiva 77/388/CEE è opportuno prevedere un'applicazione retroattiva della presente direttiva. (7) L'esecuzione della presente direttiva non comporta alcuna modifica delle disposizioni legislative degli Stati membri. (8) È opportuno pertanto modificare la direttiva 77/388/CEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 All'articolo 28, paragrafo 6, primo trattino, della direttiva 77/388/CEE, i termini "quattro anni, tra il 1o gennaio 2000 e il 31 dicembre 2003" sono sostituiti dai termini "sei anni, tra il 1o gennaio 2000 e il 31 dicembre 2005". Articolo 2 La presente direttiva entra in vigore il giorno dell'adozione. Essa è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2004. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 10 febbraio 2004. Per il Consiglio Il Presidente C. McCreevy (1) Parere reso il 15 gennaio 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (2) Parere reso il 28 gennaio 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/7/CE (GU L 27 del 30.1.2004, pag. 44). (4) GU L 59 del 4.3.2000, pag. 10. Decisione modificata dalla decisione 2002/954/CE (GU L 331 del 7.12.2002, pag. 28).