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Document 32004L0002

    Direttiva 2004/2/CE della Commissione, del 9 gennaio 2004, che modifica le direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di fenamifos (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 14 del 21.1.2004, p. 10–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; abrog. impl. da 32005R0396

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/2/oj

    32004L0002

    Direttiva 2004/2/CE della Commissione, del 9 gennaio 2004, che modifica le direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di fenamifos (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 014 del 21/01/2004 pag. 0010 - 0018


    Direttiva 2004/2/CE della Commissione

    del 9 gennaio 2004

    che modifica le direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di fenamifos

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/62/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 10,

    vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale(3), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/60/CE della Commissione(4), in particolare l'articolo 10,

    vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli(5), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/69/CE della Commissione(6), in particolare l'articolo 7,

    considerando quanto segue:

    (1) Per quanto riguarda i cereali e i prodotti di origine vegetale, inclusi gli ortofrutticoli, le quantità di residui dipendono dall'uso di quantità minime di antiparassitari necessarie per ottenere un'efficace protezione delle piante, applicate in modo tale che la quantità di residui risulti la minima possibile e accettabile dal punto di vista tossicologico, con riguardo in particolare alla protezione dell'ambiente e alla quantità stimata assunta dai consumatori con la dieta alimentare. Per quanto riguarda i prodotti alimentari di origine animale, le quantità di residui dipendono dal consumo, da parte degli animali, di cereali e prodotti di origine vegetale trattati con antiparassitari, tenendo conto anche, se del caso, delle conseguenze dirette dell'uso di medicinali veterinari. Le quantità massime di residui comunitarie rappresentano il limite superiore per i quantitativi di tali residui che possono essere contenuti nei prodotti alimentari quando vengono rispettate le buone pratiche agricole.

    (2) Le quantità massime di residui di antiparassitari vengono periodicamente riesaminate e modificate per tener conto di nuovi dati al riguardo. Le quantità massime di residui sono fissate al limite inferiore di determinazione analitica nel caso in cui utilizzazioni autorizzate di prodotti fitosanitari non producono livelli rilevabili di residui di antiparassitari in o su prodotti alimentari o nel caso in cui non vi sono utilizzazioni autorizzate oppure nel caso in cui utilizzazioni autorizzate da Stati membri non sono state suffragate dai dati necessari oppure nel caso in cui utilizzazioni in paesi terzi causanti residui in o su prodotti alimentari che possono essere immessi in circolazione nel mercato comunitario non sono state suffragate da tali dati necessari.

    (3) Uno Stato membro ha informato la Commissione che intende rivedere le quantità massime di residui nazionali di fenamifos, conformemente all'articolo 8 della direttiva 90/642/CEE, alla luce dei timori riguardanti l'assunzione di tale antiparassitario da parte dei consumatori attraverso la dieta alimentare. Una proposta per la revisione delle quantità minime di residui comunitarie è stata presentata alla Commissione.

    (4) L'esposizione vita natural durante e a breve termine dei consumatori al fenamifos oggetto della presente direttiva attraverso prodotti alimentari è stata esaminata e valutata secondo le procedure e le prassi comunitarie, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità(7). Si è calcolato che le quantità massime di residui stabilite nella presente direttiva non comportano un'esposizione inaccettabile dei consumatori.

    (5) Ove necessario, l'esposizione acuta dei consumatori a tali antiparassitari attraverso ciascuno dei prodotti alimentari che possono contenere residui è stata esaminata e valutata secondo le procedure e le prassi comunitarie, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità. Si è concluso che la presenza di residui di antiparassitari a un livello pari o inferiore alle quantità massime proposte nella presente direttiva non provocherà effetti tossici acuti.

    (6) I partner commerciali della Comunità sono stati consultati sulle quantità massime di residui proposte nella presente direttiva tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in debita considerazione.

    (7) Si è tenuto conto del parere del comitato scientifico per i vegetali, in particolare del parere e delle raccomandazioni concernenti la metodologia da seguire per la tutela dei consumatori di prodotti alimentari trattati con antiparassitari.

    (8) Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE.

    (9) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE è aggiunto quanto segue:

    ">SPAZIO PER TABELLA>"

    Articolo 2

    Nell'allegato II, parte B, della direttiva 86/363/CEE è aggiunto quanto segue:

    ">SPAZIO PER TABELLA>"

    Articolo 3

    L'allegato II della direttiva 90/642/CEE è modificato come segue:

    "Le quantità massime di residui di fenamifos che figurano nell'allegato della presente direttiva sono aggiunte alle quantità massime di residui che figurano nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE."

    Articolo 4

    Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 luglio 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Essi applicano dette disposizioni a decorrere dal 1o agosto 2004.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    Articolo 5

    La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 6

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2004.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37.

    (2) GU L 154 del 21.6.2003, pag. 70.

    (3) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43.

    (4) GU L 155 del 24.6.2003, pag. 15.

    (5) GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71.

    (6) GU L 175 del 15.7.2003, pag. 37.

    (7) Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

    ALLEGATO

    ">SPAZIO PER TABELLA>"

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