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Document 32004D0663

    2004/663/CE: Decisione della Commissione, del 20 settembre 2004, che modifica la decisione 97/464/CE relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti per il trattamento delle acque reflue [notificata con il numero C(2004) 3488](Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 302 del 29.9.2004, p. 6–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 267M del 12.10.2005, p. 154–157 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/11/2015; abrog. impl. da 32015D1959

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/663/oj

    29.9.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 302/6


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 20 settembre 2004

    che modifica la decisione 97/464/CE relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti per il trattamento delle acque reflue

    [notificata con il numero C(2004) 3488]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2004/663/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l’articolo 13, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La Commissione ha già adottato la decisione 97/464/CE, del 27 giugno 1997, sull’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo ai prodotti per il trattamento delle acque reflue (3).

    (2)

    L’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE prevede che la conformità è stabilita conformemente all’allegato III della direttiva. Non è perciò necessario riferirsi all’articolo 13, paragrafo 3, lettere a) e b), per specificare la procedura di attestazione della conformità ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4. Il testo della decisione 97/464/CE andrebbe semplificato cancellando tale riferimento.

    (3)

    In seguito a una revisione dei gruppi di prodotti di ingegneria delle acque reflue e alla necessità di adeguare le esigenze normative degli Stati membri per quanto riguarda la reazione al fuoco, occorre aggiungere procedure per l’attestazione della conformità rispetto alle caratteristiche di reazione al fuoco.

    (4)

    In seguito a una revisione del gruppo di prodotti «Prodotti per il trattamento delle acque reflue all'esterno degli edifici (3/3)», va garantito un livello di sicurezza più elevato alle coperture delle fosse di drenaggio e dei cunicoli di servizio usati nelle zone di traffico stradale e pedonale.

    (5)

    La decisione 97/464/CE va dunque modificata di conseguenza.

    (6)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 97/464/CE viene modificata come segue:

    1)

    L’articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

    «Articolo 1

    1.   La conformità dei prodotti di cui all’allegato I viene attestata dalle procedure fissate dall’allegato II.

    2.   Se i prodotti di cui al paragrafo 1 sono anche soggetti a norme di reazione al fuoco, la loro conformità rispetto alle caratteristiche di reazione al fuoco sarà attestata dalle procedure fissate dall’allegato III.».

    2)

    Gli allegati sono modificati ai sensi dell’allegato alla presente decisione.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2004.

    Per la Commissione

    Olli REHN

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 12.

    (2)  GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1.

    (3)  GU L 198 del 25.7.1997, pag. 33.


    ALLEGATO

    Gli allegati sono modificati come segue:

    1)

    Nell’allegato II, per il gruppo di prodotti «Prodotti per il trattamento delle acque reflue all'esterno degli edifici (3/3)», la tabella è sostituita dalla seguente:

    «Prodotto

    Uso previsto

    Livelli o classi

    Sistema di attestazione della conformità

    Cunicoli di servizio e camere di ispezione

    Scale metalliche, scale e corrimano per i cunicoli di servizio e le camere di ispezione

    Per carreggiate, aree di parcheggio, corsie di emergenza e all’esterno degli edifici

     

    4 (1)

    Separatori

    Per le acque reflue e luride provenienti da edifici e da opere di ingegneria civile, incluse le strade

     

    4 (1)

    Coperture delle fosse di drenaggio e dei cunicoli di servizio

    Per zone di traffico stradale e pedonale

     

    1 (2)

    2)

    È aggiunto il seguente allegato III:

    «ALLEGATO III

    GRUPPI DI PRODOTTI

    Prodotti per il trattamento delle acque reflue all’interno degli edifici

    Prodotti per il trattamento delle acque reflue all’esterno degli edifici

    Sistemi di attestazione della conformità rispetto alle caratteristiche di reazione al fuoco

    Per i prodotti e gli usi previsti sotto elencati, si chiede al CEN/Cenelec di specificare il seguente sistema di attestazione della conformità rispetto alle caratteristiche di reazione al fuoco nell’ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

    Prodotto

    Uso previsto

    Livelli o classi

    (Reazione al fuoco)

    Sistemi di attestazione di conformità

    Dispositivi antiriflusso: valvola di immissione dell'aria per la ventilazione delle tubature

    Per tutti gli usi, se soggetto a norme sulla reazione al fuoco

    A1 (3), A2 (3), B (3), C (3)

    1

    Kit per l'impianto di pompaggio delle acque reflue e per le stazioni di estrazione degli effluenti

     

    A1 (4), A2 (4), B (4), C (4), D, E

    3

    Kit ed elementi per gli impianti di trattamento delle acque reflue e attrezzature per il trattamento in loco

     

    (da A1 a E) (5), F

    4

    Canali di drenaggio prefabbricati

     

     

     

    Cunicoli di servizio e camere di ispezione

     

     

     

    Scale metalliche, scale e corrimano per i cunicoli di servizio e le camere di ispezione

     

     

     

    Separatori

     

     

     

    Coperture delle fosse di drenaggio e dei cunicoli di servizio

     

     

     

    Sistema 1: cfr. allegato III. punto 2, lettera i), della direttiva 89/106/CEE senza prova di controllo sui campioni.

    Sistema 3: cfr. allegato III. punto 2, lettera ii), della direttiva 89/106/CEE, seconda possibilità.

    Sistema 4: cfr. allegato III. punto 2, lettera ii), della direttiva 89/106/CEE, terza possibilità.

    Il sistema sarà tale da essere applicato anche quando per una certa caratteristica non sia necessario fissare una prestazione, perché almeno uno Stato membro non ha alcuna norma giuridicamente vincolante per tale caratteristica (cfr. articolo 2.1 della direttiva 89/106/CEE ed, eventualmente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In tali casi non si può imporre al produttore la verifica di tale caratteristica se egli non intende dichiarare la prestazione del prodotto da quel punto di vista.»


    (1)  Sistema 4: cfr. allegato III punto 2, lettera ii), della direttiva 89/106/CEE, terza possibilità.

    (2)  Sistema 1: cfr. allegato III punto 2, lettera i), della direttiva 89/106/CEE.»

    (3)  Prodotti/materiali nei quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione migliora la classificazione della reazione al fuoco (per esempio, aggiunta di ritardanti o uso limitato di materiali organici).

    (4)  Prodotti/materiali che non rientrano nella nota ().

    (5)  Prodotti/materiali che non richiedono prove di reazione al fuoco (per esempio, prodotti/materiali della classe A1 ai sensi della decisione 96/603/CE, modificata).


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