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Document 32004D0391

    2004/391/CE: Decisione della Commissione, del 23 aprile 2004, relativa al funzionamento dei gruppi consultivi nel settore della politica agricola comune

    GU L 120 del 24.4.2004, p. 50–60 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2014; abrogato da 32013D0767

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/391/oj

    32004D0391

    2004/391/CE: Decisione della Commissione, del 23 aprile 2004, relativa al funzionamento dei gruppi consultivi nel settore della politica agricola comune

    Gazzetta ufficiale n. L 120 del 24/04/2004 pag. 0050 - 0060


    Decisione della Commissione

    del 23 aprile 2004

    relativa al funzionamento dei gruppi consultivi nel settore della politica agricola comune

    (2004/391/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    considerando quanto segue:

    (1) Per la Commissione è necessario conoscere i pareri delle categorie socioeconomiche e dei consumatori sui problemi inerenti al funzionamento delle diverse organizzazioni comuni di mercato e agli altri settori disciplinati dalla politica agricola comune e dalla politica di sviluppo rurale.

    (2) Tutte le categorie socioeconomiche direttamente interessate al funzionamento delle organizzazioni comuni di mercato e alle decisioni di politica agricola, nonché i consumatori, devono avere la possibilità di partecipare all'elaborazione dei pareri richiesti dalla Commissione.

    (3) Le associazioni socioeconomiche interessate e le associazioni dei consumatori degli Stati membri hanno costituito organizzazioni a livello della Comunità e sono pertanto in grado di rappresentare le rispettive categorie di tutti gli Stati membri.

    (4) Dal 1962 esiste una struttura consultiva in materia agricola. In seguito alle riforme della politica agricola comune del 1999 e del 2003 e alla luce dell'allargamento dell'Unione europea nel 2004, è necessario riesaminare tale struttura. La decisione 98/235/CE della Commissione, dell'11 marzo 1998, relativa al funzionamento dei comitati consultivi nel settore della politica agricola comune(1) deve essere pertanto abrogata e sostituita da una nuova decisione.

    (5) Per evitare confusione con il termine "comitato consultivo" utilizzato nella decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(2), è opportuno non usare il termine "comitati" per designare gli organi istituiti dalla presente decisione,

    DECIDE:

    Articolo 1

    1. I seguenti gruppi sono costituiti presso la Commissione:

    a) i gruppi consultivi elencati nell'allegato I;

    b) i gruppi di lavoro previsti all'articolo 4, paragrafo 1.

    2. I gruppi consultivi possono essere consultati dalla Commissione in merito a tutte le questioni relative alla politica agricola comune e alla politica di sviluppo rurale, nonché alla loro attuazione, in particolare per quanto riguarda le organizzazioni comuni dei mercati e le misure che la Commissione riterrà di dover adottare in questo ambito.

    Articolo 2

    1. I gruppi di cui all'articolo 1 rappresentano le seguenti categorie socioeconomiche alle condizioni specificate nell'articolo 3:

    - produttori agricoli e loro cooperative,

    - industrie agricole e alimentari,

    - commercio di prodotti agricoli e alimentari,

    - lavoratori del settore agricolo ed alimentare, consumatori e ambientalisti.

    In casi particolari possono essere rappresentati anche altri gruppi d'interesse.

    2. La composizione dei gruppi consultivi, in termini di seggi attribuiti a ciascuna categoria socioeconomica, è indicata nell'allegato II.

    Articolo 3

    1. La Commissione invita le organizzazioni socioeconomiche costituite a livello della Comunità e iscritte nel registro dei gruppi d'interesse presso la Commissione (in appresso denominate "le organizzazioni socioeconomiche") a designare degli esperti. Le organizzazioni socioeconomiche devono essere le più rappresentative degli interessi delle categorie menzionate all'articolo 2, paragrafo 1, comprese le parti sociali, e le loro attività devono essere in rapporto con la politica agricola comune e lo sviluppo rurale.

    2. Gli esperti designati dalle organizzazioni socioeconomiche saranno scelti in modo da rispecchiare il più possibile i vari interessi delle rispettive categorie.

    3. La Commissione ha facoltà di rifiutare l'esperto designato da un'organizzazione socioeconomica quando ritenga inopportuna la designazione in questione, segnatamente in caso di conflitto di interessi. In tal caso, la Commissione ne informa senza indugio l'organizzazione socioeconomica, la quale provvede a designare un altro esperto.

    Articolo 4

    1. Su richiesta di un gruppo consultivo e d'intesa con la Commissione, possono essere costituiti uno o più gruppi di lavoro per esaminare questioni specifiche. Detti gruppi sono composti di esperti nella materia trattata, designati dalle organizzazioni socioeconomiche. Si applicano le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3.

    2. Qualora lo giudichi opportuno, la Commissione designa i propri esperti e li invita a partecipare alle riunioni dei gruppi di lavoro di cui al paragrafo 1.

    3. La Commissione presiede le riunioni dei gruppi di lavoro di cui al paragrafo 1.

    Articolo 5

    1. Ciascun gruppo consultivo, in occasione della sua prima riunione successiva alla data di applicazione della presente decisione e in occasione della prima riunione successiva alla scadenza del mandato biennale di cui al paragrafo 3, dopo aver consultato la Commissione, elegge un presidente tra i propri membri secondo le modalità seguenti:

    a) a maggioranza di due terzi dei membri presenti al primo scrutinio;

    b) a maggioranza semplice dei membri presenti nei successivi scrutini; in caso di parità di voti, la Commissione assume temporaneamente la presidenza.

    2. Ciascun gruppo consultivo in occasione della sua prima riunione elegge due vicepresidenti secondo la procedura di cui al paragrafo 1. I vicepresidenti sono scelti tra i rappresentanti di categorie socioeconomiche diverse da quella a cui appartiene il presidente, salvo deroghe disposte dalla Commissione.

    3. Il presidente e i due vicepresidenti sono eletti per due anni; il mandato è rinnovabile. Il presidente non può essere rieletto per più di due mandati consecutivi.

    4. Il nuovo presidente sarà scelto per quanto possibile nell'ambito di una categoria socioeconomica diversa da quella del suo predecessore.

    5. Il presidente redige una relazione contenente il resoconto dettagliato di ogni riunione del gruppo.

    La Commissione può modificare il progetto di relazione del presidente prima che venga distribuito ai membri del gruppo per approvazione.

    Articolo 6

    1. La partecipazione alle riunioni dei gruppi figuranti nell'allegato I è limitata agli esperti designati dalle organizzazioni socioeconomiche conformemente all'articolo 3, nel limite dei seggi assegnati a ciascuna organizzazione come indicato nell'allegato II. Sono inoltre ammessi a partecipare i rappresentanti della Commissione e le persone invitate ai sensi dei paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo. Il presidente e i due vicepresidenti partecipano d'ufficio alle riunioni.

    2. Le organizzazioni socioeconomiche comunicano alla Commissione la designazione dei loro esperti almeno tre giorni lavorativi prima della riunione.

    3. Su richiesta di un'organizzazione cui sono attribuiti uno o più seggi in un gruppo, il presidente del gruppo può, con l'assenso della Commissione, invitare il segretario generale dell'organizzazione in questione ad assistere in qualità di osservatore alle riunioni del gruppo.

    In caso di impedimento, il segretario generale di un'organizzazione può delegare il proprio seggio di osservatore ad una persona da lui designata.

    4. Gli osservatori non hanno diritto di parola nelle riunioni. Essi possono tuttavia essere invitati ad esprimersi dal presidente, d'intesa con la Commissione.

    5. Qualora i temi all'ordine del giorno siano di natura altamente tecnica, il presidente di un gruppo, su richiesta di un'organizzazione cui sono attribuiti uno o più seggi e con il consenso della Commissione, può invitare uno o più esperti, oltre a quelli di cui al paragrafo 1, a partecipare ai lavori del gruppo.

    La Commissione, di propria iniziativa, può invitare a partecipare ai lavori del gruppo, in qualità di esperto, chiunque abbia una competenza particolare su uno dei temi all'ordine del giorno.

    Gli esperti invitati ai sensi del presente paragrafo partecipano unicamente ai lavori concernenti il tema per il quale sono stati invitati.

    6. Le spese di viaggio sostenute dagli esperti per la loro partecipazione alle riunioni del gruppo sono rimborsate dalla Commissione in conformità con la regolamentazione vigente. La Commissione si riserva il diritto di derogare a questa regola. I servizi prestati dagli esperti e dagli osservatori non sono retribuiti.

    Articolo 7

    1. I gruppi si riuniscono in generale presso la sede della Commissione, su convocazione di quest'ultima.

    2. La Commissione provvede alle mansioni di segreteria dei gruppi.

    Articolo 8

    Il presidente, di concerto con la Commissione e in consultazione con le altre categorie rappresentate nel gruppo, stabilisce gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno di ciascun gruppo consultivo almeno 25 giorni lavorativi prima della riunione del gruppo. La Commissione trasmette l'ordine del giorno alle organizzazioni socioeconomiche di norma 20 giorni lavorativi prima della riunione, preferibilmente per via elettronica.

    Il presidente di un gruppo può, di propria iniziativa o su richiesta di una delle categorie socioeconomiche rappresentate nello stesso, proporre alla Commissione di consultare il gruppo su una questione che rientri nella competenza di quest'ultimo.

    Articolo 9

    I gruppi consultivi deliberano sulle questioni in merito alle quali la Commissione ha richiesto un parere. Nella richiesta di parere rivolta ad un gruppo consultivo, la Commissione può fissare il termine entro il quale il parere deve essere formulato.

    Le deliberazioni dei gruppi consultivi non sono seguite da votazione. Qualora il parere richiesto sia espresso all'unanimità, il gruppo redige conclusioni comuni che vengono allegate al resoconto.

    I risultati delle deliberazioni del gruppo vengono comunicati dalla Commissione al Consiglio su proposta del gruppo.

    Articolo 10

    Fatte salve le disposizioni dell'articolo 287 del trattato, i partecipanti alle riunioni sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui siano venuti a conoscenza attraverso i lavori del gruppo in questione, qualora la Commissione li informi che il parere richiesto o il quesito posto riguardano un argomento di carattere riservato.

    Articolo 11

    La decisione 98/235/CE è abrogata.

    Articolo 12

    La presente decisione si applica a decorrere dal 1o maggio 2004.

    Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2004.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 88 del 24.3.1998, pag. 59.

    (2) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    ALLEGATO I

    1. GRUPPO CONSULTIVO "POLITICA AGRICOLA COMUNE"

    2. GRUPPO CONSULTIVO "CEREALI E OLEOPROTEAGINOSE"

    3. GRUPPO CONSULTIVO "FORAGGI ESSICCATI"

    4. GRUPPO CONSULTIVO "AMIDO"

    5. GRUPPO CONSULTIVO "SEMENTI"

    6. GRUPPO CONSULTIVO "ZUCCHERO"

    7. GRUPPO CONSULTIVO "RISO"

    8. GRUPPO CONSULTIVO "COLTURE ENERGETICHE E PRODUZIONI NON ALIMENTARI"

    9. GRUPPO CONSULTIVO "COTONE"

    10. GRUPPO CONSULTIVO "LINO E CANAPA"

    11. GRUPPO CONSULTIVO "LATTE"

    12. GRUPPO CONSULTIVO "CARNI BOVINE"

    13. GRUPPO CONSULTIVO "CARNI OVINE E CAPRINE"

    14. GRUPPO CONSULTIVO "CARNI SUINE"

    15. GRUPPO CONSULTIVO "UOVA E POLLAME"

    16. GRUPPO CONSULTIVO "APICOLTURA"

    17. GRUPPO CONSULTIVO "ORTOFRUTTICOLI"

    18. GRUPPO CONSULTIVO "FLORICOLTURA E PIANTE ORNAMENTALI"

    19. GRUPPO CONSULTIVO "VITIVINICOLO"

    20. GRUPPO CONSULTIVO "BEVANDE SPIRITOSE"

    21. GRUPPO CONSULTIVO "OLIVE E PRODOTTI DERIVATI"

    22. GRUPPO CONSULTIVO "TABACCO"

    23. GRUPPO CONSULTIVO "LUPPOLO"

    24. GRUPPO CONSULTIVO "FORESTE E SUGHERO"

    25. GRUPPO CONSULTIVO "QUALITÀ DELLA PRODUZIONE AGRICOLA"

    26. GRUPPO CONSULTIVO "AGRICOLTURA BIOLOGICA"

    27. GRUPPO CONSULTIVO "PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI"

    28. GRUPPO CONSULTIVO "SVILUPPO RURALE"

    29. GRUPPO CONSULTIVO "DONNE NEL MONDO RURALE"

    30. GRUPPO CONSULTIVO "AGRICOLTURA E AMBIENTE"

    ALLEGATO II

    1. GRUPPO CONSULTIVO "POLITICA AGRICOLA COMUNE"

    >SPAZIO PER TABELLA>

    2. GRUPPO CONSULTIVO "CEREALI E OLEOPROTEAGINOSE"

    >SPAZIO PER TABELLA>

    3. GRUPPO CONSULTIVO "FORAGGI ESSICCATI"

    >SPAZIO PER TABELLA>

    4 GRUPPO CONSULTIVO "AMIDO"

    >SPAZIO PER TABELLA>

    5. GRUPPO CONSULTIVO "SEMENTI"

    >SPAZIO PER TABELLA>

    6. GRUPPO CONSULTIVO "ZUCCHERO"

    >SPAZIO PER TABELLA>

    7. GRUPPO CONSULTIVO "RISO"

    >SPAZIO PER TABELLA>

    8. GRUPPO CONSULTIVO "COLTURE ENERGETICHE E PRODUZIONI NON ALIMENTARI"

    >SPAZIO PER TABELLA>

    9. GRUPPO CONSULTIVO "COTONE"

    >SPAZIO PER TABELLA>

    10. GRUPPO CONSULTIVO "LINO E CANAPA"

    >SPAZIO PER TABELLA>

    11. GRUPPO CONSULTIVO "LATTE"

    >SPAZIO PER TABELLA>

    12. GRUPPO CONSULTIVO "CARNI BOVINE"

    >SPAZIO PER TABELLA>

    13. GRUPPO CONSULTIVO "CARNI OVINE E CAPRINE"

    >SPAZIO PER TABELLA>

    14. GRUPPO CONSULTIVO "CARNI SUINE"

    >SPAZIO PER TABELLA>

    15. GRUPPO CONSULTIVO "UOVA E POLLAME"

    >SPAZIO PER TABELLA>

    16. GRUPPO CONSULTIVO "APICOLTURA"

    >SPAZIO PER TABELLA>

    17. GRUPPO CONSULTIVO "ORTOFRUTTICOLI"

    >SPAZIO PER TABELLA>

    18. GRUPPO CONSULTIVO "FLORICOLTURA E PIANTE ORNAMENTALI"

    >SPAZIO PER TABELLA>

    19. GRUPPO CONSULTIVO "VITIVINICOLO"

    >SPAZIO PER TABELLA>

    20. GRUPPO CONSULTIVO "BEVANDE SPIRITOSE"

    >SPAZIO PER TABELLA>

    21. GRUPPO CONSULTIVO "OLIVE E PRODOTTI DERIVATI"

    >SPAZIO PER TABELLA>

    22. GRUPPO CONSULTIVO "TABACCO"

    >SPAZIO PER TABELLA>

    23. GRUPPO CONSULTIVO "LUPPOLO"

    >SPAZIO PER TABELLA>

    24. GRUPPO CONSULTIVO "FORESTE E SUGHERO"

    >SPAZIO PER TABELLA>

    25. GRUPPO CONSULTIVO "QUALITÀ DELLA PRODUZIONE AGRICOLA"

    >SPAZIO PER TABELLA>

    26. GRUPPO CONSULTIVO "AGRICOLTURA BIOLOGICA"

    >SPAZIO PER TABELLA>

    27. GRUPPO CONSULTIVO "PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI"

    >SPAZIO PER TABELLA>

    28. GRUPPO CONSULTIVO "SVILUPPO RURALE"

    >SPAZIO PER TABELLA>

    29. GRUPPO CONSULTIVO "DONNE NEL MONDO RURALE"

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    30. GRUPPO CONSULTIVO "AGRICOLTURA E AMBIENTE"

    >SPAZIO PER TABELLA>

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