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Документ 32004D0266

2004/266/CE: Decisione della Commissione, del 17 marzo 2004, che autorizza l'apposizione indelebile delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante foraggere (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2004) 819]

GU L 83 del 20.3.2004г., стр. 23—25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 03 tomo 054 pag. 195 - 198

Altre edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, RO, HR)

Правен статус на документа В сила

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/266/oj

32004D0266

2004/266/CE: Decisione della Commissione, del 17 marzo 2004, che autorizza l'apposizione indelebile delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante foraggere (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2004) 819]

Gazzetta ufficiale n. L 083 del 20/03/2004 pag. 0023 - 0025


Decisione della Commissione

del 17 marzo 2004

che autorizza l'apposizione indelebile delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante foraggere

[notificata con il numero C(2004) 819]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/266/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE(2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), ultima frase,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 87/309/CEE della Commissione, del 2 giugno 1987, che autorizza l'apposizione indelebile delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere(3) è stata modificata in modo sostanziale a più riprese(4). A fini di razionalità e chiarezza, occorre provvedere alla codificazione di tale decisione.

(2) In linea di massima, le sementi di piante foraggere possono essere commercializzate soltanto se i loro imballaggi sono muniti di un'etichetta ufficiale conforme alle disposizioni della direttiva 66/401/CEE.

(3) Può essere autorizzata l'apposizione in caratteri indelebili delle informazioni prescritte sull'imballaggio stesso, conformemente al modello stabilito per l'etichetta.

(4) La Commissione con decisione 80/755/CEE, del 17 luglio 1980, che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi di sementi di cereali(5), come modificata dalla decisione 81/109/CEE(6), ha autorizzato per quanto riguarda le sementi di cereali, l'apposizione indelebile delle indicazioni prescritte sull'imballaggio secondo il modello dell'etichetta, subordinandola all'osservanza di talune condizioni che garantiscano la responsabilità del servizio di certificazione. Poiché questo sistema si è dimostrato utile, analoga autorizzazione deve essere accordata, alle stesse condizioni, per quanto riguarda le piante foraggere.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri sono autorizzati, alle condizioni stabilite al paragrafo 2, a prevedere l'apposizione, sotto controllo ufficiale, delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere delle categorie "sementi di base" e "sementi certificate".

2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è subordinata all'osservanza delle condizioni seguenti:

a) le indicazioni prescritte sono impresse o stampigliate sull'imballaggio in un modo indelebile;

b) il dispositivo ed il colore dei caratteri di stampa o del timbro sono conformi al modello dell'etichetta utilizzata nello Stato membro in questione;

c) tra le indicazioni prescritte, almeno quelle di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, lettera a), punti 3 e 3 bis della direttiva 66/401/CEE sono apposte quando è effettuato il prelievo dei campioni in virtù delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, della predetta direttiva; l'apposizione di tali indicazioni è effettuata ufficialmente o sotto controllo ufficiale;

d) oltre alle indicazioni prescritte, ciascun imballaggio reca un numero d'ordine individuale attribuito ufficialmente, che è stato impresso o stampigliato in modo indelebile dall'impresa che stampa gli imballaggi stessi; quest'ultima informa il servizio di certificazione dei quantitativi di imballaggi distribuiti, compresi i loro numeri d'ordine;

e) il servizio di certificazione tiene una contabilità dalla quale risultino i quantitativi di sementi così contrassegnate, incluso il numero e il contenuto degli imballaggi che corrispondono ad ogni partita, nonché il numero d'ordine di cui alla lettera d);

f) la contabilità del produttore è sottoposta al controllo del servizio di certificazione.

Articolo 2

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le modalità in base alle quali si avvalgono dell'autorizzazione di cui all'articolo 1.

La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 3

La decisione 87/309/CEE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2004.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66.

(2) GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23.

(3) GU L 155 del 16.6.1987, pag. 26.

(4) Cfr. allegato I.

(5) GU L 207 del 9.8.1980, pag. 37.

(6) GU L 64 dell'11.3.1981, pag. 13.

ALLEGATO I

Decisione abrogata e relative modifiche

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

Tavola di concordanza

>SPAZIO PER TABELLA>

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