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Document 32004D0109

2004/109/CE: Decisione della Commissione, del 29 gennaio 2004, recante modifica della decisione 95/328/CE che stabilisce la certificazione sanitaria dei prodotti della pesca provenienti dai paesi terzi che non sono ancora oggetto di una decisione specifica (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2004) 129]

GU L 32 del 5.2.2004, p. 17–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/109(1)/oj

32004D0109

2004/109/CE: Decisione della Commissione, del 29 gennaio 2004, recante modifica della decisione 95/328/CE che stabilisce la certificazione sanitaria dei prodotti della pesca provenienti dai paesi terzi che non sono ancora oggetto di una decisione specifica (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2004) 129]

Gazzetta ufficiale n. L 032 del 05/02/2004 pag. 0017 - 0017


Decisione della Commissione

del 29 gennaio 2004

recante modifica della decisione 95/328/CE che stabilisce la certificazione sanitaria dei prodotti della pesca provenienti dai paesi terzi che non sono ancora oggetto di una decisione specifica

[notificata con il numero C(2004) 129]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/109/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca(1), in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 95/328/CE della Commissione, del 25 luglio 1995, che stabilisce la certificazione sanitaria dei prodotti della pesca provenienti dai paesi terzi che non sono ancora oggetto di una decisione specifica(2), è valida fino al 31 dicembre 2003.

(2) La decisione 97/296/CE della Commissione(3) stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana. Nella parte II di tale elenco figurano i paesi terzi che non sono ancora oggetto di una decisione specifica, ma che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE del Consiglio(4). Ai sensi della decisione 95/408/CE, detto elenco è valido fino al 31 dicembre 2005.

(3) La data di validità della decisione 95/328/CE deve coincidere con la data di validità dell'elenco provvisorio di cui alla decisione 97/296/CE.

(4) Occorre pertanto modificare conformemente la decisione 95/328/CE.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 4 della decisione 95/328/CE, i termini "fino al 31 dicembre 2003" sono sostituiti dai termini "fino al 31 dicembre 2005".

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2004.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2) GU L 191 del 12.8.1995, pag. 32. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2001/67/CE (GU L 22 del 24.1.2001, pag. 41).

(3) GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/36/CE (GU L 8 del 14.1.2004, pag. 8).

(4) GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/912/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 112).

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