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Document 32003R2162
Commission Regulation (EC) No 2162/2003 of 11 December 2003 fixing the definitive aid on certain grain legumes for the marketing year 2003/04
Regolamento (CE) n. 2162/2003 della Commissione, dell'11 dicembre 2003, che stabilisce l'aiuto definitivo per taluni legumi da granella per la campagna 2003/2004
Regolamento (CE) n. 2162/2003 della Commissione, dell'11 dicembre 2003, che stabilisce l'aiuto definitivo per taluni legumi da granella per la campagna 2003/2004
GU L 325 del 12.12.2003, p. 18–18
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2004
Regolamento (CE) n. 2162/2003 della Commissione, dell'11 dicembre 2003, che stabilisce l'aiuto definitivo per taluni legumi da granella per la campagna 2003/2004
Gazzetta ufficiale n. L 325 del 12/12/2003 pag. 0018 - 0018
Regolamento (CE) n. 2162/2003 della Commissione dell'11 dicembre 2003 che stabilisce l'aiuto definitivo per taluni legumi da granella per la campagna 2003/2004 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1577/96 del Consiglio, del 30 luglio 1996, che istituisce una misura specifica a favore di alcuni legumi da granella(1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1577/96 ripartisce la superficie massima garantita tra lenticchie e ceci, da un lato, e vecce dall'altro, con la possibilità di trasferire la parte di superficie massima non utilizzata all'altra superficie massima garantita, prima di constatare un eventuale superamento. (2) La superficie massima garantita per le lenticchie ed i ceci di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1577/96 non è stata superata nella campagna 2003/2004, mentre la superficie massima garantita per le vecce, maggiorata del saldo non utilizzato della superficie massima garantita per le lenticchie e i ceci, è stata superata del 10,37 % nella campagna 2003/2004. L'aiuto di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1577/96 dev'essere, per la campagna in questione, ridotta proporzionalmente per le vecce. (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'aiuto definitivo per alcuni legumi da granella per la campagna 2003/2004 è fissato a 181,00 EUR per ettaro per le lenticchie ed i ceci e a 163,99 EUR per ettaro per le vecce. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2003. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 206 del 16.8.1996, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 811/2000 (GU L 100 del 20.4.2000, pag. 1).