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Document 32003R2036

    Regolamento (CE) n. 2036/2003 della Commissione, del 19 novembre 2003, recante deroga al regolamento (CE) n. 896/2001 per quanto riguarda la fissazione dei coefficienti di adattamento da applicare per il 2004 al quantitativo di riferimento di ogni operatore tradizionale nel quadro dei contingenti tariffari per l'importazione di banane

    GU L 302 del 20.11.2003, p. 7–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/11/2004; abrogato da 32004R2044

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2036/oj

    32003R2036

    Regolamento (CE) n. 2036/2003 della Commissione, del 19 novembre 2003, recante deroga al regolamento (CE) n. 896/2001 per quanto riguarda la fissazione dei coefficienti di adattamento da applicare per il 2004 al quantitativo di riferimento di ogni operatore tradizionale nel quadro dei contingenti tariffari per l'importazione di banane

    Gazzetta ufficiale n. L 302 del 20/11/2003 pag. 0007 - 0008


    Regolamento (CE) n. 2036/2003 della Commissione

    del 19 novembre 2003

    recante deroga al regolamento (CE) n. 896/2001 per quanto riguarda la fissazione dei coefficienti di adattamento da applicare per il 2004 al quantitativo di riferimento di ogni operatore tradizionale nel quadro dei contingenti tariffari per l'importazione di banane

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2587/2001(2), in particolare l'articolo 20,

    considerando quanto segue:

    (1) L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione, del 7 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1439/2003(4), determina le modalità per il calcolo del quantitativo di riferimento degli operatori tradizionali A/B e C per il 2004 e il 2005 sulla scorta dei titoli di importazione utilizzati da detti operatori nel corso di un anno di riferimento.

    (2) Secondo le comunicazioni effettuate dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001, il totale dei quantitativi di riferimento così determinati ammonta, per il 2004, a 2197147,342 tonnellate per l'insieme degli operatori tradizionali A/B e a 630713,105 tonnellate per l'insieme degli operatori tradizionali C. Poiché questi quantitativi globali sono inferiori ai quantitativi disponibili nell'ambito dei contingenti tariffari, in virtù dell'articolo 5, paragrafo 3, del predetto regolamento verrebbe applicato un coefficiente di adattamento, in modo da aumentare i quantitativi di riferimento degli operatori tradizionali.

    (3) Agli operatori tradizionali potrebbe essere assegnato un quantitativo eccezionalmente basso a seguito di una situazione di grave disagio che ha colpito la loro attività nel corso dell'anno di riferimento. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 896/2001, la Commissione può adottare le misure del caso ritenute giustificate per far fronte a queste particolari situazioni, entro i limiti dei contingenti tariffari A/B e C. D'altronde, il totale dei quantitativi di riferimento fissati per gli operatori tradizionali in base al disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 896/2001, quale è stato comunicato da taluni Stati membri, potrebbe subire variazioni in esito alle procedure giudiziarie attualmente in corso.

    (4) Nell'attesa dell'evolversi di tali circostanze e per consentire che vengano adottate, se necessario, adeguate misure nei confronti degli operatori interessati, sembra opportuno astenersi provvisoriamente dal fissare i coefficienti di adattamento applicabili al quantitativo di riferimento di ogni operatore tradizionale per il 2004.

    (5) Occorre pertanto derogare al regolamento (CE) n. 896/2001.

    (6) Le disposizioni del presente regolamento devono entrare in vigore immediatamente, prima che inizi il periodo di presentazione delle domande di titoli per il primo trimestre del 2004.

    (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 896/2001, a titolo provvisorio non si procede alla fissazione dei coefficienti di adattamento da applicare al quantitativo di riferimento di ogni operatore tradizionale nel quadro dei contingenti tariffari A/B e C per il 2004.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2003.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.

    (2) GU L 345 del 29.12.2001, pag. 13.

    (3) GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 6.

    (4) GU L 204 del 13.8.2003, pag. 30.

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