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Document 32003R1612
Commission Regulation (EC) No 1612/2003 of 12 September 2003 prohibiting fishing for plaice by vessels flying the flag of Belgium
Regolamento (CE) n. 1612/2003 della Commissione, del 12 settembre 2003, relativo alla sospensione della pesca della passera da parte delle navi battenti bandiera del Belgio
Regolamento (CE) n. 1612/2003 della Commissione, del 12 settembre 2003, relativo alla sospensione della pesca della passera da parte delle navi battenti bandiera del Belgio
GU L 230 del 16.9.2003, p. 25–25
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2003
Regolamento (CE) n. 1612/2003 della Commissione, del 12 settembre 2003, relativo alla sospensione della pesca della passera da parte delle navi battenti bandiera del Belgio
Gazzetta ufficiale n. L 230 del 16/09/2003 pag. 0025 - 0025
Regolamento (CE) n. 1612/2003 della Commissione del 12 settembre 2003 relativo alla sospensione della pesca della passera da parte delle navi battenti bandiera del Belgio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003(2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1407/2003 della Commissione(4), prevede dei contingenti di passera per il 2003. (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato. (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di passera nelle acque delle zone CIEM VIII, IX, X, Copace 34.1.1 (acque CE), da parte di navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio hanno esaurito il contingente assegnato per il 2003. Il Belgio ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 1o settembre 2003. Occorre pertanto fare riferimento a tale data, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Si ritiene che le catture di passera nelle acque delle zone CIEM VIII, IX, X, Copace 34.1.1 (acque CE), eseguite da navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio abbiano esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 2003. La pesca della passera nelle acque delle zone CIEM VIII, IX, X, Copace 34.1.1 (acque CE), effettuata da navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2003. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2003. Per la Commissione Jörgen Holmquist Direttore generale della Pesca (1) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. (2) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1. (3) GU L 356 del 31.12.2002, pag. 12. (4) GU L 201 dell'8.8.2003, pag. 3.