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Document 32003R1562

    Regolamento (CE) n. 1562/2003 della Commissione, del 4 agosto 2003, relativo alla sospensione della pesca dell'eglefino da parte delle navi battenti bandiera della Svezia

    GU L 222 del 5.9.2003, p. 25–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2003

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1562/oj

    32003R1562

    Regolamento (CE) n. 1562/2003 della Commissione, del 4 agosto 2003, relativo alla sospensione della pesca dell'eglefino da parte delle navi battenti bandiera della Svezia

    Gazzetta ufficiale n. L 222 del 05/09/2003 pag. 0025 - 0025


    Regolamento (CE) n. 1562/2003 della Commissione

    del 4 agosto 2003

    relativo alla sospensione della pesca dell'eglefino da parte delle navi battenti bandiera della Svezia

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003(2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1407/2003(4), prevede dei contingenti di eglefino per il 2003.

    (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.

    (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di eglefino nelle acque della zona CIEM IIa (acque della CE), Mare del Nord, da parte di navi battenti bandiera della Svezia o immatricolate in Svezia hanno esaurito il contingente assegnato per il 2003. La Svezia ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 7 giugno 2003. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Si ritiene che le catture di eglefino nelle acque della zona CIEM IIa (acque della CE), Mare del Nord, da parte di navi battenti bandiera della Svezia o immatricolate in Svezia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Svezia per il 2003.

    La pesca dell'eglefino nelle acque della zona CIEM IIa (acque della CE), Mare del Nord, effettuata da navi battenti bandiera della Svezia o immatricolate in Svezia è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 7 giugno 2003.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2003.

    Per la Commissione

    Jörgen Holmquist

    Direttore generale della Pesca

    (1) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

    (2) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

    (3) GU L 356 del 31.12.2002, pag. 12.

    (4) GU L 201 dell'8.8.2003, pag. 3.

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