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Document 32003R1556
Commission Regulation (EC) No 1556/2003 of 18 August 2003 opening tendering procedure No 46/2003 EC for the sale of wine alcohol stored in Germany for new industrial uses
Regolamento (CE) n. 1556/2003 della Commissione, del 18 agosto 2003, recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica immagazzinato in Germania destinato a nuovi usi industriali, n. 46/2003 CE
Regolamento (CE) n. 1556/2003 della Commissione, del 18 agosto 2003, recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica immagazzinato in Germania destinato a nuovi usi industriali, n. 46/2003 CE
GU L 221 del 4.9.2003, pp. 4–7
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Regolamento (CE) n. 1556/2003 della Commissione, del 18 agosto 2003, recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica immagazzinato in Germania destinato a nuovi usi industriali, n. 46/2003 CE
Gazzetta ufficiale n. L 221 del 04/09/2003 pag. 0004 - 0007
Regolamento (CE) n. 1556/2003 della Commissione del 18 agosto 2003 recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica immagazzinato in Germania destinato a nuovi usi industriali, n. 46/2003 CE LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003(2), visto il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1411/2003(4), in particolare l'articolo 80, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1623/2000 fissa, fra l'altro, le modalità di applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e detenute dagli organismi d'intervento. (2) È opportuno indire gare per la vendita di alcole di origine vinica destinato a nuovi usi industriali per ridurre le scorte di alcole vinico comunitario e consentire l'attuazione nella Comunità di progetti industriali di dimensioni limitate o la trasformazione di tali scorte in merci destinate all'esportazione a fini industriali. L'alcole vinico comunitario immagazzinato in Germania è costituito da quantitativi provenienti dalla distillazione di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999. (3) In base al regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro(5), i prezzi delle offerte e le cauzioni devono essere espressi in euro e i pagamenti devono essere effettuati in euro. (4) È opportuno fissare un prezzo minimo per la presentazione delle offerte. (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Si procede alla vendita, mediante gara n. 46/2003 CE, di alcole di origine vinica per nuovi usi industriali. L'alcole proviene dalla distillazione di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dall'organismo d'intervento tedesco. La vendita verte su un quantitativo di 20330,986 ettolitri di alcole à 100 % vol. Articolo 2 La vendita avviene conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 79, 81, 82, paragrafi 1, 2, 3 e 5, 83, 84, 85, 95, 96, 97, 100 e 101 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98. Articolo 3 L'ubicazione e i riferimenti relativi alle cisterne, il volume di alcole contenuto in ciascuna cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell'alcole, alcune condizioni specifiche nonché il servizio della Commissione incaricato di ricevere le offerte figurano nell'allegato I del presente regolamento. Articolo 4 Ogni offerta è corredata della prova della costituzione, presso l'organismo d'intervento detentore dell'alcole, di una cauzione di partecipazione di 4 EUR per ettolitro d'alcole a 100 % vol. Articolo 5 Il prezzo minimo per la presentazione delle offerte è fissato a 9 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol. Articolo 6 Le formalità relative al prelievo di campioni sono definite all'articolo 98 del regolamento (CE) n. 1623/2000. Il prezzo dei campioni è fissato a 10 EUR per litro. L'organismo d'intervento fornisce tutte le informazioni complementari sulle caratteristiche degli alcoli messi in vendita. Articolo 7 La cauzione di buona esecuzione è fissata a 30 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol. Articolo 8 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2003. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. (2) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1. (3) GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. (4) GU L 201 dell'8.8.2003, pag. 12. (5) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1. ALLEGATO I GARA PER ALCOLE DESTINATO A NUOVI USI INDUSTRIALI N. 46/2003 CE I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita >SPAZIO PER TABELLA> II. Destinazione ed uso dell'alcole L'alcole messo in vendita è destinato ai nuovi usi industriali di cui all'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1623/2000. Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato. Le spese relative sono a carico dell'aggiudicatario. III. Presentazione delle offerte 1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 20330,986 ettolitri d'alcole a 100 % vol. Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore. 2. Le offerte devono: - essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, - oppure essere depositate all'ingresso dell'edificio "Loi 130" della Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 130, B-1049 Bruxelles, tra le ore 11 e le ore 12 del giorno indicato al punto 4. 3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura: " Offerta gara per alcole destinato a nuovi usi industriali, n. 46/2003 CE - Alcole, DG AGRI/D/4 - da aprire soltanto nella riunione del gruppo di spoglio delle offerte", contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione. 4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro il 30 settembre 2003 alla ore 12 (ora di Bruxelles). 5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo dei concorrenti, come pure: a) il riferimento alla gara per l'alcole destinato a nuovi usi industriali, n. 46/2003 CE; b) il prezzo offerto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol; c) l'insieme degli impegni, dei documenti e delle dichiarazioni di cui agli articoli 82 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e all'allegato II del presente regolamento. 6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento: - Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE), Referat 321, Besuchsanschrift: Adickesallee 40, D-60322 Frankfurt am Main, Postanschrift: D-60631 Frankfurt am Main, Telefon: [49 (0)] 69 1564 0 (Zentrale) oder [49 (0)] 69 1564 479 (Durchwahl), fax: [49 (0)] 69 1564 794, e-mail: poststelle@ble.de L'importo della cauzione deve corrispondere a 81323,944 EUR. ALLEGATO II Elenco degli impegni e dei documenti che il concorrente deve presentare insieme all'offerta. 1) La prova della costituzione della cauzione di partecipazione presso l'organismo d'intervento. 2) L'indicazione del luogo di utilizzazione finale dell'alcole e l'impegno scritto a rispettare tale destinazione. 3) L'offerta deve recare inoltre il nome e l'indirizzo del concorrente, il riferimento al bando di gara e il prezzo proposto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol. 4) L'impegno del concorrente a rispettare tutte le disposizioni relative alla gara a cui partecipa. 5) Una dichiarazione del concorrente che rinuncia a presentare reclami in merito alla qualità del prodotto che gli sarà eventualmente aggiudicato e alle sue caratteristiche, che accetta di sottoporsi ad eventuali controlli sulla destinazione e l'utilizzazione dell'alcole, che accetta inoltre l'onere della prova della conformità d'impiego dell'alcole con le condizioni stabilite dal presente bando di gara.