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Document 32003R0857

Regolamento (CE) n. 857/2003 della Commissione, del 16 maggio 2003, che indice una gara per l'attribuzione di titoli di esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni e mele)

GU L 123 del 17.5.2003, p. 15–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/857/oj

32003R0857

Regolamento (CE) n. 857/2003 della Commissione, del 16 maggio 2003, che indice una gara per l'attribuzione di titoli di esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni e mele)

Gazzetta ufficiale n. L 123 del 17/05/2003 pag. 0015 - 0016


Regolamento (CE) n. 857/2003 della Commissione

del 16 maggio 2003

che indice una gara per l'attribuzione di titoli di esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni e mele)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione(2), in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1176/2002(4), ha stabilito le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

(2) A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, nella misura necessaria per consentire un'esportazione economicamente rilevante, i prodotti esportati dalla Comunità possono essere oggetto di una restituzione all'esportazione, tenendo conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 300 del trattato.

(3) Conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 occorre far in modo che non risultino perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tale motivo e per il carattere stagionale che presentano le esportazioni di ortofrutticoli è opportuno fissare i quantitativi previsti per prodotto, sulla base della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2003(6). Questi quantitativi devono essere ripartiti tenendo conto del grado di deperibilità dei prodotti di cui trattasi.

(4) A norma dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione tanto dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità quanto dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Si deve altresì tener conto delle spese de commercializzazione e di trasporto nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate.

(5) A norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione.

(6) La situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso.

(7) I pomodori, le arance, i limoni e le mele delle categorie Extra, I e II delle norme comuni di commercializzazione, possono attualmente essere oggetto di esportazioni rilevanti sotto il profilo economico.

(8) Al fine di utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace possibile, e in considerazione della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno procedere mediante gara e stabilire l'importo indicativo delle restituzioni nonché i quantitativi previsti per il periodo di cui trattasi.

(9) Il comitato di gestione per ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara per l'attribuzione di titoli d'esportazione del sistema A3. I prodotti interessati, il periodo di presentazione delle offerte, i tassi di restituzione indicativi e i quantitativi previsti sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione(7), non vengono imputati sui quantitativi ammessi a beneficiare delle restituzioni menzionati nell'allegato.

3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1961/2001, i titoli del tipo A3 sono validi due mesi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2003.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

(2) GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64.

(3) GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.

(4) GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69.

(5) GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

(6) GU L 20 del 24.1.2003, pag. 3.

(7) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

ALLEGATO

del regolamento (CE) n. 857/2003 della Commissione, del 16 maggio 2003, che indice una gara per l'attribuzione di titoli di esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni e mele)

Periodo di presentazione delle offerte: dal 3 al 5 giugno 2003

>SPAZIO PER TABELLA>

Nota:

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commisisone (GU L 273 del 16.10.2001 pag. 6).

Le altre destinazioni sono dfinite nel modo seguente:

F00: Tutte le destinazioni, tranne l'Estonia.

F03: Tutte le destinazioni, tranne la Svizzera e l'Estonia.

F04: Hong-Kong, Singapore, Malaysia, Sri Lanka, Indonesia, Thailandia, Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Giappone, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico, Costa Rica.

F08: Tutte le destinazioni, tranne la Slovacchia, la Lettonia, la Lituania, la Bulgaria e l'Estonia.

F09: Le seguenti destinazioni:

- Norvegia, Islanda, Groenlandia, Færøer, Polonia, Ungheria, Romania, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro), Malta, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Arabia saudita, Bahreïn, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti (Abu Zabi, Dibay, Chardja, Adjman, Umm al-Qi'iwayn, Ras al-Khayma e Fudjayra), Kuweït, Yemen, Siria, Iran, Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia,

- paesi territori dell'Africa, escluso il Sudafrica,

- destinazioni di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11).

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