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Document 32003R0280

    Regolamento (CE) n. 280/2003 della Commissione, del 14 febbraio 2003, relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione nel settore dei cereali per i prodotti del codice NC 11010015

    GU L 42 del 15.2.2003, p. 20–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/280/oj

    32003R0280

    Regolamento (CE) n. 280/2003 della Commissione, del 14 febbraio 2003, relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione nel settore dei cereali per i prodotti del codice NC 11010015

    Gazzetta ufficiale n. L 042 del 15/02/2003 pag. 0020 - 0020


    Regolamento (CE) n. 280/2003 della Commissione

    del 14 febbraio 2003

    relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione nel settore dei cereali per i prodotti del codice NC 1101 00 15

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000(2),

    visto il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2305/2002(4), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    I quantitativi figuranti nelle domande di titoli comportanti prefissazione delle restituzioni per la farina di frumento sono ingenti e di carattere speculativo. È stato pertanto deciso di respingere tutte le domande di titoli di esportazione per i prodotti in oggetto presentate il 13 febbraio 2003.

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    In conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1162/95, non sarà dato seguito alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata delle restituzioni per i prodotti del codice NC 1101 00 15 presentate il 13 febbraio 2003.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 15 febbraio 2003.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2003.

    Per la Commissione

    J. M. Silva Rodríguez

    Direttore generale dell'Agricoltura

    (1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

    (2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

    (3) GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

    (4) GU L 348 del 21.12.2002, pag. 92.

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