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Document 32003E0366
Council Common Position 2003/366/CFSP of 19 May 2003 amending Common Position 2002/400/CFSP concerning the temporary reception by Member States of the European Union of certain Palestinians
Posizione comune 2003/366/PESC del Consiglio, del 19 maggio 2003, che modifica la posizione comune 2002/400/PESC sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'Unione europea
Posizione comune 2003/366/PESC del Consiglio, del 19 maggio 2003, che modifica la posizione comune 2002/400/PESC sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'Unione europea
GU L 124 del 20.5.2003, p. 51–51
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
No longer in force, Date of end of validity: 16/05/2004; abrog. impl. da 32004E0493
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Modifies | 32002E0400 | sostituzione | articolo 8 | 19/05/2003 | |
Modifies | 32002E0400 | sostituzione | articolo 3.1 | 19/05/2003 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Implicitly repealed by | 32004E0493 | 17/05/2004 |
Posizione comune 2003/366/PESC del Consiglio, del 19 maggio 2003, che modifica la posizione comune 2002/400/PESC sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'Unione europea
Gazzetta ufficiale n. L 124 del 20/05/2003 pag. 0051 - 0051
Posizione comune 2003/366/PESC del Consiglio del 19 maggio 2003 che modifica la posizione comune 2002/400/PESC sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'Unione europea IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15, considerando quanto segue: (1) Il 21 maggio 2002 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2002/400/PESC sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'Unione europea(1) che concedeva loro permessi nazionali per un periodo massimo di 12 mesi. (2) La validità di tali permessi dovrebbe essere prorogata, HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE: Articolo 1 La posizione comune 2002/400/PESC è modificata come segue: 1) l'articolo 3, primo comma, recita quanto segue:"Ciascuno degli Stati membri di cui all'articolo 2 fornisce ai palestinesi che accoglie un permesso nazionale di ingresso e di soggiorno nel suo territorio per un periodo massimo di 24 mesi." 2) l'articolo 8 recita quanto segue: "Articolo 8 Il Consiglio vigila sull'applicazione della presente posizione comune e procede ad una valutazione entro 23 mesi dall'adozione o, prima di tale scadenza, su richiesta di uno dei suoi membri." Articolo 2 La presente posizione comune ha effetto il giorno dell'adozione. Articolo 3 La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, addì 19 maggio 2003. Per il Consiglio Il Presidente G. Papandreou (1) GU L 138 del 28.5.2002, pag. 33.