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Document 32003E0366

Posizione comune 2003/366/PESC del Consiglio, del 19 maggio 2003, che modifica la posizione comune 2002/400/PESC sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'Unione europea

GU L 124 del 20.5.2003, p. 51–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/05/2004; abrog. impl. da 32004E0493

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2003/366/oj

32003E0366

Posizione comune 2003/366/PESC del Consiglio, del 19 maggio 2003, che modifica la posizione comune 2002/400/PESC sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'Unione europea

Gazzetta ufficiale n. L 124 del 20/05/2003 pag. 0051 - 0051


Posizione comune 2003/366/PESC del Consiglio

del 19 maggio 2003

che modifica la posizione comune 2002/400/PESC sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1) Il 21 maggio 2002 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2002/400/PESC sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'Unione europea(1) che concedeva loro permessi nazionali per un periodo massimo di 12 mesi.

(2) La validità di tali permessi dovrebbe essere prorogata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

La posizione comune 2002/400/PESC è modificata come segue:

1) l'articolo 3, primo comma, recita quanto segue:"Ciascuno degli Stati membri di cui all'articolo 2 fornisce ai palestinesi che accoglie un permesso nazionale di ingresso e di soggiorno nel suo territorio per un periodo massimo di 24 mesi."

2) l'articolo 8 recita quanto segue:

"Articolo 8

Il Consiglio vigila sull'applicazione della presente posizione comune e procede ad una valutazione entro 23 mesi dall'adozione o, prima di tale scadenza, su richiesta di uno dei suoi membri."

Articolo 2

La presente posizione comune ha effetto il giorno dell'adozione.

Articolo 3

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 19 maggio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. Papandreou

(1) GU L 138 del 28.5.2002, pag. 33.

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