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Document 32003D0840
2003/840/EC: Council Decision of 17 November 2003 relating to the conclusion on behalf of the European Community of Council of Europe Convention No 180 on information and legal cooperation on information society services
2003/840/CE: Decisione del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione n. 180 del Consiglio d'Europa sull'informazione e la cooperazione giuridica in materia di servizi della società dell'informazione
2003/840/CE: Decisione del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione n. 180 del Consiglio d'Europa sull'informazione e la cooperazione giuridica in materia di servizi della società dell'informazione
GU L 321 del 6.12.2003, p. 41–42
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/840/oj
2003/840/CE: Decisione del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione n. 180 del Consiglio d'Europa sull'informazione e la cooperazione giuridica in materia di servizi della società dell'informazione
Gazzetta ufficiale n. L 321 del 06/12/2003 pag. 0041 - 0042
Decisione del Consiglio del 17 novembre 2003 relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione n. 180 del Consiglio d'Europa sull'informazione e la cooperazione giuridica in materia di servizi della società dell'informazione (2003/840/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) La convenzione n. 180 del Consiglio d'Europa sull'informazione e la cooperazione giuridica in materia di servizi della società dell'informazione ("convenzione") ha istituito un sistema internazionale di notifica preliminare e di cooperazione amministrativa riguardante specificamente i servizi della società dell'informazione. (2) I servizi della società dell'informazione, che sono forniti a distanza, per via elettronica e a richiesta di un destinatario dei servizi (secondo la definizione di cui all'articolo 2 della convenzione) sono servizi che possono essere forniti senza uno spostamento fisico del fornitore o del destinatario. Essi rientrano pertanto nel campo d'applicazione della politica commerciale comune e sono di competenza esclusiva della Comunità europea, conformemente a quanto stabilito dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nel parere 1/94 relativo all'Organizzazione mondiale del commercio(1). (3) Le esperienze raccolte con la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche(2), applicata a partire dal 1999, sono molto positive sia per quanto riguarda il meccanismo di informazione preliminare che il dialogo amministrativo nel campo dei servizi on-line. (4) È opportuno istituire rapidamente un meccanismo simile a livello internazionale in sede di Consiglio d'Europa, a cui la Comunità è interessata a partecipare. Un simile meccanismo le consentirebbe infatti di essere regolarmente informata sulle iniziative regolamentari degli altri paesi e di formulare eventuali osservazioni sui progetti che potrebbero avere un impatto giuridico ed economico nel contesto delle attività on-line. (5) Tale partecipazione poggerà in pratica sul meccanismo operativo dal 1983 istituito dalla direttiva 83/189/CEE, successivamente abrogata e sostituita dalla direttiva 98/34/CE, evitando in particolare alle autorità degli Stati membri qualsiasi onere aggiuntivo per le notifiche rispetto a quanto avveniva in virtù della direttiva 98/34/CE. (6) È opportuno approvare la convenzione, DECIDE: Articolo 1 La convenzione n. 180 del Consiglio d'Europa sull'informazione e la cooperazione giuridica in materia di servizi della società dell'informazione è approvata a nome della Comunità. Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione(3). Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare la convenzione allo scopo di impegnare la Comunità. Articolo 3 La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 2003. Per il Consiglio Il Presidente G. Alemanno (1) Parere della Corte del 15 novembre 1994, Raccolta della giurisprudenza 1994, p. I-5267. (2) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 98/48/CE (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18). (3) Il testo della convenzione conclusa esiste nelle lingue inglese e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.