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Document 32003D0621
2003/621/EC: Commission Decision of 19 August 2003 concerning a financial contribution by the Community towards the precautionary measures against foot-and-mouth disease taken by Spain in 2001 (notified under document number C(2003) 2980)
2003/621/CE: Decisione della Commissione, del 19 agosto 2003, relativa a un contributo finanziario della Comunità per le misure di protezione contro l'afta epizootica adottate dalla Spagna nel 2001 [notificata con il numero C(2003) 2980]
2003/621/CE: Decisione della Commissione, del 19 agosto 2003, relativa a un contributo finanziario della Comunità per le misure di protezione contro l'afta epizootica adottate dalla Spagna nel 2001 [notificata con il numero C(2003) 2980]
GU L 216 del 28.8.2003, pp. 48–52
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
2003/621/CE: Decisione della Commissione, del 19 agosto 2003, relativa a un contributo finanziario della Comunità per le misure di protezione contro l'afta epizootica adottate dalla Spagna nel 2001 [notificata con il numero C(2003) 2980]
Gazzetta ufficiale n. L 216 del 28/08/2003 pag. 0048 - 0052
Decisione della Commissione del 19 agosto 2003 relativa a un contributo finanziario della Comunità per le misure di protezione contro l'afta epizootica adottate dalla Spagna nel 2001 [notificata con il numero C(2003) 2980] (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (2003/621/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003(2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3 e l'articolo 5, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) La decisione 2001/172/CE della Commissione, del 1o marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito, che abroga la decisione 2001/145/CE(3), modificata da ultimo dalla decisione 2001/318/CE(4), è stata adottata al fine di evitare la diffusione dell'afta epizootica in altri Stati membri ed è stata successivamente abrogata e sostituita dalla decisione 2001/356/CE della Commissione(5), modificata da ultimo dalla decisione 2001/708/CE(6). (2) Al fine di evitare la diffusione della malattia, la Spagna ha adottato le necessarie misure di protezione, come previsto dall'articolo 11 della decisione 2001/172/CE e dall'articolo 12 della decisione 2001/356/CE. (3) La decisione 90/424/CEE prevede un aiuto della Comunità per misure giudicate particolarmente necessarie per la riuscita delle azioni intraprese. È necessario fissare l'importo del sostegno finanziario della Comunità e le spese ammissibili. (4) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune(7), sono finanziate le misure veterinarie e fitosanitarie eseguite secondo le norme comunitarie, nel quadro della sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Ai fini del controllo finanziario di tali misure, si applicano gli articoli 8 e 9 del citato regolamento. (5) Il 30 aprile 2001, la Spagna ha presentato una domanda ufficiale di rimborso della totalità delle spese affrontate sul proprio territorio per combattere l'afta epizootica nel 2001. (6) Il versamento del contributo finanziario della Comunità è vincolato alla condizione per cui le azioni programmate devono essersi effettivamente svolte; le autorità competenti devono inoltre fornire tutte le informazioni necessarie nei termini previsti dalla presente decisione. (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Versamento di un contributo finanziario della Comunità alla Spagna La Spagna può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità per l'indennizzo rapido e adeguato dei proprietari costretti ad abbattere i propri animali e per altri costi sostenuti nel 2001 nel quadro dell'attuazione delle misure di protezione adottate in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 12 della decisione 2001/356/CE e dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE. Il contributo finanziario della Comunità rappresenterà il 60 % della spesa ammissibile per l'indennizzo rapido ed adeguato, nonché per altri costi. Articolo 2 Definizioni Ai fini della presente decisione, si intende per: a) "indennizzo rapido e adeguato": il versamento, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione(8), entro i 90 giorni successivi all'abbattimento degli animali, di un'indennizzo corrispondente al valore che gli stessi avevano immediatamente prima della loro contaminazione o del loro abbattimento; b) "spese ragionevoli": le spese di acquisto di materiali e/o servizi a prezzi ragionevoli paragonati con i prezzi di mercato in vigore prima della comparsa dell'afta epizootica; c) "pagamenti giustificati": pagamenti effettuati per l'acquisto di materiali o servizi di cui sono stati comprovati la natura e il legame diretto con l'abbattimento obbligatorio di animali negli allevamenti nel corso della campagna di eradicazione, nonché le misure ammissibili, quali previste all'articolo 11 della decisione 90/424/CEE. Articolo 3 Spese ammissibili coperte dal contributo finanziario della Comunità 1. Il contributo finanziario della Comunità per i costi operativi previsti all'articolo 1 è versato sulla base unicamente dei seguenti elementi: a) indennizzo rapido e adeguato per l'abbattimento di animali e b) versamenti giustificati e ragionevoli per i costi ammissibili quali previsti all'allegato I. 2. Il contributo finanziario della Comunità quale previsto all'articolo 1 esclude: a) l'imposta sul valore aggiunto; b) le retribuzioni dei funzionari; c) l'uso di materiale pubblico, ad eccezione di quello di consumo. Articolo 4 Condizioni del versamento e delle pezze giustificative 1. Il contributo finanziario della Comunità di cui all'articolo 1 è versato sulla base dei seguenti elementi: a) una domanda presentata conformemente agli allegati II e III ed entro i termini previsti al paragrafo 2 del presente articolo; b) documentazione dettagliata a conferma delle cifre indicate nella domanda di cui alla lettera a); c) i risultati dei controlli sul posto, effettuati dalla Commissione, come previsto all'articolo 5. I documenti di cui alla lettera b) devono essere messi a disposizione ai fini dei controlli sul posto da realizzarsi dalla Commissione. 2. La domanda di cui al paragrafo 1 lettera a), dev'essere introdotta su supporto elettronico conformemente agli allegati II e III, entro 30 giorni di calendario a partire dalla data di notifica della presente decisione. In caso di mancato rispetto di tale termine, il contributo finanziario della Comunità è ridotto del 25 % per ciascun mese di ritardo. Articolo 5 Controlli sul posto effettuati dalla Commissione La Commissione, in collaborazione con le autorità nazionali competenti, può effettuare in loco dei controlli dell'attuazione delle misure di eradicazione dell'afta epizootica, previste all'articolo 1, nonché delle spese corrispondenti sostenute. Articolo 6 Informazioni relative ai controlli in loco effettuati dalla Commissione La Commissione informa gli Stati membri dei risultati dei controlli sul posto effettuati conformemente alle disposizioni dell'articolo 5. Articolo 7 Destinatario La Repubblica del Portogallo è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2003. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. (2) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1. (3) GU L 62 del 2.3.2001, pag. 22. (4) GU L 109 del 19.4.2001, pag. 75. (5) GU L 125 del 5.5.2001, pag. 46. (6) GU L 261 del 29.9.2001, pag. 67. (7) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103. (8) GU L 39 del 17.2.1996, pag. 5. ALLEGATO I Costi imputabili ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) 1. Costi legati alla macellazione degli animali: a) salari e retribuzioni degli addetti del macello; b) materiali di consumo e attrezzature specifiche utilizzate per la macellazione; c) materiali utilizzati per il trasporto degli animali verso il macello. 2. Costi della distruzione degli animali: a) trasformazione dei sottoprodotti: trasporto delle carcasse verso lo stabilimento di trasformazione, trattamento delle carcasse nell'impianto di estrazione e distruzione delle farine; b) interramento: personale impiegato allo scopo specifico, materiali noleggiati specificamente per il trasporto e l'interramento delle carcasse e prodotti utilizzati per la disinfezione dell'impianto; c) incinerimento: personale impiegato allo scopo specifico, combustibili ed altri materiali utilizzati, materiale noleggiato per il trasporto delle carcasse e prodotti utilizzati per la disinfezione dell'impianto. 3. Costi legati alla distruzione del latte: a) indennizzo al prezzo di mercato del latte; b) distruzione del latte. 4. Costi delle operazioni di pulizia, disinfezione e disinfestazione dell'impianto: a) prodotti utilizzati per la pulizia, la disinfezione e la disinfestazione; b) salari e retribuzioni del personale impiegato allo scopo specifico. 5. Costi legati alla distruzione degli alimenti contaminati: a) indennizzo al prezzo d'acquisto degli alimenti; b) distruzione degli alimenti. 6. Costi legati all'indennizzo per attrezzature contaminate al valore di mercato e alla distruzione di tali attrezzature. I costi dell'indennizzo a fini di ricostruzione o di rinnovo dei locali dell'allevamento e i costi delle infrastrutture non sono sovvenzionabili. ALLEGATO II >PIC FILE= "L_2003216IT.005102.TIF"> ALLEGATO III Domanda d'indennizzo dei costi ai sensi dell'articolo 4 >PIC FILE= "L_2003216IT.005202.TIF">