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Document 32003D0245

    2003/245/CE: Decisione della Commissione, del 4 aprile 2003, relativa alle richieste pervenute alla Commissione di aumentare gli obiettivi dei POP IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri [notificata con il numero C(2003) 1113]

    GU L 90 del 8.4.2003, p. 48–53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/02/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/245/oj

    32003D0245

    2003/245/CE: Decisione della Commissione, del 4 aprile 2003, relativa alle richieste pervenute alla Commissione di aumentare gli obiettivi dei POP IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri [notificata con il numero C(2003) 1113]

    Gazzetta ufficiale n. L 090 del 08/04/2003 pag. 0048 - 0053


    Decisione della Commissione

    del 4 aprile 2003

    relativa alle richieste pervenute alla Commissione di aumentare gli obiettivi dei POP IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri

    [notificata con il numero C(2003) 1113]

    (I testi in lingua inglese, francese, olandese e svedese sono i soli facenti fede)

    (2003/245/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la decisione 97/413/CE del Consiglio, del 26 giugno 1997, relativa agli obiettivi e alle modalità della ristrutturazione del settore della pesca comunitario, nel periodo dal 1o gennaio 1997 al 31 dicembre 2001 per il raggiungimento di un equilibrio durevole tra le risorse e il loro sfruttamento(1), modificato dalla decisione 2002/70/CE(2), in particolare l'articolo 4,

    visto il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2369/2002(4), in particolare l'articolo 6,

    considerando quanto segue:

    (1) La Commissione ha ricevuto da parte del Regno del Belgio, dell'Irlanda, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno di Svezia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord richieste di poter aumentare gli obiettivi dei POP per motivi di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per quanto concerne i pescherecci con una lunghezza fuori tutto di oltre 12 metri.

    (2) La Commissione è tenuta a decidere caso per caso, in base alle disposizioni in vigore al momento in cui sono pervenute le domande. Essa ritiene necessario stabilire, con la presente decisione, criteri chiari e trasparenti per garantire una valutazione equa delle richieste, evitando al tempo stesso che la decisione provochi un incremento dello sforzo di pesca.

    (3) A norma dell'articolo 4 della decisione 97/413/CE e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2792/1999, le richieste pervenute dopo il 31 dicembre 2001 e riguardanti pescherecci con una lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri non saranno ammissibili.

    (4) Grazie all'impatto del progresso tecnologico, le nuove imbarcazioni hanno un'efficacia superiore a quella dei vecchi pescherecci e questo comporta un aumento dello sforzo di pesca. I nuovi pescherecci devono già essere conformi alle norme più recenti in materia di sicurezza.

    (5) In caso di perdita di un peschereccio in mare, il proprietario non ha altra scelta che sostituirlo per proseguire l'attività di pesca.

    (6) Alcune modifiche delle imbarcazioni esistenti che comportano un aumento della stazza per poter ampliare gli spazi chiusi in cui vive e lavora il personale a bordo sono ammissibili, purché non causino un aumento dello sforzo di pesca.

    (7) La stazza dei pescherecci con lunghezza fuori tutto inferiore a 15 metri è funzione della lunghezza, della larghezza e dell'altezza di costruzione ed un incremento del volume degli spazi chiusi sul ponte principale non si ripercuote sulla stazza.

    (8) L'incremento della potenza motrice ha un effetto diretto sullo sforzo di pesca che non può essere considerato separatamente dal suo impatto sulla sicurezza.

    (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Ammissibilità delle domande

    Le domande di aumento degli obiettivi dei POP IV in termini di stazza sono considerate ammissibili alle seguenti condizioni:

    1) Le domande sono state presentate caso per caso dallo Stato membro prima del 31 dicembre 2001.

    2) L'imbarcazione è stata adeguatamente registrata nel registro comunitario delle navi da pesca.

    3) L'imbarcazione interessata ha una lunghezza fuori tutto pari o superiore a 15 metri.

    4) L'aumento della stazza è il risultato dei lavori di ammodernamento eseguiti o da eseguire sul ponte principale di un'imbarcazione registrata esistente che abbia almeno cinque anni di età alla data di inizio dei lavori. Nel caso di perdita in mare di un peschereccio, l'aumento della stazza è il risultato di un volume più grande sul ponte principale del peschereccio sostitutivo rispetto al peschereccio perduto.

    5) L'aumento della stazza è giustificato dall'obiettivo di migliorare la sicurezza, la navigazione in mare, l'igiene, la qualità dei prodotti e le condizioni di lavoro.

    6) Non è aumentato il volume sottostante al ponte principale del peschereccio modificato o di quello sostitutivo.

    Le domande di aumento degli obiettivi dei POP IV in termini di potenza motrice non sono ammissibili.

    Articolo 2

    Le domande accolte in base ai criteri di cui all'articolo 1 sono quelle elencate nell'allegato I.

    Le domande respinte in base ai criteri di cui all'articolo 1 sono quelle elencate nell'allegato II.

    Articolo 3

    Il Regno del Belgio, l'Irlanda, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono i destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2003.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 175 del 3.7.1997, pag. 27.

    (2) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 77.

    (3) GU L 337 del 31.12.1999, pag. 10.

    (4) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 49.

    ALLEGATO I

    DOMANDE ACCOLTE

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO II

    DOMANDE RESPINTE

    >SPAZIO PER TABELLA>

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