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Document 32003D0056

    2003/56/CE: Decisione della Commissione, del 24 gennaio 2003, relativa ai certificati sanitari per l'importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 326]

    GU L 22 del 25.1.2003, p. 38–60 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/10/2015; abrogato da 32015D1901

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/56(1)/oj

    32003D0056

    2003/56/CE: Decisione della Commissione, del 24 gennaio 2003, relativa ai certificati sanitari per l'importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 326]

    Gazzetta ufficiale n. L 022 del 25/01/2003 pag. 0038 - 0060


    Decisione della Commissione

    del 24 gennaio 2003

    relativa ai certificati sanitari per l'importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda

    [notificata con il numero C(2003) 326]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2003/56/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la decisione 97/132/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale(1), modificata da ultimo dalla decisione 2002/957/CE(2), in particolare l'articolo 4,

    vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi(3), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio(4), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, e l'articolo 22, paragrafo 2, nonché le corrispondenti disposizioni delle altre direttive che istituiscono norme sanitarie e modelli di certificati per l'importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale in provenienza da paesi terzi,

    considerando quanto segue:

    (1) La decisione 97/132/CE prevede l'adozione di garanzie per l'importazione di carni fresche e prodotti a base di carne dalla Nuova Zelanda equivalenti a quelle fissate dalla direttiva 72/462/CEE.

    (2) L'allegato V dell'accordo fra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (di seguito "l'accordo") stabilisce le misure sanitarie e di polizia sanitaria per le carni fresche e i prodotti a base di carne nonché per altri prodotti di origine animale provenienti dalla Nuova Zelanda per i quali è stata stabilita l'equivalenza.

    (3) Con la decisione 2002/957/CE che modifica gli allegati V e VII dell'accordo, il Consiglio ha stabilito l'equivalenza dei sistemi di certificazione per le carni fresche e i prodotti a base di carne e per altri prodotti di origine animale provenienti dalla Nuova Zelanda. Per applicare tale equivalenza occorre istituire i modelli di certificati sanitari ufficiali che consentano l'importazione di tali prodotti su questa base.

    (4) Ai sensi dell'allegato VII dell'accordo, la piena equivalenza delle norme è l'equivalenza delle norme sanitarie e/o di polizia sanitaria, secondo il caso, e dei sistemi di certificazione, fatti salvi i requisiti di certificazione non contemplati dall'accordo.

    (5) L'allegato VII dell'accordo prevede l'inclusione di modelli di attestati di sanità nel certificato sanitario ufficiale per gli animali vivi e i prodotti di origine animale per i quali è stata riconosciuta la piena equivalenza delle norme.

    (6) La piena equivalenza è stata stabilita per alcuni prodotti di origine animale in ordine alla salute degli animali e alla sanità pubblica e per i sistemi di certificazione. Tuttavia, la piena equivalenza per altri prodotti di origine animale è stata stabilita unicamente per le norme sanitarie o le norme di polizia sanitaria e per i sistemi di certificazione. È pertanto necessario mantenere diversi modelli di certificati sanitari ufficiali. Detti certificati devono sostituire quelli fissati in conformità della legislazione comunitaria per l'importazione di prodotti di origine animale provenienti dalla Nuova Zelanda.

    (7) Per altri prodotti di origine animale e per gli animali vivi la piena equivalenza non è stata stabilita. L'importazione di tali prodotti e animali vivi deve essere autorizzata sulla base di certificati sanitari ufficiali in conformità della normativa comunitaria o delle disposizioni sanitarie degli Stati membri vigenti in attesa che vengano adottate condizioni d'importazione armonizzate.

    (8) Secondo quanto disposto nell'allegato V dell'accordo, le garanzie complementari per l'importazione di alcuni prodotti di origine animale destinati a taluni Stati membri devono essere fornite dalla Nuova Zelanda sotto forma di dichiarazione riportata nel certificato sanitario ufficiale. La Nuova Zelanda deve inoltre fornire la dichiarazione supplementare concernente le encefalopatie spongiformi trasmissibili per alcuni prodotti di origine animale.

    (9) Secondo quanto disposto nell'allegato VII dell'accordo, la certificazione delle spedizioni di merci per le quali è stata riconosciuta la piena equivalenza può essere rilasciata, a determinate condizioni, dopo la spedizione dalla Nuova Zelanda.

    (10) Secondo quanto disposto nell'allegato VII dell'accordo, il certificato sanitario ufficiale deve essere redatto in lingua inglese e in una delle lingue dello Stato membro di arrivo.

    (11) È inoltre opportuno stabilire altri requisiti supplementari di certificazione per la Nuova Zelanda.

    (12) I prodotti di origine animale importati nella Nuova Zelanda ed esportati successivamente nella Comunità dopo essere stati immagazzinati o nuovamente trasformati nella Nuova Zelanda, devono soddisfare le norme comunitarie concernenti tali prodotti. Occorre pertanto stabilire un certificato sanitario ufficiale per questi prodotti.

    (13) La direttiva 93/119/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento(5), dispone che il certificato sanitario ufficiale che accompagna le carni sia completato da un attestato comprovante che certi animali di cui alla suddetta direttiva sono stati macellati in condizioni che offrono garanzie di trattamento umano almeno equivalenti a quelle previste dalla stessa direttiva. Tale attestato deve essere incluso nei corrispondenti modelli di certificati sanitari ufficiali.

    (14) La decisione 97/131/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, sulla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale(6), ha approvato un accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo, in virtù del quale, fino all'entrata in vigore dell'accordo, continuano ad applicarsi le condizioni di certificazione applicabili il 31 dicembre 1996. Occorre pertanto abrogare la decisione 80/805/CEE della Commissione, del 25 luglio 1980, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Nuova Zelanda(7), e fare in modo che la data di applicazione della presente decisione corrisponda alla data di entrata in vigore dell'accordo.

    (15) Per agevolare il passaggio dai certificati sanitari ufficiali esistenti è opportuno prevedere un periodo transitorio.

    (16) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione dalla Nuova Zelanda di animali vivi e di prodotti di origine animale specificati nell'allegato I, a condizione che soddisfino i requisiti di certificazione previsti in tale allegato e, ove richiesto, siano accompagnati da un certificato sanitario ufficiale rilasciato prima della partenza della spedizione dalla Nuova Zelanda e conforme ad uno dei seguenti modelli:

    a) qualora sia stata stabilita l'equivalenza, il modello riportato nell'allegato I, come disposto negli allegati da II a V;

    b) negli altri casi, i modelli riportati negli allegati degli atti citati nell'allegato I.

    2. Se lo Stato membro di destinazione della spedizione è la Finlandia o la Svezia, il certificato o i certificati sanitari ufficiali per gli animali vivi e i prodotti di origine animale di cui all'allegato VI recano la dichiarazione o le dichiarazioni complementari di cui allo stesso allegato.

    3. In deroga al paragrafo 1, i certificati sanitari ufficiali rilasciati conformemente ai modelli riportati negli allegati da II a V possono essere rilasciati dopo la partenza della spedizione dalla Nuova Zelanda a condizione che:

    a) siano disponibili al momento del suo arrivo al posto d'ispezione frontaliero;

    b) il funzionario che rilascia la certificazione dichiari per iscritto di aver certificato la spedizione sulla base dei documenti di ammissibilità della Nuova Zelanda, che sono stati da lui verificati e che sono stati rilasciati prima della partenza della spedizione.

    4. In attesa dell'adozione di norme d'importazione armonizzate, per gli animali e i prodotti di origine animale rimangono applicabili le norme sanitarie nazionali in vigore negli Stati membri, qualora ciò sia previsto nell'allegato I.

    Articolo 2

    Quando la spedizione viene presentata all'ispezione veterinaria, il certificato sanitario ufficiale è esibito in lingua inglese e in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è situato il posto d'ispezione frontaliero dove è presentata la partita.

    Articolo 3

    I certificati sanitari ufficiali per i prodotti di origine animale elencati nell'allegato I recano le dichiarazioni complementari descritte nell'allegato VI qualora siano stati importati in Nuova Zelanda da un paese terzo e siano stati successivamente esportati dalla Nuova Zelanda nella Comunità.

    Articolo 4

    Per un periodo transitorio non superiore a 90 giorni dalla data di applicazione della presente decisione, gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale specificati nell'allegato I utilizzando i modelli dei certificati precedentemente in vigore.

    Articolo 5

    La decisione 80/805/CEE della Commissione è abrogata.

    Articolo 6

    La presente decisione si applica dal 1o febbraio 2003.

    Articolo 7

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2003.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 57 del 26.2.1997, pag. 4.

    (2) GU L 333 del 10.12.2002, pag. 13.

    (3) GU L 302 del 31.12.1972, pag. 24.

    (4) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.

    (5) GU L 340 del 31.12.1993, pag. 21.

    (6) GU L 57 del 26.2.1997, pag. 1.

    (7) GU L 236 del 9.9.1980, pag. 28.

    ALLEGATO I

    CERTIFICATI, DICHIARAZIONI E GARANZIE COMPLEMENTARI

    Glossario

    AN Numero di assegnazione (un numero assegnato arbitrariamente ad una particolare merce che figurerà in quanto tale sul certificato)

    Controllo fino a destinazione Secondo quanto stabilito dall'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 97/78/CE del Consiglio(1)

    N/A Non applicabile

    Altri prodotti Quali definiti dall'articolo 2, lettera b), della direttiva 77/99/CEE del Consiglio(2)

    CSPN Condizioni sanitarie nazionali dello Stato membro (degli Stati membri), conformemente al diritto comunitario(3)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (1) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

    (2) GU L 26 del 31.1.1977, pag. 1.

    (3) Fin quando non saranno adottate norme comunitarie, continuano ad applicarsi le norme nazionali, fatto salvo il rispetto delle disposizioni generali del trattato.

    ALLEGATO II

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    ALLEGATO III

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    ALLEGATO IV

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    ALLEGATO V

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    ALLEGATO VI

    Esportazioni di prodotti di origine animale importati

    In tutti i casi i prodotti devono:

    - essere originari di un paese terzo autorizzato ad esportare il prodotto nella Comunità europea,

    - provenire da stabilimenti dai quali è autorizzata l'esportazione nella Comunità europea, e

    - rispondere ai requisiti stabiliti per essere esportati nella Comunità europea.

    Al certificato sanitario firmato della Nuova Zelanda deve essere acclusa una copia del certificato d'importazione; tale copia deve recare la dicitura "certificata conforme all'originale" e deve essere firmata dal funzionario che rilascia la certificazione.

    Il funzionario suddetto conserva l'originale o una copia autenticata del certificato d'importazione.

    La seguente o le seguenti dichiarazioni complementari devono figurare sui modelli di certificati previsti nell'allegato I. Le dichiarazioni sono redatte nelle lingue di cui all'articolo 2 della decisione 2003/56/CE della Commissione.

    1. Origine mista

    Per i prodotti di origine animale importati in Nuova Zelanda immagazzinati e trasformati in stabilimenti figuranti nell'elenco comunitario insieme a prodotti di origine neozelandese (ossia spedizioni di origine mista) sui modelli di certificati riportati nell'allegato A occorre inserire la seguente dichiarazione:

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    2. Mantenimento del paese d'origine, prodotti non mescolati con prodotti di origine neozelandese

    Per i prodotti di origine animale importati in Nuova Zelanda e immagazzinati e trasformati in stabilimenti figuranti nell'elenco comunitario degli stabilimenti autorizzati ad esportare nella Comunità europea, ma non mescolati con prodotti di origine neozelandese, sui modelli di certificati di cui all'allegato A deve figurare la seguente dichiarazione:

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    ALLEGATO VII

    Garanzie complementari per gli animali vivi e i prodotti di origine animale di cui all'allegato V della decisione 97/132/CE del Consiglio

    Il certificato sanitario per gli animali vivi e i prodotti di origine animale elencati nel presente allegato reca un'apposita dichiarazione prescritta dalla pertinente legislazione se sono importati per essere spediti in Svezia o in Finlandia:

    >SPAZIO PER TABELLA>

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