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Document 32002R2086

    Regolamento (CE) n. 2086/2002 della Commissione, del 25 novembre 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli

    GU L 321 del 26.11.2002, p. 8–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2009; abrog. impl. da 32009R0607

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2086/oj

    32002R2086

    Regolamento (CE) n. 2086/2002 della Commissione, del 25 novembre 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli

    Gazzetta ufficiale n. L 321 del 26/11/2002 pag. 0008 - 0008


    Regolamento (CE) n. 2086/2002 della Commissione

    del 25 novembre 2002

    recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001(2), in particolare gli articoli 53 e 80,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione(3) ha previsto un intervallo di tempo tra la sua entrata in vigore e la sua applicazione, il 1o gennaio 2003, per assicurare agli operatori e alle amministrazioni interessate una transizione agevole tra le disposizioni precedenti, che erano state adottate con diversi regolamenti del Consiglio e della Commissione sulla designazione e la presentazione dei vini, e le nuove modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999.

    (2) Per dare agli Stati membri più tempo per aggiornare le rispettive legislazioni nazionali, dopo le varie consultazioni che si sono svolte tra le diverse autorità interessate e tra queste e gli ambienti professionali, e al fine di non perturbare gli operatori economici con misure che entrerebbero già in vigore il 1o gennaio 2003, ossia a metà della campagna in corso, da un lato, e per fornire ad alcuni paesi terzi le informazioni necessarie sulle disposizioni del suddetto regolamento, dall'altro, è necessario rimandare la data di applicazione del regolamento (CE) n. 753/2002 all'inizio della prossima campagna.

    (3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 753/2002.

    (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 753/2002 è modificato come segue:

    a) all'articolo 47, paragrafo 2, primo comma, la data del "31 dicembre 2002" è sostituita dalla data del "31 luglio 2003";

    b) all'articolo 49, secondo comma, la data del "1o gennaio 2003" è sostituita dalla data del "1o agosto 2003".

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2002.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

    (2) GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10.

    (3) GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1.

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