Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1296

    Regolamento (CE) n. 1296/2002 della Commissione, del 17 luglio 2002, che applica un coefficiente di riduzione ai certificati di restituzione per i prodotti non coperti dall'allegato I del trattato, come previsto dall'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000

    GU L 189 del 18.7.2002, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1296/oj

    32002R1296

    Regolamento (CE) n. 1296/2002 della Commissione, del 17 luglio 2002, che applica un coefficiente di riduzione ai certificati di restituzione per i prodotti non coperti dall'allegato I del trattato, come previsto dall'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000

    Gazzetta ufficiale n. L 189 del 18/07/2002 pag. 0003 - 0003


    Regolamento (CE) n. 1296/2002 della Commissione

    del 17 luglio 2002

    che applica un coefficiente di riduzione ai certificati di restituzione per i prodotti non coperti dall'allegato I del trattato, come previsto dall'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000(2),

    visto il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1052/2002(4), e in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, di tale regolamento,

    considerando quanto segue:

    (1) L'importo totale delle richieste di certificati di restituzione valide dal 1o agosto 2002 supera il massimo di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1520/2000.

    (2) Un coefficiente di riduzione calcolato sulla base dell'articolo 8, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) 1520/2000 deve essere applicato agli importi richiesti nella forma di certificati di restituzione validi dal 1o agosto 2002 ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1520/2000,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli importi dei certificati di restituzione validi dal 1o agosto 2002 sono sottoposti a un coefficiente di riduzione pari allo 0,36.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 2002.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2002.

    Per la Commissione

    Erkki Liikanen

    Membro della Commissione

    (1) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

    (2) GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5.

    (3) GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

    (4) GU L 160 del 18.6.2002, pag. 16.

    Top