This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32002R1296
Commission Regulation (EC) No 1296/2002 of 17 July 2002 applying a reduction coefficient to refund certificates for goods not covered by Annex I to the Treaty, as provided for by Article 8(5) of Regulation (EC) No 1520/2000
Regolamento (CE) n. 1296/2002 della Commissione, del 17 luglio 2002, che applica un coefficiente di riduzione ai certificati di restituzione per i prodotti non coperti dall'allegato I del trattato, come previsto dall'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000
Regolamento (CE) n. 1296/2002 della Commissione, del 17 luglio 2002, che applica un coefficiente di riduzione ai certificati di restituzione per i prodotti non coperti dall'allegato I del trattato, come previsto dall'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000
GU L 189 del 18.7.2002, p. 3–3
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Regolamento (CE) n. 1296/2002 della Commissione, del 17 luglio 2002, che applica un coefficiente di riduzione ai certificati di restituzione per i prodotti non coperti dall'allegato I del trattato, come previsto dall'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000
Gazzetta ufficiale n. L 189 del 18/07/2002 pag. 0003 - 0003
Regolamento (CE) n. 1296/2002 della Commissione del 17 luglio 2002 che applica un coefficiente di riduzione ai certificati di restituzione per i prodotti non coperti dall'allegato I del trattato, come previsto dall'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000(2), visto il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1052/2002(4), e in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, di tale regolamento, considerando quanto segue: (1) L'importo totale delle richieste di certificati di restituzione valide dal 1o agosto 2002 supera il massimo di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1520/2000. (2) Un coefficiente di riduzione calcolato sulla base dell'articolo 8, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) 1520/2000 deve essere applicato agli importi richiesti nella forma di certificati di restituzione validi dal 1o agosto 2002 ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1520/2000, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Gli importi dei certificati di restituzione validi dal 1o agosto 2002 sono sottoposti a un coefficiente di riduzione pari allo 0,36. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 2002. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2002. Per la Commissione Erkki Liikanen Membro della Commissione (1) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. (2) GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5. (3) GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. (4) GU L 160 del 18.6.2002, pag. 16.