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Document 32002R1176

Regolamento (CE) n. 1176/2002 della Commissione, del 28 giugno 2002, che stabilisce modalità particolari per l'esportazione di taluni ortofrutticoli o prodotti trasformati a base di ortofrutticoli verso l'Estonia e che modifica i regolamenti (CE) n. 1961/2001 e (CE) n. 1429/95

GU L 170 del 29.6.2002, p. 69–72 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004; abrogato da 32004R0537

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1176/oj

32002R1176

Regolamento (CE) n. 1176/2002 della Commissione, del 28 giugno 2002, che stabilisce modalità particolari per l'esportazione di taluni ortofrutticoli o prodotti trasformati a base di ortofrutticoli verso l'Estonia e che modifica i regolamenti (CE) n. 1961/2001 e (CE) n. 1429/95

Gazzetta ufficiale n. L 170 del 29/06/2002 pag. 0069 - 0072


Regolamento (CE) n. 1176/2002 della Commissione

del 28 giugno 2002

che stabilisce modalità particolari per l'esportazione di taluni ortofrutticoli o prodotti trasformati a base di ortofrutticoli verso l'Estonia e che modifica i regolamenti (CE) n. 1961/2001 e (CE) n. 1429/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 545/2002(2), in particolare l'articolo 31, paragrafo 2, e l'articolo 35, paragrafo 11,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 453/2002 della Commissione(4), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, l'articolo 16, paragrafo 8, e l'articolo 17, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2299/2001(6), stabilisce all'articolo 3 che il diritto alla restituzione si costituisce all'atto dell'importazione in un paese terzo determinato, se per tale paese terzo si applica un tasso di restituzione differenziato. Gli articoli da 14 a 16 di questo regolamento stabiliscono le condizioni per il versamento della restituzione in caso di restituzione differenziata, ed in particolare i documenti da fornire per comprovare che le merci sono arrivate a destinazione.

(2) Il regolamento (CE) n. 1148/2002 del Consiglio(7) stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Estonia. L'abolizione, a decorrere dal 1o luglio 2002, delle restituzioni all'esportazione verso tale paese terzo per i prodotti comunitari compresi nelle organizzazioni comuni dei mercati per gli ortofrutticoli e i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli costituisce una delle concessioni previste.

(3) Per evitare che tale concessione comporti l'applicazione degli articoli da 14 a 16 summenzionati del regolamento (CE) n. 800/1999 all'atto della concessione delle restituzioni all'esportazione dei prodotti in causa verso altri paesi terzi, l'Estonia si è impegnata ad adoperarsi affinché siano ammessi all'importazione in questo paese soltanto i prodotti in causa che non hanno beneficiato di restituzioni e che provengono direttamente dalla Comunità.

(4) Per consentire alle autorità estoni di effettuare questo controllo, è opportuno prevedere l'obbligo di presentare alle autorità estoni, all'importazione dei prodotti in causa, una copia certificata di un titolo di esportazione recante indicazioni specifiche a garanzia che i prodotti ivi indicati non hanno beneficiato di una restituzione all'esportazione nonché una copia certificata della dichiarazione di esportazione, con l'indicazione obbligatoria di alcuni dati relativi al titolo di esportazione. Le modalità di tale regime di titoli devono essere complementari o derogative alle modalità stabilite dal regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che fissa le modalità di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli(8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2299/2001.

(5) È quindi opportuno tener conto di tale regime particolare ai fini dell'applicazione delle succitate disposizioni del regolamento (CE) n. 800/1999, per evitare di imporre agli esportatori oneri finanziari non necessari negli scambi commerciali con i paesi terzi. A tal fine è opportuno non prendere in considerazione la mancata fissazione di una restituzione all'esportazione per l'Estonia ai fini della determinazione del tasso più basso della restituzione. È quindi necessario modificare in tal senso le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione fissate dal regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione(9), per gli ortofrutticoli freschi e dal regolamento (CE) n. 1429/95 della Commissione(10), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1962/2001(11), per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

(6) Occorre infine ovviare alle conseguenze delle concessioni summenzionate sull'utilizzazione dei titoli emessi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento in vista della concessione di una restituzione all'esportazione verso l'Estonia e per i quali le operazioni di importazione in tale paese terzo non avessero potuto essere terminate prima del 1o luglio 2002. È opportuno autorizzare l'annullamento di tali titoli e il rimborso della relativa cauzione, proporzionalmente ai quantitativi inutilizzati.

(7) La determinazione esatta dei prodotti in questione necessita del ricorso alla nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione(12), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1007/2002(13).

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere della riunione congiunta dei comitati di gestione per gli ortofrutticoli e i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le esportazioni verso l'Estonia dei prodotti elencati nell'allegato I sono subordinate alla presentazione alle competenti autorità estoni, per ogni spedizione:

a) di una copia certificata del titolo di esportazione, in appresso "titolo", rilasciato conformemente al regolamento (CE) n. 1291/2000, fatto salvo l'articolo 2 del presente regolamento; e

b) di una copia debitamente vidimata della dichiarazione di esportazione che indichi, alla casella 44, un riferimento al numero di serie del titolo corrispondente.

Tali esportazioni non beneficiano di alcuna restituzione. Esse non possono essere state oggetto di una precedente esportazione in un altro paese terzo.

Articolo 2

1. La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

a) nella casella 7, il nome "Estonia", con la dicitura "sì" (all'interno della stessa casella) contrassegnata da una croce;

b) nella casella 20, una delle seguenti diciture:

- Exportación a Estonia. Reglamento (CE) n° 1148/2002

- Udførsel til Estland. Forordning (EF) nr. 1148/2002

- Ausfuhr nach Estland. Verordnung (EG) Nr. 1148/2002

- Εξαγωγή στην Εσθονία. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1148/2002

- Export to Estonia. Council Regulation (EC) No 1148/2002

- Exportation en Estonie. Règlement (CE) n° 1148/2002

- Esportazione in Estonia. Regolamento (CE) n. 1148/2002

- Uitvoer naar Estland. Verordening (EG) nr. 1148/2002

- Exportação para a Estónia. Regulamento (CE) n.o 1148/2002

- Vienti Viroon. Asetus (EY) N:o 1148/2002

- Export till Estland. Förordning (EG) nr 1148/2002

e il codice del prodotto in base alla nomenclatura del regolamento (CE) n. 3846/87.

2. Nella casella 22 il titolo reca una delle diciture seguenti:

- Sin restitución por exportación

- Uden eksportrestitution

- Ohne Ausfuhrerstattung

- Χωρίς επιστροφή κατά την εξαγωγή

- No export refund

- Sans restitution à l'exportation

- Senza restituzione all'esportazione

- Zonder uitvoerrestitutie

- Sem restituição à exportação

- Ilman vientitukea

- Utan exportbidrag.

3. Il titolo è valido unicamente per i prodotti e i quantitativi indicati.

4. I titoli rilasciati conformemente al presente articolo obbligano ad esportare verso la destinazione indicata nella casella 7.

5. Su richiesta dell'interessato viene rilasciata una copia certificata del titolo imputato.

6. Il periodo di validità del titolo è di tre mesi.

7. In deroga all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il rilascio dei titoli non è subordinato alla costituzione di una cauzione.

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima del 10 di ogni mese, il numero di titoli rilasciati nel corso del mese precedente e i quantitativi di prodotti in questione, ripartiti per codice in base alla nomenclatura del regolamento (CE) n. 3846/87.

Articolo 4

I titoli di esportazione rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, ai fini della concessione di una restituzione a norma dell'articolo 35, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2200/96 o dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96, per uno dei prodotti elencati nell'allegato e che menzionano la destinazione "Estonia" nella casella 7 sono annullati su richiesta dell'interessato, presentata al più tardi un mese dopo la fine del periodo di validità del suddetto titolo, e gli importi della cauzione sono svincolati proporzionalmente ai quantitativi inutilizzati.

Articolo 5

1. Nel regolamento (CE) n. 1961/2001 è inserito il seguente articolo 7 bis: "Articolo 7 bis

1. Qualora la differenziazione della restituzione sia costituita esclusivamente dalla mancata fissazione di una restituzione per l'Estonia e in deroga all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999, la prova dell'avvenuto espletamento delle formalità doganali d'importazione non è richiesta per il versamento della restituzione a favore dei prodotti dei codici NC ex 0802, ex 0805 e ex 0806.

2. La mancata fissazione di una restituzione per i prodotti dei codici NC ex 0802, ex 0805 e ex 0806 destinati all'Estonia non viene presa in considerazione ai fini della determinazione del tasso più basso della restituzione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999."

2. Nel regolamento (CE) n. 1429/95 è inserito il seguente articolo 7 bis: "Articolo 7 bis

1. Qualora la differenziazione della restituzione sia costituita esclusivamente dalla mancata fissazione di una restituzione per l'Estonia e in deroga all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione(14), la prova dell'avvenuto espletamento delle formalità doganali d'importazione non è richiesta per il versamento della restituzione a favore dei prodotti dei codici NC ex 0802 e ex 2009.

2. La mancata fissazione di una restituzione per i prodotti dei codici NC ex 2008 e ex 2009 destinati all'Estonia non viene presa in considerazione ai fini della determinazione del tasso più basso della restituzione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999."

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

(2) GU L 84 del 28.3.2002, pag. 1.

(3) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

(4) GU L 72 del 14.3.2002, pag. 9.

(5) GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.

(6) GU L 308 del 27.11.2001, pag. 19.

(7) Vedi pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale.

(8) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

(9) GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.

(10) GU L 141 del 24.6.1995, pag. 28.

(11) GU L 268 del 9.10.2001, pag. 19.

(12) GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

(13) GU L 153 del 13.6.2002, pag. 8.

(14) GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.

ALLEGATO

Elenco degli ortofrutticoli e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli che non beneficiano di alcuna restituzione all'esportazione quando sono esportati verso l'Estonia

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dell'obbligo previsto all'articolo 1 del presente regolamento è determinato, nel quadro del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Per i codici NC preceduti dalla menzione "ex", il campo d'applicazione dell'obbligo previsto all'articolo 1 del presente regolamento è determinato sulla base sia del codice NC che del codice ai sensi del regolamento (CEE) n. 3846/87.

>SPAZIO PER TABELLA>

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