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Document 32002R1151

    Regolamento (CE) n. 1151/2002 del Consiglio, del 27 giugno 2002, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Estonia

    GU L 170 del 29.6.2002, p. 15–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2003; abrogato da 32003D0463

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1151/oj

    32002R1151

    Regolamento (CE) n. 1151/2002 del Consiglio, del 27 giugno 2002, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Estonia

    Gazzetta ufficiale n. L 170 del 29/06/2002 pag. 0015 - 0024


    Regolamento (CE) n. 1151/2002 del Consiglio

    del 27 giugno 2002

    che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Estonia

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1) L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra(1) (in prosieguo: l'accordo), prevede delle concessioni per taluni prodotti agricoli originari dell'Estonia.

    (2) Il protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dell'esito dei negoziati dell'Uruguay Round nel settore agricolo, compresi i miglioramenti apportati ai vigenti accordi preferenziali(2), conteneva i primi miglioramenti del regime preferenziale previsto dall'accordo europeo. Il succitato protocollo è stato approvato dal Consiglio a nome della Comunità con decisione 1999/86/CE(3).

    (3) Miglioramenti del regime preferenziale di cui all'accordo europeo sono stati ugualmente previsti, sotto forma di misura autonoma e transitoria in attesa di un secondo adeguamento delle pertinenti disposizioni dell'accordo europeo, in esito ad un primo ciclo di negoziati volti a liberalizzare gli scambi agricoli. Tali miglioramenti sono entrati in vigore il 1o luglio 2000 con regolamento (CE) n. 1349/2000 del Consiglio, del 19 giugno 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Estonia(4). Il secondo adeguamento delle pertinenti disposizioni dell'accordo europeo - che prenderà la forma di un ulteriore protocollo aggiuntivo all'accordo europeo - non è ancora entrato in vigore.

    (4) È stato negoziato un nuovo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo sulla liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli.

    (5) La rapida attuazione degli adeguamenti costituisce una parte essenziale dell'esito dei negoziati per la conclusione di un nuovo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo. Si ravvisa pertanto l'opportunità di stabilire un adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo.

    (6) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(5).

    (7) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario(6), ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di dichiarazione in dogana. I contingenti tariffari previsti dal presente regolamento devono quindi essere gestiti secondo tali norme.

    (8) In seguito ai suddetti negoziati, il regolamento (CE) n. 1349/2000 è divenuto privo di oggetto e dovrebbe quindi essere abrogato,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Il regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti agricoli originari dell'Estonia, definito negli allegati C(a) e C(b) del presente regolamento, sostituisce quello definito nell'allegato Va dell'accordo europeo.

    2. Alla data di entrata in vigore del protocollo aggiuntivo che adegua l'accordo europeo per tener conto dell'esito dei negoziati tra le parti sulle nuove concessioni agricole reciproche, le concessioni previste da tale protocollo sostituiscono quelle di cui agli allegati C(a) e C(b) del presente regolamento.

    3. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente regolamento conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

    Articolo 2

    I contingenti tariffari recanti un numero d'ordine superiore a 09.5100 sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

    Articolo 3

    1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito in virtù dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato dei cereali(7), ovvero, laddove necessario, dal comitato istituito in virtù delle pertinenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli.

    2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

    Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

    3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

    Articolo 4

    Il regolamento (CE) n. 1349/2000 è abrogato.

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 2002.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 2002.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    M. Arias Cañete

    (1) GU L 68 del 9.3.1998, pag. 3.

    (2) GU L 29 del 3.2.1999, pag. 11.

    (3) GU L 29 del 3.2.1999, pag. 9.

    (4) GU L 155 del 28.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2677/2000 della Commissione (GU L 308 dell'8.12.2000, pag. 7).

    (5) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    (6) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 della Commissione (GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11).

    (7) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1).

    ALLEGATO C(a)

    I seguenti prodotti originari dell'Estonia beneficiano, all'atto dell'importazione nella Comunità, di un dazio preferenziale nullo senza limitazioni quantitative [dazio applicabile pari allo 0 % della nazione più favorita (NPF)]

    Codice NC(1)

    0101 10 90

    0101 90 19

    0101 90 30

    0101 90 90

    0104

    0106 19 10

    0106 39 10

    0204

    0205

    0206 80 91

    0206 90 91

    0207 13 91

    0207 14 91

    0207 26 91

    0207 27 91

    0207 35 91

    0207 36 89

    0208

    0210 91 00

    0210 92 00

    0210 93 00

    0210 99 10

    0210 99 21

    0210 99 29

    0210 99 31

    0210 99 39

    0210 99 59

    0210 99 60

    0210 99 79

    0210 99 80

    0407 00 90

    0409 00 00

    0410 00 00

    0601

    0602

    0603

    0604

    0701 10 00

    0701 90 10

    0701 90 50

    0701 90 90

    0703 10

    0703 90 00

    0704 20 00

    0704 90 90

    0705 19 00

    0705 21 00

    0705 29 00

    0706

    0708 10 00

    0708 90 00

    0709 20 00

    0709 30 00

    0709 40 00

    0709 52 00

    0709 59

    0709 60 10

    0709 60 99

    0709 70 00

    0709 90 10

    0709 90 20

    0709 90 50

    0709 90 90

    0710 10 00

    0710 21 00

    0710 22 00

    0710 29 00

    0710 30 00

    0710 80 51

    0710 80 59

    0710 80 61

    0710 80 69

    0710 80 70

    0710 80 80

    0710 80 85

    0710 80 95

    0710 90 00

    0711 40 00

    0711 59 00

    0711 90 10

    0711 90 50

    0711 90 80

    0711 90 90

    0712 20 00

    0712 31 00

    0712 32 00

    0712 33 00

    0712 39 00

    0712 90 05

    0712 90 30

    0712 90 50

    0712 90 90

    0713 50 00

    0713 90 10

    0713 90 90

    0802 11 90

    0802 12 90

    0802 21 00

    0802 22 00

    0802 31 00

    0802 32 00

    0802 40

    0802 90 50

    0802 90 85

    0806 20 11

    0806 20 12

    0806 20 91

    0806 20 92

    0806 20 98

    0808 20 90

    0809 40 90

    0810 40 30

    0810 40 50

    0810 40 90

    0810 60 00

    0810 90 95

    0811 90 39

    0811 90 50

    0811 90 70

    0811 90 75

    0811 90 80

    0811 90 95

    0812 10 00

    0812 90 40

    0812 90 50

    0812 90 60

    0812 90 99

    0813 10 00

    0813 20 00

    0813 30 00

    0813 40 10

    0813 40 30

    0813 40 95

    0813 50 15

    0813 50 19

    0813 50 91

    0813 50 99

    0901 12 00

    0901 21 00

    0901 22 00

    0901 90 90

    0902 10 00

    0904 12 00

    0904 20 10

    0904 20 90

    0907 00 00

    0910 40 13

    0910 40 19

    0910 40 90

    0910 91 90

    0910 99 99

    1001 90 10

    1008 10 00

    1008 20 00

    1008 90 90

    1102 90 90

    1103 19 90

    1103 20 90

    1105 10 00

    1105 20 00

    1106 10 00

    1106 30

    1107

    1108 20 00

    1208 10 00

    1209

    1210

    1211 90 30

    1212 10 10

    1212 10 99

    1214 90 10

    1302 19 05

    1501 00 90

    1502 00 90

    1503 00 19

    1503 00 90

    1504 10 10

    1504 10 99

    1504 20 10

    1504 30 10

    1507

    1508 10 90

    1508 90 10

    1508 90 90

    1511 10 90

    1511 90 11

    1511 90 19

    1511 90 91

    1511 90 99

    1512

    1513

    1514

    1515

    1516 10 10

    1516 20 91

    1516 20 95

    1516 20 96

    1516 20 98

    1517 10 90

    1517 90 99

    1518 00 31

    1518 00 39

    1522 00 91

    1601 00 10

    1602 10 00

    1602 20 19

    1602 20 90

    1602 31

    1602 32 19

    1602 32 30

    1602 32 90

    1602 39 29

    1602 39 40

    1602 39 80

    1602 41 90

    1602 42 90

    1602 49 90

    1602 50 31

    1602 50 39

    1602 50 80

    1602 90 10

    1602 90 31

    1602 90 41

    1602 90 69

    1602 90 72

    1602 90 74

    1602 90 76

    1602 90 78

    1602 90 98

    1603 00 10

    1703

    1704 90 10

    2001 10 00

    2001 90 20

    2001 90 50

    2001 90 70

    2001 90 75

    2001 90 85

    2001 90 93

    2001 90 96

    2003 20 00

    2003 90 00

    2004 10 10

    2004 10 99

    2004 90 30

    2004 90 50

    2004 90 91

    2004 90 98

    2005 10 00

    2005 20 20

    2005 20 80

    2005 40 00

    2005 51 00

    2005 59 00

    2005 60 00

    2005 90 10

    2005 90 50

    2005 90 60

    2005 90 70

    2005 90 75

    2005 90 80

    2006 00 99

    2007 10 91

    2007 10 99

    2007 99 10

    2007 99 91

    2007 99 98

    2008 11 92

    2008 11 94

    2008 11 96

    2008 11 98

    2008 19 19

    2008 19 93

    2008 19 95

    2008 19 99

    2008 40 11

    2008 40 21

    2008 40 29

    2008 40 39

    2008 40 51

    2008 40 59

    2008 40 71

    2008 40 91

    2008 40 99

    2008 50 11

    2008 60 11

    2008 60 31

    2008 60 39

    2008 60 51

    2008 60 59

    2008 60 61

    2008 60 71

    2008 60 79

    2008 60 91

    2008 80 11

    2008 80 31

    2008 80 39

    2008 80 50

    2008 80 70

    2008 80 91

    2008 80 99

    2008 92 14

    2008 92 34

    2008 92 38

    2008 92 59

    2008 92 74

    2008 92 78

    2008 92 93

    2008 92 96

    2008 92 98

    2008 99 28

    2008 99 37

    2008 99 40

    2008 99 45

    2008 99 49

    2008 99 55

    2008 99 68

    2008 99 72

    2008 99 78

    2008 99 99

    2009 50 10

    2009 50 90

    2009 71 10

    2009 71 91

    2009 71 99

    2009 79 19

    2009 79 30

    2009 79 93

    2009 79 99

    2009 80 19

    2009 80 38

    2009 80 50

    2009 80 63

    2009 80 69

    2009 80 71

    2009 80 79

    2009 80 89

    2009 80 95

    2009 80 96

    2009 80 99

    2009 90 19

    2009 90 29

    2009 90 39

    2009 90 51

    2009 90 59

    2009 90 96

    2009 90 98

    2204 30 10

    2302 50 00

    2306 90 19

    2308 00 90

    2309 10 51

    2309 10 90

    2309 90 10

    2309 90 31

    2309 90 41

    2309 90 51

    2309 90 91

    2905 45 00

    (1) Come definiti dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 279 del 23.10.2001 pag. 1).

    ALLEGATO C(b)

    Per l'importazione nella Comunità dei prodotti di seguito elencati, originari dell'Estonia, vigono le concessioni in appresso indicate (NPF = dazio della nazione più favorita)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Appendice dell'allegato C(b)

    Regime dei prezzi minimi applicabili all'importazione di alcuni frutti in bacche destinati alla trasformazione

    1. I prezzi minimi all'importazione per i seguenti prodotti destinati alla trasformazione originari dell'Estonia, sono stabiliti come segue:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    2. I prezzi minimi all'importazione, fissati al punto 1, vengono rispettati per ogni consegna. Qualora il valore che figura su una dichiarazione doganale sia inferiore al prezzo minimo all'importazione, viene applicato un dazio compensatore pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione e il valore che figura sulla dichiarazione in dogana.

    3. Qualora l'evoluzione dei prezzi all'importazione di un determinato prodotto contemplato dalla presente appendice indichi che i prezzi potrebbero scendere al di sotto dei prezzi minimi all'importazione in un futuro immediato, la Commissione delle Comunità europee ne informa le autorità della Repubblica di Estonia per consentire loro di rimediare alla situazione.

    4. Su richiesta della Comunità o dell'Estonia, la commissione mista esamina il funzionamento del sistema o prevede la revisione del livello dei prezzi minimi all'importazione. Essa adotta, all'occorrenza, le decisioni opportune.

    5. Per incoraggiare e promuovere lo sviluppo degli scambi, e nell'interesse reciproco di tutte le parti interessate, può essere organizzata una consultazione tre mesi prima di ciascuna campagna di commercializzazione nella Comunità. Alla riunione partecipano la Commissione delle Comunità europee e le organizzazioni di produttori europei dei prodotti in questione, da un lato, e le autorità, le organizzazioni di produttori e di esportatori di tutti i paesi esportatori associati, dall'altro.

    Durante le consultazioni vengono discusse la situazione del mercato per quanto riguarda i frutti in bacche (compresi, in particolare, le previsioni in materia di produzione, la situazione delle scorte, l'evoluzione dei prezzi e un eventuale sviluppo del mercato), nonché le possibilità di adeguare l'offerta alla domanda.

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