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Document 32002R0652

Regolamento (CE) n. 652/2002 della Commissione, del 16 aprile 2002, che fissa, per la campagna 2001/2002, gli importi da versare alle organizzazioni di produttori e alle loro unioni riconosciute a titolo del regolamento n. 136/66/CEE

GU L 101 del 17.4.2002, p. 5–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/652/oj

32002R0652

Regolamento (CE) n. 652/2002 della Commissione, del 16 aprile 2002, che fissa, per la campagna 2001/2002, gli importi da versare alle organizzazioni di produttori e alle loro unioni riconosciute a titolo del regolamento n. 136/66/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 101 del 17/04/2002 pag. 0005 - 0005


Regolamento (CE) n. 652/2002 della Commissione

del 16 aprile 2002

che fissa, per la campagna 2001/2002, gli importi da versare alle organizzazioni di produttori e alle loro unioni riconosciute a titolo del regolamento n. 136/66/CEE

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001(2), in particolare l'articolo 20 quinquies, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 20 quinquies, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE, si trattiene una percentuale dell'aiuto alla produzione per contribuire al finanziamento delle attività delle organizzazioni di produttori e delle loro unioni riconosciute. Per le campagne di commercializzazione dal 1999/2000 al 2001/2002, la percentuale dell'aiuto alla produzione di cui all'articolo 20 quinquies, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE è fissata a 0,8 %.

(2) A norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione, del 30 ottobre 1998, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/1999 al 2000/2001(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2070/2001(4), gli importi unitari da versare alle unioni e alle organizzazioni di produttori sono fissati in funzione della somma globale da ripartire. Le risorse che si renderanno disponibili in ciascuno Stato membro grazie alla citata trattenuta dovranno essere adeguatamente ripartite tra gli aventi diritto.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 2001/2002, gli importi previsti all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 2366/98 sono fissati come segue:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

(2) GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4.

(3) GU L 293 del 31.10.1998, pag. 50.

(4) GU L 280 del 24.10.2001, pag. 3.

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