EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0006

2002/6/CE: Decisione della Commissione, del 27 dicembre 2001, sull'ammissibilità delle spese relative ad alcune azioni previste da taluni Stati membri nel corso del 2002 per l'attuazione dei regimi di controllo, ispezione e sorveglianza applicabili nell'ambito della politica comune della pesca [notificata con il numero C(2001) 4613]

GU L 3 del 5.1.2002, p. 45–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/6(1)/oj

32002D0006

2002/6/CE: Decisione della Commissione, del 27 dicembre 2001, sull'ammissibilità delle spese relative ad alcune azioni previste da taluni Stati membri nel corso del 2002 per l'attuazione dei regimi di controllo, ispezione e sorveglianza applicabili nell'ambito della politica comune della pesca [notificata con il numero C(2001) 4613]

Gazzetta ufficiale n. L 003 del 05/01/2002 pag. 0045 - 0049


Decisione della Commissione

del 27 dicembre 2001

sull'ammissibilità delle spese relative ad alcune azioni previste da taluni Stati membri nel corso del 2002 per l'attuazione dei regimi di controllo, ispezione e sorveglianza applicabili nell'ambito della politica comune della pesca

[notificata con il numero C(2001) 4613]

(2002/6/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2001/431/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per l'attuazione dei regimi di controllo, ispezione e sorveglianza applicabili nell'ambito della politica comune della pesca(1), in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

(1) Il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, i Paesi Bassi, l'Austria, il Portogallo, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito hanno presentato alla Commissione i programmi delle attività di controllo della pesca per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2001 e il 31 dicembre 2003. Questi programmi sono corredati delle domande di partecipazione finanziaria per le spese da sostenere nell'ambito dei programmi stessi. Le richieste di finanziamento sono ripartite per gli anni 2001, 2002 e 2003.

(2) Le domande di finanziamento relative alle azioni elencate all'articolo 2 della decisione 2001/431/CE possono beneficiare di un contributo comunitario. Fra queste azioni vengono privilegiate quelle che meglio consentono di ovviare alle lacune e ai disfunzionamenti evidenziati dalla relazione sul controllo dell'attuazione della politica comune della pesca(2). L'estensione del sistema di controllo via satellite (SCP), l'introduzione di moderne tecnologie di controllo nonché la formazione e lo scambio di agenti nazionali figurano tra le priorità adottate.

(3) Occorre stabilire il tasso della partecipazione finanziaria della Comunità per ogni singola azione, le condizioni per il rimborso delle spese nonché, per ogni Stato membro e per ogni azione, l'importo complessivo delle spese ammissibili per il 2002.

(4) Per promuovere l'estensione del sistema di sorveglianza via satellite alle navi che operano secondo le modalità stabilite dai piani di ricostituzione previsti per alcuni stock di merluzzo e l'introduzione dei giornali di bordo elettronici occorre aumentare il tasso di partecipazione della Comunità sino al 100 % delle spese ammissibili. È tuttavia necessario stabilire massimali, per poter rispettare i limiti previsti all'articolo 11 della decisione 2001/431/CE.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione stabilisce, per il 2002, gli importi delle spese ammissibili per ogni Stato membro, i tassi di partecipazione finanziaria della Comunità e le eventuali relative condizioni.

Articolo 2

Le spese relative alla creazione dei dispositivi e delle reti informatiche necessari per lo scambio di informazioni connesse al controllo, che figurano all'allegato I, beneficiano di un tasso di partecipazione finanziaria del 50 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati all'allegato I.

Articolo 3

Le spese relative alla sperimentazione e all'applicazione di nuove tecnologie al fine di migliorare il controllo delle attività di pesca, che figurano all'allegato II, beneficiano di un tasso di partecipazione finanziaria del 50 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati all'allegato II.

Per gli investimenti relativi all'estensione del sistema di sorveglianza via satellite (in appresso denominato "SCP") a navi diverse da quelle di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio(3), nonché a tipi di rilevamenti che non riguardano la posizione, e per la creazione di giornali di bordo elettronici il tasso di partecipazione finanziaria ammonta tuttavia al 100 % delle spese ammissibili, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- il costo massimo ammissibile per l'acquisto di dispositivi di localizzazione via satellite installati sui pescherecci comunitari non può oltrepassare 3500 EUR per nave,

- il tasso di partecipazione finanziaria per l'acquisto di questi dispositivi di localizzazione via satellite è ridotto al 50 % per quella parte di spesa che supera 2300 EUR per nave,

- il tasso di partecipazione finanziaria per l'acquisto dei dispositivi di localizzazione via satellite in applicazione di una misura nazionale è pari al 50 % delle spese ammissibili, entro un limite di 2000 EUR per nave.

Articolo 4

Le spese per la formazione degli agenti nazionali impegnati nelle attività di controllo, previste dal Belgio, dalla Grecia, dall'Italia, dall'Austria e dalla Svezia e che figurano all'allegato III, beneficiano di un tasso di partecipazione finanziaria del 50 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati all'allegato III.

Articolo 5

Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 154 del 9.6.2001, pag. 22.

(2) COM(2001) 526 def. del 28.9.2001.

(3) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

ANEXO I/BILAG I/ANHANG I/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι/ANNEX I/ANNEXE I/ALLEGATO I/BIJLAGE I/ANEXO I/LIITE I/BILAGA I

>SPAZIO PER TABELLA>

ANEXO II/BILAG II/ANHANG II/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ/ANNEX II/ANNEXE II/ALLEGATO II/BIJLAGE II/ANEXO II/LIITE II/BILAGA II

>SPAZIO PER TABELLA>

ANEXO III/BILAG III/ANHANG III/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ/ANNEX III/ANNEXE III/ALLEGATO III/BIJLAGE III/ANEXO III/LIITE III/BILAGA III

>SPAZIO PER TABELLA>

Top