Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R2536

    Regolamento (CE) n. 2536/2001 della Commissione, del 21 dicembre 2001, che modifica, per la terza volta, il regolamento (CE) n. 1705/98 del Consiglio relativo all'interruzione di alcune relazioni economiche con l'Angola per indurre l'"Unione nazionale per l'indipendenza totale dell'Angola" (UNITA) a rispettare gli obblighi assunti nell'ambito del processo di pace e che abroga il regolamento (CE) n. 2229/97

    GU L 341 del 22.12.2001, p. 70–70 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/12/2002

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2536/oj

    32001R2536

    Regolamento (CE) n. 2536/2001 della Commissione, del 21 dicembre 2001, che modifica, per la terza volta, il regolamento (CE) n. 1705/98 del Consiglio relativo all'interruzione di alcune relazioni economiche con l'Angola per indurre l'"Unione nazionale per l'indipendenza totale dell'Angola" (UNITA) a rispettare gli obblighi assunti nell'ambito del processo di pace e che abroga il regolamento (CE) n. 2229/97

    Gazzetta ufficiale n. L 341 del 22/12/2001 pag. 0070 - 0070


    Regolamento (CE) n. 2536/2001 della Commissione

    del 21 dicembre 2001

    che modifica, per la terza volta, il regolamento (CE) n. 1705/98 del Consiglio relativo all'interruzione di alcune relazioni economiche con l'Angola per indurre l'"Unione nazionale per l'indipendenza totale dell'Angola" (UNITA) a rispettare gli obblighi assunti nell'ambito del processo di pace e che abroga il regolamento (CE) n. 2229/97

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1705/98 del Consiglio, del 28 luglio 1998, relativo all'interruzione di alcune relazioni economiche con l'Angola per indurre l'"Unione nazionale per l'indipendenza totale dell'Angola" (UNITA) a rispettare gli obblighi assunti nell'ambito del processo di pace e che abroga il regolamento (CE) n. 2229/97(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2231/2001 della Commissione(2), in particolare l'articolo 9,

    considerando quanto segue:

    (1) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1705/98 autorizza la Commissione a modificare gli allegati del regolamento sulla base delle decisioni adottate dalle autorità competenti delle Nazioni Unite o dal governo di unità e riconciliazione nazionale dell'Angola o, nel caso dell'allegato VIII, sulla base delle informazioni e dichiarazioni fornite dagli Stati membri.

    (2) Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2231/2001 che sostituisce l'allegato VII del regolamento (CE) n. 1705/98 è stato necessario correggere l'ortografia di taluni nomi. L'allegato VII dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. L'allegato VII del regolamento (CE) n. 1705/98 elenca i nomi delle persone nei confronti delle quali il regolamento prevede il congelamento dei fondi.

    (3) L'allegato VIII elenca i nomi e gli indirizzi delle autorità nazionali competenti. Dal momento che il governo d'Irlanda ha informato la Commissione dei cambiamenti riguardanti l'autorità irlandese competente, è opportuno modificare l'allegato VIII di conseguenza,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1705/98 è modificato come segue:

    a) nell'allegato VII:

    "Chisuku Enriques" viene sostituito con "Chisuku Henriques",

    "Kalunda Alfonso Figeiredo Pinto" viene sostituito con "Kalunda Alfonso Figueiredo Pinto",

    "Kanvualuku Julian" viene sostituito con "Kanyualuku Julian",

    "Kassene Pedro" viene sostituito con "Kassesse Pedro";

    b) nell'allegato VIII:

    " Central Bank of Ireland Financial Markets Department PO Box 559 Dame St Dublin 2 tel (353-1) 671 66 66

    e

    Department of Foreign Affairs

    Bilateral Economic Relations Division

    76-78 Harcourt St Dublin 2 tel (351-1) 408 24 92"

    vengono aggiunti all'elenco delle autorità nazionali competenti per l'Irlanda.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2001.

    Per la Commissione

    Christopher Patten

    Membro della Commissione

    (1) GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 1.

    (2) GU L 301 del 17.11.2001, pag. 17.

    Top